PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 5
Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili
(B.U.R. 20 agosto 1996, n. 37)
Art. 1
Disciplina delle attivit� di volo alpino
1.
Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione
dell'inquinamento acustico, sono vietati:
a) l'atterraggio e il decollo nonch� il sorvolo a quota inferiore a metri 500
dal suolo di velivoli a motore nell'ambito dei parchi naturali, delle riserve
naturali e delle aree protette, nonch� nel territorio trentino del Parco
nazionale dello Stelvio;
b) il decollo e l'atterraggio di velivoli a motore in tutte
le zone del restante territorio provinciale site ad altitudine superiore ai
1.000 metri sul livello del mare;
c) il sorvolo con velivoli a motore delle zone di cui alla
lettera b) a quota inferiore a 300 metri dal suolo.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai voli
effettuati per servizi di interesse pubblico ovvero dalle forze armate o di
pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo
di soccorso o per servizi di manutenzione degli impianti di telecomunicazione
(ripetitori radio TV).
3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano inoltre ai
voli effettuati per necessit� di trasporto di materiali o di svolgimento di
servizi a carattere igienico-sanitario e ambientale. In tali casi, il volo deve
essere preventivamente segnalato al servizio parchi e foreste demaniali, ove
siano interessati i territori di cui al comma 1, lettera a), ovvero al comune o
ai comuni territorialmente interessati nelle altre ipotesi.
4. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettere b) e c),
il servizio comunicazioni e trasporti, sentita l'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente, pu� autorizzare l'effettuazione di voli di
addestramento nell'ambito dell'attivit� di scuole o di associazioni aventi sede
nella provincia di Trento. Ai fini dell'allenamento minimo di volo per il
mantenimento della validit� della licenza di brevetto, l'autorizzazione di cui
al presente comma � rilasciata secondo criteri e modalit� stabiliti dalla
Giunta provinciale.
5. L'atterraggio, il decollo e il sorvolo con velivoli a
motore nelle aree interessate dai divieti di cui al comma 1 per motivi di
studio, di ricerca e di documentazione tecnico-scientifica sono soggetti ad
autorizzazione del servizio comunicazioni e trasporti.
6. � vietato su tutto il territorio provinciale il trasporto
di sciatori con velivoli a motore per la pratica di eliski.
7. Le manifestazioni di aeromodellismo sono autorizzate dal
comune territorialmente interessato, in osservanza della disciplina provinciale
concernente la prevenzione dall'inquinamento acustico.
Art. 1 bis
Norma interpretativa
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per velivolo a motore qualsiasi macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro ( 1 ).
Art. 2
Vigilanza
1.
All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono, secondo i
rispettivi ambiti di competenza:
a) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi
naturali;
b) il personale incaricato dei servizi di polizia forestale,
anche appartenente ai comuni o loro consorzi;
c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
d) gli organi di pubblica sicurezza, su richiesta del
Presidente della Giunta provinciale.
Art. 3
Sanzioni amministrative
1.
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
2.000.000 a lire 12.000.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 6;
b) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.200.000 per chi non presenta la segnalazione o violi il regime
autorizzatorio di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 7;
c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000 per chi viola il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 1, comma 4.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta
al dirigente del servizio comunicazione e trasporti nei casi di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 e, rispettivamente, al sindaco del comune territorialmente
interessato nei casi di cui alla lettera b) del comma 1.
4. Le somme riscosse sono introitate nei bilanci dei
rispettivi enti cui fanno capo gli organi indicati al comma 3.
Art. 4
Norme finali
1.
� abrogata la legge provinciale 24 giugno 1985, n. 7 (Disposizioni per la
tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili).
2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 24
giugno 1985, n. 7 alle violazioni commesse durante il periodo di vigenza della
predetta legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Note
( 1 ) Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.P. 7 luglio
1997, n. 10.