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L'Esperto risponde |
CASISTICA |
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IN GENERALE: Il caso peggiore di disturbo da rumore è nella propria camera da letto, ovviamente di notte, a causa della attigua attività rumorosa. Per giungere a suscitare la repulsione il rumore intrusivo, notturno e anche diurno, deve essere ripetitivo sul lungo periodo e, in questi casi, provoca vere e proprie tragedie familiari perché impedisce di avere una vita normale in casa propria. Occorre tener presente che questo rumore, oltre al disturbo, provoca una svalutazione dell’immobile: ad esempio un appartamento direttamente sovrastante ad una discoteca o ad un ristorante può essere svalutato anche di oltre il 20% del valore che avrebbe senza la discoteca. Esempi sono: In tutti questi casi (eccettuati gli ultimi), quando il responsabile del rumore è ben identificabile, il disturbato che vuole far cessare il disturbo ha due possibilità (oltre a quella di pregare il disturbatore di cessare): (1) rivolgersi alla ARPA (agenzia regionale protezione ambiente), alla ASL (azienda sanitaria locale), oppure nei piccoli centri all’Assessore all’Ambiente o direttamente al Sindaco (e non rivolgersi a: vigili urbani, carabinieri, polizia, prefettura, questura), oppure (2) rivolgersi al Tribunale, tramite un esperto di acustica ed un avvocato: in questo ordine, prima il tecnico poi il legale, perché il tecnico capisce se invece può essere utile ARPA-ASL; invece è invalsa la consuetudine di rivolgersi prima di tutto all’avvocato. La prima delle due possibilità, la ARPA-ASL, è poco costosa, molto lunga (molti mesi o anni) e nella maggioranza dei casi (Missione Rumore stima nel 95% dei casi) inconcludente. La seconda, il Tribunale, è invece parecchio costosa (€ 5000 e oltre), ma se la lamentela è fondata, cioè se il rumore verrà effettivamente accertato dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè del Giudice), ha buone probabilità di far cessare il lamentato rumore con rifusione delle spese legali sostenute. I motivi della scarsa efficienza della repressione amministrativa (ARPA-ASL-Comune) sono molteplici: Tuttavia in un caso l’intervento della ARPA-ASL è, almeno nella prima fase, efficace: quando il rumore è prodotto da un’attività commerciale, artigianale o industriale, quando il rumore è veramente forte e quando è di giorno (perché il sopralluogo dei tecnici nell’orario lavorativo normale è meno difficile da ottenere in quanto non richiede lo straordinariato notturno). Ma occorre anche che la successiva emissione dell’ordinanza del Sindaco di silenziare la fonte del rumore avvenga in tempi brevi: spesso invece dopo il sopralluogo occorre aspettare settimane per la stesura del rapporto dei tecnici e per la successiva lettera del responsabile ARPA-ASL di trasmissione al Sindaco e infine l’attesa per l’emissione dell’ordinanza del Sindaco; successivamente ancora, nel caso frequente di inadempienza da parte del responsabile del rumore e di perdurare del rumore, al disturbato occorre tristemente rincominciare da capo con nuova richiesta ad ARPA-ASL di nuovo sopralluogo per accertare che il rumore c’è ancora. In alcuni casi “fortunati” la ARPA-ASL o il Sindaco trasmettono il caso al Sostituto Procuratore per infrazione all’art. 659 codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; ma anche qui l’iter che segue è lungo e incerto. L’altra possibilità per il disturbato è di rivolgersi al Tribunale Civile (da non confondere con il Penale) invocando l’art. 844 codice civile secondo il quale non si può provocare immissioni di rumore in un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità. A quantificare il rumore in decibel ha pensato la giurisprudenza, che è il complesso delle ordinanze e delle sentenze emesse dai Tribunali: il limite massimo della tollerabilità e di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo. In pratica, nel corso della vertenza giudiziaria, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio, denominato CTU, che andrà a casa del disturbato, misurerà il rumore di fondo, cioè quel rumore che è sempre esistente in ogni abitazione, e misurerà il lamentato rumore intrusivo: quest’ultimo non potrà superare il rumore di fondo per più di 3 decibel. La cosa difficile da capire per i profani è che questo limite, 3 decibel sul rumore di fondo, a causa della diversa metodologia della misurazione fonometrica, è diverso e più restrittivo rispetto al limite dei 3 decibel sul rumore chiamato residuo dal D.P.C.M. 14/11/97 e che è applicato dalla ARPA-ASL: vedere il riquadro in questa stessa pagina. Per queste vertenze “acustiche” il tipo di ricorso più adatto è il ricorso d’urgenza ex art. 700 codice di procedura civile, ben diverso dalla consueta causa civile con rito ordinario. La diversità è duplice: (1) termina entro alcuni mesi, contro gli anni noti a tutti per le normali cause, ma (2) consiste soltanto nell’ordinanza di cessare il rumore senza entrare nel merito dei danni subiti (danno biologico cioè danno alla salute, danno esistenziale cioè danno al normale equilibrio psico-fisico, danno morale per eventuali risvolti a carattere penale e danno patrimoniale per l’eventuale svalutazione dell’immobile). Fino a questo punto, cioè fino all’emissione dell’ordinanza del ricorso d’urgenza, le spese legali sostenute dal disturbato sono di almeno 10 milioni (somma delle tre parcelle professionali di: consulente tecnico di parte ricorrente, avvocato e consulente tecnico d’ufficio). Per avere la rifusione delle spese legali sostenute e la liquidazione dei danni occorre intraprendere una successiva causa con rito ordinario, che però nel caso di avvenuto accertamento del supero della tollerabilità è, di regola, relativamente breve. L’efficacia dell’azione giudiziaria, ben diversa dalla inefficacia della tutela della ARPA-ASL, è però condizionata dalla corretta impostazione del ricorso introduttivo che deve basarsi su una valida consulenza tecnica di un acustico, cioè di uno specialista in acustica, che dovrà effettuare registrazioni grafiche del livello sonoro del lamentato rumore e saper prevedere, come meglio potrà e prima della posizione del “quesito” da parte del Giudice al CTU, quali saranno le future difficoltà che incontrerà il CTU quando effettuerà il suoi sopralluoghi “nel contraddittorio” tra le parti, cioè necessariamente preavvisando dei sopralluoghi le parti stesse. Infatti spesso avviene che quando arriva il CTU il rumore non cè più: questo potrà divertire perché è espresso in rima (lo slogan è di Missione Rumore) ma è grave perché può far fallire l’azione giudiziaria. Nei casi più ostici il vero problema dell’azione giudiziaria è nell’ottenere dal Giudice l’ordine di inibizione degli impianti o delle apparecchiature che sono causa del lamentato rumore cioè l’ordine di cessazione immediata del rumore: ma per questo occorre superare il garantismo di molti Giudici che invece concedono con troppa facilità ripetute dilazioni per l’esecuzione di lavori di insonorizzazione che peraltro sono spesso impegnativi e costosi (spesso diecine e anche centinaia di milioni). (Sorvoliamo sulle penose esperienze giudiziarie del cosiddetto “obbligo del fare o del non fare” ex artt. 612 e 669 duodecies codice di procedura civile.) E’ soprattutto in questi casi dove si misura l’abilità professionale del consulente tecnico di parte e dell’avvocato perché non basta vincere la causa ma occorre far cessare il rumore. Per concludere è bene ribadire che nella generalità dei casi o ci si abitua a convivere con il rumore o si intraprende azione giudiziaria perché la tutela ottenibile dalla pubblica amministrazione è, in questo settore, minima. Questo almeno finché durerà l’attuale stato di condono acustico dei decreti, come il D.P.C.M. 14/11/97, attuativi della legge n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico (al pari del condono in altri settori: edilizio, fiscale, dell’atrazina) e finché durerà l’attuale stato di deregulation acustica delle procedure autorizzative per le licenze edilizie delle nuove costruzioni prive dei necessari requisiti d’isolamento acustico e per le attività rumorose, in particolare per locali notturni con musica e per manifestazioni e spettacoli “a carattere temporaneo in deroga”. (Le dizioni condono acustico e deregulation acustica sono state coniate da Missione Rumore). Missione Rumore si batte proprio per questa “missione”: nel far capire che “la lotta al rumore” non può esaurirsi nel solito articolo sui quotidiani estivi con “il termometro del rumore in decibel” o qualche trita e ritrita tavola rotonda sull’inquinamento acustico del traffico stradale (che è materia diversa dal disturbo da rumore nelle abitazioni), ma che occorre fare massiccia opera di educazione nelle scuole e nelle famiglie per ribadire le regole elementari della buona educazione e nel contempo diffondere la conoscenza dei propri diritti civili a non essere disturbato.
I CASI DEL MESE
Domanda 1 |
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Domanda 2 Risposta 2 |
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Domanda 3 |
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Domanda 4 |
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Domanda 5 |
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Domanda 6 |
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Domanda 7 |
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Domanda
8 Risposta 8 |
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Domanda 9 Risposta 9 |
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Domanda 10: BAR Io e mia
moglie, un anno fa, abbiamo comprato una mansarda al secondo piano. Al piano
terra c’è un bar. Risposta 10 |
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Domanda 11 Risposta 11 |
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