Convegno AES Italiana, presso SIB Rimini 26 marzo 2002

 

 

Il nuovo danno �esistenziale� da rumore

 

Ing. Giorgio Campolongo, presidente di Missione Rumore

 

 

 

Riassunto:

 

Con sentenza n. 2444 del 6/12/01 la Corte d�Appello di Milano ha stabilito il principio del danno �esistenziale� da rumore: quando � accertato che il rumore immesso in un�abitazione eccede il limite della normale tollerabilit�, il disturbato dal rumore ne deve essere indennizzato con l�importo che verr� fissato dal Giudice a carico del responsabile del rumore (nel caso esaminato Lit. 15 milioni a testa).

 

Il nuovo danno �esistenziale� si riferisce all�alterazione del benessere psico-fisico e dei normali ritmi di vita a causa di ansia e irritazione ed � ben diverso dal vecchio danno �biologico�, che si riferisce all�alterazione dello stato di salute, con l�insorgere della malattia accertata dal medico incaricato dal Giudice. La novit� della sentenza � di aver �liberato� le vittime del rumore dalla necessit� di questo accertamento medico e ci� nella pratica sveltisce parecchio l�azione giudiziaria dell�indennizzo del danno.

 

 

La vicenda giudiziaria sostenuta da Missione Rumore

 

Il rumore prodotto dall�attivit� di una piccola officina meccanica disturba alcune famiglie abitanti nel circondario. Il dissidio degenera e approda al Tribunale di Milano. I ricorrenti si rivolgono anche Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore, che si prefigge di informare ed aiutare i disturbati da rumore ed anche i responsabili del rumore sui modi pi� adatti a risolvere il problema rumore esaminando ciascun singolo caso (telef. 02 29 41 90 90, sito: www.missionerumore.it). In questa vertenza giudiziaria il consulente tecnico-legale di acustica e l�avvocato di parte ricorrente sono soci esperti di Missione Rumore.

 

I ricorrenti chiedono al Giudice di ordinare la cessazione dell�attivit� rumorosa e chiedono anche il risarcimento dei danni sofferti per il rumore fastidioso. Il Giudice nomina un CTU (consulente tecnico d�ufficio, cio� del Giudice stesso) che effettua misurazioni fonometriche nelle abitazioni dei ricorrenti e accerta che il rumore prodotto dall�officina supera il limite della �normale tollerabilit�� che la giurisprudenza (che � il complesso delle ordinanze e delle sentenze) ha fissato in non pi� di 3 decibel oltre il rumore di fondo.

 

Il Giudice accoglie le richieste dei disturbati, disponendo che nell�officina sia effettuata una serie di interventi di insonorizzazione, e condanna il titolare dell�officina a pagare a ciascuno dei due ricorrente la somma di lire 15.000.000 di indennizzo del �danno esistenziale� con la seguente motivazione:

Il danno sub�to � non va qualificato come danno biologico in quanto non comporta un�alterazione dello stato di salute o l�insorgere di una malattia, ma causa un�alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillit� personale del soggetto danneggiato, alterando le normali attivit� quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca tuttavia ansia, irritazione, difficolt� a far fronte alle normali occupazioni, depressione ecc..

Trattasi invero di �danno esistenziale�, consistente nell�alterazione delle normali attivit� dell�individuo, quali il riposo, il relax, l�attivit� lavorativa domiciliare e non, che si traducono nella lesione delle �serenit� personale�, cui ciascun soggetto ha diritto sia nell�ambito lavorativo, sia, a maggior ragione, nell�ambito familiare.

A causa della lesione della sfera psichica del soggetto si alterano, in misura pi� o meno rilevante, i rapporti familiari, sociali, culturali, affettivi e nei casi pi� gravi pu� anche insorgere una vera e propria malattia psichica; solamente in tal caso, il danno va qualificato come danno biologico in senso stretto.

� Titolare del diritto � chiunque sia pregiudicato, nell�esplicazione delle normali attivit� domestiche o lavorative dal comportamento illecito altrui.

La tutela costituzionale del diritto al �danno esistenziale� va individuata nell�art. 2 della Costituzione che tutela i �diritti inviolabili dell�uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�.

Qualunque alterazione della �privacy�, anche domestica, oltre che ogni ostacolo alla libert� individuale, sia nell�ambito familiare, ricreativo, sia nell�ambito lavorativo, costituiscono violazioni di diritti personali, tutelati dall�ordinamento.

� Il criterio risarcitorio, provata l�esistenza del danno, non pu� che essere equitativo e, ai fini della determinazione del �quantum�, si deve tenere conto della personalit� del soggetto leso, delle attivit� svolte, delle alterazioni familiari, sociali, lavorative provocate dal fatto illecito e delle loro ripercussioni in tali ambiti.�; vedere sentenza Tribunale di Milano, Sezione 12^ Civile, n� 9417 depositata il 21/10/99.

 

 

La sentenza della Corte d�Appello di Milano

 

Il titolare dell�officina ricorre in Appello contestando la condanna a pagare l�importo di lire 15.000.000 perch� nessuna prova era stata fornita circa l�incidenza del rumore sull�equilibrio psichico dei ricorrenti.

 

Ma la Corte d�Appello respinge il ricorso perch� non occorreva provare nulla circa l�incidenza delle immissioni di rumore sull�equilibrio psicofisico �poich� l�inquinamento acustico intollerabile comporta di per s�, come affermato dal primo Giudice, un danno esistenziale che anche se non provoca l�insorgere di una malattia, tuttavia causa un�alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillit� personale del soggetto danneggiato � ecc.�; vedere sentenza Corte d�Appello di Milano, Sezione 2^ Civile, n� 2444 depositata 9/10/01.

 

La Corte d�Appello ha anche accolto il ricorso di un terzo danneggiato (oltre ai due gi� liquidati in Tribunale) sempre con l�importo di lire 15.000.000 per �danno esistenziale�.

 

 

Il danno biologico e il danno esistenziale

 

In generale le immissioni di rumore nelle abitazioni possono provocare, oltre al danno patrimoniale (per svalutazione dell�immobile) e al danno morale (per fatti di natura penale), i seguenti tre tipi di danno:

1)        Il danno biologico � quello che attiene alla integrit� psico-fisica della persona e normalmente � sottinteso che si tratta di danno biologico permanente. Ma nella pratica delle vertenze per immissioni moleste i casi di gravit� tale da provocare danno permanente, cio� che permane anche dopo la cessazione del disturbo, sono rarissimi, anche perch� � estremamente difficile accertare mediante la CTU psico-neurologica che la patologia del soggetto visitato oggi sia da imputare allo stato di stress e di ansia sub�to anni fa.

2)        Pi� adatto alle vertenze di immissioni moleste sarebbe il danno biologico temporaneo il cui risarcimento � da conteggiare soltanto per il periodo di tempo intercorso tra la data dell�inizio delle immissioni e la data della cessazione. La difficolt� per la parte ricorrente di ottenere la liquidazione di questo tipo di danno temporaneo, come per il danno permanente, � che occorre sempre l�accertamento mediante CTU psico-neurologica del nesso di causalit� tra il supero della normale tollerabilit� e la pretesa patologia. Il problema � che questa CTU non viene effettuata durante il periodo del disturbo quando il soggetto ne presenta i sintomi, cio� prima della cessazione della immissione (che di regola avviene all�emissione dell�Ordinanza del procedimento cautelare), ma viene effettuata dopo la cessazione del disturbo. Ovviamente quando l�immissione � finalmente cessata, cessa anche lo stato patologico del disturbo. Questa, purtroppo, � la realt� processuale: prima, nel cautelare, si accerta l�esistenza della immissione illecita, poi si provvede alla cessazione della immissione e soltanto successivamente, nella causa di merito, si accerta il nesso di causalit�, ma � troppo tardi perch�, appunto, l�immissione � cessata e con essa lo stato patologico del danno da accertare. In parole povere la gravit� dello stato patologico temporaneo dovrebbe essere accertata quando il paziente � ancora malato e non quando il paziente � guarito.

3)        Invece il danno esistenziale insorge in re ipsa, senza la necessit� di CTU psicologica n� medica, per il solo fatto che il limite della normale tollerabilit� (del disturbo alla percezione sensoriale) � ecceduto, come si � visto pi� sopra. Soltanto nei casi di eccezionale gravit� della devastazione psichica imputata alle immissioni moleste � utile alla parte ricorrente richiedere la specialistica CTU psico-neurologica che � pi� adatta della generica CTU medico-legale.

 

 

Le novit� pratiche della liquidazione del �danno esistenziale�

 

La prima novit� pratica introdotta da questa sentenza sul �danno esistenziale� � che il Giudice pu� condannare il responsabile del rumore ad indennizzare il disturbato ogniqualvolta sia stato accertato il supero del limite della �normale tollerabilit��, in s� e per s�, senza pi� sottoporre il disturbato a visite mediche dall�esito molto incerto e imprevedibile.

 

Il fatto di non aver pi� bisogno dell�accertamento medico-legale semplifica parecchio l�iter giudiziario perch� elimina la consulenza medica con tre benefici: (1) maggiore aderenza alla dinamica del disturbo, (2) riduzione dei costi e (3) riduzione dei tempi della vertenza.

 

La seconda novit� di questa sentenza � che l�importo del �danno esistenziale� � fissato dal Giudice con criterio equitativo, cio� secondo criteri che stabilir� volta per volta. Quindi non ci saranno pi� �punti di invalidit�� n� �il triplo della pensione sociale� ma soltanto l�importo che il Giudice ha fissato in quel caso �tenendo presente la personalit� del soggetto leso, delle attivit� svolte, delle alterazioni familiari sociali, lavorative, provocate dal fatto illecito e dalle loro ripercussioni in tali ambiti�.