MINISTERO DELL�AMBIENTE DECRETO 3 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
(GU n. 289, 10/12/1999)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

    Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
    Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", che istituisce due commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione: a) di procedure antirumore in tutte le attivit� aeroportuali come definite nell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attivit� aeroportuali e dei criteri per regolare l'attivit� urbanistica nelle zone di rispetto; e) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
    Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di rumorosit� stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;
    Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili";
    Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della navigazione aerea;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto commerciale;
    Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilit� negli intorni aeroportuali;
    Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 1999, con cui � stata tra l'altro ricostituita la commissione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997;
    Considerati gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata;
    Considerato l'interesse primario della sicurezza della navigazione aerea;
    Considerato che all'inquinamento acustico aeroportuale contribuiscono i vettori ed i gestori nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attivit�;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si definisce:

    a) aeromobile in volo: l'aeromobile dal momento della chiusura delle porte finalizzata al decollo, al momento della riapertura delle stesse dopo l'atterraggio, nonch� un aeromobile in volo manovra sia in aria che a terra;
    b) prova motore: ravviamento di un motore di spinta non associata con una partenza pianificata.

Art. 2
Criteri procedurali

    1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le attivit� aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, secondo i seguenti criteri:

    a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati forniti da ENAC, ENAV e societ� di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i pi� avanzati modelli matematici validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;
   b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in scala non inferiore a 1:5.000;
   c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive in applicazione del successivo art. 3;
   d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attivit�' di verifica di cui alla lettera e);
    e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998.

Art. 3
Procedure antirumore

    1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile manovra in aria.

    2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito riportati:

    a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle popolazioni esposte;
    b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle fasi di decollo e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998, da parte delle commissioni locali;
   c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998 e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte salve esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
   d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;
   e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi di necessit�.

   3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle prove motori, nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri generali:

    a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il pi� possibile e comunque le prove devono essere svolte in accordo con quanto previsto dai manuali tecnici;
    b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la generazione di rumore verso le zone abitate;
    c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere utilizzati per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di luoghi abitati.

4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto al traffico civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, ed adottate dal direttore della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997.

Art. 4
Confini delle aree di rispetto

    1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri generali, stabiliti nel presente decreto, nell'ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale.

    2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.

    3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di rumorosit� stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori dell'indice LVA.

    4. Le modalit� di calcolo dell'indice LVA, la strumentazione e la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell'indice LVA e della sua verifica, sono riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel decreto ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimit� degli aeroporti nonch� criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".

Art. 5
Piani regolatori e di sviluppo aeroportuali

    1. In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali, con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali e le deliberazioni delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ovvero le regioni o le province autonome interessate, convocano un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6
Regolamentazione dell'attivit� urbanistica
nelle aree di rispetto

    1. Per gli usi del suolo negli intorni aeroportuali, i piani regolatori comunali e loro varianti sono adeguati alle indicazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 15 novembre 1997).

    2. Nella zona A di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 deve essere effettuata una classificazione del territorio comunale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 1 dicembre 1997) compatibile con il limite di rumorosit� previsto per tale zona dal medesimo decreto.

    3. I nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono attenersi alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art. 7
Entrata in vigore

    Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verr� pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 3 dicembre 1999

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Treu

Allegato A

Valutazione del rumore aeroportuale

1. Il livello del rumore aeroportuale � definito dalla seguente espressione:
                                                                                    

in cui:

LVA rappresenta il livello di valutazione del rumore aeroportuale;
N � il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e LVAj  � il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale.

    2. Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del fenomeno, deve essere ventuno, pari a tre settimane, ciascuna delle quali scelta nell'ambito dei seguenti periodi:

1� ottobre - 31 gennaio;
1� febbraio - 31 maggio;
1� giugno - 30 settembre.

    La settimana di osservazione all'interno di ogni periodo, deve essere quella a maggior numero di movimenti, secondo i dati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, oppure rilevati dai sistemi di monitoraggio installati. La misura del rumore, durante ciascuna settimana di osservazione, dovr� essere effettuata di continuo nel tempo.

    3. Il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale (LVAj) si determina mediante la relazione sotto indicata, considerando tutte le operazioni a terra e di sorvolo che si manifestano nell'arco della giornata compreso tra le ore 00.00 e le 24.00:

dove LVAd e LVAn rappresentano rispettivamente il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (06.00 - 23.00) e notturno (23.00 - 06.00).

    4. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (LVAd) � determinato dalla seguente relazione:

    in cui Td = 61.200 s � la durata del periodo diurno, Nd � il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto periodo, SELi � il livello dell'i-esimo evento sonoro associato al singolo movimento.

    5. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo notturno (LVAn) � determinato mediante la seguente relazione:

in cui Tn = 25.200 s � la durata del periodo notturno, Nn � il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto periodo, SELi � il livello sonoro dell'i-esimo evento associato al singolo movimento.

    6. Il livello dell'i-esimo evento sonoro associato al singolo movimento di aeromobili SELi � determinato secondo la seguente relazione:

in cui:

T0 = 1 s � il tempo di riferimento;

t1 e t2 rappresentano gli istanti iniziale e finale della misura, ovvero la durata dell'evento Ti = (t2-t1) in cui il livello LA risulta superiore alla soglia LAFmax - 10dB(A); pAj(t) � il valore istantaneo della pressione sonora dell'evento i-esimo ponderata A;

P0 = 20 �Pa rappresenta la pressione sonora di riferimento;

LAeq,Ti � il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A dell'i-esimo evento sonoro.

LAFmax � il livello massimo della pressione sonora in curva di ponderazione "A", con la costante di tempo "Fast", collegato all'evento.

Allegato B

STRUMENTAZIONE E MODALIT� DI MISURA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL�INTORNO AEROPORTUALE

1. Il sistema di misura

    Il sistema di misura del rumore aeroportuale va distinto in:

    a) sistema assistito;
    b) sistema non assistito.

    Il sistema assistito � specifico per misure effettuate con strumentazione mobile in cui puo essere utilizzato un fonometro o integratore di classe I con caratteristiche previste dalla norme CEI 29-1 e CEI 29-10. Il fonometro deve essere in grado di misurare almeno il SEL e di poter memorizzare in forma numerica, su registratore di livello grafico o elaboratore elettronico, il LAF (Livello di pressione sonora ponderata "A" in costante di tempo Fast) dei movimenti aerei. Il sistema di misura assistito deve essere in grado di mantenere le specifiche CEI 29-10 anche nelle condizioni climatiche pi� avverse.
   Il sistema non assistito � specifico per misure fisse di monitoraggio. Esso deve essere del tipo ad analizzatore di livelli, dotato di microfono per esterni con sistema di autotaratura. Deve avere la possibilit� di individuare automaticamente i profili dei sorvoli, nonch� attribuire ad ognuno di questi il valore di SEL corrispondente.

    2. Individuazione degli eventi per i sistemi assistiti

    Nei sistemi assistiti � l'operatore che inizia la registrazione grafica o numerica al verificarsi dell'evento da misurare ovvero pu� ricavare gli eventi a posteriori da una registrazione grafica o numerica continua, potendo usare anche l'intermediazione di un registratore magnetico digitale dalle caratteristiche elettriche non inferiori a quelle indicate dalle norme CEI 29-1 e CEI 29-10 e successive modifiche, per quanto attiene la risposta in frequenza, stabilit� e dinamica.

    3. Individuazione degli eventi per i sistemi non assistiti

    Nei sistemi non assistiti, la procedura di rilevamento deve consentire la discriminazione degli eventi sonori prodotti dagli aeromobili civili da quelli di altra origine. A tale scopo pu� essere adottato il criterio di definire una soglia per il livello sonoro LAF che deve essere superata da quest'ultimo per un periodo di tempo non inferiore ad una durata minima. Il valore di soglia deve essere il pi� basso possibile e comunque non inferiore ai limiti previsti dalla zonizzazione comunale. La durata minima di superamento della soglia stessa, � determinata sperimentalmente al fine di ottimizzare la discriminazione degli eventi sonori prodotti dagli aeromobili. Il livello sonoro LAF deve essere rilevato mediante catena fonometrica rispondente alle specifiche di precisione della classe 1 indicate nella norma CEI 29-10, e successive modifiche.

    4. Determinazione del SEL e dei parametri correlati

1. I sistemi di rilevamento non assistiti devono essere in grado di determinare:

    1) il livello dell'evento sonoro SEL;
    2) l'intervallo di tempo in cui � stata superata la soglia prefissata;
   3) il tempo in cui si verifica;
   4) rappresentazione grafica del LAF.

    Nei sistemi assistiti � l'operatore che determina l'arco di tempo all'interno del quale, al verificarsi di un sorvolo, viene misurato il SEL.

    5. Posizione del microfono

    Sia per i sistemi assistiti che non assistiti, il microfono deve essere posizionato in modo che la linea di vista tra il microfono e tutte le possibili rotte di sorvolo non sia interrotta da alcun ostacolo solido. Il microfono dovr� essere posizionato su di una superficie solida acusticamente riflettente, ad una altezza non inferiore ai 3 m dal piano di campagna nel caso di superfici libere ovvero del piano di appoggio di un edificio. La distanza del microfono da eventuali superfici riflettenti verticali deve essere almeno pari alla loro altezza riferita al microfono stesso.

    6. Caratteristiche del microfono

    Nei sistemi di misura assistiti, deve essere usato un microfono con caratteristiche di precisione indicate al precedente comma 1 e dotato di schermo antivento. Nei sistemi di misura non assistiti, i microfoni della catena fonometrica devono essere in grado di mantenere le specifiche di precisione indicate al comma 1 nelle condizioni climatiche pi� sfavorevoli. Il microfono deve essere inoltre protetto da schermo antivento e protezione antivolatili.

    7. Condizioni meteorologiche

    Nel rapporto di misura dovranno essere specificate le condizioni meteorologiche presenti durante i rilievi fonometrici ed i valori misurati di temperatura, pressione, umidit� e velocit� del vento.

    8. Verifica di stabilit� e calibrazione

    Nei sistemi non assistiti, la stabilit� dell'intera catena fonometrica (dal microfono al dispositivo di acquisizione e lettura dati) deve essere verificata almeno ogni 24 ore mediante una sorgente sonora di livello noto. Si deve procedere inoltre, alla calibrazione mediante sorgente campione conforme almeno alla classe 1 della norma CEI 29-14 ogni volta che sia stato eseguito un intervento tecnico sulla catena stessa. Quanto detto e valido anche per i sistemi assistiti con la differenza che la calibrazione va effettuata prima e dopo ogni campagna di misura.

    9. Verifica di conformit� e taratura

    L'intera catena fonometrica del sistema non assistito, nonch� la strumentazione del sistema assistito, incluso il calibratore di livello sonoro, devono essere sottoposti a verifica di conformit� alle specifiche della classe 1 indicate dalle norme CEI 29-1, 29-10 e 29-14, e successive modificazioni e/o integrazioni, ogni due anni e dopo ogni intervento di riparazione, a cura di un centro autorizzato. In caso di scostamenti dalle tolleranze previste, la strumentazione deve essere sottoposta a taratura di cui deve essere rilasciata certificazione documentativa.

    10. Utilizzo di modelli previsionali

    Per la definizione delle procedure antirumore e della caratterizzazione acustica degli intorno aeroportuali possono essere utilizzati modelli previsionali.
    I risultati dell'applicazione di tali modelli debbono fornire valori del descrittore del rumore aeroportuale LVA di cui all'allegato A.