Il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha risposto alla nostra proposta di abrogare il comma 5 dell'Art. 11 della Legge 88/2009
Riportiamo la risposta pervenutaci via e-mail:
"Gentile Presidente,
il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto la Sua cortese e.mail in merito alla Legge n. 88 del 2009 ed ha preso visione di quanto in essa contenuto.
Al riguardo, desideriamo comunicarLe che il Presidente ha disposto che copia della Sua e.mail venga trasmessa alla Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune.
Nella speranza di farLe cosa gradita, inoltre, Le alleghiamo una nota sintetica predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’argomento.
Con i migliori saluti.
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati
Nota sintetica allegata:
"Legge comunitaria 2008 (art. 11, comma 5) – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
La legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) reca, all’art. 11, una delega al governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.
In particolare il comma 5 dell’articolo 11 prevede che – in attesa del riordino della materia – non si applichi la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra privati, compresi i rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 88/2009.
La norma non risulta modificata o stralciata.
Si segnala peraltro che il disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449 - A.S. 1781), attualmente all’esame del Senato, reca all’articolo 11 una interpretazione autentica della disposizione sopra illustrata.
Testo dell’art. 11 del dd. Comunitaria 2009 (A.S. 1781) attualmente all’esame del Senato:
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)
1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»."
