Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Requisiti acustici degli edifici

Estensione proprietà in aderenza a muro di confine

Segnalazione:

Vicino di casa estende la sua proprietà con una nuova costruzione realizzando camera + bagno in aderenza al muro di confine, su permessi di costruire il professionista dichiara che nella stanza non vi sono macchine rumorose , ed è sufficiente il muro di confine ad isolare, è necessario provvedere a misurazioni da parte mia, anche se in questa nuova costruzione non vi sono isolanti rappresentati nel progetto?
Su permessi e progetto risulta camera da letto invece è usata come camera da pranzo

M.B. – Torino

Risposta:
dicembre 2018

Preg.mo sig. M.B. buongiorno.

Innanzitutto, tramite un accesso atti in Comune potrebbe verificare se il Suo vicino ha depositato la Valutazione Previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi oppure la Relazione Conclusiva di Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi. Tali valutazioni sono necessarie ai sensi dell’Art. 25 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico della Città di Torino. La prima è necessaria al fine di “verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici”, la seconda “attesta che le ipotesi progettuali circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera”.
La predisposizione di tali valutazioni è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie autorizzative relative a nuovi edifici ma anche a interventi di Ristrutturazione Edilizia. Nel Suo caso, la valutazione dovrebbe riguardare l’indice di isolamento della partizione di confine tra unità immobiliari adiacenti o, se si tratta solo di ristrutturazione, dovrebbe riguardare solo la rumorosità degli impianti (ad es. scarico idraulico).

In difetto, potrà azionare un esposto presso gli Uffici competenti del Comune e rivolgersi all’ARPA, depositando copia dell’esposto.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

rumore da autoclave condominiale

Segnalazione :

Buongiorno, è da poco più di un mese che è stata attivata l’autoclave condominiale ( in passato è stata sempre spenta ma non so da quando visto che ho acquistato casa da 2 anni). Abitando al piano rialzato ho sotto di me il locale provvisto di motorino elettrico, autoclave e cisterne acqua. L’impianto ha circa 40 anni. Ogni qualvolta entra in funzione all’interno della mia abitazione è udibile il rumore del motorino e, quando questo si ferma, un colpo d’ariete metallico. Inoltre nelle ore notturne, pur non funzionando l’impianto, nella camera da letto sento il rumore dell’acqua che riempie le cisterne ( circa 6000 lt) e ciò mi provoca difficoltà nel prendere sonno visto che il riempimento richiede 4 – 5 ore. Ho fatto presente la situazione all’amministratore il quale si è impegnato nel risolvere il problema ma, ad oggi, nulla è cambiato.

Potreste indicarmi a quali enti pubblici posso chiedere d’intervenire per verificare se l’impianto è a norma dal punto di vista dell’emissione di rumori? Ringraziando sin d’ora porgo cordiali saluti. M. S.

Risposta:

Come prima cosa le consiglio di ufficializzare le sue richieste all’amministratore attraverso una raccomandata, in modo che ne resti traccia. Mi spiace doverla informare che non ci sono enti pubblici  a cui far riferimento,  se lei volesse ad esempio interpellare l’ARPA PUGLIA, non rientrano tra le sue mansioni di controllo gli impianti  a servizio di una u. a. infatti il limite massimo prescritto dalla regolamentazione amministrativa non si applica “alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune”: proprio come nel suo caso dell’autoclave condominiale.
Perciò non Le rimane che intraprendere azione giudiziaria nei confronti del condominio, purtroppo, con le spese del suo consulente tecnico (che dovrà fornire la documentazione tecnica dell’esistenza del rumore), attraverso delle misurazioni nei luoghi più disturbati e del suo avvocato ed infine del C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè incaricato dal Giudice per accertare l’esistenza dell’immissione di rumore).

Cordiali saluti

ing. Sabrina Scaramuzzi

Rumore da sollevamento pavimento

Segnalazione
Caso A
Vorrei avere un parere: il mio vicino di casa al piano sotto ha effettuato dei lavori di ristrutturazione dei locali con sostituzione del vecchio riscaldamento con uno a pavimento e cambiando i serramenti. Alzando anche così il pavimento stesso … da allora però la situazione è insostenibile. …il rumore delle corse dei bambini e delle urla è fortissimo …sì sentono proprio anche le frasi che si scambiano fra loro. Secondo voi è normale?
C.P. – Bergamo
Caso B
Rumori riguardanti abitazione posta sopra la mia, rumori di calpestio strascinamento di sedie e tavoli e rullio di poltrone grida oltre la mezzanotte, ripetuti e continui, particolarmente fastidiosi dopo che i proprietari dell’abitazione in oggetto hanno cambiato l’allocazione della cucina che ora trovasi sopra la mia camera da letto e rende il sonno impossibile. Vorrei dei consigli per intraprendere un azione legale nei loro confronti, attualmente mi difendo alzando oltre il limite il volume del televisore anche per fare rendere conto a questi soggetti abitanti di sopra del fastidio causato, ma niente da fare continuano! Potete darmi dei suggerimenti?

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentili signori,
la normativa dell’isolamento acustico per le nuove costruzioni e per le “ristrutturazioni”, come sono intese nel T.U. dell’Edilizia, è il D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”.
Tuttavia, spesso, la lamentela per il rumore del vicino è causata da lavori che erroneamente vengono chiamati “ristrutturazione” e che invece, ai sensi del T.U. dell’Edilizia, sono soltanto “manutenzione straordinaria”, come ad esempio:
– nel caso della realizzazione della nuova cucina o del nuovo bagno WC al piano di sopra, sovrastante una camera da letto
– oppure nel caso del rifacimento della pavimentazione dell’appartamento senza interporre il “pavimento galleggiante” che isola verso il piano di sotto il rumore del camminare (soprattutto di scarpe con tacchi), del trascinare di sedie, del giocare dei bambini sul pavimento, dei colpi di scopa o aspirapolvere contro le gambe dei tavoli, ecc. .
In questi casi suggeriamo di intraprendere azione giudiziaria contro il vicino rumoroso per l’intollerabilità delle immissioni di rumore (art. 844 codice civile), senza impugnare la non conformità ai requisiti acustici del citato D.P.C.M. 05/12/1997.
Altro caso, ben diverso, è se l’abitazione “rumorosa” sia stata effettivamente ristrutturata o, a maggior ragione, sia una nuova costruzione (realizzata dopo il febbraio 1998) per la quale si applica il D.P.C.M. 05/12/1997.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Press

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