L'Esperto risponde 

 CASISTICA
Rubrica “L’esperto risponde” a cura di Roberto Campagnoli 

 


           


IN GENERALE:

Il caso peggiore di disturbo da rumore è nella propria camera da letto, ovviamente di notte, a causa della attigua attività rumorosa. Per giungere a suscitare la repulsione il rumore intrusivo, notturno e anche diurno, deve essere ripetitivo sul lungo periodo e, in questi casi, provoca vere e proprie tragedie familiari perché impedisce di avere una vita normale in casa propria.

Occorre tener presente che questo rumore, oltre al disturbo, provoca una svalutazione dell’immobile: ad esempio un appartamento direttamente sovrastante ad una discoteca o ad un ristorante può essere svalutato anche di oltre il 20% del valore che avrebbe senza la discoteca.

Esempi sono:

- la musica di discoteca o disco-bar ed i condizionatori d’aria,

- gli impianti condominiali (centrali termiche, autoclavi, torrini di estrazione dai bagni ciechi, ascensori, cancelli oleodinamici d’ingresso ai box auto),

- la maleducazione del vicino di casa (WC a passo rapido e altri idrosanitari, vociare, trascinamento di mobili e calpestìo di notte, giocare di bambini, TV, pianoforti, abbaiare di cani),

- le attività artigianali e industriali notturne (panificatori, spedizionieri, unità frigo di supermercati e macellerie, impianti produttivi funzionanti sulle 24 ore) e spesso anche diurne,

- le attività sportive (calcetto, tennis, tiro a segno e al piattello, go-kart, autodromi),

- transito di treni ferroviari e metropolitani, aerei, traffico stradale, vociare e autoradio dalla strada davanti a discoteche, bar e gelaterie.

In tutti questi casi (eccettuati gli ultimi), quando il responsabile del rumore è ben identificabile, il disturbato che vuole far cessare il disturbo ha due possibilità (oltre a quella di pregare il disturbatore di cessare):

(1) rivolgersi alla ARPA (agenzia regionale protezione ambiente), alla ASL (azienda sanitaria locale), oppure nei piccoli centri all’Assessore all’Ambiente o direttamente al Sindaco (e non rivolgersi a: vigili urbani, carabinieri, polizia, prefettura, questura), oppure

(2) rivolgersi al Tribunale, tramite un esperto di acustica ed un avvocato: in questo ordine, prima il tecnico poi il legale, perché il tecnico capisce se invece può essere utile ARPA-ASL; invece è invalsa la consuetudine di rivolgersi prima di tutto all’avvocato.

La prima delle due possibilità, la ARPA-ASL, è poco costosa, molto lunga (molti mesi o anni) e nella maggioranza dei casi (Missione Rumore stima nel 95% dei casi) inconcludente. La seconda, il Tribunale, è invece parecchio costosa (€ 5000 e oltre), ma se la lamentela è fondata, cioè se il rumore verrà effettivamente accertato dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè del Giudice), ha buone probabilità di far cessare il lamentato rumore con rifusione delle spese legali sostenute.

I motivi della scarsa efficienza della repressione amministrativa (ARPA-ASL-Comune) sono molteplici:

-         il cittadino è da solo a rivolgersi alla ARPA-ASL e non sa a chi rivolgersi di preciso, non conosce l’indirizzo dell’ufficio, né è facile indicarglielo con precisione perché ciascuna ARPA-ASL ha sigle e indirizzi diversi;

-         quando finalmente si reca presso l’ufficio o la U.O. (unità operativa) giusta spesso riceve risposte evasive;

-         alla fine, sospinto dalla disperazione, riesce a formulare per iscritto la richiesta di intervento e, alcune volte ma non sempre, deve pagare il ticket (che dipende dal tariffario della sua regione);

-         dopo mesi d’attesa e ripetuti solleciti i tecnici ARPA-ASL armati di fonometro finalmente si presentano a casa del disturbato (per la richiesta di intervento notturno, che è la più frequente, i tempi sono ancora più lunghi per la difficoltà del costo e dello scomodo delle ore di “straordinario notturno”);

-         infine al termine del sopralluogo e relative misurazioni fonometriche del rumore disturbante il risultato è spesso scoraggiante perché i tecnici dichiarano che il livello sonoro accertato rientra nei limiti massimi fissati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, D.P.C.M. 14/11/97, e quindi la ARPA-ASL non può fare nulla; questo avviene perché la metodologia fonometrica (cioè la modalità tecnica della misurazione) che questo decreto prescrive non è adatta alla valutazione dell’effettivo disturbo.

Tuttavia in un caso l’intervento della ARPA-ASL è, almeno nella prima fase, efficace: quando il rumore è prodotto da un’attività commerciale, artigianale o industriale, quando il rumore è veramente forte e quando è di giorno (perché il sopralluogo dei tecnici nell’orario lavorativo normale è meno difficile da ottenere in quanto non richiede lo straordinariato notturno). Ma occorre anche che la successiva emissione dell’ordinanza del Sindaco di silenziare la fonte del rumore avvenga in tempi brevi: spesso invece dopo il sopralluogo occorre aspettare settimane per la stesura del rapporto dei tecnici e per la successiva lettera del responsabile ARPA-ASL di trasmissione al Sindaco e infine l’attesa per l’emissione dell’ordinanza del Sindaco; successivamente ancora, nel caso frequente di inadempienza da parte del responsabile del rumore e di perdurare del rumore, al disturbato occorre tristemente rincominciare da capo con nuova richiesta ad ARPA-ASL di nuovo sopralluogo per accertare che il rumore c’è ancora. In alcuni casi “fortunati” la ARPA-ASL o il Sindaco trasmettono il caso al Sostituto Procuratore per infrazione all’art. 659 codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; ma anche qui l’iter che segue è lungo e incerto.

L’altra possibilità per il disturbato è di rivolgersi al Tribunale Civile (da non confondere con il Penale) invocando l’art. 844 codice civile secondo il quale non si può provocare immissioni di rumore in un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità. A quantificare il rumore in decibel ha pensato la giurisprudenza, che è il complesso delle ordinanze e delle sentenze emesse dai Tribunali: il limite massimo della tollerabilità e di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo. In pratica, nel corso della vertenza giudiziaria, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio, denominato CTU, che andrà a casa del disturbato, misurerà il rumore di fondo, cioè quel rumore che è sempre esistente in ogni abitazione, e misurerà il lamentato rumore intrusivo: quest’ultimo non potrà superare il rumore di fondo per più di 3 decibel.

La cosa difficile da capire per i profani è che questo limite, 3 decibel sul rumore di fondo, a causa della diversa metodologia della misurazione fonometrica, è diverso e più restrittivo rispetto al limite dei 3 decibel sul rumore chiamato residuo dal D.P.C.M. 14/11/97 e che è applicato dalla ARPA-ASL: vedere il riquadro in questa stessa pagina.

Per queste vertenze “acustiche” il tipo di ricorso più adatto è il ricorso d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile, ben diverso dalla consueta causa civile con rito ordinario. La diversità è duplice: (1) termina entro alcuni mesi, contro gli anni noti a tutti per le normali cause, ma (2) consiste soltanto nell’ordinanza di cessare il rumore senza entrare nel merito dei danni subiti (danno biologico cioè danno alla salute, danno esistenziale cioè danno al normale equilibrio psico-fisico, danno morale per eventuali risvolti a carattere penale e danno patrimoniale per l’eventuale svalutazione dell’immobile).

Fino a questo punto, cioè fino all’emissione dell’ordinanza del ricorso d’urgenza, le spese legali sostenute dal disturbato sono di almeno 10 milioni (somma delle tre parcelle professionali di: consulente tecnico di parte ricorrente, avvocato e consulente tecnico d’ufficio). Per avere la rifusione delle spese legali sostenute e la liquidazione dei danni occorre intraprendere una successiva causa con rito ordinario, che però nel caso di avvenuto accertamento del supero della tollerabilità è, di regola, relativamente breve.

L’efficacia dell’azione giudiziaria, ben diversa dalla inefficacia della tutela della ARPA-ASL, è però condizionata dalla corretta impostazione del ricorso introduttivo che deve basarsi su una valida consulenza tecnica di un acustico, cioè di uno specialista in acustica, che dovrà effettuare registrazioni grafiche del livello sonoro del lamentato rumore e saper prevedere, come meglio potrà e prima della posizione del “quesito” da parte del Giudice al CTU, quali saranno le future difficoltà che incontrerà il CTU quando effettuerà il suoi sopralluoghi “nel contraddittorio” tra le parti, cioè necessariamente preavvisando dei sopralluoghi le parti stesse. Infatti spesso avviene che quando arriva il CTU il rumore non cè più: questo potrà divertire perché è espresso in rima (lo slogan è di Missione Rumore) ma è grave perché può far fallire l’azione giudiziaria.

Nei casi più ostici il vero problema dell’azione giudiziaria è nell’ottenere dal Giudice l’ordine di inibizione degli impianti o delle apparecchiature che sono causa del lamentato rumore cioè l’ordine di cessazione immediata del rumore: ma per questo occorre superare il garantismo di molti Giudici che invece concedono con troppa facilità ripetute dilazioni per l’esecuzione di lavori di insonorizzazione che peraltro sono spesso impegnativi e costosi (spesso diecine e anche centinaia di milioni). (Sorvoliamo sulle penose esperienze giudiziarie del cosiddetto “obbligo del fare o del non fare” ex artt. 612 e 669 duodecies codice di procedura civile.)

E’ soprattutto in questi casi dove si misura l’abilità professionale del consulente tecnico di parte e dell’avvocato perché non basta vincere la causa ma occorre far cessare il rumore.

Per concludere è bene ribadire che nella generalità dei casi o ci si abitua a convivere con il rumore o si intraprende azione giudiziaria perché la tutela ottenibile dalla pubblica amministrazione è, in questo settore, minima.

Questo almeno finché durerà l’attuale stato di condono acustico dei decreti, come il D.P.C.M. 14/11/97, attuativi della legge n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico (al pari del condono in altri settori: edilizio, fiscale, dell’atrazina) e finché durerà l’attuale stato di deregulation acustica delle procedure autorizzative per le licenze edilizie delle nuove costruzioni prive dei necessari requisiti d’isolamento acustico e per le attività rumorose, in particolare per locali notturni con musica e per manifestazioni e spettacoli “a carattere temporaneo in deroga”. (Le dizioni condono acustico e deregulation acustica sono state coniate da Missione Rumore).

Missione Rumore si batte proprio per questa “missione”: nel far capire che “la lotta al rumore” non può esaurirsi nel solito articolo sui quotidiani estivi con “il termometro del rumore in decibel” o qualche trita e ritrita tavola rotonda sull’inquinamento acustico del traffico stradale (che è materia diversa dal disturbo da rumore nelle abitazioni), ma che occorre fare massiccia opera di educazione nelle scuole e nelle famiglie per ribadire le regole elementari della buona educazione e nel contempo diffondere la conoscenza dei propri diritti civili a non essere disturbato.

I CASI DEL MESE

Domanda  1
Da anni subisco la rumorosità dell'ascensore.  Dopo diverse richieste al condominio, sempre respinte, ho presentato all' ARPA una richiesta di intervento con misurazioni fonometriche (2001). L'ARPA ha effettuato le misurazioni nella mia abitazione, circa alle ore 22.00, ed ha riscontrato che il rumore, seppur di poco, supera i limiti massimi di legge. Il condominio ha incaricato una ditta di manutenzione di ascensori per effettuare il lavoro di insonorizzazione. Purtroppo l’esito del lavoro non è stato risolutivo.
Cosa posso fare adesso?            S.L.

Risposta 1
Precisiamo che l’intervento, ottenuto contattando direttamente l’A.R.P.A., non è più possibile con le procedure odierne: il cittadino che lamenta il rumore non deve più rivolgersi all’A.R.P.A. ma al Comune e il Comune, se lo riterrà opportuno, disporrà all’A.R.P.A. di effettuare il sopralluogo e le misurazioni fonometriche.
Nella Sua lettera non precisa quali siano i limiti di rumore che l’A.R.P.A. ha riscontrato superati. Noi riteniamo che si tratti del limite fissato dal D.P.C.M. 05/12/1997 per gli ascensori [impianti a funzionamento discontinuo: 35 dB(A)]. Però questo decreto si applica soltanto alle abitazioni costruite dopo il 1998.
In altre parole, per il rumore provocato dall’ascensore dello stesso stabile, quando lo stabile stesso è stato costruito prima del ’98, non vi è alcun limite massimo al rumore che possa essere applicato dal Comune (e dall’A.R.P.A.).
Per quanto possa sembrare strano e ingiusto, il cittadino che paga le tasse non ha diritto ad alcuna tutela per il rumore immesso nella sua abitazione in parecchi casi, oltre all’ascensore già visto.
Ciò anche nel caso molto frequente del rumore prodotto dalla maleducazione della famiglia vicina (esclusione prevista dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997).
A questo punto non rimane che fare causa civile al responsabile del rumore, che nel caso dell’ascensore è il Condominio, impugnando l’art. 844 codice civile.
Questo articolo fissa come massimo alle immissioni di rumore nelle abitazioni il limite della normale tollerabilità.
La prassi giurisprudenziale (cioè l’insieme delle ordinanze e delle sentenze) dell’art. 844 c.c. stabilisce che il limite massimo della normale tollerabilità delle immissioni di rumore è di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo.
L’aspetto positivo è che questo limite nella larga maggioranza dei casi è sufficientemente restrittivo per garantire l’effettiva tutela dal disturbo.
L’aspetto negativo è che per applicare questo limite occorre intraprendere una vertenza giudiziaria costosa e lenta.
Il costo complessivo è spesso compreso tra € 2.000 ed € 5.000 euro e serve per le parcelle professionali di: (1) il consulente tecnico di parte, (2) l’avvocato e (3) il futuro C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio) che verrà incaricato dal Giudice per ispezionare i luoghi ed eventualmente eseguire le misurazioni fonometriche del caso.
Il tempo necessario per arrivare all’ordinanza o alla sentenza è spesso compreso tra 9 mesi e 2 anni.
Missione Rumore augura che il Suo ascensore venga insonorizzato nel minor tempo possibile!


 

 

Domanda 2
La palazzina dove abito è situata a meno di 100 metri da una casa di cura il cui edifico è costituito da 4 piani. Nella parte alta dell’edificio sono presenti 4
espulsioni atmosferiche dei gas della sala operatoria che producono un rumore costante - come un forte sibilo  - che si sente con le finestre a doppi vetri chiuse – anche se soltanto di giorno. 
Quali passi conviene fare?  E come ?                F.C.

Risposta  2
Caro F.C.,
per risolvere il problema del rumore della ventilazione dell’ospedale esistono due possibilità.
La prima è di richiedere al Comune l’intervento dei tecnici A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) per fare le misurazioni del rumore a casa sua. Il vantaggio è che non vi sono costi. Lo svantaggio è che la misurazione dell’A.R.P.A., a causa delle modalità prescritte dal D.M. Ambiente 16/03/98, spesso risulta entro i limiti massimi fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, anche se il rumore è fastidioso.
La seconda strada è di rivolgersi al Tribunale civile. L’alternativa del Giudice di Pace a molti non piace perché la sentenza può essere reclamata presso il Giudice di Tribunale.
Per il Tribunale civile si tratta di fare o un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (codice di procedura civile) o una causa di merito per danni. In entrambi i casi occorre basare il ricorso (o l’atto di citazione) sulle registrazioni fonometriche di un Tecnico di Parte per dimostrare che il rumore in casa sua supera il limite massimo della normale tollerabilità della giurisprudenza - cioè dell’insieme di ordinanze e sentenze - dell’art. 844 c.c. (codice civile) “Immissioni”. Lo svantaggio di questa seconda possibilità è per i costi delle parcelle del Tecnico di Parte, dell’avvocato e del futuro C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) incaricato dal Giudice. Il vantaggio è che il rumore è giudicato in Tribunale in maniera più restrittiva di come sia valutato dall’A.R.P.A..


 

 

Domanda 3
Abito vicino a una strada provinciale in provincia di Milano. Il rumore da essa prodotto è insopportabile di giorno e di notte. In che modo Missione Rumore potrebbe essere d’aiuto?D.B.

Risposta 3
Caro D.B.,
il rumore provocato dal traffico stradale è difficile da risolvere sia per via amministrativa che giudiziaria.
L’azione di tutela consiste nel costituire un comitato dei residenti disturbati. Il comitato dovrà premere sul Comune (o sulla Provincia) per ottenere la costruzione di barriere stradali, di “rallentatori stradali” o di percorsi alternativi del traffico.
Per supportare l’azione di protesta il comitato dovrà agire sul piano pubblicistico con conferenze pubbliche, articoli su quotidiani e TV locali in modo continuativo e costante allo scopo di “martellare” il Sindaco (o il Presidente della Provincia) sfidandoli nel dibattito pubblico. Ma questa azione per essere efficace deve essere continuativa: la goccia buca la roccia, ma non la secchiata d’acqua.
Missione Rumore può aiutare, grazie alla sua esperienza, la costituzione del comitato (atto costitutivo e cariche sociali) e la sua azione di protesta: ma può soltanto
aiutare perché l’iniziativa è del comitato.
Missione Rumore può essere fisicamente presente con un suo rappresentante durante le manifestazioni pubbliche e può aiutare a richiedere la convocazione di una conferenza di servizi ex legge 241/90.
Per far questo occorre che i rappresentanti del futuro comitato si iscrivano come soci di Missione Rumore.


 

 

Domanda 4
Mia moglie ed io abbiamo acquistato due anni e mezzo fa un appartamento a Milano e dopo un anno è venuta a vivere nell'appartamento sopra il nostro una coppia di anziani.
Da quel giorno siamo afflitti dai
rumori che provengono dall'abitazione sopra la nostra sia di giorno che di notte.
Alle nostre lamentele i vicini hanno risposto in modo sprezzante.
Come possiamo procedere per risolvere la nostra situazione?                              J.L.

Risposta 4
Caro J.L.,
il suo caso è escluso dal campo di competenza del D.P.C.M. 14/11/1997 art. 4 perché si tratta di rumori prodotti da “
attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali”. Questo significa che Lei non può sperare aiuto dalla Pubblica Amministrazione (Comune e A.R.P.A.): qualora Lei insistesse presso il Comune, i Vigili Urbani ed il 113 perderebbe soltanto tempo.
La sola possibilità per Lei è di intraprendere azione giudiziaria: dare incarico a un tecnico per misurare il rumore in casa sua e ad un avvocato per fare o un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (codice di procedura civile) o una causa di merito per danni.
Inoltre, purtroppo, siccome si tratta di una sorgente sonora non costante ed aleatoria la consulenza tecnica di parte ed anche la futura C.T.U. (consulenza tecnica d’ufficio) disposta dal Giudice risulteranno laboriose perché il consulente di parte dovrà ripetere le registrazioni fintanto che avrà ottenuto la prova giudiziaria e il C.T.U. dovrà invece procedere con simulazioni dei vari rumori perché “
quando arriva il citiù il rumore non c’è più”.
Per quanto possa sembrare strano è più difficile ottenere la prova giudiziaria dell’esistenza del rumore nel suo caso “domestico” piuttosto che nel caso del rumore di una grossa industria che disturba decine di persone.


 

 

Domanda 5
Siamo un gruppo di famiglie di Como che lamentano il fastidio provocato dai
vicini campi di calcetto, in particolare per schiamazzi, pallonate e rumore di fondo della caldaia degli spogliato. La petizione inviata al Comune non ha avuto esiti positivi.
Potete darci qualche indicazione per difenderci da questi rumori?                        C.L.

Risposta 5
Caro C.L.,
purtroppo nel suo caso il Comune, che dovrebbe essere il garante della quiete pubblica, invece non vi protegge affatto.
Sia che il gestore del calcetto sia un privato, anche se su concessione del Comune, o che sia il Comune stesso, l’azione più efficace è quella giudiziaria: dare incarico a un tecnico per misurare il rumore in casa sua e ad un avvocato per fare o un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (codice di procedura civile) o una causa di merito per danni. È da tener presente che siccome si tratta di una sorgente sonora non costante ed aleatoria vi è il rischio che “
quando arriva il citiù il rumore non c’è più”. Questo significa che nel Suo caso Lei avrà bisogno di un Tecnico di Parte con buona esperienza di vertenze giudiziarie in materia di immissioni di rumore.
Nel caso che Lei riesca ad avere la prova che si tratta attività commerciale, cioè a scopo di lucro, allora può rivolgersi al Comune stesso per richiedere il sopralluogo di A.R.P.A. per le misurazioni del rumore in casa Sua. Tuttavia ci rendiamo conto che nel Suo caso il Comune potrebbe essere poco collaborativo.


 

 

Domanda 6
Ho un problema di
rumore con i bidoni di raccolta del vetro del condominio confinante.
Con idonea perizia tecnica ci sono speranze di fargli spostare i bidoni? È valida la perizia ottenuta con simulazioni del gettare le bottiglie nell’apposito foro?
?.L.


Risposta 6
Cara L.,
si: Le occorre un buon tecnico con esperienza in materia di vertenze giudiziarie per problemi di immissioni di rumore che effettui le registrazioni di rumore in casa Sua.
Quanto alla perplessità circa la validità del simulare il getto delle bottiglie, riteniamo che il Giudice civile non possa che dare incarico al C.T.U. di effettuare appunto tali simulazioni, perché l’alternativa sarebbe che il C.T.U. si accampasse in casa Sua per giorni e notti !!!
 


 

 

Domanda 7
Sono disturbato da un locale adiacente alla mia abitazione recentemente adibito a ristorante e, nel dopo cena, a sala da ballo/concerti dal vivo. Oltre alla musica sento anche gli schiamazzi degli avventori.
Come dovrei muovermi e chi contattare? (polizia municipale, forze dell'ordine, A.R.P.A., …).
Quali limiti di orario sono vigenti nella città di Roma?
CD (Roma)

Risposta 7
Alla prima delle due domande, chi contattare, rispondiamo che potete provare a chiedere l’intervento della Polizia Locale di Roma o della Polizia di Stato (o Carabinieri): la richiesta è da farsi per telefono ai centralini del Pronto Intervento quando il disturbo è in atto, nel vostro caso di sera o di notte: l’articolo di legge è l’art. 659 Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Ma la nostra esperienza insegna che difficilmente si riesce ad ottenere l’intervento desiderato e, quand’anche l’intervento avvenga, è ancora più difficile ottenere che il rapporto di servizio sia trasmesso d’ufficio al Settore Ambiente del Comune o al Sostituto Procuratore.
L’alternativa è di richiedere per iscritto al Settore Ambiente del Comune l’intervento dell’A.R.P.A. per le misurazioni fonometriche. I limiti massimi delle immissioni di rumore sono fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Da evitare di rivolgersi direttamente all’A.R.P.A. ma farlo attraverso il Comune.
Alla seconda domanda, sugli orari vigenti a Roma, rispondiamo che i citati limiti massimi sono fissati anche in funzione dell’orario diurno (6 - 22) o notturno (22 – 6). Ma questo non è soltanto per il Comune di Roma ma per tutta l’Italia.
L’alternativa a tutta questa azione di carattere amministrativo o penale è la vertenza giudiziaria civile (ex art. 844 codice civile “
Immissioni”), che è sicuramente più diretta ed efficace, ma ahimé più costosa.


 

 

Domanda 8
Abito da nove anni in un condominio di case popolari. I muri sembrano di carta, si ascolta persino quando qualcuno starnutisce; è un rumore continuo.
Da una pare abita un uomo solo che quando si alza, verso le 6.30,
accende la radio, sposta mobili ecc...
I vicini a fianco sono due persone giovani; quando la ragazza si alza dopo aver dormito fino a tardi, incomincia a spostare mobili,
cammina con i tacchi, usa l’aspirapolvere.
In fine i vicini al piano di sotto sono molto prepotenti: quando si alzano loro, non si dorme più perché urlano, ascoltano musica, litigano, ecc... quando scendono le scale corrono e fanno molto rumore.
Nessuno si occupa di questo problema e l’ALER che è i responsabile dei palazzi non interviene.
Io vivo male, perchè sono molto nervosa, riposo male e questo fa si che abbia problemi  nella mia stessa casa, dato che ho sono molto irascibile e soffro di tachicardia. Non so cosa fare.     S.T.

Risposta 8
Gentile S.T.,
nel suo caso si tratta di rumore che non è prodotto da “
attività produttiva, commerciale, professionale” e che quindi è escluso dal campo di applicazione del criterio differenziale dell’art. 4, D.P.C.M. 14/11/1997, che è la norma applicata dal Comune (mediante A.R.P.A.) in risposta alle lamentele avanzate dai cittadini.
Pertanto non le rimarrebbe che intraprendere azione legale mediante consulenza tecnica, ricorso e successiva consulenza tecnica d’ufficio C.T.U.. Si tratta di un’azione che, nel suo caso (non trattandosi di macchinari o di attività facilmente riproducibili) è da prevedersi difficile, costosa e di risultato incerto: tanto più che è da rivolgere contro tre vicini.
Quanto all’insufficiente isolamento dei muri rileviamo che essendo la costruzione (o ristrutturazione) antecedente al ‘98 non sono applicabili i limiti minimi di isolamento prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e quindi anche questa impugnazione appare difficile.
Infine, tenuto conto della Sua sensibilità al rumore, rileviamo che l’abitare in case popolari espone maggiormente a problemi di questo tipo.


 

 

Domanda 9
Abitiamo in una casa di proprietà costruita in edilizia convenzionata da ALER S.p.a., di recente costruzione.
Le case, a detta di tutti i condomini, risultano non essere insonorizzate come si deve, dato che ogni singolo e banale rumore si sente amplificato negli appartamenti.
Ho fatto fare qualche mese fa delle misure fonometriche che hanno dato picchi di rumorosità oltre la soglia stabilità per legge. Il verbale redatto dai tecnici è stato poi spedito al costruttore tramite avvocato, ma aimè ho paura che tutto stia cadendo nel dimenticatoio, perché ancora a oggi non abbiamo piu’ avuto risposte ai nostri solleciti.
Il secondo problema, invece riguarda la famiglia che abita sopra di noi. La lamentela è rivolta al fatto che i vicini
camminano con tacchi, lasciano sbattere ante dei mobili o cassettiere nelle camere da letto anche dopo la mezzanotte.
Quando noi siamo in cucina o in sala a cenare la sera o sul divano a guardare la tv, sentiamo ogni singolo discorso che fanno. Quando hanno ospiti il tutto è amplificato per il numero delle persone che invitano.
Non c’è mai un attimo di tranquillità in queste case, ci sono sempre rumori, silenzio mai, e la vita diventa insostenibile.                              C.L.

Risposta 9
Gentile C.L., rispondiamo al primo dei due quesiti, riguardante l’azione legale che Lei ha intrapreso contro ALER. Ci sembra di capire che il Suo avvocato si sia limitato ad una lettera di protesta per l’insufficiente isolamento acustico dei muri. Qualora ritenesse di avere bisogno di ulteriore consulenza tecnica potremmo, a Sua richiesta, indicarLe un Tecnico di Missione Rumore che possa assisterLa nella rivendicazione contro il Costruttore per la non rispondenza ai limiti prescritti dal D.P.C.M. 05/12/1997 in merito all’isolamento acustico delle abitazioni.
Quanto al secondo quesito riguardante l’eccessivo rumore prodotto dai vicini rinviamo alla risposta
n. 8 precedente.


 

 

Domanda 10: BAR

Io e mia moglie, un anno fa, abbiamo comprato una mansarda al secondo piano. Al piano terra c’è un bar.
Il
problema sonoro sussiste durante la notte quando le persone si fermano davanti al bar per chiacchierare e giocano a carte nella sala interna del bar. Spesso questi rumori fanno svegliare me e mia moglie durante la notte. Un paio di volte ho chiamato i carabinieri per eliminare il problema momentaneo, in quei casi ho comunque perso delle ore di sonno.             V.P.

Risposta 10
Gentile V.P.,
il problema delle persone che stazionano fuori dal bar è da trattare diversamente da quello delle persone all’interno del bar. All’esterno del bar il responsabile del vociare è il Sindaco o il Questore, come responsabili dell’ordine pubblico, regolamentato dall’art. 659 codice penale. Quindi Lei prosegua a richiedere l’intervento dell’Arma dei Carabinieri o, se vive in un centro grosso, anche della Polizia Locale.
Per la seconda fonte di rumore, il giocare a carte all’interno del bar, Lei
  ha due possibilità: (1) richiedere al Comune il sopralluogo dell’A.R.P.A. per le misurazioni del rumore e confronto dei risultati con i limiti massimi prescritti dal D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4 (criterio differenziale); iter amministrativo gratuito ma lungo e di incerta soluzione.
(2) intraprendere azione legale ex art. 844 codice civile previa consulenza tecnica per avere le registrazioni fonometriche dell’eccessivo rumore in casa Sua, sulle quali basare il ricorso in Tribunale (procedimento d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile) o nel merito delle immissioni sonore presso il Giudice di Pace. Procedimento sicuramente più costoso di quelle precedente presso il Comune, ma sicuramente più efficace.


 

 

Domanda 11
Vicino alle nostre abitazioni si trova il passo carraio di un ospedale che si apre in un ampio cortile utilizzato come deposito per rifiuti e materiali vari, con due grossi gruppi elettrogeni che producono rumore continuo.
La rimozione dei rifiuti e dei loro contenitori avviene con dei
mezzi meccanici estremamente rumorosi, con modalità che provocano fragori al di là del tollerabile ed in orari assolutamente impropri, tra le 5 e le 6 del mattino.
L’apertura e la chiusura del cancello del passo carraio durante la notte, avviene mediante scorrimento accompagnata da acutissimo stridore.

Risposta 11
Si tratta di tre rumori distinti: (1) lo stridore dell’apertura/chiusura del cancello e lo sbattito, (2) il transito dei mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti e (3) il rumore continuo prodotto dai gruppi elettrogeni.
Tutti e tre questi rumori sono imputabili all’attività dell’ospedale. Pertanto avete due strade:
(1) richiedere al Comune il sopralluogo dell’A.R.P.A. per le misurazioni del rumore e confronto dei risultati con i limiti massimi prescritti dal D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4 (criterio differenziale); iter amministrativo gratuito ma lungo e di incerta soluzione.
(2) intraprendere azione legale ex art. 844 codice civile previa consulenza tecnica per avere le registrazioni fonometriche dell’eccessivo rumore in casa Sua, sulle quali basare il ricorso in Tribunale (procedimento d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile) o nel merito delle immissioni sonore presso il Giudice di Pace. Procedimento sicuramente più costoso di quelle precedente presso il Comune, ma sicuramente più efficace.