Cari amici di Missione Rumore,

come � noto, il D.P.C.M. 05/12/97 �Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici�, sia pure con errori e lacune, fissa i valori numerici di isolamento acustico delle strutture murarie e di rumorosit� degli impianti.

La legge regionale della Lombardia n. 13 del 10/08/2001 ha riaffermato la necessit� della dichiarazione del progettista che attesti il rispetto di detti requisiti, sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni.

Tuttavia la stessa legge regionale, all�art. 7, comma 5, rinvia detto obbligo della dichiarazione del progettista acustico soltanto al termine di un periodo di sperimentazione che �la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento� ma che non � stato ancora definito malgrado siano gi� trascorsi tre anni.

Questa paralisi della Regione Lombardia provoca una serie di problemi agli operatori coinvolti nel processo di realizzazione dell�immobile: il committente, il costruttore, il progettista, il controllore dell�agibilit� della costruzione progettata, il responsabile del rilascio della concessione edilizia, il direttore dei lavori, il fornitore e l�installatore dei materiali, l�impiantista, il manutentore, l�immobiliarista e, soprattutto, colui che compera l�immobile e viene ad abitarvi.

Il guasto sociale di questa paralisi � che in Lombardia si confonde la dichiarazione del progettista con l�applicazione dei limiti imposti dal D.P.C.M. 05/12/97.

In parole povere in Lombardia il costruttore, siccome non ha l�obbligo del progetto acustico, ritiene di non dover rispettare i limiti prescritti per l�isolamento acustico e per la rumorosit� degli impianti. E la ovvia conseguenza � che in Lombardia le abitazioni vengono costruite con qualit� acustica pi� scadente rispetto ad altre Regioni.

Occorre ripristinare la necessit� della buona costruzione acustica anche in Lombardia e per far questo Missione Rumore propone una legge regionale che sopprima il periodo di sperimentazione previsto dal citato comma 5 dell�art. 7 della legge n. 13/2001.

Quando questo periodo di sperimentazione sar� finalmente soppresso, il Comune  lombardo richieder� al Costruttore il progetto acustico e cos� si rimetter� in moto la catena del buon costruire, come peraltro avviene in altre Regioni.

Il testo della nostra proposta di legge regionale della Lombardia � riportato di seguito.

 

Milano, 18 febbraio 2005

Il gruppo di lavoro: Lucio Bariani, Cristiana Bernasconi, Roberto Campagnoli, Ruggero Chiaravalloti, Gianpiero Majandi, Egle Righetti

Giorgio Campolongo, presidente di Missione Rumore

 

 

 

 

Legge regionale

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

 

Art. 1

(Soppressione della fase sperimentale)

1.      Al comma 2 dell�art. 7 della legge regionale Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001 le parole �al termine della fase sperimentale di cui al comma 5 � sono soppresse assieme alle relative virgole poste all�inizio ed alla fine dell�inciso.

 

Art. 2

(Soppressione del periodo di sperimentazione)

1.      Il comma 5 dell�art. 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, � soppresso.

 

 

 

Nota alla legge regionale �

L�art. 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 �Norme in materia di inquinamento acustico�, pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 199 del 13 agosto 2001, come modificato dalla presente legge � il seguente:

 

Art. 7

(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

1.       I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2.      I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1.

3.      Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologiche utilizzate per l�insonorizzazione e per l�isolamento acustico in relazione all�impatto verso l�esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

4.      Il regolamento locale d�igiene definisce le modalit� operative di dettaglio per la verifica della conformit� delle opere al progetto approvato.