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REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Legge Regionale n. 15- 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalita'
1.
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", con la
presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'art.
2 della Legge n. 447 del 1995.
Note
all'art. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e' il seguente:
"Art. 4 - Competenze delle Regioni
1. Le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio
ed indicando altresi' aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei
valori di qualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle
zone gia' urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti competenti
ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalita', scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai
sensi della lettera a) per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalita' di
controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita'
produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui
all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni di piani
di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,
di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di
attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico ai sensi
della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di
controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorita' temporali degli interventi
di bonifica acustica del territorio.
2. Le Regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilita' finanziarie
assegnate dallo Stato, definiscono le priorita' e predispongono un piano
regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico,
fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i), per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non
vincolanti. I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui
all'articolo 7 al piano regionale.". Comma 2
2)
Il testo dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, concernente Legge
quadro sull'inquinamento acustico, e' il seguente:
"Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosisterni,
dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita'
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i
quali resta ferma la disciplina di cui al DLgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in
cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera
c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo' essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere
immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in
funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della
destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di
rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra
il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino
la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di
riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei
trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita'
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai
valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico competente deve essere
in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da coloro che,
in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita' nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge
nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno
cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non
occasionale.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo.".
Art. 2
Classificazione acustica
1.
Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) e
h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla classificazione acustica
del proprio territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a
quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante
"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati".
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione
consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione
del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a)
e f), della Legge n. 447 del 1995.
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le
aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori
che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente
misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero
dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico".
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di
Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia
territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il
conflitto riguardi Comuni appartenenti a province di regioni diverse, si
provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto
si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre regioni non
abbiano competenze in materia si provvede altresi' d'intesa fra le Regioni.
Note
all'art. 2
Comma 1
1) Il testo delle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 2 della Legge
n.447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e' il seguente:
"Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti
in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,
alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di
comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro
contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi
e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e
della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico:
la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le
dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di
prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della
liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i trasporti
pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche
effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili
nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con
particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.". Comma 3
3) Il testo delle lettere a) e f) del comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 447 del
1995, citato alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 1.
Comma 5
4) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente:
"Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".
Art. 3
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
1.
I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici
mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalita'
previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 recante
"Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna", e'
adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni.
Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque puo' presentare
osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute,
approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette
alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2.
3. I Comuni gia' dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM 1 marzo
1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della
direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le
procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di
cui ai commi 1 e 2.
Nota
all'art. 3
Comma 2
Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e' il seguente:
"Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali
esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attivita' di
controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia
ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilita'
primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la responsabilita'
del procedimento, che, di norma, e' svolto con il concorso esplicito dell'altro
soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le
prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni
provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro
permanenti sulle principali attivita' di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono
oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui
all'art. 16.
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si avvale, sulla
base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del
Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende Unita'
sanitarie locali delle citta' di Bologna e di Ravenna, in materia di
documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia
occupazionale ed ambientale.
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, puo'
specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui
all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilita' primaria e
del soggetto referente di cui al comma 2.".
Art. 4
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici
1.
I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della
pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio
nell'ambito della valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale,
prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio". In assenza della
classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e
gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000. E'
fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17
della presente legge.
Note
all'art. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e' il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento
di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva
della sostenibilita' ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla
loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti
negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o
compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilita' ambientale e
territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono
illustrati da un apposito documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione
delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne
la sostenibilita', ambientale e territoriale.
4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio
dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e
territoriali, anche al fine della revisione o aggiomamento degli stessi.".
2) Il testo dell'art. 20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, concernente Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio, e' il seguente:
"Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione
settoriale
1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, puo' conferire
al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o piu' piani
settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne
presenti i contenuti essenziali.
2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si
applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le seguenti
integrazioni:
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di
pubblicita' del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare
efficacia;
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni
parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.".
Art. 5
Piani comunali di risanamento acustico
1.
I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui
al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del
territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g)
del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio
comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto
all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla
Regione. Il Piano e' corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le
modalita' previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti
accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma
1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano
di risanamento acustico.
4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante
"Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali
devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di
risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico e' trasmesso a cura del Comune alla
Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.
Note
all'art. 5
Comma 1
1) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del
1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 7 - Piani di risanamento acustico
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
ultimo periodo, i Comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento
acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui
al DLgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere: a)
l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanate individuate ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento; c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per
il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le
eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e
della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato da
Comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza. Per i Comuni che
adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e'
allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
3) Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, concernente
Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, e' riportato alla
nota all'art. 3.
Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1.
Per determinare gli obiettivi di qualita' da realizzare i Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico,
con le modalita' e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n.
447 del 1995. La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di
risanamento acustico di cui all'art. 5 e' allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa a cura del Comune alla Provincia
territorialmente interessata.
Nota
all'art. 6
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota
2) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 5.
Art. 7
Interventi di risanamento acustico
1.
Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99
della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e
locale" individua gli obiettivi e le priorita' delle azioni per la tutela
dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico
previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati
nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province
individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali
di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.
Note
all'art. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' il seguente:
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse
comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del
programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e
risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei
suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo
sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti
ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali,
determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con riferimento a
peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi
di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai
soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunita' montane
e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di
coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in
ordine di priorita' gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici
con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilita' al finanziamento da
parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al
settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di
impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di
contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformita'
alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere
collegate alle finalita' del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e
privati di contributi, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per
l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualita'
ambientale.
6. Per la predisposizione del PTRTA la Giunta regionale attiva gli studi e le
ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel programma triennale regionale per la
tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed
educazione ambientale, alle aree naturali protette e alla difesa del
suolo.".
Comma 2
2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' riportato alla nota 1) al
presente articolo.
Art. 8
Risanamento infrastrutture di trasporto
1.
Per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e in
conformita' al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante
"Criteri per la predisposizione da parte delle societa' e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei
piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la
Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare
di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e
l'individuazione dei tempi e delle modalita' utili al raggiungimento degli
obiettivi di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre
in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per
l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, puo'
stipulare intese ed accordi con le societa' e gli enti gestori di infrastrutture
lineari di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorita' e dei criteri per la
predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le
infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalita' indicate nel DM 29
novembre 2000.
Note
all'art. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative omissis
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi
comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,
hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente
con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono
obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta
quota e' determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al
Ministero dell'ambiente.".
Comma 2
2) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.
Comma 3
3) Il DM 29 novembre 2000, concerne Criteri per la predisposizione, da parte
delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore.
Art. 9
Piano di risanamento delle imprese
1.
Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica,
verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2,
comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento
dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a
pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalita' e tempi di
adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del
Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione
dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle
verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le
procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di
legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa e' attuato entro il termine massimo di
ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento e'
data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati
dalla rilevanza e complessita' dell'intervento il sindaco puo', su richiesta
dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei
ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno gia' effettuato interventi di risanamento acustico ai
sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti
dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi
valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447
del 1995.
Note
all'art. 9
Comma 1
1) Il testo delle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447
del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota. Comma 2
2) Il Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concerne
Regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Comma 4
3) Il testo dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, concernente Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, e' il
seguente:
"Art. 3
1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti
fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine
di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla
competente Regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalita' di
adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non puo' comunque essere
superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano
deve essere esaminato dalla Regione, che, entro il termine di sei mesi, puo',
sentiti il Comune e la Unita' sanitaria locale competenti, apportare eventuali
modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano
s'intende approvato a tutti gli effetti.
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai
limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente
comma per la presentazione del piano stesso.".
3) Il testo del comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Competenze dei Comuni omissis
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Sono fatti salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico
gia' effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991. Qualora detti interventi
risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del
territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle
imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 10
Disposizioni in materia di impatto acustico
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la
predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti
per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al
comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la redazione della
valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli
insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei
criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e' allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n.447
del 1995, alle domande per il rilascio: a) di concessioni edilizie relative a
nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e
ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b) di altri
provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lett. a); c) di qualunque altra licenza od
autorizzazione finalizzata all'esercizio di attivita' produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate per la
documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attivita'
produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non
inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di
gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 e'
quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa
contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.
6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma
3 sia prevista la denuncia di inizio di attivita', od altro atto equivalente, la
documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attivita' e deve
essere presentata a richiesta dell'autorita' competente al controllo.
7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi
precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di
immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art.
3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, deve contenere l'indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita'
o dagli impianti.
8. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle
concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Note
all'art. 10
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico omissis
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLgs 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti
rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico omissis
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico omissis
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti
ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
omissis".
Comma 7
4) Il DPCM 14 novembre 1997, concerne Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore.
5) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 447 del
1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 - Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
omissis".
Art. 11
Autorizzazioni per particolari attivita'
1.
Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi,
sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della
Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a
tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo
ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.
3. Le attivita' agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con
macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto
si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.
Nota all'art. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2) all'art.
1, e' riportato alla stessa nota.
Art. 12
Tecnico competente
1.
Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia riconosce, su
domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in
acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del
1995. L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna
Provincia e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
all'art. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2) all'art.
7, e' il seguente:
"Art. 124 - Inquinamento acustico
1) Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della Legge 26
ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province".
2) Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, citata alla
nota 2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
Art. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1.
In casi di eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, secondo
le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento
acustico.
Nota
all'art. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2) all'art.
1, e' il seguente:
"Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della Provincia, il
presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il
Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,
con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'. Nel caso di servizi
pubblici essenziali, tale facolta' e' riservata esclusivamente al Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica."
Art. 14
Potere sostitutivo
1.
In caso di persistente inattivita' degli Enti locali nell'esercizio delle
funzioni disciplinate con la presente legge la Regione esercita il potere
sostitutivo con le modalita' e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16
della L.R. n. 3 del 1999.
Nota
all'art. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2) all'art. 7,
e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del 1998 e dal
comma 45 dell'art. 17 della Legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente
inattivita' nell'esercizio di funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti
interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per
provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni
d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la
nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza
Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere
sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono
modificati."
Art. 15
Controlli
1.
Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e
vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di piu' comuni per
l'attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art.
14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA.
3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2
provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.
Nota
all'art. 15
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota
2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 14 - Controlli omissis
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore
prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. omissis".
Art. 16
Sanzioni
1.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3
della Legge n. 447 del 1995, la mancata osservanza delle disposizioni in materia
di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire
10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per la mancata presentazione entro il termine
del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
b) pagamento di una somma da Lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) a Lire
30.000.000 (pari a Euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai limiti fissati
dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3
e 4;
c) pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a Lire
10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per lo svolgimento di particolari attivita'
senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11. 2. Le somme
derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate
dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto
previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, le somme
introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al
finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6. 3. Ai sensi del comma
3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in
materia fiscale" e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
Lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla
base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi
le soglie di rumore definite dal Ministero competente. 4. All'accertamento e
all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i
Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.
Note
all'art. 16
Comma 1
1) Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, citata
alla nota 2) al titolo, e' il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non
ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformita' al disposto
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 20.000.000. omissis".
Comma 2 2) Il testo del comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, citata
alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente: "Art. 10 - Sanzioni amministrative
omissis
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto
ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere f) e h). omissis".
Comma 3 3) Il testo del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n.
342 e' il seguente: "Art. 94 - Sanzioni e contenzioso omissis
3. Le Regioni e le Province autonome, con apposita legge, possono introdurre,
sulla base dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione
amministrativa fino ad un massimo di Lire 2.000.000 nei confronti degli
esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle
emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di
livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente."
Art. 17
Norma transitoria
1.
Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1
marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20
del 2000 sono approvati in conformita' alla medesima classificazione fino al suo
adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica
redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli
artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente
legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del
DPCM 1 marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della
presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni
fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente
legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG
di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformita' alla
stessa.
4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione
acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le
situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in
presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico. La
presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 maggio 2001
VASCO ERRANI
Note
all'art. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991, citato alla nota 3) all'art. 9,
e' il seguente:
"Art. 2
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori
equivalenti, i Comuni adottano la classificazione in zone riportata nella
Tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione
alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella Tabella 2.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai
limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti
differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e
quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo
diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata
all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle
predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro
il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno
la possibilita' di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla
delocalizzazione degli impianti industriali.".
Comma 2 2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, citata
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformita' alla presente
legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani
regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC,
del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti
urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da
quella regionale previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante,
di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47;
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani
sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre
adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente
art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la
localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della
polizia municipale nonche' per la realizzazione degli interventi diretti a
garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere
altresi' adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione
previgente, varianti specifiche ai PRG approvati dopo l'entrata in vigore della
L.R. n. 6 del 1995, purche' conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina
sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto
dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che
approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione
previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali
alle scelte di piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e
motivati fabbisogni della capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti
dal piano vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui
contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. I piani aziendali
previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del
1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare
applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le
aree destinate ad attivita' estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio
1991, n.17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9.
Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione
territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite
dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le varianti generali
al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.". 2) Il testo degli articoli 41 e 42 della L.R. n. 20
del 2000, citata alla nota 2) all'art. 4, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
3) Il testo del comma 1 dell'art. 6 del DPCM 1 marzo 1991, citato alla nota 3)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 6
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla
Tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di
accettabilita':
Zonizzazione Limite diurno Limite notturno Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai
limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti
differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e
quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A)
durante il periodo diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.
La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico
negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 3.". Comma 3
4) Il testo dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000, citata alla nota 2) all'art.
4, e' riportato alla nota 2) al presente articolo.
Lavori
preparatori
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1380
del 31 luglio 2000; oggetto consiliare n. 338 (VII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n.
29 in data 7 agosto 2000;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio Ambiente
Trasporti" in sede referente. Testo licenziato dalla Commissione referente
con atto n. 6 del 7 marzo 2001, con relazione scritta del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 aprile 2001, atto
n.26/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 429/4.1.20/C.G. del 3 maggio
2001.
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