Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumore vendere casa

Rumore da campi di gioco

Segnalazione

Abitiamo sopra ad un oratorio che negli ultimi anni tra campo da calcio, calcetto, pallone per pallavolo giochi bambini ed adulti, manifestazioni varie, non regolamentazione degli orari (…e’ aperto dalle prime ore della mattina sino praticamente alle 23.30/24.00 di tutti i giorni). L’oratorio è frequentato da 10 persone a 250 praticamente tutti i giorni.
La situazione è molto oltre il limini della sopportazione umana, praticamente in casa mia non c’è mai un attimo di silenzio se non nella notte inoltrata oppure alla mattina nei giorni lavorativi quando la gente è al lavoro e i ragazzi a scuola. Il numero varia e si moltiplica dal grido di pochi bimbi sino a partite con trombe, schiamazzi e grida di ragazzi di tutte le età superando addirittura la barriera delle finestre chiuse con un sottofondo insopportabile ed a finestre aperte. …Non ne possiamo più, abbiamo parlato e scritto al prete, abbiamo mandato esposti in comune per l’uscita dell’ A.R.P.A. che non si fa sentire.
Ci hanno detto di fare causa o una rilevazione dei decibel privatamente ed hanno costi assolutamente poco accessibili, anche perché per fare un lavoro fatto bene si dovrebbe registrare almeno 2/3 giorni, ma noi non abbiamo una disponibilità di soldi tale da portare avanti una causa o tali spese , mio marito e’ in cassa integrazione…e intanto noi stiamo impazzendo in questa casa che siamo arrivati ad odiare… non si riesce a vendere perché come sono venuti a visionarla alcuni eventuali clienti sono scappati terrificati, io prendo le gocce per dormire e prego sempre perché piova …anche se ultimamente nemmeno questo sembra essere un deterrente.
Signora B.R.
Risposta dei nostri esperti
Gennaio 2014
Gentile signora B.R.,
anche noi riteniamo, come il Comune, che lei non possa richiedere al Comune stesso l’intervento di A.R.P.A.. Infatti l’attività di oratorio non è attività commerciale, professionale o produttiva, come richiesto dal D.P.C.M. 14/11/1997 per applicare il criterio differenziale dell’art. 4.
Riteniamo anche noi, come il Comune, che per lei sia necessaria una consulenza privata di un acustico e poi di un avvocato.
Però, diversamente da quanto le è stato detto in Comune, non sono necessarie registrazioni di almeno 2 o 3 giorni, perché per un’azione giudiziaria civile sono sufficienti le registrazioni ottenute in un solo sopralluogo di poche decine di minuti, ripetendo le registrazioni per il rumore di fondo quando l’attività è cessata.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo