DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1999, n. 476
Regolamento
recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
(GU n. 295, 17/12/1999)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;
Visto il codice della navigazione, emanato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 31
ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
1997, recante metodologia di misura del rumore aeronautico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Vista la sentenza n. 535 del 4 marzo 1999 del
tribunale amministrativo regionale per il Veneto, che annulla l'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30
agosto 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Limitazioni al traffico aereo notturno
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11dicembre
1997, n. 496, � sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e
necessit�, nel termine pi� breve individuato per singoli aeroporti,
con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti
aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico
civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.
2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata
l'agibilit� dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e
di emergenza.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere
autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con
particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali
territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli
aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga
accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento
della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60
dB(A) Lvan.
5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire
esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato,
secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale 31 ottobre
1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A, di cui
all'articolo 6, comma l, del medesimo decreto.
6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto
dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto
31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore
23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere
effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal
capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n.616, e ratificata con legge 17 aprile 1956,
n. 561.
7. Per le finalit� di cui al comma precedente, le regioni trasmettono
ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione una
relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar� inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
add� 9 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Treu, Ministro dei
trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 7
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato � stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali � operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87
della Costituzione � il seguente:
"Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica � il Capo dello Stato e rappresenta
l'unit� nazionale.
Pu� inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Pu� concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il comma 1
dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, � il seguente:
"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri
della sanit�, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono
emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora
relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine
dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per
attivit� sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
nonch� dalle nuove localizzazioni aeroportuali".
- L'art. 5 del
D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, � il seguente:
"Art. 5. �
1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su
tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione
di quelli nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di
Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa e dei voli effettuati per il servizio
postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal
capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956,
n. 561. In questi casi � previsto il mantenimento delle procedure
standard antirumore.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il
Ministero dell'ambiente, pu� autorizzare ulteriori voli notturni a
condizione che:
a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici
previsti dal capitolo 3 di cui al precedente comma 1;
b) il valore
Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5,
non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti
nella zona A di cui allo stesso decreto, art. 6, comma 1, conseguito con
il rispetto delle procedure standards antirumore.
3. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve essere comunque
assicurata l'agibilit� dell'aeroporto per consentire i voli di Stato,
sanitari e di emergenza"
- L'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, � il seguente:
"Art. 17
(Regolamenti). �
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonch� dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi
a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
(soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potest� regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorit� sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di pi� Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessit� di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento''
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilit�
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione
di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unit� dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
Note
all'art. 1:
- L'art. 5 del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, � riportato nelle note
alle premesse. - Si riportano i testi degli articoli 5, comma 1, e 6,
comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura
del rumore aeroportuale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15 novembre 1997:
"Art. 5. - 1. Entro trenta giorni dal termine dei lavori delle
commissioni di cui al precedente art. 4, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico
civile, una commissione presieduta dal competente direttore della
circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno
dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di
assistenza al volo, vettori aerei, societ� di gestione
aeroportuale".
"Art. 6. - 1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma l, del
presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle
procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i
confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca: "Approvazione
della convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 del 25 giugno 1956, reca: "Ratifica ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente".