IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, il quale prevede che il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanit�, propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri la fissazione dei limiti massimi di
accettabilit� delle concentrazioni e i limiti massimi
di esposizione relativi ad inquinamenti di natura
chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore
relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui
all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Considerata l'opportunit� di stabilire, in via
transitoria, stante la grave situazione di
inquinamento acustico attualmente riscontrabile
nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in
particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilit�
di livelli di rumore validi su tutto il territorio
nazionale, quali misure immediate ed urgenti di
salvaguardia della qualit� ambientale e della
esposizione umana al rumore, in attesa
dell'approvazione di una legge quadro in materia di
tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che
fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed
alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del
presente decreto;
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanit�;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altres� determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attivit� industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno.
4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altres� escluse le aree e le attivit� aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attivit� temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.
Art. 2.
1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.
3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilit� di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.
Art. 3.
1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalit� di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non pu� comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, pu�, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.
2. I piani devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entit� dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare;
b) i soggetti a cui compete l'intervento;
c) le modalit� ed i tempi per il risanamento
ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per
la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo la disponibilit� finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento.
Art. 5.
1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attivit� deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
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Art. 6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilit�: |
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Zonizzazione |
Limite Diurno |
Limite Notturno |
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Tutto il territorio nazionale |
70 |
60 |
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Zona A (D.M. n. 1444/68) (*) |
65 |
55 |
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Zona B (D.M. n. 1444/68) (*) |
60 |
50 |
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Zona esclusivamente industriale |
70 |
70 |
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(*) Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444 |
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2. Per le zone non esclusivamente
industriali indicate in precedenza, oltre
i limiti massimi in assoluto per il
rumore, sono stabilite anche le seguenti
differenze da non superare tra il livello
equivalente del rumore ambientale e quello
del rumore residuo (criterio
differenziale): 5 dB(A) per il Leq (A)
durante il periodo diurno: 3 dB(A) per il
Leq (A) durante il periodo notturno. La
misura deve essere effettuata nel tempo di
osservazione del fenomeno acustico negli
ambienti abitativi. |
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Art. 7.
1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1� marzo 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO
Il Ministro della Sanita'
DE LORENZO
DEFINIZIONI
1. Ambiente abitativo.
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o comunit� ed utilizzato per le
diverse attivit� umane: vengono esclusi gli ambienti di
lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da
sorgenti esterne o interne non connesse con attivit�
lavorativa.
2. Rumore.
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti
indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un
qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
3. Livello di rumore residuo -
Lr.
� il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le
specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato
con le identiche modalit� impiegate per la misura del
rumore ambientale.
4. Livello di rumore ambientale -
La.
� il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
Il rumore ambientale � costituito dall'insieme del rumore
residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto
dalle specifiche sorgenti disturbanti.
5. Sorgente sonora.
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o
essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.
6. Sorgente specifica.
Sorgente sonora selettivamente identificabile che
costituisce la causa del disturbo.
7. Livello di pressione
sonora.
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno
sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed �
dato dalla relazione seguente:
dove p � il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e po � la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.
8. Livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato 'A'.
� il parametro fisico adottato per la misura del rumore,
definito dalla relazione analitica seguente:
dove pA(t) � il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po � il valore della pressione sonora di riferimento gi� citato al punto 7; T � l'intervallo di tempo di integrazione; Leq (A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.
9. Livello differenziale di
rumore.
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e
quello del rumore residuo.
10. Rumore con componenti
impulsive.
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e
strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata
inferiore ad un secondo.
11. Tempo di riferimento -
Tr.
� il parametro che rappresenta la collocazione del
fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano
il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno � di
norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso
tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno � quello
relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e
le h 6,00.
12. Rumori con componenti
tonali.
Emissioni sonore all'interno delle quali siano
evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o
contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente
udibili e strumentalmente rilevabili.
13. Tempo di osservazione -
To.
� un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di
riferimento, durante il quale l'operatore effettua il
controllo e la verifica delle condizioni di rumorosit�.
14. Tempo di misura - Tm.
� il periodo di tempo, compreso entro il tempo di
osservazione, durante il quale vengono effettuate le
misure di rumore.
STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE
1. Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di
classe I come definiti negli standard I.E.C.
(International Electrotechnical Commission) n. 651 del
1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite
con un misuratore di livello sonoro (fonometro)
integratore o strumentazione equivalente.
Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori
massimi con costante di tempo 'slow' ed 'impulse' ed
all'analisi per bande di terzo d'ottava.
2. Calibrazione del
fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il
cui grado di precisione sia non inferiore a quello del
fonometro stesso. La calibrazione dovr� essere eseguita
prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche
eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni
effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al
massimo di +/- 0.5 dB.
3. Rilevamento del livello di
rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello
sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A)
per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una
valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.
Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovr�, comunque,
essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non
tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza
del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve
essere posizionato a metri 1.20-1.50 dal suolo, ad almeno
un metro da altre superfici interferenti (pareti ed
ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la
sorgente di rumore la cui provenienza sia
identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal
microfono per non interferire con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni
meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni
atmosferiche.
3.1. Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel
caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o
di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri
uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con
distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il
microfono dev'essere collocato a metri uno dalla
perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne
non edificate, i rilevamenti devono essere effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o
comunit�. Si deve effettuare la misura del livello di
rumore ambientale e confrontarla con i limiti di
esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.2. Per misure all'interno di ambienti
abitativi.
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio
deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da
esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto
3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto
di rumore, per il rilevamento del livello differenziale si
deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito
nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo (definito
nell'allegato A al punto 3).
La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verr�
confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al
presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale
misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A)
durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo
notturno, ogni effetto di disturbo del rumore � ritenuto
trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale
rilevato deve considerarsi accettabile.
Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A)
durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo
notturno non devono comunque essere considerati
accettabili ai fini dell'applicabilit� del criterio del
limite massimo differenziale, restando comunque valida
l'applicabilit� del criterio stesso per livelli di rumore
ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive nel
rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di
componenti impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad
una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello
massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo
'slow' ed 'impulse'. Qualora la differenza dei valori
massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A),
viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive
penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore
misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
5. Riconoscimento di componenti tonali nel
rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di
componenti tonali nel rumore, si procede ad una verifica.
A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per
bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una banda
di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di
almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le
bande adiacenti, viene riconosciuta la presenza di
componenti tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso,
il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere
maggiorato di 3 dB(A).
6. Presenza contemporanea di componenti
impulsive e tonali nel rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti
impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e
5, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere
maggiorato di 6 dB(A).
7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali
nel rumore residuo.
Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o
tonali nel rumore ambientale, si deve verificare
l'eventuale presenza delle stesse nel rumore residuo, con
le modalit� previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad
esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.
8. Presenza di rumore a tempo
parziale.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al
periodo diurno (come definito al punto 11 dell'allegato
A), si prende in considerazione la presenza di un rumore a
tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso
per un tempo totale non superiore ad un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e
15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq
(A) dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore
a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5
dB(A).
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme,
non si applicano i limiti del presente decreto, ma la
durata di tale emissione non pu� superare il periodo di 15
minuti.
9. Presentazione dei
risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un
rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come
definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di
precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e
n. 804 del 1985;
d) valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo,
all'interno degli ambienti confinati eventualmente
corretti per la presenza di componenti impulsive e/o
tonali;
e) valori in Leq (A) rilevati del rumore ambientale,
eventualmente corretti per la presenza di componenti
impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale,
all'interno degli ambienti confinati;
f) differenza rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e
Leq (A) del rumore residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di
riferimento considerato (diurno, notturno);
h) valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in
esterno, eventualmente corretto come indicato nel punto
e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il
luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di
esposizione;
l) giudizio conclusivo.
Classe I
Aree particolarmente protette.
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densit� di popolazione, con limitata presenza di attivit� commerciali ed assenza di attivit� industriali ed artigianali.
Classe III
Aree di tipo misto.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densit� di popolazione con presenza di attivit� commerciali, uffici, con limitata presenza di attivit� artigianali e con assenza di attivit� industriali; aree rurali interessate da attivit� che impiegano macchine operatrici.
Classe IV
Aree di intensa attivit� umana.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densit� di popolazione, con elevata presenza di attivit� commerciali e uffici, con presenza di attivit� artigianali; le aree in prossimit� di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V
Aree prevalentemente industriali.
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsit� di abitazioni.
Classe VI
Aree esclusivamente industriali.
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivit� industriali e prive di insediamenti abitativi.
VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Limiti massimi
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[Leq in dB(A)] |
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Classi di destinazione d'uso del territorio |
Tempi di riferimento |
|
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Diurno |
Notturno |
|
I - Aree particolarmente protette |
55 |
40 |
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II - Aree prevalentemente residenziali |
55 |
45 |
|
III - Aree di tipo misto |
60 |
50 |
|
IV - Aree di intensa attivit� umana |
65 |
55 |
|
V - Aree prevalentemente industriali |
70 |
60 |
|
VI - Aree esclusivamente industriali |
70 |
70 |