Rumore e odore di attività di panificazione
Domanda:
Buonasera,
ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.
Cordiali saluti, R.D.S.
Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore
Gentile R.D.S.,
le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.
Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.
L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.
Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.
Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.
A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.
Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.
Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.
Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense- da porre a base del ricorso. Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).
Filiberto Pisoni
Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria
Segnalazione:
Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?
F.B., Rimini
Risposta:
Gentile signor F.B.,
trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.
La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.
Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.
Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.
Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia- effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.
La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.
A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.
Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente, potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.
Cordiali saluti
Filiberto Pisoni
Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.
Segnalazione
Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie
Risposta dei nostri esperti
Gentile signora C.A.,
salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.
Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.
Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.
Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.
Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.
Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).
È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.
In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.
In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.
Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.
Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.
Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.
Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.
La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.
Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.
Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.
Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.
Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente
Filiberto Pisoni