DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142
Disposizioni  per  il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico  derivante  dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
( GU n. 127 del 1-6-2004 )
testo in vigore dal: 16-6-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  le disposizioni  vigenti  in  materia  di  omologazione  e controllo del
veicoli ai fini acustici;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 280 del
1� dicembre  1997,  recante  determinazione  dei  valori limite delle sorgenti sonore;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1� aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000,
recante  criteri  per  la  predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,   dei   piani  degli  interventi  di  contenimento  e abbattimento del rumore;
  Viste  le  direttive  relative  alle  modalita'  di  istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro
dei   lavori   pubblici   in  data  1� giugno  2001,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 del 7 gennaio 2002;
  Considerata  la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;
  Considerato  il  ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     E m a n a
il seguente regolamento:

                                                                                                                       Art. 1.

Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) infrastruttura  stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle   strutture   e   degli   impianti   di   competenza  dell'ente proprietario,  concessionario  o  gestore  necessari per garantire la
funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
    b) infrastruttura  stradale  esistente:  quella effettivamente in esercizio  o  in  corso  di  realizzazione  o  per  la quale e' stato
approvato  il  progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di  progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);
    d) ampliamento  in  sede di infrastruttura stradale in esercizio: la  costruzione  di  una  o  piu'  corsie  in  affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
    e) affiancamento    di    infrastrutture    stradali   di   nuova realizzazione  a  infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le  quali  non  esistono  aree  intercluse  non  di  pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
    f) confine  stradale:  limite  della  proprieta'  stradale  quale risulta  dagli  atti  di  acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto  approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno  del  fosso  di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede  della  scarpata  se  la  strada  e'  in  rilevato o dal ciglio superiore  della  scarpata se la strada e' in trincea, secondo quanto disposto  dall'articolo  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;
    g) sede  stradale:  superficie compresa entro i confini stradali, secondo  quanto  disposto  dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
    h) variante:   costruzione   di   un  nuovo  tratto  stradale  in sostituzione   di   uno  esistente,  fuori  sede,  con  uno  sviluppo complessivo  inferiore  a  5  km  per autostrade e strade extraurbane principali,  2  km  per  strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte  autostradali  di  attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
    i)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse  attivita'  umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad  attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al  decreto  legislativo  15  agosto  1991,  n. 277, salvo per quanto concerne  l'immissione  di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attivita' produttive;
    l)  ricettore:  qualsiasi  edificio adibito ad ambiente abitativo comprese  le  relative  aree  esterne  di  pertinenza, o ad attivita' lavorativa   o  ricreativa;  aree  naturalistiche  vincolate,  parchi pubblici  ed  aree  esterne destinate ad attivita' ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettivita'; aree territoriali edificabili  gia'  individuate  dai  piani regolatori generali e loro varianti   generali,  vigenti  al  momento  della  presentazione  dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui  all'articolo  2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata  in  vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;
    m) centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso  dagli  appositi  segnali  di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da  strade,  piazze,  giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi veicolari   o   pedonali   sulla   strada,  secondo  quanto  disposto dall'articolo  3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
    n) ascia  di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione  orizzontale,  per  ciascun  lato  dell'infrastruttura,  a partire  dal  confine  stradale,  per  la  quale  il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

 

                                                                                                                   Art. 2.

Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento    dell'inquinamento    da    rumore    avente   origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

  2.  Le  infrastrutture  stradali  sono definite dall'articolo 2 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1 al presente decreto:
    A. autostrade;
    B. strade extraurbane principali;
    C. strade extraurbane secondarie;
    D. strade urbane di scorrimento;
    E. strade urbane di quartiere;
    F. strade locali.
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
    a) alle  infrastrutture  esistenti, al loro ampliamento in sede e alle  nuove  infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
    b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

  4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli  articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   in  data  14  novembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1� dicembre 1997.

  5.  I  valori  limite  di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in   conformita'   a   quanto   disposto  dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente  in  data  16 marzo  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 76 del 1� aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

 

                                                                                                                 Art. 3.

Fascia di pertinenza acustica
  1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le  rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

  2.  Nel caso di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte piu' vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante denominata fascia B.

  3.  Nel   caso   di  realizzazione  di  nuove  infrastrutture,  in affiancamento  ad  una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

 

                                                                                                                Art. 4.

Limiti   di   immissione   per   infrastrutture   stradali  di  nuova  realizzazione
  1.  Il  presente  articolo  si  applica  alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

  2.  Per  le  infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua  i  corridoi  progettuali che possano garantire la migliore tutela  dei  ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in  caso  di  presenza  di  scuole,  ospedali, case di cura e case di riposo.

  3.  Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

 

                                                                                                                 Art. 5.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti
  1.  Il  presente  articolo  si  applica  alle infrastrutture di cui all'articolo  2,  comma  3,  lettera  a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.

  2.  I  valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti  mediante l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto   del   Ministro  dell'ambiente  in  data  29 novembre  2000, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione   delle   infrastrutture   di   nuova  realizzazione  in affiancamento   di  infrastrutture  esistenti  e  delle  varianti  di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando   che   il  relativo  impegno  economico  per  le  opere  di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

  3. In via prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere  attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per  quanto  riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e,  per  quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia  piu'  vicina  all'infrastruttura,  con  le  modalita'  di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della  legge  26 ottobre  1995, n. 447. All'esterno della fascia piu' vicina  all'infrastruttura,  le  rimanenti  attivita'  di risanamento dovranno  essere  armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

 

                                                                                                                     Art. 6.

lnterventi per il rispetto dei limiti
  1.  Per  le  infrastrutture  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, il rispetto  dei  valori  riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella  C  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1� dicembre  1997, e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla  stessa  ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche' dei ricettori.
  2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed  i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella  tabella  C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   in   data   14 novembre   1997,   non  siano  tecnicamente conseguibili,   ovvero   qualora  in  base  a  valutazioni  tecniche, economiche  o  di  carattere ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
    a) 35  dB(A)  Leq  notturno  per ospedali, case di cura e case di riposo;
    b)  40  dB(A)  Leq  notturno  per  tutti  gli  altri ricettori di carattere abitativo;
    c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.   4.  Per  i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui  all'articolo  3,  devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente  sul  ricettore,  per  ridurre  l'inquinamento  acustico prodotto  dall'esercizio  dell'infrastruttura,  con  l'adozione delle migliori  tecnologie  disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

                                                                                                                       Art. 7.

Interventi diretti sul ricettore
  1.  Per  le  infrastrutture  di  cui  all'articolo  2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee  guida  predisposte  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto  con  i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

                                                                                                                       Art. 8.
Interventi di risanamento acustico a carico del titolare
  1.  In  caso  di  infrastrutture  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  gli  interventi  per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5  e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

  2.  In  caso  di  infrastrutture  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettere  c),  d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione  edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la  data  di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale  per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a  salvaguardia  di  eventuali  aree  territoriali edificabili di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

 

Art. 9.

Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli
  1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  dalle  norme  nazionali  e comunitarie  in  materia  di  sicurezza  e  di  emissioni sonore, gli autoveicoli  sono  sottoposti  a verifica, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  80  del  decreto  legislativo  n.  285 del 1992, e successive   modificazioni,   per   accertarne  la  rispondenza  alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

 

Art. 10.

Monitoraggio
  1.  I  sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da  rumore  prodotto  nell'esercizio  delle  infrastrutture  stradali devono  essere realizzati in conformita' alle direttive impartite dal Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   ai   sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

  2.  Per  i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base   dei   compiti   istituzionali   avvalendosi   degli   ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art. 11.

Disposizioni finali
  1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato  1  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data 29 novembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 285 del 6 dicembre   2000,  sono  da  considerare  anche  gli  interventi  di risanamento  acustico  effettuati  alla data di entrata in vigore del presente decreto.   2.  Sono  fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione  di  progetti  definitivi,  qualora piu' restrittive dei limiti  previsti,  antecedenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Roma, addi' 30 marzo 2004
                              

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51

       

            Allegato 1
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 1)

      ----> vedere allegato da pag. 8 a pag. 9 della G.U. <----