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REGIONE MARCHE
Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.
Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalit�)
1. La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
detta norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico e per migliorare la qualit� della vita.
Art. 2
Classificazione acustica del territorio comunale
1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli
con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente
entro un anno ed entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo
5, comma 1, della presente legge, alla classificazione dei proprio
territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione
e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
e), f) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori
di qualit� di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima
legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando
altres� le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto.
2. La classificazione del territorio pu� essere effettuata dai Comuni
anche in forma associata.
3. Il territorio comunale � classificato in:
a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe
le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II):
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densit� di popolazione, con
limitata presenza di attivit� commerciali ed assenza di attivit� industriali
ed artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le
aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densit� di popolazione, con presenza di attivit� commerciali
ed uffici, con limitata presenza di attivit� artigianali ed assenza
di attivit� industriali, le aree rurali interessate da attivit� che
impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attivit� umana (classe IV): rientrano in questa
classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densit� di popolazione, con elevata presenza di attivit� commerciali
ed uffici, con presenza di attivit� artigianali, le aree in prossimit�
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali (classe V):
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsit� di insediamenti abitativi;
f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa
classe le aree esclusivamente interessate ad attivit� industriali
e prive di insediamenti abitativi.
Art. 3
Criteri di classificazione
1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in modo che le
immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un
pi� elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti
della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza
sufficiente al decadimento del rumore.
2. E' fatto divieto ai Comuni di classificare il territorio comunale
prevedendo il contatto di aree quando i valori di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 447/1995 si discostino in misura superiore
a 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri
generali stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 447/1995;
qualora nell'individuazione delle aree nelle zone gi� urbanizzate
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti
destinazioni d'uso, devono essere adottati i piani di risanamento
di cui all'articolo 10.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso
di aree ricadenti all'interno del territorio di comuni limitrofi i
quali procedono alla classificazione previa intesa tra loro. In caso
di mancato accordo provvede la Provincia di appartenenza, in caso
di comuni appartenenti a diverse province, la classificazione viene,
disposta, previa intesa, dalle Province.
4. Nell'indicazione delle aree da destinarsi a spettacoli o manifestazioni
a carattere temporaneo, il Comune dovr� prevedere l'impatto acustico
conseguente, sia per quanto riguarda l'attivit� principale, sia per
quanto riguarda le attivit� collegate, tenendo conto, tra l'altro,
della vicinanza di abitazioni o strutture di cui all'articolo 2, comma
3, lettera a), della capienza della struttura, dell'ampiezza dell'area,
degli spettacoli o delle manifestazioni, dell'uso dell'area.
Art. 4
Procedura per l'approvazione
della classificazione acustica
1. L'atto di classificazione acustica, adottato dal Consiglio comunale,
� depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso
la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito � data notizia mediante
avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni di
deposito, chiunque pu� formulare osservazioni.
2. Contestualmente al deposito l'atto di classificazione � trasmesso,
unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti
per l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro
sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine,
il parere si intende favorevole.
3. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri
espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione
acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione
ed alla Provincia.
4. I Comuni gi� dotati di classificazione acustica la adeguano entro
sei mesi alle prescrizioni della presente legge e secondo il procedimento
di cui al presente articolo.
Art. 5
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con proprio atto:
a) i principi e i criteri direttivi per la classificazione acustica
del territorio comunale;
b) i criteri per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di
cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 nonch� le
modalit� di controllo dei rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie
o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attivit�;
c) ulteriori criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 10;
d) gli elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei
piani di risanamento acustico volontario da parte delle imprese, di
cui all'articolo 11;
e) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni individuano,
sulla base del PPAR e all'interno dello strumento urbanistico vigente,
le aree dei proprio territorio con rilevante interesse storico-archeologico,
paesaggistico, ambientale e turistico;
f) i criteri e le condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di
classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti
inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 447/1995;
g) i criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorit� temporali
per gli interventi di bonifica acustica del territorio;
h) le disposizioni per il coordinato impiego degli strumenti pubblici
di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca,
dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione e dell'utilizzo
di materiali atti a contenere l'inquinamento acustico;
i) gli interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico
soggetti a contributo di cui agli articoli 18 e 19, le modalit� per
ottenere i contributi e i relativi metodi di controllo;
l) i criteri per le deroghe di cui all'articolo 16.
2. L'atto di cui al comma 1 � sottoposto al preventivo parere della
Commissione consiliare competente.
Art. 6
Poteri sostitutivi della Regione
1. La classificazione di cui all'articolo 2, in caso di inerzia dei
Comuni, � effettuata, previa diffida al Comune inadempiente, dalla
Regione che nomina un Commissario ad acta.
2. Tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Art. 7
Relazione annuale al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce
al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 8
Rilevanza della classificazione ai fini
della pianificazione urbanistica
1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni
o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere
stabilite, a pena di nullit�, degli strumenti stessi, secondo quanto
stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi
alla popolazione residente.
Art. 9
Nuovi impianti ed infrastrutture
1. I titolari di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale
e dei progetti o delle opere di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4
della legge 447/ 1995 presentano al Comune, ai fini del rilascio delle
previste licenze, autorizzazioni e nulla osta, una apposita valutazione
di impatto acustico o una valutazione previsionale del clima acustico
secondo le modalit� stabilite con gli atti regionali di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), della presente legge.
2. Per le opere di cui al comma 1, ricadenti nell'ambito di parchi
o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere dell'ARPAM
in merito allo studio di previsione di impatto acustico.
3. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire,
ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualit�
saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio
o autorizzativo del Sindaco.
Art. 10
Piani di risanamento acustico comunali
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, nonch� nell'ipotesi
di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, i Comuni adottano,
entro un anno dalla classificazione acustica del proprio territorio,
Piani di risanamento acustico comunali (PRAC), assicurando il coordinamento
con il Piano urbano del traffico di cui al d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti
dalla legislazione vigente in materia ambientale.
2. I PRAC devono contenere:
a) la tipologia ed entit� dei rumori presenti, ivi compresi quelli
derivanti da sorgenti mobili;
b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e
la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento individuati tra
i titolari dell'attivit� dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
d) l'indicazione delle priorit�, delle modalit� e dei tempi di risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per farvi
fronte;
f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. Per l'approvazione dei PRAC si applica il procedimento previsto
dall'articolo 4.
4. In caso di inerzia del Comune e in presenza di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico rilevati dall'ARPAM, anche su richiesta
di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
all'adozione del piano di risanamento acustico si provvede ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 447/1995 e affidandone
la redazione all'ARPAM, addebitando le relative spese al Comune inadempiente.
5. Al fine di perseguire migliori valori di qualit� urbana il PRAC
pu� essere adottato anche da Comuni diversi da quelli di cui al comma
1.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ed in
quelli in cui si � registrato il superamento dei valori di attenzione
di cui al comma 1, il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione
biennale sullo stato acustico del comune. Il Consiglio comunale approva
la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia per le azioni
di competenza.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC, la prima relazione � allegata
al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere
adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia vincolante per tutti i
soggetti che esercitano attivit� generatrici di inquinamento acustico.
Art. 11
Risanamento volontario
1. Al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualit�
fissati dalla legge 447/1995, le imprese che ravvisino il superamento
dei limiti previsti dalla zonizzazione fissata dal Comune, possono
presentare, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione
del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario,
di seguito denominato PRAV, di cui all'articolo 15 della legge 447/1995.
2. Il PRAV deve indicare le modalit� di adeguamento e il tempo a tal
fine necessario, che non pu� comunque essere superiore ad un periodo
di trenta mesi dalla data della sua presentazione.
3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV, il Comune comunica
al soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l'ARPAM.
4. Qualora nel corso dell'esame del PRAV emerga la necessit� di integrare
la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne viene data
comunicazione ai soggetti proponenti entro il termine di cui al comma
3. In questo caso il predetto termine viene sospeso e riprende a decorrere
dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del
nuovo progetto.
5. Decorso il predetto termine il PRAV si intende approvato a tutti
gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo
i tempi indicati nello stesso.
6. Qualora il Comune abbia rilevato la necessit� di apportare modifiche
al PRAV, questo dovr� essere realizzato secondo le indicazioni prescrittive
all'uopo impartite dal Comune.
7. Nel corso della realizzazione del PRAV i soggetti proponenti possono
apportare modifiche al progetto originario, sulla base dell'evoluzione
tecnologica. In questo caso le modifiche sono approvate con le modalit�
di cui ai commi precedenti.
8. Dell'avvenuto adeguamento va data comunicazione entro trenta giorni
al Comune e all'ARPAM.
9. Le imprese che non presentano il PRAV devono adeguarsi ai limiti
fissati dalla zonizzazione del Comune entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 12
Risanamento infrastrutture di trasporto
1. Per le finalit� di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge
447/1995 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, fissa, per le infrastrutture di trasporto di interesse
regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani di
abbattimento e di contenimento del rumore e l'individuazione dei tempi
e delle modalit� utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Giunta regionale al fine di conseguire una maggiore efficacia
delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'articolo
10 della legge 447/1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie
di mitigazione acustica, pu� stipulare intese ed accordi con le societ�
e gli enti gestori di infrastrutture di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorit� e dei criteri
per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti
le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalit� previste
dalla normativa statale vigente.
Art. 13
Piano regionale triennale di bonifica acustica
1. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale
il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995.
2. Il piano triennale di bonifica acustica stabilisce gli obiettivi
di qualit�, le priorit� degli interventi di risanamento, le risorse
finanziarie, i criteri e le modalit� di finanziamento.
Art. 14
Competenze della Provincia
1. Sono di competenza delle Province, che si avvalgano dell'ARPAM
ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60:
a) l'esecuzione di campagne di monitoraggio del rumore sulla base
di programmi aggiornati periodicamente;
b) l'analisi dei dati raccolti e la valutazione degli effetti del
rumore, individuando sia la tipologia delle sorgenti, sia l'entit�
dei rumori presenti nel territorio;
c) la creazione e l'aggiornamento di una banca dati rumore dell'intero
territorio provinciale in modo compatibile con il sistema informatico
in uso presso la Regione;
d) la trasmissione alla Regione ed ai Comuni interessati dei dati
censiti;
e) la diffusione ai cittadini e la pubblicit� dei dati relativi al
rumore;
f) la realizzazione e gestione su tutto il territorio provinciale
dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico;
g) le funzioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, in ambiti territoriali
ricadenti nel territorio di pi� comuni ricompresi nella circoscrizione
provinciale. Nel caso in cui gli ambiti territoriali siano ricadenti
nel territorio di pi� Province, queste esercitano le funzioni di controllo
in modo coordinato;
h) l'accertamento dell'effettivo conseguimento dei benefici ottenuti
con gli interventi di cui all'articolo 18.
Art. 15
Servizio di controllo
1. La Provincia esercita, utilizzando le strutture dell'ARPAM, le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge
447/1995 nel proprio ambito territoriale.
2. Ordina, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate con la presente
legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione
delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attivit�.
3. Il Comune, valendosi dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della
l.r. 60/1997, verifica il rispetto:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della legge
447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose
e da attivit� svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 447/1995;
d) delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.
4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di quanto disposto
all'articolo 2, comma 9, della legge 447/1995.
Art. 16
Deroghe
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivit� temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli
a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego
di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga
ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni
per ridurre al minimo il disturbo.
3. Per le attivit� all'aperto di igiene del suolo, spazzamento e raccolta
e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione di
aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono con apposito regolamento
stabilire deroghe ai valori limite fissati dall'articolo 2 della legge
447/1995. La deroga non � comunque applicabile ad impianti installati
permanentemente.
4. Le attivit� agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte
con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione
di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente
legge.
Art. 17
Convenzioni
1. Per lo sviluppo di attivit� aventi le finalit� di cui all'articolo
1, il Presidente della Giunta regionale pu� provvedere a stipulare
convenzioni, con validit� triennale, con enti di ricerca e universit�,
ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni
di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art. 18
Contributi in conto capitale a sostegno
dell'utilizzo di materiali fonoassorbenti e
fonoisolanti nell'edilizia
1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti
a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli ambienti, anche
adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico e
sportivo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella
misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento
della spesa di investimento ammissibile e documentata.
2. In caso di esito negativo dell'accertamento, la Provincia informa
la Regione che provvede all'imediata revoca, totale o parziale, dei
contributi concessi ed al recupero degli importi gi� erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalit� di cui all'articolo
2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con r.d. 14
aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate e i fondi residui vengono
destinati agli interventi inevasi.
Articolo 19
Contributi per il contenimento dei rumori
prodotti da fonti fisse
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario, nonch� per i mezzi e per le
strutture di trasporti, possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata,
per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti.
Art. 20
Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici, impianti e infrastrutture
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di
impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure
ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione
e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione
di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione
umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli
edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e),
della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato
acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico
deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unit� immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove
� ubicato l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile
o della singola unit� immobiliare. Il Comune d� seguito alla richiesta
nominando un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico
del soggetto che ne fa richiesta.
5. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validit�
temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque
decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni
di destinazione d'uso.
6. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immbile riscontri difformit�
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte
del committente o del proprietario.
Art. 21
Controlli e verifiche
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme recate
dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge anche in corso d'opera
ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica pu� essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile
o dal conduttore.
3. In caso di accertamento di difformit� in corso d'opera, il Sindaco
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformit� su opere terminate, il Sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il Sindaco informa la Regione
per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 23.
6. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio,
deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del
termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 23.
Art. 22
Pubblicit�
1. Al fine di far conoscere ed informare tutti gli interessati sulle
disposizioni della presente legge, sulla commercializzazione e le caratteristiche
di materiali per le abitazioni e domestici, la Regione istituisce, d'intesa
con gli operatori del settore, enti e associazioni, uno sportello aperto
al pubblico.
Art. 23
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della
presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni � punita
con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000 ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di
attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della
legge 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione
pecuniaria di cui al comma 1, � tenuto a porre in essere le azioni
di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel
caso di pi� violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di
centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile
� revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio
dell'attivit�, laddove previsto.
3. Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si
applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Art. 24
Disposizioni finanziarie
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge,
� autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 200 milioni; per
gli anni successivi l'entit� della spesa sar� stabilita con le leggi
di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede,
per l'anno 2001, mediante impiego delle somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2001, partita 1 dell'elenco 1, a carico del
capitolo 5100101; per gli anni successivi mediante impiego di quota
parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma
1 sono iscritte a carico del capitolo che si istituisce nello stato
di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002
con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza
e di cassa "Contributi ai Comuni in conto capitale per l'utilizzo
di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell'edilizia e per la
realizzazione di iniziative volte al contenimento di rumori prodotti
da fonti fisse" lire 200 milioni; per gli anni successivi a carico
dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
del bilancio 2001 sono ridotti di lire 200 milioni.
La presente legge sar� pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, add� 20 novembre 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A
CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
La L. 26 ottobre 1995, n. 447 che reca "Legge quadro sull'inquinamento
acustico" � stata pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n.
254, S.O.
Nota all'art. 2, comma 1:
Per il testo delle lettere e), f), g) e h), del comma 1, dell'art.
2 della legge n. 447/1995 (per l'argomento della legge vedi nella
nota all'art. 1, comma 1) vedi nella nota all'art. 16, commi 1 e 3.
Note all'art. 3, comma 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 447/1995 (per
l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) vedi
nella nota all'art. 16, commi 1 e 3.
- Il testo della lettera c), del comma 1 dell'art. 3 della legge n.
447/1995 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1,
comma 1) � il seguente:
Art. 3 - Competenze dello Stato - 1. Sono di competenza dello
Stato:
Omissis
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4/a),
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanit� e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico,
tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle
infrastrutture di trasporto;
Omissis."
Nota all'art. 5, comma 1, lett. b):
Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 8 della legge n. 447/1995 (per
l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il
seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico - Omissis
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta
dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere
predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti
tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma
2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attivit� produttive, sportive
e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonch� le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attivit� produttive devono contenere una documentazione
di previsione di impatto acustico.
Omissis."
Nota all'art. 5, comma 1, lett. f):
- Il testo della lettera a), del comma 1 dell'art. 3 della legge n.
447/1995 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1,
comma 1) � il seguente:
Art. 3 - Competenze dello Stato - 1. Sono di competenza dello
Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanit� e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dei valori di cui all'articolo 2;
Omissis."
Nota all'art. 9, comma 1:
Per il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 8 della legge n. 447/1995
(per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1)
vedi nella nota all'art. 5, comma 1, lett. b).
Note all'art. 10, comma 1:
- Per il testo della lettera g), del comma 1, dell'art. 2 della legge
n. 447/1995(per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1,
comma 1) vedi nella nota all'art. 16, commi 1 e 3.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca: "Nuovo codice
della strada."
Nota all'art. 10, comma 4
Il testo della lettera b), del comma 1 dell'art. 4 della legge n.
447/1995 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1,
comma 1) � il seguente:
"Art. 4 - Competenze delle regioni - 1. Le regioni, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definiscono con legge:
Omissis;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti
competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
Omissis."
Nota all'art. 11, comma 1:
Il testo dell'art. 15 della legge n. 447/1995 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 15 - Regime transitorio - 1. Nelle materie oggetto dei
provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione
previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti
e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto
con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture
dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma
2, e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano
di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, entro il termine
di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo
i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente
legge. Nel piano di risanamento dovr� essere indicato con adeguata
relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di
adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi
ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale
entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalit� per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1� marzo 1991."
Nota all'art. 12, commi 1 e 2:
Il testo del comma 5, dell'art. 10 della legge n. 447/1995 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative - Omissis
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societ� e gli
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di
cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune
piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive
emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono
indicare tempi di adeguamento, modalit� e costi e sono obbligati ad
impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attivit� di manutenzione
e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi
di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS
la suddetta quota � determinata nella misura dell'2,5 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attivit� di manutenzione. Nel caso
dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
della loro attuazione � demandato al Ministero dell'ambiente."
Nota all'art. 13, comma 1:
Il testo del comma 2, dell'art. 4 della legge n. 447/1995 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 4 - Competenze delle regioni - Omissis
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilit�
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorit� e predispongono
un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le
regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli
piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale."
Nota all'art. 14, comma 1:
Il testo dell'art. 17, della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche -ARPAM-)
� il seguente:
"Art. 17 - Rapporti fra la Regione, enti locali, Aziende USL e
ARPAM - 1. Gli enti locali e le AUSL, si avvalgono dell'ARPAM
per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza
e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza.
2. L'ARPAM assicura agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL attivit� di consulenza e supporto tecnico-scientifico e
analitico sulla base di apposite convenzioni.
3. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali
vengono stabiliti i criteri e le modalit� previsti dall'articolo 2,
comma 2, della legge n. 61 del 1994 per l'utilizzo delle strutture
provinciali dell'ARPAM per il supporto all'espletamento delle funzioni
amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo
attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Le Province, gli altri enti locali e le AUSL possono stipulare
ulteriori convenzioni con l'ARPAM per prestazioni aggiuntive e altre
attivit�, fra quelle individuate dall'articolo 5, inerenti le proprie
funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali,
funzionali e temporali.
5. Le AUSL e gli enti locali non possono mantenere o istituire servizi,
uffici, unit� operative e strutture tecniche e di laboratorio costituiti
presso l'ARPAM per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
6. L'ARPAM pu� stipulare apposite convenzioni, su autorizzazione della
Giunta regionale, con altri soggetti pubblici interessati per la definizione
di ulteriori attivit� rispetto a quelle di cui ai commi precedenti."
Nota all'art. 15, comma 1:
Per l'argomento della legge n. 447/1995 vedi nella nota all'art. 1,
comma 1.
Nota all'art. 15, comma 3:
Per il testo dell'art. 17 della l.r. n. 60/1997 vedi nella nota all'art.
14, comma 1.
Nota all'art. 15, comma 3, lett. b):
Il testo del comma 6, dell'art. 8 della legge n. 447/1995 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico - Omissis
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivit�
di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre
valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivit�
o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo
nulla-osta."
Nota all'art. 15, comma 3, lett. c):
Il testo dell'art. 6 della legge n. 447/1995 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 6 - Competenze dei comuni - 1. Sono di competenza dei
comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gi� adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalit� di cui all'articolo 4, comma
1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative
a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivit� produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonch� dei provvedimenti di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivit� produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale
e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo
2, comma 3, per lo svolgimento di attivit� temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate
dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti
locali di igiene e sanit� o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento
al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di
attivit� che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, hanno la facolt� di individuare limiti di esposizione
al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione
di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali
riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
1 della L. 12 giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altres�
gli interventi di risanamento acustico gi� effettuati dalle imprese
ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1� marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale,
ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo
di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento
degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
princ�pi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)."
Nota all'art. 15, comma 4:
Per il testo del comma 9, dell'art. 2 della legge n. 447/1995 (per
l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) vedi
nella nota all'art. 16, commi 1 e 3.
Nota all'art. 16, commi 1 e 3:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 447/1995 (per l'argomento della
legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
Art. 2 - Definizioni - 1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo
ed alle attivit� umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato
alla permanenza di persone o di comunit� ed utilizzato per le diverse
attivit� umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivit�
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs.
15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attivit� produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le
altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite ad attivit� sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella
lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che pu�
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimit� della
sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che pu�
essere immesso da una o pi� sorgenti sonore nell'ambiente abitativo
o nell'ambiente esterno, misurato in prossimit� dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualit�: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati
in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata
e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1� marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano
in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi
di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformit� dei prodotti alle prescrizioni relative ai
livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi
attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi
passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i
piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilit� extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico
stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione
di attivit� rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge � definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza
ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivit� di controllo. Il tecnico competente
deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero
del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivit� di tecnico competente pu� essere svolta previa presentazione
di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia
ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivit�,
in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno
quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o
per i titolari di diploma universitario.
8. Le attivit� di cui al comma 6 possono essere svolte altres� da
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano
la propria attivit� nel campo dell'acustica ambientale, alla data
di entrata in vigore della presente legge nonch� da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto,
alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque
anni, attivit� nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli che svolgono le attivit� sulle quali deve essere effettuato
il controllo."
Nota all'art. 18, comma 2:
Il r.d. 14 aprile 1910, n. 639 reca: "Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato."
Nota all'art. 20, comma 1:
Il testo della lettera e), del comma 1 dell'art. 3 della legge n.
447/1995 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1,
comma 1) � il seguente:
Art. 3 - Competenze dello Stato - 1. Sono di competenza dello
Stato:
Omissis
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati
ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanit� e, secondo le rispettive competenze,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e
dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti,
allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano
salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75
e 80 dello stesso decreto legislativo;
Omissis."
Nota all'art. 20, comma 2 e 4:
Per il testo del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 447/1995 (per
l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) vedi
nella nota all'art. 16, commi 1 e 3.
Nota all'art. 23, comma 1:
Il testo del comma 3, dell'art. 10 della legge n. 447/1995 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) � il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative - Omissis
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, � punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
Omissis."
Nota all'art. 23, comma 2:
Per l'argomento della legge n. 447/1995 vedi nella nota all'art. 1,
comma 1.
Nota all'art. 23, comma 3:
La l.r. 10 agosto 1998, n. 33 che reca: "Disciplina generale e delega
per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"
� stata pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1998, n. 71.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri D'Angelo, Benatti,
Martoni, Ascoli, Moruzzi n. 34 del 21 dicembre 2000;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto in data 8 novembre 2001
* Relazione della IV commissione permanente in data 6 novembre 2001;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 14 novembre 2001, n. 63
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.
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