TOLLERABILITÀ ED AMMISSIBILITÀ,

nozioni, istituti e rapporti

 

 

 

 

cons. Angelo CONVERSO

Corte d’Appello di TORINO

MONZA 27 gennaio 2001

 

1.- tollerabilità e ammissibilità

L’oggetto del mio intervento è mirato alla puntualizzazione normativa delle due nozioni di tollerabilità e accettabilità, quindi alla ricostruzione interpretativa degli istituti giuridici corrispondenti ed ai reciproci rapporti.

Chiarisco subito che preferisco, a quella di accettabilità, l’espressione di ammissibilità, dal momento che è quella usata dalla legge e tale userò.

1.1.- genesi delle nozioni

Già il significato semantico dei due vocaboli vale a distinguerne i contenuti:

u l’ammissibilità, che deriva da admittere = accogliere, far entrare in un ambito materiale o meno, indica la possibilità (resa evidente dal suffisso –bilità) che qualcosa – ciò che è considerato specificamente - sia accolto in un dato ambito;

u la tollerabilità, che deriva da tollere = rimuovere da una posizione occupata, quindi alterare una situazione, indica la possibilità che qualcosa – ciò che è stato alterato – sia sopportato. È significativo che dalla medesima radice latina derivino in italiano due vocaboli di significato molto diverso, che concretizzano i due significati latini: togliere, con la valenza materiale di rimuovere, e tollerare, con la valenza morale di sopportare.

L’ammissibilità implica due elementi.

Il primo è quello per cui, entro un minimo ed un massimo, l’ammissibilità di un dato si colloca appena entro il livello minimo. Il secondo è quello per cui l’assunzione in un ambito si pone in rapporto ad una pluralità di soggetti o di oggetti, che di quell’ambito fanno parte.

Anche la tollerabilità implica due elementi, ma diversi.

Il primo è quello per cui, entro un minimo ed un massimo, la tollerabilità di un dato si colloca appena entro il livello massimo. Il secondo è quello per cui la sopportazione considerata si pone in rapporto con un unico soggetto.

Come si vede, già sul piano semantico, non si tratta di nozioni sinonimiche, ma semmai di nozioni strutturalmente e potenzialmente antinomiche:

u ammissibile è quel dato minimo incluso in un ambito concernente più soggetti;

u tollerabile è quel dato massimo che uno specifico soggetto può sopportare.

Questo significato linguistico delle due nozioni costituisce il presupposto per l’interpretazione delle norme che ad esse fanno ricorso, secondo l’usuale canone interpretativo, rammentando, tuttavia, che la norma può fissare – esplicitamente o meno – un significato giuridico specifico (anche diverso), che l’interprete deve enucleare sulla base di una lettura sistematica e complessiva della norma stessa. Il che viene a costituire il proprium di quella data norma.

Ma dal significato anzidetto deriva anche che l’ammissibilità considera una dimensione collettiva, mentre la tollerabilità una dimensione individuale.

1.2.- dati normativi

Occorre distinguere, di conseguenza l’ambito di riferimento delle due nozioni, che si ripartisce fra ambito privatistico e ambito pubblicistico.

1.2.1.- ambito privatistico

In campo privatistico non esiste una disciplina specifica sull’immissione rumorosa, poiché esiste solamente la norma di cui all’art. 844 c.c. che considera genericamente tutte le possibili immissioni in alienum e fra esse, anche, quelle di rumore.

La lettura esegetica dell’art. 844 c.c. porta ad una conclusione, ormai accettata, di grande rilevanza: quella considerata è una norma che non integra un precetto, perché non predica un comportamento doveroso che consenta una predizione degli effetti, accompagnata da sanzioni.

Invero, tutte le fattispecie considerate dall’ordinamento civile individuano i propri elementi strutturali e le vicende che il legislatore ha ritenuto significative per ciascuna: in caso di violazione, l’ordinamento appresta tutta una gamma di sanzioni di varia natura: dalla nullità all’annullamento a seconda delle cause della violazione; dalla risoluzione per inadempimento alla rescissione per lesione; dal risarcimento del danno all’adempimento coattivo, quando ciò sia possibile, al riscatto in determinati casi.

Vi è, comunque, una costante relazione fra la fattispecie normativa - la violazione - la sanzione.

Tutto questo manca nell’art. 844 c.c.: manca la previsione di un comportamento, come invece avviene nelle altre norme del codice civile, che il cittadino debba, o meno, tenere; manca la previsione di una sanzione.

La norma fissa solamente tre direttive obbligatorie, neppure graduate, ed una facoltativa:

I) la normale tollerabilità strutturata sulla solidarietà e sullo stato dei luoghi;

II) le esigenze della produzione;

III) le ragioni della proprietà

Facoltativa: preuso

Si tratta di direttive che hanno per destinatario il giudice, non i soggetti di diritto privato direttamente ed immediatamente come negli altri casi previsti dal codice civile.

Né si può ritenere che si tratti di una norma in bianco il cui contenuto si possa dedurre dal rinvio ad altre fonti normative, con una relatio di tipo recettivo. Una tesi siffatta è smentita da una semplice lettura comparativa di norme analoghe, sempre del codice civile. Basta rileggere, ad esempio, gli artt. 873 e 890 c.c. per verificare che in alcuni casi, ma solo in quelli, il legislatore ha rinviato ad altre fonti normative, quali gli strumenti urbanistici e i regolamenti di polizia ed igiene. Ed allora risulta chiaro come ciò consapevolmente non sia accaduto nell’art. 844 c.c., che non rinvia ad alcuna altra norma di produzione, con ciò stesso dimostrando che il giudice non è vincolato se non dai principi fissati dalla norma considerata. D’altra parte una tesi del genere contrasta con la ratio della norma che vuole essere quella di predisporre uno strumento il più adeguato possibile al caso concreto, sicché non può esservi alcun dato – anche normativo – estrinseco al caso di specie che possa valere a regolarlo.

A questo punto appare chiara la funzione della norma: si tratta di una norma sulla produzione di precetti ed attributiva di una competenza: la competenza del giudice di porre il precetto sostanziale del caso concreto, sulla base delle direttive anzidette.

Infatti, é una delle due norme di scopo contenute nel codice civile, che prefiggono un fine che il giudice deve raggiungere.

Che cosa "applica" il giudice?

Non certo il precetto che non c’é nella sua struttura classica [se A è B]; il giudice "applica" la norma creando il precetto del caso concreto.

La norma fissa uno scopo: la possibilità di convivenza pacifica e solidale sul territorio, da conseguire secondo le tre direttive forti e quella debole individuate; il giudice provvede ad assicurare i mezzi necessari al conseguimento di quello scopo, con il solo vincolo dell’adeguatezza.

In questo caso, l’attività del giudice da usualmente nomofilattica diviene nomogenetica: il giudice non dichiara, come in tutti gli altri casi, la legge nel caso di specie, ma crea il precetto del caso di specie, che - a differenza degli altri - non può avere un contenuto predittivo, per la semplice ragione che il precetto si forma a posteriori, in riferimento al comportamento storicamente tenuto.

Non é l’unico caso del nostro ordinamento di una norma sulla competenza, di certo è la più importante.

Sono gli unici due casi in cui l’ordinamento privatistico ricorre ad una curiosa mistificazione, di valenza essenzialmente psicologica: non dichiara direttamente e apertamente che per le immissioni e per le acque non pubbliche utili non esiste alcuna regola fissata a priori dallo stato, perché ciò costituirebbe una menomazione del principio di completezza dell’ordinamento a diritto scritto; ordina, invece, che il cittadino ottemperi all’ordine del giudice, il quale dispone sulla base di principi guida, tanto elastici da poter essere riempiti secondo i più adeguati criteri.

Sono queste le uniche due ipotesi in cui l’ordinamento privatistico ricorre ad una normazione per principi, deflettendo dall’usuale metodo della normazione per categorie. Ciò a causa dell’impossibilità patente di prevedere categorie giuridiche a priori sufficientemente elastiche e capaci, da contenere l’innumerabile ed imprevedibile varietà di situazioni di fatto.

Scorrendo la giurisprudenza appare evidente la difficoltà del giudice, essenzialmente psicologica, insita in questa prospettiva: per formazione giuspositivistica, od anche per pigrizia intellettuale, ciascun giudice é condizionato a cercare sempre nell’ordinamento la norma da applicare, ed a trovarla o in via diretta o in via indiretta, per forza d’interpretazione. In questo caso, in cui la norma nel senso classico non c’é, emerge un senso di repulsione, di insicurezza, una necessità di fuga, che si concretizza, sul piano giurisprudenziale, nella ricerca di altre norme, più tradizionali e "sicure" (ad es. l’art. 2043 c.c.), da combinare variamente per giungere a configurare una norma classica. Di qui un curioso mélange giurisprudenziale in cui il giudice fa l’impossibile per autorassicurarsi, nel senso di ritenere che la norma c’é e lui la sta applicando, proprio nel momento in cui, invece, la pone e la applica nel caso concreto.

A questo punto s’innesta tutta un’altra prospettiva, che modifica il l’usuale modo di ragionare del giudice.

S’è detto che, quella considerata, é una norma sulla competenza a creare il precetto del caso di specie, ma essa nulla dice sul modo con cui il precetto é creato; dice solamente che il giudice lo pone secondo le direttive anzidette.

Ed allora il procedimento di formazione del precetto è quello proprio del rito civile: il procedimento civile, in questo caso, non ha soltanto la finalità dell’accertamento e ricostruzione dei fatti per giungere all’applicazione della legge, nel contraddittorio delle parti, com’é nella normale situazione; ha, in più, lo scopo di consentire al giudice di acquisire tutte le informazioni necessarie, tecniche e concrete, per fissare la norma da applicare e per applicarla.

É nel processo che il giudice esercita il suo potere normogenetico, sotto il controllo e con la collaborazione delle parti in contraddittorio fra di loro. Quindi le norme processuali si integrano inscindibilmente con quella dell’art. 844 c.c., nel senso che dal loro combinato emerge il modo con cui il giudice forma la norma e le direttive che deve seguire per la formazione della medesima.

Pertanto il processo, e soprattutto la fase dell’acquisizione delle informazioni e competenze necessarie, la fase istruttoria in sostanza, assume una valenza assai più pregnante dell’usuale, perché viene ad integrare un sapere giuridico con un altro sapere metagiuridico, con valori di solidarietà sociale.

In questi due casi, quelle processuali sono le uniche regole ad essere realmente vincolanti per le parti ed il giudice, unitamente allo scopo perseguito, sulla tollerabilità delle immissioni rumorose.

In fondo é una norma eretica: in un mondo dominato dalla tecnologia, che per sua natura esige dati certi e conosciuti a priori, l’articolo 844 c.c. assume come normativo un canone di etica sociale, la solidarietà, mai quantificabile a priori, mai stabile nel tempo e nello spazio.

Concludo sinteticamente, sul piano strutturale: l’art. 844 c.c. è norma diretta al giudice, attributiva della competenza per la creazione del precetto del caso concreto, nel rispetto unicamente dei criteri obbligatori enunciati, e senza rinvio ad altra fonte normativa, e con l’obbligo di formarla nel contraddittori1o delle parti secondo le regole processuali vigenti.

1.2.2.- ambito pubblicistico

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, dopo iniziali timori e speranzose aspettative sta trovando una sostanzialmente insoddisfacente applicazione, caratterizzata da attenuazioni di vario tipo e da condizionamenti anche pesanti da parte delle categorie interessate alla sua (non) applicazione.

Della imponente serie di norme delegate che essa fa obbligo all’amministrazione di emanare, hanno visto la luce sostanzialmente solo quelle di origine statale e non paiono tali da incidere in maniera sostanziale sul rumore ambientale.

I livelli normativi previsti dalla legge quadro sono due: il D.P.C.M. per le norme di attuazione dei limiti di ammissibilità; il D.M. per le norme più precipuamente tecniche. Sono stati adottati dei d.P.R. solo in rapporto all’ambiente aeroportuale, ove occorre coordinare la protezione ambientale con disposizioni relative al traffico aereo la fonte normativa é data dall’art. 17, co. 1, b), lg. 1988, n. 400, quando si debbano emanare regolamenti governativi di integrazione ed attuazione.

Tenuto conto del grave ritardo nell’emanazione dei provvedimenti delegati sia dello stato, che in misura maggiore, generalizzata e largamente prevedibile degli enti locali, é mancata l’ambiziosa organicità che la legge faceva intravedere quale mezzo essenziale per raggiungere lo scopo della riduzione dell’inquinamento acustico, a prescindere dalle intrinseche carenze della legge stessa. I meno sensibili - in questo senso - sono stati gli enti locali, i quali complessivamente paiono convinti che il problema sia frutto della nevrosi di qualche cittadino e che ci siano "cose più importanti", e soprattutto assai meno sgradevoli da fare, posto che il problema dell’inquinamento acustico tocca una miriade di categorie produttive che non hanno alcuna propensione ad intervenire efficacemente.

Per completezza del quadro normativo, occorre rammentare anche il D.Lgs. 4/8/1999, n. 372, attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, che si prefigge lo scopo di intervenire «per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso», sia prevenendo sia riducendo le emissioni di qualunque tipo, incluso il rumore (art. 2, co. 1 n. 2), provenienti da una serie di attività industriali tabellate, che comprendono anche la gestione dei rifiuti (Allegato I). La nuova disciplina introduce l’autorizzazione integrata ambientale (art. 5), quale strumento per prevenire le immissioni (artt. 3 e 6), e per l’adeguamento degli impianti esistenti (art. 4).

Dell’imperfetto sistema normativo emergente dalla legge 1995 n. 447 e dalle norme da esso dipendenti, è necessario considerare la rilevanza, posto che in esso si colloca l’istituto della ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, co. 5 lettere a) e b).

Il punto di partenza é quello dell’art. 1 della legge che fissa l’obiettivo perseguito: «la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione».

Quindi l’obiettivo é costituito dall’inquinamento acustico, normativamente definito come «l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi» (art. 2, co. 1).

L’art. 2, co. 1 lettera b definisce l’ambiente abitativo come «ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive ...».

Qui si tratta di verificare se, l’intera normativa delegata quando sarà emanata e gli spezzoni già esistenti, giungano ad interessare l’abitazione privata.

Il primo rilievo fondamentale evidenzia come la legge non abbia alcun riferimento alla tutela della salute, ma solo all’ambiente, intendendo dichiaratamente attuare la ripartizione delle competenze fra stato ed enti locali.

Tale carenza, di non trascurabile momento, dovrebbe essere integrata sistematicamente in via interpretativa, con il riferimento agli artt. 9 e 32 Cost., in quanto da tempo dottrina e giurisprudenza hanno individuato nell’art. 32, co. 1 Cost., la norma fondante il diritto all’ambiente salubre, diritto di rango costituzionale. Tutto questo non implica, però, una difesa della salute.

Considerando il combinato disposto dalle lettere a) e b) dell’art. 2, co. 1 citato, si rilevano alcune nozioni che assumono valenze tecnico-giuridiche: l’ambiente, cioè il volume compreso entro sei o più facce perimetrali, ancorché sia ulteriormente ripartito al suo interno con pareti fisse o mobili, che deve essere inserito in un edificio, cioè un manufatto infisso nel suolo (ad es.: una costruzione edilizia) o assicurato al suolo (ad es.: un baraccamento di cantiere, ancorché trasferibile da un cantiere ad un altro) di qualsiasi natura e destinazione, posto che la norma non pone limitazione alcuna.

L’ambito spaziale della tutela é costituito dall’ambiente abitativo, ove l’attributo ha un significato diverso da quello proprio dell’uso comune essendo connotato da due elementi, che debbono coesistere:

 

a) la destinazione alla permanenza di persone;

b) l’utilizzazione per attività umane

L’interpretazione che si dia di tali due requisiti é tale da ampliare o ridurre grandemente l’ambito della tutela.

Occorre considerare che la norma non fissa alcun connotato diverso dalla mera destinazione d’uso, sicché non spetta all’interprete introdurre limiti ulteriori.

L’interpretazione sistematica della norma conferma tale indicazione.

Invero, se la complessiva e dichiarata ratio legis è quella della preservazione ambientale e dell’ambiente abitativo (art. 1), consegue che viene in considerazione l’abitazione in quanto sia tale di fatto, a prescindere della considerazione della sua legittimità. Ciò anche perché detta finalità realizza contestualmente, sia pure indirettamente, un altro bene di rilevanza costituzionale, costituito dalla tutela dell’ambiente complessivo (artt. 9 e 32 Cost.), che non può essere limitato da un profilo meramente estrinseco quale quello della legittimità dell’uso.

Inoltre, come si dirà subito, quando il legislatore ha inteso prevedere il requisito della legittimità, l’ha fatto esplicitamente (argomenta ex art. 2, co. 1, lettera a, in fine: legittime fruizioni).

Quindi la destinazione alla permanenza è la destinazione di fatto alla permanenza.

Ne consegue che il tratto saliente di tale requisito é rappresentato dalla destinazione che di fatto l’immobile presenta, da valutarsi in concreto e quindi in relazione alle sue caratteristiche costruttive, ma prescindendo dalla circostanza che si tratti di un immobile che sia anche giuridicamente legittimo. Così si dovrà ritenere ricompreso nella previsione sia l’immobile che abbia una struttura abitativa reale (camere, impianti e servizi: la c.d. unità immobiliare intesa come sinonimo di alloggio), sia i capannoni, e, in generale, i vani indistinti, pur se privi di impianti e servizi, ma che in concreto presuppongano la permanenza di più persone (ad es.: locali di riunione condominiale).

Di conseguenza l’ambito spaziale di tutela é rappresentato dall’abitazione a prescindere dalla proprietà della stessa, che non é stata presa in considerazione dal legislatore del 1995, il che accentua la volontà di tutela del cittadino in quanto tale, rispetto al quale l’ambiente abitativo rappresenta il luogo fisico di realizzazione della sua personalità.

Questo, però, non significa che chiunque occupi quei locali ha per ciò stesso diritto alla tutela, come si vedrà subito.

Il secondo requisito é costituito dall’utilizzazione dell’immobile considerato per attività umane: esso deve essere concretamente usato a quel fine, secondo il canone di effettività.

Proprio questo tratto della norma conferma la conclusione appena raggiunta in ordine alla destinazione di fatto: solo uno stabile che sia di fatto destinato alla permanenza delle persone e sia effettivamente adibito a tale funzione rientra nell’ambito della tutela di cui si discute.

L’oggetto della tutela é l’inquinamento acustico, rappresentato dalla immissione di rumori in quell’ambiente (art. 2, co. 1, lettera a).

Il problema interpretativo che si presenta a questo punto è generato dalla rozza tecnica legislativa seguita.

L’immissione rumorosa avrebbe dovuto esser definita ab intrinseco, come l’oggettiva percezione di rumori in un luogo definito. Tale immissione, poi, avrebbe potuto esser qualificata come irrilevante, ammissibile o inammissibile a seconda delle esigenze di vita svolte in quello specifico luogo, a loro volta distinte in esigenze diurne e notturne ed in relazione alla destinazione urbanistica del territorio.

L’applicazione di una simile griglia logica, o di altra equivalente, avrebbe consentito di pervenire ad una nozione precisa di inquinamento acustico.

Al contrario, il legislatore del 1995 ha seguito la più empirica tecnica legislativa che si potesse immaginare: quella di definire l’immissione rumorosa in relazione agli effetti che provoca, a loro volta individuati facendo ricorso, per accumulo, alle nozioni atecniche e meramente descrittive di «fastidio», «disturbo al riposo», «disturbo alle attività umane», «pericolo per la salute umana», «deterioramento dell’ambiente abitativo», «interferenza con la legittima fruizione dell’ambiente abitativo».

Senza introdurre alcuna graduazione fra codesti effetti, che di conseguenza sono tutti equivalenti.

Non occorre un lungo discorso per comprendere che un’immissione rumorosa che crea fastidio in genere può non esser tale da attentare alla salute, mentre quella che attenta alla salute assorbe certamente il fastidio; che il disturbo al riposo presuppone un’immissione di livello sonoro nettamente inferiore rispetto a quella che determina il disturbo delle attività umane.

Il legislatore ha affastellato nozioni descrittive poste tutte sullo stesso piano, nell’illusione di pervenire ad una delimitazione descrittivamente precisa dell’interesse tutelato, ottenendo l’effetto opposto. Ciò emerge con chiarezza dall’uso della disgiuntiva «o» [fastidio o disturbo], la quale vale a chiarire come le virgole, che successivamente separano i vari effetti considerati, abbiano la medesima funzione logico-linguistica di mettere sullo stesso piano dell’equivalenza gli effetti enunciati, da ritenersi in rapporto di alternatività fra di loro.

Anche a questo proposito sono possibili due tipi di lettura della norma.

Il primo, fondato sulla lettera del precetto, che finisce necessariamente per assumere come parametro di intervento solo quello più grave che tutti gli altri necessariamente assorbe, e che é rappresentato dal pericolo alla salute umana.

Con l’effetto che genera un pericolo per la salute umana, si immagina, solo l’immissione di livello assai elevato.

Ma ancora una volta, la rudimentale tecnica legislativa genera un ulteriore equivoco: la salute umana, oggi, é concepita come integrità psicofisica dell’individuo, ex art. 32 Cost., ed allora è inquinamento anche quello che mette in pericolo l’integrità psichica dell’individuo, e quindi rileva un’immissione di livello assai più basso.

Il secondo, basato sulla ratio della legge, e tale da considerare ciascuna di quelle empiriche nozioni come un autonomo referente che esige la indicazione di un autonomo limite, superato il quale si abbia inquinamento acustico ai fini del fastidio, del disturbo al riposo, del disturbo alle attività umane, etc.

Quindi vi dovrebbero essere livelli in numero pari ai sei referenti considerati dalla norma.

A favore di questa interpretazione v’é il dato normativo costituito dall’art. 2, co. 5 lettera a), secondo il quale, nei provvedimenti emanandi, sono comprese «le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili». La previsione di vari livelli sonori ammissibili rende chiaro che essi in tanto possono sussistere in quanto l’ammissibilità concerna diverse situazioni, che altre non possono essere se non gli empirici effetti di cui si è appena detto.

Quale che sia la lettura scelta, comunque, la normativa é destinata a tutelare solo le legittime fruizioni (art. 2, co. 1, lett. a), cioè le fruizioni che gli occupanti facciano dei locali in conformità alla legge, e quindi anche del contratto.

La legittimità della fruizione è, a rigore, predicata solo per l’ultima categoria di effetti, quella dell’interferenza e non per le altre, precedenti categorie.

Ma sarebbe semplicemente assurdo che la soglia del fastidio fosse più bassa, e quindi con miglior tutela, per fruitori legittimi e fruitori illegittimi, mentre più alta, e quindi con minor tutela, fosse quella per i soli fruitori legittimi.

Quindi sono esenti da tutela gli occupanti abusivi degli immobili, in quanto illegittimi fruitori degli stessi, e coloro che abbiano illegittimamente mutato la destinazione d’uso dell’immobile.

Si tratta di un palese pasticcio normativo, che non a caso non ha trovato ancora scioglimento nelle norme delegate.

Tirando le fila dell’analisi sin qui condotta, si può sinteticamente affermare che la tutela della legge 1995 n. 447 concerne

 

la tutela di uno spazio che sia destinato, e che sia effettivamente e legittimamente fruito da persone singole o da collettività, contro le immissioni rumorose che siano tali da determinare alcuno degli effetti empiricamente indicati.

Delineato l’ambito di applicazione della normativa delegata, occorre individuare quale sia l’interesse perseguito dalla legge.

Non pare possa dubitarsi del fatto che la legge intende porre i principi fondamentali in materia: tale é la dichiarazione programmatica e fondante già ricordata.

Il che val quanto dire che intende fissare i principi inderogabili per la tutela dei due ambienti quello esterno e quello abitativo, in sé e per sé considerati, e cioè in tanto in quanto rilevanti nell’interesse pubblico, prescindendo dagli interessi dei fruitori, i quali sono considerati solo per gli effetti che subiscono.

Il rilievo ha riscontro nel fatto che la tutela è apprestata da una pluralità di enti pubblici, secondo competenze ripartite, dichiaratamente, ex art. 117 Cost., quindi secondo finalità che sono pubbliche, e solo nella misura in cui queste ultime coincidono con le finalità private, anche queste ultime sono incluse nella tutela.

La mancata, autonoma considerazione degli interessi privati di tutela emerge da un rilievo evidente: la legge non prevede alcun’azione del privato diretta alla loro autonoma tutela, quindi a prescindere dall’interesse pubblico. Con la conseguenza che, dovendosi dare una interpretazione costituzionalmente conservativa della norma, quella prospettata, del perseguimento dell’interesse pubblico, é l’unica possibile.

Si può quindi affermare che la normativa antinquinamento di cui si discute concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la p.a. deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l’interesse pubblico anzidetto.

Per la porzione di non coincidenza, la legge - quadro non offre tutela.

2.- tollerabilità

A questo punto si possono fissare le nozioni giuridiche di tollerabilità ed ammissibilità, desumendole dalle norme esaminate.

La tollerabilità indica quel livello massimo di immissione rumorosa, considerata in relazione allo specifico fruitore di un bene immesso, che sia tale da non attentare alla sua integrità psicofisica.

Quindi, il soggetto passivo concreto costituisce il parametro essenziale per la qualificazione giuridica della tollerabilità, che non può mai essere astratta, ma deve essere normativamente rapportata costantemente a tutti i tratti caratterizzanti la situazione data.

3.- ammissibilità

Di contro, l’ammissibilità indica quel livello di immissione rumorosa, considerata in relazione ad un ambiente esterno o abitativo, prescindendo dalle esigenze del legittimo fruitore dello stesso, che sia compresa entro il limite minino e quello massimo normativamente fissati.

Quindi, il soggetto passivo dell’immissione è normativamente irrilevante, non avendo tutela nel caso in cui l’immissione sia per lui intollerabile ma ammissibile. Rilevante è l’ambiente umano complessivo, rispetto al quale non è dato superare i livelli massimi previsti dall’ordinamento, quale che sia il grado individuale di sofferenza che l’immissione procura.

4.- RAPPORTI

Sorge a questo punto il problema del rapporto fra la tutela apprestata ed apprestanda dalla legge e la tutela degli interessi privati di ciascun cittadino. In altre parole: il problema del rapporto fra la legge 1995 n. 447 e norme delegate complessivamente intese e il vetusto e benemerito art. 844 c.c.

Il rapporto fra le due discipline é di reciproca autonomia.

4.1.- differenze strutturali

Le differenze strutturali fra le due discipline sono molteplici e tali da dimostrare la radicale differenza dei due ambiti di applicazione.

Il primo tratto caratterizzante la differenza fra le due discipline é costituito dallo stesso rumore.

Mentre la legge quadro lo definisce in funzione degli effetti astrattamente da esso derivanti, quindi é irrilevante in tal senso la volizione o la non volizione dal recettore, mentre codesto é proprio il tratto essenziale dell’immissione rumorosa considerata ex art. 844 c.c.

In altri termini: il recettore dell’immissione ammissibile può volerla o meno, ma se essa risponde al limite massimo normativamente fissato deve subirla; il recettore dell’immissione intollerabile può farla cessare coattivamente, se non vuole riceverla.

Poi v’é la differenza quanto all’oggetto della tutela.

4.2.- differenze di oggetto

Quella pubblicistica s’ispira al principio della ammissibilità; quella privatistica della normale tollerabilità.

Il primo principio sconta già la presenza di un inquinamento acustico, proponendosi unicamente di contenerlo entro dati limiti; il secondo principio mira a tutelare l’integrità psicofisica dell’individuo, e quindi esclude dal proprio ambito fenomeni acustici che possano violare quel bene costituzionale.

La differenza è fondamentale, perché frequentemente il livello di rumore ammissibile è già normalmente intollerabile.

Inoltre la disciplina pubblicistica dichiaratamente non considera, in via diretta ed immediata, la tutela dell’integrità psicofisica dell’individuo, che é, invece, elemento fondante della tutela di cui all’art. 844 c.c.

Poi, viene in considerazione il soggetto.

4.3.- differenze di soggetto

La normativa del 1995 tutela la persona in quanto l’inquinamento acustico sia tale da generare fastidio, disturbo o da interferire con la legittima fruizione dell’ambiente abitativo. Ma la tutela cessa nel momento in cui il livello di ammissibilità normativamente fissato risulti esser stato rispettato, dopo esser stato rilevato con le metodiche previste.

L’art. 844 c.c. tutela il soggetto in quanto individuo dotato di un soma e di una psiche che sia vittima di immissioni intollerabili tanto da assumere come finalità l’effetto dell’immissione solo dal punto di vista del soggetto passivo, e quindi prescinde dal rilievo pubblicistico delle stesse. Pur se queste risultassero, in ipotesi, comprese entro i limiti di ammissibilità dianzi ricordati e nondimeno risultassero in concreto intollerabili.

Ma sono diversi pure gli ambiti di applicazione.

4.4.- differenze di applicazione

La norma codicistica ha una struttura aperta, che consente agevolmente di ricomprendervi altri principi guida non meno cogenti di quelli codicistici, primo fra tutti quello dell’integrità psicofisica, di rango costituzionale e di modulare l’intervento sul caso di specie; la disciplina della legge 1995, n. 447 é categorizzante e rigida.

Così, nella prospettiva dell’art. 844 c.c. sono irrilevanti le normative di tipo amministrativo o pubblicistico, che regolano i rapporti fra il soggetto proprietario del fondo da cui originano le immissioni e l’ente pubblico, pur se esse mirino alla fissazione di standards pubblici di inquinamento da rumore.

Esse non concernono i rapporti interpersonali fra i privati.

Con la conseguenza che, pur se quegli standards fossero rispettati e cionondimeno le immissioni fossero intollerabili, in ogni caso il giudice civile deve intervenire per farle cessare, senza che il rispetto anzidetto costituisca una esimente.

E sono diversi infine i destinatari delle due categorie di norme.

4.5.- differenze di destinatari

Dell’art. 844 - già lo si è detto - l’unico destinatario diretto é il giudice, mentre destinatari solo indiretti, in quanto tenuti al rispetto della pronuncia giudiziale, sono i cittadini.

Della legge 1995, n. 447, come emerge dal quadro dianzi tracciato e dall’art. 1, co. 1, destinatari sono i vari enti pubblici la cui competenza é fissata ex art. 117 Cost. dalla legge stessa, e così lo stato, la regione, la provincia ed il comune. Le uniche norme specificamente indirizzate sono quella di cui all’art. 10 destinata al cittadino, che prevede le fattispecie d’incolpazione colpite dalla pena pecuniaria amministrativa; quella di cui all’art. 12, co. 1 che concerne le imprese di radiodiffusione in ordine al livello sonoro del messaggio pubblicitario, norma di cui le imprese medesime si son fatte sinora palesi beffe.

Da ultimo si dovrebbe sottolineare la radicale differenza delle metodiche di rilevamento, ma in proposito si dirà in rapporto alla prospettiva processuale.

4.6.- conclusioni

Detto tutto questo sul piano teorico generale in ordine all’autonomia, non per questo manca una qualche interferenza fra le due discipline.

Rammentato il principio generale del diritto amministrativo per cui l’interesse individuale è tutelato solo se coincide con quello pubblico, si deve affermare che esso vale anche in sede di rapporti fra la tutela contro l’inquinamento acustico e l’applicazione dell’art. 844 c.c.

Nel senso che fra le due discipline esiste un rapporto non biunivoco: se l’immissione riscontrata supera i livelli pubblicistici ad opera di un preciso soggetto vi é del pari l’intollerabilità sicura dell’immissione stessa. Ma non vale il viceversa: quei livelli possono essere rispettati, ma nondimeno l’immissione ben può essere intollerabile.

È esattamente la situazione che ricorre mille altre volte nel nostro ordinamento, ad esempio in materia di danno da circolazione stradale.

Se i limiti di quella normativa sono stati superati é certo che l’immissione considerata é intollerabile; ma se sono stati rispettati, ciò non conclude il processo né esime affatto dal ricorrere ad altri criteri.

Se, ad esempio, in città Tizio subisce un investimento dall’auto guidata da Caio e si accerta che Caio guidava ad oltre 50 km/h, allora certa é la colpa del guidatore che procedeva ad una velocità illegale. Ma se Caio guidava a 40 km/h non per questo é esente da colpa, ove si accerti che le condizioni di traffico e della strada imponevano una velocità inferiore. Nessuno dubita della giustezza di tal ragionamento. Eppure spesso codesto ragionamento è capovolto in materia di immissioni rumorose: se sono rispettati i livelli sonori disposti dalla normativa pubblica antinquinamento, per ciò stesso l’immissione è tollerabile.

La conclusione deriva da quanto s’é detto: le due discipline sono autonome e parallele, senza che quella pubblicistica venga ad incidere su quella privatistica, salvo che nel limite assai modesto appena sottolineato. Ma anche in questo caso, la normativa pubblicistica assume rilevanza in una prospettiva privatistica, con una riduzione della prima alla seconda, non certo in senso inverso.

Chiarito il quadro normativo d’insieme, tentando di enucleare ambiti di regolamentazione distinti ed autonomi, occorre non farsi illusioni, tutta la chiarezza che ci si é sforzati di fare viene ad intorbidirsi quando si passa dal piano concettuale a quello probatorio, sul quale interagiscono una pluralità di pulsioni ed esigenze contrapposte, che spesso finiscono per confondere quanto gli interessi del cittadino e della giustizia imporrebbero di tenere puntualmente distinto.

5.- effetti sul processo

Si tratta, a questo punto, di individuare gli effetti derivanti dalla distinzione sul processo civile in materia di immissioni rumorose.

5.1.- criterio di tollerabilità

Il primo concerne il criterio tecnico per la determinazione della tollerabilità o intollerabilità dell’immissione.

Tale criterio non può essere quello proprio dell’ammissibilità, perché – come si è detto – concerne un ambito ed un bene giuridico del tutto diversi da quelli che vengono in considerazione ex art. 844 c.c. Tale principio trova riscontro, sul piano tecnico, nell’erroneo riferimento usuale olim al D.P.C.M. 1 marzo 1991 hodie al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che il primo ha sostituito, sia nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Il primo provvedimento, già ripetutamente dichiarato inapplicabile dalla Corte di Cassazione, considera il livello equivalente di rumorosità, e cioè la media di tutte le immissioni sonore ricevute dal soggetto passivo, inclusa l’immissione asseritamente intollerabile. Il che confligge con la struttura della domanda ex art. 844 c.p.c.: poiché si chiede tutela giudiziale contro una determinata, specifica immissione rumorosa, occorre separare l’incidenza di questa immissione dal rumore di fondo sul quale essa si innesta. Se non la si considera separatamente, ma la si include nel valore medio equivalente, non si risponde alla domanda giudiziale il che – tradotto sul piano processuale – val quanto dire che non vi è corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, e quindi sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., che è causa di nullità della sentenza di primo grado in appello.

Il secondo è del pari irrilevante. È sufficiente leggere lo stesso articolo 1, co. 2 che ne delimita il campo di applicazione in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, che è ambito radicalmente diverso da quello del fondo immesso specificamente considerato dall’art. 844 c.c. Tutta la disciplina in esso contenuta è mirata alla regolazione dell’inquinamento – sia chiaro: non alla sua eliminazione ! – nelle classi di destinazione d’uso del territorio considerate nella tabella A, allegata, classi che considerano complessivamente ed indistintamente tutti punti di possibile immissione del rumore prescindendo totalmente (il dato è normativo) dai soggetti in ciascuno di essi operante. Tutto questo è certamente coerente con l’ambito dell’ammissibilità, ma il bene protetto non è il fondo immesso. Tale puntualizzazione è sufficiente, da sola, ad escludere qualsiasi applicabilità della disciplina in esame.

Il terzo è anche meno rilevante. Dispone espressamente il suo art. 1 che il decreto «determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore» (cfr. anche l’art. 4). Quindi, dichiaratamente considera i dati costruttivi generali degli impianti e degli edifici, ma non prende in alcuna considerazione l’immissione oggetto di domanda giudiziale, perché considera un fine più generale, che può anche non essere tale da prevenire una specifica immissione rumorosa. Occorre considerare sempre la struttura della domanda ex art. 844 c.p.c., mirata ad intervenire in relazione ad una specifica immissione rumorosa, rispetto alla quale la «riduzione dell’esposizione umana al rumore» è un obiettivo generico ed irrilevante, perché non considera quella specifica immissione, che è l’unica ad essere rilevante in causa. Ed infatti, ancora una volta, l’allegato considera – ad esempio per gli impianti a funzionamento continuo – il livello equivalente, che, nuovamente, includendo ogni immissione di qualsiasi natura e quindi anche quella oggetto di causa, non considera l’immissione oggetto di causa, com’è doveroso, per gli effetti suoi propri rispetto al rumore di fondo, parificandola invece a qualsiasi altro rumore ricevuto dal soggetto passivo.

L’unico criterio che soddisfa all’esigenza processuale imprescindibile di una pronuncia conforme alla domanda è quello usuale c.d. dei + 3dB (A) sul rumore di fondo.

Poiché il responsabile della sorgente di immissioni deve rispondere dei rumori prodotti con la sua attività, occorre determinare il c.d. rumore di fondo, e cioè il rumore ambientale di cui non é direttamente responsabile, e isolare il rumore da lui prodotto. E poiché nella scala logaritmica dei decibel un incremento di + 3 dB(A) sul rumore di fondo costituisce il raddoppio della potenza sonora, ecco che le immissioni rumorose che siano pari o superiori a tale incremento sono usualmente ritenute intollerabili.

L’intollerabilità è tale quando pregiudica le esigenze di vita normali, proprie del ricettore.

Quindi: rilevato il rumore di fondo, costituito dalla somma dei rumori normali, diversi da quello dell’immissione dedotta in giudizio, eliminati quindi i picchi anomali, occorre verificare se l’inserimento del rumore dell’immissione determina un innalzamento del rumore, per il soggetto passivo, pari o superiore a + 3dB (A) rispetto al rumore di fondo. Atteso che tale soglia corrisponde al livello psicosociale medio secondo la scienza tecnica e medica (così considerandosi la normalità di cui all’art. 844 c.c.) dell’intollerabilità dell’immissione.

Ciò – lo ribadisco – a prescindere dal rispetto o meno dei livelli ammessi dalle norme pubblicistiche, e quindi sia che tali livelli siano sia che non siano rispettati. Anzi, stante il principio di autonomia dei due istituti dianzi delineato, il giudice neppure dovrebbe far indagare il livello di ammissibilità, trattandosi di un’attività processuale inutile sul piano dell’economia processuale, ex art. 175 c.p.c.

5.2.- inutilità della c.t.u.

La seconda ricaduta della distinzione delineata è questa: mentre il livello di ammissibilità è un dato strumentale, il livello di intollerabilità non è un dato strumentale.

La legge 1995, n. 447 si preoccupa di demandare alle norme delegate l’individuazione delle tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico (cfr. art. 3, co. 1, lettera c), proprio perché la verifica del rispetto dei limiti di ammissibilità deve avvenire con una metodica prefissata in modo rigido, al fine di ottenere risultati comparabili. Donde la strumentalità, nel senso dell’esigenza imprescindibile dell’impiego di strumenti tecnici di rilevazione e di metodi omogenei, del dato di verifica del rispetto del livello di ammissibilità.

Al contrario il livello di tollerabilità, che postula una valutazione etico-sociale (la solidarietà) e di psicoacustica (gli effetti sul soggetto passivo) che nessuno strumento potrà mai dare; che deve essere imprescindibilmente valutata caso per caso dal giudice, che non è neppure vincolato dal criterio dei + 3 dB(A), ben potendo – nel caso concreto – individuare un limite inferiore.

Di qui l’esigenza di un’istruttoria tradizionale sull’immissione, senza necessità di ricorrere ad alcuna c.t.u. ovvero ricorrendovi solo al fine di verificare i dati di fatto già acquisiti con l’interrogatorio delle parti, con la deposizione dei testi, etc. Di qui l’esigenza che il giudice non deleghi neghittosamente al c.t.u. la propria funzione, ma assumendosi le responsabilità proprie del ruolo, valuti concretamente la situazione data.

5.3.- provvedimenti giudiziali

Il terzo effetto della distinzione su cui intendo soffermarmi è quello dei provvedimenti, rispettivamente, da chiedere dalla parte e da dare dal giudice.

Se si esamina l’ormai vasto ed ancora incompleto corpus di norme pubblicistiche sull’inquinamento acustico, si deve osservare che la quasi totalità delle norme stesse è tesa a determinare limiti di ammissibilità e metodi di rilevazione, ma è estremamente reticente sugli interventi da far seguire alla violazione di quei limiti. Si ritiene essere implicito nel sistema che la violazione comporti l’obbligo della c.d. messa a norma della fonte di inquinamento quando si riscontri la violazione, ed è esplicito che la sanzione è costituita dalle derisorie sanzioni amministrative di cui all’art. 10 della legge.

All’opposto in caso di intollerabilità, la sanzione esiste e deve essere individuata dal giudice.

Non è questa la sede per distinguere la struttura dell’azione reale ex art. 844 c.p.c. dall’azione risarcitoria ex artt. 844 e 2043 c.c. Qui basta dire che in ipotesi di azione reale, quindi di azione promossa fra proprietari del fondo emittente e di quello ricevente, il primo dovere del giudice, quando vi sia la domanda, consiste nella condanna specifica al facere, cioè ad installare le misure prevenzionistiche atte ad impedire l’immissione intollerabile in futuro. Si tratta del contenuto privilegiato della sentenza, dal momento che vale a rendere effettivo il principio di tutela della integrità psicofisica del cittadino di cui all’art. 32 Cost., di cui l’art. 844 c.p.c., per ormai costante giurisprudenza, costituisce uno degli strumenti di tutela.

Quando la domanda sia risarcitoria, da sola od unita all’azione reale, l’obbligo del giudice è quello usuale di qualsiasi ipotesi di risarcimento del danno, che potrà comprendere sia danni alle cose (deprezzamento del bene immesso, spese sostenute per diminuire gli effetti dell’immissione, etc.) sia i danni alle persone, e così il danno biologico secondo gli usuali punti di valutazione, diversi da Tribunale a Tribunale, il danno per cure mediche e per medicinali. Occorre aver chiaro che il danno da immissione intollerabile investe la totalità psicosomatica dell’individuo, e quindi il risarcimento – sempre che la domanda sia adeguata – deve valere a risarcire per equivalente tutti gli aspetti di tale danno. Incluso il danno morale nel caso in cui il fatto possa configurare gli estremi del reato di cui all’art. 2059 c.c.

6.- conclusioni generali

Le conclusioni che si possono trarre dall’intervento sono sintetizzabili in una proposizione: il livello di ammissibilità dell’inquinamento da rumore è istituto estraneo alla determinazione della normale tollerabilità di una data immissione rumorosa, che deve essere valutata nei rapporti fra cittadini alla stregua di principi completamente diversi, etico sociali e psicoacustici.

Il criterio tecnico più rispondente alla norma di cui all’art. 844 c.c. è quello del superamento da parte della immissione di + 3 dB (a) sul rumore normale di fondo, rilevato in assenza sia dell’immissione medesima sia di eventi anomali.

 

SOMMARIO

1.- TOLLERABILITÀ E AMMISSIBILITÀ *

1.1.- genesi delle nozioni *

1.2.- dati normativi *

1.2.1.- ambito privatistico *

1.2.2.- ambito pubblicistico *

2.- tollerabilità *

3.- ammissibilità *

4.- RAPPORTI *

4.1.- differenze strutturali *

4.2.- differenze di oggetto *

4.3.- differenze di soggetto *

4.4.- differenze di applicazione *

4.5.- differenze di destinatari *

4.6.- conclusioni *

5.- effetti sul processo *

5.1.- criterio di tollerabilità *

5.2.- inutilità della c.t.u. *

5.3.- provvedimenti giudiziali *

6.- conclusioni generali *