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GIURISPRUDENZA

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Ordinanze
Normativa

1979

Inquinamento acustico - Rumori provocati da un�autostrada sopraelevata rispetto a una casa - Normale tollerabilit� - Superamento - Diritto all'indennit� - Sussiste. I rumori, derivanti dal funzionamento di un�autostrada sopraelevata rispetto a una casa, laddove eccedano il limite della normale tollerabilit� recando grave turbamento all'ambiente e alle condizioni in cui normalmente si svolge la vita in un�abitazione, nonch� il pericolo di caduta di oggetti e automezzi, determinano una compressione del relativo diritto di propriet�, dando cos� luogo al diritto all'indennit� ex art. 46 legge 2359 del 1865. In tale ipotesi, viene sottolineato, da un lato, l'insufficienza, dall'altro, l'impossibilit�, di una tutela inibitoria ex art. 844 c.c., versando invece in una vicenda che va ad incidere, indirettamente, sulla struttura stessa del diritto dominicale. Societ� autostrade concessioni c. Carestia e altro. Corte di Appello di Ancona, 11 maggio 1979

 1992

Provvedimento autorizzatorio - Immissioni lesive - Annullamento - Legittimit� - Legittimazione ad agire. Laddove i limiti di attivit� acustica contenuti in un provvedimento amministrativo non si rivelino idonei a salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti che ne risultino pregiudicati, � legittimo ricorrere dal giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del provvedimento da cui prendono origine le immissioni lesive. I rumori e le degradazioni ambientali, specie in relazione all'attivit� serale e notturna di un pubblico esercizio, costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di unit� immobiliari ubicate nelle strette vicinanze dello stabile in cui si svolge tale attivit�, legittimando cos� la richiesta di annullamento del relativo provvedimento autorizzatorio. Meschiari e altro c. Com. Maranello e altro. T.A.R. EmiliaRomagna, sez. II, del 10 novembre 1992, n. 525

 

1994

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE: La normativa di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 (recante limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) opera non soltanto in relazione al territorio comunale di insediamento della singola sorgente sonora fissa, ma anche in relazione a ogni altra area - anche eventualmente esterna al territorio comunale predetto - ove comunque si ponga una esigenza igienico-sanitaria di tutela della qualita' ambientale e della esposizione umana al rumore, conseguente all'attivazione pervasiva di quella medesima sorgente sonora fissa; legittimamente, pertanto, l'autorita' amministrativa, per far fronte a una situazione lesiva della salute e igiene pubblica, impone con provvedimento contingibile e urgente l'adozione di misure atte a ricondurre i livelli di inquinamento acustico generati da impianti produttivi entro i limiti previsti dalla vigente normativa.  T.A.R. Emilia R. sez. I, Bologna, 22 settembre 1994,Ord. n. 637

 

1996

Non applicabilit� del D.P.C.M. 1/3/91. Corte di Cassazione Sez. II del 10/1/96
Rigetto del reclamo della ditta e conferma del limite di tollerabilit� del limite dei 3 dB oltre il rumore di fondo. Sentenza Tribunale di Lecco del 27/1/1996 

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO: L'associazione Legambiente, quale ente esponenziale dell'interesse (diffuso) all'integrit� dell'ambiente, e' legittimata a costituirsi parte civile e a richiedere il risarcimento dei danni in un procedimento penale per inquinamento da rumore.  Pretura Castiglione Lago, 16 maggio 1996

VALUTAZIONE OBIETTIVA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO: In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.; pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosit� di fondo" della zona, cio� a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori pi� intensi (voci, veicoli...), tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattivit� dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilit� del rumore e' quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensit� di quest'ultimo. Tribunale Como, 21 maggio 1996

 

1997

Corte d�Appello Milano Sez. II Civ. n. 256/97 � dep. 28/1/97 - Effettivit� e potenzialit� delle immissioni

Inquinamento acustico PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI: Poiche' l'art. 10 comma 2, della l. n. 447 del 1995 (c.d.legge-quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) e f) -, fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)", stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659 comma 2 c.p., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della  legge o le prescrizioni dell'autorita'", data l'identita' della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piu' ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puo' considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal comma 1 dello stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosita', bensi' gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti). Cassazione penale sez. I, 19 giugno 1997, n. 4199-

RICERCHE GEOTERMICHE: L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integrit� psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceit� dell'attivit�, ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare l'interesse pubblico ambientale, ma pu� estendersi a considerare parametri di tollerabilit� diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.P.C.M. 1 marzo 1991), e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune. Cassazione civile sez. III, 19 luglio 1997, n. 6662

 

1998

Inquinamento acustico - esposizione dei lavoratori a rumori dannosi - l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro - natura del reato. La omessa valutazione del rischio da rumore configura il reato di cui agli art. 40 e 50 d.lg. 15 agosto 1991 n. 277; questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado. Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133

Inquinamento acustico - Giudice di Pace di Milano, sentenza del 11 marzo 1998 n. 1558

Inquinamento acustico - Obbligo per il datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili - i mezzi di protezione dell'udito. In virt� della legge 29 dicembre 1990 n. 428, � stato emanato dal Governo il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, con il quale si � data attuazione alle direttive C.E.E. comprese nell'elenco allegato alla legge suddetta. Per quanto qui interessa, l'art. 41 di tale decreto - legislativo, premesso che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili, ha fissato talune prescrizioni (esposizione di una appropriata segnaletica, ecc.) in relazione ai luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione personale quotidiana superiore a 90 dBA; l'art. 42 ha precisato il contenuto della "informazione e formazione" che deve essere portato a conoscenza dei lavoratori esposti, rispettivamente, ad un rumore superiore a 80 od a 85 dBA; gli artt. 43 e 44 hanno indicato i mezzi di protezione dell'udito da fornire ai lavoratori che siano verosimilmente esposti ad oltre 85 decibel ed i controlli sanitari cui essi devono essere sottoposti; e l'art. 45, infine (Superamento dei valori limite di esposizione), ha stabilito che, se nonostante le misure di applicazione previste dall'art. 41, comma primo, l'esposizione al rumore risulta superiore a 90 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge, quindi, che i c.d. valori - limite di esposizione al rumore rappresentano una soglia intollerabile, in presenza del cui superamento incombono sul datore di lavoro specifici oneri, e che tuttavia l'esposizione a rumori che raggiungono soglie inferiori (ma superiori, in particolare, ad 85 decibel), richiede pur sempre l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario, per cui � da ritenersi, in definitiva, che anche l'esposizione ad una rumorosit� inferiore ai 90 decibel sia idonea a pregiudicare l'apparato uditivo. Secondo quanto affermato da questa Corte in un una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame (Cass. 26 agosto 1992, n. 9860), pu� quindi affermarsi che l'accertamento che la rumorosit� lavorativa svolta non supera i valori indicati dall'art. 45 del d.l.vo n. 277 del 19919 non pu� costituire idonea fonte di valutazione della richiesta diretta ad ottenere la prestazione prevista per la malattia professionale denunciata, n� quindi esime il giudice dall'indagine medico - legale in ordine alla sussistenza o meno della malattia, atteso che la tabella delle malattie professionali contempla la sola esposizione al rischio della lavorazione e che, del resto, la diversa capacit� di resistenza di ciascun organismo esposto al rischio non pu� influire sul riconoscimento della tecnopatia. Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3582

QUIETE E INCOLUMITA' DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI: Codice procedura penale (1988) art. 321 Codice penale art. 659 LS 26 ottobre 1995 n. 447 l. La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447 del  1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma 1, c.p., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosita', al fine di tutelare la salute della collettivita', la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con cio' automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilita' e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita' del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).  Cassazione penale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316

1999

Superamento del limite di accettabilit� - Lesione della serenit� personale dell'individuo - Danno esistenziale da inquinamento acustico - Danno biologico - Differenza. Quando a seguito del superamento del limite di accettabilit�, si verifichi in concreto una lesione della serenit� personale dell'individuo, � ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico che, stante anche la sua patrimonialit�, � suscettibile di autonoma pretesa risarcitoria, pur non identificandosi nel danno biologico. Il danno biologico pu� venir in rilievo, invece, laddove si configuri una vera e propria menomazione dell'integrit� psicofisica, accertabile nosograficamente. Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza del 21 ottobre 1999

 

2000

Conferma dell�ordinanza  1558 dell�11/3/98 Giudice di Pace di Milano Sez. I relativa alle opere di in sonorizzazione di idrosanitari e di pavimento galleggiante. Corte d�Appello di Milano Tribunale di Milano Sez. V Civ. n. 3135 - dep. 13/3/2000

 

2001

Sentenza parziale Tribunale di Milano Sez. V Civ. n. 2006 - dep. 5/3/2001- Indennizzo del difetto di in sonorizzazione e di rumorosit� degli impianti idrosanitari

In tema di costituzione di parte civile, le indicazioni richieste dall�art. 78 c.p.p. a pena di inammissibilit� dell�atto devono servire solo ad individuare la pretesa fatta valere in giudizio, nel senso che l�impegno argomentativo necessario a giustificare l�esercizio dell�azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata: con la conseguenza che, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), � sufficiente ai fini dell�adempimento delle formalit� della dichiarazione di costituzione di parte civile il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione o all�illecito perpetrato mediante il riferimento al titolo del reato (cfr., per qualche utile riferimento, in tema di ingiurie, Cass., sez. V, 27 aprile 1999, n. 6910, Mazzella). Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare pi� volte (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 7 giugno 1996, in Mass. Cass. Pen., n. 205274; Id., sez. I, 18 gennaio 1996, Asquini), il reato configurato dalla prima parte dell�art. 659 c.p. � un reato di pericolo, per la sussistenza del quale � sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall�imputato sia potenzialmente idonea a infastidire una pluralit� di persone, anche se nessuna di queste si sia lamentata e a lamentarsi sia stata invece una sola persona. Corte di Cassazione Sez. I, 7 marzo 2001, n. 9534

Immissioni di rumori provocato dagli spettacoli al Palavobis - Sentenza Tribunale di Milano n. 7213 del 21/6/2001

Immissioni rumorose - limite di tollerabilit� - art. 844 c.c.. Il limite di tollerabilit� delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, � demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimit� se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997 n. 11118). Al riguardo � sufficiente osservare che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimit� quello secondo il quale hanno finalit� e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e, dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attivit� produttive e che fissano le modalit� di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilit� in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di ricorso ). Il primo � posto a presidio del diritto di propriet� ed � volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo finalit� di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a. (sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Corte di Cassazione del 3 agosto 2001 Sentenza n. 10735.

Corte di Cassazione Sez. II n. 10735 del 26.4/3.8.2001 - Rumore provocato dal suono di pianoforte.

Isolamento di un cane in una zona non confinante coi vicini disturbati dal suo continuo abbaiare. Sentenza Cass.Sez. II n. 13506 del 30/10/2001

Condanna il Regno Unito da parte della Corte Europea dei Diritti dell�Uomo - l�incremento notevole dell�inquinamento acustico durante la notte provoca disturbi al sonno - il principio del �benessere economico del paese� non deve confliggere con il �principio della tutela della salute� - elementi di sinallagmaticit� - principio di ragionevolezza: La Corte condanna il Regno Unito per aver permesso un incremento notevole del rumore durante la notte provocando disturbi al sonno di alcuni cittadini (nella fattispecie fonte dell�inquinamento acustico era determinata dai voli notturni dell�aeroporto di Heatrhow in Inghilterra). Il legislatore, secondo la Suprema Corte, nell�imporre limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza, deve adeguatamente valutare tutti gli interessi in gioco e coinvolti nella fattispecie e giungere ad una loro adeguata ponderazione (cosiddetto principio di ragionevolezza). Nel caso concreto (I soggetti ricorrenti, venivano spesso svegliati nel cuore della notte e molto spesso non riuscivano a riaddormentarsi. Questo causava mal di testa, spossatezza, perdita di concentrazione e, nei casi pi� gravi, depressione. E� evidente che la perdita del sonno si ripercuoteva inevitabilmente anche nella vita di relazione. Molti risolsero il problema parecchi anni dopo abbandonando la loro casa), la causa di giustificazione dell�ingerenza � rappresentata dal �benessere economico del paese� ma l�eventuale limitazione ai diritti degli individui deve trovare un�adeguata motivazione e giustificazione assicurando ed adottando tutte le misure concrete tendenti a garantire un adeguato bilanciamento tra i contrapposti interessi, soprattutto nel caso in cui vengano coinvolti campi particolarmente sensibili, il semplice riferimento ai superiori interessi dell�economia nazionale � insufficiente. E� evidente che, in questo caso, non si ha un�adeguata ponderazione poich� si valuta soltanto un elemento del sinallagma costituendo una palese violazione dell�art. 8 della Convenzione. Da ci� deriva un altro importante obbligo in capo allo Stato: nell�adottare gli strumenti che portano ad una restrizione dei diritti garantiti dal 1� comma bisogna concretamente adottare tutte le misure necessarie limitare al minimo l�ingerenza esterna con gli stessi, verificando, se � possibile, l�esistenza o la possibilit� di applicare misure alternative che comportino una minore e meno penetrante limitazione. Corte Europea dei Diritti dell�Uomo sentenza del 02/10/2001 sul ricorso n� 36022/97

Danno esistenziale. Corte d�Appello di Milano II Sez. Civ. n. 2444/01 � dep. 6/12/2001

Disturbo della quiete pubblica - Mestiere rumoroso - Superamento dei limiti imposti dalla norma - Art. 659 c.p. - Insussistenza dei presupposti - Risarcimento del danno - sussiste. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillit� pubblica - essendo l�interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillit� sotto l�aspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialit� di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all�interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui � inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillit� di un numero indeterminato di soggetti, sicch� un fatto del genere pu� costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406). Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano - TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Penale del 13/12/2002 Sentenza n. 641

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite della rumorosit� - esercizio di professioni o mestieri rumorosi - sussistenza del reato - esclusione - ragione. Il superamento dei valori-limite di rumorosit� prodotto nell'attivit�' di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che e' depenalizzata per effetto del principio di specialit� di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identita' dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili). Cassazione Penale sezione I del 19/12/2002 (UD. 08/11/2002), Sentenza n. 43202

 

2002

Attivit� rumorosa era rappresentata dai latrati di cani non adeguatamente custoditi. Quando si dimostri che i rumori interessano un numero indeterminato di persone, il reato rimane integrato anche se concretamente si siano lamentate solo alcune delle persone che vivono nei luoghi circostanti. Sentenza Cass.Sez. I Pen. n. 10423 - 12/3/02 - 10423 - 12/3/02

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - mestiere rumoroso e uso di mezzi rumorosi nell'esercizio di mestieri non rumorosi - disciplina applicabile - fattispecie. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attivita', di mezzi rumorosi, giacche' in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensi' il primo comma dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si e' ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri" nell'esercizio di attivita' agricola, di per se' non rumorosa). Corte di Cassazione. Sez. I del 21/06/2002 (UD.20/03/2002) sentenza n. 24018

Emissioni rumorose - gestione di una sala giochi - reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - configurabilita' - esclusione - reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. - configurabilita'. L'esercizio di una sala giochi non pu� essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicche' l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti pu� configurare il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento costitutivo dell'idoneita' del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone). Corte di Cassazione Sez. I del 14 giugno 2002, sentenza, n. 23053

Emissioni rumorose - gestione esercizio commerciale. concernente il potere del Sindaco di disporre restrizioni di orario di apertura anche ad un solo esercizio commerciale, se unico responsabile di emissioni. Sentenza Consiglio di Stato n. 4457 del 5/9/2002

Getto pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge - Necessit� - Limiti di qualit� dell�aria - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio - Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti - Esclusione della responsabilit� per il sindaco - Insussistenza - Reati contravvenzionali - Colpa - Necessit� - Natura - Prevedibilit� ed evitabilit� - Discrezionalit� politica. Il reato di cui all�art. 674 c.p., nella seconda parte relativa alle emissioni, � reato di pericolo concreto e a condotta libera, come tale pu� essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione � necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti pu� trovare applicazione il regime di cui all�art. 844 c.c. Il reato di cui all�art. 659 c.p. � reato a forma vincolata e, come tale, non pu� configurarsi in termini omissivi. La clausola di equivalenza di cui all�art. 40 c.p. non costituisce una norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del nesso di causale. Sicch� perch� un reato descritto in forma commissiva, possa, attraverso il filtro dell�art. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva, � necessario che l�ipotesi base si configuri come reato di evento a condotta libera. Il sindaco, tanto in virt� della normativa relativa alla gestione del traffico urbano, quanto in virt� della normativa in materia ambientale, quanto, infine, in qualit� di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell�incolumit� pubblica, assume una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dell�aria-ambiente dalle emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilit� non viene meno in virt� delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi di direzione politica il compito di vigilare, oltre all�esercizio di alcuni poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualit� dell�aria (di cui al d.p.c.m. 28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99) rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti, restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualit� dell�aria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali l�affermazione della responsabilit� non pu� prescindere da un coefficiente di colpevolezza da parametrare sulla prevedibilit� ex ante ed evitabilit� dell�evento. Non pu� ravvisarsi colpa dove l�ordinamento affida alla discrezionalit� politica la scelta tra pi� condotte. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale).

1) Inquinamento acustico - valori limite differenziali di immissione - piano di zonizzazione-- acustica del territorio comunale - possibili conseguenze dannose alla salute -- adozione dei piani di risanamento - obblighi imposti ex art. 217 Testo Unico delle leggi sanitarie -- piano di bonifica acustica degli impianti.    2) Definizione di impianto a ciclo produttivo continuo. Sentenza Consiglio di Stato sez. IV n. 6274 del 12/11/2002

  2003

Immissioni - Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore - Soglia di tollerabilit� delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati - Art. 844 cod. civ. -  Risarcimento del danno. I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benche' dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensita', e di riflesso, la soglia di tollerabilita' delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purche', pero', considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma. (Cass. 18-4-2001 n. 5697). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta pertanto che accertata la violazione della predetta normativa, come in effetti risultante dall'allegato peritale, ne consegue automaticamente la violazione del criterio di normale tollerabilit� statuito dall'art. 844 c.c.; sul punto poi va ricordato che sempre in applicazione del sopra esposto criterio altra recente pronunzia della Suprema Corte (Cass. 3-8-01 n. 10735) ha individuato i predetti parametri normativi di riferimento per le aree non industriali nel superamento del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne. (Nel caso di specie detti parametri sono con sicurezza stati oltrepassati, come emerge dal citato allegato alla CTU al quale si rimanda, essendo stati rilevati nei diversi locali dell'abitazione degli attori, superamenti del rumore ambientale compresi tra i 10 ed i 15 db nelle ore notturne e tra 17 e 19 db in quelle diurne e pertanto sicuramente oltrepassanti la normale tollerabilit� in quanto sicuramente impedenti quantomeno il normale riposo. Trattandosi di attivit� illecita ne deriva (vedi Cass. 6-12-2000 n. 15509) la condanna degli attori al risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano, avendo la proprgazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilit�, arrecato danno concreto e specifico consistito nell'impedimento del normale riposo notturno che appare equo determinare, avuto riguardo al prolungato periodo di consumazione della condotta nella misura di � 3500, comprensiva di interessi e rivalutazione). TRIBUNALE DI SANREMO I Civ. 13 gennaio 2003

Immissioni e risarcimento danni - Tribunale di Monza sez. IV Civ. m. 318/04 - 20/1/2004 -

Emissioni eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1� marzo 1991 - Illecito amministrativo - Sussiste - Art. 659 c.p. - Depenalizzazione. In tema di emissioni acustiche eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1� marzo 1991 trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall�art. 10 c. 2, legge n. 447/1995. In questo caso, l�ipotesi prevista dall�art. 659 comma 2 c.p. risulta depenalizzata, in forza al principio di specialit� di cui all�art. 9, legge n. 689/1981. Pres. Sossi - Rel. Chieffi - Ric. Orlando. CASSAZIONE PENALE, Sezione I 21 GENNAIO 2003, (UD. 17.12.2003) Sentenza n. 2905

Immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillit� nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione - rapporti cd. verticali fra privati e la p.a. - immissioni moleste - la normale tollerabilit�. Non � applicabile la l. 26 ottobre 1995 n. 477, sull' inquinamento acustico, alla disciplina delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillit� nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione poich� tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilit� delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettivit� il rispetto di livelli minimi di quiete. Proprio nell'art. 844 c.c., va rinvenuta la disciplina delle immissioni moleste in alienum nei rapporti fra privati alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro �normale� tollerabilit� va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarit� della situazione concreta. Cassazione civile, sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151

Tutela dall' inquinamento acustico - adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall' inquinamento acustico - l'operativit� del potere sostitutorio in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale. L'atto di adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall'inquinamento acustico non costituisce un "atto obbligatorio per legge", ossia un atto espressamente sottoposto dalla legge ad un termine perentorio, come tale idoneo a rendere operativa la previsione dell'art. 136 t.u.e.l., che prevede in caso di mancata assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale l'operativit� del potere sostitutorio del Difensore Civico Regionale. All�illegittimit� dell�atto sostitutorio del difensore civico segue la illegittimit� e la caducazione degli atti posti in essere dal commissario ad acta resistente. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511

Emissioni - Allarme sonoro posto per la sicurezza dell�appartamento - Mancata tempestiva disattivazione da parte del proprietario - Art. 659 c.p. - Responsabilit� - Esclusione. Non � configurabile il reato previsto all�art. 659 c. 1, c.p. nel caso in cui il proprietario di un appartamento, assente dall�abitazione, ometta di disattivare tempestivamente l�allarme sonoro posto per la sicurezza dell�immobile e messosi improvvisamente in funzione. A tutt�altra valutazione si giungerebbe se al proprietario si possa imputare il malfunzionamento dell�impianto di allarme per cause di negligenza nella manutenzione o nella gestione. Pres. Silvestri, Rel. Canzio CASSAZIONE PENALE sezione I del 7 febbraio 2003 (UD. 24/01/2003), Sentenza n. 6283

La liquidazione del danno non patrimoniale - accertamento - in merito - Corte Costituzionale - principio generale del �neminem laedere� - �danno esistenziale da inquinamento ambientale�. Si ha verifica un danno non reddituale, quale conseguenza di un evento lesivo che non incide direttamente sulla capacita' di guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, ma che ha ripercussione sui rapporti extra -lavorativi e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago, sociali, e culturali. In base al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 2059 c.c. si dovrebbe accertare, la sussistenza di un fatto costituente anche astrattamente reato, al fine di poter liquidare il danno non patrimoniale. Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986 in tema di danno biologico che, in estrema sintesi, esclude limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si accerti la lesione del diritto costituzionale alla libera estrinsecazione della propria personalita', non sussistono ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da inquinamento acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente reato. Si legge, in tale pronuncia che � se e' vero che l�art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto e' primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati , allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilita' del danno biologico, quali quelli posti dall�art. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' dello stesso danno, per se' considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e' la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle sanzioni che l�ordinamento appresta per la tutela di un interesse. Tale importante principio , evidenziato dalla Consulta in relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori costituzionalmente garantiti, estendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, stante l�ampiezza dei principi enunciati, ad ogni lesione di diritti fondamentali, con una lettura costituzionale dell�art. 2043 cod. civ. , nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale tutela i diritti fondamentali della persona violati. La stessa S.C. ha riconosciuto che �il citato art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione, va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento dei danni non solo in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Per cui, quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati ( cd �drittwirkung�)- non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' della relativa lesione, per se' considerata (Corte Cost., n. 184/86) , ai sensi dell�art. 2043 cod. civ.� Cassazione, 7.6.2000, n.7713. Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui all�art. 2043 cod.civ. e consente di fondare un sistema completo di garanzia del principio generale del �neminem laedere�, che comprende anche la tutela del danno esistenziale, inteso quale violazione di un diritto fondamentale dell�individuo , tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2043 c.c. che , interpretato ed applicato alla luce dell�art. 2 della Costituzione va esteso fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non patrimoniale). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

Il danno esistenziale nozione - la lesione della personalita' del soggetto - nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno - probabile nesso eziologico tra immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita' e tentativo di suicidio. Qualunque alterazione, purche' di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della liberta' individuale va, quindi, tutelata dall�ordinamento. Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere lesa sia nell�ambito familiare e privato, sia esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e', quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purche', come gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla �normale qualita' della vita� e/o �alla libera estrinsecazione della personalita'�. E�, infatti, la lesione della personalita' del soggetto che e' suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che puo' anche non essere di diretta rilevanza costituzionale (si pensi ad esempio al danno esistenziale da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta configuri alterazione della manifestazione della personalita', tutelata costituzionalmente ex art. 2 Cost.. Occorre anche che sussista il nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi , oltre che nella consecutivita' temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova certa e dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita' ambientale e l�episodio di autolesionismo (tentato suicidio) posto in essere. Nella documentazione clinica dell�Ospedale San Paolo, ove l�appellata e' stata ricoverata si legge che �ha sempre goduto di buona salute, da un mese e' in situazione stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire a dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone di Novalgina� (doc. 4), riferendo allo psichiatra dell�Ospedale San Paolo che il Tavor le era stato prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 �perche' da quel periodo in poi una fabbrica proprio vicino all�abitazione della paziente inizio' a lavorare giorno e notte impedendo il riposo� (doc. 4). Deve pertanto ritenersi probabile il nesso eziologico tra tentato suicidio e l�eccessiva rumorosita', anche se agevolato dalle particolari condizioni psichiche del paziente, pur non potendosi ritenere, in base ad una valutazione prognostica fondata sul�id quod plerunque accidit�, quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni rumorose il tentativo di suicidio della vittima. (Occorre, quindi, accertare caso per caso se l�evento (in specie, tentato suicidio), sia astrattamente idoneo, ancorche' collegabile, in rapporto di connessione causale con le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita', e possa essere posto a carico del danneggiante, a titolo di responsabilita'). Nel caso di specie non � stata riconosciuta la sussistenza di tali condizioni in quanto deve ritenersi, in base al senso comune, che la percezione sensoriale della l�eccessiva rumorosita', non possa cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale da causare nella vittima una alterazione psichica talmente intensa da spingerla al suicidio. Il Tribunale, tuttavia, si � limitato al riconoscimento �tout court� della risarcibilita' della lesione del diritto alla serenita' familiare.). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

La definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la duplicazioni risarcitorie - il�nomen iuris�� del danno - �danno esistenziale da inquinamento ambientale�. La distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd �pretium doloris�, ) , il danno biologico (lesione dell�integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in �un agire altrimenti� o in un �non poter piu' fare come prima�) In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all�ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell�estrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non assume particolare rilievo il�nomen iuris�� del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi quale �danno esistenziale da inquinamento ambientale�. Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ.. La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta di convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa specifica, che , in sintesi, puo' essere determinata nella tripartizione: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno morale), danno biologico. In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato riconosciuto solamente in presenza di fatto-reato e il danno biologico, la cui prima definizione legislativa si rinviene nella l. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 3), sia pure in relazione alla normativa specifica, ma con valenza generale (��per danno biologico si intende la lesione all�integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente giurisprudenza solamente in presenza di una lesione all�integrita' psico-fisica, medicalmente accertabile. (Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale, Tali limitazioni risarcitorie potrebbero dar luogo a profili di incostituzionalita' sotto il profilo della parita' di trattamento (art. 3 della Cost.), ove si pensi ad esempio alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso, statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054 , comma secondo , cod. civ. che non consente il risarcimento del danno morale al danneggiato. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento, in caso di violazione di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, della possibilita' di riconoscimento del danno non patrimoniale oltre gli stretti confini del danno morale, anche in mancanza di fatto reato). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

Inquinamento acustico - esistenza del danno alla salute anche in mancanza di accertamento con criterio medico legale. Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute accertabile con criterio medico legale, si pu� riconoscere, il risarcimento del danno alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita in considerazione dello �stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia, ecc., ossia una sensazione di malessere ed un�alterazione dell�equilibrio psico-fisico�. In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della ctu medico legale, che l�ipoacusia da cui e' risultato affetto l�appellante fosse da ascriversi a cause estranee all�attivita' della convenuta. E� stata riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria mediante risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica, non percettibile visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l�esistenza). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.

Legge quadro sull�inquinamento acustico - c.d. piani di zonizzazione - contenuto tecnico - possibili conseguenze dannose alla salute. Il sistema previsto dall�art. 6 della legge quadro sull�inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447, presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed � onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che meritano, principalmente a cagione della loro vetust� e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880

Il divieto di contatto diretto di aree - zone gi� urbanizzate - il provvedimento di �bonifica acustica� - il superamento dei valori limite differenziali normativamente disciplinati dalla legge quadro sull�inquinamento acustico - i c.d. piani di zonizzazione - vetust� degli impianti e delle possibili conseguenze dannose alla salute. L�art. 4 della legge n.447/1995 prevede esplicitamente che le regioni -nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei comuni- devono stabilire �il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1� marzo 1991�, stabilendo altres�, che �qualora nell�individuazione delle aree nelle zone gi� urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d�uso, si prevede l�adozione dei piani di risanamento di cui all�art. 7�, piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale. (Nella specie, le contestazioni rivolte agli impianti delle societ� con il provvedimento di �bonifica acustica� impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali- normativamente disciplinati dalla legge quadro sull�inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai D.P.C.M 1 marzo 1991 (art.6) e 14 novembre 1997 (art. 4), che hanno introdotto i �valori limite differenziali di immissione�- e non anche il superamento dei valori assoluti). Il sistema previsto dall�art. 6 dai D.P.C.M 1 marzo 1991 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed � onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che -come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetust� e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880

Inquinamento acustico (denunciato dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto dell�ARPAV �, atto prodromico che pu� costituire presupposto per l�apertura del procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento - infondatezza - l�esigenza di cura dell�interesse pubblico perseguito - ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui all�art. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perch� non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dell�avvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell�ARPAV. La pretesa, diversamente da quanto � stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si � concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorch� si � verificata in concreto l�esigenza di cura dell�interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l�amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell�ARPAV, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell�ARPAV �, quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per l�apertura del procedimento. E ci� appare conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sar� edotto di queste attivit� con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sar�, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicit� o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneit� degli strumenti tecnici utilizzati. Pertanto, infondatamente l�appellato ha lamentato di non essere stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell�ARPAV, che avevano preceduto l�avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dall�appellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224

Immissioni - Superamento del limite - Lesione del diritto alla salute - Art. 844 c.c. - Normale tollerabilit� - Nozione.  La lesione del diritto alla salute pu� essere suffragata dal criterio giurisprudenziale elaborato in relazione alla �normale tollerabilit�� delle immissioni acustiche che, sostenuto da studi scientifici e tecnici, qualifica intollerabile una immissione che incrementi del doppio il rumore di fondo (3 dBA). (Est. Olivieri) TRIBUNALE DI ROMA (ord.) 17 marzo 2003

Emissioni - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Cod. Pen. art. 659 - Schiamazzi molesti degli avventori di un bar - Responsabilit� del gestore dell'esercizio - Sussiste. Il gestore di un bar � responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti, la qualit� di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. - Pres. Gemelli - Est. Dubolino - Imp. PM in proc. Massazza PM. (Conf.) Delehaye CASSAZIONE PENALE sezione I, 08 aprile 2003 (Ud. 28/03/2003) Sentenza n. 16686

Immissioni - normale tollerabilit� - art. 844 c.c. - applicazione. La disciplina contenuta nel d.P.C 1 marzo 1991, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e del d.P.C. 14.11.1997 � rivolta al p.a. e non regola direttamente i rapporti tra privati, che rimangono comunque soggetti alla regola generale dell�art. 844 c.c. anche in riferimento all�art. 32 Cost.. Pertanto, nei rapporti tra privati deve applicarsi la regola della �normale tollerabilit��. (EST. Grasso - Intrisano c. Monaco) TRIBUNALE DI CATANIA 11 aprile 2003

Mancato preavviso al titolare del prelievo di campioni ai fini di esami di laboratorio - legittimit� - la natura e lo scopo dell�accertamento - prelievo dei campioni delle acque di scarico - accertamenti fonometrici - inquinamento acustico. La Corte costituzionale ha ritenuto non compatibile con la natura e lo scopo dell�accertamento il preventivo avviso, al fine di poter assistere con propri tecnici o difensori, alla parte interessata proprio per quanto concerne l�iniziale fase del rilievo (cfr. C.C. 13.7.1990 n. 330 e 28.7.1983 n. 248, in base alla considerazione che �il mancato preavviso del prelievo dei campioni delle acque inquinate, ai fini degli esami dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, � giustificato dalla necessit� che il titolare dello scarico non sia informato del momento in cui vengono effettuati i prelievi per evitare che esso possa apportare modifiche agli scarichi e fare quindi sparire ogni traccia delle irregolarit��); e la fattispecie � del tutto equiparabile all�esecuzione degli accertamenti fonometrici. Tribunale Amministrativo Regionale Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n. 262

Impianto di condizionamento - Autorizzazione subordinata alla produzione di attestazione di conformit� -- Valutazione - Deve attenersi a canoni oggettivi - legittimit� - Regolamento comunale - Concessione - Prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Legittimit� - Edilizia subordinata alla prescrizione per le fabbriche e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Attivit� ad inquinamento atmosferico poco significativo - Disciplina edilizia e normativa sull�inquinamento - Diversit� della materia - Art. 41 Cost. - Contrasto - Insussistenza - Interessi particolari - Utilit� sociale. Non � illegittimo, per contrasto con l�art. 20 della legge n. 615 del 1966, un articolo del regolamento comunale che prescriva l�obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, onde facilmente diluire e disperdere nell�aria i prodotti della combustione ed evitare che fumo, fuliggine, pulviscoli e prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, disturbino o danneggino il vicinato. La norma regolamentare, infatti, non esclude l�utilizzazione di impianti e dispositivi di smaltimento che siano i pi� idonei in base al progresso della tecnica. Lo scopo del regolamento comunale, in sintonia con la citata legge, � quello di evitare di disturbare e danneggiare il vicinato con le emissioni derivanti dalla combustione. E� legittima la concessione edilizia per un laboratorio artigianale, subordinata al rispetto dell�articolo del regolamento comunale che prescrive l�obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza, anche quando l�attivit� svolta risulta, ai sensi dell�art.2 del DPR 25 luglio 1991, un�attivit� ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio non � richiesta autorizzazione. La normativa di cui al citato DPR attiene infatti non alla disciplina edilizia, ma alla diversa materia della disciplina delle attivit� che provocano emissioni nell�atmosfera. N� pu� riscontrarsi contrasto con l�art. 41 Cost., tenuto conto che le cautele poste dal regolamento comunale a tutela del generale interesse alla salubrit� dell�aria non possono essere disattese per consentire lo svolgimento di una determinata attivit� economica, quindi a tutela di un interesse particolare. L�art. 41 Cost., prevede s� che l�iniziativa economica privata � libera, ma prescrive anche (II comma) che essa non pu� essere svolta in contrasto con l�utilit� sociale: non v�� dubbio che la tutela della salubrit� dell�aria costituisca una delle componenti dell�utilit� sociale. In materia di emissione di fumi, ai fini della valutazione circa la tollerabilit� delle emissioni l�organo sanitario deve attenersi a canoni oggettivi e non alla soggettiva valutazione di una parte dei vicini. E� legittima l�autorizzazione rilasciata dal Comune all�installazione di un impianto di condizionamento subordinata alla condizione di un�attestazione di conformit� dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, redatta da un tecnico abilitato. Se � vero, infatti, che i controlli sulla rispondenza delle sorgenti sonore ai limiti legislativamente prescritti debbono essere effettuati dal Comune mediante proprio personale, � altrettanto vero che all�atto della installazione di un impianto del genere deve essere rilasciata dall�esecutore dell�impianto la relativa dichiarazione di conformit�, e questa ben pu� essere richiesta dall�Amministrazione a corredo delle istanze di autorizzazione sanitaria per l�esercizio delle varie attivit�. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. Rosignoli); Adorante (Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. De Carolis) e AUSL di Chieti (Avv. Tenaglia). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n. 665

Inquinamento acustico - Tecnico competente in acustica ambientale - L. 447/1995 - Requisito dell�esperienza professionale - Modello di domanda predisposto dalla Regione Puglia - Richiesta di produzione del curriculum - Legittimit�. L�art.2 della legge quadro sull�inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n.447, individua, quale requisito richiesto per l�esercizio dell�attivit� di tecnico competente in acustica ambientale, l�aver svolto corrispondente attivit� in modo non occasionale per un periodo normativamente determinato in base al titolo di studio. In tale contesto, la produzione del curriculum professionale � necessario per indicare i fatti dai quali desumere l�esperienza richiesta. Ne consegue che il modello di domanda stilato dalla Regione Puglia, nel richiedere l�allegazione del curriculum, non supera i limiti della legge 447/95. - Pres. PERELLI, Est. DURANTE - Simone (Avv. Jannarelli) c. Regione Puglia (Avv. Loiodice) T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 27 agosto 2003, n. 3109

Veicoli a motore - Traffico - Piano Urbano del Traffico - ricorso al G.A. contro il silenzio serbato dall�Amministrazione a fronte di istanze di singoli cittadini dirette a sollecitare l�adozione di provvedimenti contro il traffico - inammissibilita� - interessi collettivi. E� inammissibile il ricorso proposto da cittadini uti singuli contro il silenzio serbato dall�Amministrazione a fronte delle loro istanze dirette a sollecitare provvedimenti relativi alla viabilit�, alla sosta e alla rumorosit�. L�art. 36 del codice della strada, che prescrive l�adozione, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico (PUT), e l�art. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti all�adozione del PUT di istituire un �Ufficio Tecnico del Traffico�, con compiti di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la sistemazione del traffico urbano e per il controllo dell�inquinamento atmosferico ed acustico, sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo sulle amministrazioni comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai quali non corrispondono posizioni giuridiche soggettive degli amministrati. Si tratta di norme a tutela di interessi collettivi che i singoli non possono far valere con azioni e ricorsi esperiti in nome proprio. Pres. FRASCIONE, Est. MARCHITIELLO - Gallinari e altri (Avv.ti Maggiolo e De Sanctis Mangelli) c. Comune di Reggio Emilia (Avv. Gnoni) e Casa di Cura �Salus� S.p.a. (Avv.ti Astolfi e Paoletti) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, 1 luglio 2002 n. 369) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2003, n. 5033

Superamento limiti - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9, L. 447/1995 - Necessit� di motivazione specifica. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 447 del 1995 costituisce una specificazione della normativa prevista in generale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. Valgono quindi i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, in particolare la necessit� che tale eccezionale strumento venga utilizzato solamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare gli altri mezzi giuridici che l'ordinamento mette a disposizione dall'autorit� amministrativa. Tali provvedimenti (adottati ex art. 9, L. n. 447/1995), necessitano di adeguata motivazione sia sull'urgenza che sulla mancanza di mezzi alternativi. C.d.S. sentenza n. 5423/2002. T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

Misurazione dei valori �limite sonoro differenziale� nei Comuni privi della zonizzazione acustica - Non si applica. Per i comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione acustica di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere l'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, che non prevede un limite sonoro differenziale, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo limiti assoluti. T.A.R. n. 1196 del 2002 T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123

Rumore - Immissioni rumorose - Superamento della normale tollerabilit� - Art. 844 c.c. - Fattispecie: Gocce di pioggia che colpiscono una bandinella metallica. La collocazione sotto il balcone dei vicini di una bandinella di tipo metallico v�ola il precetto contenuto all'art. 844 c.c. allorquando le gocce di pioggia, colpendo la bandinella metallica, producono un rumore tale da disturbare il normale e regolare riposo e, quindi, arrecano un considerevole disturbo, attraverso l�insorgenza di immissioni rumorose che superano la normale tollerabilit�, specie avuto riguardo al fatto che la stanza da letto degli attori � situata nelle immediate vicinanze. Giudice dott. Antonio Toma. Giudice di Pace di Bologna, 13 novembre 2003, n. 5

Corte d�Appello Milano di Firenze Ordinanza n. 1165/2003 � 3/11/2003 -

 

 2004

Emissione del sequestro preventivo - Presupposti - Astratta configurabilit� del reato - Insufficienza. In tema di inquinamento acustico ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la conseguente possibilit� di sussumere la fattispecie in quella astratta (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi, rv. 206657). Inoltre, � da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilit� del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal P.M., dato che, se cos� fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (Cass., Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, rv. 191734). Il giudice della cautela � tenuto, dunque, a fare necessariamente riferimento alla realt� effettuale emergente dagli atti. In proposito � stato rilevato che l'art. 321 c.p.p., con "il richiamo normativo, costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonch� la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perch� possa essere disposto il sequestro preventivo � che un reato sia stato commesso", onde la valutazione del giudice non pu� prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (Cass., Sez. 6^, 6 agosto 1992, Liotti, rv. 191957). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885

Misure cautelari - Sequestro preventivo - Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Accertamento in sede di riesame - Sufficienza della sola astratta configurabilit� del reato - Esclusione - Necessit� di un accertamento in base alle risultanze processuali e alla effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del riesame non pu� avere riguardo alla sola astratta configurabilit� del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare pi� di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).Pres. Fulgenzi R. Est. Silvestri G. P.M. Viglietta G. (Diff.) Imp. Cantoni e altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Modena, 23 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19 dicembre 2003), sentenza n. 1885 (vedi: sentenza per esteso)

Provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sull�inquinamento acustico - Assenza di eccezionale ed urgente necessit� di tutela della salute pubblica o dell�ambiente -- Art. 9 L.447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Inconfigurabilit� - Provvedimento regolamentare - Sindaco - Incompetenza. In assenza di eccezionale ed urgente necessit� di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro sull�inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447), nelle more della emanazione dei provvedimenti e regolamenti di competenza regionale e statale, nonch� dei dd.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), non pu� qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell�art. 9 della legge quadro. Tale atto si profila, piuttosto, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus, ancorch� con temporaneit� legata al termine futuro del completamento del quadro normativo di riferimento. Costituisce, dunque, un�atipica e irrituale manifestazione di potest� regolamentare esercita da soggetto incompetente, il sindaco, l� dove la competenza per l�assunzione di simili atti regolamentari sarebbe spettata al consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera del t.u.e.l. di cui al d.lg. 267 del 2000). Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Aurum gestioni s.r.l. (Avv. Iannotta) c. Comune di Casamicciola Terme (n.c.) - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1139

Immissioni rumorose notturne - Insediamento industriale - D.P.C.M. 14 novembre 1997. In tema di immissioni rumorose, l�attivit� notturna di un insediamento industriale deve intendersi legittimamente svolta nell�esclusivo rispetto della specifica norma di settore prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Pres. Elefante, Est. D�Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D�Amelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964

Esercizio di professioni o mestieri rumorosi - Legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995 - Art. 659 c.p. - Parziale depenalizzazione - Fattispecie: attivit� di panificazione, esercizio di mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell�autorit�, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. In materia d'inquinamento acustico, la giurisprudenza ha affermato il principio in base al quale, poich� l�art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (c.d. legge quadro sull�inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa �chiunque, nell�esercizio o nell�impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all�art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformit� al disposto dell�ari. 3, comma primo, lett. a)�, stabilendo un limite, oltre il quale l�inquinamento acustico � presunto, mentre l�art. 659, comma secondo, cod pen., punisce �chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell�autorit��, data l�identit� della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto pi� ampio, in quanto riferita a �chiunque�, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest�ultima disposizione - almeno limitatamente �alle prescrizioni della autorit�� - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell�art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale (Sez. l^, 19 giugno 1997, Sansalone, m. 208.495; Sez. l^, 21 gennaio 1997, Marasco Petromilli, m. 206.992). La disposizione di cui all�art. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialit� di cui all�art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilit� di emissioni sonore derivanti dall�esercizio di professioni o mestieri rumorosi (Sez. 1^, 3 marzo 1998, Herpel, m. superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M 1^ marzo 1991 (Sez. l^, 26 marzo 1998, Girolimetti, m. 210.425), costituendo tale condotta l�illecito amministrativo di cui all�art. 10, secondo comma, della legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995 (Sez. l^, 18 marzo 1999, De Mitri, m. 213.461). Residua invece un circoscritto ambito di applicazione della norma penale di cui all�art. 659, secondo comma, cod. pen. ai soli casi di violazione, nell�esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di tutte le disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili) (Sez. l^, 8 novembre 2002, Romanisio, m. 222.946; Sez. l^, 8 marzo 1998, Herpel, m.210.237; Sez. l^, 4 luglio 1997, Vita, m. 208.578). Fattispecie: all�imputato � stato contestato il reato di cui all�art. 659, secondo comma, cod. pen. per avere esercitato un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell�autorit�, avendo il compressore utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa vigente. Ma, riguardando l�addebito esclusivamente il superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente, il fatto ha integrato il solo illecito amministrativo di cui all�art. 10, secondo comma, della legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995.Pres. Savignano - Est. Franco - P.M. Passacantando - Imp. Tridici (annulla limitatamente, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004, sentenza n. 29651 (vedi: sentenza per esteso)

Inibitoria dell�attivit� di pubblico esercizio - Ordinanza contigibile e urgente - Relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti - Mancato rinnovo degli accertamenti fonometrici - Presupposto attuale del pericolo per la salute pubblica - Inconfigurabilit�. L�ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ordina l�immediata inibitoria totale dell�attivit� di pubblico esercizio, fino all�avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le diverse sorgenti rumorose, � illegittima nel caso in cui l�amministrazione comunale, successivamente alla presentazione della relazione tecnica riportante gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non abbia effettuato gli ulteriori accertamenti fonometrici necessari a verificare lo stato effettivo ed attuale delle emissioni rumorose, ad affermare il perdurare della violazione della normativa in materia acustica in periodo notturno e, quindi, ad adottare l�ordinanza d�urgenza sul presente presupposto della situazione di pericolo per la salute pubblica. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - Soc. Birra T.D.V. S.a.s. e altro (Avv. Landi) c. Comune di Firenze (Avv.ti sansoni e Cappelletti), U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e A.R.P.A.T. (Avv. Mariani) - T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II - 5 maggio 2004, n. 1427

Danno morale (o esistenziale) - Risarcimento - Fondamento. La ricorrenza effettiva del danno morale (o esistenziale) si giustifica con la considerazione, secondo cui, sulla premessa che il corpo umano non � strutturato per difendersi dal rumore, tutto il corpo medesimo (e particolarmente il sistema nervoso) pu� subire pregiudizio da una presenza costante ed insistita di un rumore al di sopra della soglia di tollerabilit� (che � nella specie travalicamento anche della soglia di accettabilit�), ci� che evidentemente disturba l�equilibrato succedersi di sonno e veglia, con nocumento conseguente di ogni attivit� lavorativa e domestica. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Condotta attiva o omissiva - Ininfluenza - Giurisprudenza. La condotta posta in essere pu� essere, oltre che attiva, anche omissiva. Cass. 30 aprile 1993, Contento, ibid., n. 6 (secondo cui i suoni striduli e di natura sgradevole emessi da un merlo indiano sono idonei a configurare gli elementi costitutivi del reato de quo), nonch� Trib. Massa 18 aprile 1990 (secondo cui configura il reato di cui all�art. 659 c.p. il non impedire il canto del proprio gallo per ampi lassi di tempo nelle ore notturne). V. anche Cass. 26 ottobre 1995, Balestra, e 17 dicembre 1993, Villa, ad avviso delle quali, per la sussistenza dell�elemento psicologico della contravvenzione � sufficiente la volontariet� della condotta desunta da obiettive circostanze (la seconda pronuncia � relativa alla detenzione, presso l�abitazione, di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora della notte e del giorno) Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Normale tollerabilit� - Criterio della sensibilit� media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti - Superamento dei limiti di normale tollerabilit� - possibilit� per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche - Sussiste - Giurisprudenza. La contravvenzione di cui al 1� comma dell�art. 659 c.p. sussiste allorch� i lamentati rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi ed eccedano la normale tollerabilit�, valutata sulla base del criterio della sensibilit� media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti. Si veda, in tal senso, Cass., sez. I, 4 aprile 2001; Cass. 23 aprile 1998, Masiero; Pret. Siracusa 24 marzo 1998; Cass. 15 luglio 1997, Nidoli; Cass. 6 marzo 1997, Sevarin; Cass. 21 gennaio 1997, Puiatti; Cass. 4 luglio 1996; Cass. 28 giugno 1996, Tarsi, (la quale tra l�altro precisa che per �riposo� non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno, ma anche una pausa realizzabile in ore diurne); Cass. 6 novembre 1995; Cass. 19 ottobre 1993, Pivetti; Pret. Cagliari-Guspini 27 luglio 1993 (fattispecie: orologio di un campanile di una chiesa i cui rintocchi possono integrare la contravvenzione di cui all�art. 659 c.p. ove superino la normale tollerabilit�); Cass. 17 giugno 1993, Solari; Pret. Avellino 19 gennaio 1990, (fattispecie: uso di campane ed altri strumenti sonori da parte di un ministro di culto cattolico, i cui suoni non eccedevano la normale tollerabilit�); Cass. 9 giugno 1989, Bianchini; Pret. Brunico 14 marzo 1989, (secondo cui il motore diesel di una vettura lasciato a lungo acceso alle prime ore del mattino per farlo riscaldare, provoca un rumore martellante e di considerevole intensit� sufficiente a disturbare chi dorme nelle vicinanze). Invece, riguardo alla prova del superamento dei limiti di normale tollerabilit� e, in particolare, sulla possibilit� per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle perizie fonometriche vi sono pronunzie estremamente significative si veda: Cass. 28 giugno 1996, Tarsi; Cass., 27 maggio 1996, Fontana; Cass., 7 aprile 1995, Silvestro; Cass., 23 febbraio 1994, Floris (fattispecie: orologio campanario in funzione di giorno e di notte ogni quarto d�ora). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Disturbo ad una potenziale pluralit� di persone - Necessit� - 1� c. art. 659 c.p.. Ai fini dell�integrazione del reato di cui al 1� comma dell�art. 659 c.p., i rumori, devono recare disturbo ad una potenziale pluralit� di persone, ancorch� non tutte, in concreto, disturbate. In Cassazione 12 dicembre 1997, Costantini, si evidenzia come, oltre alla potenzialit� �diffusa�, valutabile con riferimento al numero indeterminato di persone disturbate, la condotta rumorosa debba incidere sulla pubblica tranquillit� intesa come pubblica quiete. (Negli stessi termini, Cass. 23 maggio 1996, Rinolfi; in senso contrario, v. Cass. 5 luglio 1995, Poerio). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Emissioni rumorose - Rumori eccedenti la normale tollerabilit� - Fonte sonora - Ininfluenza - Uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso - Disturbo del riposo - Condotta criminosa omissiva - Reato di cui all�art. 659 c.p. - Sussiste - Presupposti. In tema di emissioni rumorose, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 c.p., l�abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilit� ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche nel caso in cui l�abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso. Il rumore pu� essere imputabile, cio�, a qualsiasi fonte sonora, anche (ma non solo) ad un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di un mestiere rumoroso. (Cass.pen., sez. I, 26 marzo 1997, n. 3908). E nulla osta al fatto che la condotta criminosa possa essere una omissione, come avviene nella specie, consistente proprio nel non reprimere rumore atto a coinvolgere pluralit� determinata di persone (Cass. pen., sez I, 30 settembre 1998, n. 13010). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Artt. 659 e 590 c.p. - Applicabilit� - Fondamento. La condotta immissiva sonora pu� essere sanzionata ricorrendo, almeno nelle ipotesi comparativamente meno gravi, all'art. 659 c.p., (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone). Tuttavia, una pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 7941/2000), ha invocato addirittura l'applicazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), laddove le propagazioni sonore provenienti dall'ambiente esterno (nella specie il rumore dei pattini giungeva dall'abitazione sovrastante) producano una vera e propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le subisce. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO leg. rappr. (societ� "ROQUETTE ITALIA s.p.a."). TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n. 84

Rumore proveniente dal traffico autostradale - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Obbligo di impedire il verificarsi dell�evento - Responsabilit� del dirigente di un tronco autostradale - Sussiste - Art. 649 c. 1 c.p. - Art. 40 c.p.. Il responsabile di un tronco autostradale (Autostrade s.p.a.) deve adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire ogni attivit� diretta alla produzione di rumore lesivo le occupazioni e la quiete delle persone. Sicch�, l�omissione integra il reato di cui all�art. 649 comma 1 c.p. combinato all�art. 40 c.p. violazione di un obbligo di impedire il verificarsi dell�evento. Nella specie, l�azione illecita era stata posta in essere da parte di altri soggetti terzi, ovvero gli utenti autostradali, disturbando un numero indeterminato di persone. Pres. Albini. TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13 LUGLIO 2004

Organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - Carenza. L�organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di controinteressato nel giudizio in cui � intimata l�amministrazione che adotta il provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi (Fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle emissioni sonore, l�ARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare l�interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n. 411

Sequestro preventivo dell�impianto (di condizionamento in uso presso un hotel) - Disposizioni applicabili - Principio di specialit� - Legge Quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Fattispecie. In tema d�inquinamento acustico, in seguito all�entrata in vigore della Legge Quadro 26.10. 1995 n. 447, � indispensabile un accertamento completo sulla produzione dei rumori insieme alla verifica circa la violazioni di altre disposizioni disciplinanti l�esercizio di mestieri rumorosi al fine di una corretta ricostruzione del fatto, a sua volta necessaria per valutare la ricorrenza, dell�invocato principio di specialit� dell�una norma rispetto all�altra e della conseguente possibile configurabilit� in concreto, della contravvenzione di cui al 2� comma dell�art. 659 c.p.. Fattispecie: il Tribunale ordinario di Venezia annullava il decreto di sequestro preventivo dell�impianto di condizionamento in uso presso un hotel, sul presupposto (erroneo per mancanza di accertamento completo sulle disposizioni applicabili) che non si era in presenza di ipotesi di reato, ma di violazioni di carattere amministrativo, non suscettibile di sequestro preventivo in sede penale. - Pres. Gemelli - Est. Granero - Ric. P.M. Tribunale Liberta di Venezia c. Salmaso (annulla ordinanza del 10 febbraio 2004 - Trib. Lib. di Venezia e trasmissione per nuovo esame) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 9 AGOSTO 2004 (23 giugno 2004), sentenza n. 33922

Inquinamento acustico -Piano di bonifica acustica - Intervenuto permesso di costruire - Termini per l�esecuzione dei lavori - Sono quelli fissati dal permesso di costruire. Il termine per l�esecuzione delle opere previste dal piano di bonifica acustica, una volta intervenuto il permesso di costruire, va calcolato non con riferimento alla data fissata inizialmente nel piano di bonifica stesso, ma con riferimento al cronoprogramma scandito dal permesso di costruire. Pres. Rovis, est. Savoia - ZR snc (Avv.ti Gussoni e Borella) c. Comune di Roncade (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 agosto 2004, n. 2626

Normativa sull�inquinamento acustico e tutela della propriet� privata immobiliare dalle immissioni - Disposizioni - Finalit� - D.P.C.M. 1/3/1991 - L. n. 447/1995 - art. 844 c.c.. La normativa sull�inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalit� d�interesse pubblico mirando a assicurare alla collettivit� il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilit�. Mentre, attiene alla tutela della propriet� privata immobiliare dalle immissioni la norma contenuta nell�art. 844 c.c.. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M. MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Mol� e Delfino) c. Calveri (Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte d�Appello di Reggio Calabria sentenza n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346

 DPCM 14/11/1997 - L. 447/1995 - Valori limite delle sorgenti sonore - Aeroporti - Mancata perimetrazione delle fasce di rispetto - Verifica del superamento dei valori limite e obbligo di predisposizione dei piani di contenimento del rumore - Inapplicabilit�. Il DPCM 14/11/1997, che fissa per gli aeroporti i valori limite delle sorgenti sonore e l�art. 10, c. 5 L. 447/1995, che obbliga la predisposizione dei piani di contenimento del rumore, in caso di superamento di detti limiti, non trovano applicazione all�interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporti, ma solo all�esterno di esse, e solo a seguito di perimetrazione (da fissarsi con decreto attuativo, ai sensi dell�art. 3, comma 2, DPCM citato). Le fasce di rispetto (zone �A, B e C�, come da DM 31/10/1997, recante: �Metodologia di misura del rumore aeroportuale�), costituiscono delle �zone cuscinetto� per il rumore aeroportuale, dopo la cui perimetrazione diventano concretamente applicabili i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (all�interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all�esterno). Pres. Schinaia, Est. Chieppa - S. S.p.A. (Avv.ti Sandulli e Riguzzi) c. Ministero dell�Ambiente (n.c.) - Conferma, con mot. parz. diversa, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 3382/2002 -  CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, (C.c. 11 giugno 2004) Sentenza n. 5822

Rumore - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissione rumorosa determinata dal traffico stradale - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. - Configurabilit� - Esclusione. L'emissione rumorosa determinata dal complesso del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non � riconducibile alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie: nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli amministratori comunali rilevando altres� l'assenza di un obbligo di garanzia in capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilit� per il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297

Zonizzazione acustica - Rispetto dei limiti - E� richiesto anche in riferimento agli impianti a ciclo produttivo continuo. Il rispetto dei limiti di zona individuati dal Piano di zonizzazione acustica � richiesto anche in riferimento al �criterio differenziale� per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11.12.1996. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325

Superamento non marcato dei valori consentiti - Comune - Diffida volta a contenere le emissioni sonore - Legittimit�. Il superamento, ancorch� non marcato, dei valori consentiti delle emissioni sonore giustifica appieno l�intervento della competente Autorit� comunale con diffida volta a contenere le emissioni sonore. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325

D.P.C.M. del 1� marzo 1991 - Zonizzazione - Limiti di tollerabilit� delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attivit� svolte - Limiti di zona - Criterio differenziale - Tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall�inquinamento acustico. In tema d�inquinamento acustico, il D.P.C.M. del 1� marzo 1991 per ciascuna area in cui � diviso il territorio comunale individua i limiti di tollerabilit� delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attivit� svolte. La corretta applicazione di tale norma persegue lo scopo di tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall�inquinamento acustico. Pertanto, � necessario ai fini di una valutazione esatta delle singole circostanze, considerare in particolare due elementi, la zona o l�area di produzione delle emissioni e la zona di percezioni degli stessi. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Comune di Grosseto (avv.ti Falletti, Loche) c. San Lorenzo Laterizi srl (avvti Segarelli, Pippi) A.R.P.A.T. (n.c.). (riforma T.A.R. Toscana sez. II, 14 .02.2000 n. 170) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 ottobre 2004, Sentenza n. 6649

Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosit� - Sensazioni meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per l�adozione di provvedimenti che limitino un�attivit� economicamente rilevante. In assenza dell�elemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosit�, atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalit� di svolgimento di un'attivit� economicamente rilevante. Il potere di limitare l�attivit� legittimamente svolta dal privato pu� ravvisarsi solo in presenza della necessit� di tutela della salute. Pres. f.f. Franco, Est. Springolo - A.N. s.n.c (Avv. Benacchio) c. Comune di Padova (Avv.ti Sichel, De Simone, Laverda, Rossini e Montobbio) - T.A.R VENETO, Sez. III - 15 ottobre 2004, n. 3730

Immissioni di rumori derivati dall'esercizio di attivit� di studio dentistico. Sentenza del Tribunale di Milano R.G. n. 46501/03 del 23/10/2004

Bar - Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attivit� istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilit� delle immissioni sonore - Necessit� - Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire l�attivit� istruttoria dell�amministrazione in ordine all�intollerabilit� del rumore. L�ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da un�adeguata attivit� istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilit� delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonch� sulla loro effettiva intollerabilit�: di ci� possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall�Autorit� amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d�intollerabile rumorosit�, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l�inquinamento acustico. Pres. f.f. Rovis - Est. Gabricci - M.P. (Avv. Salvato) c. Comune di Camponogara (Avv. Michelon) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832

 

2005

Operazioni di verifica sulla rumorosit� - Accertamenti a sorpresa - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Legittimit�. Le operazioni di verifica sulla rumorosit� sono legittimamente condotte all�insaputa dell�interessato, posto che l�obbligo di comunicare l�avvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta comunicazione possa vanificare l�effetto di operazioni istruttorie, come accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso, all�interessato dovr� essere data la possibilit� di partecipare alle fasi procedimentali successive. Pres. Nicolosi, Est. Cacciari - B. s.a.s. (Avv. Adavastro) c. Comune di Godiasco (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 25 gennaio 2005, n. 151

Animali da cortile - Mera presenza - Non integra di per s� i presupposti per un�ordinanza contingibile e urgente - Valutazione in ordine ai livelli di sonorit� - Necessit�. La mera presenza di animali da cortile su di un terreno situato in piena campagna non � sufficiente ad identificare i presupposti di un�ordinanza contingibile e urgente volta all�allontanamento di tali animali, dovendosi piuttosto compiere una valutazione in ordine alla turbativa dei livelli di sonorit�. Pres. Zuballi, Est. Springolo - T.A. (Avv. Carburazzi) c. Comune di Casaleone (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 232

Attivit� aeroportuale - Art. 3, c. 1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore - Interpretazione. L�art. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale �ai sensi dell�articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le societ� e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attivit� aeroportuali ..� deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che l�obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non gi� certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281

Attivit� aeroportuale - Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori dell�aeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza sull�inquinamento acustico - Esclusione - Compito tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati. La previsione regolamentare di cui all�art. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti gestori dell�aeroporto, anzich� all�ente locale, la gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, non pu� ritenersi in contrasto con la fonte primaria (L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e controllo sull�osservanza della disciplina relativa all�inquinamento acustico. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado riconosce in capo agli enti gestori. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma � attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilit� di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281

Attivit� aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilit� di valutazione differenziata - Esclusione. E� legittima la previsione contenuta nell�art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato l�attivit� aeroportuale mediante rinvio all�art. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli. Ed infatti, le fasi del decollo e dell�atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l�attivit� dell�aeroporto, sicch� il rumore percepito nell�ambiente � quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dall�attivit� a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acustico - Esercizio di somministrazione all�aperto - Limitazione dell�orario di apertura - Presupposto - Mere segnalazioni di schiamazzi notturni - Insufficienza - Autonomo accertamento dell�amministrazione - Necessit�. Il provvedimento di limitazione dell�orario di apertura di un esercizio di somministrazione all�aperto non pu� fondarsi su mere segnalazioni di �eccessivi schiamazzi notturni�, dovendo invece l�amministrazione procedere ad un autonomo accertamento e riscontro. Pres. De Leo, Est. Forlenza - M.N. (Avv. Iodice) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d�Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 16 febbraio 2005, n. 1127

Inquinamento acustico - Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessit�. In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti un�automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, � possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non � consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. Pres. Lazzeri, Est.Cerioni - M.R. e altro (Avv. Pettini) c. Comune di Firenze (Avv. Selvaggi), A.R.P.A.T. (Avv. Baccetti) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 18 febbraio 2005, n. 581

Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative - Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste - Giudice di pace - Esclusione - L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n. 507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995 spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis, lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e non gi� al giudice di pace. Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620

Inquinamento - Immissioni - Azione risarcitoria o inibitoria - Legittimazione - Proprietario - Autore materiale delle immissioni non proprietario - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale - Effetti. In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ., la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni in base al criterio del "petitum". Inoltre, � ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass. 15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice limitatamente all'azione inibitoria. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ. - Proposizione dell�azione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum". In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ., l'azione pu� essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando � volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimit� delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicch� � in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni illecite - Azione contro il conduttore - Art. 844 cod. civ. - Ammissibilit� - Condizioni. L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ. pu� essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere" o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999

Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilit� dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell�art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli �limiti assoluti� e non anche quelli �differenziali�. Non persuade in merito l�interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell�Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilit� dei limiti differenziali perch� ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, s� da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l�operativit� medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l�efficacia di tutte le soglie di tollerabilit� disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualit�), facendo salva l�applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1� comma dell�art. 6 del d.P.C.M. 1� marzo 1991. Pres. Cicci�, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull�Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244

Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all�art. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale � necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. L�amministrazione potr� pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove l�esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e sualit� sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716

Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/95 - Requisito della temporaneit� - Cessazione - Conseguenze - Istanza di riesame - Comune - Obbligo di avviare il procedimento. Requisito dell�ordinanza ex art. 9 L. 447/95 � la temporaneit�: l�atto, cio�, � destinato a produrre effetti limitati alla durata della situazione d�emergenza che s�intende fronteggiare; laddove il requisito della temporaneit� venga meno, per il venir meno degli stessi presupposti che avevano legittimato l�ordinanza, l�autorit� amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nell�ordinamento giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione dei suoi effetti risponda ancora al principio si legalit� sostanziale. Ne consegue che, ove il destinatario dell�ordinanza prospetti all�amministrazione un mutamento delle scenario che aveva dato causa all�esercizio del potere amministrativo (nella specie, per l�avvenuta presentazione del piano di risanamento) il Comune ha l�obbligo giuridico di avviare il procedimento di riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti l�ordinanza. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D�Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi:

Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/95 - Potere ordinatorio esercitato dal Sindaco - Natura - Indicazione specifica di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni - Inibitoria dell�attivit� fonte di inquinamento acustico - Differenza. Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 pu� qualificarsi come ordinanza di necessit� (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dell�amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dell�attivit� causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D�Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413

Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Limitazione dell�orario di apertura di un esercizio pubblico - Accertamenti fonometrici - Necessit� - Esclusione - Art. 54, c. 3 d. lgs. 267/2000. In virt� del combinato disposto dell�art. 29 della legge regionale n. 54/98 e dell�art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 � attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorit� preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge quadro sull�inquinamento acustico. Pres. Guida, Est. Filippi - P. s.n.c. (Avv. Torrione) c. Comune di Aosta (Avv. Azioni) - T.A.R. VALLE D�AOSTA - 20 maggio 2005, n. 64

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosit� in funzione della tutela della tranquillit� pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensit� delle sorgenti sonore - Finalit� delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995. In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. � pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilit� penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalit� previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit� in funzione della tutela della tranquillit� pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensit� delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attivit� fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosit�, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit� rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 �.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

Inquinamento acustico - Esercizio di attivit� fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosit� - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1� e dal 2� c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare. Nell�ipotesi di esercizio di attivit� fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensit� delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosit� imposta dalla normativa speciale, pu� procedersi all�accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell�art. 659 cod. pen. possono concorrere. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile; Sez. I, sent. n. 382 del 19.11.1999, Piccioni, ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - Societa� autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilit� - Superamento dei limiti di rumorosit� - Responsabilit� del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen.. La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della societ� autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosit� oltre i quali sussiste inquinamento acustico, l�eventuale responsabilit� del direttore di tronco per il reato di cui all�art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nell�obbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072

Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potr� realizzarsi - siccome presidiato da specifiche norme - non gi� astrattamente in sede di contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorch�, in corso di attivit�, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Mol�) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250

Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Mancata comunicazione dell�avvio del procedimento - Irrilevanza - Pu� essere data in momento successivo ai rilevamenti. In materia di inquinamento acustico, la ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sar� edotto di queste attivit� con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e, sar�, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura, e di verifica e contestare la veridicit� o esattezza degli accertamenti compiuti e l�idoneit� degli strumenti tecnici all�uopo utilizzati (cfr. Cons. Stato, Sez. V - 5 marzo 2003, n. 1224). In siffatte evenienze, il procedimento pu� dunque avere inizio a seguito degli accertamenti svolti, laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura dell�interesse pubblico. Tuttavia, una volta verificata l�entit� delle emissioni sonore attraverso rilevamento fonometrico, l�amministrazione incorrer� nella violazione di cui all�art. 7 della l. 241/90, ove ometta la comunicazione in ordine all�esistenza del procedimento. Pres. Arosio, Est. Grauso - O. s.a.s (Avv.ti Pecora e Conio) c. Provincia di Imperia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, 1 agosto 2005, n. 1141

Inquinamento acustico e atmosferico - Tipografia - Insediamento di attivit� artigianali nelle zone residenziali - Limiti - Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attivit� artigianali nelle zone residenziali non � sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. � infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilit� con leggi e regolamenti vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033

Inquinamento acustico - Infrastrutture ferroviarie - Aree adiacenti - Nuova zonizzazione - Necessit� inderogabile - Esclusione - DPR 459/98. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l�inderogabile necessit� di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base al DPCM 1 marzo 1991, al DPR 18 novembre 1998, n. 459, nonch� in base alla legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilit� stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, di cui al DPR 18 novembre 1998, n. 459 e i relativi parametri dei limiti di immissione, non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle �fasce di esenzione� relative alla rumorosit� prodotta dal traffico dell'infrastruttura. Pres. Mariuzzo, Est. Mielli - P.U.B. (Avv.ti Leali e Vescia) c. Comune di Carobbio degli Angeli (Avv. Bendinelli) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7 novembre 2005, n. 1127

 

2006

Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione � pienamente operativo anche nei Comuni privi della �zonizzazione acustica�, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall�essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi� prima dell�entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991 prevedeva l�applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall�art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l�applicazione - sino all�avvenuta zonizzazione di cui all�art. 6 lettera �a� della Legge n� 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilit� di immissione sonora previsti dal primo comma dell�art. 6 del predetto D.P.C.M. 1� Marzo 1991) non pu� essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l�operativit� del criterio dei valori limite differenziali d�immissione (contemplato dall�art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, gi� fissato dal secondo comma dell�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all�approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

Inquinamento acustico - - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. �effetto sorpresa� indispensabile per l�efficacia dei controlli), che caratterizzano l�intero procedimento amministrativo diretto all�abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialit� che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n� 241. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

Inquinamento acustico - - Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost. - Potere �normalmente� consentito. L�art. 9 primo comma della legge quadro sull�inquinamento acustico n� 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall�ordinamento al Sindaco in materia di sanit� ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all�interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall�art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell�inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n� 447/1995 (nell�art. 2 primo comma lettera �a�) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come �l�introduzione di rumore nell�ambiente abitativo o nell�ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit� umane�, sancendo espressamente che esso concreta �un pericolo per la salute umana�. Conseguentemente, l�utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall�art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 deve ritenersi (�normalmente�) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest�ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull�inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo �ordinario� che consenta di ottenere il risultato dell�immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

Inquinamento acustico - Immissioni - Rumori provocati da attivit� sportive praticate all�aperto - Limitazioni legali della propriet� .  Principi di valutazione. In tema di immissioni (nella specie, rumori provocati da attivit� sportive praticate all�aperto) il contemperamento delle esigenze della propriet� con quelle ricreative e sportive deve essere effettuato in concreto, tenendo conto anche delle abitudini di vita, dei costumi sociali e della maggiore possibilit� di praticare lo sport all�aperto per un numero consistente di ore durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e da un clima pi� mite. Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Civile, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166

Inquinamento acustico - - Immissioni sonore - Beni di proprieta' degli enti ecclesiastici - Limitazioni legali della propriet� - Soggezione alla disciplina di diritto comune - Art. 844 c.c. - Art. 659 c.p. Anche i beni di propriet� degli enti ecclesiastici sono tenuti al rispetto delle norme che limitano il diritto di propriet�, regolando esse i rapporti tra cittadini senza comprimere in alcun modo la libert� religiosa (nel caso di specie � stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall�art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attivit� sportive praticate nel campo giochi di una parrocchia). Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166

Inquinamento acustico - Procedure e varie - Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta violazione di ordinanze. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" a tali fini � in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, per�, � astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicch�, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul delitto di propriet� e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificit�, della stabilit� ed indissolubilit� strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalit� di impedire che la disponibilit� della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte, Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che � incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalit� della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attivit� illecita e purch� risulti che venga reiterata - in caso di disponibilit� della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poich� � stato correttamente rilevato che l'esercizio della attivit�, in base alla organizzazione data dal gestore, non � possibile in modo diverso, n� il gestore ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a modificare la organizzazione. Ci� giustifica la misura adottata, anche alla stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia dell'autorit� comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure indicato quale potrebbe essere. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

Inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1� c.p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attivit� idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che pu� consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso � legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalit� della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attivit� illecita e purch� risulti che venga reiterata - in caso di disponibilit� della cosa - la condotta vietata. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

Inquinamento acustico - Esercizio di mestiere o di attivit� rumorosa - Art. 659 co. 1 c.p. - Art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) - Finalit� delle diverse discipline. Non pu� ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attivit� rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosit�, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosit�. In secondo luogo diverso � lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillit� pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosit� delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi � spazio per l'applicazione del principio di specialit�, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co. 1 c. p.. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Configurabilit� del reato - Normale tollerabilit� - Art. 659 c.p.. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), � giurisprudenza costante che, per la configurabilit� del reato, � necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilit�, in modo da recare pregiudizio alla tranquillit� pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensit�, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorch� non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicch� la relativa valutazione circa l'entit� del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilit� del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per s� insufficienti le lamentele di una o pi� singole persone (Cass. Sez. 3^, 23 maggio 2001, Feletto, m. 219.987; Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Bedogni, m. 215.327; Sez. 1^, 19 novembre 1999, Piccioni, m. 215.139; Sez. 1^, 24 novembre 1999, Ressa, m. 216.107; Sez. 1^, 21 ottobre 1996, Calabria, m. 206.925; Sez. 1^, 24 aprile 1996, Scola, m. 205.274; Sez. 1^, 23 maggio 1996, Rinolfi, m. 205.158; Sez. 1^, 28 novembre 1995, Asquini, m. 203.460). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678

Inquinamento acustico - Turbativa alla quiete pubblica - Pubblici esercizi - Fattispecie: Diniego al rinnovo dell'autorizzazione ad un Pub - Pubblica Amministrazione - Attivit� di verifica - Necessit�. E� illegittimo, il provvedimento di diniego al rinnovo dell'autorizzazione, che si limita in motivazione a riferire talune lagnanze dei vicini che avrebbero subito, dall�attivit� di un pub - bar, di una turbativa alla quiete pubblica. Anche in tali casi, � necessaria una puntuale attivit� di verifica e di accertamento da parte dell'Amministrazione. TAR Abruzzo - L'Aquila,  21/02/2006, Sentenza n. 86

Inquinamento acustico - Contravvenzione ex 1� c. art. 659 c.p. - Configurabilit� - Criteri oggettivi. Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. � sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilit� delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi � alcuna necessit� di disporre una perizia fonometrica per accertare l' intensit� dei rumori, allorch� il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalit� di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensit� tale da superare i limiti di normale tollerabilit�, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

Inquinamento acustico - Rumore - Superamento limiti - Impianti di climatizzazione - Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 659 co. 1 c.p.. L�ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dell�articolo 659 C.p. non pu� essere esclusa per il solo fatto che nell�esercizio di una attivit� rumorosa l�agente non abbia superato i limiti di rumorosit� previsti dall�articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti, l�agente, il quale svolge attivit� di per s� rumorosa, � comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall�Autorit�, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Fattispecie: rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

Inquinamento acustico - Rintocchi dell�orologio della torre civica - Conflitto tra la tutela della salute e la salvaguardia delle tradizioni storiche - Preminenza della tutela della salute. In materia di inquinamento acustico, il conflitto tra la tutela della salute (il cui pregiudizio, nella specie, era apprezzabile sotto il profilo della cd. annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualit� della vita, specie per quel che concerne il riposto notturno) e la salvaguardia delle tradizioni storiche (rintocchi dell�orologio della torre civica), va risolto attribuendo preminenza alla salute, particolarmente quando le tradizioni storiche possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e pi� opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dell�orologio fonte delle emissioni acustiche. (Nella specie, Il Tar ha conseguentemente ordinato la sospensione dei rintocchi nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 07.00). Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. d�Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 settembre 2006, ordinanza n. 1013

Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni generati da avventori di un locale aperto al pubblico - Ordinanza contingibile e urgente - Responsabilit� soggettiva del gestore dell�esercizio - Necessit� - Esclusione - Ascrivibilit� della situazione di pregiudizio all�espletamento dell�attivit� - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi l�interesse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ci� che rileva a tal fine non � la responsabilit� soggettiva del gestore dell�esercizio, ma l�oggettiva e causale ascrivibilit� della situazione di pregiudizio all�espletamento dell�attivit� (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti, Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369

Inquinamento acustico - Accertamento delle emissioni sonore - A.R.P.A - Campionamento riferito ad un tempo di misura di durata inferiore al tempo di osservazione - Emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi - Legittimit�. Non travalica i limiti della discrezionalit� tecnica spettante all�A.R.P.A. l�accertamento dell�inquinamento acustico attraverso una misurazione effettuata in uno spazio temporale di durata inferiore rispetto al �tempo di osservazione�, di cui all�allegato A, punto 5 del D.M. 16marzo 1998. Non pu�, infatti, essere trascurato che - da un parte - il punto 5 del menzionato Allegato �A� consente all�organo tecnico di individuare anche un solo �Tempo di misura (T/m)�, di durata inferiore rispetto al �Tempo di osservazione (T/o)� - cio� il periodo di tempo nel quale si verificano le condizioni di rumorosit� che si intendono valutare -, purch� la misurazione sia sufficientemente rappresentativa del fenomeno acustico, e - dall�altro - che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche di variabilit� del rumore siano oggettivamente tali da imporre l�utilizzazione del metodo della misura �per integrazione continua� (di cui al punto 2 lettera �a� dell�Allegato �B� del D.M. 16 Marzo 1998), anzich� la misurazione del livello continuo equivalente di pressione sonora �con la tecnica di campionamento� (prevista dalla lettera �b� del punto 2 del menzionato Allegato �B�), riferendola ad un unico �Tempo di misura�. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Livello di rumore corretto - D.M. 16 marzo 1998 - Fattore correttivo - Rumore ambientale trascurabile. Il �livello di rumore corretto� altro non � - ai sensi del punto 17 dell�Allegato �A� del D.M. 16 Marzo 1998 (�Tecniche di rilevamento e di misurazione dell�inquinamento acustico�) - se non il �livello di rumore ambientale� calcolato con l�applicazione del �fattore correttivo� previsto dal punto 15 del medesimo Allegato �A� per tenere doverosamente conto della presenza di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa frequenza (Kb); al fine di qualificare ogni effetto del rumore ambientale come �trascurabile� (ai sensi e per gli effetti dell�art. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14 Novembre 1997) occorre logicamente valutare anche l�eventuale presenza nell�ambiente di rumori con componenti tonali e/o di bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del rumore ambientale calcolato con l�applicazione del c.d. �fattore correttivo� (+ 3db + 3db). In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998, l�applicazione del fattore correttivo � adempimento prescritto ex lege proprio ai fini dell�esatta individuazione del livello di accettabilit� del rumore ambientale. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Rumore ambientale - Misurazione a finestre chiuse e a finestre aperte - Art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997. La prescrizione dettata dal secondo comma dell�art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (�Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore � da ritenersi trascurabile: �a� se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore .. a 40 dB durante il periodo notturno; �b� se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore �. a 25 dB durante il periodo notturno�) implica l�esclusione dell�operativit� dei valori limite differenziali di immissione contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 dB per il periodo notturno all�interno degli ambienti abitativi) esclusivamente nell�ipotesi in cui il livello del rumore ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di rilevanza prevista in relazione agli interni dell�ambiente abitativo, vuoi se misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel mentre non si ritiene condizione sufficiente a determinare la non applicabilit� del �criterio differenziale� la circostanza che in una sola delle predette due modalit� di misurazione - a finestre aperte o chiuse - il rumore ambientale non raggiunga la relativa soglia di rilevanza). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione � pienamente operativo anche nei Comuni privi della �zonizzazione acustica�, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall�essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi� prima dell�entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991 prevedeva l�applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall�art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l�applicazione - sino all�avvenuta zonizzazione di cui all�art. 6 lettera �a� della Legge n� 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilit� di immissione sonora previsti dal primo comma dell�art. 6 del predetto D.P.C.M. 1� Marzo 1991) non pu� essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l�operativit� del criterio dei valori limite differenziali d�immissione (contemplato dall�art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, gi� fissato dal secondo comma dell�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all�approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/1995 - Facolt� di adire l�autorit� giudiziaria ex art. 844 c.c. - Strumento ordinario di intervento escludente il ricorso all�ordinanza - Inconfigurabilit�. In tema di ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dell�art. 9 della L. 477/1995, deve escludersi che la facolt� riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l�A.G.O. per far cessare le immissioni dannose che eccedono la normale tollerabilit� costituisca, sul piano amministrativo, ordinario strumento di intervento e che pertanto non consenta il ricorso allo strumento extra ordinem dell�ordinanza. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 563

Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l�intera collettivit� ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l�intera collettivit� ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. �effetto sorpresa� indispensabile per l�efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l�intero procedimento amministrativo de quo diretto all�abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialit� che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n� 241. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Art. 9, c. 1 L. 447/1995 - Potere di ordinanza - Tutela della salute dei cittadini - Art. 32 Cost. - Definizione di �inquinamento acustico� ex L. 447/1995 - Accertamento tecnico dell�ARPA - Eccezionale e urgente necessit� di intervento. L�art. 9 primo comma della legge quadro sull�inquinamento acustico n� 447 del 1995 non pu� essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell�ambito della normativa di settore in tema di tutela dall�inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanit� ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all�interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall�art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell�inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n� 447/1995 (nell�art. 2 primo comma lettera �a�) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come �l�introduzione di rumore nell�ambiente abitativo o nell�ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit� umane�, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) �un pericolo per la salute umana�. Conseguentemente, l�utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall�art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 deve ritenersi (�normalmente�) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest�ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell�art. 2 della stessa Legge n� 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull�inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo �ordinario� che consenta di ottenere il risultato dell�immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - 24 Gennaio 2006 n. 488). In siffatto contesto normativo, l�accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l�intera collettivit�) appare sufficiente a concretare l�eccezionale ed urgente necessit� di intervenire a tutela della salute pubblica con l�efficace strumento previsto (soltanto) dall�art. 9 primo comma della pi� volte citata Legge n� 447/1995. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Ordinanza di contenimento e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l�inibitoria totale o parziale delle attivit�), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneit� delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominativit� e tipicit� degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dell�art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 (�Legge quadro sull�inquinamento acustico�) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo (�sull�osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell�inquinamento acustico�) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447, nonch� dalle Leggi Regionali Pugliesi nn� 17/2000 e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

Inquinamento acustico - Valutazione e gestione del rumore nell'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescrive - Inadempimento di Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 2002/49/CE. Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore nell'ambiente, il Granducato di Lussemburgo � venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (sentenza originale: En ne prenant pas, dans le d�lai prescrit, les dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives n�cessaires pour se conformer � la directive 2002/49/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 25 juin 2002, relative � l��valuation et � la gestion du bruit dans l�environnement, le Grand-Duch� de Luxembourg a manqu� aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.Le Grand-Duch� de Luxembourg est condamn� aux d�pens).CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-78/06

Inquinamento acustico - Valutazione e gestione del rumore ambientale - Non trasposizione della direttiva nel periodo prescritto- Direttiva 2002/49/CE. Non avendo adottato, durante il periodo prescritto, le leggi, regolamenti e le norme amministrative necessarie ad attuare la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dei del 25 giugno 2002 per quanto riguarda la valutazione e gestione del rumore ambientale, la Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord non ha rispettato gli obblighi di cui alla direttiva citata. (Sentenza originale: Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under that directive;Orders the United Kingdom of Great Britain). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 14 dicembre 2006, Causa C-138/06

 

2007

Inquinamento acustico - Comune non dotato del piano di zonizzazione acustica - Parametri previsti dal DPCM dell�1/3/1991 - Accorgimenti tecnici - Art. 4 c. 1 lett. a ) L. n. 447/1995 - Adozione di ordinanze contingibili ed urgenti - Presupposti e limiti - Principio di legalit� - Rumore prodotto da un opificio. L'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59 consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la precisazione che l'efficacia di tali ordinanze non pu� essere superiore a sei mesi (Cfr, in argomento Cons. Stato IV sez. 3 settembre 2001 n. 4627). Sicch�, il principio di legalit� � compresso nei limiti massimi concessi dall'ordinamento e la deroga effettiva al principio di tipicit� del provvedimento si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della situazione presupposto: deve trattarsi, per l'appunto, di una situazione di necessit� ed urgenza (Cfr. Cons. Stato V Sez. 9 febbraio 2001 n. 580). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273

Inquinamento acustico - Protezione - Interessi di natura pubblicistica - Tutela della salute - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti. Le ordinanze contingibili e urgenti, anche se dirette alla protezione dall'inquinamento acustico, devono essere specificamente motivate con riferimento non solo all'esistenza di una situazione di pericolo di danno imminente in settori di pubblico interesse ma anche all'inidoneit� degli ordinari strumenti a disposizione della pubblica autorit� a fronteggiare l'emergenza. (Cfr., fra le tante, Cons. Stato V Sez., 14 aprile 1997 n. 351). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273

Inquinamento acustico - Rapporto tra L. n. 447/1995 e art. 659 c.p. - Ratio. In materia d'inquinamento acustico, la normativa di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosit�, al fine di tutelare la salute della collettivit�, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ci� automaticamente venga integrata l'ipotesi prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998, Carrozzo; Cass. sez. 1^, n. 38295 del 2004). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

Inquinamento acustico - Attivit� rumorose - Art. 659 c.p. - Finalit� - Fattispecie - Superamento della soglia di rumorosit� - Superamento dei limiti - Concorso formale - Ammissibilit� - Fondamento - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico. Le due norme inserite nell�art. 659 c.p., comma 1 e comma 2 perseguono finalit� diverse, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit� in funzione della tutela della tranquillit� pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensit� delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attivit� rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosit�, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit� rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez. 1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n. 43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123 del 26.4.2000). Di conseguenza, da un lato si � inteso regolare in maniera rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorch� suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillit� pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabiliti dall'economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro, mantenere intatta la punibilit� in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillit� della comunit� sociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, sar� possibile procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1 essendo configurabile un concorso fra le condotte descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass. sez. 1^, n. 319 del 2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

Inquinamento acustico - Emissione sonore - Superamento dei limiti della normale tollerabilit� - Risarcimento - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili - Art. 622 c.p.p. - Giurisdizione. Spetta al giudice di merito in sede penale, la verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilit� e della idoneit� delle emissione sonore ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, tenendo conto in particolare, oltre che della intensit� dei rumori, degli orari in cui essi si sono verificati e pi� in generale dell'offesa o meno del bene tutelato della quiete pubblica. Mentre, in caso di annullamento parziale (nella specie ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile) spetta al giudice di merito in sede civile, competente per valore e grado a norma dell'art. 622 c.p.p., il giudizio sull'accertamento della responsabilit� per l'illecito penale. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

Inquinamento acustico - - Rumore - Fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Illecito amministrativo e sanzione penale - Concorso formale - Ammissibilit� - Ragioni - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p.. L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale pu� integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dalla cd. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in concreto che dall'esercizio del mestiere rumoroso sia derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media sensibilit� delle persone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

Inquinamento acustico  - Inquinamento atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E� illegittima l�ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E� pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con pi� ampie competenze non solo in materia di viabilit�, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148

Inquinamento acustico - Condotta rumorosa - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Tutela generica della salubrit� ambientale - Fattispecie di cui al c. 2� dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialit� con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, c. 2�, L. n. 447/1995 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: orchestrina all'interno di un bar. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, pu� integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen, non essendo applicabile il principio di specialit� di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrit� ambientale, (Cass. sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244). Tale elemento � rappresentato proprio da quella concreta idoneit� della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillit� tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralit� indeterminata di persone. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar). Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, 7 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 19/1/2007 (ud. 5/12/2006), Sentenza n. 1561

Inquinamento acustico - Zonizzazione - Divieto di contatto diretto di aree con grado acustico non immediatamente consecutivo - Art. 4 L. n. 447/95 - Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di risanamento acustico. La creazione di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto eterogenee non pu� essere giustificata dall�esigenza di rispettare il divieto, sancito normativamente dall�art. 4 della L. 447/95, di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come pu� avvenire quando zone urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree residenziali). In tal caso, infatti, il piano di zonizzazione acustica dovr� prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero, se neppure questo � praticabile, imporre piani di risanamento acustico. Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

Inquinamento acustico - Zonizzazione - Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa - Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza. Non risulta ragionevole, perch� non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento acustico che preveda l�inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove lo stesso legislatore ha consentito pi� elevati livelli di rumorosit� in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell�attivit� svolta. (cfr. Tar Milano n. 1231/04). (Nella specie, l�amministrazione comunale aveva creato una macrozona contenente parti del territorio significativamente diverse per destinazione - zone C e D, interessate da insediamenti industriali e da abitazioni - determinandosi ad attribuire, nella medesima macrozona, una duplice, diversa classificazione acustica - II e III -) Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

Inquinamento acustico - Zonizzazione - Classificazione delle aree industriali o prevalentemente industriali - Classe III - Esclusione. Le aree ove sono insediate attivit� industriali (il cui precedente uso � reso urbanisticamente significativo dalla zonizzazione D) vanno normalmente inserite, dal punto di vista acustico, in classe V e VI (con la precisazione che la classe VI non � �necessaria�, la sua previsione dipendendo da un mero accertamento in fatto, e cio� che si tratti di zone esclusivamente industriali). Le aree prevalentemente industriali possono, peraltro, essere inserite anche in classe IV (in ogni caso, con esclusione della III, in cui vanno normalmente inserite aree urbane �con limitata presenza di attivit� artigianali ed assenza di attivit� industriali�), ma solo quando - da un preciso accertamento di fatto - risulti che l�area � caratterizzata da �limitata presenza di piccole industrie� e da �un�elevata integrazione tra attivit� residenziali, produttive e commerciali�. Sicch� � in contrasto con le disposizioni di cui al DPCM 1.3.91 l�inserimento in classe III di un�area in cui siano ricompresse aree urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla presenza di un rilevante numero di aziende produttive. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

Inquinamento acustico - L. 447/95 - Piani di classificazione acustica - Coordinamento con la pianificazione urbanistica - Preesistenti destinazioni d�uso. La legge statale - art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 - prevede che, in sede di redazione dei Piani di Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle preesistenti destinazioni d�uso, con ci� creando un�evidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l�intento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

Inquinamento acustico - Esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso - Art. 659 c.p. - Rilevanza della condotta - Limiti delle emissioni o immissioni sonore. Dalla comparazione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 659 c.p. si desume chiaramente che ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso costituisce l'oggetto della disposizione di cui al secondo comma, attenuata rispetto a quella di cui al primo comma per il ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione. Tuttavia, la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. non � stata del tutto eliminata (Cass. sez. 1 ^, 8 settembre 1997 n. 4199), ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il problema della rumorosit� ma diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (nel medesimo senso, cfr., Cass. 14 gennaio 2005 n. 530). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875

Inquinamento acustico - Emissioni rumorose - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Criterio della �stretta tollerabilit�� - Criterio della �normale tollerabilit�� - Differenza - Art. 844 cod. civ. - Responsabilit� civile dell'agente. Nell'ipotesi in cui il reato di cui all'art. 674 c.p. venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, l'emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o dell'autorit� che fissano i limiti di tollerabilit� delle emissioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme, debba farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilit� e non a quello della normale tollerabilit� previsto dall'art. 844 cod. civ., il cui superamento d� luogo unicamente ad una responsabilit� civile dell'agente (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^, sent. nn. 11556/06, 8299/06, 19898/05, 9503/05, 38297/04, 25660/04 e 9757/04). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875

Inquinamento acustico - Emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Art. 659 2� c. c.p. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilit� di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attivit� industriale - falegnameria) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. � circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore. Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 287

Inquinamento acustico - Pubblica Amministrazione - Attivit� valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attivit� valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, � precluso il suo accoglimento, poich� rivela un fine di generale controllo sull'attivit� amministrativa che non risponde alla finalit� per la quale lo specifico strumento in parola pu� venire azionato, che � solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dall�ARPA Lazio per il risanamento acustico dell�area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell�Impresa in relazione all�inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava l�interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l�auspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all�accertamento dei presupposti legali per l�adozione del provvedimento, quindi, l�Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto l�esito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408 

Inquinamento acustico - Impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 - Criterio differenziale ex art. 2, c. 2 D.P.C.M. 1 marzo 1996 - Applicabilit� - Esclusione. Ai sensi dell�art. 3 del D.M. 11/12/2006, gli impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 non sono assoggettati al criterio differenziale di cui all�art. 2, c. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1996 , qualora siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti per la zona acustica attribuita all�area interessata dall�impianto. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

Inquinamento acustico - Pianificazione acustica - Zone territoriali - Divieto di contatto diretto ex art. 4, c. 1 lett. A) della L. n. 447/1995 - Limiti. In materia di pianificazione acustica, il divieto di contatto diretto di cui all�art. 4, c. 1, lett. A) della L. n. 447/1995 (ripreso dall�art. 6, c. 3 della L.R. Piemonte n. 52/2000) � posto esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori differenziali superiori a quello previsto dalla legge (5 decibel). Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 71

Inquinamento acustico - Pianificazione acustica - Scelte discrezionali dell�amministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. Le scelte discrezionali effettuate dall�amministrazione in materia di pianificazione territoriale (nella specie: pianificazione acustica comunale) possono essere sindacate, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimit�, solo nei limiti della manifesta irrazionalit� e contraddittoriet�. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

Inquinamento acustico - Disturbi alla quiete pubblica - Parcheggio di una stazione di servizio - Assimilabilit� ad un�area pubblica - Fondamento - Potere del sindaco di regolamentare la sosta - Sussistenza. Il parcheggio di una stazione di servizio, quale opera accessoria e complementare di una strada, � assimilabile, per le sue caratteristiche intrinseche, ad una area pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13 maggio 1988, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice della strada ad un�area appartenente a privati, se l'uso di essa � consentito a tutti, essendo l'uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale - o meno - e non gi� l'appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati). In quanto pertinenza stradale, sussiste quindi il potere del sindaco di regolamentare la sosta su di esso, al non illogico fine di impedire l�indebito utilizzo da automobilisti e eventuali disturbi alla quiete pubblica. Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi - P.M. & C. s.n.c. (avv. Graziani) c. Comune di Tuscania (avv. Leonardi) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 2 aprile 2007, n. 2822

Inquinamento acustico - L. 447/95 - Documentazione di impatto acustico - Aviocampo destinato al decollo e all�atterraggio di ultraleggeri - Esclusione dalla disciplina di cui all�art. 8 L. n. 447/95 - Inconfigurabilit�. La disciplina di cui alla L. n. 447/95, in materia di inquinamento acustico, trova applicazione anche nei riguardi di un aviocampo destinato al decollo e all�atterraggio di veicoli ultraleggeri. E� infatti ragionevole che a tali strutture, possibili fonti anche significative di rumore, si applichino le disposizioni di cui all�art. 8 della L. 447 cit., ove siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa norma impone la presentazione di una documentazione di impatto acustico (nella specie, il collegio ha ritenuto di poter equiparare l�aviocampo agli impianti sportivi e ricreativi di cui all�art. 8 cit. lett. e, in razione delle caratteristiche concrete della struttura, pertinente ad un agriturismo). Non rileva a tal fine il D.M. 31 ottobre 1997, che, nell�escludere da suo campo di applicazione gli spazi destinati al decollo e all�atterraggio di ultraleggeri, non impedisce che essi siano altrimenti soggetti alla disciplina in materia di inquinamento acustico, n� il d.P.R. n. 404/88, che non si configura come disciplina in deroga per le aree destinate a tale funzione. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.B. s.s. (avv. Ti Domenichelli, Ferrasin e Zambelli) c. Comune di Campo San Martino (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2007, n. 1323

Inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Condotta "potenzialmente idonea" a disturbare un numero indeterminato di persone. La giurisprudenza della Suprema Corte � concorde nel ritenere che, per la configurabilit� della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., � sufficiente che la condotta posta in essere sia �potenzialmente idonea� a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che, anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralit� di persone, in ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla tranquillit� pubblica e idonea ad integrare il reato contestato. Peraltro anche il disturbo alla ristretta tranquillit� di un numero limitato di persone � ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

Inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Beni oggetto di tutela - Riposo delle persone - Normali occupazioni delle persone - Immissioni che superano la normale tollerabilit� - Idoneit� ad integrare il reato anche in orari non destinati al riposo. Un suono intollerabile, pur se prodotto in una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba rispettare il riposo altrui, pu� essere idoneo a disturbare la quiete pubblica. Invero, il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p., contempla la condotta di colui che �abusando di strumenti sonori... disturba le occupazioni o il riposo delle persone�. Non rileva dunque solo il disturbo arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma � rivolta a tutelare non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della giornata) bens� anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano disturbate da un�immissione che ecceda la normale tollerabilit�, soprattutto all'interno delle mura domestiche. (cfr. Cass. pen, sez. Vi, sent. n. 4049/1980, secondo cui �Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne non soltanto il riposo, ma altres� la quiete, che � bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna"). G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

Inquinamento acustico - Verifica del superamento dei livelli di normale tollerabilit� - Criterio comparativo - Nozione - Criteri di cui ai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 - Campo di applicazione. I criteri previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto ed i privati che esercitino le attivit� ivi contemplate. Diversamente, ove occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilit�, pu� farsi riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza, superato il livello di normale tollerabilit� ove l�intensit� del rumore prodotto sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

Inquinamento acustico - Limitazione agli orari di apertura dei locali - Livelli di rumore previsti per una determinata zona - Superamento - Verifica strumentale - Necessit� - Esclusione - Condizioni - L.R. Veneto n. 40/94, artt. 4 e 5. La verifica strumentale del superamento dei livelli di rumore, previsti per una determinata zona, realizza presuntivamente una violazione della quiete pubblica, consentendo all�autorit� comunale di disporre per ci� soltanto una limitazione agli orari di apertura dei locali. Ci� non significa, peraltro, che tale verifica sia la condizione necessaria per disporre restrizioni d�orario nell�interesse della salute collettiva, vuoi perch� l�art. 4 della l.r. Veneto n. 40/94 non pone espressamente tale condizione, vuoi perch�, comunque, il relativo potere � agevolmente derivabile dal disposto del successivo art. 5, non potendosi negare che nella materia siano presenti specifici profili d�interesse pubblico. La mancanza di tali verifiche dovr� naturalmente essere colmata da un�appropriata attivit� istruttoria, che accerti la lesione degli interessi tutelati. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

Inquinamento acustico - - Assembramenti rumorosi di avventori - Riduzione dell�orario notturno di un pubblico esercizio - Strumento preventivo adeguato. La riduzione dell�orario notturno di un pubblico esercizio operante nell�area in cui si verificano rumorosi assembramenti di avventori costituisce uno strumento preventivo adeguato a rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stabilito un nesso causale tra gli assembramenti e il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilit� soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilit� degli stessi assembramenti al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

Inquinamento acustico - Quiete pubblica - Bene collettivo - Espressione del diritto alla salute - Art. 32 Cost. - Prevalenza rispetto agli interessi economici - Prevalenza rispetto al diritto della giovent� ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici. La quiete pubblica - intesa come limite di compatibilit� delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilit� - costituisce bene collettivo. Essa � condizione necessaria affinch� sia garantita la salute, che deve essere tutelata �come fondamentale diritto dell�individuo ed interesse della collettivit�� (art. 32 cost.) dagli Enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni: e se questi hanno il dovere, certamente i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un�attivit� economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettivit� circostante i pregiudizi (nel caso di specie, il collegio ha ritenuto il diritto alla quiete pubblica prevalente anche sul diritto della giovent� ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici, sia perch� la socializzazione pu� svolgersi anche in altro orario, sia, pi� realisticamente, perch� quella ben pu� riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo). Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

Inquinamento acustico - Piano di risanamento - Art. 7 L. n. 447/1995 - Specifica approvazione consiliare - Necessit�. Ai sensi dell�art 7 della legge n� 447 del 1995, il piano di risanamento, diverso e separato dal piano di zonizzazione acustica, deve essere oggetto di discussione e approvazione del Consiglio Comunale. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

Inquinamento acustico - Poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale - Natura - Opere esclusivamente interessate da installazioni e attivit� militari - Non rientrano - Contenimento dell�inquinamento acustico - Preventivo raccordo con l�amministrazione militare - Necessit� - Esclusione. Ai fini del contenimento acustico nelle zone in cui insistono di poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale, non � richiesta la preventiva attivit� di raccordo con l'Amministrazione militare, prevista dall'art. 11 della L. n. 447/1995 per le aree esclusivamente interessate da installazioni militari e attivit� delle Forze armate, posto che i poligono di tiro non rivestono tale natura: pur appartenendo al Ministero della Difesa, che se ne riserva l'uso per le proprie esercitazioni, essi sono tuttavia destinati ad attivit� sportiva. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

Inquinamento acustico - Piano di zonizzazione acustica - Atto di pianificazione - Controversie - Controinteressati - Individuabilit� - Esclusione. Il piano di zonizzazione acustica , adottato dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) l. 26 ottobre 1995 n. 447, � atto di pianificazione, nei confronti del quale non sono individuabili diretti controinteressati ( cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 giugno 2003 , n. 745 per cui dalla natura del piano di zonizzazione acustica di suddivisione per classi del territorio comunale deriva la non individuabilit� di controinteressati nella controversia con cui si impugna il piano stesso). Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

Inquinamento acustico - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunit� - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE. Avendo adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio � venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l�introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunit� e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE. Il Regno del Belgio � condannato alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa C-422/05

Inquinamento acustico - inquinamento atmosferico - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attivit� - Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attivit� di carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicch�, ai fini della sua emanazione, non � richiesta la sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290

Inquinamento acustico - - Immissioni sonore - Procedimento avviato dall�ente locale per la verifica del rispetto dei limiti - Utilizzabilit� dell�accertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento penale alla presenza dei rappresentanti della societ� interessata - Fondamento - Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p.. L�art. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo l�esistenza del segreto solo fino al momento in cui l�indagato non abbia conoscenza dell�atto, � disposizione inapplicabile all�ipotesi di accertamenti del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di zonizzazione acustica condotti dall�ente competente (nella specie, ARPAC) alla presenza dei rappresentanti della societ� interessata. Ne consegue che, anche ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono legittimamente inserirsi nell�ambito di un procedimento amministrativo promosso dall�ente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia, gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto effettuati dall�ARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune). Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3 ottobre 2007, n. 8851

Inquinamento acustico - Tutela della salute - Art. 117 Cost. - Potest� regolamentare regionale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Zonizzazione acustica - Difetto - Applicabilit� del criterio differenziale. La disciplina normativa del fenomeno dell�inquinamento acustico, attenendo alla tutela della salute, �, alla luce del testo novellato dell�art. 117 Cost., materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, nonch� ambito di disciplina in cui la potest� regolamentare spetta alle Regioni (art. 117, c. 6 Cost.), sicch� le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale, permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dalla Regione, autorit� dotata di competenza nel nuovo sistema (sent. Corte Cost. n. 376/2002). Da ci� consegue che, giusta il disposto dell�art. 3 della L.r. Puglia 12 febbraio 2002, n. 3, nella valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale, anche in difetto di zonizzazione acustica, trova certamente applicazione il cd. criterio differenziale. Pres. Ravalli, Est. Dibello - G. s.a.s. (avv. Taurino) c. Comune di Taranto (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 ottobre 2007, n. 3656

Inquinamento acustico - Art. 672 c.p. ipotesi indicate al capo B - Natura - Configurazione - Fattispecie: cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato. Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che � solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate al capo B, l�art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo l�incolumit� delle persone (comma 2 n. 2). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Art. 659 c.p. - Natura - Configurazione. Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non � necessaria la prova dell'effettivo disturbo di pi� persone, ma � sufficiente l'idoneit� del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Non impedire al proprio cane di abbaiare - Disturbo di una persona - Art. 659 c.p. configurabilit� - Esclusione - Rapporti di vicinato - Risarcimento del danno - Sussistenza - Art. 844 c.c.. Per la configurazione della fattispecie contenuta nell�art. 659 c.p. occorre che l�attivit� rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non gi� di una soltanto. Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (v. Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

Inquinamento acustico - L.R. Veneto n. 40/94 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Adozione di criteri riduttivi dell�orario di chiusura, al fine di assicurare il rispetto, all�interno e all�esterno dei locali, della normativa in materia di inquinamento acustico - Legittimit� - Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli interessi di natura economica. In presenza di situazioni comuni ad una stessa tipologia di esercizi pubblici, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l�amministrazione pu� legittimamente adottare, ai sensi dell�art. 4 della l.r. 40/94, criteri riduttivi dell�orario di chiusura, per assicurare, all�esterno come all� interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un�attivit� di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettivit� circostante i pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582). Pres. ed Est. De Zotti - A. s.r.l. e altro (avv. ti Fortunati e De Martin) c. Comune di Legnaro (avv. Di Lorenzo) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 20 novembre 2007, n. 3708

Inquinamento acustico - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, c. 3, T.U.E.L.- Efficacia temporalmente limitata - Mancata previsione di una scadenza finale - Illegittimit�. In materia di tutela della quiete pubblica, deve ritenersi illegittima l�ordinanza contingibile e urgente emanata ex art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita. Tali ordinanze, infatti, �oltre al carattere della contingibilit�, intesa come urgente necessit� di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisoriet�, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicch� oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non � ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi �(Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580; TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 15 settembre 2006, n. 8614). � poi vero che la misura urgente pu�, in relazione al suo contenuto concreto, avere l�attitudine a produrre conseguenze non provvisorie, e non per questo diviene illegittima. Tuttavia, una cosa � che un ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui l�ordine � vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza dell�ordine stesso, ci� che � ben possibile. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 3807

Inquinamento acustico - Tutela della quiete pubblica - Interesse prevalente sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi - Limitazione degli orari di apertura - Legittimit�. L�interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: una volta accertata la lesione di quel bene, detta prevalenza impone alle autorit� preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari di apertura. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 380

 

2008

Inquinamento acustico - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 - Presupposti. A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dell�inerzia del responsabile, � legittima l�ordinanza contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato dall�inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cio� con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall�ordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda l�estinzione della sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D�Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

Inquinamento acustico - Valori limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97 - Circoli ricreativi privati - Applicabilit� - Equiparazione alle attivit� commerciali. I valori limiti differenziali di cui all�art. 4, c. 1 DPCM 14.11.1997 si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalit� di lucro, alle attivit� commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D�Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

Inquinamento acustico - Limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997 - Applicabilit� immediata. In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore, mentre per i valori limite assoluti l�art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell�art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione l�art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D�Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

Inquinamento acustico - Disturbo al riposo ed alle occupazioni - Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie. Per la sussistenza del reato di cui all�art. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a pi� persone, ma l'idoneit� del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246

Inquinamento acustico - Esercizi commerciali - Contemperamento delle esigenze del commercio con il diritto alla salute - Art. 50, c. 7 del D.lgs. n. 267/2000 - Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 114/1998. Il contemperamento delle esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e alla quiete pubblica � previsto in generale dall�art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, e dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende dalla necessit� che il libero svolgimento delle attivit� imprenditoriali (art. 41 cost.) trovi un limite nella tutela dei diritti che sono anch�essi costituzionalmente garantiti, come appunto il diritto alla salute dei residenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - Confesercenti ed altri (avv. Gualandi) c. Comune di Bologna (Avv.ti Todde e Carestia) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 17 gennaio 2008, n. 53

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ultimo aggiornamento 3 febbraio 2008