Condizionatori, cani, musica

Segnalazione
Io abito in casa a schiera quindi ho due vicini. Uno di loro ha il figlio che suona la chitarra elettrica con amplificatore tutti i pomeriggi anche per ore. Ho chiesto alla mia vicina di fare usare le cuffie a suo figlio ma dice che così non riesce ad imparare. Ho chiesto di non usare almeno l’amplificatore, ma senza successo. Oggi ho chiesto l’ennesima volta di non suonare in questo modo, ma ho ottenuto soltanto insulti. Mi ha detto che posso chiamare pure i carabinieri o i vigili, loro non fanno nulla perché loro hanno il diritto di suonare e fare rumore. La casa è costruita prima del 1998 quindi non ha alcun isolamento. Tra le nostre case si sente tutto, anche se uno tossisce o parla più forte. Si immagini le chitarre elettriche. Se effettivamente i Carabinieri non fanno nulla, che possibilità abbiamo? Possiamo solo rivolgerci ad un avvocato e pagare per avere un po’ di pace? M.K.

Risposta del nostro esperto
Gentile signora M.K., per prima cosa Le suggeriamo di non rivolgersi al Comune (e all’A.R.P.A. - Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente) perché nel suo caso non può intervenire, in quanto l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 esclude le attività che non siano di lavoro. Le restano soltanto due possibilità: 1. Se oltre a Lei vi fosse qualcun altro disturbato dallo stesso rumore, potreste, assieme, sporgere denuncia ex art. 659 codice penale contro il chitarrista rumoroso o il suo capofamiglia, da farsi presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente. 2. Altrimenti non resta che intraprendere azione giudiziaria civile, con un ricorso d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile. Meglio sarebbe se prima di far fare il ricorso introduttivo dall’avvocato Lei si facesse fare misurazioni fonometriche in casa sua del rumore provocato dal chitarrista. Per fare queste misurazioni Le occorre un “tecnico competente in acustica ambientale” (come tale iscritto nell’apposito elenco della Regione) che però non effettui la misurazione in livello continuo equivalente (Leq) del rumore ambientale e rumore residuo (ex art. 4, D.P.C.M. 14/11/1997) ma effettui la misurazione della media dei picchi del livello sonoro istantaneo (fast) e il rumore di fondo L95 fast. Per il suo caso della chitarra ci sembra che la differenza tra questi ultimi due valori (intrusivo e fondo) sia ben maggiore del valore massimo della tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c., di non più di 3 dB sul rumore di fondo. Dopodiché vi sarà la difficoltà di fare effettuare al C.T.U. (Consulente Tecnico d’ufficio) gli accertamenti adatti ad accertare un rumore che è del tipo “quando arriva il cittiù il rumore non c’è più!”. Per il suo caso Le potrebbe essere utile leggere il libro del nostro Presidente “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie: il limite della normale tollerabilità e la consulenza tecnico legale” – Editore Maggioli, 377 pagine. Se dopo la lettura del libro avesse ulteriori quesiti, non esiti a sottoporceli nuovamente. Cordiali saluti Campagnoli e Campolongo