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REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE
10 maggio 1999, n. 21
Norme in materia di inquinamento
acustico
(B.U.R. 42/1999)
Art. 1
Finalit�
1. Al fine di promuovere la
salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal
rumore.
Art. 2
Ambito di tutela
1. La tutela dall'inquinamento acustico
esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le
aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento
acustico sia prodotto da attivit� agricole e forestali non industriali con
carattere di temporaneit�.
Art. 3
Piano di classificazione acustica dei comuni
1. I comuni che alla data di entrata in
vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione
acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo
1991, devono provvedervi entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della legge n.
447/1995, provvede all'aggiornamento delle linee guida per la classificazione
acustica del territorio gi� adottate con deliberazione della Giunta regionale
n. 4313 del 21 settembre 1993 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del 19 ottobre 1993, n. 88, individuando i criteri di cui alla lettera a), comma
1, articolo 4 della legge n. 447/1995.
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al
comma 2, verificano la conformit� dei piani di classificazione acustica e delle
misure gi� adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al
relativo adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti
di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di
classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici gi�
adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono
avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento
provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene
inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruit�
con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano
riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati,
provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altres� inviata al competente
Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno
degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura
del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di
classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici
in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di
classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai
commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad
adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1
mese un commissario ad acta.
Art. 4
Disposizioni attuative
1. Entro nove mesi dall'entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio
provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni
attuative della legge n. 447/1995.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalit� di applicazione
della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalit� di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi
dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 447/1995;
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della legge
n. 447/1995 e dal successivo articolo 5, per la predisposizione e l'adozione dei
piani comunali di risanamento acustico;
c) le modalit� per la predisposizione del Piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'articolo 4
comma 2 della legge n. 447/1995;
d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto
acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/1995 e le
modalit� di controllo, in conformit� con le norme regionali e statali sulla
valutazione di impatto ambientale (VIA);
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori
inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 447/1995, in conformit�
a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima legge.
Art. 5
Piani comunali di risanamento acustico
1. Nei casi previsti dall'articolo 7
della legge n. 447/1995 il comune entro i successivi dodici mesi, provvede
all'approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono
individuati dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono
avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente Dipartimento
provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune,
deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruit� con piani
comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano
riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati,
provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla
Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della legge
n. 447/1995, la provincia territorialmente competente diffida il comune a
redigere il piano entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina
entro un mese un commissario ad acta.
Art. 6
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n.
447/1995. In sede di prima applicazione il Piano regionale deve essere approvato
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al
comma 1, vengono utilizzati le somme di cui all' articolo 10.
Art. 7
Emissioni sonore da attivit� temporanee
1. Il Comune pu�, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare
deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari
esigenze locali o ragioni di pubblica utilit�. Il provvedimento autorizzatorio
del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le
molestie a terzi e i limiti temporali di validit� della deroga.
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore
8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti
comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e
caratteristiche degli insediamenti.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per
fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio � consentito
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali
tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli
insediamenti.
5. Le attivit� sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart
e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal
comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti
civili interessati dallo svolgimento di tali attivit�.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture
mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono
ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono
protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo pu� essere
prevista nei regolamenti comunali.
8. Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono
essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto
interessato.
Art. 8
Controllo e sanzioni amministrative
1. Per le funzioni tecniche di
controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995
e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente
competente. Nelle ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al
contenimento dell'inquinamento acustico, producano effetti dannosi in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di pi� comuni, ed il comune nel cui
territorio � ubicata la sorgente sonora di inquinamento non provveda
all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono
applicate dalla provincia territorialmente competente.
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono
stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attivit� svolte
all'aperto o temporanee di cui all' articolo 7 � punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle
autorizzazioni in deroga di cui all' articolo 7, comma 7;
c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile,
supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili
di cui all'articolo 2, comma 2(1), � punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
Art. 9
Fondo comunale
1. Il trenta per cento delle somme
derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 10 della legge n. 447/1995 � destinato a costituire presso i
comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione
acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di
bonifica acustica previsti in detti piani.
Art. 10
Norma finanziaria
1. All'introito delle somme provenienti
dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995, si
provvede mediante istituzione in entrata di apposito capitolo n. 1727 denominato
"Assegnazione statale per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo
dall'inquinamento acustico (articolo 10, comma 4, legge n. 447/1995)" e con
l'istituzione in uscita del corrispondente capitolo n. 50277 denominato
"Spese per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento
acustico", ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 e successive modificazioni, non appena definiti i provvedimenti di
riparto tra le Regioni.
2. Le disponibilit� finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 447/1995, sono destinate al
finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal Piano regionale
triennale di cui all' articolo 6.
Note
(1) Trattasi di un errore, la disposizione da richiamare � l'articolo 3 comma
2.
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