Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Impianto di vinificazione

SEGNALAZIONE:

Ultimamente la cantina di fronte alla mia abitazione si e’ ingrandita e ha montato una serie enorme di silos in acciaio inox che probabilmente sono alimentati o refrigerati da frigo compressori che producono rumori 24 ore su 24 sabato e domenica compresi che non ci permettono più di riposare o tenere aperte le finestre. Fino a un anno fa la mia via era un paradiso terrestre campestre ora sembra Porto Marghera. Vane sono state le mie lamentele in comune e con la direzione della cantina. Prego se si può fare qualcosa. Grazie e cordiali saluti. G.T.

RISPOSTA ESPERTI:

Gentile Sig. G.T.,

è nel suo pieno diritto ricevere assistenza nell’accertamento del disturbo da rumore da lei lamentato, da parte sia del Comune che di A.R.P.A.V.

Da quanto letto non apprendo invece le modalità con cui lei si è lamentato; nel caso in cui lo avesse fatto solo verbalmente le consiglio di procedere con lettera raccomandata indirizzata al Comune e per conoscenza all’A.R.P.A.V., con la quale richiederà che vengano effettuate delle rilevazioni fonometriche presso la sua abitazione al fine di accertare il rispetto o meno dei limiti di legge. Le attività produttive infatti devono ottemperare al rispetto di limiti amministrativi (immissione, emissione e differenziale) ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 e del suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997.

Contestualmente potrà fare anche richiesta, mediante accesso agli atti da protocollare presso gli uffici competenti del Comune, di copia della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico che, per le sopra esposte motivazioni, la cantina dovrebbe aver prodotto e, il Comune dovrebbe aver richiesto.

Nel caso in cui A.R.P.A.V., a seguito delle rilevazioni fonometriche, verificasse il non rispetto dei limiti di rumorosità che l’azienda produce, la stessa dovrà porre in essere opportune opere di mitigazione del rumore per le quali, sarà utile controllarne l’efficacia mediante nuove rilevazioni strumentali a fine lavori.

Altra strada percorribile è l’azione giudiziaria il quale limite giurisprudenziale, pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95) – art. 844 Codice Civile -, è più protettivo per la persona disturbata da rumore.

Sarà suo onere incaricare un tecnico competente in acustica per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua, sia con sorgente accesa che spenta; il documento sarà così utile per il proseguo dell’iter e potrà consegnarlo ad un suo legale di fiducia, come titolo del disturbo subito. L’azione potrà essere intrapresa anche con un A.T.P. (Accertamento Tecnico Preventivo) da parte di un Tecnico del Tribunale assegnato dal Giudice, art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”. Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che saranno le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà, quindi spese tecniche e legali.

Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

 

Arch. Annalisa Grendene

Press

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