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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Marzo 2004 , n. 142
Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
(
GU n. 127 del 1-6-2004 )
testo in vigore
dal:
16-6-2004
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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e le disposizioni
vigenti in materia di
omologazione e controllo del
veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1� dicembre 1997, recante
determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro
dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1� aprile 1998,
recante
tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto
del Ministro dell'ambiente in data 29
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2000,
recante criteri per la
predisposizione, da parte delle societa' e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture,
dei piani degli
interventi di contenimento e
abbattimento del rumore;
Viste le direttive
relative alle modalita' di
istituzione ed aggiornamento del Catasto delle
strade di cui al decreto del Ministro
dei lavori
pubblici in data 1�
giugno 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
2002;
Considerata la necessita' di
armonizzare la legislazione nazionale con quella
di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale
di infrastrutture strategiche per il trasporto di
persone e merci svolto dalle strade e
autostrade;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio
2003;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 2 ottobre 2003;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
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E m a n a
il seguente regolamento:
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Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente
decreto, si intende per:
a) infrastruttura
stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle strutture
e degli
impianti di
competenza dell'ente proprietario,
concessionario o gestore
necessari per garantire la
funzionalita' e la sicurezza della strada
stessa;
b) infrastruttura
stradale esistente: quella
effettivamente in esercizio o in
corso di realizzazione o
per la quale e' stato
approvato il progetto definitivo alla
data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) infrastruttura stradale di
nuova realizzazione: quella in fase di
progettazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunque non ricadente nella
lettera b);
d) ampliamento in
sede di infrastruttura stradale in esercizio:
la costruzione di una
o piu' corsie in
affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al
traffico veicolare;
e)
affiancamento
di
infrastrutture
stradali di nuova
realizzazione a infrastrutture
stradali esistenti: realizzazione di
infrastrutture parallele a infrastrutture
esistenti o confluenti, tra le quali
non esistono aree
intercluse non di pertinenza
delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine
stradale: limite della
proprieta' stradale quale
risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine
e' costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada
e' in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada
e' in trincea, secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, di
seguito denominato: decreto legislativo n.
285 del 1992;
g) sede stradale:
superficie compresa entro i confini stradali,
secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e successive modificazioni;
h) variante:
costruzione di un
nuovo tratto stradale in
sostituzione di uno
esistente, fuori sede, con
uno sviluppo complessivo
inferiore a 5 km per
autostrade e strade extraurbane principali,
2 km per strade extraurbane
secondarie ed 1 km per le tratte
autostradali di attraversamento
urbano, le tangenziali e le strade urbane di
scorrimento;
i) ambiente
abitativo: ogni ambiente interno, ad
un edificio, destinato alla permanenza di persone
o comunita' ed utilizzato per le diverse
attivita' umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attivita' produttive
per i quali resta ferma la disciplina di cui
al decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da
sorgenti sonore esterne a locali in cui si
svolgano le attivita' produttive;
l) ricettore:
qualsiasi edificio adibito ad ambiente
abitativo comprese le relative
aree esterne di pertinenza, o ad
attivita' lavorativa o
ricreativa; aree naturalistiche
vincolate, parchi pubblici ed
aree esterne destinate ad attivita'
ricreative ed allo svolgimento della vita sociale
della collettivita'; aree territoriali
edificabili gia' individuate
dai piani regolatori generali e loro
varianti generali, vigenti
al momento della
presentazione dei progetti di massima
relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera
B, ovvero vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto per le
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera A;
m) centro abitato:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorche' intervallato da strade,
piazze, giardini o simili,
costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree
di uso pubblico con
accessi veicolari o
pedonali sulla
strada, secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e successive modificazioni;
n) ascia di pertinenza
acustica: striscia di terreno misurata in
proiezione orizzontale, per
ciascun lato
dell'infrastruttura, a partire
dal confine stradale, per
la quale il presente decreto
stabilisce i limiti di immissione del
rumore.
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Art.
2.
Campo di
applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme
per la prevenzione ed il
contenimento
dell'inquinamento
da rumore
avente origine dall'esercizio delle
infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2.
Le infrastrutture stradali sono
definite dall'articolo 2 del decreto
legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, nonche'
dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane
principali;
C. strade extraurbane
secondarie;
D. strade urbane di
scorrimento;
E. strade urbane di
quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano:
a) alle
infrastrutture esistenti, al loro
ampliamento in sede e alle nuove
infrastrutture in affiancamento a quelle
esistenti, alle loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova
realizzazione.
4. Alle
infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il
disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14
novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1�
dicembre 1997.
5.
I valori limite di immissione
stabiliti dal presente decreto sono verificati, in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione,
in conformita'
a quanto disposto
dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 16
marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1�
aprile 1998, e devono essere riferiti al solo
rumore prodotto dalle infrastrutture
stradali.
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Art. 3.
Fascia di pertinenza
acustica
1. Per le infrastrutture stradali di tipo
A., B., C., D., E. ed F., le rispettive
fasce territoriali di pertinenza acustica sono
fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato
1.
2. Nel
caso di fasce divise in due parti si dovra'
considerare una prima parte piu' vicina
all'infrastruttura denominata fascia A ed una
seconda piu' distante denominata fascia B.
3.
Nel caso di
realizzazione di nuove
infrastrutture, in affiancamento
ad una esistente, la fascia di pertinenza
acustica si calcola a partire dal confine
dell'infrastruttura preesistente.
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Art.
4.
Limiti
di immissione
per infrastrutture
stradali di nuova
realizzazione
1. Il presente
articolo si applica alle
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera b).
2.
Per le infrastrutture di cui al comma
1 il proponente l'opera individua i
corridoi progettuali che possano garantire
la migliore tutela dei ricettori
presenti all'interno della fascia di studio di
ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad
una dimensione doppia in caso di
presenza di scuole, ospedali,
case di cura e case di riposo.
3. Le
infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i
valori limite di immissione fissati dalla tabella
1 dell'Allegato 1.
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Art. 5.
Limiti di immissione
per infrastrutture stradali esistenti
1. Il presente
articolo si applica alle
infrastrutture di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), per le
quali si applicano i valori fissati dalla tabella
2 dell'Allegato 1.
2.
I valori limite di immissione di cui al
comma 1, devono essere conseguiti mediante
l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al
decreto del Ministro
dell'ambiente in data 29
novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con
l'esclusione delle
infrastrutture di
nuova realizzazione in
affiancamento di
infrastrutture esistenti e
delle varianti di infrastrutture
esistenti per le quali tali valori limite si
applicano a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo
restando che il
relativo impegno economico
per le opere di mitigazione e'
da computarsi nell'insieme degli interventi
effettuati nell'anno di riferimento del
gestore.
3. In via
prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento
dovra' essere attuata all'interno
dell'intera fascia di pertinenza acustica
per quanto riguarda scuole, ospedali,
case di cura e case di riposo e, per
quanto riguarda tutti gli altri ricettori,
all'interno della fascia piu'
vicina all'infrastruttura, con
le modalita' di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), e
dall'articolo 10, comma 5, della legge
26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della
fascia piu' vicina all'infrastruttura,
le rimanenti attivita' di
risanamento dovranno essere
armonizzate con i piani di cui all'articolo 7
della citata legge n. 447 del 1995.
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Art. 6.
lnterventi per il
rispetto dei limiti
1. Per le
infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, il
rispetto dei valori riportati
dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di
pertinenza acustica, il rispetto dei valori
stabiliti nella tabella C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1� dicembre
1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1
metro dalla stessa ed in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione
nonche' dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le
infrastrutture di cui al comma 1, ed i
valori limite al di fuori della fascia di
pertinenza, stabiliti nella tabella C
del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in
data 14 novembre
1997, non siano
tecnicamente conseguibili,
ovvero qualora in
base a valutazioni tecniche,
economiche o di carattere
ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere
ad interventi diretti sui recettori, deve essere
assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A)
Leq notturno per ospedali, case di
cura e case di riposo;
b) 40 dB(A)
Leq notturno per tutti
gli altri ricettori di carattere
abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le
scuole.
3. I valori di cui al
comma 2 sono valutati al centro della stanza, a
finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal
pavimento. 4. Per i recettori
inclusi nella fascia di pertinenza acustica di
cui all'articolo 3, devono
essere individuate ed adottate opere di
mitigazione sulla sorgente, lungo la via di
propagazione del rumore e direttamente
sul ricettore, per ridurre
l'inquinamento acustico prodotto
dall'esercizio dell'infrastruttura,
con l'adozione delle migliori
tecnologie disponibili, tenuto conto delle
implicazioni di carattere
tecnico-economico.
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Art.
7.
Interventi diretti sul
ricettore
1. Per le
infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, gli interventi di
cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla
base di linee guida predisposte
dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti.
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Art. 8.
Interventi di risanamento acustico a carico del
titolare
1. In caso di
infrastrutture di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),
gli interventi per il rispetto dei
limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a
carico del titolare della concessione edilizia o
del permesso di costruire, se rilasciata dopo la
data di entrata in vigore del presente
decreto.
2.
In caso di infrastrutture
di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), gli
interventi per il rispetto dei propri limiti di
cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del
titolare della concessione edilizia o del
permesso di costruire, se rilasciata dopo la
data di approvazione del progetto definitivo
dell'infrastruttura stradale per la parte
eccedente l'intervento di mitigazione previsto
a salvaguardia di
eventuali aree territoriali
edificabili di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera l), necessario
ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione
ad una altezza di 4 metri dal piano di
campagna.
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Art. 9.
Verifica dei limiti di
emissione degli autoveicoli
1. Fermo restando
quanto stabilito dalle
norme nazionali e comunitarie
in materia di sicurezza
e di emissioni sonore, gli
autoveicoli sono sottoposti a
verifica, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 80 del
decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive
modificazioni, per
accertarne la rispondenza alla
certificazione di omologazione ai fini
acustici.
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Art. 10.
Monitoraggio
1. I sistemi di monitoraggio
per il rilevamento dell'inquinamento da
rumore prodotto nell'esercizio
delle infrastrutture stradali
devono essere realizzati in conformita' alle
direttive impartite dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero
delle infrastrutture
e dei
trasporti ai sensi
dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285
del 1992.
2.
Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori
provvederanno sulla base
dei compiti
istituzionali avvalendosi
degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
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Art. 11.
Disposizioni
finali
1. Ai fini della valutazione degli
interventi di risanamento di cui
all'Allegato 1 del decreto
del Ministro dell'ambiente
in data 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, sono da considerare
anche gli interventi di
risanamento acustico effettuati
alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Sono fatte salve le
prescrizioni inserite nei provvedimenti di
approvazione di progetti
definitivi, qualora piu' restrittive dei
limiti previsti, antecedenti
alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
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Roma, addi' 30 marzo
2004
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CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
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Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio
2004
Ufficio di controllo sugli atti dei
Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio
n. 51
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Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
----> vedere
allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U.
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