PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Dott.ssa Maria Cella, presidente della 2^ sezione civile del Tribunale di Monza
Il disturbo causato nelle abitazioni dal rumore generato dall'attivit� del vicinato continua ad aggravarsi con lo sviluppo generale.
Le vertenze giudiziarie in questa materia si riconducono alle disposizioni contenute nell'art. 844 c.c. e nell'art. 659 c.p., che costituiscono il sistema normativo finalizzato alla repressione delle immissioni sonore intollerabili.
Nell'applicare queste norme occorre considerare la grande importanza pratica che viene attribuita al criterio di valutazione della "normale tollerabilit�": se il CTU al termine delle operazioni peritali dovesse concludere che i risultati delle misurazioni fonometriche del rumore immesso nell'abitazione del ricorrente eccedono o non eccedono il limite della "normale tollerabilit�", di regola il Giudice dovrebbe far proprie le conclusioni del CTU nella propria ordinanza o sentenza.
Per questo motivo � importante stabilire quale sia questo limite della "normale tollerabilit�" e quale sia la metodologia alla quale il CTU debba attenersi nell'eseguire le misurazioni fonometriche. Questa decisione - di stabilire quali siano il limite e la metodologia fonometrica - ovviamente non spetta al CTU ma spetta al Giudice anche se, purtroppo, si tratta di questioni tecniche che gli sono parecchio ostiche: i decibel, i logaritmi, come possa un rumore di 30 decibel aggiunto ad un secondo rumore di 30 decibel generare un rumore totale non di 60 ma di 33 decibel, il livello sonoro istantaneo e il livello equivalente, le componenti tonali e impulsive, il rumore di fondo valore statistico L95 cio� presente per il 95% del tempo, ecc..
L'emanazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 e i relativi decreti di attuazione, in particolare il DPCM 14/11/97 sui valori limite delle sorgenti sonore e il DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici, hanno ulteriormente consolidato l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 659 c.p. ma hanno anche provocato nuova confusione sulla pratica applicazione dell'art. 844 c.c. al fenomeno del disturbo causato dalla immissione di rumore ben diverso dal fenomeno dell'inquinamento acustico del territorio. La stessa confusione si era gi� verificata in occasione dell'emanazione del precedente DPCM 1/3/91 sui limiti massimi di esposizione al rumore e - voglio ricordare - che nel luglio dello stesso 1991 proprio la Pretura di Monza e successivamente questo Tribunale di Monza avevano introdotto, per primi in Italia, il distinguo tra la norma regolamentare (DPCM 1/3/91) nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione e il criterio della normale tollerabilit� applicato dalla giurisprudenza nel rapporto intersoggettivo tra privati. Questa distinzione � andata consolidandosi nella giurisprudenza sia di legittimit� sia di merito. Ciononostante, presso alcuni tribunali ogni tanto riemerge la confusione tra i due criteri sopra indicati.
Questo convegno vuole essere un momento di attenta riflessione sulla distinzione tra la "accettabilit� ambientale" e la "normale tollerabilit�" con specifico riguardo agli aspetti civilistici.
Infine desidero ringraziare l'Ordine Avvocati di Monza e l'associazione Missione Rumore per aver organizzato il convegno.