DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1998 n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n.280 del 1� dicembre 1997;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del
19 marzo 1998;
Considerata la necessit� di armonizzare la legislazione
nazionale con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica
per lo sviluppo di modalit� alternative di trasporto di
persone e merci svolto dalle ferrovie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14
settembre 1998;
Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle
osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, tranne che per
la osservazione relativa alla salvezza del precedente regime
giuridico delle costruzioni e degli edifici, in quanto in
precedenza non sussisteva alcuna specifica normativa
riguardante il rumore ferroviario, e per quella relativa
all'articolo 2, comma 1, lettera
b)
, in quanto l'intento del regolamento � quello di non
ricomprendere nella particolare disciplina delle
infrastrutture esistenti anche quelle che non siano
effettivamente in esercizio all'atto di entrata in vigore del
medesimo regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanit� ed il Ministro dei trasporti e della
navigazione;
Art.1.
Definizioni
1.Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
Campo di applicazione
1.Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione
ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle
linee metropolitane di superficie, con esclusione delle
tramvie e delle funicolari.
2.Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano:
a)
alle infrastrutture esistenti,
alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
b)
alle infrastrutture di nuova
realizzazione.
3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2,6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1� dicembre 1997.
Art.3.
Fascia di pertinenza
1. A partire dalla mezzeria dei
binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce
territoriali di pertinenza delle infrastrutture della
larghezza di:
a)
m 250 per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera
a)
, e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera
b)
, con velocit� di progetto non superiore a 200 km/h. Tale
fascia viene suddivisa in due parti: la prima, pi� vicina
all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata
fascia A; la seconda, pi� distante dall'infrastruttura, della
larghezza di m 150, denominata fascia B.
b)
m 250 per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera
b)
, con velocit� di progetto superiore a 200 km/h
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma. 1.
3.Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.
Art.4.
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocit� di progetto superiore a 200 km/h
1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocit� di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio; pu� essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.
3. All'interno della fascia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
b)
, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto
da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocit� di
progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
a)
50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq
notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
per le scuole vale il solo limite diurno;
b)
65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq
notturno per gli altri ricettori.
4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, � verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
5. Fermo restando quanto previsto
al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori
della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella
tabella C
del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano
tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a
valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si
evidenzi l'opportunit� di procedere ad interventi diretti sui
ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti
limiti:
a)
35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
b)
40 dB(A) Leq notturno per tutti
gli altri ricettori;
c)
45 dB(A) Leq diurno per le
scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanit�, che dovr� esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
Art.5.
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocit� di progetto non superiore a 200 km/h
1. Per le infrastrutture
esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e
le infrastrutture di nuova realizzazione con velocit� di
progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a)
, del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione
del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
a)
50 dB (A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq
notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo;
per le scuole vale il solo limite diurno;
b)
70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq
notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a)
.
c)
65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq
notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a)
.
2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, � verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
3. Qualora i valori di cui al
comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori
stabiliti nella tabella
C
del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano
tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a
valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si
evidenzi l'opportunit� di procedere ad interventi diretti sui
ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti
limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanit�, che dovr� esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attivit� pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocit� di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validit� immediata. In via prioritaria l'attivit� di risanamento dovr� essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalit� di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) , e dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n.447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attivit� di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in attuazione degli stessi.
Art.6.
Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione
1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.
2. Il materiale rotabile � sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocit� di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, add� 18 novembre 1998.
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
RONCHI, Ministro
dell'ambiente
BINDI, Ministro della
sanit�
TREU, Ministro dei
trasporti e della navigazione
Visto,
il Guardasigilli:
DILIBERTO
Registrato alla Corte
dei conti il 21 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11
ALLEGATO A
1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocit� di 250 km/h che entra in servizio dal 1� gennaio 2002 � fissato ad 88 dB LAmax.
2. I valori limite di emissione da
rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale
rotabile che entra in servizio dal 1� gennaio 2002 sono i
seguenti:
a)
per il materiale trainante adibito
al trasporto passeggeri, ad una velocit� di 250 km/h, LAmax=90
dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri,
ad una velocit� di 250 km/h, LAmax=88 dB;
b)
per il materiale trainante adibito
al trasporto passeggeri, ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=85
dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri,
ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=83 dB;
c)
per il materiale trainante adibito
al trasporto merci, ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=85 dB;
per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una
velocit� di 160 km/h, LAmax=90 dB;
d)
per il materiale trainante adibito
al trasporto merci, ad una velocit� di 90 km/h, LAmax=84 dB;
per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una
velocit� di 90 km/h, LAmax=89 dB;
e)
per le locomotive diesel ad una
velocit� di 80 km/h, LAmax=88 dB;
f)
per le automotrici ad una velocit�
di 80 km/h, LAmax=83 dB.
ALLEGATO B
1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocit� di 250 km/h che entra in servizio dal 1� gennaio 2012 � fissato a 85 dB LAmax.
2. I valori limite di emissione da
rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale
rotabile che entra in servizio dal 1� gennaio 2012 sono i
seguenti:
a)
per il materiale trainante adibito
al trasporto passeggeri, ad una velocit� di 250 km/h, LAmax=88
dB, per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri,
ad una velocit� di 250 km/h, LAmax=86 dB;
b)
per il materiale trainante adibito
al trasporto passeggeri, ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=83
dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri,
ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=81 dB;
c)
per il materiale trainante adibito
al trasporto merci, ad una velocit� di 160 km/h, LAmax=83 dB;
per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una
velocit� di 160 km/h, LAmax=88 dB;
d)
per il materiale trainante adibito
al trasporto merci, ad una velocit� di 90 km/h, LAmax=82 dB;
per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una
velocit� di 90 km/h, LAmax=87 dB;
e)
per le locomotive diesel ad una
velocit� di 80 km/h, LAmax=86 dB;
f)
per le automotrici ad una velocit�
di 80 km/h, LAmax=81 dB.
Note: omissis