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REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE
1 dicembre 1998, n. 89
Norme in
materia di inquinamento acustico (B. U. R.
42/1998)
Art. 1
Finalita' della legge
1.
La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme
finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica
dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita' antropiche,
disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosita' entro i
limiti normativamente stabiliti.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le
definizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni
contenute nei Decreti applicativi della stessa legge.
3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini
acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai
sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo
del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Funzioni riservate alla Regione
1.
Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della
pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale propone al
Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad
attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica
disciplinati dall'art. 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per
l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lett. a)
del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
c) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego
di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a
quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i
Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico
possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista
dall'art. 4, valori inferiori a quelli determinati dal DPCM 14 novembre
1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 447/1995;
e) i criteri generali per la predisposizione dei
piani comunali di risanamento acustico di cui all'art. 8;
f) i criteri per l'identificazione delle priorita'
temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art.
13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di
classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e
programmazione territoriale.
3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci,
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte
per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.
Art. 3
Compiti delle Province
1.
Le Province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR
5/1995, in conformita' con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui
all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.),
indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del
territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della
prevenzione dell'inquinamento acustico.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di
controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le
Province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:
a) alla promozione di campagne di misurazione del
rumore, nonche', mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al
fine di individuare la tipologia e l'entita' dei rumori presenti sul
territorio;
b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento
acustico nel territorio provinciale.
Art. 4
Piano comunale di classificazione acustica
1.
I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione
regionale di cui all'art. 2, nel rispetto dei criteri previsti allo
stesso articolo comma 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura
prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al
quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del
disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone
acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso cosi' come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1,
vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14
novembre 1997, i relativi valori di qualita' e di attenzione, salva la
facolta', per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale
o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri
di cui all'art. 2, comma 2, lett. d).
3. Il piano comunale di classificazione acustica deve
contenere altresi' l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi
nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.
b).
4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato
dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui
all'art. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che forma
parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto
concorre altresi' alla formazione di quello previsto dall'art. 24, comma
2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
Procedura per l'approvazione del Piano comunale di classificazione
acustica
1.
Il Consiglio comunale, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di
piano di classificazione acustica, che e' depositato nella sede comunale
per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facolta' di prenderne visione. Copia del progetto e' contestualmente
trasmessa alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri di conformita'. Contestualmente
all'adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un
garante dell'informazione sul procedimento, con le modalita' ed i
compiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 4 della LR 5/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque puo' presentare
osservazioni.
3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del
comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del
deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero
ad apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel
quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano
alla Giunta regionale ed a quella provinciale, che, nel termine
perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo
parere di conformita'.
4. Una volta acquisiti i pareri di conformita'
regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al
comma 3, il progetto e' sottoposto all'approvazione del Consiglio
comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama i
pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi alle
eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le
corrispondenti determinazioni assunte.
5. Il piano di classificazione acustica e'
immediatamente depositato nella sede del Comune ed e' trasmesso in copia
alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla
trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avvenuta approvazione del piano, che acquista
efficacia dalla pubblicazione dell'avviso.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui
all'art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la
necessaria variante e' adottata e pubblicata contestualmente alla
approvazione e pubblicazione del piano di classificazione acustica
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' alle modifiche del piano comunale di classificazione
acustica.
8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano gia' approvato un piano di classificazione
acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), sono tenuti a
darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla Provincia. I
Comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri ed
indirizzi definiti ai sensi dell'art. 2, sono tenuti all'adeguamento
entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di cui
all'art. 2.
9. Ai fini della redazione dei Piani di
classificazione acustica, ed altresi' di quelli disciplinati dagli
articoli 8 e 9., i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle
strutture Provinciali dell'ARPAT, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.
b2), della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). I
comuni acquisiscono altresi' il parere delle Aziende USL, competenti per
territorio.
Art. 6
Divieto di contatto di aree
1.
E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica
disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche
appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualita' di cui
all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di
livello sonoro continuo equivalente.
2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma
1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Provincia
territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti
i Comuni interessati. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a
Province diverse, si provvede d'intesa tra le Province interessate. In
caso di mancato raggiungimento dell'intesa, provvede la Regione con
propria deliberazione.
3. Ove non risulti possibile, in zone gia'
urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di
preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un piano di
risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.
Art. 7
Adeguamento degli strumenti urbanistici
1.
I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il
piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione
dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5.
2. I piani strutturali, il cui procedimento di
formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della LR 5/1995, e successive
modifiche ed integrazioni, sia avviato successivamente all'adozione del
piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.
Art. 8
Piano comunale di risanamento acustico
1.
I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento
acustico:
a) qualora non possano, nel quadro della
classificazione, rispettare, con riferimento alle aree gia' urbanizzate,
il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;
b) qualora si verifichi il superamento dei valori di
attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come
determinati ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997.
2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di
classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano
le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio Comunale provvede,
entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il
superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b), si
verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del
superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.
3. Il piano di risanamento acustico deve essere
conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, l. 447/1995, e
contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo.
Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui
all'art. 2 della presente legge.
4. Contestualmente all'approvazione, il Comune
trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla
Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del
piano viene trasmessa anche all'ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.
Art. 9
Piano comunale di miglioramento acustico
1.
I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8, possono
predisporre appositi piani di miglioramento acustico, al fine di
conseguire i valori di qualita' determinati, ai sensi art. 2, comma 1,
lett. h) della l. 447/1995, dall'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997.
2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento
acustico approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale,
anche per gli effetti di cui all'art. 11.
Art. 10
Esercizio dei poteri sostitutivi regionali
1.
Qualora i Comuni non provvedano all'adozione del piano di
classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la Regione,
provvede in via sostitutiva, nelle forme e con le modalita' disciplinate
dall'art. 6 della legge regionale n. 88/98 "Attribuzione agli Enti
Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione
della natura e ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche viabilita' e trasporti conferiti alla
Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."
2. La Regione provvede analogamente a quanto previsto
dal comma 1, qualora il Comune non adotti, ai sensi dell'art. 8, il
piano di risanamento acustico.
3. La Giunta regionale provvede nei casi di cui ai
commi 1 e 2 entro 12 mesi dalla scadenza del termine indicato dalla
diffida di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 88/98.
Art. 11
Programma regionale di intervento finanziario
1.
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base
dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte
pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica
dell'inquinamento acustico.
2. La Regione puo' inoltre disporre la concessione di
contributi finalizzati all'esercizio dei compiti comunali e provinciali
di monitoraggio dell'inquinamento acustico. Ai fini dell'assegnazione
dei contributi e' data, in ogni caso, priorita':
a) ai Comuni che abbiano adottato il piano di
risanamento acustico; b) ai Comuni che abbiano adottato, ai sensi
dell'art. 9, il piano di miglioramento acustico.
Art. 12
Disposizioni in materia di impatto acustico
1.
I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la
realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate
dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi,
apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la
valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle
esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.
2. I criteri da seguire per la redazione della
documentazione di impatto acustico sono definiti, con propria
deliberazione, dalla Giunta regionale.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono
definiti altresi' i criteri tecnici per la redazione della relazione
previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati
interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati
dall'art. 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale
relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da
progetto, gli insediamenti stessi.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto
acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti
richiedenti il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative
ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione
all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla
lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione
finalizzata all'esercizio di attivita' produttive.
5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei
provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista
denuncia di inizio di attivita', od altro atto equivalente, la
documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto
interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto di
iniziativa.
6. La documentazione di impatto acustico prescritta
ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti
superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai
sensi dell'art. 3,comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente
contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall'attivita' o dagliimpianti.
Art. 13
Piani aziendali di risanamento acustico
1.
Le imprese esercenti attivita' produttive o commerciali rumorose,
qualora i livelli del rumore prodotto dall'attivita' svolta superino
quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di
destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune
competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di
sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.
2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure
tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i
limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica,
anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'ARPAT
3. Al piano aziendale deve essere allegata una
relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine
entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi.
Tale relazione dovra' essere sottoscritta da un tecnico competente, ai
sensi dell'art. 16 della presente legge.
4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di
risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in
contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri
regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai
limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono
tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.
5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di
risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il
termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona
di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.
Art. 14
Controlli
1.
I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14,
comma 2, l. 447/1995, avvalendosi per le rispettive competenze dell'ARPAT
e delle Aziende USL.
2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, i
controlli relativi devono essere eseguiti entro i termini previsti ai
sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai Comuni
ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo relative
ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di' piu' Comuni, sono
esercitate dalle Province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT,
secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 della l. 447/1995.
Art. 15
Compiti dell'ARPAT
1. L'ARPAT,
nell'ambito delle attivita' di rilevamento e controllo in materia di
tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:
a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni
interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio;
b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una
relazione contenente il resoconto delle attivita' svolte ed il quadro
conoscitivo del clima acustico rilevato;
c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune,
anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni
che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del
piano comunale di risanamento acustico;
d) a trasmettere alle Autorita' competenti
all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9
della l. 447/1995, le relative segnalazioni.
2. Le Aziende USL, nell'ambito delle proprie
competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attivita' di
rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5
della LR 66/1995.
Art. 16
Tecnico competente
1.
La figura professionale competente allo svolgimento delle attivita'
tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, e' esclusivamente
quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l.
447/1995.
2. L'esercizio dell'attivita' di tecnico acustico e'
subordinato alla presentazione alla Provincia competente, di apposita
domanda, nelle forme e con le modalita' a tal fine previste con
specifico provvedimento.
3. La Provincia organizza, avvalendosi dell'ARPAT,
iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica
ambientale, da attuarsi in conformita' con le norme statali e regionali
vigenti.
4. Al fine di consentire il completamento del periodo
di due o quattro anni di attivita' ai soggetti in possesso dei titoli di
studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il
riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attivita'
utile e' equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con
altro tecnico competente gia' riconosciuto, oppure alle dipendenze delle
apposite strutture pubbliche operanti nel settore.
Art. 17
Sanzioni amministrative
1.
Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista
dall'art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, svolga attivita',
manifestazioni o spettacoli all'aperto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titolare
dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle
prescrizioni poste dal Comune in conformita'con gli indirizzi regionali.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 le imprese che
abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 13,
comma 1, il relativo piano di risanamento.
3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica
entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'art. 13, comma 5,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Qualora, nei cinque anni successivi alla
comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore
incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune puo' procedere
alla revoca dell'autorizzazione.
5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi
la cui violazione e' oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il
Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, puo'
procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo, si osservano le
disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nonche' quelle previste dalla legge regionale 12
novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27
"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".
Art. 18
Abrogazione di leggi
1.
E' abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l'esame da parte
della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per
l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno); e' altresi' abrogata la legge
regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993
"procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di
risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno").
Art. 19
Integrazione all'art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5
1.
All'art. 40, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 5/1995, e
successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente alinea:
"varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3
dell'art. 4 della legge regionale 89/98" Norme in materia di
inquinamento acustico".
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