Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

limite della tollerabilità

Rumore e odore di attività di panificazione

Domanda:

Buonasera,

ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.

Cordiali saluti, R.D.S.

Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore

Gentile R.D.S.,

le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.

Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.

L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.

Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.

Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.

A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.

Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.

Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense-  da porre a base del ricorso.  Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di  accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).

Filiberto Pisoni

 

Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria

Segnalazione:

Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?

F.B., Rimini

Risposta:

Gentile signor F.B.,

trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.

La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.

Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.

Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.

Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia-  effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.

 

La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.

A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.

Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente,  potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

 

Disturbo da rumore di persiane motorizzate del vicino

Domanda:

In una casa nuova del 2015 ho montato delle chiusure oscuranti tipo Night&Day all’esterno delle finestre, però il vicino che mi abita sopra ne lamenta la rumorosità. Dopo perizia tecnica risulta che il rumore generato sia circa 40 dB, quindi il vicino vuole intentare una causa chiedendomi 30.000 € di danni. Il CTU non ha comunque tenuto presente la durata del rumore che si aggira su 30 secondi al giorno generati non oltre le 23.30 o prima delle 7.00. Come mi posso muovere per spiegare al giudice che tale rumore non può aver causato l’esaurimento nervoso al vicino? Grazie in anticipo per l’interessamento.

Risposta dei nostri esperti:

Gentile signora S.A.,

da quanto capiamo si tratta di un rumore, tipo ronzio, due volte al giorno (di sera tardi e al mattino), di circa mezzo minuto, con livello sonoro di 40 dB, che pensiamo sia stato misurato nel locale disturbato a 1 metro dalla finestra aperta. Assumiamo anche che la zona sia normale, cioè non particolarmente rumorosa.

Se è così, questo ronzio sicuramente supera il limite massimo della “tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.

Un ronzio di questo tipo è sicuramente molto fastidioso per la maggioranza delle persone e la durata di 30 secondi non è affatto corta, perché è largamente sufficiente a instaurare il meccanismo psico-acustico del disturbo. Se poi il rumore è ripetuto per vari giorni ed atteso per per i futuri, la reazione di repulsione non è affatto escludibile.

Quanto alla possibile valutazione del danno è compito del Giudice determinarne l’esistenza e poi l’ammontare.

Cordiali saluti

Missione rumore