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Cari amici di Missione Rumore, come � noto, il D.P.C.M. 05/12/97 �Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici�, sia pure con errori e
lacune, fissa i valori numerici di isolamento acustico delle strutture murarie
e di rumorosit� degli impianti. La legge regionale della Lombardia
n. 13 del 10/08/2001 ha riaffermato la necessit� della dichiarazione del
progettista che attesti il rispetto di detti requisiti, sia per le nuove
costruzioni sia per le ristrutturazioni. Tuttavia la stessa legge regionale,
all�art. 7, comma 5, rinvia detto obbligo della dichiarazione del progettista
acustico soltanto al termine di un periodo di sperimentazione che
�la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento� ma che non
� stato ancora definito malgrado siano gi� trascorsi tre anni. Questa paralisi della Regione
Lombardia provoca una serie di problemi agli operatori coinvolti nel processo
di realizzazione dell�immobile: il committente, il costruttore, il progettista,
il controllore dell�agibilit� della costruzione progettata, il responsabile
del rilascio della concessione edilizia, il direttore dei lavori, il fornitore
e l�installatore dei materiali, l�impiantista, il manutentore, l�immobiliarista
e, soprattutto, colui che compera l�immobile e viene ad abitarvi. Il guasto sociale di questa paralisi
� che in Lombardia si confonde la dichiarazione del progettista con
l�applicazione dei limiti imposti dal D.P.C.M. 05/12/97. In parole povere in Lombardia il
costruttore, siccome non ha l�obbligo del progetto acustico, ritiene di non
dover rispettare i limiti prescritti per l�isolamento acustico e per la
rumorosit� degli impianti. E la ovvia conseguenza � che in Lombardia le
abitazioni vengono costruite con qualit� acustica pi� scadente rispetto
ad altre Regioni. Occorre ripristinare la necessit�
della buona costruzione acustica anche in Lombardia e per far questo Missione
Rumore propone una legge regionale che sopprima il periodo di
sperimentazione previsto dal citato comma 5 dell�art. 7 della legge n.
13/2001. Quando questo periodo di
sperimentazione sar� finalmente soppresso, il Comune lombardo richieder� al Costruttore il
progetto acustico e cos� si rimetter� in moto la catena del buon costruire,
come peraltro avviene in altre Regioni. Il testo della nostra proposta di
legge regionale della Lombardia � riportato di seguito. Milano, 18 febbraio 2005 Il gruppo di lavoro: Lucio Bariani,
Cristiana Bernasconi, Roberto Campagnoli, Ruggero Chiaravalloti, Gianpiero
Majandi, Egle Righetti Giorgio Campolongo, presidente di
Missione Rumore |
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Legge regionale � Requisiti acustici degli edifici e delle
sorgenti sonore interne Art.
1 (Soppressione
della fase sperimentale) 1.
Al comma 2 dell�art. 7 della legge
regionale Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001 le parole �al termine della
fase sperimentale di cui al comma 5 � sono soppresse assieme alle relative
virgole poste all�inizio ed alla fine dell�inciso. Art.
2 (Soppressione
del periodo di sperimentazione) 1.
Il comma 5 dell�art. 7 della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 13, � soppresso. Nota alla legge regionale � L�art. 7 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 �Norme
in materia di inquinamento acustico�, pubblicata nel supplemento ordinario al
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 199 del 13 agosto 2001, come
modificato dalla presente legge � il seguente: Art. 7 (Requisiti acustici
degli edifici e delle sorgenti sonore interne) 1.
I
progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne
modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da
dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997
e dai regolamenti comunali. 2.
I progetti relativi a nuove costruzioni
devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico
competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti
acustici di cui al comma 1. 3.
Le richieste di concessione edilizia per
la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere
accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o
degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologiche utilizzate
per l�insonorizzazione e per l�isolamento acustico in relazione all�impatto verso
l�esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale. 4.
Il regolamento locale d�igiene definisce
le modalit� operative di dettaglio per la verifica della conformit� delle opere
al progetto approvato.
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