REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 1999, n. 534

Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 20.3.1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
    Considerato che all'articolo 2, comma 2, lettera g), la stessa legge prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447 nonch� della documentazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 del medesimo articolo, previo parere, ai sensi del comma 3 del precitato articolo 2 della l.r. 12/1998, del Comitato tecnico per l'Ambiente di cui alla legge regionale 24.3.1980, n. 20 e successive modificazioni e del Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 20.4.1994, n. 22;
    Considerato che la predetta l.r. 22/1994 e sue successive modificazioni � stata abrogata dalla l.r. 30.12.1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" che all'art. 20, comma 5, dispone che le funzioni consultive obbligatorie svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente sono svolte, in via transitoria, dal Comitato tecnico per la VIA di cui all'art. 12 della legge medesima;
    Vista la l.r. 6.4.1999, n. 11 "Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio" che, all'art. 7, comma 3, stabilisce che fino all'insediamento del Comitato Tecnico Regionale per il territorio continuano ad operare i Comitati previgenti;
    Rilevato che il Comitato tecnico per la VIA di cui alla gi� citata l.r. 38/1998 ha espresso parere favorevole sui criteri di che trattasi nella seduta del 19.5.1999;
    Dato atto che nel corso dell'istruttoria, che ha condotto alla definizione di tali criteri, il Settore competente ha coinvolto nel ragionamento tecnico anche gli Enti locali attuatori e le Associazioni di categoria interessate;
    Ritenuto che detti criteri ricomprendano il disposto dell'art. 2, comma 2, lettera d), della l.r. 12/1998;
    Ritenuto pertanto di stabilire i criteri di che trattasi;
Ritenuto di abrogare, nel contempo, le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 16.6.1995 "Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico)" fatti salvi il Titolo V (art. 17), il Titolo VI (art. 18) e l'Allegato 3 della stessa;
    Su proposta dell'Assessore incaricato della Tutela dell'Ambiente

DELIBERA

sono stabiliti i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della documentazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 nel documento allegato alla presente deliberazione della quale esso costituisce parte integrante e necessaria;
� abrogata la deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 16.6.1995 "Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico)" fatti salvi il Titolo V (art. 17), il Titolo VI (art. 18) e l'Allegato 3 della stessa.
La presente deliberazione sar� pubblicata, con il documento allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

Titolo I
Campo di applicazione

La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o alla denuncia di inizio attivit� di cui all'art. 2, comma 60, punto 7, della legge 23.12.1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (fatta esclusione per la lettera c) qualora sia evidente che l'intervento non provoca aumento di rumore nell'ambiente esterno e per le lettere e) e g)) (1), e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati quali l'abilitazione all'uso (agibilit�, abitabilit�) e la licenza o l'autorizzazione all'esercizio ovvero la denuncia di inizio, ove prevista, di attivit� produttive, relativamente a:
    realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
    realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Am-bientale" regionale, di seguito indicate:
    aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992;
    discoteche;
    circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    impianti sportivi e ricreativi;
    ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
    nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivit� produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali, implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore.
    La valutazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, deve essere presentata dal soggetto proponente l'opera unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o alla denuncia di inizio attivit� prevista dall'art. 2, comma 60, punto 7, della legge n. 662/1996 - con le esclusioni indicate alla precedente lettera A) -, e dei provvedimenti di abilitazione all'uso (agibilit�, abitabilit�) a queste collegati, relativamente alle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti:
    scuole e asili nido
    ospedali
    case di cura e di riposo
    parchi pubblici urbani ed extraurbani
    nuovi insediamenti residenziali posti in prossimit� di:
    aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992;
    discoteche,
    circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
impianti sportivi e ricreativi;
    ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
    In sede di rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attivit� urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", per gli impianti e infrastrutture di cui alla lettera A), punto 3., il Comune pu� richiedere la documentazione di impatto acustico e di clima acustico, motivandone la necessit�.

Titolo II
Documentazione di Impatto Acustico

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale n� 12/1998, sono individuati i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
    Detta documentazione deve contenere almeno:
    la descrizione della tipologia della nuova opera o attivit�, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui � prevedibile l'utilizzo;
    la planimetria dell'area ove sar� insediata la nuova opera o attivit�, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti e dei ricettori pi� esposti, corredata di informazioni sulle quote altimetriche. La planimetria dovr� essere prodotta in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) cos� da garantirne una chiara leggibilit� e dovr� essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche;
    l'indicazione delle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio interessato dalla nuova opera o attivit�. Se il Comune non ha ancora redatto la classificazione acustica, la classe delle zone sar�, in via presuntiva, indicata a cura del proponente in base all'uso del territorio, seguendo le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali;
    l'indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualit�, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;
    l'indicazione dei livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima acustico dello stato zero), tramite misure articolate sul territorio, eseguite secondo le indicazioni di cui al Titolo III, almeno nei punti ricettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti gi� insediate che concorrono a determinare i predetti livelli;
    i dati, le informazioni e le caratteristiche di emissione delle sorgenti, anche in relazione alla loro eventuale variabilit�. Dovranno essere indicati, per ogni impianto o macchinario installati ovvero per le lavorazioni afferenti alla nuova opera o attivit�, i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione gi� esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non � definibile, � necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operativit� di ogni singola sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione di buona tecnica. Qualora determinante, � necessario riportare le caratteristiche di direzionalit� di ogni singola sorgente in rapporto ai ricettori;
    i dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine (facciata ed elementi di facciata), stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati. Nel caso in cui detti valori non fossero disponibili, i dati richiesti saranno assunti in base a criteri di buona tecnica o con misure in opera di situazioni analoghe. Dovr� in ogni caso essere accertato, quando trattasi di nuova attivit� in struttura gi� esistente, il potere fonoisolante della facciata, almeno per banda di ottava. Dovranno inoltre essere stimate le caratteristiche acustiche delle strutture dei corpi ricettori gi� presenti.
    Nei casi di attivit� insediate in edificio destinato anche ad impieghi diversi dovr� essere valutato il potere fonoisolante apparente delle partizioni orizzontali e verticali fra gli ambienti.
    Al fine di consentire la valutazione delle misure adottate per la protezione dai rumori generati all'interno degli edifici, dovr� essere anche attestato il rispetto del valore dell'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato di cui alla vigente normativa;
    i dati e le informazioni sulla densit� e sulle caratteristiche del traffico veicolare interessanti le strutture viarie esistenti nonch� la previsione dell'eventuale incremento dovuto al nuovo insediamento, con riferimento alla variazione dei livelli di rumore. Dovr� essere valutata la rumorosit� delle aree destinate al parcheggio ed alle attivit� di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti;
    l'indicazione del tipo di campo acustico ipotizzato per valutare le modalit� di propagazione dell'energia sonora, la sua attenuazione, ecc.. Dovranno essere esplicitati gli algoritmi di calcolo utilizzati o i principi dei modelli previsionali impiegati;
    la stima dei livelli sonori determinati dalla nuova opera allorch� realizzata nonch� dalla nuova attivit� allorch� a regime, con particolare riferimento ai livelli di emissione e di immissione assoluti sui ricettori pi� esposti (clima acustico previsionale). Tali livelli sonori dovranno essere confrontati con i valori limite di tutte le aree interessate dal rumore prodotto dalla nuova opera od attivit�, secondo la classificazione acustica delle aree medesime. In caso di variazione del clima acustico preesistente, dovranno essere valutati i valori di immissione previsti all'interno delle unit� abitative pi� esposte, sia a finestre aperte che chiuse, al fine di ottenere una verifica previsionale del rispetto dei valori limite differenziali;
    le informazioni sulle eventuali opere di mitigazione del rumore per il contenimento delle emissioni e delle immissioni, comprendenti la descrizione dei principi fisici di attenuazione;
    il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente, secondo le indicazioni di cui al Titolo III, allorch� l'opera sar� realizzata o l'attivit� sar� insediata ed a regime (clima acustico dello stato uno). La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica deve pervenire al Comune entro il termine che sar� stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n� 447/95.
    La documentazione di cui al presente Titolo, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potr� non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verr� giustificata tecnicamente l'inutilit� di ogni singola informazione omessa.
    Il Comune potr� accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

Titolo III
Valutazione del clima acustico

Per "clima acustico", sia a fini previsionali che di constatazione e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosit� propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.
    Principale descrittore del clima acustico � l'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato A misurato ad intervalli non superiori all'ora.
    Ove la variabilit� o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri decrittori, quali i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza.
    A corredo e completamento della misura o delle misure, protratte per almeno 24 ore in postazioni significative nell'ambito dell'area interessata all'intervento, potranno essere eseguiti, in orari appropriati, rilievi fonometrici con tempi di misura pi� brevi in punti di riferimento in linea di massima individuati in corrispondenza od in prossimit� dei ricettori ivi compresa, se del caso, la stessa opera a progetto.
    I valori rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione d'uso del territorio.
    Nel caso in cui il Comune non abbia ancora redatto la classificazione acustica, la classe della zona sar�, in via presuntiva, indicata a cura del proponente in base all'uso del territorio, seguendo le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali.
    Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovr� altres� valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonch� dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.
    Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosit� non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilit�.
    La documentazione di cui al presente Titolo, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potr� non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verr� giustificata tecnicamente l'inutilit� di ogni singola informazione omessa.
    Il Comune potr� accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

Note
(1)

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
e) opere interne di singole unit� immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, limita-tamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
g) varianti a concessioni edilizie gi� rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.