Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

DM 11/12/1996

Azienda a ciclo continuo

Segnalazione:
Una azienda nata nel 1960, lavora a ciclo continuo ed immette costantemente 50 dB nell’area dove abito ed emette al suo muro di recinzione 68 dB. L’ARPA che solo misurato i valori di immissione, ha stabilito che con questo valore di 50 dB è tutto in regola perchè non si può applicare il criterio del differenziale dei 3 dB.l’azienda è però stata rinnovata , e deve comunque essere sempre considerata esistente?
O.V. – Cuneo

Risposta:
24 novembre 2017

Preg.mo Sig. O.V. buongiorno.
Premesso come l’interpretazione della norma di legge non sia di competenza di un tecnico ma di un giurista, l’applicabilità o meno del differenziale sugli impianti a ciclo continuo esistenti (DM 11/12/1996, art. 3, comma 1), nel caso specifico dipende necessariamente dall’individuazione di cosa si intenda per “rinnovamento” dell’azienda.
In ogni caso, al fine di potersi esprimere sul punto, si dovrebbero individuare quali macchine sono state rinnovate nell’azienda e se sono state realizzate nuove linee produttive, se sono stati spostati dei macchinari rumorosi, o se semplicemente è stata variata la ragione sociale dell’azienda. Tale analisi potrà portare quindi ad una precisa individuazione delle “sorgenti sonore” eventualmente “nuove”.
A questo punto, tenuto conto del supporto tecnico, l’eventuale applicabilità di un limite di legge alle sorgenti sonore individuate sarà materia da trattare sotto l’aspetto giuridico.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra