PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
(B.U.R. 2 febbraio 1999, n. 7)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visti gli articoli 59, comma 7, e 60, comma 11, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998);
    Visto l'articolo 100 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13125 del 20 novembre 1998, avente ad oggetto "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti";

DECRETA

    di emanare il Regolamento di esecuzione recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre di-sposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
    Il presente decreto sar� inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrer� in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della Giunta provinciale
Avv. Carlo Andreotti

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 1
Oggetto

    1. I capi II e III del presente regolamento stabiliscono le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo, in materia di gestione dei rifiuti e di inquinamento acustico, vigente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) al nuovo regime normativo risultante dalle modificazioni e dalle abrogazioni introdotte, nelle medesime materie, dal capo XV della citata legge provinciale n. 10 del 1998.
    2. Al capo IV del presente regolamento sono inoltre stabilite disposizioni transitorie per l'attuazione della disciplina afferente il riesame delle autorizzazioni allo scarico di cui all'articolo 23 bis del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e successivamente modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.
    3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - viene di seguito denominato "testo unico".
    4. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modifiche e integrazioni, viene di seguito denominato "d. lgs. n. 22/1997".

Capo II - Gestione dei rifiuti

Art. 2
Prescrizioni temporali di adeguamento

    1. Le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate ai sensi della normativa provinciale vigente precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provin-ciale 11 settembre 1998, n. 10, restano valide - ove prescritte anche ai sensi del nuovo regime normativo - fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 1998. Le predette autorizzazioni sono adeguate d'ufficio per armonizzarle al testo unico come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1998.
    2. Le attivit� che -in base alle leggi statali e provinciali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore, rispettivamente, del d. lgs. n. 22/1997 e della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 - risultano escluse dal regime dei rifiuti devono conformarsi alle disposizioni del testo unico, come modificato dalla citata legge provinciale n. 10 del 1998, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    3. Per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti disciplinate dalle normative statali previgenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 22/1997, in esercizio e che risultino conformi al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, gli interessati sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del testo unico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fatte salve le comunicazioni gi� presentate, l'esercizio delle predette attivit� pu� essere continuato prescindendo dal decorso di novanta giorni dalla comunicazione ( 1 ).

Art. 3
Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani

    1. Ai fini dell'applicazione del d. lgs. n. 22/1997, si osservano, per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, le direttive e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
    2. Gli enti e i soggetti - esclusi gli enti territoriali - che esercitano attivit� di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili devono essere iscritti, ove gi� non lo fossero, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 10, del d. lgs. n. 22/1997, nei limiti e alle condizioni ivi previste, entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altres� agli enti e ai soggetti - esclusi gli enti territoriali - che provvedono alla gestione dei centri di raccolta zonale autorizzati a norma degli articoli 6, commi 2 e 3, e 12, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
    4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili - ivi compresa la raccolta differenziata degli stessi - non sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti dagli articoli 12 e 15 del d. lgs. n. 22/1997, purch�:
    a) le predette attivit� siano esercitate dai comuni, dai comprensori o dagli enti o dai soggetti affidatari della gestione del servizio pubblico;
    b) le predette attivit� siano svolte nell'ambito del rispettivo bacino di servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili ovvero nell'ambito del rispettivo bacino di conferimento in discarica.
    5. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti dagli articoli 12 e 15 del d. lgs. n. 22/1997 si osservano relativamente al conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili, anche derivanti da raccolte differenziate, in centri e impianti di smaltimento o di recupero localizzati, al di fuori dei bacini di cui al comma 4, lettera b).
    6. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 22/1997 si osservano anche ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale.
    7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano altres� per la gestione delle infrastrutture minori da realizzarsi a livello locale in attuazione del sistema della raccolta differenziata, non rientranti nella disciplina di cui agli articoli 6 e 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 o di cui all'articolo 72 del testo unico, autorizzate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del medesimo testo unico.

Art. 4
Sostanze minerali

1. Le autorizzazioni emanate in base alla legislazione provinciale in materia di cave e miniere per l'esercizio delle attivit� e degli impianti da essa regolati devono essere adeguate alla disciplina stabilita dall'articolo 64, comma 4, del testo unico entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine, istanza di adeguamento dell'autorizzazione al sindaco del comune territorialmente competente. Copia della stessa viene contestualmente inoltrata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che provveder� ad esprimere il parere di competenza al comune nei successivi quindici giorni; decorso tale termine, il sindaco procede in ogni caso all'adeguamento dell'autorizzazione.

Art. 5
Utilizzazione agronomica di rifiuti

    1. Lo spandimento nel suolo, a fini agronomici o per il recupero dei terreni, di residui e di sostanze autorizzato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 80 del testo unico, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 1998, deve conformarsi al nuovo regime normativo concernente la gestione dei rifiuti entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento. Fino alla scadenza del predetto termine si osservano le norme tecniche e gli adempimenti prescritti dalla Giunta provinciale ai sensi del citato articolo 80 del testo unico.

Art. 6
Rifiuti sanitari

    1. In attesa dell'emanazione delle norme tecniche statali, per la gestione dei rifiuti sanitari soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 45 del d. lgs. n. 22/1997, si osservano le indicazioni stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 aprile 1998, n. 4403, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 19 maggio 1998.

Art. 7
Veicoli a motori, rimorchi e simili

    1. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni per l'accumulo temporaneo presso le officine meccaniche di autoveicoli e loro parti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 83 del testo unico, nel testo previgente alla sostituzione di cui all'articolo 59 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, decadono di diritto alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento. Entro la medesima data, i titolari delle officine interessate devono provvedere alla consegna degli autoveicoli ai centri di raccolta autorizzati, fatta salva la conformazione alla disciplina di cui al comma 2.
    2. La disciplina relativa all'autorizzazione comunale allo stoccaggio di cui all'articolo 64, comma 3, del testo unico � applicabile al deposito di veicoli a motore, rimorchi e simili presso i concessionari o le succursali delle case costruttrici, che viene esercitato successivamente all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 46, comma 5, del d. lgs. n. 22/1997.
    3. La disciplina prevista dall'articolo 83 del testo unico per i centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione � applicabile alle attivit� di smontaggio e di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili esercitate presso i concessionari o le succursali delle case costruttrici.

Art. 8
Accumulo temporaneo di rifiuti

    1. Le attivit� di accumulo temporaneo dei rifiuti esercitate ai sensi dell'articolo 87 del testo unico, ora abrogato dall'articolo 59 delle legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, devono conformarsi alle disposizioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 22/1997 entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.
    2. In attesa di ulteriori norme tecniche statali per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e m), del d. lgs. n. 22/1997, si osservano altres� i criteri tecnici stabiliti con D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 17 settembre 1991, ferma restando - per quanto concerne le modalit� di messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero - l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

Art. 9
Garanzie finanziarie

    1. In attesa dell'emanazione della deliberazione della Giunta provinciale in materia di garanzie finanziarie prevista dall'articolo 88, comma 3, del testo unico, si applicano le disposizioni stabilite in base al regime previgente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
    2. La prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 � obbligatoria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 22/1997.
    3. In applicazione di quanto stabilito dal comma 2, le garanzie finanziarie connesse ad attivit� non soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 22/1997 sono svincolate d'ufficio dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
    4. Nella fase transitoria di cui al comma 1, l'autorizzazione all'esercizio delle attivit� di gestione di rifiuti speciali pericolosi - non classificabili come tossici e nocivi - � subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalle disposizioni richiamate al comma 1 per i rifiuti speciali.

Art. 10
Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale

    1. Ferme restando le attribuzioni degli enti proprietari o dei loro concessionari - secondo i rispettivi ambiti di competenza determinati ai sensi del nuovo codice della strada - relativamente allo spazzamento e alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze, nonch� dei relativi manufatti accessori, i rifiuti provenienti dalle predette operazioni di spazzamento e di pulizia sono di norma conferiti nelle discariche di prima categoria, fatta salva l'applicazione delle disposizioni concernenti il deposito temporaneo e il recupero dei rifiuti.
    2. Ove il materiale proveniente dalle operazioni di spazzamento e di pulizia delle strade sia costituito dal ghiaino applicato nella stagione invernale, quest'ultimo pu� essere conferito anche in discariche di seconda categoria tipo A.
    3. Qualora nell'esecuzione delle operazioni di spurgo di manufatti, quali tombini, caditoie e simili, siano impiegate tecniche che prevedano l'uso di acque e/o di altre sostanze liquide, pu� essere conferito in discarica di prima categoria esclusivamente il residuo solido o palabile derivante dalla fase di separazione dalla parte liquida. In tal caso la parte liquida � smaltita in conformit� alla disciplina sugli scarichi ovvero mediante conferimento ad impianti di trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di pretrattamento annessi ai depuratori pubblici.

Capo III - Inquinamento acustico

Art. 11
Attivit� temporanee

    1. La tutela dalle forme di inquinamento acustico non si esercita nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette per le attivit� temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.
    2. Lo svolgimento di attivit� temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attivit� ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico - pu� essere autorizzato dal comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. In tal caso, il comune prescrive l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attivit�.
    3. Il comune pu� autorizzare il superamento dei limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini dell'esercizio e dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in occasione di festivit�, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e manifestazioni.
    4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, i comuni possono emanare norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 12
Zonizzazione acustica

    1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nella prima applicazione dell'articolo 60 della predetta legge provinciale n. 10 del 1998 i comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformit� alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida 1/1998) ed alle eventuali direttive fornite dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
    2. In osservanza del termine stabilito dal comma 1, la zonizzazione acustica pu� essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.
    3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente trasmette ai comuni copia delle linee guida predisposte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e richiamate al comma 1.

Art. 13
Progettazione degli edifici

    1. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall'articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonch� dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.
    2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.
    3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformit� a quanto in essa contenuto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 14
Tecnico competente in acustica

    1. I soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, che intendono svolgere l'attivit� di tecnico competente in acustica, devono presentare domanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, mediante apposito modulo predisposto dalla medesima.
    2. La domanda deve essere corredata da:
    a) un curriculum professionale che descrive dettagliatamente l'attivit� professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale, riportante eventuali pubblicazioni, perizie, relazioni tecniche e quant'altro ritenuto utile a comprovare lo svolgimento delle suddette attivit�;
    b) copia autentica del titolo di studio;
    c) autocertificazione, volta a documentare l'attivit� di tecnico competente, da presentarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante:
    1) il tipo di prestazioni rese;
    2) l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;
    3) la data di inizio e di conclusione delle singole attivit�.
    3. La valutazione delle domande � effettuata, entro sessanta giorni dal ricevimento, da una commissione costituita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, composta da un Dirigente dell'Agenzia, da un docente universitario esperto in materia, nonch� da due funzionari dell'Agenzia medesima. Con il medesimo provvedimento, il Direttore disciplina le modalit� di funzionamento della commissione.
    4. I tecnici competenti in acustica, riconosciuti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell'esercizio delle attivit� ai sensi del presente articolo nel territorio della provincia di Trento, comunicano preventivamente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente copia conforme dell'atto di riconoscimento adottato dalle altre Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano.
    5. In esito alle valutazioni di cui al comma 3 e alle comunicazioni di cui al comma 4, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente forma un apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, abilitati ad esercitare nel territorio della provincia di Trento, curandone periodicamente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15
Adeguamento di atti

    1. I provvedimenti e gli atti emanati in base al regime normativo previgente alla data di entrata in vigore dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono ridefiniti, d'ufficio o su richiesta degli interessati, in base alla disciplina stabilita dal precitato articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 o dal presente regolamento, ove gli stessi non siano stati ancora integralmente eseguiti.
    2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60, comma 9, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo IV - Riesame delle autorizzazioni allo scarico

Art. 16
Norme transitorie

    1. In sede di riesame delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'articolo 23 bis del testo unico, le autorit� competenti possono autorizzare in via temporanea il mantenimento delle modalit� di recapito degli scarichi derivanti da insediamenti civili esistenti al 31 dicembre 1994 e non allacciati alla pubblica fognatura, qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) il comune territorialmente competente provveda, entro il 31 dicembre 2002, a realizzare e a completare la rete della pubblica fognatura, presidiata da idoneo impianto di trattamento dei reflui fognari in conformit� al piano provinciale di risanamento delle acque;
    b) i predetti scarichi civili debbano obbligatoriamente essere convogliati nella rete fognaria di cui alla lettera a), secondo quanto disposto dal regolamento comunale o dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque;
    c) il mantenimento delle modalit� di recapito degli scarichi predetti non comporti, anche adottando idonee misure di mitigazione, danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilit� dei suoli.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altres� relativamente agli scarichi derivanti da insediamenti civili esistenti al 31 dicembre 1994 per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione in sanatoria.
    3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il comune certifica con appositi provvedimenti la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1.
    4. Per le finalit� di cui all'articolo 23 bis, comma 4, del testo unico e di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, i comuni possono disporre l'esecuzione, con oneri a carico del bilancio comunale, di perizie volte ad accertare le condizioni ivi previste, ove interessino una pluralit� di scarichi derivanti da insediamenti civili.

Note
   
( 1 ) Articolo modificato dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. "Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"".