DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
3 aprile 2001, n. 304
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo
11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
GU n. 172 del 26-07-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento
acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1� dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1� aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta
del 1� febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio
2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita';
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Definizioni.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo):
circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di rivestimento
asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito
per la preparazione e lo svolgimento di attivita' o manifestazioni
motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione
internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica
italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana;
2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata
in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:
a) sia in esercizio;
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;
c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia
favorevole di compatibilita' ambientale.
3. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive:
zona costituita da una o piu' porzioni di territorio, usualmente
cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture
pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi accessibili al pubblico
ed eventuali aree di servizio.
4. Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito
permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si
svolgono le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o
di altro genere.
5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove
e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni
e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero,
sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale
dell'Automobile.
6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove
e gare in circuiti e percorsi chiusi.
Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra
cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale
motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.
Art. 3.
Limiti.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche
di prova e per attivita' sportive sono classificate sorgenti fisse
di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati
dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1� dicembre 1997.
2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante
valori limite differenziali di immissione.
3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche
di prova e per attivita' sportive, fatto salvo il rispetto dei
limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti
previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1� marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti
di immissione:
a) per i nuovi autodromi: 70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora
nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22; 60 dB(A) Leq orario, in
qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti: 70 dB (A) Leq valutato per l'intero
periodo dalle ore 9 alle 18,30; 60 dB (A) Leq valutato per l'intero
periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9; 50 dB (A)
Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle 6; entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresi'
75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle
6 alle 22; entro otto anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, altresi' 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora
del periodo diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova
diverse da quelle di cui al comma5, devono essere svolte nelle
fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola
almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12
e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari
esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato
mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici
e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate
in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo
di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare,
e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento
di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia
previsto dalle Federazioni internazionali.
6. Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti
di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula
3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per
un periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno solare,
comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno
2001 delle predette manifestazioni sia gia' previsto e definito
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede
di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix
e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento
di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno
solare.
Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare,
possono essere consentite deroghe illimitate purche' il gestore
provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da
ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a
45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste
dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente,
il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal
superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle
quali e' previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi
comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica
allegata alla richiesta di deroga.
Art. 4.
Metodologie di misura.
Le modalita' di misura e le relative strumentazioni sono indicate
nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, recante
tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.
Art. 5.
Sistemi di monitoraggio.
Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo
3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga
di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono
ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova
e per attivita' sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio
del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate
messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico
di controllo ambientale competente.
I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova
e per attivita' sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta.
La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori
e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli
organi di vigilanza.
I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione
interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi
di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto
previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi
nazionali ed internazionali.
Art. 6.
Controlli e sanzioni.
1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto
e' effettuato ai sensi e con le modalita' previsti dall'articolo
14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La mancata ottemperanza del disposto del presente decreto e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 7.
Norma transitoria.
I comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione
delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria
disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Norma di salvaguardia.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono
in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.