REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.12.1998, n. 2510

Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attivit� all� aperto e di attivit� temporanee di cui all� art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 �Disposizioni in materia di inquinamento acustico�.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis

delibera

sono definiti gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attivit� all� aperto e di attivit� temporanee di cui all� art. 2, comma2, lettera l), della l.r. 12/1998, nel documento allegato alla presente deliberazione della quale esso costituisce parte integrante;

i Comuni che avessero gi� adottato regolamenti concernenti la materia, provvederanno ad adeguarli agli indirizzi qui definiti, contenuti nel precitato documento;

� abrogato il Titolo X - art. 22 dell� Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1977 del 16.6.1995 �Approvazione delle Prescrizioni Tecniche di cui al primo comma dell� articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 31 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell� inquinamento acustico)�.

La presente deliberazione sar� pubblicata, con il documento allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n.75.

Rumore prodotto da attivit� svolte all'aperto

Art. 1
Principi integrativi

1.Per le attivit� rumorose svolte all�aperto di cui all�art. 12, comma 1, della l.r. n. 12/1998, devono essere adottati adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni acustiche. La dislocazione, l�utilizzo e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature, degli attrezzi e delle macchine di ogni genere devono garantire la massima riduzione del disturbo. Il Comune pu�, nell�ambito delle deroghe previste all�art. 12,comma 2, della l.r. n. 12/1998, escludere l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

2.Per le attivit� sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di cui all�art.12, comma 4, della l.r. n. 12/1998, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95, il limite massimo di immissione, misurato in prossimit� dell'edificio pi� esposto, non dovrebbe nelle condizioni di massimo disturbo superare 70 dB(A) limitatamente all'intervallo dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Il tempo di misura deve tener conto delle caratteristiche di variabilit� del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno. Inoltre pu� essere esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Rumore prodotto da attivit� temporanee

Art. 2
Principi integrativi - Istanze per attivit� temporanee: documentazione minima per ogni tipo di attivit�

1. Tutte le attivit� rumorose temporanee debbono essere autorizzate. Si definisce attivit� rumorosa temporanea qualsiasi attivit� costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attivit� rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [LAeq] ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).

2. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attivit� rumorose temporanee devono presentare istanza al Comune competente, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell�attivit�, fornendo almeno la seguente documentazione:
    a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attivit�;
    b) descrizione sintetica dell'attivit�;
    c) durata dell�attivit� ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
    d) clima acustico della zona prima dell'attivit� (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l�utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi);   
    e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonch� i livelli sonori emessi dagli stessi;
    f) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attivit� previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
    g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalit� di realizzazione;
    h) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

I dati di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dovranno essere contenuti in una apposita relazione, allegata all� istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 legge n� 447/1995).

3. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti verranno effettuati per un tempo di misura rappresentativo del periodo di massimo disturbo determinato dalla attivit� temporanea.

4. Nell� autorizzazione il Comune provveder� ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all� ubicazione dell� attivit� temporanea.

5. Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo.

6. Copia dell� autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l� attivit� ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

7. La durata complessiva dell� attivit� rumorosa nonch� i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all� ingresso del cantiere o dell� area sede dell� attivit� stessa.

8. L� autorizzazione dovrebbe essere rilasciata in tempi contenuti, in considerazione della natura delle attivit� per le quali � richiesta. E� stimato in tal senso ragionevole un tempo non superiore a giorni 30.

Art. 3
Attivit� temporanee di cantieri

1. Le attivit� dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all� art. 2 della l. 447/95 dovrebbero essere di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse dovrebbe essere contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.

2. Per le attivit� temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge n� 447/1995, il valore limite massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio pi� esposto non dovrebbe superare:
    - 70 dB(A) limitatamente agli intervalli lavorativi concessi, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
    - 80 dB(A) limitatamente a fasce orarie esplicitamente stabilite e ricomprese tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00; potrebbero essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purch� di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e/o il periodo stagionale lo consentano.

Limiti superiori potranno essere concessi per particolari tipologie di attivit� e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti dovranno essere permessi per periodi il pi� possibile limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Fasce orarie pi� restrittive potrebbero essere previste qualora la rumorosit� interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

L� esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale � da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L� applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi potr� essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

Deve essere considerata implicita l� esclusione dal rispetto dei valori in deroga per la facciata dell� edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale pi� disturbato dell'edificio interessato dall'attivit� non dovrebbe essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

3. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici, lo ritengano necessario.

4. Potrebbero essere inoltre formulate, nel provvedimento autorizzatorio, le seguenti prescrizioni:
    a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della U.E.;
    b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attivit� di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico (es. divieto d� uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi);
    c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
    d) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attivit� di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

5. Il Comune pu� prevedere nel Regolamento, per cantieri la cui attivit� abbia durata particolarmente protratta, eccedente un numero di giorni fissato nel Regolamento stesso, che l� impresa proceda, tramite il tecnico competente di cui all� art. 2 legge 447/95, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, dovranno essere tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi saranno ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

6. I lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 4
Attivit� temporanee di cantieri: procedure semplificate di cui all� art. 13, commi 3 e 4, L.R. 12/1998

1. Il Comune pu� individuare le tipologie di cantieri (quali per esempio i cantieri su �linee�) per le quali adottare procedure semplificate di autorizzazione in deroga delle attivit� svolte. Tali procedure semplificate potranno consistere in prescrizioni aventi carattere generale sulle modalit� e sui tempi di esecuzione, tenendo debito conto della natura dei cantieri e delle caratteristiche del territorio.

2. Le attivit� di breve durata, non superiori ad un numero di giorni lavorativi da stabilirsi da parte del Comune nel Regolamento, potranno essere autorizzate secondo schemi standard fissi senza la necessit� di specifica relazione redatta dal tecnico competente di cui all� art. 2 legge 447/95.

3. Il Comune individuer� le attivit� di natura occasionale e di limitata durata che non necessitano di autorizzazione, prevedendo nel Regolamento comunale, orari, modalit� di impiego dei macchinari e cautele da adottarsi per il contenimento del rumore.

Art. 5
Criteri per l'indicazione delle aree da destinarsi allo svolgimento di attivit� temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ecc.

1. Nell� ambito delle operazioni di classificazione acustica i Comuni indicano le aree dove saranno localizzate attivit� temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park, e simili.

2. Dette aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attivit� sopra individuate nel rispetto dei limiti di immissione presso i recettori residenti.

3. Per la loro indicazione si deve tenere conto anche della rumorosit� indotta dagli aspetti collaterali alle attivit� e, in particolare, a quanto concerne il traffico veicolare ed il transito di persone.

4. Le aree in questione, che devono essere prive di insediamenti abitativi, non potranno essere identificate all'interno delle classi I e II n� in prossimit� di ospedali, case di cura, edifici scolastici.

5. Nel Regolamento iI Comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all� esterno delle aree medesime.

Art. 6
Attivit� temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ecc. da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attivit�

1. A seguito deIla classificazione acustica comunale, per le attivit� temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili, svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge 447/95, l'orario di svolgimento dovrebbe essere contenuto tra le ore 09.00 e le ore 22.00; il valore limite massimo di immissione misurato in prossimit� dell'edificio pi� esposto non dovrebbe superare 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

L� esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale � da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L� applicazione di detto criterio e dei fattori correttivi potr� essere imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

2. A seguito deIla classificazione acustica comunale, in una determinata area non ricompresa tra quelle esplicitamente destinate alle attivit� temporanee di che trattasi, definita dai confini spaziali di presumibile propagazione dei rumori prodotti dalle attivit� temporanee stesse, le autorizzazioni potranno essere concesse solamente quando, in un anno, la somma delle durate delle singole attivit� temporanee che in essa si svolgono non supera 30 giorni. Ogni singola autorizzazione per attivit� temporanea per manifestazioni e simili non potr� essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell� art. 13 della l.r. 12/1998, il Comune pu� individuare nel Regolamento le tipologie di manifestazioni, di breve durata e di non rilevante impatto acustico, per le quali adottare procedure semplificate di autorizzazione in deroga senza necessit� di specifica relazione redatta dal tecnico competente di cui all� art. 2 legge 447/95. Tali procedure semplificate potranno consistere in prescrizioni aventi carattere generale sulle modalit� e sui tempi di esecuzione, tenendo debito conto della natura delle attivit� e delle caratteristiche del territorio.