PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 1991, n. 6

Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di
inquinamento acustico
(B.U.R. 26 marzo 1991, n. 13)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1
omissis ( 1 )

Art. 2
omissis ( 1 )

Art. 3
omissis ( 1 )

Titolo II - Inquinamento acustico esterno

Art. 4
omissis ( 1 )

Art. 5
omissis ( 1 )

Art. 6
omissis ( 1 )

Art. 7
omissis ( 1 )

Art. 8
omissis ( 1 )

Art. 9
omissis ( 1 )

Art. 10
omissis ( 1 )

Art. 11
omissis ( 1 )

Art. 12
omissis ( 1 )

Art. 13
omissis ( 1 )

Art. 14
omissis ( 1 )

Titolo III - Inquinamento acustico interno

Art. 15
omissis ( 1 )

Art. 16
omissis ( 1 )

Art. 17
omissis ( 1 )

Titolo IV - Prevenzione dell'inquinamento acustico

Art. 18
Misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici

    1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.
    2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui agli articoli 15 e 16. La relazione, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, illustra gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.
    3. Il sindaco, in sede di rilascio del certificato di abitabilit� o di agibilit�, verifica, nei modi previsti dal regolamento di esecuzione, la conformit� delle opere alle disposizioni di legge e alla relazione depositata con la domanda di concessione edilizia.

Art. 19
omissis ( 1 )

Art. 20
omissis ( 1 )

Titolo V - Vigilanza e sanzioni

Art. 21
Rilevamento dell'inquinamento acustico

    1. Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene curato dai servizi di prevenzione o protezione ambiente (*), secondo le rispettive competenze e, per quanto non previsto dalla presente legge, secondo le modalit� e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nel caso di rilievi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione dei servizi stessi, il predetto rilevamento pu� essere affidato a istituti specializzati, previa convenzione tra la Provincia e gli istituti medesimi.
    2. Il rilevamento viene svolto dai servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le modalit� di cui al regolamento di esecuzione e pu� essere disposto inoltre su segnalazione dei sindaci o delle autorit� sanitarie.
    3. La Giunta provinciale, su proposta dei servizi di prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze, provvede all'elaborazione dei programmi per l'accertamento dei livelli di rumorosit� in ambiente aperto e nei locali di lavoro. Per l'accertamento della rumorosit� prodotta dal traffico veicolare dovr� essere costituita una rete di monitoraggio permanente tenendo conto della densit� abitativa e del volume di traffico, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 22
omissis ( 1 )

Art. 23
omissis ( 1 )

Art. 24
omissis ( 2 )

Art. 25
Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del servizio protezione ambiente ( 3 ).

    1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale � autorizzata a costituire, nell'ambito del servizio protezione ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalit� indicate nello stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.

Art. 26
Interventi a favore dei comuni

    1. La Giunta provinciale � autorizzata a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di opere di loro competenza previste dai piani di risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale", come modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
    2. Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei piani previsti dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere del servizio protezione ambiente.
    3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

Art. 27
omissis ( 4 )

Art. 28
omissis ( 5 )

Art. 29
omissis ( 6 )

Art. 30
omissis ( 7 )

Art. 31
Riferimento delle spese
omissis ( 8 )

Art. 32
Copertura degli oneri
omissis ( 8 )

Art. 33
Variazioni di bilancio
omissis ( 8 )

Note

    (*) Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene attualmente curato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
    ( 1 ) Articoli abrogati dall'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel supplemento n. 1 al BUR n. 38 di data 15 settembre 1998.
    ( 2 ) Articolo modificativo della scheda n. 28 nell'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento".
    ( 3 ) L'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 prevede che gli uffici incardinati presso il servizio protezione ambiente siano collocati presso l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente.
    ( 4 ) Articolo modificativo dell'art. 3 bis della L.P. 29 maggio 1980, n. 14 recante: "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia".
    ( 5 ) Articolo modificativo dell'art. 8 ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti", pubblicato in questa raccolta.
    ( 6 ) Articolo modificativo dell'art. 92 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti",
pubblicato in questa raccolta.
    ( 7 ) Articolo modificativo dell'art. 20 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3 "Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", pubblicato
in questa raccolta.
    ( 8 ) Disposizioni finanziarie.