Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumori molesti vicini di casa

Disturbo causato dall’uso di strumenti musicali in condominio

 

Segnalazione:

Abito in un condomino di ca.50 anni di età. Soffitti con solette di basso spessore e con travi di legno che fungono da sostegno (no metallo)
No isolamento acustico.
Il vicino , dell’appartamento sopra al mio, suona sia la chitarra elettrica, classica che il pianoforte, arrecando forte disturbo continuativo, in quanto si esercita quotidianamente. Anche il calpestio risulta essere molto accentuato. Regolamento di condominio vecchio e con articoli di dubbia interpretazione. Ho chiesto che facesse un camera insonorizzata. Ho provato a parlarci ma rimane nella sua posizione. Chiedo cortesemente supporto per come comportarmi per farlo smettere o limitarne l’azione. GRAZIE

L.P., Merano

 

Risposta:

Gentile signor L. P.,

il suo caso rientra nel disturbo arrecato da attività antropiche che si svolgono all’interno dello stesso stabile: la condizione in cui si realizzano le immissioni che lei descrive è normalmente esclusa dalla possibilità di ottenere tutela pubblicistica richiedendo, tramite il Comune, che APPA effettui delle rilevazioni fonometriche.

Il suo Comune, però, disciplina con l’art. 12 del Regolamento di Polizia urbana l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni private. Sono imposte limitazioni di orario e comunque è vietato, anche se genericamente, arrecare disturbo con rumori non tollerabili.

Lei potrebbe pertanto rivolgersi al Comune, con le formalità del caso, richiedendo un intervento della Polizia Locale ai sensi del predetto articolo.

Dalla prospettiva del regolamento di condominio e della sua applicazione, se il regolamento è di dubbia interpretazione e l’amministratore non è stato ancora interessato, potrebbe informarlo e esplicitare una richiesta di suo intervento.

Diversa cosa sarebbe se le immissioni dovute all’uso continuativo di strumenti musicali fossero atte a disturbare il riposo e la quiete di una pluralità di persone. Se così fosse si prospetterebbe la possibilità di ottenere un intervento della Autorità giudiziaria a seguito di esposto per presunta violazione dell’articolo 659 c.p.

Le possibilità elencate sopra, salvo le raccomandate, sono non onerose.

Sostenendo i relativi costi, potrebbe rivolgersi ad un legale per ottenere una interpretazione professionale del regolamento di condominio e comprendere se esiste la possibilità di una azione giudiziaria che esuli dalla necessità di dimostrare l’entità delle immissioni disturbanti.

Se invece fosse necessario, o preferibile, intraprendere un’azione giudiziaria per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.), l’incarico ad un tecnico acustico consentirà di averne una rappresentazione oggettiva e di quantificarne l’entità. Sarà poi compito del suo legale valutare quale specifica azione intraprendere per ricondurre alla tollerabilità i rumori molesti.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

Comportamento maleducato di un ragazzino

Segnalazione:
Buongiorno, il mio problema è il rumore proveniente dalla vicina sottostante la quale ospita tutti i pomeriggi e spesso anche a dormire il nipote di 12 anni. Da quando arriva è finita la pace: fa suonare il citofono della nonna 30 sec e più volte, fa le scale come un bisonte, poi in casa colpi,urla,schiamazzi,parolacce e passi pesanti a piedi nudi. Ho una bimba piccola che quando c’è lui non riesce mai a riposare bene e spesso è proprio spaventata. Inoltre ha la donna delle pulizie una volta a sett dalle 13 alle 16. Le abbiamo già parlato 3 volte ma sminuisce tutto dicendo che é solo un ragazzino o che le pulizie sono solo una volta a sett…Io ormai vivo con l’ansia, non dormo, quando rientro a casa mi viene il panico e appena è possibile ‘scappo’…da casa mia. Esiste possibilità di risolvere il problema?
G.G. – Torino

Risposta:
marzo 2018

Gent.ma Sig.ra G.G. buongiorno.
Se da Lei ritenuto opportuno e se gli eventi sopra descritti sono da Lei ritenuti veramente disturbanti, come primo passo potrebbe avvisare la vicina mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del fatto che, nonostante i numerosi avvisi e solleciti, il disturbo da rumore determinato dal comportamento del ragazzo persiste inalterato. Tale disturbo pregiudica in modo irrimediabile il sonno e la tranquillità di Sua figlia in tenera età, determinando bruschi risvegli con significative conseguenze sotto il profilo della salute.
In letteratura scientifica è noto come i disturbi del sonno abbiano un impatto sulla qualità della vita. Quando il rumore disturba il sonno, l’intero organismo ne risente negativamente, soprattutto se l’interferenza si concretizza con bruschi risvegli dovuti all’impulsività dei picchi di rumore. In presenza di tali situazioni la qualità e la continuità del sonno vengono irrimediabilmente compromesse.
Sotto tale profilo, gli eventi da Lei descritti possono sicuramente essere inquadrati nella materia del disturbo da rumore regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.

Cordiali saluti,
ing. Guido Berra

Disturbo da rumore di persiane motorizzate del vicino

Domanda:

In una casa nuova del 2015 ho montato delle chiusure oscuranti tipo Night&Day all’esterno delle finestre, però il vicino che mi abita sopra ne lamenta la rumorosità. Dopo perizia tecnica risulta che il rumore generato sia circa 40 dB, quindi il vicino vuole intentare una causa chiedendomi 30.000 € di danni. Il CTU non ha comunque tenuto presente la durata del rumore che si aggira su 30 secondi al giorno generati non oltre le 23.30 o prima delle 7.00. Come mi posso muovere per spiegare al giudice che tale rumore non può aver causato l’esaurimento nervoso al vicino? Grazie in anticipo per l’interessamento.

Risposta dei nostri esperti:

Gentile signora S.A.,

da quanto capiamo si tratta di un rumore, tipo ronzio, due volte al giorno (di sera tardi e al mattino), di circa mezzo minuto, con livello sonoro di 40 dB, che pensiamo sia stato misurato nel locale disturbato a 1 metro dalla finestra aperta. Assumiamo anche che la zona sia normale, cioè non particolarmente rumorosa.

Se è così, questo ronzio sicuramente supera il limite massimo della “tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.

Un ronzio di questo tipo è sicuramente molto fastidioso per la maggioranza delle persone e la durata di 30 secondi non è affatto corta, perché è largamente sufficiente a instaurare il meccanismo psico-acustico del disturbo. Se poi il rumore è ripetuto per vari giorni ed atteso per per i futuri, la reazione di repulsione non è affatto escludibile.

Quanto alla possibile valutazione del danno è compito del Giudice determinarne l’esistenza e poi l’ammontare.

Cordiali saluti

Missione rumore