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i immobili e i privati inquinatori per le misure da installare. Quale fosse il disegno della legge quadro � presto detto: anzitutto c'� una ripartizione di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni, assegnando a ciascun soggetto materie e modi di intervento. Per la verit�, le competenze sono distribuite non secondo canoni di funzionalit� - deve intervenire il soggetto che ha l'effettiva gestione del territorio sul quale si produce l'inquinamento acustico ma secondo il principio per cui non si pu� mica negare una qualche competenza a tutti i soggetti pubblici possibili. E  cos�, se si comprendono abbastanza le competenze di Stato, Regioni e Comuni, sono del tutto misteriose quelle delle Province (art. 5 legge quadro), poich� la legge rinvia ad altre leggi che, a loro volta, rinviano alla legge di partenza. Cos� si realizza il moto perpetuo, che � pure inconcludente, per una competenza solamente virtuale. Ciascuno di questi soggetti avrebbe dovuto produrre, in sequenza, una serie impressionante di norme, secondo uno scadenzario veramente impegnativo. Per fare un esempio: secondo l'articolo 11 della legge quadro, richiamato nella premessa del dpr n. 142/2004, sul cui fondamento � stato emanato, questo regolamento sarebbe dovuto venire alla luce entro il 15 novembre 1996. � accaduto otto anni dopo, quando il provvedimento non avr� possibilit� di avere alcuna concreta efficacia. In realt�, tutti i provvedimenti statali concretamente emanati - oggi una ventina - sono fuori termine rispetto ai tempi della legge. Ma si sa che, secondo le nostre normative, le date sono solo un'opinione, non un giorno di calendario. Le Regioni hanno atteso ancora di pi�: dovevano provvedere con pro�prie leggi a emanare le norme necessarie ai Comuni per gli interventi di loro competenza entro lo stesso termine del 15 novembre 1996 (art. 4, comma 1 legge quadro). Alcune non sono ancora intervenute oggi (come la Regione Siciliana) ed � ormai inutile che lo facciano, dal momento che sta cambiando l'intero quadro normativo.

1 Comuni, poi, che avevano il compito pi� scottante quello della classificazione del territorio (articolo 6, lett. A legge quadro), cio� l'individuazione sul terreno delle varie zone cui si debbono applicare concretamente i limiti di inquinamento acustico perch� cos� sarebbero venuti a confliggere con gli interessi effettivi dei cittadini delle varie zone, o non hanno provveduto, o hanno provveduto sul piano formale, trascurando poi di curare l'effettivo rispetto dei limiti stessi. Anche perch� avrebbero dovuto approvare e applicare i piani di risanamento acustico (articoli 6, lettera C, e 7 legge quadro), ma la progressiva diminuzione delle risorse economiche loro assegnate ha obiettivamente impedito interventi significativi.

Sia chiaro: sono state prodotte norme, e molte. Se ne possono rammentare alcune: dm 11 dicembre 1996, I  "Applicazione del criterio differenziale per gli im�pianti a ciclo produttivo continuo" (in G.U. 4 marzo 1997, n. 52); dpcm 18 settembre 1997

"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
(in G.U. 6 ottobre 1997, n. 233); dpcm 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore" (in G.U. primo dicembre 1997, n. 280); dpcm 5 dicembre 1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (in G.U. 22 dicembre 1997, n. 297); dpcm 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (in G.U. 2/7/1999, n.153). Si tratta di norme che debbono essere applicate, al pari della legge quadro, bench� presentino tutte una tecnica legislativa assai carente, che crea difficolt� interpretative e quindi applicative a ogni passo, finch� non intervenga un'autorit� giurisdizionale a disapplicarle. In un quadro normativo gi� caratterizzato da incertezze ))

SETTEMBRE 2004 � N. 255