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1979
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Inquinamento acustico - Rumori provocati da un�autostrada sopraelevata
rispetto a una casa - Normale tollerabilit� - Superamento - Diritto
all'indennit� - Sussiste. I rumori, derivanti dal funzionamento di
un�autostrada sopraelevata rispetto a una casa, laddove eccedano il limite della
normale tollerabilit� recando grave turbamento all'ambiente e alle condizioni in
cui normalmente si svolge la vita in un�abitazione, nonch� il pericolo di caduta
di oggetti e automezzi, determinano una compressione del relativo diritto di
propriet�, dando cos� luogo al diritto all'indennit� ex art. 46 legge 2359 del
1865. In tale ipotesi, viene sottolineato, da un lato, l'insufficienza,
dall'altro, l'impossibilit�, di una tutela inibitoria ex art. 844 c.c., versando
invece in una vicenda che va ad incidere, indirettamente, sulla struttura stessa
del diritto dominicale. Societ� autostrade concessioni c. Carestia e altro.
Corte di Appello di Ancona, 11 maggio 1979
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1992
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Provvedimento autorizzatorio - Immissioni lesive - Annullamento - Legittimit� -
Legittimazione ad agire. Laddove i limiti di attivit� acustica contenuti in
un provvedimento amministrativo non si rivelino idonei a salvaguardare la sfera
giuridica dei soggetti che ne risultino pregiudicati, � legittimo ricorrere dal
giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del provvedimento da cui
prendono origine le immissioni lesive. I rumori e le degradazioni ambientali,
specie in relazione all'attivit� serale e notturna di un pubblico esercizio,
costituiscono lesioni di un legittimo interesse dei proprietari e residenti di
unit� immobiliari ubicate nelle strette vicinanze dello stabile in cui si svolge
tale attivit�, legittimando cos� la richiesta di annullamento del relativo
provvedimento autorizzatorio. Meschiari e altro c. Com. Maranello e altro.
T.A.R. EmiliaRomagna, sez. II, del 10 novembre 1992, n.
525
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1994
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PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE: La
normativa di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 (recante limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) opera non soltanto
in relazione al territorio comunale di insediamento della singola sorgente
sonora fissa, ma anche in relazione a ogni altra area - anche eventualmente
esterna al territorio comunale predetto - ove comunque si ponga una esigenza
igienico-sanitaria di tutela della qualita' ambientale e della esposizione umana
al rumore, conseguente all'attivazione pervasiva di quella medesima sorgente
sonora fissa; legittimamente, pertanto, l'autorita' amministrativa, per far
fronte a una situazione lesiva della salute e igiene pubblica, impone con
provvedimento contingibile e urgente l'adozione di misure atte a ricondurre i
livelli di inquinamento acustico generati da impianti produttivi entro i limiti
previsti dalla vigente normativa. T.A.R. Emilia R. sez. I, Bologna,
22 settembre 1994,Ord. n. 637
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1996
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Non applicabilit� del D.P.C.M. 1/3/91.
Corte di Cassazione
Sez. II del
10/1/96 |
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Rigetto
del reclamo della ditta e conferma del limite di
tollerabilit� del limite dei 3 dB oltre il rumore di
fondo. Sentenza Tribunale di
Lecco del
27/1/1996 |
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COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE
ASSOCIAZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO: L'associazione Legambiente, quale
ente esponenziale dell'interesse (diffuso) all'integrit� dell'ambiente, e'
legittimata a costituirsi parte civile e a richiedere il risarcimento dei danni
in un procedimento penale per inquinamento da rumore. Pretura Castiglione
Lago, 16 maggio 1996
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VALUTAZIONE OBIETTIVA DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO: In materia di inquinamento acustico, i limiti previsti dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991 non hanno superato i criteri fissati dall'art. 844 c.c.;
pertanto, nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosit�
di fondo" della zona, cio� a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso
non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si
innestano, di volta in volta, rumori pi� intensi (voci, veicoli...), tali
elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattivit�
dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la
tollerabilit� del rumore e' quello del mancato superamento della soglia di 3
decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensit� di
quest'ultimo. Tribunale Como, 21 maggio 1996
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1997
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Corte d�Appello Milano
Sez. II Civ. n.
256/97 � dep.
28/1/97
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Effettivit� e potenzialit� delle immissioni
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Inquinamento acustico PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI: Poiche'
l'art. 10 comma 2, della l. n. 447 del 1995 (c.d.legge-quadro sull'inquinamento
acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o
nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori
di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) e f) -, fissati
in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a)", stabilendo un
limite, oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659
comma 2 c.p., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso
contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'", data
l'identita' della situazione considerata dalla norma del codice penale e di
quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piu' ampio, in
quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri
per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima
disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non
puo' considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal comma 1 dello
stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del
superamento di una certa soglia di rumorosita', bensi' gli effetti negativi di
quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli
spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non
assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti
costituzionalmente garantiti). Cassazione penale sez. I, 19 giugno 1997, n.
4199-
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RICERCHE GEOTERMICHE: L'accertamento - di
fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da
rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integrit�
psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceit� dell'attivit�, ossia
dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare
l'interesse pubblico ambientale, ma pu� estendersi a considerare parametri di
tollerabilit� diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.P.C.M. 1
marzo 1991), e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione
delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune. Cassazione civile sez.
III, 19 luglio 1997, n. 6662
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1998
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Inquinamento acustico -
esposizione dei
lavoratori a rumori dannosi - l'adempimento dell'obbligo di legge da parte del
datore di lavoro - natura del reato. La omessa valutazione del rischio da
rumore configura il reato di cui agli art. 40 e 50 d.lg. 15 agosto 1991 n. 277;
questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento dell'obbligo
di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado.
Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133
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Inquinamento acustico -
Giudice di Pace di Milano, sentenza del 11 marzo 1998
n. 1558
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Inquinamento acustico -
Obbligo per il
datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al
rumore mediante le misure concretamente attuabili - i mezzi di protezione
dell'udito. In virt� della legge 29 dicembre 1990 n. 428, � stato emanato
dal Governo il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, con il quale si �
data attuazione alle direttive C.E.E. comprese nell'elenco allegato alla legge
suddetta. Per quanto qui interessa, l'art. 41 di tale decreto - legislativo,
premesso che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante le misure concretamente attuabili, ha
fissato talune prescrizioni (esposizione di una appropriata segnaletica, ecc.)
in relazione ai luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione personale
quotidiana superiore a 90 dBA; l'art. 42 ha precisato il contenuto della
"informazione e formazione" che deve essere portato a conoscenza dei lavoratori
esposti, rispettivamente, ad un rumore superiore a 80 od a 85 dBA; gli artt. 43
e 44 hanno indicato i mezzi di protezione dell'udito da fornire ai lavoratori
che siano verosimilmente esposti ad oltre 85 decibel ed i controlli sanitari cui
essi devono essere sottoposti; e l'art. 45, infine (Superamento dei valori
limite di esposizione), ha stabilito che, se nonostante le misure di
applicazione previste dall'art. 41, comma primo, l'esposizione al rumore risulta
superiore a 90 dBA, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza le
misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i
loro rappresentanti. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emerge,
quindi, che i c.d. valori - limite di esposizione al rumore rappresentano una
soglia intollerabile, in presenza del cui superamento incombono sul datore di
lavoro specifici oneri, e che tuttavia l'esposizione a rumori che raggiungono
soglie inferiori (ma superiori, in particolare, ad 85 decibel), richiede pur
sempre l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del
lavoratore a controllo sanitario, per cui � da ritenersi, in definitiva, che
anche l'esposizione ad una rumorosit� inferiore ai 90 decibel sia idonea a
pregiudicare l'apparato uditivo. Secondo quanto affermato da questa Corte in un
una fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame (Cass. 26 agosto 1992,
n. 9860), pu� quindi affermarsi che l'accertamento che la rumorosit� lavorativa
svolta non supera i valori indicati dall'art. 45 del d.l.vo n. 277 del 19919 non
pu� costituire idonea fonte di valutazione della richiesta diretta ad ottenere
la prestazione prevista per la malattia professionale denunciata, n� quindi
esime il giudice dall'indagine medico - legale in ordine alla sussistenza o meno
della malattia, atteso che la tabella delle malattie professionali contempla la
sola esposizione al rischio della lavorazione e che, del resto, la diversa
capacit� di resistenza di ciascun organismo esposto al rischio non pu� influire
sul riconoscimento della tecnopatia. Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile
1998, n. 3582
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QUIETE E INCOLUMITA' DELLE PERSONE NEI LUOGHI
DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI: Codice procedura penale (1988) art.
321 Codice penale art. 659 LS 26 ottobre 1995 n. 447 l. La normativa
sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447 del 1995 non ha abrogato la
norma di cui all'art. 659, comma 1, c.p., in quanto la legge speciale ha inteso
fissare un limite di rumorosita', al fine di tutelare la salute della
collettivita', la cui inosservanza integra la violazione amministrativa
sanzionata dalla stessa legge, senza che con cio' automaticamente venga
integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui
sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da
recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla
luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore
prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del
collegamento con funzioni liturgiche puo' dar luogo al reato previsto dall'art.
659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento
sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel
vigente diritto concordatario, e' riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra
il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il
superamento della soglia della normale tollerabilita' e in assenza di specifiche
disposizioni emanate dall'autorita' ecclesiastica intese a recepire tradizioni e
consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita' del
suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della
Chiesa, il limite della normale tollerabilita'. (Fattispecie relativa a
sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo
che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato,
supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).
Cassazione penale sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316
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1999
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Superamento del limite di accettabilit� -
Lesione della serenit� personale dell'individuo - Danno esistenziale da
inquinamento acustico - Danno biologico - Differenza. Quando a seguito del
superamento del limite di accettabilit�, si verifichi in concreto una lesione
della serenit� personale dell'individuo, � ravvisabile un danno esistenziale da
inquinamento acustico che, stante anche la sua patrimonialit�, � suscettibile di
autonoma pretesa risarcitoria, pur non identificandosi nel danno biologico. Il
danno biologico pu� venir in rilievo, invece, laddove si configuri una vera e
propria menomazione dell'integrit� psicofisica, accertabile nosograficamente.
Tribunale di Milano, sez. XII, sentenza del 21 ottobre 1999
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2000
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Conferma dell�ordinanza 1558 dell�11/3/98
Giudice di Pace di Milano Sez. I relativa alle opere
di in sonorizzazione di idrosanitari e di pavimento
galleggiante. Corte d�Appello di
Milano Tribunale di Milano Sez. V Civ. n. 3135 - dep.
13/3/2000
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2001
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Sentenza parziale
Tribunale di Milano Sez. V Civ. n.
2006 - dep.
5/3/2001-
Indennizzo del difetto di in sonorizzazione e di
rumorosit� degli impianti idrosanitari |
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In
tema di costituzione di parte civile, le indicazioni richieste dall�art. 78
c.p.p. a pena di inammissibilit� dell�atto devono servire solo ad individuare la
pretesa fatta valere in giudizio, nel senso che l�impegno argomentativo
necessario a giustificare l�esercizio dell�azione civile nel processo penale
dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la
pretesa azionata: con la conseguenza che, allorquando detto rapporto sia
immediato, come nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone (art. 659 c.p.), � sufficiente ai fini dell�adempimento
delle formalit� della dichiarazione di costituzione di parte civile il mero
richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione o all�illecito perpetrato
mediante il riferimento al titolo del reato (cfr., per qualche utile
riferimento, in tema di ingiurie, Cass., sez. V, 27 aprile 1999, n. 6910,
Mazzella). Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare pi� volte
(cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 7 giugno 1996, in Mass. Cass. Pen., n.
205274; Id., sez. I, 18 gennaio 1996, Asquini), il reato configurato dalla prima
parte dell�art. 659 c.p. � un reato di pericolo, per la sussistenza del quale �
sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall�imputato sia
potenzialmente idonea a infastidire una pluralit� di persone, anche se nessuna
di queste si sia lamentata e a lamentarsi sia stata invece una sola persona.
Corte di Cassazione Sez. I, 7 marzo 2001, n.
9534
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Immissioni di rumori
provocato dagli spettacoli al Palavobis - Sentenza Tribunale di
Milano n. 7213 del 21/6/2001
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Immissioni rumorose - limite di tollerabilit� - art. 844 c.c..
Il limite di tollerabilit� delle immissioni, a norma dell'articolo 844 c.c., non
ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con
riguardo al caso concreto tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei
luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento,
risolvendosi in un'indagine di fatto, � demandato al giudice del merito e si
sottrae al sindacato di legittimit� se correttamente motivato ed immune da vizi
logici (tra le tante, sentenze 6/6/2000 n. 7545; 12/2/2000 n. 1565; 11/11/1997
n. 11118). Al riguardo � sufficiente osservare che costituisce principio
consolidato della giurisprudenza di legittimit� quello secondo il quale hanno
finalit� e campi di applicazione distinti l'articolo 844 c.c., da una parte, e,
dall'altra, le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attivit� produttive e
che fissano le modalit� di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di
tollerabilit� in materia di immissioni rumorose ( segnatamente il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 richiamato nel primo motivo di
ricorso ). Il primo � posto a presidio del diritto di propriet� ed � volto a
disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di
fondi vicini. I secondi, invece, hanno carattere pubblicistico (perseguendo
finalit� di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la p.a.
(sentenze 13/9/2000 n. 12080; 6/6/2000 n. 7545; 2/6/1999 n. 5398). Corte di
Cassazione del
3 agosto 2001 Sentenza n. 10735.
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Corte di Cassazione
Sez. II n. 10735 del 26.4/3.8.2001 - Rumore provocato
dal suono di pianoforte. |
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Isolamento di un cane in una zona non confinante coi
vicini disturbati dal suo continuo
abbaiare. Sentenza Cass.Sez. II
n. 13506 del
30/10/2001
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Condanna il Regno Unito da parte della Corte Europea dei Diritti dell�Uomo -
l�incremento notevole dell�inquinamento acustico durante la notte provoca
disturbi al sonno - il principio del �benessere economico del paese� non deve
confliggere con il �principio della tutela della salute� - elementi di
sinallagmaticit� - principio di ragionevolezza: La Corte condanna il Regno
Unito per aver permesso un incremento notevole del rumore durante la notte
provocando disturbi al sonno di alcuni cittadini (nella fattispecie fonte
dell�inquinamento acustico era determinata dai voli notturni dell�aeroporto di
Heatrhow in Inghilterra). Il legislatore, secondo la Suprema Corte, nell�imporre
limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della
corrispondenza, deve adeguatamente valutare tutti gli interessi in gioco e
coinvolti nella fattispecie e giungere ad una loro adeguata ponderazione
(cosiddetto principio di ragionevolezza). Nel caso concreto (I soggetti
ricorrenti, venivano spesso svegliati nel cuore della notte e molto spesso non
riuscivano a riaddormentarsi. Questo causava mal di testa, spossatezza, perdita
di concentrazione e, nei casi pi� gravi, depressione. E� evidente che la perdita
del sonno si ripercuoteva inevitabilmente anche nella vita di relazione. Molti
risolsero il problema parecchi anni dopo abbandonando la loro casa), la causa di
giustificazione dell�ingerenza � rappresentata dal �benessere economico del
paese� ma l�eventuale limitazione ai diritti degli individui deve trovare
un�adeguata motivazione e giustificazione assicurando ed adottando tutte le
misure concrete tendenti a garantire un adeguato bilanciamento tra i
contrapposti interessi, soprattutto nel caso in cui vengano coinvolti campi
particolarmente sensibili, il semplice riferimento ai superiori interessi
dell�economia nazionale � insufficiente. E� evidente che, in questo caso, non si
ha un�adeguata ponderazione poich� si valuta soltanto un elemento del sinallagma
costituendo una palese violazione dell�art. 8 della Convenzione. Da ci� deriva
un altro importante obbligo in capo allo Stato: nell�adottare gli strumenti che
portano ad una restrizione dei diritti garantiti dal 1� comma bisogna
concretamente adottare tutte le misure necessarie limitare al minimo l�ingerenza
esterna con gli stessi, verificando, se � possibile, l�esistenza o la
possibilit� di applicare misure alternative che comportino una minore e meno
penetrante limitazione. Corte Europea dei Diritti dell�Uomo sentenza del
02/10/2001 sul ricorso n� 36022/97
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Danno esistenziale.
Corte d�Appello di
Milano II Sez. Civ. n.
2444/01 � dep.
6/12/2001
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Disturbo della quiete pubblica - Mestiere rumoroso - Superamento dei limiti
imposti dalla norma - Art. 659 c.p. - Insussistenza dei presupposti -
Risarcimento del danno - sussiste. In tema di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere
penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillit� pubblica - essendo
l�interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica
tranquillit� sotto l�aspetto della pubblica quiete - di guisa che gli stessi
debbono avere la potenzialit� di essere percepiti da un numero indeterminato di
persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne
consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori
arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all�interno del quale
sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui �
inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale
ipotesi non si produce disturbo della tranquillit� di un numero indeterminato di
soggetti, sicch� un fatto del genere pu� costituire, se del caso, illecito
civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a
violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406).
Giudice Monocratico del Tribunale di Caltagirone, dott. Giuseppe Tigano -
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Penale del 13/12/2002 Sentenza n. 641
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Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -
esercizio di autodromo con superamento dei valori-limite della rumorosit� -
esercizio di professioni o mestieri rumorosi - sussistenza del reato -
esclusione - ragione. Il superamento dei valori-limite di rumorosit�
prodotto nell'attivit�' di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie
prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo
comma dello stesso articolo, che e' depenalizzata per effetto del principio di
specialit� di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, data l'identita'
dell'illecito previsto da quest'ultima disposizione e di quello previsto
dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che e' sanzionato solo in
via amministrativa, residuando un circoscritto ambito di applicazione della
norma penale ai soli casi di violazione, nell'esercizio di professioni o
mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle
disciplinanti i limiti di emissioni o immissioni sonore (ad es., orari
consentiti, adozione di particolari accorgimenti e simili). Cassazione Penale
sezione I del 19/12/2002 (UD. 08/11/2002), Sentenza n.
43202
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2002
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Attivit� rumorosa era rappresentata dai
latrati di cani non adeguatamente
custoditi. Quando
si dimostri che i rumori interessano un numero
indeterminato di persone, il reato rimane integrato
anche se concretamente si siano lamentate solo alcune
delle persone che vivono nei luoghi circostanti. Sentenza Cass.Sez. I
Pen. n. 10423 - 12/3/02 -
10423 -
12/3/02 |
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Disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone - mestiere rumoroso e uso di mezzi
rumorosi nell'esercizio di mestieri non rumorosi - disciplina applicabile -
fattispecie. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da
quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attivita', di mezzi rumorosi, giacche'
in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensi' il primo comma
dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e
alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si e' ritenuto che
configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso
continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri"
nell'esercizio di attivita' agricola, di per se' non rumorosa). Corte di
Cassazione. Sez. I del 21/06/2002 (UD.20/03/2002) sentenza n.
24018
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Emissioni
rumorose - gestione di una sala giochi - reato previsto dall'art. 659, comma
secondo, cod. pen. - configurabilita' - esclusione - reato di cui all'art. 659,
comma primo, cod. pen. - configurabilita'. L'esercizio di una sala giochi non
pu� essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso,
sicche' l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato
da emissioni rumorose da essa provenienti pu� configurare il reato previsto dal
primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo.
(Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava
l'elemento costitutivo dell'idoneita' del rumore, propagatosi esclusivamente al
piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare
disturbo a un numero indeterminato di persone). Corte di
Cassazione Sez. I del 14 giugno 2002, sentenza, n.
23053
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Emissioni
rumorose - gestione
esercizio commerciale.
concernente il potere del Sindaco di disporre
restrizioni di orario di apertura anche ad un solo
esercizio commerciale, se unico responsabile di
emissioni. Sentenza Consiglio di
Stato n. 4457 del
5/9/2002 |
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Getto
pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato
a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge -
Necessit� - Limiti di qualit� dell�aria - Disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio -
Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da
traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti -
Esclusione della responsabilit� per il sindaco - Insussistenza - Reati
contravvenzionali - Colpa - Necessit� - Natura - Prevedibilit� ed evitabilit� -
Discrezionalit� politica. Il reato di cui all�art. 674 c.p., nella seconda
parte relativa alle emissioni, � reato di pericolo concreto e a condotta libera,
come tale pu� essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione �
necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di
inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti pu� trovare
applicazione il regime di cui all�art. 844 c.c. Il reato di cui all�art. 659
c.p. � reato a forma vincolata e, come tale, non pu� configurarsi in termini
omissivi. La clausola di equivalenza di cui all�art. 40 c.p. non costituisce una
norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del
nesso di causale. Sicch� perch� un reato descritto in forma commissiva, possa,
attraverso il filtro dell�art. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva, �
necessario che l�ipotesi base si configuri come reato di evento a condotta
libera. Il sindaco, tanto in virt� della normativa relativa alla gestione del
traffico urbano, quanto in virt� della normativa in materia ambientale, quanto,
infine, in qualit� di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare
provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell�incolumit� pubblica, assume
una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dell�aria-ambiente dalle
emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilit� non viene
meno in virt� delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi
di direzione politica il compito di vigilare, oltre all�esercizio di alcuni
poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualit� dell�aria (di cui al d.p.c.m.
28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99)
rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti,
restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualit�
dell�aria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali
l�affermazione della responsabilit� non pu� prescindere da un coefficiente di
colpevolezza da parametrare sulla prevedibilit� ex ante ed evitabilit�
dell�evento. Non pu� ravvisarsi colpa dove l�ordinamento affida alla
discrezionalit� politica la scelta tra pi� condotte. Giudice De Marco.
TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002,
Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004
depositata 29.09.2004 Relatore Fiale).
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1)
Inquinamento acustico - valori limite differenziali di
immissione - piano di zonizzazione-- acustica del
territorio comunale - possibili conseguenze dannose
alla salute -- adozione dei piani di risanamento -
obblighi imposti ex art. 217 Testo Unico delle leggi
sanitarie -- piano di bonifica acustica degli
impianti. 2) Definizione di impianto
a ciclo produttivo continuo. Sentenza Consiglio di
Stato sez. IV n. 6274 del
12/11/2002 |
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2003
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Immissioni - Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore - Soglia
di tollerabilit� delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati - Art. 844
cod. civ. - Risarcimento del danno. I criteri
stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di
esposizione al rumore, benche' dettati per la tutela generale del territorio,
possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire
l'intensita', e di riflesso, la soglia di tollerabilita' delle immissioni
rumorose nei rapporti tra privati purche', pero', considerati come un limite
minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli
applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la
conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina
necessariamente la violazione della predetta norma. (Cass. 18-4-2001 n. 5697).
L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta pertanto
che accertata la violazione della predetta normativa, come in effetti risultante
dall'allegato peritale, ne consegue automaticamente la violazione del criterio
di normale tollerabilit� statuito dall'art. 844 c.c.; sul punto poi va ricordato
che sempre in applicazione del sopra esposto criterio altra recente pronunzia
della Suprema Corte (Cass. 3-8-01 n. 10735) ha individuato i predetti parametri
normativi di riferimento per le aree non industriali nel superamento del rumore
ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne. (Nel caso di
specie detti parametri sono con sicurezza stati oltrepassati, come emerge dal
citato allegato alla CTU al quale si rimanda, essendo stati rilevati nei diversi
locali dell'abitazione degli attori, superamenti del rumore ambientale compresi
tra i 10 ed i 15 db nelle ore notturne e tra 17 e 19 db in quelle diurne e
pertanto sicuramente oltrepassanti la normale tollerabilit� in quanto
sicuramente impedenti quantomeno il normale riposo. Trattandosi di attivit�
illecita ne deriva (vedi Cass. 6-12-2000 n. 15509) la condanna degli attori al
risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di
illecito aquiliano, avendo la proprgazione dei rumori oltrepassanti la normale
tollerabilit�, arrecato danno concreto e specifico consistito nell'impedimento
del normale riposo notturno che appare equo determinare, avuto riguardo al
prolungato periodo di consumazione della condotta nella misura di � 3500,
comprensiva di interessi e rivalutazione). TRIBUNALE DI SANREMO I
Civ. 13 gennaio 2003
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Immissioni
e risarcimento danni - Tribunale di Monza
sez. IV Civ. m. 318/04 - 20/1/2004 -
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Emissioni eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1� marzo 1991 - Illecito
amministrativo - Sussiste - Art. 659 c.p. - Depenalizzazione. In tema di
emissioni acustiche eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1� marzo 1991 trova
applicazione la sanzione amministrativa prevista dall�art. 10 c. 2, legge n.
447/1995. In questo caso, l�ipotesi prevista dall�art. 659 comma 2 c.p. risulta
depenalizzata, in forza al principio di specialit� di cui all�art. 9, legge n.
689/1981. Pres. Sossi - Rel. Chieffi - Ric. Orlando. CASSAZIONE PENALE,
Sezione I 21 GENNAIO 2003, (UD. 17.12.2003) Sentenza n. 2905
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Immissioni sonore o da
vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillit� nel godimento
degli immobili adibiti ad abitazione - rapporti cd. verticali fra privati e la
p.a. - immissioni moleste - la normale tollerabilit�. Non � applicabile la
l. 26 ottobre 1995 n. 477, sull' inquinamento acustico, alla disciplina delle
immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della
tranquillit� nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione poich� tale
normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi
pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd.
verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilit� delle immissioni
sonore al fine di assicurare alla collettivit� il rispetto di livelli minimi di
quiete. Proprio nell'art. 844 c.c., va rinvenuta la disciplina delle immissioni
moleste in alienum nei rapporti fra privati alla stregua delle cui disposizioni,
quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di
interesse generale, il giudizio in ordine alla loro �normale� tollerabilit� va
compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle
particolarit� della situazione concreta. Cassazione civile, sez. II, 27
gennaio 2003, n. 1151
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Tutela dall' inquinamento
acustico - adozione dei piani di zonizzazione in funzione di tutela dall'
inquinamento acustico - l'operativit� del potere sostitutorio in caso di mancata
assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale. L'atto di adozione dei
piani di zonizzazione in funzione di tutela dall'inquinamento acustico non
costituisce un "atto obbligatorio per legge", ossia un atto espressamente
sottoposto dalla legge ad un termine perentorio, come tale idoneo a rendere
operativa la previsione dell'art. 136 t.u.e.l., che prevede in caso di mancata
assunzione di simili atti da parte dell'Ente Locale l'operativit� del potere
sostitutorio del Difensore Civico Regionale. All�illegittimit� dell�atto
sostitutorio del difensore civico segue la illegittimit� e la caducazione degli
atti posti in essere dal commissario ad acta resistente. T.A.R. Campania
Napoli, sez. I, 31 gennaio 2003, n. 511
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Emissioni - Allarme sonoro posto per la sicurezza dell�appartamento - Mancata
tempestiva disattivazione da parte del proprietario - Art. 659 c.p. -
Responsabilit� - Esclusione. Non � configurabile il reato previsto all�art.
659 c. 1, c.p. nel caso in cui il proprietario di un appartamento, assente
dall�abitazione, ometta di disattivare tempestivamente l�allarme sonoro posto
per la sicurezza dell�immobile e messosi improvvisamente in funzione. A
tutt�altra valutazione si giungerebbe se al proprietario si possa imputare il
malfunzionamento dell�impianto di allarme per cause di negligenza nella
manutenzione o nella gestione. Pres. Silvestri, Rel. Canzio CASSAZIONE PENALE
sezione I del 7 febbraio 2003 (UD. 24/01/2003), Sentenza n. 6283
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La liquidazione del danno non patrimoniale - accertamento - in merito - Corte
Costituzionale - principio generale del �neminem laedere� - �danno esistenziale
da inquinamento ambientale�. Si ha verifica un danno non reddituale, quale
conseguenza di un evento lesivo che non incide direttamente sulla capacita' di
guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, ma che ha ripercussione sui rapporti
extra -lavorativi e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago,
sociali, e culturali. In base al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 2059
c.c. si dovrebbe accertare, la sussistenza di un fatto costituente anche
astrattamente reato, al fine di poter liquidare il danno non patrimoniale.
Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986 in tema di danno biologico che, in
estrema sintesi, esclude limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente
garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si accerti la lesione del
diritto costituzionale alla libera estrinsecazione della propria personalita',
non sussistono ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da
inquinamento acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente reato. Si
legge, in tale pronuncia che � se e' vero che l�art. 32 Cost. tutela la salute
come diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto e' primario
e pienamente operante anche nei rapporti tra privati , allo stesso modo come non
sono configurabili limiti alla risarcibilita' del danno biologico, quali quelli
posti dall�art. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' dello
stesso danno, per se' considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno
ex art. 2043 c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e' la minima
(a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle sanzioni che l�ordinamento
appresta per la tutela di un interesse. Tale importante principio , evidenziato
dalla Consulta in relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta
applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori
costituzionalmente garantiti, estendendo la pronuncia della Corte
Costituzionale, stante l�ampiezza dei principi enunciati, ad ogni lesione di
diritti fondamentali, con una lettura costituzionale dell�art. 2043 cod. civ. ,
nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale tutela i diritti
fondamentali della persona violati. La stessa S.C. ha riconosciuto che �il
citato art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione,
va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento dei danni
non solo in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno
potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Per
cui, quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti
fondamentali della persona pienamente e direttamente operanti, anche nei
rapporti tra privati ( cd �drittwirkung�)- non e' ipotizzabile limite alla
risarcibilita' della relativa lesione, per se' considerata (Corte Cost., n.
184/86) , ai sensi dell�art. 2043 cod. civ.� Cassazione, 7.6.2000, n.7713. Il
precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui all�art. 2043
cod.civ. e consente di fondare un sistema completo di garanzia del principio
generale del �neminem laedere�, che comprende anche la tutela del danno
esistenziale, inteso quale violazione di un diritto fondamentale dell�individuo
, tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2043 c.c. che ,
interpretato ed applicato alla luce dell�art. 2 della Costituzione va esteso
fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei danni patrimoniali, ma
anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona
umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non
patrimoniale). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 -
massima commentata.
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Il danno esistenziale nozione - la lesione della personalita' del soggetto -
nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno - probabile nesso
eziologico tra immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita' e
tentativo di suicidio. Qualunque alterazione, purche' di valenza
apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della
liberta' individuale va, quindi, tutelata dall�ordinamento. Non e' soltanto il
diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione,
ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago,
sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione
familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della
personalita' che puo' essere lesa sia nell�ambito familiare e privato, sia
esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente
una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e', quindi,
individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purche', come
gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale
del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla
�normale qualita' della vita� e/o �alla libera estrinsecazione della
personalita'�. E�, infatti, la lesione della personalita' del soggetto che e'
suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che
puo' anche non essere di diretta rilevanza costituzionale (si pensi ad esempio
al danno esistenziale da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta
configuri alterazione della manifestazione della personalita', tutelata
costituzionalmente ex art. 2 Cost.. Occorre anche che sussista il nesso di
causalita' tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi , oltre che nella
consecutivita' temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio
di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze
dannose. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova certa e
dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita' ambientale e
l�episodio di autolesionismo (tentato suicidio) posto in essere. Nella
documentazione clinica dell�Ospedale San Paolo, ove l�appellata e' stata
ricoverata si legge che �ha sempre goduto di buona salute, da un mese e' in
situazione stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire a
dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone di Novalgina� (doc. 4),
riferendo allo psichiatra dell�Ospedale San Paolo che il Tavor le era stato
prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 �perche' da quel periodo in
poi una fabbrica proprio vicino all�abitazione della paziente inizio' a lavorare
giorno e notte impedendo il riposo� (doc. 4). Deve pertanto ritenersi probabile
il nesso eziologico tra tentato suicidio e l�eccessiva rumorosita', anche se
agevolato dalle particolari condizioni psichiche del paziente, pur non potendosi
ritenere, in base ad una valutazione prognostica fondata sul�id quod plerunque
accidit�, quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni
rumorose il tentativo di suicidio della vittima. (Occorre, quindi, accertare
caso per caso se l�evento (in specie, tentato suicidio), sia astrattamente
idoneo, ancorche' collegabile, in rapporto di connessione causale con le
immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita', e possa essere posto a
carico del danneggiante, a titolo di responsabilita'). Nel caso di specie non �
stata riconosciuta la sussistenza di tali condizioni in quanto deve ritenersi,
in base al senso comune, che la percezione sensoriale della l�eccessiva
rumorosita', non possa cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale
da causare nella vittima una alterazione psichica talmente intensa da spingerla
al suicidio. Il Tribunale, tuttavia, si � limitato al riconoscimento �tout
court� della risarcibilita' della lesione del diritto alla serenita'
familiare.). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 -
massima commentata.
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La
definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la
duplicazioni risarcitorie - il�nomen iuris�� del danno - �danno esistenziale da
inquinamento ambientale�. La distinzione tra il danno morale (che considera
il dolore e le sofferenze, cd �pretium doloris�, ) , il danno biologico (lesione
dell�integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e
risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del
danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto
nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella
alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in �un agire
altrimenti� o in un �non poter piu' fare come prima�) In particolare il danno
morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua
sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento
all�ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso,
nell�estrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa.
Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte
individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna,
ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e
sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di
danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che
potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non
assume particolare rilievo il�nomen iuris�� del danno, individuato dal
Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo'
definirsi quale �danno esistenziale da inquinamento ambientale�. Corte di
Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima
commentata.
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La tutela risarcitoria, prevista in termini generali negli artt. 2043
cod. civ. e 2059 cod. civ.. La tutela risarcitoria, prevista in termini
generali negli artt. 2043 cod. civ. e 2059 cod. civ., costituisce una sorta di
convenzione, codificata dalla giurisprudenza, in mancanza di una normativa
specifica, che , in sintesi, puo' essere determinata nella tripartizione: danno
patrimoniale, danno non patrimoniale (per lungo tempo identificato nel danno
morale), danno biologico. In presenza di alterazioni fisiche o psichiche nel
soggetto danneggiato, il danno non patrimoniale, per il combinato disposto degli
artt. 2059 cod. cov. e 185 cod. pen. e' stato riconosciuto solamente in presenza
di fatto-reato e il danno biologico, la cui prima definizione legislativa si
rinviene nella l. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 3), sia pure in relazione alla
normativa specifica, ma con valenza generale (��per danno biologico si intende
la lesione all�integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale) e' stato ritenuto risarcibile dalla prevalente
giurisprudenza solamente in presenza di una lesione all�integrita' psico-fisica,
medicalmente accertabile. (Restava fuori dal sistema risarcitorio il danno non
patrimoniale , non risarcibile in mancanza di fatto reato e le alterazioni
fisio-psichiche non rilevabili con criterio medico-legale, Tali limitazioni
risarcitorie potrebbero dar luogo a profili di incostituzionalita' sotto il
profilo della parita' di trattamento (art. 3 della Cost.), ove si pensi ad
esempio alla non risarcibilita' del danno non patrimoniale in caso,
statisticamente non infrequente, di presunzione di responsabilita' ex art. 2054
, comma secondo , cod. civ. che non consente il risarcimento del danno morale al
danneggiato. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento, in caso di
violazione di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, della possibilita'
di riconoscimento del danno non patrimoniale oltre gli stretti confini del danno
morale, anche in mancanza di fatto reato). Corte di Appello Milano, Sez. II
Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.
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Inquinamento acustico -
esistenza del danno alla salute anche in mancanza di accertamento con criterio
medico legale. Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute
accertabile con criterio medico legale, si pu� riconoscere, il risarcimento del
danno alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita
in considerazione dello �stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia,
ecc., ossia una sensazione di malessere ed un�alterazione dell�equilibrio
psico-fisico�. In relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come
ritenuto dal Tribunale, conformemente alle conclusioni della ctu medico legale,
che l�ipoacusia da cui e' risultato affetto l�appellante fosse da ascriversi a
cause estranee all�attivita' della convenuta. E� stata riconosciuta dal
Tribunale una lesione suscettibile di riparazione pecuniaria mediante
risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica, non percettibile
visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in mancanza di un
accertamento medico-legale che ne attesti l�esistenza). Corte di Appello
Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.
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Legge quadro
sull�inquinamento acustico - c.d. piani di zonizzazione - contenuto tecnico -
possibili conseguenze dannose alla salute. Il sistema previsto dall�art. 6
della legge quadro sull�inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447, presuppone
il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed � onere del Comune
predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico
stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle
specifiche situazioni di fatto che meritano, principalmente a cagione della loro
vetust� e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e
disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18
febbraio 2003 - Sentenza n. 880
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Il divieto di contatto diretto di aree - zone gi� urbanizzate - il provvedimento
di �bonifica acustica� - il superamento dei valori limite differenziali
normativamente disciplinati dalla legge quadro sull�inquinamento acustico - i
c.d. piani di zonizzazione - vetust� degli impianti e delle possibili
conseguenze dannose alla salute. L�art. 4 della legge n.447/1995 prevede
esplicitamente che le regioni -nel fissare con legge i criteri di
classificazione da rispettarsi da parte dei comuni- devono stabilire �il divieto
di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali
valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente
misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1� marzo 1991�, stabilendo
altres�, che �qualora nell�individuazione delle aree nelle zone gi� urbanizzate
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d�uso, si prevede l�adozione dei piani di risanamento di cui all�art. 7�, piani
che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale. (Nella specie,
le contestazioni rivolte agli impianti delle societ� con il provvedimento di
�bonifica acustica� impugnato in primo grado riguardano il superamento dei
valori limite differenziali- normativamente disciplinati dalla legge quadro
sull�inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai D.P.C.M 1 marzo 1991
(art.6) e 14 novembre 1997 (art. 4), che hanno introdotto i �valori limite
differenziali di immissione�- e non anche il superamento dei valori assoluti).
Il sistema previsto dall�art. 6 dai D.P.C.M 1 marzo 1991 presuppone il
preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed � onere del Comune
predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico
stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle
specifiche situazioni di fatto che -come nel caso di specie- meritano,
principalmente a cagione della loro vetust� e delle possibili conseguenze
dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica.
Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880
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Inquinamento acustico
(denunciato dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto
dell�ARPAV �, atto prodromico che pu� costituire presupposto per l�apertura del
procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento -
infondatezza - l�esigenza di cura dell�interesse pubblico perseguito - ratio
della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la
comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da
controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto
interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la
violazione del principio del giusto procedimento di cui all�art. 7 e ss. della
legge n. 241 del 1990, perch� non sarebbe stato messo in grado di presenziare,
mediante comunicazione dell�avvio del procedimento, alle misurazioni e ai
rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell�ARPAV. La pretesa, diversamente
da quanto � stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso
condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve
ritenersi che il procedimento, che si � concluso con il provvedimento impugnato,
abbia avuto inizio allorch� si � verificata in concreto l�esigenza di cura
dell�interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l�amministrazione
comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell�ARPAV, della
situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti
nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell�ARPAV �, quindi, atto prodromico
che ha costituito il presupposto per l�apertura del procedimento. E ci� appare
conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al
procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del
procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti,
ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sar�
edotto di queste attivit� con la successiva comunicazione di avvio del
procedimento e sar�, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella
procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicit� o esattezza
degli accertamenti compiuti e la stessa idoneit� degli strumenti tecnici
utilizzati. Pertanto, infondatamente l�appellato ha lamentato di non essere
stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell�ARPAV, che
avevano preceduto l�avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche
mosse dall�appellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V,
del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224
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Immissioni - Superamento del limite - Lesione del diritto alla salute - Art. 844
c.c. - Normale tollerabilit� - Nozione. La lesione del diritto alla salute
pu� essere suffragata dal criterio giurisprudenziale elaborato in relazione alla
�normale tollerabilit�� delle immissioni acustiche che, sostenuto da studi
scientifici e tecnici, qualifica intollerabile una immissione che incrementi del
doppio il rumore di fondo (3 dBA). (Est. Olivieri) TRIBUNALE DI ROMA (ord.)
17 marzo 2003
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Emissioni - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Cod. Pen.
art. 659 - Schiamazzi molesti degli avventori di un bar - Responsabilit� del
gestore dell'esercizio - Sussiste. Il gestore di un bar � responsabile del
reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori
provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti, la
qualit� di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione
dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte
dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la
polizia di sicurezza. - Pres. Gemelli - Est. Dubolino - Imp. PM in proc.
Massazza PM. (Conf.) Delehaye CASSAZIONE PENALE sezione I, 08 aprile 2003
(Ud. 28/03/2003) Sentenza n. 16686
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Immissioni - normale tollerabilit� - art. 844 c.c. - applicazione. La
disciplina contenuta nel d.P.C 1 marzo 1991, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e
del d.P.C. 14.11.1997 � rivolta al p.a. e non regola direttamente i rapporti tra
privati, che rimangono comunque soggetti alla regola generale dell�art. 844 c.c.
anche in riferimento all�art. 32 Cost.. Pertanto, nei rapporti tra privati deve
applicarsi la regola della �normale tollerabilit��. (EST. Grasso - Intrisano c.
Monaco) TRIBUNALE DI CATANIA 11 aprile 2003
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Mancato preavviso al
titolare del prelievo di campioni ai fini di esami di laboratorio - legittimit�
- la natura e lo scopo dell�accertamento - prelievo dei campioni delle acque di
scarico - accertamenti fonometrici - inquinamento acustico. La Corte
costituzionale ha ritenuto non compatibile con la natura e lo scopo
dell�accertamento il preventivo avviso, al fine di poter assistere con propri
tecnici o difensori, alla parte interessata proprio per quanto concerne
l�iniziale fase del rilievo (cfr. C.C. 13.7.1990 n. 330 e 28.7.1983 n. 248, in
base alla considerazione che �il mancato preavviso del prelievo dei campioni
delle acque inquinate, ai fini degli esami dei laboratori provinciali di igiene
e profilassi, � giustificato dalla necessit� che il titolare dello scarico non
sia informato del momento in cui vengono effettuati i prelievi per evitare che
esso possa apportare modifiche agli scarichi e fare quindi sparire ogni traccia
delle irregolarit��); e la fattispecie � del tutto equiparabile all�esecuzione
degli accertamenti fonometrici. Tribunale Amministrativo Regionale
Trentino-Alto Adige - Sede di Trento, 10 luglio 2003 - sentenza n.
262
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Impianto di condizionamento - Autorizzazione subordinata alla produzione di
attestazione di conformit� -- Valutazione - Deve attenersi a canoni oggettivi -
legittimit� - Regolamento comunale - Concessione - Prescrizione per le fabbriche
e i laboratori di fornirsi di camino di conveniente altezza - Legittimit� -
Edilizia subordinata alla prescrizione per le fabbriche e i laboratori di
fornirsi di camino di conveniente altezza - Attivit� ad inquinamento atmosferico
poco significativo - Disciplina edilizia e normativa sull�inquinamento -
Diversit� della materia - Art. 41 Cost. - Contrasto - Insussistenza - Interessi
particolari - Utilit� sociale. Non � illegittimo, per contrasto con l�art.
20 della legge n. 615 del 1966, un articolo del regolamento comunale che
prescriva l�obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di camino di
conveniente altezza, onde facilmente diluire e disperdere nell�aria i prodotti
della combustione ed evitare che fumo, fuliggine, pulviscoli e prodotti gassosi
irritanti, o comunque nocivi o molesti, disturbino o danneggino il vicinato. La
norma regolamentare, infatti, non esclude l�utilizzazione di impianti e
dispositivi di smaltimento che siano i pi� idonei in base al progresso della
tecnica. Lo scopo del regolamento comunale, in sintonia con la citata legge, �
quello di evitare di disturbare e danneggiare il vicinato con le emissioni
derivanti dalla combustione. E� legittima la concessione edilizia per un
laboratorio artigianale, subordinata al rispetto dell�articolo del regolamento
comunale che prescrive l�obbligo per le fabbriche ed i laboratori di fornirsi di
camino di conveniente altezza, anche quando l�attivit� svolta risulta, ai sensi
dell�art.2 del DPR 25 luglio 1991, un�attivit� ad inquinamento atmosferico poco
significativo per il cui esercizio non � richiesta autorizzazione. La normativa
di cui al citato DPR attiene infatti non alla disciplina edilizia, ma alla
diversa materia della disciplina delle attivit� che provocano emissioni
nell�atmosfera. N� pu� riscontrarsi contrasto con l�art. 41 Cost., tenuto conto
che le cautele poste dal regolamento comunale a tutela del generale interesse
alla salubrit� dell�aria non possono essere disattese per consentire lo
svolgimento di una determinata attivit� economica, quindi a tutela di un
interesse particolare. L�art. 41 Cost., prevede s� che l�iniziativa economica
privata � libera, ma prescrive anche (II comma) che essa non pu� essere svolta
in contrasto con l�utilit� sociale: non v�� dubbio che la tutela della salubrit�
dell�aria costituisca una delle componenti dell�utilit� sociale. In materia di
emissione di fumi, ai fini della valutazione circa la tollerabilit� delle
emissioni l�organo sanitario deve attenersi a canoni oggettivi e non alla
soggettiva valutazione di una parte dei vicini. E� legittima l�autorizzazione
rilasciata dal Comune all�installazione di un impianto di condizionamento
subordinata alla condizione di un�attestazione di conformit� dei livelli sonori
ai limiti prescritti dalla vigente normativa, redatta da un tecnico abilitato.
Se � vero, infatti, che i controlli sulla rispondenza delle sorgenti sonore ai
limiti legislativamente prescritti debbono essere effettuati dal Comune mediante
proprio personale, � altrettanto vero che all�atto della installazione di un
impianto del genere deve essere rilasciata dall�esecutore dell�impianto la
relativa dichiarazione di conformit�, e questa ben pu� essere richiesta
dall�Amministrazione a corredo delle istanze di autorizzazione sanitaria per
l�esercizio delle varie attivit�. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Adorante
(Avv. Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. Rosignoli); Adorante (Avv.
Gialloreto) c. Comune di Guardiagrele (Avv. De Carolis) e AUSL di Chieti (Avv.
Tenaglia). T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 24 luglio 2003, n. 665
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Inquinamento acustico -
Tecnico competente in acustica ambientale - L. 447/1995 - Requisito
dell�esperienza professionale - Modello di domanda predisposto dalla Regione
Puglia - Richiesta di produzione del curriculum - Legittimit�. L�art.2 della
legge quadro sull�inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995, n.447, individua,
quale requisito richiesto per l�esercizio dell�attivit� di tecnico competente in
acustica ambientale, l�aver svolto corrispondente attivit� in modo non
occasionale per un periodo normativamente determinato in base al titolo di
studio. In tale contesto, la produzione del curriculum professionale �
necessario per indicare i fatti dai quali desumere l�esperienza richiesta. Ne
consegue che il modello di domanda stilato dalla Regione Puglia, nel richiedere
l�allegazione del curriculum, non supera i limiti della legge 447/95. - Pres.
PERELLI, Est. DURANTE - Simone (Avv. Jannarelli) c. Regione Puglia (Avv.
Loiodice) T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 27 agosto 2003, n.
3109
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Veicoli a motore - Traffico - Piano Urbano del Traffico - ricorso al G.A. contro
il silenzio serbato dall�Amministrazione a fronte di istanze di singoli
cittadini dirette a sollecitare l�adozione di provvedimenti contro il traffico -
inammissibilita� - interessi collettivi. E� inammissibile il ricorso
proposto da cittadini uti singuli contro il silenzio serbato
dall�Amministrazione a fronte delle loro istanze dirette a sollecitare
provvedimenti relativi alla viabilit�, alla sosta e alla rumorosit�. L�art. 36
del codice della strada, che prescrive l�adozione, da parte dei comuni con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico (PUT),
e l�art. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti
all�adozione del PUT di istituire un �Ufficio Tecnico del Traffico�, con compiti
di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la
sistemazione del traffico urbano e per il controllo dell�inquinamento
atmosferico ed acustico, sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo
sulle amministrazioni comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai
quali non corrispondono posizioni giuridiche soggettive degli amministrati. Si
tratta di norme a tutela di interessi collettivi che i singoli non possono far
valere con azioni e ricorsi esperiti in nome proprio. Pres. FRASCIONE, Est.
MARCHITIELLO - Gallinari e altri (Avv.ti Maggiolo e De Sanctis Mangelli) c.
Comune di Reggio Emilia (Avv. Gnoni) e Casa di Cura �Salus� S.p.a. (Avv.ti
Astolfi e Paoletti) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, 1 luglio 2002
n. 369) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2003, n. 5033
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Superamento limiti -
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9, L. 447/1995 - Necessit�
di motivazione specifica. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge
447 del 1995 costituisce una specificazione della normativa prevista in generale
sulle ordinanze contingibili ed urgenti. Valgono quindi i principi elaborati
dalla giurisprudenza in materia, in particolare la necessit� che tale
eccezionale strumento venga utilizzato solamente nel caso in cui non sia
possibile utilizzare gli altri mezzi giuridici che l'ordinamento mette a
disposizione dall'autorit� amministrativa. Tali provvedimenti (adottati ex art.
9, L. n. 447/1995), necessitano di adeguata motivazione sia sull'urgenza che
sulla mancanza di mezzi alternativi. C.d.S. sentenza n. 5423/2002. T.A.R.
VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123
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Misurazione dei valori
�limite sonoro differenziale� nei Comuni privi della zonizzazione acustica - Non
si applica. Per i comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione
acustica di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere
l'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, che non prevede un limite sonoro
differenziale, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo limiti assoluti.
T.A.R. n. 1196 del 2002 T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n.
5123
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Rumore - Immissioni
rumorose - Superamento della normale tollerabilit� - Art. 844 c.c. -
Fattispecie: Gocce di pioggia che colpiscono una bandinella metallica. La
collocazione sotto il balcone dei vicini di una bandinella di tipo metallico
v�ola il precetto contenuto all'art. 844 c.c. allorquando le gocce di pioggia,
colpendo la bandinella metallica, producono un rumore tale da disturbare il
normale e regolare riposo e, quindi, arrecano un considerevole disturbo,
attraverso l�insorgenza di immissioni rumorose che superano la normale
tollerabilit�, specie avuto riguardo al fatto che la stanza da letto degli
attori � situata nelle immediate vicinanze. Giudice dott. Antonio Toma.
Giudice di Pace di Bologna, 13 novembre 2003, n. 5
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Corte d�Appello Milano
di Firenze Ordinanza n.
1165/2003 �
3/11/2003
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2004
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Emissione del sequestro preventivo
- Presupposti - Astratta configurabilit� del reato - Insufficienza. In tema
di inquinamento acustico ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il
giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in
base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la
conseguente possibilit� di sussumere la fattispecie in quella astratta (Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20
novembre 1996, Bassi, rv. 206657). Inoltre, � da escludere che il sequestro
preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta
configurabilit� del reato contestato, sulla base unicamente dei termini
dell'imputazione formulati dal P.M., dato che, se cos� fosse, l'imposizione del
vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo
dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (Cass., Sez. 6^, 20 agosto 1992,
Fiorito, rv. 191734). Il giudice della cautela � tenuto, dunque, a fare
necessariamente riferimento alla realt� effettuale emergente dagli atti. In
proposito � stato rilevato che l'art. 321 c.p.p., con "il richiamo normativo,
costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso
pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a
evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonch� la
commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perch�
possa essere disposto il sequestro preventivo � che un reato sia stato
commesso", onde la valutazione del giudice non pu� prescindere dall'accertamento
della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati
dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (Cass., Sez. 6^, 6 agosto 1992,
Liotti, rv. 191957). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc. 19
dicembre 2003), sentenza n. 1885
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Misure cautelari -
Sequestro preventivo - Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Accertamento in
sede di riesame - Sufficienza della sola astratta configurabilit� del reato -
Esclusione - Necessit� di un accertamento in base alle risultanze processuali e
alla effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Nel
verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro
preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del
riesame non pu� avere riguardo alla sola astratta configurabilit� del reato, ma
nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo
puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la
Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta
di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si
era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto
del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti
risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una
festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un
contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non
ospitare pi� di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon
vicinato e a non provocare rumori molesti).Pres. Fulgenzi R. Est. Silvestri G.
P.M. Viglietta G. (Diff.) Imp. Cantoni e altro. (Annulla senza rinvio, Trib.
Modena, 23 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. I del 21 gennaio 2004 (Cc.
19 dicembre 2003), sentenza n. 1885 (vedi: sentenza per
esteso)
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Provvedimento sindacale che si ponga come attuazione della legge quadro
sull�inquinamento acustico - Assenza di eccezionale ed urgente necessit� di
tutela della salute pubblica o dell�ambiente -- Art. 9 L.447/1995 - Ordinanza
contingibile e urgente - Inconfigurabilit� - Provvedimento regolamentare -
Sindaco - Incompetenza. In assenza di eccezionale ed urgente necessit� di
tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il provvedimento sindacale che si
ponga come attuazione della legge quadro sull�inquinamento acustico (legge 26
ottobre 1995 n. 447), nelle more della emanazione dei provvedimenti e
regolamenti di competenza regionale e statale, nonch� dei dd.P.C.M. 1 marzo 1991
(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno) e 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore), non pu� qualificarsi come ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell�art. 9 della legge quadro. Tale atto si profila,
piuttosto, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus,
ancorch� con temporaneit� legata al termine futuro del completamento del quadro
normativo di riferimento. Costituisce, dunque, un�atipica e irrituale
manifestazione di potest� regolamentare esercita da soggetto incompetente, il
sindaco, l� dove la competenza per l�assunzione di simili atti regolamentari
sarebbe spettata al consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera del
t.u.e.l. di cui al d.lg. 267 del 2000). Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Aurum
gestioni s.r.l. (Avv. Iannotta) c. Comune di Casamicciola Terme (n.c.) -
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1139
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Immissioni rumorose notturne - Insediamento industriale - D.P.C.M. 14 novembre
1997. In tema di immissioni rumorose, l�attivit� notturna di un insediamento
industriale deve intendersi legittimamente svolta nell�esclusivo rispetto della
specifica norma di settore prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Pres.
Elefante, Est. D�Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune
di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze
(n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D�Amelio) - (Conferma
T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile
2004, n. 1964
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Esercizio di professioni o
mestieri rumorosi - Legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995 - Art.
659 c.p. - Parziale depenalizzazione - Fattispecie: attivit� di panificazione,
esercizio di mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell�autorit�, avendo il compressore utilizzato dal panificio
causato un inquinamento acustico superiore al valore previsto dalla normativa
vigente. In materia d'inquinamento acustico, la giurisprudenza ha affermato
il principio in base al quale, poich� l�art. 10, comma secondo, della legge n.
447 del 1995 (c.d. legge quadro sull�inquinamento acustico) punisce con sanzione
amministrativa �chiunque, nell�esercizio o nell�impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui
all�art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformit� al disposto
dell�ari. 3, comma primo, lett. a)�, stabilendo un limite, oltre il quale
l�inquinamento acustico � presunto, mentre l�art. 659, comma secondo, cod pen.,
punisce �chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell�autorit��, data l�identit� della
situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in
via amministrativa (peraltro di contenuto pi� ampio, in quanto riferita a
�chiunque�, e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura
fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest�ultima disposizione - almeno
limitatamente �alle prescrizioni della autorit�� - si presenta come disposizione
speciale ai sensi dell�art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in
concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere
applicata a preferenza di quella generale (Sez. l^, 19 giugno 1997, Sansalone,
m. 208.495; Sez. l^, 21 gennaio 1997, Marasco Petromilli, m. 206.992). La
disposizione di cui all�art. 659, secondo comma, cod. pen. deve pertanto
ritenersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialit� di
cui all�art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, almeno limitatamente alla
condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilit� di emissioni
sonore derivanti dall�esercizio di professioni o mestieri rumorosi (Sez. 1^, 3
marzo 1998, Herpel, m. superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti
dal D.P.C.M 1^ marzo 1991 (Sez. l^, 26 marzo 1998, Girolimetti, m. 210.425),
costituendo tale condotta l�illecito amministrativo di cui all�art. 10, secondo
comma, della legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995 (Sez. l^, 18
marzo 1999, De Mitri, m. 213.461). Residua invece un circoscritto ambito di
applicazione della norma penale di cui all�art. 659, secondo comma, cod. pen. ai
soli casi di violazione, nell�esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di
tutte le disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti limiti di
emissioni o immissioni sonore (ad es., orari consentiti, adozione di particolari
accorgimenti e simili) (Sez. l^, 8 novembre 2002, Romanisio, m. 222.946; Sez.
l^, 8 marzo 1998, Herpel, m.210.237; Sez. l^, 4 luglio 1997, Vita, m. 208.578).
Fattispecie: all�imputato � stato contestato il reato di cui all�art. 659,
secondo comma, cod. pen. per avere esercitato un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell�autorit�, avendo il compressore
utilizzato dal panificio causato un inquinamento acustico superiore al valore
previsto dalla normativa vigente. Ma, riguardando l�addebito esclusivamente il
superamento dei limiti di emissione del rumore previsti dalla normativa vigente,
il fatto ha integrato il solo illecito amministrativo di cui all�art. 10,
secondo comma, della legge quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995.Pres.
Savignano - Est. Franco - P.M. Passacantando - Imp. Tridici (annulla
limitatamente, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 aprile 2004,
sentenza n. 29651 (vedi: sentenza per
esteso)
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Inibitoria dell�attivit� di pubblico esercizio
- Ordinanza contigibile e urgente - Relazione tecnica riportante gli interventi
di mitigazione acustica eseguiti - Mancato rinnovo degli accertamenti
fonometrici - Presupposto attuale del pericolo per la salute pubblica -
Inconfigurabilit�. L�ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco
ordina l�immediata inibitoria totale dell�attivit� di pubblico esercizio, fino
all�avvenuta realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione di tutte le
diverse sorgenti rumorose, � illegittima nel caso in cui l�amministrazione
comunale, successivamente alla presentazione della relazione tecnica riportante
gli interventi di mitigazione acustica eseguiti, non abbia effettuato gli
ulteriori accertamenti fonometrici necessari a verificare lo stato effettivo ed
attuale delle emissioni rumorose, ad affermare il perdurare della violazione
della normativa in materia acustica in periodo notturno e, quindi, ad adottare
l�ordinanza d�urgenza sul presente presupposto della situazione di pericolo per
la salute pubblica. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - Soc. Birra T.D.V. S.a.s. e
altro (Avv. Landi) c. Comune di Firenze (Avv.ti sansoni e Cappelletti), U.S.L.
10 di Firenze (n.c.) e A.R.P.A.T. (Avv. Mariani) - T.A.R. TOSCANA, Firenze,
Sez. II - 5 maggio 2004, n. 1427
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Danno morale (o esistenziale) -
Risarcimento - Fondamento. La ricorrenza effettiva del danno morale (o
esistenziale) si giustifica con la considerazione, secondo cui, sulla premessa
che il corpo umano non � strutturato per difendersi dal rumore, tutto il corpo
medesimo (e particolarmente il sistema nervoso) pu� subire pregiudizio da una
presenza costante ed insistita di un rumore al di sopra della soglia di
tollerabilit� (che � nella specie travalicamento anche della soglia di
accettabilit�), ci� che evidentemente disturba l�equilibrato succedersi di sonno
e veglia, con nocumento conseguente di ogni attivit� lavorativa e domestica.
Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004,
sentenza n. 84
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Condotta attiva o omissiva
- Ininfluenza - Giurisprudenza. La condotta posta in essere pu� essere,
oltre che attiva, anche omissiva. Cass. 30 aprile 1993, Contento, ibid., n. 6
(secondo cui i suoni striduli e di natura sgradevole emessi da un merlo indiano
sono idonei a configurare gli elementi costitutivi del reato de quo), nonch�
Trib. Massa 18 aprile 1990 (secondo cui configura il reato di cui all�art. 659
c.p. il non impedire il canto del proprio gallo per ampi lassi di tempo nelle
ore notturne). V. anche Cass. 26 ottobre 1995, Balestra, e 17 dicembre 1993,
Villa, ad avviso delle quali, per la sussistenza dell�elemento psicologico della
contravvenzione � sufficiente la volontariet� della condotta desunta da
obiettive circostanze (la seconda pronuncia � relativa alla detenzione, presso
l�abitazione, di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli che producevano
latrati, guaiti e strepiti in ogni ora della notte e del giorno) Giud. G.
MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n.
84
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Normale tollerabilit� - Criterio della
sensibilit� media delle persone che vivono nel luogo ove i rumori sono percepiti
- Superamento dei limiti di normale tollerabilit� - possibilit� per il giudice
di fondare il proprio convincimento anche attraverso strumenti diversi dalle
perizie fonometriche - Sussiste - Giurisprudenza. La contravvenzione di cui
al 1� comma dell�art. 659 c.p. sussiste allorch� i lamentati rumori abbiano una
certa attitudine a propagarsi ed eccedano la normale tollerabilit�, valutata
sulla base del criterio della sensibilit� media delle persone che vivono nel
luogo ove i rumori sono percepiti. Si veda, in tal senso, Cass., sez. I, 4
aprile 2001; Cass. 23 aprile 1998, Masiero; Pret. Siracusa 24 marzo 1998; Cass.
15 luglio 1997, Nidoli; Cass. 6 marzo 1997, Sevarin; Cass. 21 gennaio 1997,
Puiatti; Cass. 4 luglio 1996; Cass. 28 giugno 1996, Tarsi, (la quale tra l�altro
precisa che per �riposo� non deve intendersi esclusivamente il sonno notturno,
ma anche una pausa realizzabile in ore diurne); Cass. 6 novembre 1995; Cass. 19
ottobre 1993, Pivetti; Pret. Cagliari-Guspini 27 luglio 1993 (fattispecie:
orologio di un campanile di una chiesa i cui rintocchi possono integrare la
contravvenzione di cui all�art. 659 c.p. ove superino la normale tollerabilit�);
Cass. 17 giugno 1993, Solari; Pret. Avellino 19 gennaio 1990, (fattispecie: uso
di campane ed altri strumenti sonori da parte di un ministro di culto cattolico,
i cui suoni non eccedevano la normale tollerabilit�); Cass. 9 giugno 1989,
Bianchini; Pret. Brunico 14 marzo 1989, (secondo cui il motore diesel di una
vettura lasciato a lungo acceso alle prime ore del mattino per farlo riscaldare,
provoca un rumore martellante e di considerevole intensit� sufficiente a
disturbare chi dorme nelle vicinanze). Invece, riguardo alla prova del
superamento dei limiti di normale tollerabilit� e, in particolare, sulla
possibilit� per il giudice di fondare il proprio convincimento anche attraverso
strumenti diversi dalle perizie fonometriche vi sono pronunzie estremamente
significative si veda: Cass. 28 giugno 1996, Tarsi; Cass., 27 maggio 1996,
Fontana; Cass., 7 aprile 1995, Silvestro; Cass., 23 febbraio 1994, Floris
(fattispecie: orologio campanario in funzione di giorno e di notte ogni quarto
d�ora). Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004,
sentenza n. 84
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Disturbo ad una potenziale pluralit� di
persone - Necessit� - 1� c. art. 659 c.p.. Ai fini dell�integrazione del
reato di cui al 1� comma dell�art. 659 c.p., i rumori, devono recare disturbo ad
una potenziale pluralit� di persone, ancorch� non tutte, in concreto,
disturbate. In Cassazione 12 dicembre 1997, Costantini, si evidenzia come, oltre
alla potenzialit� �diffusa�, valutabile con riferimento al numero indeterminato
di persone disturbate, la condotta rumorosa debba incidere sulla pubblica
tranquillit� intesa come pubblica quiete. (Negli stessi termini, Cass. 23 maggio
1996, Rinolfi; in senso contrario, v. Cass. 5 luglio 1995, Poerio). Giud. G.
MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n.
84
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Emissioni rumorose - Rumori eccedenti
la normale tollerabilit� - Fonte sonora - Ininfluenza - Uso smodato dei mezzi
tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso - Disturbo del
riposo - Condotta criminosa omissiva - Reato di cui all�art. 659 c.p. - Sussiste
- Presupposti. In tema di emissioni rumorose, rientra nella previsione del
primo comma dell'art. 659 c.p., l�abuso che si concretizza nella emissione di
rumori eccedenti la normale tollerabilit� ed idonei a disturbare le occupazioni
o il riposo delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i
rumori provengono, e quindi anche nel caso in cui l�abuso si concretizzi in un
uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere
rumoroso. Il rumore pu� essere imputabile, cio�, a qualsiasi fonte sonora, anche
(ma non solo) ad un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio di un mestiere
rumoroso. (Cass.pen., sez. I, 26 marzo 1997, n. 3908). E nulla osta al fatto che
la condotta criminosa possa essere una omissione, come avviene nella specie,
consistente proprio nel non reprimere rumore atto a coinvolgere pluralit�
determinata di persone (Cass. pen., sez I, 30 settembre 1998, n. 13010). Giud.
G. MARIANI - Imp. VIVIANO. TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n.
84
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Artt. 659 e 590 c.p. -
Applicabilit� - Fondamento. La condotta immissiva sonora pu� essere
sanzionata ricorrendo, almeno nelle ipotesi comparativamente meno gravi,
all'art. 659 c.p., (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone).
Tuttavia, una pronuncia giurisprudenziale (Cass. n. 7941/2000), ha invocato
addirittura l'applicazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose),
laddove le propagazioni sonore provenienti dall'ambiente esterno (nella specie
il rumore dei pattini giungeva dall'abitazione sovrastante) producano una vera e
propria sindrome ansioso-depressiva nel soggetto che sistematicamente le
subisce. Giud. G. MARIANI - Imp. VIVIANO leg. rappr. (societ� "ROQUETTE ITALIA
s.p.a."). TRIBUNALE di TORTONA, 7 maggio 2004, sentenza n.
84
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Rumore proveniente dal
traffico autostradale - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Obbligo di
impedire il verificarsi dell�evento - Responsabilit� del dirigente di un tronco
autostradale - Sussiste - Art. 649 c. 1 c.p. - Art. 40 c.p.. Il responsabile
di un tronco autostradale (Autostrade s.p.a.) deve adottare tutte le precauzioni
idonee ad impedire ogni attivit� diretta alla produzione di rumore lesivo le
occupazioni e la quiete delle persone. Sicch�, l�omissione integra il reato di
cui all�art. 649 comma 1 c.p. combinato all�art. 40 c.p. violazione di un
obbligo di impedire il verificarsi dell�evento. Nella specie, l�azione illecita
era stata posta in essere da parte di altri soggetti terzi, ovvero gli utenti
autostradali, disturbando un numero indeterminato di persone. Pres. Albini.
TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13 LUGLIO 2004
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Organo che interviene nel
procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento
comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale -
Legittimazione passiva - Carenza. L�organo che interviene nel procedimento
in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di
controinteressato nel giudizio in cui � intimata l�amministrazione che adotta il
provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi
(Fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle
emissioni sonore, l�ARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui
spetta tutelare l�interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie
accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres.
Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di
Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n.
411
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Sequestro preventivo
dell�impianto (di condizionamento in uso presso un hotel) - Disposizioni
applicabili - Principio di specialit� - Legge Quadro n. 447/1995
sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Fattispecie. In tema
d�inquinamento acustico, in seguito all�entrata in vigore della Legge Quadro
26.10. 1995 n. 447, � indispensabile un accertamento completo sulla produzione
dei rumori insieme alla verifica circa la violazioni di altre disposizioni
disciplinanti l�esercizio di mestieri rumorosi al fine di una corretta
ricostruzione del fatto, a sua volta necessaria per valutare la ricorrenza,
dell�invocato principio di specialit� dell�una norma rispetto all�altra e della
conseguente possibile configurabilit� in concreto, della contravvenzione di cui
al 2� comma dell�art. 659 c.p.. Fattispecie: il Tribunale ordinario di Venezia
annullava il decreto di sequestro preventivo dell�impianto di condizionamento in
uso presso un hotel, sul presupposto (erroneo per mancanza di accertamento
completo sulle disposizioni applicabili) che non si era in presenza di ipotesi
di reato, ma di violazioni di carattere amministrativo, non suscettibile di
sequestro preventivo in sede penale. - Pres. Gemelli - Est. Granero - Ric. P.M.
Tribunale Liberta di Venezia c. Salmaso (annulla ordinanza del 10 febbraio 2004
- Trib. Lib. di Venezia e trasmissione per nuovo esame) CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. I, 9 AGOSTO 2004 (23 giugno 2004), sentenza n. 33922
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Inquinamento acustico -Piano di bonifica acustica
- Intervenuto permesso di costruire - Termini per l�esecuzione dei lavori - Sono
quelli fissati dal permesso di costruire. Il termine per l�esecuzione delle
opere previste dal piano di bonifica acustica, una volta intervenuto il permesso
di costruire, va calcolato non con riferimento alla data fissata inizialmente
nel piano di bonifica stesso, ma con riferimento al cronoprogramma scandito dal
permesso di costruire. Pres. Rovis, est. Savoia - ZR snc (Avv.ti Gussoni e
Borella) c. Comune di Roncade (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 agosto
2004, n. 2626
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Normativa
sull�inquinamento acustico e tutela della propriet� privata immobiliare dalle
immissioni - Disposizioni - Finalit� - D.P.C.M. 1/3/1991 - L. n. 447/1995 - art.
844 c.c.. La normativa sull�inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue
finalit� d�interesse pubblico mirando a assicurare alla collettivit� il rispetto
di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilit�. Mentre,
attiene alla tutela della propriet� privata immobiliare dalle immissioni la
norma contenuta nell�art. 844 c.c.. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M.
MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Mol� e Delfino) c. Calveri
(Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte d�Appello di Reggio Calabria sentenza
n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto
2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346
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DPCM 14/11/1997 - L. 447/1995 - Valori limite delle sorgenti sonore - Aeroporti
- Mancata perimetrazione delle fasce di rispetto - Verifica del superamento dei
valori limite e obbligo di predisposizione dei piani di contenimento del rumore
- Inapplicabilit�. Il DPCM 14/11/1997, che fissa per gli aeroporti i valori
limite delle sorgenti sonore e l�art. 10, c. 5 L. 447/1995, che obbliga la
predisposizione dei piani di contenimento del rumore, in caso di superamento di
detti limiti, non trovano applicazione all�interno delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture di trasporti, ma solo all�esterno di esse, e solo a seguito
di perimetrazione (da fissarsi con decreto attuativo, ai sensi dell�art. 3,
comma 2, DPCM citato). Le fasce di rispetto (zone �A, B e C�, come da DM
31/10/1997, recante: �Metodologia di misura del rumore aeroportuale�),
costituiscono delle �zone cuscinetto� per il rumore aeroportuale, dopo la cui
perimetrazione diventano concretamente applicabili i limiti fissati dal DM
31/10/1997 (all�interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all�esterno). Pres.
Schinaia, Est. Chieppa - S. S.p.A. (Avv.ti Sandulli e Riguzzi) c. Ministero
dell�Ambiente (n.c.) - Conferma, con mot. parz. diversa, T.A.R. Lazio, Sez. II
bis, n. 3382/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, (C.c. 11
giugno 2004) Sentenza n. 5822
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Rumore - Disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone - Emissione rumorosa determinata dal
traffico stradale - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 659 cod. pen. -
Configurabilit� - Esclusione. L'emissione rumorosa determinata dal complesso
del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non � riconducibile
alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone. (Fattispecie: nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli
amministratori comunali rilevando altres� l'assenza di un obbligo di garanzia in
capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilit� per
il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in
caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995
n. 447). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A.
Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297
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Zonizzazione acustica - Rispetto
dei limiti - E� richiesto anche in riferimento agli impianti a ciclo produttivo
continuo. Il rispetto dei limiti di zona individuati dal Piano di
zonizzazione acustica � richiesto anche in riferimento al �criterio
differenziale� per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M.
11.12.1996. Pres. Numerico, Est. Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e
Domenichelli) c. Comune di Riva del Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO
ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004, n. 325
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Superamento non marcato
dei valori consentiti - Comune - Diffida volta a contenere le emissioni sonore -
Legittimit�. Il superamento, ancorch� non marcato, dei valori consentiti
delle emissioni sonore giustifica appieno l�intervento della competente Autorit�
comunale con diffida volta a contenere le emissioni sonore. Pres. Numerico, Est.
Bronzetti - C.F. s.p.a. (Avv.ti Fuganti e Domenichelli) c. Comune di Riva del
Garda (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sede di Trento - 8 ottobre 2004,
n. 325
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D.P.C.M. del 1� marzo 1991
- Zonizzazione - Limiti di tollerabilit� delle emissioni o immissioni sonore
compatibili con le attivit� svolte - Limiti di zona - Criterio differenziale -
Tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall�inquinamento acustico.
In tema d�inquinamento acustico, il D.P.C.M. del 1� marzo 1991 per ciascuna
area in cui � diviso il territorio comunale individua i limiti di tollerabilit�
delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attivit� svolte. La
corretta applicazione di tale norma persegue lo scopo di tutela della salute
pubblica e della quiete pubblica dall�inquinamento acustico. Pertanto, �
necessario ai fini di una valutazione esatta delle singole circostanze,
considerare in particolare due elementi, la zona o l�area di produzione delle
emissioni e la zona di percezioni degli stessi. Pres. Elefante - Est. Allegretta
- Comune di Grosseto (avv.ti Falletti, Loche) c. San Lorenzo Laterizi srl (avvti
Segarelli, Pippi) A.R.P.A.T. (n.c.). (riforma T.A.R. Toscana sez. II, 14
.02.2000 n. 170) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 ottobre 2004, Sentenza n.
6649
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Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosit� - Sensazioni
meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per l�adozione di
provvedimenti che limitino un�attivit� economicamente rilevante. In assenza
dell�elemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosit�,
atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente
verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire
presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalit� di
svolgimento di un'attivit� economicamente rilevante. Il potere di limitare
l�attivit� legittimamente svolta dal privato pu� ravvisarsi solo in presenza
della necessit� di tutela della salute. Pres. f.f. Franco, Est. Springolo - A.N.
s.n.c (Avv. Benacchio) c. Comune di Padova (Avv.ti Sichel, De Simone, Laverda,
Rossini e Montobbio) - T.A.R VENETO, Sez. III - 15 ottobre 2004, n.
3730
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Immissioni
di rumori derivati dall'esercizio di attivit� di studio
dentistico. Sentenza del Tribunale
di Milano R.G. n. 46501/03 del 23/10/2004
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Bar
- Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attivit� istruttoria
sulla provenienza e sulla responsabilit� delle immissioni sonore - Necessit� -
Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire
l�attivit� istruttoria dell�amministrazione in ordine all�intollerabilit� del
rumore. L�ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere
preceduta da un�adeguata attivit� istruttoria sulla provenienza e sulla
responsabilit� delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonch�
sulla loro effettiva intollerabilit�: di ci� possono costituire indizio gli
esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere
riscontrata dall�Autorit� amministrativa, cui spetta di verificare la presenza
di una situazione d�intollerabile rumorosit�, che possa essere qualificata come
caso di emergenza connesso con l�inquinamento acustico. Pres. f.f. Rovis - Est.
Gabricci - M.P. (Avv. Salvato) c. Comune di Camponogara (Avv. Michelon) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832
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2005
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Operazioni di verifica
sulla rumorosit� - Accertamenti a sorpresa - Omessa comunicazione di avvio del
procedimento - Legittimit�. Le operazioni di verifica sulla rumorosit� sono
legittimamente condotte all�insaputa dell�interessato, posto che l�obbligo di
comunicare l�avvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta
comunicazione possa vanificare l�effetto di operazioni istruttorie, come
accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso,
all�interessato dovr� essere data la possibilit� di partecipare alle fasi
procedimentali successive. Pres. Nicolosi, Est. Cacciari - B. s.a.s. (Avv.
Adavastro) c. Comune di Godiasco (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV -
25 gennaio 2005, n. 151
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Animali da cortile - Mera presenza - Non integra di per s� i presupposti per
un�ordinanza contingibile e urgente - Valutazione in ordine ai livelli di
sonorit� - Necessit�. La mera presenza di animali da cortile su di un
terreno situato in piena campagna non � sufficiente ad identificare i
presupposti di un�ordinanza contingibile e urgente volta all�allontanamento di
tali animali, dovendosi piuttosto compiere una valutazione in ordine alla
turbativa dei livelli di sonorit�. Pres. Zuballi, Est. Springolo - T.A. (Avv.
Carburazzi) c. Comune di Casaleone (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26
gennaio 2005, n. 232
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Attivit� aeroportuale - Art. 3, c.
1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del
rumore - Interpretazione. L�art. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del
quale �ai sensi dell�articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
le societ� e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al
comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto
dalle attivit� aeroportuali ..� deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che
l�obbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non gi� certo in
modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento
dei limiti di emissione e di immissione. Pres. Giovannini, Est. Garofoli -
A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004),
sentenza n. 281
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Attivit� aeroportuale - Gestione e
manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori
dell�aeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le
funzioni di vigilanza sull�inquinamento acustico - Esclusione - Compito
tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati. La previsione
regolamentare di cui all�art. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti
gestori dell�aeroporto, anzich� all�ente locale, la gestione e manutenzione del
sistema di monitoraggio, non pu� ritenersi in contrasto con la fonte primaria
(L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e
controllo sull�osservanza della disciplina relativa all�inquinamento acustico.
Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto
il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del
rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado
riconosce in capo agli enti gestori. Non si realizza quindi alcuna sottrazione
delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma � attribuito un compito
a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione
degli aeroporti, hanno la disponibilit� di tutte le relative infrastrutture e
sono dotati della necessaria competenza. Pres. Giovannini, Est. Garofoli -
A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004),
sentenza n. 281
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Attivit� aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni
aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli -
Possibilit� di valutazione differenziata - Esclusione. E� legittima la
previsione contenuta nell�art. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte
in cui ha qualificato l�attivit� aeroportuale mediante rinvio all�art. 3, co. 1,
lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto
unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e
quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli. Ed infatti, le
fasi del decollo e dell�atterraggio sono strettamente connesse, sul piano
spaziale e funzionale, con l�attivit� dell�aeroporto, sicch� il rumore percepito
nell�ambiente � quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi
tra rumore prodotto dall�attivit� a terra e quello che, nel medesimo contesto
spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Giovannini, Est. Garofoli -
A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell�Ambiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004),
sentenza n. 281 (vedi: sentenza per
esteso)
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Inquinamento acustico -
Esercizio di somministrazione all�aperto - Limitazione dell�orario di apertura -
Presupposto - Mere segnalazioni di schiamazzi notturni - Insufficienza -
Autonomo accertamento dell�amministrazione - Necessit�. Il provvedimento di
limitazione dell�orario di apertura di un esercizio di somministrazione
all�aperto non pu� fondarsi su mere segnalazioni di �eccessivi schiamazzi
notturni�, dovendo invece l�amministrazione procedere ad un autonomo
accertamento e riscontro. Pres. De Leo, Est. Forlenza - M.N. (Avv. Iodice) c.
Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d�Oranges,
Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna
Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci) - T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. III - 16 febbraio 2005, n. 1127
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Inquinamento acustico -
Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti -
Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessit�.
In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore
degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97
stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM
citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo
scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti un�automatica
vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di
abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, � possibile
emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non � consentito che lo
stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali
adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far
raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti
prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore
devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. Pres.
Lazzeri, Est.Cerioni - M.R. e altro (Avv. Pettini) c. Comune di Firenze (Avv.
Selvaggi), A.R.P.A.T. (Avv. Baccetti) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez.
III - 18 febbraio 2005, n. 581
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Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative -
Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste - Giudice di pace - Esclusione -
L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n.
507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i
provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995
spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis,
lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e
non gi� al giudice di pace. Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco,
Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26
aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620
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Inquinamento - Immissioni - Azione risarcitoria o
inibitoria - Legittimazione - Proprietario - Autore materiale delle immissioni
non proprietario - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale
- Effetti. In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art.
844 cod. civ., la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o
all'autore materiale delle immissioni in base al criterio del "petitum".
Inoltre, � ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria;
nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass.
15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di
litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda
l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di
appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo
giudice limitatamente all'azione inibitoria. Presidente A. Giuliano, Relatore B.
Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud.
30/03/2005), Sentenza n. 8999
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Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni
eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ. - Proposizione
dell�azione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum". In
tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ.,
l'azione pu� essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle
immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un
"facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego
(Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente
e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti
del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un
effetto reale, come avviene quando � volta a fare accertare in via definitiva
l'illegittimit� delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche
strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598;
Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicch� � in base al criterio del "petitum" che va
stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore
materiale delle immissioni. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005),
Sentenza n. 8999
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Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni
illecite - Azione contro il conduttore - Art. 844 cod. civ. - Ammissibilit� -
Condizioni. L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti
la normale tollerabilit� ex art. 844 cod. civ. pu� essere esperita anche nei
confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario
dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di
questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un
"facere" o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di
diniego. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999
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Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza -
Circolare del Ministero dell�Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre
2004 - Diretta applicabilit� dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle
more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell�art. 6, c. 1,
lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli �limiti
assoluti� e non anche quelli �differenziali�. Non persuade in merito
l�interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell�Ambiente e della
Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta
applicabilit� dei limiti differenziali perch� ancorati alla suddivisione del
territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, s� da
non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l�operativit� medio tempore.
Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione,
il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l�efficacia di tutte le
soglie di tollerabilit� disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di
emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di
immissione, valori di attenzione, valori di qualit�), facendo salva
l�applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1�
comma dell�art. 6 del d.P.C.M. 1� marzo 1991. Pres. Cicci�, Est. Caso - Unifer
s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull�Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244
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Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici -
Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L.
241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di
contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all�art. 7
della legge 241/2000, ai sensi del quale � necessaria la partecipazione ai
rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle
operazioni e degli eventuali punti di dissenso. L�amministrazione potr� pertanto
procedere a controlli autonomi, solo ove l�esperienza dovesse dimostrare che la
preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e
realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c.
Dr. settore salute e sualit� sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti
Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - T.A.R. EMILIA ROMAGNA,
Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716
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Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/95 -
Requisito della temporaneit� - Cessazione - Conseguenze - Istanza di riesame -
Comune - Obbligo di avviare il procedimento. Requisito dell�ordinanza ex
art. 9 L. 447/95 � la temporaneit�: l�atto, cio�, � destinato a produrre effetti
limitati alla durata della situazione d�emergenza che s�intende fronteggiare;
laddove il requisito della temporaneit� venga meno, per il venir meno degli
stessi presupposti che avevano legittimato l�ordinanza, l�autorit�
amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nell�ordinamento
giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione
dei suoi effetti risponda ancora al principio si legalit� sostanziale. Ne
consegue che, ove il destinatario dell�ordinanza prospetti all�amministrazione
un mutamento delle scenario che aveva dato causa all�esercizio del potere
amministrativo (nella specie, per l�avvenuta presentazione del piano di
risanamento) il Comune ha l�obbligo giuridico di avviare il procedimento di
riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti l�ordinanza. Pres.
Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e D�Arienzo) c. Comune di Fondi
(Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi:
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Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/95 - Potere
ordinatorio esercitato dal Sindaco - Natura - Indicazione specifica di forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni - Inibitoria dell�attivit� fonte
di inquinamento acustico - Differenza. Il potere ordinatorio esercitato dal
Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 pu� qualificarsi come ordinanza di necessit�
(id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente
indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa
dell�amministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica
inibitoria dell�attivit� causa di inquinamento acustico, esso assume la natura
di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con
contenuto dalla stessa definito. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti
Russillo e D�Arienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO,
Latina - 16 maggio 2005, n. 413
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Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza
contingibile e urgente - Limitazione dell�orario di apertura di un esercizio
pubblico - Accertamenti fonometrici - Necessit� - Esclusione - Art. 54, c. 3 d.
lgs. 267/2000. In virt� del combinato disposto dell�art. 29 della legge
regionale n. 54/98 e dell�art. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 � attribuito al
Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici
Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si
verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del
vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorit�
preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le
preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che
sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di
cui alla legge quadro sull�inquinamento acustico. Pres. Guida, Est. Filippi - P.
s.n.c. (Avv. Torrione) c. Comune di Aosta (Avv. Azioni) - T.A.R. VALLE
D�AOSTA - 20 maggio 2005, n. 64
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Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone - Rumorosit� in funzione della tutela della
tranquillit� pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi -
Limiti di intensit� delle sorgenti sonore - Finalit� delle diverse discipline -
Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995. In tema di disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un
mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma
del medesimo art. 659 C.P. � pur sempre necessario che siano superati, o non
rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n.
447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilit�
penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta
lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalit� previste dalla
normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e
nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la
prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit� in funzione della
tutela della tranquillit� pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a
stabilire i limiti di intensit� delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio
di attivit� fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente
l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del
superamento di una certa soglia di rumorosit�, rimanendo impregiudicato, in caso
di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per
l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit� rumorosa in
orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo
disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez.
I, sent. n. 32468 del 1 �.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202
dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.).
Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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Inquinamento acustico - Esercizio di attivit�
fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosit� - Disturbo alle occupazioni ed
al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le
fattispecie previste dal 1� e dal 2� c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada,
rumori derivante da traffico veicolare. Nell�ipotesi di esercizio di
attivit� fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di
intensit� delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico,
secondo la soglia di rumorosit� imposta dalla normativa speciale, pu� procedersi
all�accertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo
disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le
due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell�art. 659 cod. pen.
possono concorrere. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile;
Sez. I, sent. n. 382 del 19.11.1999, Piccioni, ecc.). Presidente T. Gemelli,
Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud.
25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori
derivante da traffico veicolare - Societa� autostrade s.p.a. - Esercizio di
professione o mestiere rumoroso - Configurabilit� - Superamento dei limiti di
rumorosit� - Responsabilit� del direttore di tronco - Sussiste - Reato
commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art.
659 cod. pen.. La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della
societ� autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere
rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosit� oltre i quali sussiste
inquinamento acustico, l�eventuale responsabilit� del direttore di tronco per il
reato di cui all�art. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a
carattere permanente - trova il suo fondamento nell�obbligo di attivarsi in base
alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004
n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
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Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di
rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al
rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potr� realizzarsi -
siccome presidiato da specifiche norme - non gi� astrattamente in sede di
contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorch�, in corso di
attivit�, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in
materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e
Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Mol�) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri
(riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250
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Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici -
Mancata comunicazione dell�avvio del procedimento - Irrilevanza - Pu� essere
data in momento successivo ai rilevamenti. In materia di inquinamento
acustico, la ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non
esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o
supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione
del diretto interessato, che sar� edotto di queste attivit� con la successiva
comunicazione di avvio del procedimento e, sar�, pertanto, messo nella
condizione di intervenire nella procedura, e di verifica e contestare la
veridicit� o esattezza degli accertamenti compiuti e l�idoneit� degli strumenti
tecnici all�uopo utilizzati (cfr. Cons. Stato, Sez. V - 5 marzo 2003, n. 1224).
In siffatte evenienze, il procedimento pu� dunque avere inizio a seguito degli
accertamenti svolti, laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura
dell�interesse pubblico. Tuttavia, una volta verificata l�entit� delle emissioni
sonore attraverso rilevamento fonometrico, l�amministrazione incorrer� nella
violazione di cui all�art. 7 della l. 241/90, ove ometta la comunicazione in
ordine all�esistenza del procedimento. Pres. Arosio, Est. Grauso - O. s.a.s
(Avv.ti Pecora e Conio) c. Provincia di Imperia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, 1
agosto 2005, n. 1141
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Inquinamento acustico e atmosferico - Tipografia -
Insediamento di attivit� artigianali nelle zone residenziali - Limiti -
Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attivit� artigianali nelle
zone residenziali non � sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di
rumori e/o odori molesti. � infatti comunque necessaria -sempre in base alla
lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilit� con leggi e regolamenti
vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad
artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed
altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino),
(conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n.
5033
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Inquinamento acustico
- Infrastrutture ferroviarie
- Aree adiacenti - Nuova zonizzazione - Necessit� inderogabile - Esclusione -
DPR 459/98. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l�inderogabile
necessit� di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse
adiacenti, in quanto, in base al DPCM 1 marzo 1991, al DPR 18 novembre 1998, n.
459, nonch� in base alla legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13,
all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di
livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se
relativa alle fasce di pertinenza della viabilit� stradale, Tar Trentino Alto
Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Le fasce di pertinenza delle
infrastrutture ferroviarie, di cui al DPR 18 novembre 1998, n. 459 e i relativi
parametri dei limiti di immissione, non costituiscono elementi della
zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla zonizzazione
realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle �fasce di
esenzione� relative alla rumorosit� prodotta dal traffico dell'infrastruttura.
Pres. Mariuzzo, Est. Mielli - P.U.B. (Avv.ti Leali e Vescia) c. Comune di
Carobbio degli Angeli (Avv. Bendinelli) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7
novembre 2005, n. 1127
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2006
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Inquinamento acustico
- Comuni privi di
zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano
applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di
immissione � pienamente operativo anche nei Comuni privi della �zonizzazione
acustica�, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema
di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla
ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo
specifico riferimento al rumore percepito dall�essere umano, mirano
precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi� prima
dell�entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 e del conseguente
D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991 prevedeva
l�applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori
limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma),
si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata
dall�art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita
soltanto a prevedere l�applicazione - sino all�avvenuta zonizzazione di cui
all�art. 6 lettera �a� della Legge n� 447/1995 - dei limiti assoluti di
accettabilit� di immissione sonora previsti dal primo comma dell�art. 6 del
predetto D.P.C.M. 1� Marzo 1991) non pu� essere correttamente interpretata nel
significato di escludere del tutto l�operativit� del criterio dei valori limite
differenziali d�immissione (contemplato dall�art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre
1997 e, come detto, gi� fissato dal secondo comma dell�art. 6 del D.P.C.M. 1�
Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto
all�approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est.
D�Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488
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Inquinamento acustico
- - Abbattimento delle
emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90
- Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. �effetto
sorpresa� indispensabile per l�efficacia dei controlli), che caratterizzano
l�intero procedimento amministrativo diretto all�abbattimento delle emissioni
rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialit� che giustifica la deroga
ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti
della Legge 7 Agosto 1990 n� 241. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - D.V.M. (avv.
Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488
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Inquinamento acustico
- - Art. 9 L. 447/1995 -
Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost.
- Potere �normalmente� consentito. L�art. 9 primo comma della legge quadro
sull�inquinamento acustico n� 447 del 1995 non va inteso come una mera
riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente
tradizionalmente riconosciuto dall�ordinamento al Sindaco in materia di sanit�
ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata
nel particolare significato che assume all�interno di una normativa dettata - in
attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall�art.
32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto
al fenomeno dell�inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la
Legge n� 447/1995 (nell�art. 2 primo comma lettera �a�) ha ridefinito il
concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come �l�introduzione di rumore
nell�ambiente abitativo o nell�ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivit� umane�, sancendo espressamente che esso
concreta �un pericolo per la salute umana�. Conseguentemente, l�utilizzo del
particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall�art. 9
della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 deve ritenersi (�normalmente�) consentito
allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti
Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno
di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest�ultimo rappresenta una
minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull�inquinamento
acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo �ordinario� che
consenta di ottenere il risultato dell�immediato abbattimento delle emissioni
sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune
di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio
2006, n. 488
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Inquinamento acustico
- Immissioni - Rumori
provocati da attivit� sportive praticate all�aperto - Limitazioni legali della
propriet� . Principi di valutazione. In tema di immissioni (nella specie,
rumori provocati da attivit� sportive praticate all�aperto) il contemperamento
delle esigenze della propriet� con quelle ricreative e sportive deve essere
effettuato in concreto, tenendo conto anche delle abitudini di vita, dei costumi
sociali e della maggiore possibilit� di praticare lo sport all�aperto per un
numero consistente di ore durante le stagioni caratterizzate da un maggior
numero di ore di luce e da un clima pi� mite. Presidente M. Spadone, Relatore L.
Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Civile, del 31 gennaio 2006
Sentenza n. 2166
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Inquinamento acustico
- - Immissioni sonore - Beni
di proprieta' degli enti ecclesiastici - Limitazioni legali della propriet� -
Soggezione alla disciplina di diritto comune - Art. 844 c.c. - Art. 659 c.p.
Anche i beni di propriet� degli enti ecclesiastici sono tenuti al rispetto delle
norme che limitano il diritto di propriet�, regolando esse i rapporti tra
cittadini senza comprimere in alcun modo la libert� religiosa (nel caso di
specie � stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall�art. 844 c.c.
alle immissioni sonore provocate dalle attivit� sportive praticate nel campo
giochi di una parrocchia). Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli.
CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166
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Inquinamento acustico
- Procedure e varie -
Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in
mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta
violazione di ordinanze. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi
dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di
"cosa pertinente al reato" a tali fini � in effetti riferibile alla cosa che ha
un nesso strumentale con il reato. Questo legame, per�, � astrattamente
possibile in un numero indefinito di casi, sicch�, onde evitare di incidere in
modo estremamente gravoso sul delitto di propriet� e d'uso del bene, si deve
accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i
caratteri della specificit�, della stabilit� ed indissolubilit� strumentale e
che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalit� di impedire che la
disponibilit� della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca
pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte,
Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302,
Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che �
incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento
impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed
organica strumentalit� della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attivit�
illecita e purch� risulti che venga reiterata - in caso di disponibilit� della
cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poich�
� stato correttamente rilevato che l'esercizio della attivit�, in base alla
organizzazione data dal gestore, non � possibile in modo diverso, n� il gestore
ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le
numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a
modificare la organizzazione. Ci� giustifica la misura adottata, anche alla
stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia
dell'autorit� comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile
una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure
indicato quale potrebbe essere. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp.
Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006),
Sentenza n. 15346
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Inquinamento acustico
- Rumore provocati da
schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1�
c.p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura
attraverso qualsiasi attivit� idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle
occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che pu�
consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000,
Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella
fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano
rumori molesti). In tal caso � legittimo il provvedimento di sequestro
preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con
riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalit� della cosa
sottoposta a sequestro rispetto alla attivit� illecita e purch� risulti che
venga reiterata - in caso di disponibilit� della cosa - la condotta vietata.
(Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346
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Inquinamento acustico
- Esercizio di mestiere o di
attivit� rumorosa - Art. 659 co. 1 c.p. - Art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge
quadro sull'inquinamento acustico) - Finalit� delle diverse discipline. Non
pu� ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attivit� rumorosa la
contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito
della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, ostando a tale
interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo,
atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va
tenuta distinta da quella di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la
prima gli effetti negativi della rumorosit�, mentre la seconda prende in
considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosit�. In secondo
luogo diverso � lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la
tranquillit� pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le
occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde
dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone,
essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosit� delle sorgenti
sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico.
Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi � spazio
per l'applicazione del principio di specialit�, dovendosi escludere che la
disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro
sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co.
1 c. p.. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130
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Inquinamento acustico
- Disturbo delle occupazioni
e del riposo delle persone - Configurabilit� del reato - Normale tollerabilit� -
Art. 659 c.p.. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 659 c.p.
(disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), � giurisprudenza
costante che, per la configurabilit� del reato, � necessario che le emissioni
sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilit�,
in modo da recare pregiudizio alla tranquillit� pubblica, e che i rumori
prodotti siano, anche in relazione alla loro intensit�, potenzialmente idonei a
disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone,
ancorch� non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicch� la relativa
valutazione circa l'entit� del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media
sensibilit� del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono
irrilevanti e di per s� insufficienti le lamentele di una o pi� singole persone
(Cass. Sez. 3^, 23 maggio 2001, Feletto, m. 219.987; Sez. 1^, 9 dicembre 1999,
Bedogni, m. 215.327; Sez. 1^, 19 novembre 1999, Piccioni, m. 215.139; Sez. 1^,
24 novembre 1999, Ressa, m. 216.107; Sez. 1^, 21 ottobre 1996, Calabria, m.
206.925; Sez. 1^, 24 aprile 1996, Scola, m. 205.274; Sez. 1^, 23 maggio 1996,
Rinolfi, m. 205.158; Sez. 1^, 28 novembre 1995, Asquini, m. 203.460). Pres.
Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.),
(Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678
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Inquinamento acustico
- Turbativa alla quiete
pubblica - Pubblici esercizi - Fattispecie: Diniego al rinnovo
dell'autorizzazione ad un Pub - Pubblica Amministrazione - Attivit� di verifica
- Necessit�. E� illegittimo, il provvedimento di diniego al rinnovo
dell'autorizzazione, che si limita in motivazione a riferire talune lagnanze dei
vicini che avrebbero subito, dall�attivit� di un pub - bar, di una turbativa
alla quiete pubblica. Anche in tali casi, � necessaria una puntuale attivit� di
verifica e di accertamento da parte dell'Amministrazione. TAR Abruzzo -
L'Aquila, 21/02/2006, Sentenza n. 86
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Inquinamento acustico
- Contravvenzione ex 1� c.
art. 659 c.p. - Configurabilit� - Criteri oggettivi. Per la sussistenza
della contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. � sufficiente
la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter
disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone,
anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la
sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilit� delle persone che vivono
nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi � alcuna
necessit� di disporre una perizia fonometrica per accertare l' intensit� dei
rumori, allorch� il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti
agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalit� di uso e di
propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensit� tale da
superare i limiti di normale tollerabilit�, arrecando in tal modo disturbo alle
occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Pres. Gemelli -
Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio
2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130
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Inquinamento acustico
- Rumore - Superamento
limiti - Impianti di climatizzazione - Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 659 co.
1 c.p.. L�ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dell�articolo 659
C.p. non pu� essere esclusa per il solo fatto che nell�esercizio di una attivit�
rumorosa l�agente non abbia superato i limiti di rumorosit� previsti
dall�articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti, l�agente, il quale svolge
attivit� di per s� rumorosa, � comunque sempre obbligato non solo a rispettare
le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall�Autorit�, ma anche a
porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone. Fattispecie: rumori provenienti dagli
impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno. Pres. Gemelli - Est.
Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006
(Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130
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Inquinamento acustico
- Rintocchi dell�orologio
della torre civica - Conflitto tra la tutela della salute e la salvaguardia
delle tradizioni storiche - Preminenza della tutela della salute. In materia
di inquinamento acustico, il conflitto tra la tutela della salute (il cui
pregiudizio, nella specie, era apprezzabile sotto il profilo della cd.
annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualit� della
vita, specie per quel che concerne il riposto notturno) e la salvaguardia delle
tradizioni storiche (rintocchi dell�orologio della torre civica), va risolto
attribuendo preminenza alla salute, particolarmente quando le tradizioni
storiche possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e
pi� opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dell�orologio fonte
delle emissioni acustiche. (Nella specie, Il Tar ha conseguentemente ordinato la
sospensione dei rintocchi nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 07.00). Pres.
Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. d�Ambrosio) c. Comune di Alliste (avv.
Rosato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 settembre 2006, ordinanza n.
1013
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Inquinamento acustico
- Schiamazzi notturni
generati da avventori di un locale aperto al pubblico - Ordinanza contingibile e
urgente - Responsabilit� soggettiva del gestore dell�esercizio - Necessit� -
Esclusione - Ascrivibilit� della situazione di pregiudizio all�espletamento
dell�attivit� - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro
costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le
quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico,
qualora il disagio della popolazione, e quindi l�interesse pubblico, al riposo
delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ci� che rileva
a tal fine non � la responsabilit� soggettiva del gestore dell�esercizio, ma
l�oggettiva e causale ascrivibilit� della situazione di pregiudizio
all�espletamento dell�attivit� (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti,
Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona
(avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n.
3369
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Inquinamento acustico
- Accertamento delle
emissioni sonore - A.R.P.A - Campionamento riferito ad un tempo di misura di
durata inferiore al tempo di osservazione - Emissioni sonore provenienti da
impianti frigoriferi - Legittimit�. Non travalica i limiti della
discrezionalit� tecnica spettante all�A.R.P.A. l�accertamento dell�inquinamento
acustico attraverso una misurazione effettuata in uno spazio temporale di durata
inferiore rispetto al �tempo di osservazione�, di cui all�allegato A, punto 5
del D.M. 16marzo 1998. Non pu�, infatti, essere trascurato che - da un parte -
il punto 5 del menzionato Allegato �A� consente all�organo tecnico di
individuare anche un solo �Tempo di misura (T/m)�, di durata inferiore rispetto
al �Tempo di osservazione (T/o)� - cio� il periodo di tempo nel quale si
verificano le condizioni di rumorosit� che si intendono valutare -, purch� la
misurazione sia sufficientemente rappresentativa del fenomeno acustico, e -
dall�altro - che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore
provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche di
variabilit� del rumore siano oggettivamente tali da imporre l�utilizzazione del
metodo della misura �per integrazione continua� (di cui al punto 2 lettera �a�
dell�Allegato �B� del D.M. 16 Marzo 1998), anzich� la misurazione del livello
continuo equivalente di pressione sonora �con la tecnica di campionamento�
(prevista dalla lettera �b� del punto 2 del menzionato Allegato �B�),
riferendola ad un unico �Tempo di misura�. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R.
s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia
(avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n.
5639
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Inquinamento acustico
- Livello di rumore corretto
- D.M. 16 marzo 1998 - Fattore correttivo - Rumore ambientale trascurabile.
Il �livello di rumore corretto� altro non � - ai sensi del punto 17
dell�Allegato �A� del D.M. 16 Marzo 1998 (�Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell�inquinamento acustico�) - se non il �livello di rumore
ambientale� calcolato con l�applicazione del �fattore correttivo� previsto dal
punto 15 del medesimo Allegato �A� per tenere doverosamente conto della presenza
di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa frequenza (Kb); al fine di
qualificare ogni effetto del rumore ambientale come �trascurabile� (ai sensi e
per gli effetti dell�art. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14 Novembre 1997) occorre
logicamente valutare anche l�eventuale presenza nell�ambiente di rumori con
componenti tonali e/o di bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del
rumore ambientale calcolato con l�applicazione del c.d. �fattore correttivo� (+
3db + 3db). In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998,
l�applicazione del fattore correttivo � adempimento prescritto ex lege proprio
ai fini dell�esatta individuazione del livello di accettabilit� del rumore
ambientale. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune
di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639
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Inquinamento acustico
- Rumore ambientale -
Misurazione a finestre chiuse e a finestre aperte - Art. 4 D.P.C.M. 14 novembre
1997. La prescrizione dettata dal secondo comma dell�art. 4 del D.P.C.M. 14
novembre 1997 (�Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei
seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore � da ritenersi trascurabile:
�a� se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore .. a 40 dB durante il
periodo notturno; �b� se il livello del rumore ambientale misurato a finestre
chiuse sia inferiore �. a 25 dB durante il periodo notturno�) implica
l�esclusione dell�operativit� dei valori limite differenziali di immissione
contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 dB per il periodo
notturno all�interno degli ambienti abitativi) esclusivamente nell�ipotesi in
cui il livello del rumore ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di
rilevanza prevista in relazione agli interni dell�ambiente abitativo, vuoi se
misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel mentre non
si ritiene condizione sufficiente a determinare la non applicabilit� del
�criterio differenziale� la circostanza che in una sola delle predette due
modalit� di misurazione - a finestre aperte o chiuse - il rumore ambientale non
raggiunga la relativa soglia di rilevanza). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R.
s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia
(avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n.
5639
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Inquinamento acustico
- Comuni privi di
zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano
applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di
immissione � pienamente operativo anche nei Comuni privi della �zonizzazione
acustica�, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema
di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla
ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo
specifico riferimento al rumore percepito dall�essere umano, mirano
precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi� prima
dell�entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447 e del conseguente
D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l�art. 6 del D.P.C.M. 1� Marzo 1991 prevedeva
l�applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori
limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma),
si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata
dall�art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita
soltanto a prevedere l�applicazione - sino all�avvenuta zonizzazione di cui
all�art. 6 lettera �a� della Legge n� 447/1995 - dei limiti assoluti di
accettabilit� di immissione sonora previsti dal primo comma dell�art. 6 del
predetto D.P.C.M. 1� Marzo 1991) non pu� essere correttamente interpretata nel
significato di escludere del tutto l�operativit� del criterio dei valori limite
differenziali d�immissione (contemplato dall�art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre
1997 e, come detto, gi� fissato dal secondo comma dell�art. 6 del D.P.C.M. 1�
Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto
all�approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est.
D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e
A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre
2006, n. 5639
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Inquinamento acustico
- Ordinanza ex art. 9 L.
447/1995 - Facolt� di adire l�autorit� giudiziaria ex art. 844 c.c. - Strumento
ordinario di intervento escludente il ricorso all�ordinanza - Inconfigurabilit�.
In tema di ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dell�art. 9
della L. 477/1995, deve escludersi che la facolt� riconosciuta dal Codice Civile
al privato interessato di adire l�A.G.O. per far cessare le immissioni dannose
che eccedono la normale tollerabilit� costituisca, sul piano amministrativo,
ordinario strumento di intervento e che pertanto non consenta il ricorso allo
strumento extra ordinem dell�ordinanza. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s.
(avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv.
Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 563
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Inquinamento acustico
- Tutela della salute
pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza.
La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la
situazione di pericolo involga l�intera collettivit� ben potendo richiedersi
tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di
una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe -
R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A.
Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n.
5639
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Inquinamento acustico
- Tutela della salute
pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza.
La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la
situazione di pericolo involga l�intera collettivit� ben potendo richiedersi
tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di
una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. D�Arpe -
R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A.
Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n.
5639
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Inquinamento acustico
- Abbattimento delle
emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90
- Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. �effetto
sorpresa� indispensabile per l�efficacia dei controlli), che caratterizzano
immanentemente l�intero procedimento amministrativo de quo diretto
all�abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella
specialit� che giustifica la deroga ai principi generali in tema di
partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n�
241. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di
Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639
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Inquinamento acustico
- Art. 9, c. 1 L. 447/1995 -
Potere di ordinanza - Tutela della salute dei cittadini - Art. 32 Cost. -
Definizione di �inquinamento acustico� ex L. 447/1995 - Accertamento tecnico
dell�ARPA - Eccezionale e urgente necessit� di intervento. L�art. 9 primo
comma della legge quadro sull�inquinamento acustico n� 447 del 1995 non pu�
essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell�ambito della
normativa di settore in tema di tutela dall�inquinamento acustico, del generale
potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal
nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia
di sanit� ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente
interpretato nel particolare significato che assume all�interno di una normativa
dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini
previsto dall�art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un
efficace contrasto al fenomeno dell�inquinamento acustico, tenendo nel dovuto
conto il fatto che la Legge n� 447/1995 (nell�art. 2 primo comma lettera �a�) ha
ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come
�l�introduzione di rumore nell�ambiente abitativo o nell�ambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit� umane�, e sancendo
espressamente che esso concreta (in ogni caso) �un pericolo per la salute
umana�. Conseguentemente, l�utilizzo del particolare potere di ordinanza
contingibile ed urgente delineato dall�art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n� 447
deve ritenersi (�normalmente�) consentito allorquando gli appositi accertamenti
tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale
rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia
che quest�ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell�art. 2 della
stessa Legge n� 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia
che la Legge quadro sull�inquinamento acustico non configura alcun potere di
intervento amministrativo �ordinario� che consenta di ottenere il risultato
dell�immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I - 24 Gennaio 2006 n. 488). In siffatto contesto normativo,
l�accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non
coinvolgente l�intera collettivit�) appare sufficiente a concretare
l�eccezionale ed urgente necessit� di intervenire a tutela della salute pubblica
con l�efficace strumento previsto (soltanto) dall�art. 9 primo comma della pi�
volte citata Legge n� 447/1995. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De
Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv.
Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639
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Inquinamento acustico
- Ordinanza di contenimento
e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e
urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali
viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di
contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l�inibitoria
totale o parziale delle attivit�), hanno natura di provvedimenti contingibili e
urgenti, sia per la ontologica temporaneit� delle misure adottabili, sia per il
carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di
rigorosa nominativit� e tipicit� degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze
devono considerarsi adottate ai sensi dell�art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n�
447 (�Legge quadro sull�inquinamento acustico�) e sono riservate alla competenza
del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel
territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera
vigilanza e controllo (�sull�osservanza delle prescrizioni attinenti il
contenimento dell�inquinamento acustico�) contemplate dagli artt. 6 e 14 della
Legge 26 Ottobre 1995 n� 447, nonch� dalle Leggi Regionali Pugliesi nn� 17/2000
e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. D�Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di
Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639
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Inquinamento acustico
- Valutazione e gestione del
rumore nell'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescrive -
Inadempimento di Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 2002/49/CE.
Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa
alla valutazione ed alla gestione del rumore nell'ambiente, il Granducato di
Lussemburgo � venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa
direttiva. (sentenza originale: En ne prenant pas, dans le d�lai prescrit,
les dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives n�cessaires
pour se conformer � la directive 2002/49/CE du Parlement europ�en et du Conseil,
du 25 juin 2002, relative � l��valuation et � la gestion du bruit dans
l�environnement, le Grand-Duch� de Luxembourg a manqu� aux obligations qui lui
incombent en vertu de cette directive.Le Grand-Duch� de Luxembourg est condamn�
aux d�pens).CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-78/06
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Inquinamento acustico
- Valutazione e gestione del
rumore ambientale - Non trasposizione della direttiva nel periodo prescritto-
Direttiva 2002/49/CE. Non avendo adottato, durante il periodo prescritto, le
leggi, regolamenti e le norme amministrative necessarie ad attuare la Direttiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dei del 25 giugno 2002 per
quanto riguarda la valutazione e gestione del rumore ambientale, la Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord non ha rispettato gli obblighi di cui alla
direttiva citata. (Sentenza originale: Declares that, by failing to adopt,
within the prescribed period, the laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with Directive 2002/49/EC of the European
Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and
management of environmental noise, the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under that
directive;Orders the United Kingdom of Great Britain). CORTE DI GIUSTIZIA
CE, Sez. V, 14 dicembre 2006, Causa C-138/06
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2007
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Inquinamento acustico
- Comune non dotato del
piano di zonizzazione acustica - Parametri previsti dal DPCM dell�1/3/1991 -
Accorgimenti tecnici - Art. 4 c. 1 lett. a ) L. n. 447/1995 - Adozione di
ordinanze contingibili ed urgenti - Presupposti e limiti - Principio di legalit�
- Rumore prodotto da un opificio. L'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59
consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave
pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la
precisazione che l'efficacia di tali ordinanze non pu� essere superiore a sei
mesi (Cfr, in argomento Cons. Stato IV sez. 3 settembre 2001 n. 4627). Sicch�,
il principio di legalit� � compresso nei limiti massimi concessi
dall'ordinamento e la deroga effettiva al principio di tipicit� del
provvedimento si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della
situazione presupposto: deve trattarsi, per l'appunto, di una situazione di
necessit� ed urgenza (Cfr. Cons. Stato V Sez. 9 febbraio 2001 n. 580). Pres.
Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di
Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez.
V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273
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Inquinamento acustico
- Protezione - Interessi di
natura pubblicistica - Tutela della salute - Ordinanze contingibili e urgenti -
Presupposti. Le ordinanze contingibili e urgenti, anche se dirette alla
protezione dall'inquinamento acustico, devono essere specificamente motivate con
riferimento non solo all'esistenza di una situazione di pericolo di danno
imminente in settori di pubblico interesse ma anche all'inidoneit� degli
ordinari strumenti a disposizione della pubblica autorit� a fronteggiare
l'emergenza. (Cfr., fra le tante, Cons. Stato V Sez., 14 aprile 1997 n. 351).
Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c.
Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez.
V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273
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Inquinamento acustico
- Rapporto tra L. n. 447/1995 e art. 659 c.p. - Ratio. In materia
d'inquinamento acustico, la normativa di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha
abrogato la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale
ha inteso fissare un limite di rumorosit�, al fine di tutelare la salute della
collettivit�, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa
sanzionata dalla stessa legge, senza che con ci� automaticamente venga integrata
l'ipotesi prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel
concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo
al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze
della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998,
Carrozzo; Cass. sez. 1^, n. 38295 del 2004). Pres. Chieffi - Est. Corradini -
Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006).
CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n.
1075
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Inquinamento acustico
- Attivit� rumorose - Art. 659 c.p. - Finalit� - Fattispecie - Superamento della
soglia di rumorosit� - Superamento dei limiti - Concorso formale - Ammissibilit�
- Fondamento - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico. Le due norme
inserite nell�art. 659 c.p., comma 1 e comma 2 perseguono finalit� diverse,
mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit� in funzione
della tutela della tranquillit� pubblica, mentre l'altra, essendo diretta
unicamente a stabilire i limiti di intensit� delle sorgenti sonore provenienti
fisiologicamente da attivit� rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente
l'inquinamento acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del
superamento di una certa soglia di rumorosit�, rimanendo impregiudicato, in caso
di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per
l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit� rumorosa in
orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo
disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez.
1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n. 43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123
del 26.4.2000). Di conseguenza, da un lato si � inteso regolare in maniera
rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorch� suscettibili di
disturbare in certa misura la tranquillit� pubblica, in vista di interessi
superiori come quelli stabiliti dall'economia nazionale, entro limiti
strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro, mantenere
intatta la punibilit� in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti,
considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al
riposo e alla tranquillit� della comunit� sociale. Per cui, una volta accertato
il superamento di tali limiti, sar� possibile procedere alla verifica in ordine
alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti
dalla legge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p.,
comma 1 essendo configurabile un concorso fra le condotte descritte nei due
commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass. sez. 1^, n. 319 del
2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005). Pres. Chieffi -
Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App.
Torino, 1/3/2006). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n.
1075
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Inquinamento acustico
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Emissione sonore - Superamento dei limiti della normale tollerabilit� -
Risarcimento - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili - Art. 622
c.p.p. - Giurisdizione. Spetta al giudice di merito in sede penale, la
verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilit� e della idoneit�
delle emissione sonore ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle
persone, tenendo conto in particolare, oltre che della intensit� dei rumori,
degli orari in cui essi si sono verificati e pi� in generale dell'offesa o meno
del bene tutelato della quiete pubblica. Mentre, in caso di annullamento
parziale (nella specie ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla
parte civile) spetta al giudice di merito in sede civile, competente per valore
e grado a norma dell'art. 622 c.p.p., il giudizio sull'accertamento della
responsabilit� per l'illecito penale. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric.
Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n.
1075
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Inquinamento acustico
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Rumore - Fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso -
Illecito amministrativo e sanzione penale - Concorso formale - Ammissibilit� -
Ragioni - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p..
L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla
legge speciale pu� integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dalla
cd. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie
contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
potendosi accertare in concreto che dall'esercizio del mestiere rumoroso sia
derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche
la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media
sensibilit� delle persone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano.
Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti
civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n.
1075
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Inquinamento acustico
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Inquinamento atmosferico - Traffico
veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di
persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E� illegittima
l�ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione
di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una
situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni,
che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A.
competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul
territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre
aree interessate dai percorsi alternativi. E� pertanto appropriato ed opportuno
che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con pi� ampie competenze non solo
in materia di viabilit�, ma anche di pianificazione, assetto e governo del
territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la
partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato,
Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza
(avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I -
ud. 17 gennaio 2007, n. 148
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Inquinamento acustico
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Condotta rumorosa - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone -
Tutela generica della salubrit� ambientale - Fattispecie di cui al c. 2�
dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialit� con l'illecito amministrativo di
cui all'art. 10, c. 2�, L. n. 447/1995 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie:
orchestrina all'interno di un bar. In tema di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del
rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, pu� integrare la fattispecie
prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen, non essendo applicabile il
principio di specialit� di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto
la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma
primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo
della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrit� ambientale,
(Cass. sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244). Tale elemento � rappresentato
proprio da quella concreta idoneit� della condotta rumorosa, che determina la
messa in pericolo del bene della pubblica tranquillit� tutelato da entrambi i
commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralit� indeterminata di
persone. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di
un bar). Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro. (Annulla senza rinvio,
Trib. Venezia, 7 Giugno 2005). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 19/1/2007 (ud. 5/12/2006), Sentenza n.
1561
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Inquinamento acustico
- Zonizzazione -
Divieto di contatto diretto di aree con grado acustico non immediatamente
consecutivo - Art. 4 L. n. 447/95 - Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di
risanamento acustico. La creazione di macrozone che comprendano parti del
territorio del tutto eterogenee non pu� essere giustificata dall�esigenza di
rispettare il divieto, sancito normativamente dall�art. 4 della L. 447/95, di
contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo
(come pu� avvenire quando zone urbanisticamente qualificate produttive sono
collocate a ridosso di aree residenziali). In tal caso, infatti, il piano di
zonizzazione acustica dovr� prevedere la realizzazione di zone cuscinetto,
ovvero, se neppure questo � praticabile, imporre piani di risanamento acustico.
Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune
di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III -
24 gennaio 2007, n. 187
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Inquinamento acustico
- Zonizzazione -
Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa -
Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza. Non risulta
ragionevole, perch� non fondato su una realistica rappresentazione della
situazione considerata, un azzonamento acustico che preveda l�inserimento nella
stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in
questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione,
pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove
lo stesso legislatore ha consentito pi� elevati livelli di rumorosit� in
considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell�attivit� svolta.
(cfr. Tar Milano n. 1231/04). (Nella specie, l�amministrazione comunale aveva
creato una macrozona contenente parti del territorio significativamente diverse
per destinazione - zone C e D, interessate da insediamenti industriali e da
abitazioni - determinandosi ad attribuire, nella medesima macrozona, una
duplice, diversa classificazione acustica - II e III -) Pres. De Zotti, Est . De
Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv.
Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III -
24 gennaio 2007, n. 187
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Inquinamento acustico
- Zonizzazione -
Classificazione delle aree industriali o prevalentemente industriali - Classe
III - Esclusione. Le aree ove sono insediate attivit� industriali (il cui
precedente uso � reso urbanisticamente significativo dalla zonizzazione D) vanno
normalmente inserite, dal punto di vista acustico, in classe V e VI (con la
precisazione che la classe VI non � �necessaria�, la sua previsione dipendendo
da un mero accertamento in fatto, e cio� che si tratti di zone esclusivamente
industriali). Le aree prevalentemente industriali possono, peraltro, essere
inserite anche in classe IV (in ogni caso, con esclusione della III, in cui
vanno normalmente inserite aree urbane �con limitata presenza di attivit�
artigianali ed assenza di attivit� industriali�), ma solo quando - da un preciso
accertamento di fatto - risulti che l�area � caratterizzata da �limitata
presenza di piccole industrie� e da �un�elevata integrazione tra attivit�
residenziali, produttive e commerciali�. Sicch� � in contrasto con le
disposizioni di cui al DPCM 1.3.91 l�inserimento in classe III di un�area in cui
siano ricompresse aree urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla
presenza di un rilevante numero di aziende produttive. Pres. De Zotti, Est . De
Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) -
T.A.R. VENETO, Sez. III -
24 gennaio 2007, n. 188
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Inquinamento acustico
- L. 447/95 - Piani di
classificazione acustica - Coordinamento con la pianificazione urbanistica -
Preesistenti destinazioni d�uso. La legge statale - art. 4, comma 1, lett.
a), della L. 447/95 - prevede che, in sede di redazione dei Piani di
Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle
preesistenti destinazioni d�uso, con ci� creando un�evidente saldatura tra la
pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l�intento di
evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Pres. De Zotti, Est . De
Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia)
- T.A.R. VENETO, Sez. III -
24 gennaio 2007, n. 188
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Inquinamento acustico
- Esercizio di un mestiere
naturalmente rumoroso - Art. 659 c.p. - Rilevanza della condotta - Limiti delle
emissioni o immissioni sonore. Dalla comparazione tra il primo ed il secondo
comma dell'articolo 659 c.p. si desume chiaramente che ogni ipotesi di esercizio
di un mestiere naturalmente rumoroso costituisce l'oggetto della disposizione di
cui al secondo comma, attenuata rispetto a quella di cui al primo comma per il
ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con
quelle della produzione. Tuttavia, la rilevanza penale della condotta prevista
dal secondo comma dell'art. 659 c.p. non � stata del tutto eliminata (Cass. sez.
1 ^, 8 settembre 1997 n. 4199), ma resta circoscritta alla violazione delle
prescrizioni attinenti il problema della rumorosit� ma diverse da quelle
concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (nel medesimo senso,
cfr., Cass. 14 gennaio 2005 n. 530). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric.
Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875
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Inquinamento acustico
- Emissioni rumorose - Reato
di cui all'art. 674 c.p. - Criterio della �stretta tollerabilit�� - Criterio
della �normale tollerabilit�� - Differenza - Art. 844 cod. civ. - Responsabilit�
civile dell'agente. Nell'ipotesi in cui il reato di cui all'art. 674 c.p.
venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di
gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone,
l'emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o
dell'autorit� che fissano i limiti di tollerabilit� delle emissioni per la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme,
debba farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilit� e non a quello
della normale tollerabilit� previsto dall'art. 844 cod. civ., il cui superamento
d� luogo unicamente ad una responsabilit� civile dell'agente (cfr., tra le
altre, Cass. sez. 3^, sent. nn. 11556/06, 8299/06, 19898/05, 9503/05, 38297/04,
25660/04 e 9757/04). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n.
2875
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Inquinamento acustico
- Emissioni sonore derivanti
dall'esercizio di mestieri rumorosi - Disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone - Art. 659 2� c. c.p. In tema di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di
accettabilit� di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi
(nella specie, attivit� industriale - falegnameria) integra gli estremi di un
illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del
1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma
dell'art. 659 cod. pen. � circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse
da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore. Pres.
Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n.
287
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Inquinamento acustico
- Pubblica
Amministrazione - Attivit� valutativa ed elaborativa - Istanza generica di
accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attivit� valutativa ed
elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, � precluso il suo
accoglimento, poich� rivela un fine di generale controllo sull'attivit�
amministrativa che non risponde alla finalit� per la quale lo specifico
strumento in parola pu� venire azionato, che � solo quella della tutela di un
ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216).
Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione
concernente il procedimento avviato dall�ARPA Lazio per il risanamento acustico
dell�area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell�Impresa in
relazione all�inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava
l�interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle
verifiche richieste. Pertanto, l�auspicato intervento sanzionatorio si trovava
in una fase interlocutoria, destinata all�accertamento dei presupposti legali
per l�adozione del provvedimento, quindi, l�Amministrazione non era in
condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in
modo compiuto l�esito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca
- Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR
Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408
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Inquinamento acustico
- Impianti a ciclo
continuo esistenti prima del 1996 - Criterio differenziale ex art. 2, c. 2
D.P.C.M. 1 marzo 1996 - Applicabilit� - Esclusione. Ai sensi dell�art. 3 del
D.M. 11/12/2006, gli impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 non sono
assoggettati al criterio differenziale di cui all�art. 2, c. 2 del D.P.C.M. 1
marzo 1996 , qualora siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti
per la zona acustica attribuita all�area interessata dall�impianto. Pres. Calvo,
Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti
e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II
- 19 febbraio 2007, n. 714
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Inquinamento acustico
- Pianificazione
acustica - Zone territoriali - Divieto di contatto diretto ex art. 4, c. 1 lett.
A) della L. n. 447/1995 - Limiti. In materia di pianificazione acustica, il
divieto di contatto diretto di cui all�art. 4, c. 1, lett. A) della L. n.
447/1995 (ripreso dall�art. 6, c. 3 della L.R. Piemonte n. 52/2000) � posto
esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori
differenziali superiori a quello previsto dalla legge (5 decibel). Pres. Calvo,
Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti
e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II
- 19 febbraio 2007, n. 71
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Inquinamento acustico
- Pianificazione
acustica - Scelte discrezionali dell�amministrazione - Sindacato del giudice
amministrativo - Limiti. Le scelte discrezionali effettuate
dall�amministrazione in materia di pianificazione territoriale (nella specie:
pianificazione acustica comunale) possono essere sindacate, in sede di
giurisdizione amministrativa di legittimit�, solo nei limiti della manifesta
irrazionalit� e contraddittoriet�. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv.
Cavalli) c. Comune di Mondov� (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II
- 19 febbraio 2007, n. 714
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Inquinamento acustico
- Disturbi alla quiete
pubblica - Parcheggio di una stazione di servizio - Assimilabilit� ad un�area
pubblica - Fondamento - Potere del sindaco di regolamentare la sosta -
Sussistenza. Il parcheggio di una stazione di servizio, quale opera
accessoria e complementare di una strada, � assimilabile, per le sue
caratteristiche intrinseche, ad una area pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13
maggio 1988, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice della strada
ad un�area appartenente a privati, se l'uso di essa � consentito a tutti,
essendo l'uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina
specifica sulla circolazione stradale - o meno - e non gi� l'appartenenza delle
stesse a enti pubblici o a privati). In quanto pertinenza stradale, sussiste
quindi il potere del sindaco di regolamentare la sosta su di esso, al non
illogico fine di impedire l�indebito utilizzo da automobilisti e eventuali
disturbi alla quiete pubblica. Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi - P.M. & C.
s.n.c. (avv. Graziani) c. Comune di Tuscania (avv. Leonardi) - T.A.R. LAZIO, Roma,
Sez. II ter - 2 aprile 2007, n. 2822
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Inquinamento acustico
- L. 447/95 -
Documentazione di impatto acustico - Aviocampo destinato al decollo e
all�atterraggio di ultraleggeri - Esclusione dalla disciplina di cui all�art. 8
L. n. 447/95 - Inconfigurabilit�. La disciplina di cui alla L. n. 447/95, in
materia di inquinamento acustico, trova applicazione anche nei riguardi di un
aviocampo destinato al decollo e all�atterraggio di veicoli ultraleggeri. E�
infatti ragionevole che a tali strutture, possibili fonti anche significative di
rumore, si applichino le disposizioni di cui all�art. 8 della L. 447 cit., ove
siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa norma
impone la presentazione di una documentazione di impatto acustico (nella specie,
il collegio ha ritenuto di poter equiparare l�aviocampo agli impianti sportivi e
ricreativi di cui all�art. 8 cit. lett. e, in razione delle caratteristiche
concrete della struttura, pertinente ad un agriturismo). Non rileva a tal fine
il D.M. 31 ottobre 1997, che, nell�escludere da suo campo di applicazione gli
spazi destinati al decollo e all�atterraggio di ultraleggeri, non impedisce che
essi siano altrimenti soggetti alla disciplina in materia di inquinamento
acustico, n� il d.P.R. n. 404/88, che non si configura come disciplina in deroga
per le aree destinate a tale funzione. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.B. s.s.
(avv. Ti Domenichelli, Ferrasin e Zambelli) c. Comune di Campo San Martino (avv.
Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III
- 2 maggio 2007, n. 1323
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Inquinamento acustico
- Art. 659 c.p. - Condotta "potenzialmente
idonea" a disturbare un numero indeterminato di persone. La giurisprudenza
della Suprema Corte � concorde nel ritenere che, per la configurabilit� della
contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., � sufficiente che la condotta posta in
essere sia �potenzialmente idonea� a disturbare un numero indeterminato di
persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che,
anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralit� di persone, in
ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla
tranquillit� pubblica e idonea ad integrare il reato contestato. Peraltro anche
il disturbo alla ristretta tranquillit� di un numero limitato di persone �
ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta. G.U. Brancaccio -
TRIBUNALE DI
LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723
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Inquinamento acustico
- Art. 659 c.p. - Beni oggetto di tutela -
Riposo delle persone - Normali occupazioni delle persone - Immissioni che
superano la normale tollerabilit� - Idoneit� ad integrare il reato anche in
orari non destinati al riposo. Un suono intollerabile, pur se prodotto in
una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba
rispettare il riposo altrui, pu� essere idoneo a disturbare la quiete pubblica.
Invero, il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p., contempla
la condotta di colui che �abusando di strumenti sonori... disturba le
occupazioni o il riposo delle persone�. Non rileva dunque solo il disturbo
arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma � rivolta a tutelare
non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della
giornata) bens� anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano
disturbate da un�immissione che ecceda la normale tollerabilit�, soprattutto
all'interno delle mura domestiche. (cfr. Cass. pen, sez. Vi, sent. n. 4049/1980,
secondo cui �Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne
non soltanto il riposo, ma altres� la quiete, che � bene tutelato ad ogni ora
diurna e notturna"). G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI
LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n.
723
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Inquinamento acustico
- Verifica del superamento
dei livelli di normale tollerabilit� - Criterio comparativo - Nozione - Criteri
di cui ai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 - Campo di applicazione. I criteri
previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al
rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione
preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto
ed i privati che esercitino le attivit� ivi contemplate. Diversamente, ove
occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilit�,
pu� farsi riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il
livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo
interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza,
superato il livello di normale tollerabilit� ove l�intensit� del rumore prodotto
sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI
LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n.
723
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Inquinamento acustico
- Limitazione agli orari
di apertura dei locali - Livelli di rumore previsti per una determinata zona -
Superamento - Verifica strumentale - Necessit� - Esclusione - Condizioni - L.R.
Veneto n. 40/94, artt. 4 e 5. La verifica strumentale del superamento dei
livelli di rumore, previsti per una determinata zona, realizza presuntivamente
una violazione della quiete pubblica, consentendo all�autorit� comunale di
disporre per ci� soltanto una limitazione agli orari di apertura dei locali. Ci�
non significa, peraltro, che tale verifica sia la condizione necessaria per
disporre restrizioni d�orario nell�interesse della salute collettiva, vuoi
perch� l�art. 4 della l.r. Veneto n. 40/94 non pone espressamente tale
condizione, vuoi perch�, comunque, il relativo potere � agevolmente derivabile
dal disposto del successivo art. 5, non potendosi negare che nella materia siano
presenti specifici profili d�interesse pubblico. La mancanza di tali verifiche
dovr� naturalmente essere colmata da un�appropriata attivit� istruttoria, che
accerti la lesione degli interessi tutelati. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B.
s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22
maggio 2007, n. 1582
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Inquinamento acustico
- - Assembramenti rumorosi
di avventori - Riduzione dell�orario notturno di un pubblico esercizio -
Strumento preventivo adeguato. La riduzione dell�orario notturno di un
pubblico esercizio operante nell�area in cui si verificano rumorosi
assembramenti di avventori costituisce uno strumento preventivo adeguato a
rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stabilito un
nesso causale tra gli assembramenti e il locale, a prescindere da qualsiasi
profilo di responsabilit� soggettiva da parte del gestore, e dalla
riconducibilit� degli stessi assembramenti al pubblico esercizio per tale,
ovvero alle aree pubbliche limitrofe. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s.
(avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22
maggio 2007, n. 1582
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Inquinamento acustico
- Quiete pubblica - Bene
collettivo - Espressione del diritto alla salute - Art. 32 Cost. - Prevalenza
rispetto agli interessi economici - Prevalenza rispetto al diritto della
giovent� ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici. La quiete
pubblica - intesa come limite di compatibilit� delle emissioni sonore, prodotte
da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazione
alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilit� -
costituisce bene collettivo. Essa � condizione necessaria affinch� sia garantita
la salute, che deve essere tutelata �come fondamentale diritto dell�individuo ed
interesse della collettivit�� (art. 32 cost.) dagli Enti pubblici competenti,
tra cui certamente i Comuni: e se questi hanno il dovere, certamente i cittadini
hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni
reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per
conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. Il diritto alla
quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli
interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del
disturbo, svolgendo un�attivit� economica di cui essi soli percepiscono i
proventi, riversandone viceversa sulla collettivit� circostante i pregiudizi
(nel caso di specie, il collegio ha ritenuto il diritto alla quiete pubblica
prevalente anche sul diritto della giovent� ad aggregarsi durante la notte in
luoghi pubblici, sia perch� la socializzazione pu� svolgersi anche in altro
orario, sia, pi� realisticamente, perch� quella ben pu� riunirsi, durante le ore
notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo).
Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona
(avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22
maggio 2007, n. 1582
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Inquinamento acustico
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Piano di risanamento - Art. 7 L. n. 447/1995 - Specifica approvazione consiliare
- Necessit�. Ai sensi dell�art 7 della legge n� 447 del 1995, il piano di
risanamento, diverso e separato dal piano di zonizzazione acustica, deve essere
oggetto di discussione e approvazione del Consiglio Comunale. Pres. Piacentini,
Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e
Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA,
Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957
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Inquinamento acustico
- Poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale - Natura - Opere
esclusivamente interessate da installazioni e attivit� militari - Non rientrano
- Contenimento dell�inquinamento acustico - Preventivo raccordo con
l�amministrazione militare - Necessit� - Esclusione. Ai fini del
contenimento acustico nelle zone in cui insistono di poligoni di tiro gestiti
dal Tiro a segno nazionale, non � richiesta la preventiva attivit� di raccordo
con l'Amministrazione militare, prevista dall'art. 11 della L. n. 447/1995 per
le aree esclusivamente interessate da installazioni militari e attivit� delle
Forze armate, posto che i poligono di tiro non rivestono tale natura: pur
appartenendo al Ministero della Difesa, che se ne riserva l'uso per le proprie
esercitazioni, essi sono tuttavia destinati ad attivit� sportiva. Pres.
Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti
Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. -
T.A.R. LOMBARDIA,
Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957
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Inquinamento acustico
- Piano di zonizzazione
acustica - Atto di pianificazione - Controversie - Controinteressati -
Individuabilit� - Esclusione. Il piano di zonizzazione acustica , adottato
dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) l. 26 ottobre 1995 n. 447, �
atto di pianificazione, nei confronti del quale non sono individuabili diretti
controinteressati ( cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 giugno 2003 , n.
745 per cui dalla natura del piano di zonizzazione acustica di suddivisione per
classi del territorio comunale deriva la non individuabilit� di
controinteressati nella controversia con cui si impugna il piano stesso). Pres.
Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti
Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. -
T.A.R. LOMBARDIA,
Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957
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Inquinamento acustico
- Trasporto aereo -
Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunit� - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE. Avendo
adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni
notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio �
venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per
l�introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti della Comunit� e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo
comma, CE, e 249, terzo comma, CE. Il Regno del Belgio � condannato alle spese.
CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa
C-422/05
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Inquinamento acustico
- inquinamento
atmosferico -
Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e
pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attivit� - Natura
- Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e
217 T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo
aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune
al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al
titolare la cessazione di un'attivit� di carrozzeria causa di inquinamento
acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe
(d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato
come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo
all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicch�, ai
fini della sua emanazione, non � richiesta la sussistenza di un evento di
carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di
danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f.
Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego
(avv. Cartia), riunito ad altri ric. - T.A.R. VENETO, Sez. III -
6 luglio 2007, n. 2290
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Inquinamento acustico
- - Immissioni sonore -
Procedimento avviato dall�ente locale per la verifica del rispetto dei limiti -
Utilizzabilit� dell�accertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento
penale alla presenza dei rappresentanti della societ� interessata - Fondamento -
Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p.. L�art. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo
l�esistenza del segreto solo fino al momento in cui l�indagato non abbia
conoscenza dell�atto, � disposizione inapplicabile all�ipotesi di accertamenti
del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di
zonizzazione acustica condotti dall�ente competente (nella specie, ARPAC) alla
presenza dei rappresentanti della societ� interessata. Ne consegue che, anche
ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono
legittimamente inserirsi nell�ambito di un procedimento amministrativo promosso
dall�ente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia,
gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto
effettuati dall�ARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune).
Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San
Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) - T.A.R. CAMPANIA,
Napoli, Sez. V - 3 ottobre 2007, n. 8851
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Inquinamento acustico
- Tutela della salute -
Art. 117 Cost. - Potest� regolamentare regionale - L.r. Puglia n. 3/2002 -
Zonizzazione acustica - Difetto - Applicabilit� del criterio differenziale.
La disciplina normativa del fenomeno dell�inquinamento acustico, attenendo
alla tutela della salute, �, alla luce del testo novellato dell�art. 117 Cost.,
materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, nonch� ambito di
disciplina in cui la potest� regolamentare spetta alle Regioni (art. 117, c. 6
Cost.), sicch� le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del
nuovo titolo V della carta fondamentale, permangono in vigore fino a quando non
vengano sostituite da nuove norme dettate dalla Regione, autorit� dotata di
competenza nel nuovo sistema (sent. Corte Cost. n. 376/2002). Da ci� consegue
che, giusta il disposto dell�art. 3 della L.r. Puglia 12 febbraio 2002, n. 3,
nella valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale, anche in difetto di
zonizzazione acustica, trova certamente applicazione il cd. criterio
differenziale. Pres. Ravalli, Est. Dibello - G. s.a.s. (avv. Taurino) c. Comune
di Taranto (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 24 ottobre 2007, n. 3656
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Inquinamento acustico
- Art. 672 c.p. ipotesi indicate al capo B
- Natura - Configurazione - Fattispecie: cane lasciato chiuso in uno spazio
aperto, ma recintato. Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma
recintato, che � solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate
al capo B, l�art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1),
ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali
aizzati o spaventati che mettano in pericolo l�incolumit� delle persone (comma 2
n. 2). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502
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Inquinamento acustico
- Disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone - Art. 659 c.p. - Natura - Configurazione. Il reato di
cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua
configurazione, pertanto, non � necessaria la prova dell'effettivo disturbo di
pi� persone, ma � sufficiente l'idoneit� del fatto a disturbare un numero
indeterminato di persone. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502
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Inquinamento acustico
- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Non impedire al proprio
cane di abbaiare - Disturbo di una persona - Art. 659 c.p. configurabilit� -
Esclusione - Rapporti di vicinato - Risarcimento del danno - Sussistenza - Art.
844 c.c.. Per la configurazione della fattispecie contenuta nell�art. 659
c.p. occorre che l�attivit� rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare
disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e
non gi� di una soltanto. Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia
circoscritto ad una persona soltanto non integra pertanto la fattispecie
prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso,
un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844
c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a
violazione penalmente sanzionabile (v. Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in
proc. Squizzato, RV 230643). CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n.
40502
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Inquinamento acustico
- L.R. Veneto n. 40/94 -
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Adozione di criteri
riduttivi dell�orario di chiusura, al fine di assicurare il rispetto,
all�interno e all�esterno dei locali, della normativa in materia di inquinamento
acustico - Legittimit� - Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli
interessi di natura economica. In presenza di situazioni comuni ad una
stessa tipologia di esercizi pubblici, nella determinazione degli orari degli
esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l�amministrazione pu�
legittimamente adottare, ai sensi dell�art. 4 della l.r. 40/94, criteri
riduttivi dell�orario di chiusura, per assicurare, all�esterno come all� interno
dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di
inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica,
come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale
certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa
diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un�attivit� di cui essi soli
percepiscono i proventi, riversandone sulla collettivit� circostante i
pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582). Pres. ed Est. De
Zotti - A. s.r.l. e altro (avv. ti Fortunati e De Martin) c. Comune di Legnaro
(avv. Di Lorenzo) - T.A.R. VENETO, Sez. III -
20 novembre 2007, n. 3708
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Inquinamento acustico
- Ordinanza
contingibile e urgente ex art. 54, c. 3, T.U.E.L.- Efficacia temporalmente
limitata - Mancata previsione di una scadenza finale - Illegittimit�. In
materia di tutela della quiete pubblica, deve ritenersi illegittima l�ordinanza
contingibile e urgente emanata ex art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, priva di
una scadenza finale adeguatamente prestabilita. Tali ordinanze, infatti, �oltre
al carattere della contingibilit�, intesa come urgente necessit� di provvedere
con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente,
presentano il carattere della provvisoriet�, intesa nel duplice senso di
imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata.
Sicch� oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per
fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non � ammesso che le stesse
vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi
�(Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580; TAR LAZIO, Roma, Sez. III,
15 settembre 2006, n. 8614). � poi vero che la misura urgente pu�, in relazione
al suo contenuto concreto, avere l�attitudine a produrre conseguenze non
provvisorie, e non per questo diviene illegittima. Tuttavia, una cosa � che un
ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui l�ordine �
vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza
dell�ordine stesso, ci� che � ben possibile. Pres. De Zotti, Est. Gabricci -
L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) -
T.A.R. VENETO, Sez. III -
30 novembre 2007, n. 3807
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Inquinamento acustico
- Tutela della quiete
pubblica - Interesse prevalente sugli interessi commerciali dei pubblici
esercizi - Limitazione degli orari di apertura - Legittimit�. L�interesse
alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e
collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla
gratificazione dei loro frequentatori: una volta accertata la lesione di quel
bene, detta prevalenza impone alle autorit� preposte di avvalersi di ogni
strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari di
apertura. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San
Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III -
30 novembre 2007, n. 380
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2008
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Inquinamento acustico
- Ordinanza
contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 - Presupposti. A seguito delle
risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dell�inerzia
del responsabile, � legittima l�ordinanza contingibile e urgente che intervenga
a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato
dall�inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile
provvedere altrimenti (cio� con altri rimedi di carattere amministrativo,
previsti dall�ordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono
un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere
temporaneo (in quanto preveda l�estinzione della sua efficacia non appena
eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori
limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale
L. (avv.ti D�Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) -
T.A.R. BASILICATA,
Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5
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Inquinamento acustico
- Valori limiti
differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97 - Circoli ricreativi privati -
Applicabilit� - Equiparazione alle attivit� commerciali. I valori limiti
differenziali di cui all�art. 4, c. 1 DPCM 14.11.1997 si applicano anche ai
circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati,
indipendentemente dalle finalit� di lucro, alle attivit� commerciali e/o
professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare
Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004). Pres.
Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D�Antona e Nota)
c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA,
Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5
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Inquinamento acustico
- Limiti differenziali -
Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997 - Applicabilit� immediata. In tema di limiti
pubblicistici alle emissione sonore, mentre per i valori limite assoluti l�art.
8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del
territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell�art. 6, comma 1, lett. a,
L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale),
trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti
differenziali trova immediata applicazione l�art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997
(cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent.
n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il
periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo
notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono
- Associazione culturale L. (avv.ti D�Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv.
Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA,
Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5
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Inquinamento acustico
- Disturbo al riposo ed
alle occupazioni - Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi -
Fattispecie. Per la sussistenza del reato di cui all�art. 659 c.p. deve
essere provato, non l'effettivo disturbo a pi� persone, ma l'idoneit� del fatto
ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004
n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella
specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che
abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di
rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246
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Inquinamento acustico
- Esercizi commerciali -
Contemperamento delle esigenze del commercio con il diritto alla salute - Art.
50, c. 7 del D.lgs. n. 267/2000 - Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 114/1998. Il
contemperamento delle esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e
alla quiete pubblica � previsto in generale dall�art. 50, comma 7, del D. Lgs.
267/2000, e dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende
dalla necessit� che il libero svolgimento delle attivit� imprenditoriali (art.
41 cost.) trovi un limite nella tutela dei diritti che sono anch�essi
costituzionalmente garantiti, come appunto il diritto alla salute dei residenti
nelle vicinanze dei pubblici esercizi. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi -
Confesercenti ed altri (avv. Gualandi) c. Comune di Bologna (Avv.ti Todde e
Carestia) - T.A.R.
EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 17 gennaio 2008, n. 53
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sentenze per esteso
disponibili sul sito ambiente
diritto
alla pagina Giurisprudenza
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ultimo
aggiornamento 3 febbraio 2008
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