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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
Norme
regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti (B.U.R. 2
febbraio 1999, n. 7)
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Visti gli
articoli 59, comma 7, e 60, comma 11, della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio
per l'anno 1998);
Visto l'articolo 100 del T.U.L.P. in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
13125 del 20 novembre 1998, avente ad oggetto "Norme regolamentari
di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n.
10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente degli
inquinamenti";
DECRETA
di emanare
il Regolamento di esecuzione recante "Norme regolamentari di
attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10
e altre di-sposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti", nel testo allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto sar� inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione ed entrer� in vigore nel quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino Alto Adige.
� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Presidente della Giunta
provinciale
Avv. Carlo Andreotti
Capo I - Ambito
di applicazione
Art. 1
Oggetto
1. I capi II e III del presente regolamento stabiliscono le direttive e
le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato
passaggio dal regime normativo, in materia di gestione dei rifiuti e di
inquinamento acustico, vigente alla data di entrata in vigore della
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con
l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) al nuovo regime normativo
risultante dalle modificazioni e dalle abrogazioni introdotte, nelle
medesime materie, dal capo XV della citata legge provinciale n. 10 del
1998.
2. Al capo IV del presente regolamento sono inoltre
stabilite disposizioni transitorie per l'attuazione della disciplina
afferente il riesame delle autorizzazioni allo scarico di cui
all'articolo 23 bis del testo unico delle leggi provinciali in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come introdotto dall'articolo 30 della
legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e successivamente modificato
dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato con D.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dalla legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - viene di seguito denominato
"testo unico".
4. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), e successive modifiche e integrazioni, viene di seguito
denominato "d. lgs. n. 22/1997".
Capo II - Gestione
dei rifiuti
Art. 2
Prescrizioni temporali di adeguamento
1. Le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate ai sensi della
normativa provinciale vigente precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge provin-ciale 11 settembre 1998, n. 10, restano valide
- ove prescritte anche ai sensi del nuovo regime normativo - fino alla
loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data
di entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 1998. Le predette
autorizzazioni sono adeguate d'ufficio per armonizzarle al testo unico
come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1998.
2. Le attivit� che -in base alle leggi statali e
provinciali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore,
rispettivamente, del d. lgs. n. 22/1997 e della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10 - risultano escluse dal regime dei rifiuti devono
conformarsi alle disposizioni del testo unico, come modificato dalla
citata legge provinciale n. 10 del 1998, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per la prosecuzione delle operazioni di recupero
dei rifiuti disciplinate dalle normative statali previgenti alla data di
entrata in vigore del d. lgs. n. 22/1997, in esercizio e che risultino
conformi al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, gli
interessati sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione
all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 84, comma 1, del testo unico, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Fatte salve le
comunicazioni gi� presentate, l'esercizio delle predette attivit� pu�
essere continuato prescindendo dal decorso di novanta giorni dalla
comunicazione ( 1 ).
Art. 3
Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani
1. Ai fini dell'applicazione del d. lgs. n. 22/1997, si osservano, per
la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, le direttive e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.
2. Gli enti e i soggetti - esclusi gli enti
territoriali - che esercitano attivit� di gestione dei rifiuti urbani e
assimilabili devono essere iscritti, ove gi� non lo fossero, all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai
sensi dell'articolo 30, commi 4 e 10, del d. lgs. n. 22/1997, nei limiti
e alle condizioni ivi previste, entro il termine stabilito dall'articolo
2, comma 2, del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
altres� agli enti e ai soggetti - esclusi gli enti territoriali - che
provvedono alla gestione dei centri di raccolta zonale autorizzati a
norma degli articoli 6, commi 2 e 3, e 12, comma 3, della legge
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta
differenziata dei rifiuti).
4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e
assimilabili - ivi compresa la raccolta differenziata degli stessi - non
sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e
scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti
dagli articoli 12 e 15 del d. lgs. n. 22/1997, purch�:
a) le predette attivit� siano esercitate dai comuni,
dai comprensori o dagli enti o dai soggetti affidatari della gestione
del servizio pubblico;
b) le predette attivit� siano svolte nell'ambito del
rispettivo bacino di servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilabili ovvero nell'ambito del rispettivo bacino di conferimento in
discarica.
5. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e
scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti
dagli articoli 12 e 15 del d. lgs. n. 22/1997 si osservano relativamente
al conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili, anche derivanti da
raccolte differenziate, in centri e impianti di smaltimento o di
recupero localizzati, al di fuori dei bacini di cui al comma 4, lettera
b).
6. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e
scarico di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 22/1997 si osservano anche
ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano
altres� per la gestione delle infrastrutture minori da realizzarsi a
livello locale in attuazione del sistema della raccolta differenziata,
non rientranti nella disciplina di cui agli articoli 6 e 12 della legge
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 o di cui all'articolo 72 del testo
unico, autorizzate dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo unico.
Art. 4
Sostanze minerali
1. Le autorizzazioni emanate in
base alla legislazione provinciale in materia di cave e miniere per
l'esercizio delle attivit� e degli impianti da essa regolati devono
essere adeguate alla disciplina stabilita dall'articolo 64, comma 4, del
testo unico entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del
presente regolamento.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano,
almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine, istanza
di adeguamento dell'autorizzazione al sindaco del comune
territorialmente competente. Copia della stessa viene contestualmente
inoltrata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che
provveder� ad esprimere il parere di competenza al comune nei
successivi quindici giorni; decorso tale termine, il sindaco procede in
ogni caso all'adeguamento dell'autorizzazione.
Art. 5
Utilizzazione agronomica di rifiuti
1. Lo spandimento nel suolo, a fini agronomici o per il recupero dei
terreni, di residui e di sostanze autorizzato dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 80 del testo unico, nel testo previgente alla
data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 1998, deve
conformarsi al nuovo regime normativo concernente la gestione dei
rifiuti entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente
regolamento. Fino alla scadenza del predetto termine si osservano le
norme tecniche e gli adempimenti prescritti dalla Giunta provinciale ai
sensi del citato articolo 80 del testo unico.
Art. 6
Rifiuti sanitari
1. In attesa dell'emanazione delle norme tecniche statali, per la
gestione dei rifiuti sanitari soggetti alla disciplina stabilita
dall'articolo 45 del d. lgs. n. 22/1997, si osservano le indicazioni
stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 aprile 1998, n.
4403, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 19
maggio 1998.
Art. 7
Veicoli a motori, rimorchi e simili
1. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni per l'accumulo temporaneo
presso le officine meccaniche di autoveicoli e loro parti, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 83 del testo unico, nel testo previgente alla
sostituzione di cui all'articolo 59 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, decadono di diritto alla scadenza del termine di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento. Entro la medesima
data, i titolari delle officine interessate devono provvedere alla
consegna degli autoveicoli ai centri di raccolta autorizzati, fatta
salva la conformazione alla disciplina di cui al comma 2.
2. La disciplina relativa all'autorizzazione comunale
allo stoccaggio di cui all'articolo 64, comma 3, del testo unico �
applicabile al deposito di veicoli a motore, rimorchi e simili presso i
concessionari o le succursali delle case costruttrici, che viene
esercitato successivamente all'espletamento degli adempimenti di cui
all'articolo 46, comma 5, del d. lgs. n. 22/1997.
3. La disciplina prevista dall'articolo 83 del testo
unico per i centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero
di parti e la rottamazione � applicabile alle attivit� di smontaggio e
di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili esercitate presso
i concessionari o le succursali delle case costruttrici.
Art. 8
Accumulo temporaneo di rifiuti
1. Le attivit� di accumulo temporaneo dei rifiuti esercitate ai sensi
dell'articolo 87 del testo unico, ora abrogato dall'articolo 59 delle
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, devono conformarsi alle
disposizioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera m), del d.lgs. n. 22/1997 entro il termine stabilito
dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. In attesa di ulteriori norme tecniche statali per
l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito
temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e m),
del d. lgs. n. 22/1997, si osservano altres� i criteri tecnici
stabiliti con D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 17 settembre 1991, ferma
restando - per quanto concerne le modalit� di messa in riserva di
rifiuti non pericolosi destinati a recupero - l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.
Art. 9
Garanzie finanziarie
1. In attesa dell'emanazione della deliberazione della Giunta
provinciale in materia di garanzie finanziarie prevista dall'articolo
88, comma 3, del testo unico, si applicano le disposizioni stabilite in
base al regime previgente alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
2. La prestazione delle garanzie finanziarie di cui
al comma 1 � obbligatoria per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 22/1997.
3. In applicazione di quanto stabilito dal comma 2,
le garanzie finanziarie connesse ad attivit� non soggette al regime
autorizzatorio di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 22/1997 sono
svincolate d'ufficio dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente.
4. Nella fase transitoria di cui al comma 1,
l'autorizzazione all'esercizio delle attivit� di gestione di rifiuti
speciali pericolosi - non classificabili come tossici e nocivi - �
subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalle
disposizioni richiamate al comma 1 per i rifiuti speciali.
Art. 10
Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale
1. Ferme restando le attribuzioni degli enti proprietari o dei loro
concessionari - secondo i rispettivi ambiti di competenza determinati ai
sensi del nuovo codice della strada - relativamente allo spazzamento e
alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze, nonch� dei relativi
manufatti accessori, i rifiuti provenienti dalle predette operazioni di
spazzamento e di pulizia sono di norma conferiti nelle discariche di
prima categoria, fatta salva l'applicazione delle disposizioni
concernenti il deposito temporaneo e il recupero dei rifiuti.
2. Ove il materiale proveniente dalle operazioni di
spazzamento e di pulizia delle strade sia costituito dal ghiaino
applicato nella stagione invernale, quest'ultimo pu� essere conferito
anche in discariche di seconda categoria tipo A.
3. Qualora nell'esecuzione delle operazioni di spurgo
di manufatti, quali tombini, caditoie e simili, siano impiegate tecniche
che prevedano l'uso di acque e/o di altre sostanze liquide, pu� essere
conferito in discarica di prima categoria esclusivamente il residuo
solido o palabile derivante dalla fase di separazione dalla parte
liquida. In tal caso la parte liquida � smaltita in conformit� alla
disciplina sugli scarichi ovvero mediante conferimento ad impianti di
trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di pretrattamento
annessi ai depuratori pubblici.
Capo III - Inquinamento
acustico
Art. 11
Attivit� temporanee
1. La tutela dalle forme di inquinamento acustico non si esercita nelle
aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette per le attivit�
temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.
2. Lo svolgimento di attivit� temporanee - quali
cantieri, manifestazioni e attivit� ricreative in luogo pubblico o
aperto al pubblico - pu� essere autorizzato dal comune anche in deroga
ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10. In tal caso, il comune prescrive
l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni
acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere
esercitate tali attivit�.
3. Il comune pu� autorizzare il superamento dei
limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini dell'esercizio e dello
svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in
occasione di festivit�, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie
per ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce
orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e
manifestazioni.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, i
comuni possono emanare norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 12
Zonizzazione acustica
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, comma 10, della
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nella prima applicazione
dell'articolo 60 della predetta legge provinciale n. 10 del 1998 i
comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in
conformit� alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida 1/1998) ed alle eventuali
direttive fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente.
2. In osservanza del termine stabilito dal comma 1,
la zonizzazione acustica pu� essere definita dal piano regolatore
generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in
correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o
contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere
specifiche o tipologie edilizie particolari.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, l'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente trasmette ai comuni copia delle linee guida predisposte
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e richiamate al
comma 1.
Art. 13
Progettazione degli edifici
1. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici
restano applicabili le norme tecniche stabilite dall'articolo 18 della
legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonch� dagli articoli 14, 15 e
21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.. Fermo restando
il carattere orientativo dei contenuti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione
acustica prevista dalle citate norme deve attestare l'avvenuta verifica
del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all'articolo
15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.
2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano
esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle
ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle
parti nuove.
3. La realizzazione degli interventi soggetti alle
disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in
difformit� a quanto in essa contenuto, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 14
Tecnico competente in acustica
1. I soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 26
ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, che intendono
svolgere l'attivit� di tecnico competente in acustica, devono
presentare domanda all'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente, mediante apposito modulo predisposto dalla medesima.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) un curriculum professionale che descrive
dettagliatamente l'attivit� professionale svolta nel campo
dell'acustica ambientale, riportante eventuali pubblicazioni, perizie,
relazioni tecniche e quant'altro ritenuto utile a comprovare lo
svolgimento delle suddette attivit�;
b) copia autentica del titolo di studio;
c) autocertificazione, volta a documentare
l'attivit� di tecnico competente, da presentarsi ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante:
1) il tipo di prestazioni rese;
2) l'ente o il soggetto committente/beneficiario
delle prestazioni;
3) la data di inizio e di conclusione delle singole
attivit�.
3. La valutazione delle domande � effettuata, entro
sessanta giorni dal ricevimento, da una commissione costituita con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente, composta da un Dirigente dell'Agenzia, da un docente
universitario esperto in materia, nonch� da due funzionari dell'Agenzia
medesima. Con il medesimo provvedimento, il Direttore disciplina le
modalit� di funzionamento della commissione.
4. I tecnici competenti in acustica, riconosciuti da
altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini
dell'esercizio delle attivit� ai sensi del presente articolo nel
territorio della provincia di Trento, comunicano preventivamente
all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente copia conforme
dell'atto di riconoscimento adottato dalle altre Regioni e dalla
Provincia autonoma di Bolzano.
5. In esito alle valutazioni di cui al comma 3 e alle
comunicazioni di cui al comma 4, l'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente forma un apposito elenco dei tecnici competenti in
acustica, abilitati ad esercitare nel territorio della provincia di
Trento, curandone periodicamente la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 15
Adeguamento di atti
1. I provvedimenti e gli atti emanati in base al regime normativo
previgente alla data di entrata in vigore dell'articolo 60 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono ridefiniti, d'ufficio o su
richiesta degli interessati, in base alla disciplina stabilita dal
precitato articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 o dal
presente regolamento, ove gli stessi non siano stati ancora
integralmente eseguiti.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60,
comma 9, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di
procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie.
Capo IV - Riesame
delle autorizzazioni allo scarico
Art. 16
Norme transitorie
1. In sede di riesame delle autorizzazioni allo scarico ai sensi
dell'articolo 23 bis del testo unico, le autorit� competenti possono
autorizzare in via temporanea il mantenimento delle modalit� di
recapito degli scarichi derivanti da insediamenti civili esistenti al 31
dicembre 1994 e non allacciati alla pubblica fognatura, qualora si
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il comune territorialmente competente provveda,
entro il 31 dicembre 2002, a realizzare e a completare la rete della
pubblica fognatura, presidiata da idoneo impianto di trattamento dei
reflui fognari in conformit� al piano provinciale di risanamento delle
acque;
b) i predetti scarichi civili debbano
obbligatoriamente essere convogliati nella rete fognaria di cui alla
lettera a), secondo quanto disposto dal regolamento comunale o dalle
norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque;
c) il mantenimento delle modalit� di recapito degli
scarichi predetti non comporti, anche adottando idonee misure di
mitigazione, danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee
ovvero instabilit� dei suoli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altres� relativamente agli scarichi derivanti da insediamenti civili
esistenti al 31 dicembre 1994 per i quali sia stata presentata domanda
di autorizzazione in sanatoria.
3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, il comune certifica con appositi provvedimenti la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 1.
4. Per le finalit� di cui all'articolo 23 bis, comma
4, del testo unico e di cui al comma 1, lettera c), del presente
articolo, i comuni possono disporre l'esecuzione, con oneri a carico del
bilancio comunale, di perizie volte ad accertare le condizioni ivi
previste, ove interessino una pluralit� di scarichi derivanti da
insediamenti civili.
Note
( 1 ) Articolo modificato dal Decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg.
"Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante
"Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"".
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