Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumore di fondo

Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria

Segnalazione:

Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?

F.B., Rimini

Risposta:

Gentile signor F.B.,

trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.

La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.

Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.

Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.

Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia-  effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.

 

La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.

A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.

Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente,  potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

 

Limiti da strumenti musicali, bambini e rumori domestici

Segnalazione
Vorrei avere delle informazioni più precise sui limiti legali delle emissioni di rumore prodotto da strumenti musicali, bambini e rumori domestici prodotti dai vicini in ore notturne 4-5 del mattino, 23-24 di notte.
S.D. – Firenze

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
nelle controversie giudiziarie (art. 844 Codice Civile) il limite massimo della tollerabilità di giurisprudenza è di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo.
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Rumore da discoteca con terrazza

Segnalazione
Da circa tre anni, a 50 metri da casa mia, ha aperto una disco/pub/discoteca che ha un terrazzo, dove sistematicamente (ogni giorno) c’è musica ad alto volume fino alle 02:00, talvolta anche 02:30. Siamo esasperati, non sappiamo più cosa fare.
Nel 2013 è stata fatta una petizione popolare con circa 50 firme, presentata al sindaco del comune della discoteca (comune vicino al nostro, 50 metri appunto, ma che si trova anche in altra provincia – Lecco).
Vorremmo avere un consiglio su come procedere, parlando con i carabinieri mi è stato consigliato di fare una nuova raccolta firme/petizione, e questa volta inviarla via raccomandata a: comune, prefettura, questura e carabinieri, per cercare così di “smuovere” il sindaco.
Vorremmo sapere se in caso di uscita dell’Arpa il locale viene informato (in questo caso l’uscita sarebbe inutile, in quanto abbasserebbero il volume), se l’uscita deve essere a nostre spese (in questo caso quanto costa?) o a spese del comune.
Gruppo di vicini – Provincia di Como

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signori,
a questo punto, dopo tre anni di inutili petizioni alla Pubblica Amministrazione, suggeriamo di (“lacrime e sangue”) rivolgersi al Tribunale Civile con la maggiore efficacia del Tribunale rispetto al Comune, ma anche con la maggiore spesa per consulenti e avvocati mentre con il Comune è gratis.
Però, dopo tre anni, il Vostro avvocato – purtroppo – non potrà più impugnare l’art. 700 Codice di Procedura Civile (ricorso d’urgenza), che per le immissioni di rumore è lo strumento giudiziario più efficace.
L’azione giudiziaria potrebbe essere il ricorso presso il Giudice di Pace oppure, meglio, presso il Tribunale (causa di merito art. 2043 C. C.) oppure, meglio ancora, l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli