Art. 1. Finalit� della legge.
1. La presente legge stabilisce i princ�pi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I princ�pi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit�
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunit� ed utilizzato per le diverse attivit� umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivit�
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2), salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne
ai locali in cui si svolgono le attivit� produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivit� sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore
che pu� essere emesso da una sorgente sonora, misurato in
prossimit� della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che pu� essere immesso da una o pi� sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato
in prossimit� dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala
la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o
per l'ambiente;
h) valori di qualit�: i valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e
le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili,
ai metodi di misurazione del rumore, alle regole
applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformit� dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei
luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla
sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilit� extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivit� rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge � definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivit� di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivit� di tecnico competente pu� essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivit�, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attivit� di cui al comma 6 possono essere svolte altres� da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivit� nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivit� sulle quali deve essere effettuato il controllo.
Art. 3. Competenze dello Stato.
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n.
349 (3), e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanit� e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attivit� e la definizione della
normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti
preposti a tale attivit� nonch�, per gli aeromobili, per i
natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
di verifica periodica dei valori limite di emissione
relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i
veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalit�
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanit� e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore
emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attivit� di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
dell'attivit� di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanit�, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove
autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonch� degli istituti e dei
dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanit� e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e
successive modificazioni, restano salve la competenza e la
procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione
delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento
acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e
dei sistemi di refrigerazione, nonch� la disciplina della
installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi
di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e
156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei
comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e
successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della
relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento
acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di
procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti
gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di
riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree
e le attivit� aeroportuali e ai criteri per regolare
l'attivit� urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini
della presente disposizione per attivit� aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimit� degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L.
8 luglio 1986, n. 349, nonch� le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4. Competenze delle regioni.
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definiscono con
legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed
indicando altres� aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per
l'applicazione dei valori di qualit� di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto
diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i
criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora
nell'individuazione delle aree nelle zone gi� urbanizzate
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o
degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli
stessi;
c) modalit�, scadenze e sanzioni per l'obbligo di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i
comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o
particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma
4, le modalit� di controllo del rispetto della normativa
per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attivit� produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonch� dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attivit� produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a
quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e
l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da
parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori
inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni
non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 (7);
g) le modalit� di rilascio delle autorizzazioni comunali
per lo svolgimento di attivit� temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di
impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento
acustico ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale
dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della
documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e
4;
m) i criteri per la identificazione delle priorit�
temporali degli interventi di bonifica acustica del
territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilit� finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorit� e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5. Competenze delle province.
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142
(9);
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di
cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui
all'articolo 14, comma 1.
Art. 6. Competenze dei comuni.
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i
criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gi�
adottati con le determinazioni assunte ai sensi della
lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo
7;
d) il controllo, secondo le modalit� di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per
la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attivit� produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonch� dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attivit� produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (10), e
successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di
cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di
attivit� temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico
o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni
indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanit� o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attivit� che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facolt� di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altres� gli interventi di risanamento acustico gi� effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princ�pi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7. Piani di risanamento acustico.
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonch� nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entit� dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorit�, delle modalit� e dei
tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per
la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo pu� essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione � allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione � adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (12), ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (13), e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformit� alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade
urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F
(strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di
cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivit� produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonch� le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivit� produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo � resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalit� di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivit� di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivit� o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Art. 9. Ordinanze contingibili ed urgenti.
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessit� di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dellerispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivit�. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolt� � riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10. Sanzioni amministrative.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorit� competente ai sensi dell'articolo 9, � punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformit� al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), � punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, � punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo � versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societ� e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalit� e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivit� di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota � determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivit� di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione � demandato al Ministero dell'ambiente.
Art. 11. Regolamenti di esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanit�, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attivit� sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonch� dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivit� delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12. Messaggi pubblicitari.
1. All'art. 8 della della L. 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, � inserito il seguente:
"2 bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblcitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma l si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 13. Contributi agli enti locali.
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonch� per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, � data priorit� ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Art. 14. Controlli.
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di pi� comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative
al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivit� svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi
dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, pu� accedere agli impianti ed alle sedi di attivit� che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale � munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non pu� essere opposto per evitare od ostacolare le attivit� di verifica o di controllo.
Art. 15. Regime transitorio.
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovr� essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalit� per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991.
Art. 16. Abrogazione di norme.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, � emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 (20), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.