Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumore bilanceri

Problema Palestra ” Crossfigting “

SEGNALAZIONE:

Sotto il nostro locale commerciale ha aperto una palestra da 6 mesi . Non e’ possibile svolgere normalmente il nostro lavoro di Ottici e fare misurazione della vista in relax . Vibrazioni continue provocate da utilizzo bilanceri fino a 100 kg e musica ad alto volume . Effettuato test ” sismografo ” dal padrone dei locali che ha ingiunto ai proprietari della palestra di spostare le ore di pesistica in altro locale attiguo ma non e’ successo nulla . Abbiamo richiesto di abbassare la musica ( decibel misurati con App del cellulare ….fino a 70 db) ma nulla …. non possiamo svolgere la ns attivita’ con regolarita’ perche’ , causa vibrazioni la clientela pensa ad un ” terremoto ” . Cosa dobbiamo fare ? Come conviene procedere ? Avete una vs filiale a Roma ? Grazie della vs cortese risposta . P.G. Roma

RISPOSTA ESPERTI:

Lei ha tre tipi di azione,  anche esperibili contemporanee l’una all’altra:
1- Il primo passo consiste nella richiesta di accesso agli atti in Comune (legge 241/90) al fine di prendere visione ed avere copia della relazione d’impatto acustico (art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95) che la palestra deve aver depositato in Comune per ottenere l’autorizzazione di esercizio, con particolare riguardo alla presenza dell’impianto elettroacustico con diffusione di musica nelle sale della palestra. Qualora tale relazione sia mancante nel fascicolo in Comune, dovrete intanto contestare tale inadempienza per far sì che il Comune richieda alla Palestra tale documentazione.

2- Il secondo passo consiste nel richiedere al Comune di ordinare ad A.R.P.A. Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio) sopralluoghi all’interno del vostro negozio per le misurazioni fonometriche. Il limite massimo del rumore in periodo diurno è la differenza di 5 decibel tra i livelli sonori medi (livello equivalente Leq) con l’attività (pesistica, musica, ecc.) e senza l’attività secondo l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Occorre assolutamente invitare il Comune a richiedere ad A.R.P.A. Lazio di effettuare sopralluoghi senza preavviso alla Palestra altrimenti il rumore e le vibrazioni dei bilanceri verrebbero artatamente ridotte ed il sopralluogo verrebbe vanificato.

3- La seconda azione possibile è l’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della palestra e del Gestore della Palestra, richiedendo al Giudice la nomina di un C.T.U. per controllare il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile, eventualmente  data la gravità anche con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Prima dell’azione legale, dovrà incaricare un consulente tecnico acustico per eseguire le misurazioni fonometriche nel suo negozio e verificare il superamento della soglia della normale tollerabilità come stabilito dalla giurisprudenza,  pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente). Si tratta di un’azione giudiziaria difficile perché spesso  “quando arriva il CTU il rumore non c’è più”. La difficolta principale consiste nella soluzione del problema del C.T.U. che dovrà svolgere la sua azione peritale nel contraddittorio con le parti. Questo significa che il gestore della palestra è preavvisato della data e ora del sopralluogo e quindi, semplicemente non farà rumore. In alcuni Tribunali tra cui anche Roma, spesso il Giudice include nel quesito al CTU la esecuzione di sopralluoghi a sorpresa, senza preavviso alla parte che provoca la rumorosità, e questo spesso facilita il compito complessivo cui è onerato il Consulente

4-La terza azione è la denuncia ex art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) da farsi presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. In pratica occorre che andiate — in almeno due persone o più, non familiari — muniti di carta d’identità per denunciare il gestore della Palestra (non il proprietario delle mura).

Ing. Stefano Cecchi