| di immobili e i privati
inquinatori per le misure da installare. Quale fosse
il disegno della legge quadro � presto detto: anzitutto c'� una ripartizione
di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni, assegnando a ciascun
soggetto materie e modi di intervento. Per la verit�, le competenze sono
distribuite non secondo canoni di funzionalit� -
deve intervenire il soggetto che ha l'effettiva gestione del territorio sul
quale si produce l'inquinamento acustico ma
secondo il principio per cui non si pu� mica negare una qualche competenza a
tutti i soggetti pubblici possibili. E cos�, se si comprendono abbastanza
le competenze di Stato, Regioni e Comuni, sono del tutto
misteriose quelle delle Province (art. 5 legge quadro), poich� la
legge rinvia ad altre leggi che, a loro volta, rinviano alla legge di
partenza. Cos� si realizza il moto perpetuo, che � pure inconcludente, per
una competenza solamente virtuale. Ciascuno di questi soggetti avrebbe dovuto
produrre, in sequenza, una serie impressionante di norme, secondo uno
scadenzario veramente impegnativo. Per fare un esempio: secondo l'articolo
11 della legge quadro, richiamato nella premessa del dpr
n. 142/2004, sul cui fondamento � stato emanato, questo regolamento sarebbe
dovuto venire alla luce entro il 15 novembre 1996. �
accaduto otto anni dopo, quando il provvedimento non avr� possibilit� di
avere alcuna concreta efficacia. In realt�, tutti i
provvedimenti statali concretamente emanati - oggi una ventina - sono fuori
termine rispetto ai tempi della legge. Ma si sa che,
secondo le nostre normative, le date sono solo un'opinione, non un giorno di calendario. Le
Regioni hanno atteso ancora di pi�: dovevano provvedere con pro�prie leggi a emanare le norme necessarie ai Comuni per gli interventi
di loro competenza entro lo stesso termine del 15 novembre 1996 (art. 4, comma
1 legge quadro). Alcune non sono ancora intervenute oggi (come la Regione
Siciliana) ed � ormai inutile che lo facciano, dal momento che sta cambiando
l'intero quadro normativo.
1 Comuni, poi, che avevano il compito pi�
scottante quello della classificazione del territorio (articolo 6, lett. A
legge quadro), cio� l'individuazione sul terreno
delle varie zone cui si debbono applicare concretamente i limiti di
inquinamento acustico perch� cos� sarebbero venuti
a confliggere con gli interessi effettivi dei
cittadini delle varie zone, o non hanno provveduto, o hanno provveduto sul
piano formale, trascurando poi di curare l'effettivo rispetto dei limiti
stessi. Anche perch� avrebbero dovuto approvare e applicare i piani di
risanamento acustico (articoli 6, lettera C, e 7 legge quadro), ma la
progressiva diminuzione delle risorse economiche loro assegnate ha obiettivamente impedito interventi significativi.
Sia chiaro: sono state prodotte norme, e molte.
Se ne possono rammentare alcune: dm 11 dicembre 1996, I "Applicazione del criterio
differenziale per gli im�pianti a ciclo produttivo continuo" (in G.U. 4
marzo 1997, n. 52); dpcm 18 settembre 1997
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| "Determinazione dei requisiti delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante" (in G.U. 6 ottobre 1997, n. 233); dpcm
14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore" (in G.U. primo dicembre 1997, n. 280); dpcm
5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici" (in G.U. 22 dicembre 1997, n. 297); dpcm
16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (in G.U. 2/7/1999, n.153).
Si tratta di norme che debbono essere applicate, al pari della legge quadro,
bench� presentino tutte una tecnica legislativa assai carente, che crea
difficolt� interpretative e quindi applicative a ogni passo, finch� non
intervenga un'autorit� giurisdizionale a disapplicarle.
In un quadro normativo gi� caratterizzato da incertezze
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