Animali

Segnalazione
Abito in un condominio da cinque anni. La mia vicina ha un cane che, quando è solo, abbaia in modo insopportabile. In questi cinque anni mi sono spesso lamentato sia con la padrona di casa sia con l'amministratore ma senza risultati. Ultimamente la mia vicina esce di casa alle 5.30 del mattino, con il risultato che io, mia moglie e mia figlia veniamo svegliati e tenuti svegli da quell'ora fino alle 6.30-7.00 quando il cane smette. Sto per preparare una denuncia ai Carabinieri e domando se è sufficiente che il disturbo interessi solo la mia famiglia o debba interessare tutto il condominio per poter avere qualche speranza di spuntarla? Inoltre vi domando se devo produrre testimoni: i vicini sottostanti condividono il problema ma io, che sono nell’appartamento attiguo, ho il maggiore fastidio. Come posso invece procedere mediante il Giudice di Pace per violazione dell'art. 844 c.c.? LR

Risposta del nostro esperto
L’art. 659 codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” stabilisce che “chiunque suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Lire 120.000”. Questo articolo si riferisce “alle persone”, al plurale, quindi occorre che oltre alla sua famiglia vi siano altre persone che lamentano l’abbaiare: i vicini al piano sottostante dovrebbero quindi essere non soltanto testi ma denuncianti. Nel suo caso il problema dell’azione penale è nel reperire i testi. Per essere teste occorre non essere parente dei denuncianti, né avere rapporto di dipendenza lavorativa, e naturalmente essere stato in una delle due abitazioni (sua o dei vicini di sotto) e aver sentito il cane abbaiare. Allo scopo di avere la testimonianza in udienza di almeno due testi occorre che i testi disponibili siano di più: almeno 4 o 6. Ci rendiamo ben conto che è difficile per Lei avere così tante persone che siano state in casa sua alle 5.30 del mattino. Siccome è materia penale la Polizia di Stato o i Carabinieri potrebbero aiutarla effettuando un intervento, su sua richiesta, allo scopo di accertare l’infrazione. Il lato per Lei positivo è che l’inconveniente si riproduce sempre alla stessa ora e questo facilita molto la sua richiesta di intervento. Nel Regolamento di Polizia Urbana in molti Comuni esiste il divieto di tenere animali che disturbino i vicini (a Milano l’art. 84 “Animali molesti”): Lei non precisa qual è il suo Comune. Qualora nel Regolamento del suo Comune esista questo articolo Lei può richiedere alla Polizia Locale di intervenire con un sopralluogo a casa sua. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1^ civile, 12 giugno – 1 settembre 2006 n. 18953, stabilisce che è lecito per il Comune applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana per il disturbo da rumore (ovviamente qualora siano previste nel suo Comune). Da ultimo Lei chiede quale sia l’approccio più adatto per l’azione presso il Giudice di Pace. Noi riteniamo che per prima cosa Lei dovrebbe rivolgersi ad uno specialista di acustica che effettui le registrazioni fonometriche in casa sua e soltanto dopo rivolgersi all’avvocato. Ricordiamo che in alternativa al Giudice di Pace Lei può rivolgersi direttamente al Tribunale con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c..