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REGIONE LIGURIA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 1999, n. 534
Criteri per
la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima
acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12.
LA GIUNTA
REGIONALE
Vista
la l.r. 20.3.1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento
acustico";
Considerato che all'articolo 2, comma 2, lettera g),
la stessa legge prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri per
la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8,
commi 2 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n.
447 nonch� della documentazione previsionale di clima acustico di cui
al comma 3 del medesimo articolo, previo parere, ai sensi del comma 3
del precitato articolo 2 della l.r. 12/1998, del Comitato tecnico per
l'Ambiente di cui alla legge regionale 24.3.1980, n. 20 e successive
modificazioni e del Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale di cui all'art. 20.4.1994, n. 22;
Considerato che la predetta l.r. 22/1994 e sue
successive modificazioni � stata abrogata dalla l.r. 30.12.1998, n. 38
"Disciplina della valutazione di impatto ambientale" che
all'art. 20, comma 5, dispone che le funzioni consultive obbligatorie
svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente sono svolte, in via
transitoria, dal Comitato tecnico per la VIA di cui all'art. 12 della
legge medesima;
Vista la l.r. 6.4.1999, n. 11 "Riordino degli
organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio" che,
all'art. 7, comma 3, stabilisce che fino all'insediamento del Comitato
Tecnico Regionale per il territorio continuano ad operare i Comitati
previgenti;
Rilevato che il Comitato tecnico per la VIA di cui
alla gi� citata l.r. 38/1998 ha espresso parere favorevole sui criteri
di che trattasi nella seduta del 19.5.1999;
Dato atto che nel corso dell'istruttoria, che ha
condotto alla definizione di tali criteri, il Settore competente ha
coinvolto nel ragionamento tecnico anche gli Enti locali attuatori e le
Associazioni di categoria interessate;
Ritenuto che detti criteri ricomprendano il disposto
dell'art. 2, comma 2, lettera d), della l.r. 12/1998;
Ritenuto pertanto di stabilire i criteri di che
trattasi;
Ritenuto di abrogare, nel contempo, le disposizioni approvate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 16.6.1995
"Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma
dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31 (Indirizzi
per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico)"
fatti salvi il Titolo V (art. 17), il Titolo VI (art. 18) e l'Allegato 3
della stessa;
Su proposta dell'Assessore incaricato della Tutela
dell'Ambiente
DELIBERA
sono stabiliti i
criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e
della documentazione previsionale di clima acustico di cui all'art. 8
della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 nel documento
allegato alla presente deliberazione della quale esso costituisce parte
integrante e necessaria;
� abrogata la deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del
16.6.1995 "Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo
comma dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31
(Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico)" fatti salvi il Titolo V (art. 17), il Titolo VI (art.
18) e l'Allegato 3 della stessa.
La presente deliberazione sar� pubblicata, con il documento allegato in
forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai
sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.
Titolo I
Campo di applicazione
La
documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge
26.10.1995, n. 447, deve essere presentata dal soggetto proponente
unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o
alla denuncia di inizio attivit� di cui all'art. 2, comma 60, punto 7,
della legge 23.12.1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica" (fatta esclusione per la lettera c) qualora sia
evidente che l'intervento non provoca aumento di rumore nell'ambiente
esterno e per le lettere e) e g)) (1), e di tutti gli altri
provvedimenti a queste collegati quali l'abilitazione all'uso
(agibilit�, abitabilit�) e la licenza o l'autorizzazione all'esercizio
ovvero la denuncia di inizio, ove prevista, di attivit� produttive,
relativamente a:
realizzazione, modifica o potenziamento delle opere
sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e
delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale"
regionale;
realizzazione, modifica o potenziamento delle opere,
anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale"
nazionale o a "Valutazione di Impatto Am-bientale" regionale,
di seguito indicate:
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
autostrade, strade extraurbane principali, strade
extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di
quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n.
285/1992;
discoteche;
circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
impianti sportivi e ricreativi;
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivit�
produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali, implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore.
La valutazione previsionale di clima acustico di cui
all'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447, deve essere presentata dal
soggetto proponente l'opera unitamente alla domanda per il rilascio
della concessione edilizia o alla denuncia di inizio attivit� prevista
dall'art. 2, comma 60, punto 7, della legge n. 662/1996 - con le
esclusioni indicate alla precedente lettera A) -, e dei provvedimenti di
abilitazione all'uso (agibilit�, abitabilit�) a queste collegati,
relativamente alle aree interessate dalle seguenti tipologie di
insediamenti:
scuole e asili nido
ospedali
case di cura e di riposo
parchi pubblici urbani ed extraurbani
nuovi insediamenti residenziali posti in prossimit�
di:
aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
autostrade, strade extraurbane principali, strade
extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di
quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n.
285/1992;
discoteche,
circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
impianti sportivi e ricreativi;
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
In sede di rilascio dell'autorizzazione edilizia di
cui alla legge 28.2.1985, n. 47 "Norme in materia di controllo
dell'attivit� urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie", per gli impianti e infrastrutture di cui
alla lettera A), punto 3., il Comune pu� richiedere la documentazione
di impatto acustico e di clima acustico, motivandone la necessit�.
Titolo II
Documentazione di Impatto Acustico
In
attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale n�
12/1998, sono individuati i criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico.
Detta documentazione deve contenere almeno:
la descrizione della tipologia della nuova opera o
attivit�, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle
attrezzature e dei macchinari di cui � prevedibile l'utilizzo;
la planimetria dell'area ove sar� insediata la nuova
opera o attivit�, con particolare riferimento alla collocazione delle
sorgenti e dei ricettori pi� esposti, corredata di informazioni sulle
quote altimetriche. La planimetria dovr� essere prodotta in scala
adeguata (preferibilmente 1:2.000) cos� da garantirne una chiara
leggibilit� e dovr� essere opportunamente corredata dalle indicazioni
toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali
atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche;
l'indicazione delle classi acustiche di destinazione
d'uso del territorio interessato dalla nuova opera o attivit�. Se il
Comune non ha ancora redatto la classificazione acustica, la classe
delle zone sar�, in via presuntiva, indicata a cura del proponente in
base all'uso del territorio, seguendo le indicazioni delle prescrizioni
tecniche regionali;
l'indicazione dei valori limite di emissione, di
immissione e di qualit�, in tutte le zone potenzialmente esposte alla
propagazione sonora del nuovo insediamento;
l'indicazione dei livelli di rumore esistenti in zona
ante-operam (clima acustico dello stato zero), tramite misure articolate
sul territorio, eseguite secondo le indicazioni di cui al Titolo III,
almeno nei punti ricettori esistenti ed in quelli di prevedibile
insediamento in ragione delle vigenti pianificazioni urbanistiche,
individuando le principali sorgenti gi� insediate che concorrono a
determinare i predetti livelli;
i dati, le informazioni e le caratteristiche di
emissione delle sorgenti, anche in relazione alla loro eventuale
variabilit�. Dovranno essere indicati, per ogni impianto o macchinario
installati ovvero per le lavorazioni afferenti alla nuova opera o
attivit�, i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, in
base alla certificazione gi� esistente, alla determinazione in opera, o
al calcolo. Se la potenza acustica non � definibile, � necessaria
almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle
diverse situazioni di contorno e di operativit� di ogni singola
sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da
previsione di buona tecnica. Qualora determinante, � necessario
riportare le caratteristiche di direzionalit� di ogni singola sorgente
in rapporto ai ricettori;
i dati e le informazioni sulle caratteristiche
acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con
particolare riferimento a quelli delle strutture di confine (facciata ed
elementi di facciata), stimati partendo dai valori certificati dei
manufatti utilizzati. Nel caso in cui detti valori non fossero
disponibili, i dati richiesti saranno assunti in base a criteri di buona
tecnica o con misure in opera di situazioni analoghe. Dovr� in ogni
caso essere accertato, quando trattasi di nuova attivit� in struttura
gi� esistente, il potere fonoisolante della facciata, almeno per banda
di ottava. Dovranno inoltre essere stimate le caratteristiche acustiche
delle strutture dei corpi ricettori gi� presenti.
Nei casi di attivit� insediate in edificio destinato
anche ad impieghi diversi dovr� essere valutato il potere fonoisolante
apparente delle partizioni orizzontali e verticali fra gli ambienti.
Al fine di consentire la valutazione delle misure
adottate per la protezione dai rumori generati all'interno degli
edifici, dovr� essere anche attestato il rispetto del valore
dell'indice di valutazione del livello di rumore di calpestio di solai
normalizzato di cui alla vigente normativa;
i dati e le informazioni sulla densit� e sulle
caratteristiche del traffico veicolare interessanti le strutture viarie
esistenti nonch� la previsione dell'eventuale incremento dovuto al
nuovo insediamento, con riferimento alla variazione dei livelli di
rumore. Dovr� essere valutata la rumorosit� delle aree destinate al
parcheggio ed alle attivit� di carico/scarico delle merci, con
particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti;
l'indicazione del tipo di campo acustico ipotizzato
per valutare le modalit� di propagazione dell'energia sonora, la sua
attenuazione, ecc.. Dovranno essere esplicitati gli algoritmi di calcolo
utilizzati o i principi dei modelli previsionali impiegati;
la stima dei livelli sonori determinati dalla nuova
opera allorch� realizzata nonch� dalla nuova attivit� allorch� a
regime, con particolare riferimento ai livelli di emissione e di
immissione assoluti sui ricettori pi� esposti (clima acustico
previsionale). Tali livelli sonori dovranno essere confrontati con i
valori limite di tutte le aree interessate dal rumore prodotto dalla
nuova opera od attivit�, secondo la classificazione acustica delle aree
medesime. In caso di variazione del clima acustico preesistente,
dovranno essere valutati i valori di immissione previsti all'interno
delle unit� abitative pi� esposte, sia a finestre aperte che chiuse,
al fine di ottenere una verifica previsionale del rispetto dei valori
limite differenziali;
le informazioni sulle eventuali opere di mitigazione
del rumore per il contenimento delle emissioni e delle immissioni,
comprendenti la descrizione dei principi fisici di attenuazione;
il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi
a cura del proponente, secondo le indicazioni di cui al Titolo III,
allorch� l'opera sar� realizzata o l'attivit� sar� insediata ed a
regime (clima acustico dello stato uno). La relazione contenente gli
esiti delle misure di verifica deve pervenire al Comune entro il termine
che sar� stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione,
licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n�
447/95.
La documentazione di cui al presente Titolo,
predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potr� non
contenere tutto quanto ivi previsto solo se verr� giustificata
tecnicamente l'inutilit� di ogni singola informazione omessa.
Il Comune potr� accettare la documentazione ovvero
chiedere le integrazioni ritenute necessarie.
Titolo III
Valutazione del clima acustico
Per
"clima acustico", sia a fini previsionali che di constatazione
e verifica della situazione in essere, deve intendersi la rumorosit�
propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel
tempo, di una data area.
Principale descrittore del clima acustico �
l'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo
equivalente di pressione sonora ponderato A misurato ad intervalli non
superiori all'ora.
Ove la variabilit� o le peculiari caratteristiche
del rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo del fenomeno
acustico, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri
decrittori, quali i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50,
L90, L99), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in
frequenza.
A corredo e completamento della misura o delle
misure, protratte per almeno 24 ore in postazioni significative
nell'ambito dell'area interessata all'intervento, potranno essere
eseguiti, in orari appropriati, rilievi fonometrici con tempi di misura
pi� brevi in punti di riferimento in linea di massima individuati in
corrispondenza od in prossimit� dei ricettori ivi compresa, se del
caso, la stessa opera a progetto.
I valori rilevati dovranno essere confrontati con i
valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione
d'uso del territorio.
Nel caso in cui il Comune non abbia ancora redatto la
classificazione acustica, la classe della zona sar�, in via presuntiva,
indicata a cura del proponente in base all'uso del territorio, seguendo
le indicazioni delle prescrizioni tecniche regionali.
Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo
richieda, dovr� altres� valutarsi il rispetto dei valori limite
differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative
nonch� dei valori limite di immissione delle infrastrutture di
trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.
Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse
esposto ad una rumorosit� non compatibile con la destinazione dello
stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la
compatibilit�.
La documentazione di cui al presente Titolo,
predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potr� non
contenere tutto quanto ivi previsto solo se verr� giustificata
tecnicamente l'inutilit� di ogni singola informazione omessa.
Il Comune potr� accettare la documentazione ovvero
chiedere le integrazioni ritenute necessarie.
Note
(1)
c)
recinzioni, muri di cinta e cancellate;
e) opere interne di singole unit� immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile, limita-tamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
g) varianti a concessioni edilizie gi� rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia.
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