Articolo dell'Avv. Raffaele Pulerà di Milano sul tema: " Riflessioni critiche sull'art. 15 della Legge n. 96 del 2010"
L'argomento trattato dall'avv. Pulerà è di piena attualità oltre che per gli avvocati anche per i consulenti tecnico-legali in acustica e per gli stessi Magistrati.
Si tratta di capire se il DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" sia o non sia da applicarsi nelle controversie giudiziarie per l'insufficiente isolamento acustico degli appartamenti a seguito dell'emanazione della Legge Comunitaria 2009 (Legge 4/6/2010 n. 96) art. 15.
Ecco l'articolo:
RIFLESSIONI CRITICHE SULL’ART. 15 DELLA L. 96/2010
Il 10 luglio del 2010 è entrata in vigore la Legge Comunitaria 2009, ossia la Legge n. 96/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che all’articolo 15 ha apportato delle modifiche all’articolo 11 della Legge Comunitaria 2008, ossia alla Legge n. 88/2009.
- L’articolo 15 della legge n. 96/2010 pone problemi interpretativi e presenta sotto vari profili seri dubbi di legittimità costituzionale.
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE
- Pilastro portante della normativa italiana per l’inquinamento acustico, in ordine cronologico, è la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Tale legge, tutt’ora in vigore, ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione. La legge de qua ha individuato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province le funzioni e i compiti dei Comuni. Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l’emanazione di atti legislativi su argomenti specifici. Le Regioni promulgano apposite leggi che definiscono, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica). Alle Regioni spetta, inoltre, la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei Comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del territorio, spettano ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l'adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell'inquinamento acustico e, soprattutto, l'adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del Comune.
- La predetta legge quadro ha previsto, nel settore delle costruzioni edili, all’art. 3 comma 1 lettera e), tra le competenze dello Stato quella di emanare un decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
- Successivamente, quindi, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera e) della Legge n. 447/1995, è stato emanato e pubblicato il DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore (art. 1). Il DPCM de quo come lo stesso ha contemplato è entrato in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrata in vigore a fine febbraio 1998).
- Molto semplicemente, con il DPCM de quo, il legislatore ha prescritto dei limiti espressi in decibel che gli edifici, costruiti dopo la sua entrata in vigore, devono rispettare. La conformità delle unità abitative ai requisiti acustici di cui al DPCM 5/12/1997 deve essere presente non solo sulla carta (cioè in fase di progettazione) ma anche in fase di realizzazione ed a maggior ragione ad esecuzione ultimata del fabbricato. Questi requisiti riguardano: l’isolamento acustico della facciata, il potere fonoisolante dei muri perimetrali tra le singole unità immobiliari dell’edificio, l’isolamento dal calpestio delle solette e l’isolamento dal rumore prodotto dagli impianti tecnologici (ascensore, caldaie, condizionatori, impianti idraulici, ecc.).
- E’ evidente che quanto previsto dal DPCM 5/12/1997 è espressione della potestà normativa secondaria rispetto alla potestà legislativa e disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico, con precetti che presentano, appunto, i caratteri della generalità e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono. Il DPCM 5/12/1997 ha quindi carattere normativo prevedendo un precetto, con la funzione di disciplinare ed indirizzare l‘attività dei costruttori edili e delle figure professionali che entrano in gioco (progettista, direttore dei lavori, tecnici acustici, ecc.) imponendo ai medesimi obblighi di comportamento ben individuati: ossia, il rispetto dei parametri in esso previsti.
- I valori esposti dal DPCM de quo sono valori di riferimento minimi non derogabili in peius dai Comuni i quali sono tenuti a recepire, o quantomeno menzionare, il DPCM 5/12/97. Quindi, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, anche in mancanza di indicazioni da parte delle P.A. locali, considerata la prevalenza della legislazione nazionale. Peraltro, i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal DPCM 5/12/97 riducendo l’esposizione umana al rumore incidono sulla salubrità del luogo e devono come tali rientrare tra i requisiti necessari al conseguimento del certificato di agibilità. Quanto appena detto viene confermato dalla prassi dei Comuni che preventivamente nel rilasciare le concessioni edilizie richiedono una valutazione previsionale sui predetti requisiti dell’edificio che si dovrà costruire. Inoltre, anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - U.prot DVA-2010-0020117 del 13/08/2010 ha confermato quanto appena esposto nel rispondere alla richiesta di chiarimenti dell’ Ing. Campolongo Giorgio, Presidente di “ Missione Rumore’’.
- Si ricordi ancora che con il crescere della sensibilità e dell’attenzione a livello europeo all’inquinamento acustico in generale il legislatore comunitario ha promulgato la direttiva 2002/49/CE. Tale direttiva è relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale e si pone come la prima direttiva quadro del settore con l’obiettivo di definire un comune approccio per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi del rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, le seguenti azioni: a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri; b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possano avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona. La direttiva è, inoltre, destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili.
- Il decreto legislativo n. 194 del 2005 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2002/49/CE. Gli strumenti principali attraverso i quali la direttiva si propone di raggiungere tale obiettivo sono la mappa acustica strategica e il piano d’azione. Si tratta di strumenti attraverso i quali si realizza una vera e propria “programmazione generale” dei limiti consentiti in luoghi particolarmente esposti al rumore quali gli agglomerati urbani, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, sulla base di parametri (“descrittori acustici”) comuni definiti dalla normativa comunitaria. Più in particolare, mentre la mappa acustica strategica definisce il limite di rumore consentito in una determinata zona, il piano d’azione contiene le misure per ottenere i risultati che la mappa si propone di conseguire. Si pone quindi il problema di coordinare questi strumenti di programmazione di tipo generale con gli strumenti previsti dalla normativa italiana vigente. Proprio, a tal fine, l’articolo 14 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003) aveva previsto l’emanazione di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie già vigenti in materia. La delega recata da tale provvedimento non è stata esercitata entro il termine previsto (30 giugno 2004).
- Successivamente, con l’entrata in vigore dell’articolo 11 della legge n. 88/2009 [1](cd. Legge Comunitaria 2008) è stata prevista una ulteriore delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini dell’integrazione nell’ordinamento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e per assicurare l’omogeneità delle normative di settore, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi. Oggetto della delega è il riordino e la riforma della normativa in materia di tutela dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico, in materia di requisiti acustici degli edifici e di determinazione del rumore ambientale.
[1] Art. 11 L n. 88\2009
(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)
1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROBLEMI INTERPRETATIVI DELL’ARTICOLO 15 LETTERA C) DELLA LEGGE 96/2010
- Nello specifico, con riguardo al caso di specie ossia ai requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal DPCM 5/12/97, l’articolo 11, comma 5°, della legge n. 88/2009 rubricato “Delega al Governo per il riordino e la disciplina in materia di inquinamento acustico” così prevedeva: “In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge“.
- A distanza di un anno, però, l’articolo 15 della legge n. 96/2010 (cd. Legge comunitaria 2009) [1]rubricato “Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico” alla lettera c) ha previsto che: “In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 (si tratta del comma 1 dell‘articolo 15 L 96/2010), l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, SI INTERPRETA nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, FERMI RESTANDO gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato“.
- Dalla lettura del testo della norma summenzionata, si evince, che:
A - l’articolo 15 della Legge 96/2010 lettera c), si pone come norma di interpretazione autentica di altra precedente norma, prevedendo che …;
B - la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati;
C - la non applicazione della predetta disciplina è temporanea sino alla emanazione dei decreti legislativi che il Governo su delega del Parlamento dovrà emanare “[…] per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale […]” così come previsto dal combinato disposto del 1° comma dell’articolo 15 L 96/2010 e del 1° comma dell’articolo 11 L 88/2009;
D - Vengono, tuttavia fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato e la corretta esecuzione a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
- Ognuno di tali punti merita delle riflessioni critiche:
A - L’articolo 15 della Legge 96/2010 lettera c), interpreta l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale aspetto verrà esaminato con particolare attenzione nel prosieguo. Per il momento, si anticipa che la “norma interpretata” dispone, semplicemente e solamente, che la competenza a determinare i requisiti acustici passivi degli edifici appartiene esclusivamente allo Stato. La “norma interpretata” è chiara, non necessita di interpretazione e non ha dato adito a contrasti giurisprudenziali sul suo contenuto. Ne consegue, con gli effetti del caso, che la “norma interpretante” è una norma innovativa, quindi falsamente interpretativa.
B - “[…] l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, SI INTERPRETA nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi […]”. Analizzando il testo si osserva che:
Il DPCM 5/12/97 - fonte normativa della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti - è ancora in vigore e troverà applicazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sino alla sua esplicita abrogazione, modificazione o sostituzione. A tal proposito si ricordi che l’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Quindi sotto l’aspetto pubblicistico la situazione rimane invariata
Pertanto, i parametri previsti dal DPCM 5/12/97 - che ha forza cogente e la cui ratio è quella di ridurre l‘esposizione umana al rumore, perseguendo in tal modo un pubblico interesse generale - continuano ad essere i valori limite ai quali i Comuni nei loro strumenti urbanistici (regolamento edilizio o d’igiene) devono fare espresso riferimento, in quanto essi garantiscono la salubrità degli immobili da un punto di vista acustico e, di conseguenza, il loro rispetto è conditio sine qua non ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Inoltre, essendo il DPCM 5/12/97 fonte di diritto gerarchicamente superiore ad un regolamento edilizio comunale, quand’anche il regolamento non recepisca o rinvii espressamente ai valori del DPCM 5/12/97 questi devono considerarsi implicitamente richiamati;
Alla luce di quanto appena detto, tenuto conto che i destinatari del precetto normativo contenuto nel DPCM 5/12/97 sono i costruttori edili e le figure professionali coinvolte, appare poco comprensibile la ratio dell’espressione: la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi. Acquirenti di alloggi che sono i destinatari degli obiettivi che il DPCM 5/12/97 persegue. Non trovare applicazione nei rapporti tra privati, tenuto conto che la norma prevede il far salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato, equivale ad escludere la responsabilità dei costruttori/venditori di immobili e delle relative figure professionali nei casi in cui essi nell’esercitare lo ius edificandi non abbiano rispettato la normativa in vigore sui requisiti acustici.
C - La non applicazione del DPCM 5/12/97 nei rapporti tra privati è temporanea sino alla emanazione dei decreti legislativi che il Governo su delega del Parlamento dovrà emanare “[…] per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale […]” così come previsto dal combinato disposto del 1° comma dell’articolo 15 L 96/2010 e del 1° comma dell’articolo 11 L 88/2009. Al riguardo si osserva che:
Ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione e dell’articolo 14 della legge n. 400/1988 i decreti legislativi, detti anche decreti delegati, vengono emanati del Governo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge delega. Infatti l’articolo 76 della Costituzione recita: “ L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti“ ; e l’articolo 14 della legge n. 400 del 1988 recita: “I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.
Nel caso di specie, il comma 1 dell’articolo 11 della L 88/2009 ha previsto il termine di 6 mesi per l’emanazione dei decreti legislativi delegati a partire dal 29/07/2009 (data della sua entrata in vigore) e la successiva L 96/2010 al comma 1 dell’articolo 15 ha previsto che la delega dovesse essere esercitata entro un anno dal 14/07/2009.
Senonchè, la delega è scaduta il 29/07/2010 ed ad oggi nulla è stato fatto. Infatti, i predetti decreti legislativi delegati non sono stati emanati né tanto meno con legge successiva alla L 96/2010 è stata prevista una proroga ulteriore del termine de quo. Pertanto, da tutto ciò conseguirebbe che essendo scaduto il termine di cui alla legge delega, gli eventuali futuri decreti legislativi sarebbero viziati da eccesso di delega e come tali suscettibili di valutazione da parte della Corte Costituzionale per la loro inefficacia. Non potendosi ritenere ragionevole una sospensione sine die, anche per il fatto che la stessa era stata prevista legata ad un arco temporale determinato, e non essendo possibile oggi una legittima emanazione dei decreti delegati, si deve quindi concludere per l’inefficacia (quantomeno sopravvenuta) dell’articolo 11 della L 88/2009 comma 1° e data la stretta correlazione anche il comma 5° come oggi modificato e, pertanto, non dovrebbe più avere forza cogente nel nostro ordinamento giuridico.
Ed ancora, pur ammettendo che il 5° comma della L 88/2009, come modificato dalla L 96/2010, continui ad essere in vigore, ci si chiede quali siano gli effetti sulle cause già pendenti tese a far accertare la responsabilità dei venditori/costruttori ai sensi degli articoli 1490 e 1669 c.c. per non aver rispettato i valori di cui al DPCM 5/12/97. Il Giudice in attesa dell’emanazione di questi futuri decreti legislativi dovrebbe sospendere la causa a tempo indeterminato, violando in tal modo il diritto del cittadino ad un processo che duri tempi ragionevoli? O cos’altro?
D - L’articolo 15 lettera c) della L 96/2010, nella sua ultima parte, fa salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato e la corretta esecuzione a REGOLA D’ARTE asseverata da un tecnico abilitato. Nulla quaestio per quanto concerne gli effetti delle sentenze passate in giudicato. Invece, il riferimento alla corretta esecuzione a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato si presta ad osservazioni critiche.
In primo luogo, la norma non specifica cosa debba intendersi, con riferimento ai requisiti acustici passivi degli edifici, per “regola d’arte”. Non esiste una definizione normativa di “regola d’arte”. Ciò però non significa che a tale concetto non possa essere dato un contenuto. Infatti, è alquanto pacifico che, in senso generale e secondo il buon senso, la “regola d’arte” nella tecnica è da intendere come l’insieme di modalità operative attinenti a prassi, prescrizioni (diligenza, prudenza, perizia e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline sanciti dall'art. 1176, co. 2 c.c. nonché dagli artt. 2043 c.c. e 43, co. 1, c.p.,) o soluzioni tecniche che soddisfano in termini di economicità accettabile lo “stato dell’arte”. Lo “stato dell’arte”, invece, trova una sua definizione nella norma del 1998 n° 45020 UNI-CEI-EN (norma tecnica europea recepita dagli enti normativi italiani) secondo cui esso è lo “stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative ai prodotti, processi o servizi basate su scoperte scientifiche tecnologiche e sperimentali pertinenti”. Peraltro, spesso il legislatore, quando prescrive il rispetto della “regola dell’arte” o di altri requisiti essenziali, rinvia a norme tecniche riconosciute, per assegnare alla loro corretta applicazione la presunzione di conformità ai requisiti cogenti. In altre parole, il legislatore indica una strada di comoda applicazione che sia certa per soddisfare la “regola dell’arte”, come per i requisiti acustici passivi degli edifici avendo previsto dei parametri precisi con il DPCM 5/12/97 considerati come requisiti minimi tutt’ora in vigore, il cui rispetto, avendo influenza sulla salubrità degli ambienti e quindi sulla abitabilità/agibilità degli stessi, è vincolante nel rapporto pubblicistico tra i Comuni ed i privati. Ed ancora, poiché per quanto riguarda l’isolamento acustico degli immobili è pacifico che lo “stato dell’arte” dal 1997 in avanti è tale da permettere ai costruttori edili dell’Unione Europea la realizzazione di edifici con un confort acustico di gran lunga superiore ai valori esposti nel DPCM 5/12/97 (che sono tra i più blandi di quelli previsti dai Paesi membri dell’Unione Europea), e tenuto conto della definizione generale data al concetto di “regola dell’arte”, conseguentemente, nel caso di specie si può addirittura affermare che la “regola dell’arte” sarà rispettata solo se vengono rispettati i valori medi dei requisiti acustici passivi previsti nei diversi Paesi dell’Unione Europea.
In secondo luogo, si osserva che il rispetto della “regola dell’arte” è dovuto a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione asseverata di un tecnico abilitato. Ne consegue che il mancato rispetto della regola dell’arte nell’esecuzione dell’opera comporta sempre e comunque una responsabilità civile in capo a costruttori e figure professionali. Pertanto, la mancata esecuzione dell’opera alla “regola dell’arte” - da intendere a parere dello scrivente come il mancato rispetto dei valori esposti nel DPCM 5/12/97 o anche come il mancato rispetto dei valori medi dei requisiti acustici passivi previsti in ambito europeo - incide sull’abitabilità/agibilità dell’immobile e quindi sulla attitudine del bene stesso ad assolvere alla sua funzione economico-sociale con compromissione del legittimo godimento del bene, e ciò a prescindere dalla esistenza di un certificato di abitabilità rilasciato dal Comune, data la prevalenza della sostanza sulla forma. Comune che in tal caso dovrebbe revocare l’agibilità/abitabilità dell’immobile.
In terzo luogo, non è chiaro se il legislatore con l’espressione “relazione asseverata di un tecnico abilitato che certifichi la corretta esecuzione dell’opera alla regola dell’arte” faccia riferimento al passato, ossia alle valutazioni previsionali dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/97 che spesso è allegata alla documentazione presentata agli uffici tecnici dei Comuni; o se faccia riferimento al futuro.
- Come appare evidente, quindi, la sedicente norma interpretativa, lettera c) art. 15 L 96/2010, proposta come emendamento durante l’iter legislativo, in realtà non chiarisce ma confonde, non semplifica ma complica.
- La sovrana volontà del legislatore nell'emanare una legge, però, incontra una serie di limiti che la Corte Costituzionale ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Questi principi sono stati costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, anche come obiter dictum, oltre che nelle motivazioni a supporto della decisione cfr. Corte Cost. sentenze n. 44/1966, 19/1989, 155/1990, 6/1994, 153/1994, 397/1994, 376/1995.
DUBBI SULLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ARTICOLO 15 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 96/2010
- Si ricordi, in primo luogo, che l’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale recita: la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo e ai sensi dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
- Tuttavia, allorquando una disposizione normativa ha significato equivoco, determinando per tale ragione un’incertezza oggettiva sul suo ambito di applicazione e quindi la nascita di un contrasto giurisprudenziale sulla sua interpretazione, il legislatore con una cd NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, non innovativa, può scegliere quale delle varie interpretazioni sia da considerare espressione della voluntas legislatoris. Proprio perché sceglie fra interpretazioni possibili quella "autentica", tale legge è retroattiva, dispiega i suoi effetti ex tunc, dal momento in cui la legge oggetto di interpretazione è entrata in vigore, e non solamente ex nunc; con l’unico limite di far salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato.
- Però, non è possibile mascherare da interpretazione autentica una legge innovativa. Infatti, la Corte Costituzionale (sentenza 4.04.1990 n. 155) ha chiarito che: “Non ha carattere di interpretazione autentica una norma che, anziché chiarire il significato di una disciplina precedente ovvero privilegiarne una fra le più possibili interpretazioni, venga ad innovarne il contenuto. Nella misura in cui si ponga come interpretativa, e dotata conseguentemente di efficacia retroattiva, tale norma risulta perciò incostituzionale (sulla base di detti principi è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della l. 25 febbraio 1987 n. 67) ”. Più in generale, del resto, le norme interpretative debbono in ogni caso sottostare ai principi costituzionali come ricordati da altra pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 22.11.2000 n. 525), la quale ha statuito che: “l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta, tra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione anche in materia processuale e che nel caso di specie deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi ”. Anche recentemente la Corte Cost. con sentenza n. 234/2007 ha enucleato il principio per cui “Nel rispetto del limite segnato dall'art. 25 cost., il legislatore può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano -chiarendola- la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso della stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti”.
- Anche, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8513/09 ha statuito che una norma interpretativa ad efficacia retroattiva può considerarsi costituzionalmente legittima (soltanto) a condizione che:
Ø la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa (in tal senso ex plurimis Consiglio di Stato, V, 2.07.02 n. 3612 [2]);
Ø l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Cost. 525/2000, Corte Cost. 234/2007).
- Inoltre, fondamentale nel nostro ordinamento giuridico è il principio della ragionevolezza della leggi quale corollario del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale. Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Si ha dunque violazione principio di ragionevolezza, quando si riscontri una contraddizione all'interno di una di
