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DECRETO MINISTERO DELL�AMBIENTE
20 maggio 1999
Criteri per la
progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimit� degli aeroporti nonch� criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (GU n. 225, 24/9/1999)
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), punti 2 e 4, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, recante legge-quadro sull'inquinamento acustico;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto 31 ottobre
1997 recante metodologia di misura del rumore aeroportuale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene
costituita la commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale
31 ottobre 1997;
considerato gli esiti dei lavori della commissione sopra richiamata;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), punti 2 e 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, il presente decreto stabilisce:
-
i criteri per la
progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimit� degli aeroporti;
-
i criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico.
Art. 2
Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio
1.
Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, allegato B, i
sistemi di monitoraggio devono:
a) monitorare le
singole operazioni di decollo ed atterraggio al fine del rispetto delle
procedure antirumore definite dalle commissioni di cui all'art. 5 del decreto 31
ottobre 1997, secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 1997;
b) registrare in
continuo i dati di ogni singolo evento ed effettuare il calcolo degli indici di
inquinamento da rumore secondo quanto indicato nell'allegato A del decreto 31
ottobre 1997;
c) essere predisposti
per recepire e gestire le eventuali lamentele da parte dei cittadini.
Art. 3
Composizione dei sistemi di monitoraggio
1. I
sistemi di monitoraggio devono essere composti da:
a)
un numero di stazioni periferiche di rilevamento dei livelli sonori prodotti,
idoneo a monitorare l'intorno aeroportuale cos� come definito dall'art. 2,
punto 7, del decreto 31 ottobre 1997;
b) una o pi� stazioni microclimatiche idonee a correlare gli
eventi sonori con i dati meteoclimatici, ai fini dell'accertamento del rispetto
della metodologia di misura del rumore aeroportuale, di cui al punto 7, allegato
B, del decreto 31 ottobre 1997;
c) un centro di elaborazione dati in grado di:
-
raccogliere i dati
registrati in ogni stazione periferica di rilevamento ed elaborarli in modo
da ricavare i parametri necessari per il calcolo dell'indice Lva di cui
all'allegato A del decreto 31 ottobre 1997;
-
eseguire in maniera
automatica la correlazione tra i parametri del rumore ed i dati del velivolo
che lo ha provocato, mediante l'acquisizione delle informazioni dal centro
di assistenza al volo, ai sensi del decreto 31 ottobre 1997, art. 6, comma
5, oppure desumibili, in assenza di tali informazioni, dai sistemi
informatici del gestore aeroportuale;
-
registrare su
supporto informatico i dati raccolti;
-
segnalare per ogni
postazione di misura, il superamento dei valori limite di rumore stabiliti
per ogni tipologia di velivolo, secondo il disposto dell'art. 5, comma 2,
del decreto 31 ottobre 1997, ai fini del rispetto delle procedure
antirumore;
-
fornire, fra i
risultati delle elaborazioni eseguite, le curve di isolivello sull'intorno
aeroportuale per gli scopi di cui all'art. 6, del decreto 31 ottobre 1997.
Art. 4
Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio
1.
Le stazioni di monitoraggio sono costituite da:
-
il terminale di
rilevamento;
-
l'hardware e il
software aggiuntivi, necessari per il funzionamento del terminale di
rilevamento.
2. Il terminale di
rilevamento � dotato di unit� di alimentazione tampone in grado di:
-
consentire, in assenza
di alimentazione di rete, un'autonomia di almeno 24 ore;
-
funzionare in maniera
completamente automatica.
3. Il terminale di
rilevamento deve inoltre essere provvisto di un idoneo dispositivo di controllo
della taratura del microfono, la cui attivazione dovr� avvenire automaticamente
ad intervalli programmati oppure su richiesta dell'operatore.
4. L'hardware ed il
software devono essere tali da fornire rapporti orari, rapporti di eventi e di
calibrazioni ed effettuare la trasmissione dei dati dall'unit� logica della
stazione di monitoraggio all'elaboratore centrale.
Art. 5
Ubicazione delle
stazioni di monitoraggio
1. Le stazioni di
monitoraggio devono essere ubicate all'interno delle aree da controllare,
situate nell'intorno aeroportuale nella posizione pi� vicina alle proiezioni al
suolo delle rotte avvicinamento e di allontanamento dei velivoli.
2. Al fine di
caratterizzare in maniera completa il singolo evento prodotto dalla attivit�
aerea e raccogliere ulteriori dati su di esso ai sensi dell'art. 1, punto b ,
alcune stazioni di monitoraggio possono essere posizionate in accordo con quanto
richiesto dalle normative internazionali ICAO, annesso 16, volume 1.
3. La scelta del luogo
deve essere preceduta da una analisi del livello di rumore di origine
aeronautica e del livello residuo per la corretta individuazione del singolo
evento. La stazione di monitoraggio � correttamente ubicata se la differenza
tra il valore LAFmax dell'evento ed il livello sonoro equivalente del rumore
residuo, calcolato nei 10 minuti di massimo rumore, � superiore a 20 dB.
Art. 6
Controllo del singolo
evento
1. Il livello sonoro
associato al singolo movimento di aeromobili � quello definito nel decreto
ministeriale 31 ottobre 1997, allegato A, punto 6: esso � individuato con le
modalit� di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allegato B, punto 3.
L'evento rumore sar� considerato di origine aeronautica a seguito di
correlazione con le tracce radar oppure, in assenza di quest'ultime, con i dati
forniti dai sistemi informatici del gestore aeroportuale.
2. Fermo restando
quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, per tutti gli eventi riconducibili
ad attivit� aeroportuali cos� come definiti nella legge 26 ottobre 1995, n.
447, art. 3, comma 1, lettera m), punto 3, ogni stazione di monitoraggio dovr�
rendere disponibili le seguenti informazioni:
a) ubicazione della
postazione di rilevamento;
b) data ed ora
dell'evento;
c) durata dell'evento;
d) SEL dell'evento;
e) LAFmax dell'evento.
3. Dalla registrazione
in continuo del rumore effettuato dalle stazioni di monitoraggio, il sistema
deve essere in grado di calcolare il rumore ambientale in assenza di quello
prodotto dall'attivit� aeronautica.
4. Il software
applicativo del sistema di monitoraggio, nel caso di disponibilit� delle tracce
radar, deve correlare gli eventi rumore con le traiettorie degli aerei,
registrando i dati identificativi dell'aereo e la traiettoria del medesimo ed
evidenziando qualsiasi deviazione dai corridoi assegnati riscontrabile nella
traiettoria di volo.
5. Il sistema di
monitoraggio, sulla base dei dati raccolti deve essere in grado di calcolare gli
indici LVA nel periodo prescelto e presentare graficamente le curve di
isolivello che caratterizzano l'interno aeroportuale. Ai fini del calcolo
dell'indice LVA notturno occorre tenere presente che, nello stesso giorno, il
periodo notturno si articola in due sottoperiodi: dalle 00.00 alle 06.00 e dalle
23.00 alle 24.00.
6. Il metodo di calcolo
per le curve di isolivello acustico � quello riportato nei documenti ICAO
Annesso 16 e nelle circolari 205/AN/1725 ed ECAC.CEAC Doc. n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 7
Classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico
1. La classificazione
degli aeroporti viene effettuata in funzione:
a) dell'estensione
dell'intorno aeroportuale, cos� come definito dall'art. 2, punto 7, del decreto
31 ottobre 1997, misurata in ettari (ha), con arrotondamento alla seconda cifra
decimale.
b) dell'estensione
delle zone "A", "B" e "C", di cui al decreto 31
ottobre 1997, art. 6, individuate mediante le relative curve di isolivello
acustico di indice LVA, misurate in ettari (ha), con arrotondamento alla seconda
cifra decimale ed escludendo le parti delle predette zone che ricadono sul mare
o sui laghi.
c) dell'estensione
delle aree residenziali Ar, Br, Cr ricadenti in ciascuna delle predette zone
"A", "B" e "C";
d) della densit�
abitativa territoriale intesa come numero di abitanti per ettaro residenti in
dato territorio.
2. I parametri Ar, Br e
Cr devono essere corretti in funzione della densit� abitativa mediante i
coefficienti moltiplicativi riportati in tabella 1:
Tabella 1
|
Area residenziale
|
Densit� abitativa
(abitanti/ha)
|
Coefficiente correttivo
|
|
Estensiva
|
10-150 |
k=1,1 |
| Semiestensiva
|
150-250
|
k=1,2
|
| Intensiva
|
>250
|
k=1,3
|
3. Sulla base
dell'estensione delle zone A, B e C, e delle aree residenziali Arc, Brc e Crc
ottenute dalle aree residenziali Ar, Br e Cr a seguito dell'applicazione dei
coefficienti moltiplicativi, si definiscono i tre indici numerici:
Ia = Arc � A, Ib = Brc
� B, Ic = Crc � C
4. Gli indici di cui al
precedente punto 3, caratterizzano gli aeroporti dal punto di vista
dell'inquinamento acustico.
5. Le azioni di
risanamento acustico all'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono rivolte alla riduzione del valore degli indici Ib e Ic.
6. Le commissioni di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto 31 ottobre 1997, definiscono gli indici Ia
, Ib ed Ic , relativi all'aeroporto di competenza. Tale dato, reso pubblico ai
sensi della normativa vigente, � trasmesso, unitamente alla documentazione di
supporto, al Ministero dell'ambiente servizio IAR ed all'Ente nazionale
dell'aviazione civile.
Art. 8
Costituzione di
commissione
1. E' ricostituita la
commissione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre
1997, incaricata di predisporre criteri generali per la definizione:
a) di procedure
antirumore in tutte le attivit� aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1,
lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) delle zone di
rispetto per le aree e le attivit� aeroportuali e dei criteri per regolare
l'attivit� urbanistica nelle zone di rispetto.
2. La commissione di
cui al comma 1 � presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile dott. Alfredo Roma ed � composta, su designazione dei rispettivi enti di
appartenenza da:
-
dott. Giuseppe Biondi
(Ministero dell'ambiente);
-
ing. Franceso Saverio
Della Porta (ENAC);
-
ing. Fabio Nicolai (ENAC);
-
dott. Alberto Di Lolli
(ENAV);
-
ing. Salvatore
Curcuruto (ANPA);
-
dott. Godwin A. Miceli
(IBAR);
-
avv. Dario Maffeo (Assoaeroporti).
3. L'insediamento della
commissione di cui al comma precedente avviene su convocazione del presidente
entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
4. La commissione di
cui al comma 1, conclude i suoi lavori entro dieci giorni dal suo insediamento.
5. Entro trenta giorni
dal termine dei lavori della commissione di cui ai commi precedenti, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al
traffico civile, le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
ministeriale 31 ottobre 1997, integrate da un rappresentante designato dal
Ministero dell'ambiente.
Art. 9
Entrata in vigore
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 20 maggio 1999
p. Il Ministro
dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione
Danese
Registrato alla Corte
dei conti il 6 settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente,
foglio n. 334
Allegato A
Esempio di calcolo
dell'indice di classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico.
Se la zona A � di 1420
ettari, il valore A � (1420/100) e quindi uguale a 14,2.
Se nella zona A sono
presenti 150 ettari residenziali, il valore di Ar � (150/100) e quindi Ar =
1,5.
Se i 150 ettari
residenziali della zona A sono suddivisi in 50 ha estensivi e 100 ha intensivi,
il parametro dell'indice Ar sar� corretto come segue:
Arc = (0.5 � 1.1) +
(1.0 � 1.3) = 1.85
Pertanto in questo caso
per la zona A l'indice Ia sar�:
Ia = 14.2 � 1.85 =
26.27
Se la zona B � di 900
ettari, il valore di B � (900/100) e quindi uguale a 9.
Se nella zona B sono
presenti 80 ettari residenziali, il valore di Br � (80/100) e quindi Br = 0,8.
Se gli 80 ettari
residenziali della zona B sono suddivisi in 20 ha estensivi e 60 ha intensivi,
il parametro dell'indice Br sar� corretto come segue:
Brc = (0.2 � 1.1) +
(0.6 � 1.3) = 1.00
Pertanto in questo caso
per la zona B l'indice sar�:
Ib = 9.0 � 1.00 = 9.0
Se la zona C � di 200
ettari, il valore di C � (200/100) e quindi uguale a 2.
Se nella zona C sono
presenti 30 ettari residenziali, il valore di Cr � (30/100) e quindi Cr = 0,3.
Se i 30 ettari
residenziali della zona B sono suddivisi in 10 ha estensivi e 20 ha
semiestensivi, il parametro dell'indice Cr sar� corretto come segue:
Arc = (0.1 � 1.1) +
(0.2 � 1.2) = 0.35
Ic = 2.0 � 0.35 = 0.7
I tre indici di
inquinamento sono:
Ia = 26.27;
Ib = 9.0;
Ic = 0.7.
|