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REGIONE LAZIO
Legge Regionale 03 Agosto 2001, n. 18
(Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n� 22
del 13 Agosto 2001)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione
ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale
6 agosto 1999, n. 14.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I Finalit� e competenze
Art. 1 (Finalit�)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Competenze amministrative della Regione)
Art. 4 (Competenze delle provincie)
Art. 5 (Competenze dei comuni)
Art. 6 (Vigilanza e controllo)
TITOLO II Classificazione in zone acustiche del territorio
comunale
Art. 7 (Criteri generali)
Art. 8 (Classe I)
Art. 9 (Classe II,III e IV)
Art. 10 (Classe V e VI)
Art. 11 (Classificazione della rete viaria)
Art. 12 (Procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori
comunali)
TITOLO III Pianificazione regionale e comunale e delle
imprese
Art. 13 (Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali)
Art. 14 (Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali
di risanamento acustico)
Art. 15 (Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico)
Art. 16 (Relazione biennale sullo stato acustico)
TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 17 (Modalit� per il rilascio delle autorizzazioni comunali
per le attivit� rumorose temporanee)
Art. 18 (Documentazione di impatto acustico e modalit� di controllo)
Art. 19 (Valutazione previsionale del clima acustico)
Art. 20 (Tecnico competente)
Art. 21 (Potere sostitutivo)
Art. 22 (Sanzioni amministrative)
Art. 23 (Disposizioni finanziarie)
Art. 24 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo")
Art. 25 (Abrogazioni)
TITOLO V Disposizioni transitorie
Art. 26 (Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente
esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui
all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995)
Art. 27 (Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche
del territorio comunale)
Art. 28 (Riconoscimento dei tecnici competenti)
Art. 29 (Disposizioni transitorie per attivit� rumorose gi�
in esercizio)
Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)
ALLEGATI
A
B
C
TITOLO I
Finalit� e competenze
Art. 1
Finalit�
1. La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione
della qualit� acustica del territorio, per il risanamento ambientale
e per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico in attuazione
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e successive modifiche.
Art. 2
Oggetto
1. Costituiscono oggetto della presente legge:
a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono
alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste
dalle vigenti normative per l'applicazione dei valori di qualit�
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano
i piani di risanamento acustico;
c) la definizione delle modalit� di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attivit� temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari
o impianti rumorosi;
d) la definizione dei criteri per la redazione della documentazione
in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8 della l. 447/1995;
e) l'individuazione delle competenze provinciali in materia di inquinamento
acustico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
f) l'indicazione, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera d) della
l. 447/1995, delle modalit� di controllo del rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attivit� produttive, sportive e ricreative ed a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi nonch�
dei provvedimenti di licenze o di autorizzazione all'esercizio di
attivit� produttive;
g) la definizione dei criteri e condizioni per l'individuazione di
valori inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti un
rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995;
h) l'organizzazione dei servizi di controllo di cui all'articolo 14
della l. 447/1995;
i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di inerzia
dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
l) la definizione delle modalit�, scadenze e sanzioni per l'obbligo
di classificazione delle zone acustiche per i comuni che adottano
nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.
Art. 3
Competenze amministrative della Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, di seguito denominato piano regionale,
sulla base delle proposte delle province e la definizione, in base
alle disponibilit� finanziarie, delle priorit� degli
interventi di bonifica;
b) l'adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,
quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
e regionali;
c) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti previsti
dall'articolo 2, comma 6 della l. 447/1995;
d) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione
in zone acustiche del territorio comunale e l'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 22, comma 3;
e) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia
estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente pi�
province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali
ed urgenti necessit� di tutela della salute pubblica o dell'ambiente,
a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attivit�.
Art. 4
Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico,
in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di pi� comuni,
fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera d);
b) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia
regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), istituita
ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive
modifiche, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore compatibile
con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);
c) la verifica del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali
con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e la
formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai
fini della predisposizione del piano regionale;
e) la verifica dell'adeguamento dei piani di risanamento comunali
sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;
f) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate
dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree
ricadenti nel territorio di pi� comuni;
g) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia
estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente pi�
comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali
ed urgenti necessit� di tutela della salute pubblica o dell'ambiente,
a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attivit�.
Art. 5
Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei comuni:
a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gi� adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito
denominati piani comunali;
d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico,
prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni,
tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche
per le modalit� di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane,
degli altoparlanti e per tutte le attivit� rumorose;
e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte
salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
f) le attivit� di controllo sull'osservanza:
1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2) della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della
l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivit� svolte all'aperto;
3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli
atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
g) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivit�
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga
ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalit�
di cui all'articolo 17;
h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:
1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibite ad attivit� produttive, sportive e ricreative ed a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli
immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);
3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attivit� produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo
8, comma 6, della l. 447/1995;
l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
l. 447/1995;
m) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento
del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti
nel territorio comunale;
n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti
dell'ambiente esterno nonch� dei piani di contenimento ed abbattimento
del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;
o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle
proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora
sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessit� di tutela
della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento
o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale
di determinate attivit�.
Art. 6
Vigilanza e controllo
1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di
controllo avvalendosi dell'ARPA.
2. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo
20, esercita le attivit� di vigilanza e di controllo di cui
al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della
l. 447/1995.
TITOLO II
Classificazione in zone acustiche del territorio comunale
Art. 7
Criteri generali
1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del
proprio territorio sulla base:
a) delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali,
anche se solo adottati e dell'effettiva e prevalente fruizione del
territorio nonch� della situazione topografica esistente, in
modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso,
attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente
omogenee;
b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attivit�
antropiche, ricavati dai dati ISTAT.
2. Il territorio comunale � suddiviso in classi acustiche,
in ordine decrescente di tutela, secondo quanto stabilito nell'allegato
A, sulla base delle indicazioni del decreto previsto dall'articolo
3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995.
3. I comuni, nel provvedere alla classificazione di cui al comma
1, indicano le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto, tenendo conto dei rapporti con l'abitato
e con l'ambiente.
4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni
di quiete, il comune pu� fissare per tali aree valori di qualit�
inferiori di almeno 3 dB rispetto a quelli assegnati alla zona nella
quale ricadono, in conformit� ai criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995, in riferimento ai servizi
pubblici essenziali.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l. 447/1995,
� vietato l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da
una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente
superiori a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a comuni
confinanti.
6. Per le aree a forte fluttuazione turistica stagionale �
possibile l'adozione di due zonizzazioni acustiche di cui una corrispondente
ai periodi di massima affluenza turistica e l'altra relativa ai periodi
rimanenti.
7. La classificazione in zone acustiche deve essere riportata su
cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 e per le aree urbanizzate
in scala da 1:5.000 a 1:2.000 nonch� seguendo le indicazioni
grafico- cromatiche di cui all'allegato B.
Art. 8
Classe I
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende
le aree particolarmente protette, indicate nell'allegato A, nelle
quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.
In particolare rientrano nella classe I le aree naturali protette,
le aree umide e le zone selvagge.
2. Non rientrano nella classe I e seguono la classificazione attribuita
alla zona nella quale sono ubicate:
a) le aree di verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad
impianti sportivi, per la cui fruizione la quiete non � un
elemento strettamente indispensabile;
b) le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti
ad abitazione o ad uffici;
c) le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.
3. La classe I, ai fini dell'individuazione delle priorit�
degli interventi di bonifica acustica, � suddivisa nelle seguenti
sottoclassi:
a) 1/a ospedaliera;
b) 1/b scolastica;
c) 1/c aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali
la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.
Art. 9
Classe II, III e IV
1. Le classi II, III e IV comprendono aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale, aree di tipo misto ed aree di intensa attivit�
umana indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre
ai criteri di cui all'articolo 7, comma 1, si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) la densit� di popolazione ed abitativa;
b) la densit� di esercizi commerciali e di uffici;
c) la densit� di attivit� artigianali;
d) il volume di traffico stradale.
3. I parametri di cui al comma 2 vengono valutati in bassa, media,
alta densit� e possono assumere i seguenti pesi:
a) 0 per densit� nulla;
b) 1 per bassa densit�;
c) 2 per media densit�;
d) 3 per alta densit�.
4. Con riferimento al parametro della densit� abitativa, sono
classificate zone a bassa densit� quelle prevalentemente a
villino con non pi� di tre piani fuori terra, zone a media
densit� quelle prevalentemente con palazzine di quattro piani
ed attico e zone ad alta densit� quelle prevalentemente con
edifici di tipo intensivo con pi� di cinque piani.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9, le zone nelle
quali la somma dei pesi di cui al comma 3 � compresa tra 1
e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei
pesi � compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e
quelle nelle quali � compresa tra 9 e 12 vengono definite di
classe IV.
6. Le zone con piccole industrie e/o attivit� artigianali,
le zone con presenza quasi esclusiva di poli di uffici pubblici, istituti
di credito, quartieri fieristici ed altre attivit� di terziario
similari, di centri commerciali, ipermercati ed altre attivit�
commerciali similari, comunque caratterizzate da intensa attivit�
umana, sono inserite in classe IV; rientrano nella medesima classe
IV anche le zone in cui insistono le caserme e le carceri.
7. Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i
circoli privati a ci� abilitati, luoghi di pubblico spettacolo,
questi ultimi se in ambiente chiuso o aperto, non possono essere inseriti
in classi inferiori alla IV, quando costituenti corpo indipendente
da altri edifici.
8. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole
operatrici sono inserite nella classe III.
9. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici,
le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione
del prodotto agricolo, sono considerati attivit� produttive
e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non
inferiore alla IV.
Art. 10
Classe V e VI
1. Le classi V e VI comprendono, rispettivamente, le aree prevalentemente
industriali ed esclusivamente industriali indicate nell'allegato A.
Art.11
Classificazione della rete viaria
1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo
11, comma 1, della l. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo,
in riferimento alla densit� di traffico veicolare, appartengono
alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali
o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione
e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli
l'ora. Appartengono alla classe III le strade di quartiere prevalentemente
utilizzate per servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra
50 e 500 veicoli l'ora. Appartengono alla classe II le strade locali
prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore
ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo
orario 6.00-22.00.
2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma
1 non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti,
la strada � classificata nel modo seguente:
a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente pi�
basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata
nella stessa classe della zona circostante;
b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente,
la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona
pi� elevato;
c) strada con valore limite di zona pi� elevato rispetto a
quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono
adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento
acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe
della zona attraversata.
3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano,
la zona ad esse propria � delimitata dalla superficie degli
edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque,
qualora non esista una continuit� di edifici-schermo, la tipologia
classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta
metri a partire dal ciglio della strada stessa.
Art. 12
Procedure per la classificazione in zone
acustiche dei territori comunali
1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in
zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri
generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7,
8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3,
4, 5, 6, e 7.
2. La proposta preliminare � trasmessa alla Regione, alla
provincia ed ai comuni confinanti ed � depositata, per sessanta
giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito � data
notizia nell'albo pretorio del comune.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma
2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune.
Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni
da parte dei comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all'articolo
7, comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi per la valutazione
delle osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi,
ovvero, qualora la conferenza di servizi non sia stata convocata,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta la classificazione
in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni
assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni
presentate ai sensi del citato comma 3, che siano state accolte dal
comune.
5. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale,
di cui � data notizia con le stesse modalit� indicate
dal comma 2, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale
generale (PUCG) e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali
(PUOC).
6. In sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai sensi
degli articoli 33, comma 3 e 42, comma 6 della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, la provincia verifica,
altres�, il coordinamento degli strumenti urbanistici stessi
con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale.
7. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del
territorio comunale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.
TITOLO III
Pianificazione regionale e comunale e delle imprese
Art. 13
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito
il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo
13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche,
adotta il piano regionale secondo le modalit� indicate dall'articolo
15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili,
anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.
2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle
province ai sensi dell'articolo 15, comma 4, tenuto conto delle disponibilit�
finanziarie assegnate dallo Stato e di quelle stanziate dalla Regione
stessa, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica
da attivare.
3. Il piano regionale prevede in particolare:
a) l'ordine di priorit� degli interventi di risanamento in
relazione alle zone da risanare, alla tipologia ed all'entit�
delle sorgenti sonore ivi presenti;
b) il coordinamento degli interventi di risanamento;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi di risanamento;
d) i criteri per l'adeguamento dei piani comunali.
4. Il piano regionale � aggiornato sulla base delle proposte
inviate dalle province ai sensi dell'articolo 15, comma 4.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito
il comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo
13 della l.r. 74/1991 e successive modifiche, adotta, altres�,
il piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali,
secondo le modalit� indicate dall'articolo 15 della l.r. 17/1986,
in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di
sviluppo.
Art. 14
Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di
risanamento acustico
1. Nei casi indicati dall'articolo 7, comma 1, della l. 447/1995,
e con le modalit� ivi previste, i comuni adottano i piani comunali,
redatti da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo
20, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) redazione di un elenco delle sorgenti sonore che non rispettino
i valori limite previsti dalla normativa vigente con l'identificazione
dei soggetti responsabili delle emissioni e la rappresentazione delle
sorgenti stesse su cartografia in scala 1:5000 per le zone abitate
e 1:10.000 per le zone al di fuori degli agglomerati urbani;
b) rilevazione dell'entit� del rumore prodotto dalle sorgenti
di cui alla lettera a), sulla base di indagini strumentali integrate
eventualmente da valori provenienti dall'impiego di modelli matematici
che devono, comunque, essere descritti nella relazione;
c) rappresentazione grafica dei dati rilevati secondo la tabella di
riferimento colore/tratteggio prevista dalla normativa UNI-9884, di
cui all'allegato B;
d) confronto dei dati ottenuti con i limiti di zona;
e) indice di valutazione delle priorit� di intervento ottenuto
come somma dei pesi a, b, c, di cui all'allegato C.
Art. 15
Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico
1. I piani comunali prevedono:
a) l'individuazione della tipologia e dell'entit� delle sorgenti
sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli
acustici da raggiungere;
b) i soggetti cui compete l'intervento;
c) le priorit�, le modalit� ed i tempi previsti per
il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica;
f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti
della popolazione esposta sulla base degli effetti dell'inquinamento
acustico rilevato.
2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento
del rumore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n).
3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni
per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito � data
notizia sull'albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza
del deposito, gli interessati presentano le osservazioni. Entro i
successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani
comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni.
4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti
entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni,
con riferimento all'entit� del fenomeno acustico inquinante,
all'entit� della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza
economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce
l'ordine di priorit� degli interventi nell'ambito provinciale
e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla
Regione, ai fini dell'adozione o dell'aggiornamento del piano regionale
di cui all'articolo 13.
5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale
secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali cos� adeguati
sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione,
ai fini della verifica dell'adeguamento al piano regionale. In caso
di difformit� del piano comunale rispetto al piano regionale,
la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie osservazioni,
fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all'adeguamento.
Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo
sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.
Art. 16
Relazione biennale sullo stato acustico
1. I comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti adottano
una relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi territori
e la trasmettono alla Regione ed alla provincia ai fini delle iniziative
di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed all'articolo
4, comma 1, lettere c) e d).
2. In caso di adozione del piano comunale, la prima relazione biennale
sullo stato acustico � allegata al piano stesso.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 17
Modalit� per il rilascio delle autorizzazioni comunali
per le attivit� rumorose temporanee
1. Si intendono per attivit� rumorose temporanee quelle attivit�
limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi.
Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema
all'aperto, piano bar all'aperto, attivit� all'interno di impianti
sportivi.
2. Le attivit� rumorose temporanee sono autorizzate dal comune,
anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l.
447/1995, ad eccezione delle attivit� di cantieri edili rese
necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire
alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente
al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile
dei lavori.
3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose
patronali, feste laiche e consimili nonch� i comizi elettorali.
4. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare una relazione
che contenga almeno i seguenti dati:
a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando
la collocazione territoriale delle attivit� rispetto agli edifici
circostanti;
b) il periodo presumibile o la durata delle attivit� che si
intendano intraprendere;
c) la fascia oraria interessata;
d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati
che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo
ed esterno;
f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti
nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione
in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altres�
dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo
conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
6. L'autorizzazione � rilasciata dal comune entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si
intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5,
da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta
del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso
dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino
esigenze istruttorie connesse alla necessit� di acquisire ulteriori
elementi di giudizio.
7. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre
1993, n. 57, il comune non pu� comunque procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma
5 del presente articolo.
Art. 18
Documentazione di impatto acustico e modalit� di controllo
1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale,
ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione,
alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'articolo
8, comma 2, della l. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti,
apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati:
a) la tipologia di attivit� ed il relativo codice, secondo
la vigente classificazione delle attivit� economiche stabilita
dall'ISTAT;
b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti,
secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando
una o pi� planimetrie orientate ed in scala opportuna;
c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attivit�,
specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando
una o pi� planimetrie orientate ed in scala opportuna, con
profili quotati;
d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti
che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
e) la descrizione dell'attivit� e/o del ciclo tecnologico nonch�
l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
1) se trattasi di attivit� e/o impianti a ciclo continuo;
2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno
e/o notturno;
3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di
rumore;
f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti
nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilit�
con i limiti di legge;
g) la descrizione della verifica di compatibilit� con quanto
indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam".
In caso di incompatibilit� con quanto previsto dalla medesima
lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto
acustico.
2. Per la realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e delle
aviosuperfici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro
dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15 novembre 1997, n. 267, la Giunta regionale pu� definire,
con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalit� di
presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a
quanto previsto dal comma 1. I comuni, entro trenta giorni dal rilascio
o diniego dell'autorizzazione alla realizzazione delle aree e delle
aviosuperfici suddette, comunicano all'Ente nazionale per l'aviazione
civile il loro provvedimento ai fini dell'attivazione di eventuali
azioni di competenza.
3. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.
447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori
previsti dall'articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, devono contenere
una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi
contenuti di cui al comma 1.
4. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui all'articolo 8, comma 6 della l. 447/1995, devono contenere, nel
caso previsto dal medesimo articolo 8, comma 6, l'indicazione delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attivit� o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo
nulla-osta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3),
da parte del comune territorialmente competente.
5. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo
deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo
20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro
tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.
Art. 19
Valutazione previsionale del clima acustico
1. Per quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995,
in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si
definisce come clima acustico l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano
lo stato acustico di una determinata area.
2. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:
a) la planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata all'opera,
con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano
il clima acustico dell'area stessa;
b) l'indicazione della classificazione acustica del territorio in
cui ricade l'insediamento;
c) le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione
dell'opera;
d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione
dell'opera, con l'eventuale indicazione degli interventi idonei a
ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell'opera
stessa nonch� una stima dei costi per la loro realizzazione.
Art. 20
Tecnico competente
1. E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati
dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attivit� di controllo. Il tecnico competente
sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995
nonch� dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia
di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti
in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
b) aver svolto attivit� professionale non occasionale nel campo
dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
statale vigente.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalit�
di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
4. L'attivit� di tecnico competente pu� essere svolta
anche dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 8, della l. 447/1995
e successive modifiche, purch� iscritti nell'elenco di cui
al comma 2.
5. Si considera, in via indicativa, attivit� nel campo dell'acustica
ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito
elencate:
a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni
sulla conformit� dei valori riscontrati ai limiti di legge
ed eventuali progetti di bonifica;
b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
c) redazione di piani di risanamento.
6. Le altre attivit� in campo acustico, che non rientrino
in quelle dell'acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche
effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della
maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa.
7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono
svolgere la loro attivit� nel territorio della Regione. A tal
fine � sufficiente il possesso dell'attestato di riconoscimento
della regione di provenienza.
8. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attivit�
di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie
per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici
competenti.
Art. 21
Potere sostitutivo
1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi
previsti dalla presente legge, ivi compresa l'adozione dei piani comunali
in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico
nonch� in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione
esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
Art.22
Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province
ed ai comuni, nell'ambito delle rispettive funzioni di controllo e
di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) ed all'articolo
5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l'irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della l. 447/1995,
secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione � raddoppiata.
2. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 447/1995 � versato
dalle province e dai comuni all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi del citato articolo. Per la ripartizione degli importi delle
sanzioni comminate dalla provincia tra la provincia ed i comuni si
applica quanto previsto dall'articolo 182, comma 2 della legge regionale
6 agosto 1999, n. 14.
3. Qualora il comune non proceda alla classificazione in zone acustiche
secondo quanto previsto dalla presente legge � punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni
a lire 100 milioni. L'irrogazione di tale sanzione spetta alla Regione
e si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale
5 luglio 1994, n. 30. Al versamento allo Stato del 70 per cento delle
somme derivanti dall'applicazione della sanzione provvede la Regione.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalit� di cui alla presente legge sono concessi
contributi ai comuni secondo le priorit� individuate ai sensi
dell'articolo 13 della presente legge. A tal fine sono istituiti,
per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
il capitolo numero 02119 denominato "Proventi delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 10 della l. 447/1995" e
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo
numero 16230 denominato "Versamento al bilancio dello Stato del
70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo
10 della l. 447/1995".
2. Sono istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario
dell'anno 2001 i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo numero 52122 denominato "Contributi in conto capitale
per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo
13 della l. 447/1995", con uno stanziamento di lire 50 milioni;
b) capitolo numero 52123 denominato "Contributi in conto interessi
per il risanamento acustico e sistemi di monitoraggio ai sensi dell'articolo
13 della l. 447/1995", con uno stanziamento di lire 50 milioni.
3. Per la copertura finanziaria dei capitoli di cui al comma 2, di
importo pari a lire 100 milioni si provvede con lo stanziamento previsto
al capitolo numero 16310 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
dell'anno 2001.
Art. 24
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 14/1999,
� inserita la seguente:
"c bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della
classificazione del territorio comunale in zone acustiche;".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 109 della l.r. 14/1999,
dopo le parole "nel territorio di pi� comuni" sono
aggiunte, in fine, le seguenti ", fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis).".
3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 14/1999,
� sostituita dalla seguente:
"l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese
nei confronti dell'ambiente esterno nonch� dei piani di contenimento
ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della
l. 447/1995;".
Art.25
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed in particolare la lettera a), comma 1 dell'articolo 108 della
l.r. 14/1999.
TITOLO V
Disposizioni transitorie
Art. 26
Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente
esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui
all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995
1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della l. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
classificazione in zone acustiche di cui all'articolo 12, comma 5,
presentano al comune un progetto di risanamento che contiene:
a) l'indicazione della tipologia di attivit� ed il relativo
codice, secondo la vigente classificazione delle attivit� economiche
stabilita dall'ISTAT;
b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti,
secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando
una o pi� planimetrie orientate ed in scala opportuna;
c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attivit�,
specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando
una o pi� planimetrie orientate ed in scala opportuna;
d) l'elenco delle attivit�, dei cicli tecnologici o apparecchiature
che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
e) la descrizione delle attivit� e/o del ciclo tecnologico
e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
1) se trattasi di attivit� o di impianto a ciclo continuo;
2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno
e/o notturno con specificazione della durata, della continuit�
o della discontinuit�, della frequenza di esercizio, della
contemporaneit� di esercizio delle sorgenti sonore;
3) le condizioni di attivit� o di esercizio corrispondenti
al massimo livello di rumore;
f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi
valori, posizioni, periodo e durata;
g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla
scelta delle modalit� di adeguamento previste dal progetto;
h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto,
che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.
2. Le societ� e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
e delle connesse infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 5 della
l. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento e di abbattimento
del rumore, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 e dalle
relative disposizioni di attuazione.
3. Il comune approva i progetti ed i piani di cui, rispettivamente,
ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla loro ricezione. Decorso
inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
Art. 27
Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche
del territorio comunale
1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione
in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di
cui all'articolo 12, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale,
adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
valore di proposta preliminare ai sensi dell'articolo 12. I comuni
trasmettono i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti previsti dall'articolo
12, comma 2. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 12, ma con i termini
ridotti della met�.
3. Entro un anno dalla data di pubblicazione della classificazione
in zone acustiche di cui ai commi 1 e 2, i comuni coordinano gli strumenti
urbanistici comunali, anche solo adottati, con la classificazione
stessa. Tale coordinamento � verificato dalla provincia o dalla
Regione in sede, rispettivamente, di verifica di conformit�
ovvero di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli
articoli 33, 42 e 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche. Qualora
gli strumenti urbanistici comunali siano stati adottati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono
essere verificati o approvati ai sensi della normativa citata, anche
in assenza della classificazione in zone acustiche del territorio
comunale, purch� non sia decorso il termine di cui al comma
1.
4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone
acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'articolo
6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1�
marzo 1991.
Art. 28
Riconoscimento dei tecnici competenti
1. Fino alla data di esecutivit� della deliberazione prevista
dall'articolo 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione
della Giunta regionale 14 marzo 1996, n. 1450 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione del 30 maggio 1996, n. 15.
2. I tecnici competenti, gi� riconosciuti dalla Regione alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto
nell'elenco previsto dall'articolo 20, comma 2.
3. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 20, comma
2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere
la loro attivit�.
Art. 29
Disposizioni transitorie per attivit� rumorose gi�
in esercizio
1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento
danzante, dei circoli privati a ci� abilitati, delle attivit�
di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle
attivit� ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti
rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro sei mesi dalla stessa data, presentano
ai comuni territorialmente competenti la documentazione di impatto
acustico prevista dall'articolo 18, comma 1, ai fini della verifica
del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato.
2. Nei casi in cui le attivit� indicate nel comma 1 determinino
disagi di particolare rilevanza, i comuni possono, anche prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell'ARPA, richiedere
la documentazione di impatto acustico.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivit�
gi� autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 30
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge � dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sar� pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, add� 3 agosto 2001
STORACE
Il visto del Commissario del Governo � stato apposto il
3 agosto 2001.
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