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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE PROVINCIALE
18 marzo 1991, n. 6
Provvedimenti
per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di
inquinamento acustico (B.U.R. 26 marzo
1991, n. 13)
Titolo I - Disposizioni
generali
Art. 1
omissis ( 1 )
Art. 2
omissis ( 1 )
Art. 3
omissis ( 1 )
Titolo II - Inquinamento
acustico esterno
Art. 4
omissis ( 1 )
Art. 5
omissis ( 1 )
Art. 6
omissis ( 1 )
Art. 7
omissis ( 1 )
Art. 8
omissis ( 1 )
Art. 9
omissis ( 1 )
Art. 10
omissis ( 1 )
Art. 11
omissis ( 1 )
Art. 12
omissis ( 1 )
Art. 13
omissis ( 1 )
Art. 14
omissis ( 1 )
Titolo III - Inquinamento
acustico interno
Art. 15
omissis ( 1 )
Art. 16
omissis ( 1 )
Art. 17
omissis ( 1 )
Titolo IV - Prevenzione
dell'inquinamento acustico
Art. 18
Misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici
1. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di
edifici esistenti devono essere progettati ed eseguiti secondo le
disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di
esecuzione.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve
essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli
edifici di cui agli articoli 15 e 16. La relazione, redatta da un
tecnico abilitato secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione,
illustra gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione
e l'isolamento acustico. Tale relazione costituisce parte integrante
degli elaborati da allegare alla domanda di concessione edilizia.
3. Il sindaco, in sede di rilascio del certificato di
abitabilit� o di agibilit�, verifica, nei modi previsti dal
regolamento di esecuzione, la conformit� delle opere alle disposizioni
di legge e alla relazione depositata con la domanda di concessione
edilizia.
Art. 19
omissis ( 1 )
Art. 20
omissis ( 1 )
Titolo V - Vigilanza
e sanzioni
Art. 21
Rilevamento dell'inquinamento acustico
1. Il rilevamento dell'inquinamento acustico viene curato dai servizi di
prevenzione o protezione ambiente (*), secondo le rispettive competenze
e, per quanto non previsto dalla presente legge, secondo le modalit� e
i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nel caso di rilievi
ove siano richieste apparecchiature non in dotazione dei servizi stessi,
il predetto rilevamento pu� essere affidato a istituti specializzati,
previa convenzione tra la Provincia e gli istituti medesimi.
2. Il rilevamento viene svolto dai servizi di
prevenzione o protezione ambiente, secondo le modalit� di cui al
regolamento di esecuzione e pu� essere disposto inoltre su segnalazione
dei sindaci o delle autorit� sanitarie.
3. La Giunta provinciale, su proposta dei servizi di
prevenzione o protezione ambiente, secondo le rispettive competenze,
provvede all'elaborazione dei programmi per l'accertamento dei livelli
di rumorosit� in ambiente aperto e nei locali di lavoro. Per
l'accertamento della rumorosit� prodotta dal traffico veicolare dovr�
essere costituita una rete di monitoraggio permanente tenendo conto
della densit� abitativa e del volume di traffico, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Art. 22
omissis ( 1 )
Art. 23
omissis ( 1 )
Art. 24
omissis ( 2 )
Art. 25
Istituzione dell'ufficio inquinamento acustico nell'ambito del
servizio protezione ambiente ( 3 ).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta provinciale
� autorizzata a costituire, nell'ambito del servizio protezione
ambiente, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalit� indicate nello
stesso articolo, l'ufficio inquinamento acustico.
Art. 26
Interventi a favore dei comuni
1. La Giunta provinciale � autorizzata a concedere contributi ai comuni
per la realizzazione di opere di loro competenza previste dai piani di
risanamento di cui all'articolo 6. Alle predette iniziative si applicano
le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2,
concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse
provinciale", come modificata dalla legge provinciale 25 novembre
1988, n. 44 e dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono incluse nei
piani previsti dalla legge provinciale ivi indicata ed ammesse ai
benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di
cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale
3 luglio 1990, n. 20, in materia di finanza locale, secondo la
disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere
del servizio protezione ambiente.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono
cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o
statali.
Art. 27
omissis ( 4 )
Art. 28
omissis ( 5 )
Art. 29
omissis ( 6 )
Art. 30
omissis ( 7 )
Art. 31
Riferimento delle spese
omissis ( 8 )
Art. 32
Copertura degli oneri
omissis ( 8 )
Art. 33
Variazioni di bilancio
omissis ( 8 )
Note
(*) Il
rilevamento dell'inquinamento acustico viene attualmente curato
dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
( 1 ) Articoli abrogati dall'art. 60 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel supplemento n. 1 al
BUR n. 38 di data 15 settembre 1998.
( 2 ) Articolo modificativo della scheda n. 28
nell'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 "Nuovo ordinamento
dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento".
( 3 ) L'articolo 18, comma 2, della legge provinciale
11 settembre 1995, n. 11 prevede che gli uffici incardinati presso il
servizio protezione ambiente siano collocati presso l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente.
( 4 ) Articolo modificativo dell'art. 3 bis della
L.P. 29 maggio 1980, n. 14 recante: "Provvedimenti per il risparmio
energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia".
( 5 ) Articolo modificativo dell'art. 8 ter del
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti", pubblicato in questa raccolta.
( 6 ) Articolo modificativo dell'art. 92 del D.P.G.P.
26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico
delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti",
pubblicato in questa raccolta.
( 7 ) Articolo modificativo dell'art. 20 della L.P.
15 gennaio 1990, n. 3 "Ulteriori modifiche al testo unico delle
leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti", pubblicato
in questa raccolta.
( 8 ) Disposizioni finanziarie.
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