Statuto

 
  (con le modifiche deliberate dall' Assemblea del 16/12/98 allo statuto del 21/11/96)

 

 


PARTE PRIMA
  Denominazione - Sede � Finalit� - Compiti

Art. 1,  DENOMINAZIONE

E� costituita nell�ambito nazionale un�associazione, senza fine di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, denominata:
 

MISSIONE RUMORE"

Associazione italiana per la difesa dal rumore

e nel presente statuto denominata �l�Associazione� o �l�Associazione nazionale�.

La denominazione, la sigla ed il marchio adottati sono di esclusiva spettanza dell�Associazione nazionale che ne concede l�uso alle Associazioni �Missione Rumore� Regionali in quanto aderenti ai sensi del presente statuto e con le modalit� ed alle condizioni fissate all�Art. 34 dello stesso statuto .

Art. 2, SEDE

L�Associazione nazionale ha sede in Milano.

La sede potr� essere trasferita con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

L�Associazione nazionale potr� istituire sedi operative in qualsiasi localit� del territorio italiano.

Art. 3,  FINALITA'

L'Associazione nazionale ha lo scopo di tutelare, nei limiti di legge, i diritti delle persone danneggiate dal rumore e dalle vibrazioni nonch� i diritti dei produttori di rumori e/o vibrazioni al fine di contenere in limiti legittimi le suddette emissioni. In particolare si prefigge la tutela dal disturbo da rumore nelle abitazioni per gli aspetti sia amministrativo-sanitari, sia tecnico-legali, sia giudiziari.

Art. 4,  COMPITI

Compito dell�Associazione nazionale � quello di intraprendere ogni azione tendente a realizzare le finalit� indicate nell�Art. 3, in particolare:

a)      fornire ai Soci danneggiati dal rumore ed ai Soci produttori e/o responsabili del rumore le informazioni     necessarie alla soluzione del problema;

b)      coordinare le azioni di protesta collettiva dei Soci per i danni causati dal rumore affinch� ottengano il giusto      accoglimento dalle autorit� competenti;

c)      promuovere la prevenzione dei danni da rumore, privilegiando i soggetti in et� evolutiva e scolastica;

d)      offrire ai datori di lavoro, alle aziende ed ai professionisti una informazione di base relativa ai problemi     dell'esposizione dei lavoratori al rumore sul luogo di lavoro;

e)      sensibilizzare la collettivit� e le istituzioni circa la problematica del disturbo da rumore e da vibrazioni     mediante azioni tese alla ricerca delle relative soluzioni;

f)       curare la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico;

g)      promuovere ed organizzare manifestazioni, congressi e riunioni a carattere scientifico e culturale;

h)      promuovere e stimolare la ricerca e l�elaborazione di piani di costruzione che prevedano i mezzi di     protezione  pi� efficaci per il controllo del rumore e delle vibrazioni;

i)       dare pareri ai Pubblici Amministratori relativamente al problema del rumore;

j)       presentare in sede politica i progetti di leggi, regolamenti e normative tecnico-amministrative che abbiano la     finalit� del controllo del rumore e delle vibrazioni;

k)      promuovere attivit� di qualificazione di specialisti, apparecchiature e prodotti del settore;

l)       nominare propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni locali;

m)     svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per raggiungere le     finalit�, anche   con la costituzione di unit� organizzative e di attivit� di servizi e di ricerca il cui scopo sociale     sia affine o integri  quello proprio;

n)      concludere contratti e compiere atti giuridici, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione     nazionale;

o)      ricevere donazioni e legati finalizzati al raggiungimento degli scopi della Associazione nazionale;

p)      assumere lavoratori subordinati;

q)      stare in giudizio.

 

 

PARTE SECONDA

Struttura Associativa

Art. 5,  ASSOCIATI, ADERENTI ESPERTI E SOCI

L�Associazione nazionale � aperta a tutti senza distinzione di nazionalit�, religione e sesso nel rispetto delle opinioni individuali.

L�Associazione nazionale accoglie, innanzitutto, nel proprio seno le Associazioni Regionali aderenti e le rappresenta in sede nazionale.

In secondo luogo l�Associazione nazionale accoglie quali Soci i soggetti fisici, giuridici o collettivi che intendano ad essa iscriversi in via diretta.

In terzo luogo l�Associazione nazionale accoglie gli Aderenti Esperti che intendano ad essa iscriversi in via diretta.

Tutti gli Associati, gli Aderenti Esperti ed i Soci sono tenuti all�osservanza del presente Statuto.

Art. 6,  DIRITTI ED OBBLIGHI GENERALI DEGLI ASSOCIATI, ADERENTI ESPERTI E SOCI

Gli Associati, gli Aderenti Esperti ed i Soci devono contribuire al raggiungimento delle finalit� dell�Associazione ed hanno il diritto di partecipare a tutte le attivit� promosse dall�Associazione stessa.

Art. 7,  ASSOCIAZIONI �MISSIONE RUMORE� REGIONALI

Sono associate all�Associazione nazionale le Associazioni �Missione Rumore� Regionali, costituite in sede regionale conformemente al presente Statuto, che ne facciano richiesta.

Le Associazioni Regionali Associate sono denominate �Missione Rumore, Associazione per la difesa dal rumore, Regione���..� e sono anche brevemente denominate �Missione Rumore �(nome della regione)��.

Le Associazioni Regionali devono essere munite di uno statuto che regoli il loro funzionamento democratico e l�attivit� degli organi e dei servizi in base ad una normativa che sia coerente con le disposizioni del presente statuto.

Potranno appartenere all�Associazione Regionale, accettandone lo statuto ed i relativi regolamenti di attuazione, i residenti nella regione che si interessano alla materia del rumore e delle vibrazioni.

Le Associazioni Regionali hanno piena autonomia di attivit� e di iniziativa gestionale nonch� esclusiva responsabilit� patrimoniale e finanziaria.

Art. 8, ADESIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

L�adesione delle Associazioni Regionali all�Associazione nazionale deve essere approvata dal Consiglio Direttivo nazionale.

Il Consiglio Direttivo nazionale � competente a deliberare con decisione insindacabile la esclusione di una Associazione Regionale aderente nel caso essa abbia adottato uno statuto od osservi un comportamento contrastante con lo statuto e/o l�attivit� dell�Associazione nazionale.

Sono casi tassativi di esclusione:

1)      mancata nomina degli organi statutari;

2)      mancata indizione della votazione per gli organi statutari entro sei mesi dalla scadenza degli stessi;

3)      mancata tempestiva trasmissione dei dati dei Soci al Segretario nazionale.

Art. 9, ADERENTI ESPERTI, CONDIZIONI PER L�AMMISSIONE

Possono iscriversi all�Associazione nazionale in qualit� di Aderenti Esperti i professionisti che abbiano i seguenti requisiti:

1)      gli acustici, specialisti in acustica e vibrazioni con provata competenza in materia di disturbo da rumore nelle     abitazioni in particolare negli aspetti tecnicolegali;

2)      gli iscritti all�Ordine degli Avvocati;

3)      gli iscritti all�Ordine dei Medici e all�Albo degli Psicologi;

4)      i professionisti nelle altre discipline che verranno individuate dal Consiglio Direttivo nazionale.

I professionisti di cui sopra devono essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed impegno professionale in materia di lotta al rumore e difesa dei cittadini, per quanto di pertinenza della propria categoria professionale.

La richiesta d�iscrizione, sottoscritta dal Professionista che ne ha i requisiti, � presentata al Consiglio Direttivo che decide in via insindacabile in merito all�accettazione.

La quota di adesione annuale (stabilita con criterio solare) � decisa dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Aderente Esperto compete dalla data del versamento della quota ed � valida sino alla fine dello stesso anno solare. L�adesione s�intende rinnovata per ogni anno successivo in mancanza di comunicazione di recesso notificata a mezzo di raccomandata entro il 30 novembre.

Art. 10, ADERENTI ESPERTI, DIRITTI ED OBBLIGHI

10.1 � DIRITTI

L�Aderente Esperto ha i seguenti diritti, oltre a quello generale di cui all�Art. 6:

1.    comparire con il proprio nominativo sul notiziario, redatto dall�Associazione a livello nazionale, nell�elenco degli  Aderenti Esperti;

2.   utilizzare il marchio dell'Associazione limitatamente ai casi ed alle modalit� che verranno indicati dal Consiglio  Direttivo;

3.   essere eleggibile alle cariche sociali.

10.2 - OBBLIGHI

L�Aderente Esperto ha i seguenti obblighi, oltre a quello indicato all�Art. 6:

1.   corrispondere la quota annua associativa;

2.   fornire gratuitamente ai Soci Ordinari il servizio di informazione, individualmente o collettivamente e nei modi  indicati dal Consiglio Direttivo, circa lo stato generale delle disposizioni regolamentari, della giurisprudenza,  della tecnica e delle procedure adeguate per affrontare lo specifico problema di rumore lamentato dal Socio Ordinario;

3.   fornire ai Soci Ordinari, in esecuzione di apposita convenzione con l�Associazione, consulenza nel  campo specifico della propria attivit� professionale. Il compenso per la prestazione svolta dall�Aderente  Esperto nei confronti del Socio Ordinario verr� fissato dal Consiglio Direttivo con specifiche delibere. In  caso di compenso richiesto a discrezione dal professionista, l'importo non potr� essere superiore al  80 % di quello usualmente chiesto per la medesima prestazione svolta nei confronti dei terzi non associati  (con salvaguardia, comunque, dei minimi di tariffa);

4.  accettare dall'Associazione l'incarico di sollecitare presso la Pubblica Amministrazione e presso gli   organismi preposti all�Ordine Pubblico la prevenzione o la repressione del rumore per i casi vagliati   positivamente dal Consiglio Direttivo, il quale liquider� all�Aderente Esperto il relativo rimborso spese a   carico dell'Associazione;

5.   partecipare agli incontri ed ai seminari di studio indetti dal Consiglio Direttivo al fine del costante  aggiornamento in materia di lotta e difesa dal rumore;

6.   seguire, compatibilmente con le regole della professione di appartenenza, le direttive emanate dal  Consiglio  Direttivo nell'assistenza al Socio Ordinario.

Art. 11, SOCI ORDINARI INDIVIDUALI E COLLETTIVI: CONDIZIONI PER L�AMMISSIONE

Chiunque pu� iscriversi all�Associazione in qualit� di Socio Ordinario accettando tutte le norme contenute nel presente statuto e nei relativi regolamenti.

La quota associativa annuale di Socio Ordinario � stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il responsabile di associazioni, enti, comitati locali, condom�nii, ecc. pu� iscriversi come Socio Ordinario Collettivo, con quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in relazione con il numero degli utenti effettivi dichiarati dal Socio Collettivo medesimo, con numero massimo fissato dal Consiglio Direttivo caso per caso.

La richiesta di iscrizione � presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. L�iscrizione de-corre dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed � valida per la durata di un anno da tale data.

Art. 12, SOCI ORDINARI, DIRITTI ED OBBLIGHI

12.1 - DIRITTI

Il Socio Ordinario quando � in regola con il versamento della quota sociale annuale ha i seguenti diritti, oltre a quello generale indicato all�Art. 6:

1.    avvalersi della consultazione, della informazione e degli altri servizi � previo rimborso dei costi di segreteria   presso gli uffici dell�Associazione o per telefono e con le modalit� e gli orari stabiliti: l�Associazione   consiglier�   l�Associato circa la richiesta alle autorit� competenti per ottenere la soluzione al suo problema;

2.    rivolgersi ad uno o pi� Soci Esperti per ottenere consulenza ad oneri contenuti nell�ambito dell'apposita   convenzione con l�Associazione, come indicato all�Art. 10.2.3;

3.    esercitare diritto di voto alle assemblee dell�Associazione;

4.    dopo tre anni consecutivi di iscrizione candidarsi alle cariche sociali, come stabilito all�Art. 19.4;

5.     partecipare agli incontri con gli Associati e con altri professionisti, al fine di un costante aggiornamento in    materia di difesa dal rumore;

6.     ricevere il notiziario di Missione Rumore, se pubblicato, per una costante informazione circa le tematiche del    rumore, con l�elenco degli Aderenti Esperti, suddivisi in base alla specifica attivit� professionale.

12.2 � OBBLIGHI

Il Socio Ordinario ha i seguenti obblighi, oltre a quello generale all�Art. 6:

1.      corrispondere all�Associazione la quota annua associativa;

2.      corrispondere agli Aderenti Esperti, che abbiano svolto consulenza nei suoi confronti, il compenso stabilito     dall'Art. 10.2.3;

3.      seguire le direttive emanate dal Consiglio Direttivo in materia di tutela prestata dall�Aderente Esperto.

Art. 13,  SOCI SOSTENITORI

Socio Sostenitore pu� essere chiunque versi una quota annuale superiore a quella del Socio Ordinario per aiutare l'Associazione

Il Socio Sostenitore pu� utilizzare il marchio dell'Associazione nelle forme e nei modi che verranno autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14, PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO O DI ADERENTE ESPERTO

La qualifica di Socio o di Aderente Esperto si perde automaticamente per:

1.      dimissioni volontarie;

2.      mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine annuale;

3.      decesso:

La perdita della qualifica di Socio o di Aderente Esperto viene deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale in forma di:

1.      provvedimento disciplinare per fatti di gravit� tale da risultare incompatibile con le finalit� dell'Associazione;

2.      radiazione dell�Aderente Esperto dal proprio Ordine, Albo o Collegio di appartenenza.

Il Socio o l�Aderente Esperto che � stato escluso ad opera del Consiglio Direttivo potr� proporre reclamo scritto e motivato al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dall'avvenuta esclusione. Il Collegio dovr� rispondere entro novanta giorni, secondo l�Art. 27.

Art. 15, CONVENZIONI, ADESIONI

L�Associazione pu� stipulare convenzioni, nonch� aderire ad aggregazioni con altre Associazioni, Enti, Ordini, Albi o Collegi Professionali, Universit� e Centri di Ricerca italiani ed esteri, aventi fini uguali o connessi al proprio.

Art. 16, ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Possono richiedere l�affiliazione all�Associazione quelle Associazioni autonome che siano l�espressione di particolari realt� del settore o di attivit� connesse con la difesa dal rumore.

Art. 17, FONDO DI SOLIDARIETA'

E' costituito, come apposita voce separata del bilancio, un Fondo di Solidariet� allo scopo di agevolare i Soci riguardo all'assistenza tecnico-amministrativo-legale e sanitaria per la difesa dal rumore.

Il Fondo sar� formato con le contribuzioni volontarie e con i proventi derivanti da lasciti, donazioni ed erogazioni in genere, che chiunque pu� destinare al Fondo stesso.

Il Consiglio Direttivo, con parere favorevole del Collegio dei Probiviri, indica il Socio meritevole di atto di solidariet�.

 

 

PARTE TERZA

Organi Sociali

Art. 18, ORGANI SOCIALI

Sono organi dell�Associazione i seguenti:

a)      l�Assemblea nazionale

b)      il Consiglio Direttivo nazionale

c)      il Comitato Esecutivo

d)      il Collegio dei Revisori dei Conti

e)      il Collegio dei Probiviri.

Art. 19, ASSEMBLEA NAZIONALE

19.1 - FUNZIONI

L�Assemblea nazionale � il massimo organo deliberante dell�Associazione nazionale.

L�Assemblea nazionale � composta da tutti gli Associati, gli Aderenti Esperti ed i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa.

Le decisioni dell�Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni aderenti e per tutti gli organi dell�Associazione.

19.2 � COMPITI DELL�ASSEMBLEA

Compiti dell�Assemblea nazionale sono:

1.     eleggere il Presidente dell�Associazione;

2.     eleggere i membri, detti Consiglieri, del Consiglio Direttivo nazionale, in numero

        da due a dieci fissato prima delle votazioni;

3.     nominare i Probiviri ed il loro Coordinatore, scelto tra i Probiviri stessi;

4.     nominare i Revisori dei Conti;

5.     fissare le direttive e gli orientamenti generali dell�Associazione nazionale nei limiti degli scopi previsti dallo    Statuto;

6.      approvare il rendiconto economico e finanziario;

7.      approvare Regolamenti di attuazione od integrazione dello Statuto;

8.      approvare le modifiche allo Statuto;

9.      nominare il liquidatore fissandone i poteri e deliberare la destinazione del patrimonio netto residuo.

19.3 � CONVOCAZIONE DELL�ASSEMBLEA

L�Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Segretario o, nei casi previsti, dal Presidente del Collegio dei Probiviri a mezzo FAX spedito ai Rappresentanti delle Associazioni regionali almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa, con l�indicazione dell�ordine del giorno, del luogo e dell�ora di riunione.

L�Assemblea si riunisce almeno una volta all�anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e per le altre delibere che si rendessero necessarie.

L�Assemblea pu� essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta a mezzo lettera raccomandata da almeno cento Soci iscritti presso l�Associazione nazionale o presso quelle Regionali, dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri. I richiedenti preciseranno l�ordine del giorno e l�Assemblea dovr� essere convocata entro sessan-ta giorni dalla ricezione della richiesta, a cura del Consiglio Direttivo o dal Presidente.

19.4 - ELEZIONI

Ogni quattro anni l�Assemblea Ordinaria procede alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell�Associazione.

Sono eleggibili alla carica di membro Consigliere del Consiglio Direttivo gli Aderenti Esperti e, dopo tre anni di iscrizione, i Soci Ordinari. I candidati alle cariche sociali devono essere in regola con il pagamento della quota annuale.

I nominativi alle cariche sociali, designati dai Soci Fondatori all�atto della costituzione dell�Associazione nazionale, rimangono in carica per i primi otto anni dalla costituzione stessa. Successivamente ai suddetti otto anni le cariche sociali sono elette ogni quattro anni dall�Assemblea. Le cariche sociali sono ricofermabili.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e le relative prestazioni gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese per i compiti svolti in relazione agli incarichi affidati.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo si proceder� a nuove elezioni da svolgersi entro trenta giorni.

19.5 - REGOLE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L�Assemblea delibera con la maggioranza dei voti presenti. E� ammesso il voto per delega con un massimo di tre deleghe per partecipante, esclusi i Rappresentanti delle Associazioni Regionali che hanno diritto ad un numero illimitato di deleghe di Soci e di Aderenti Esperti della propria regione. I Soci Collettivi sono portatori di un numero di voti che dipende dal numero dei loro utenti dichiarati secondo la tabella che segue (con arrotondamento per difetto):
 

n� utenti

3

10

30

100

300

1000

3000

ecc.

n� voti

2

3

4

5

6

7

8

ecc.


L�Assemblea � presieduta dal Presidente dell�Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente pi� anziano o, in caso di assenza o impedimento di quest�ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo nazionale designato a maggioranza dall�Assemblea. Il Presidente nomina il Segretario dell�Assemblea.

L�Assemblea � validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la met� degli aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei votanti e delibera a maggioranza semplice dei medesimi.

Per le modifiche al presente statuto l�Assemblea di prima e seconda convocazione sar� considerata valida con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto di voto e deliberer� con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

19.6 - VERBALE DELL�ASSEMBLEA

Delle deliberazioni dell�Assemblea si fa constare nell�apposito libro da un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 20, CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

20.1 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo nazionale � composto dal Presidente, dai membri Consiglieri eletti dall�Assemblea secondo l�Art. 19.2, e dai Rappresentanti delle Associazioni Regionali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, salvo quanto disposto all�Art. 19.4 per i primi otto anni dalla costituzione dell�Associazione.

Il Consiglio Direttivo � presieduto dal Presidente dell�Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente pi� anziano o, in caso di assenza o impedimento di quest�ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato a maggioranza dal Consiglio.

20.2 - FUNZIONI

Le funzioni del Consiglio Direttivo nazionale sono:

a)     eleggere fra i membri del Consiglio, su proposta del Presidente, uno o due Vicepresidente, il Segretario e il    Tesoriere;

b)     stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento e l'assolvimento dei compiti     previsti dallo statuto;

c)     predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale ed il preventivo annuale;

d)     presentare all�Assemblea il resoconto dell�attivit� svolta e la relazione programmatica;

e)     accettare o respingere le ammissioni di Associazioni Regionali, Aderenti Esperti e Soci, previo accertamento    dei requisiti richiesti, nonch� pronunciarne la sospensione o l�esclusione per morosit�, per indegnit� e per    perdita dei requisiti;

f)      vigilare sulla correttezza dell�uso del marchio dell�Associazione;

g)     deliberare l�esclusione di una Associazione regionale aderente nel caso che venga accertato che il suo statuto    o il suo comportamento siano contrastanti con il carattere e gli scopi della Associazione nazionale;

h)     fissare la quota dei contributi annuali dei Soci, degli Aderenti Esperti e delle Associazioni Regionali ed    Affiliate;

i)      stabilire eventuali altre categorie di Associati fissandone la quota associativa annuale;

j)     decidere sia le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie previste all�Art. 4 comma m) del presente    statuto, sia i contratti previsti dal comma n), sia l'accettazione delle donazioni previste dal comma o);

k)     organizzare l�attivit� dell�Associazione nazionale affidando a Consiglieri o ad estranei al Consiglio Direttivo     specifici compiti fissati dal Consiglio Direttivo stesso;

l)       redarre e conservare i verbali delle delibere assembleari ed i verbali delle delibere del Consiglio Direttivo     nazionale.

 20.3 � CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce, anche fuori sede, su convocazione del Presidente o del Segretario e, in caso d�impedimento, da un Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai Revisori o dai Probiviri.

La convocazione del Consiglio Direttivo sar� fatta a mezzo di lettera o fax spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con indicazione del luogo, del giorno e ora e dell�ordine del giorno della riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine di convocazione � ridotto a 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei conti ed i Probiviri, convocati con le stesse modalit� e senza potere di voto.

Il Consiglio Direttivo � validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei membri presenti. In caso di parit� prevale il voto del Presidente.

Nei casi di particolare urgenza o gravit� � considerato presente e votante il membro effettivo del Consiglio Direttivo che comunichi la propria deliberazione anche per fax o per telefono al Presidente.

Le comunicazioni dei Rappresentanti delle Associazioni Regionali possono essere effettuate in ogni caso anche a mezzo di FAX.

Per le delibere che comportano la proposta di modifiche statutarie � richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

 20.4 - DIMISSIONI - COOPTAZIONE � DECADENZA

Se uno o pi� consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo, permanendo comunque la maggioranza del Consiglio Direttivo, si proceder� alla loro cooptazione.

I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza dell�intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ricoperta e verranno immediatamente sostituiti con cooptazione.

 20.5 - VERBALE DEL CONSIGLIO

Le delibere del Consiglio sono verbalizzate nell�apposito libro a cura del Segretario e vistate dal Segretario stesso e dal Presidente.

Art. 21, IL PRESIDENTE

Il Presidente � il legale rappresentante dell�Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio.

E' responsabile dell'attuazione delle finalit� dell'Associazione. Risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Stipula i contratti sentito il Tesoriere. Firma la corrispondenza che impegna l'Associazione. Gestisce l'ordinaria amministrazione. Garantisce del rispetto delle norme statutarie.

In caso d�assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono svolte da uno dei Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e pu� essere riconfermato una o pi� volte.

Art. 22, I VICEPRESIDENTE

I Vicepresidente collaborano con il Presidente nella guida e nella gestione dell'Associazione e lo sostituiscono (nell'ordine in cui sono stati designati dal Consiglio Direttivo) in tutti quei casi in cui al Presidente non sia possibile la propria partecipazione.

Qualora il Presidente sia temporaneamente impedito, il primo Vicepresidente, dopo aver dichiarato tale impedimento, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti di legge e dell'Art. 21.

I Vicepresidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una o pi� volte.

Art. 23, IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo potr� essere nominato solo quando il numero dei membri del Consiglio Direttivo � pari o superiore a 7.

Ne fanno parte il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato ha compiti sia esecutivi delle delibere del Consiglio Direttivo, sia referenti sia propositivi.

Art. 24, IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione operativa dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea ed in base alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e relaziona allo stesso sull�atti-vit� svolta.

Il Segretario pu� scegliere dei collaboratori tra gli aderenti all�Associazione.

Art. 25, TESORIERE

Il Tesoriere collabora con il Presidente all'amministrazione dell'Associazione, provvede alla tenuta ed alla conservazione dei libri contabili e della relativa documentazione, alla compilazione dei rendiconti patrimoniali, economici, finanziari ed alle formalit� ed adempimenti fiscali.

Art.  26, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti � costituito da tre membri, anche non Associati, nominati dall�Assemblea, con eventuale esclusione del periodo iniziale dell'Associazione, fissato dal Consiglio Direttivo, durante il quale esister� un solo Revisore dei Conti.

Qualora un Revisore venisse a mancare, egli verr� sostituito mediante cooptazione dal Consiglio Direttivo e la nomina verr� ratificata o posta alla votazione durante la successiva Assemblea.

Il Collegio dei Revisori esplica la funzione di controllo vigilando sulla regolarit� contabile e finanziaria della gestione. In particolare vigila sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze contabili, sorveglia sul rispetto sostanziale del bilancio preventivo e partecipa di diritto, ma senza potere di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori riferisce all�Assemblea nel proprio rapporto di rendiconto. Redige e conserva il libro contenente le proprie deliberazioni.

Art. 27,  IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri � costituito da tre membri nominati dall�Assemblea.

Essi nominano il loro presidente. Se durante il periodo di carica venisse a mancare un Proboviro il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione e l'Assemblea successiva ratificher� la nomina.

Al Collegio dei Probiviri � demandato il compito di dirimere eventuali controversie sull�interpretazione e l�applicazione dello statuto e dei regolamenti, nonch� le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere fra Associazioni Regionali, Aderenti Esperti e Soci o fra questi medesimi e la Associazione nazionale.

Il Collegio dei Probiviri decide in base ad equit� e la decisione sar� insindacabile ed inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri esamina i reclami presentati per iscritto dai soggetti al provvedimento di esclusione e risponde entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo, secondo l�Art. 14.

Il Collegio dei Probiviri esercita un controllo morale sulla gestione dell�Associazione e ne riferisce, con propria relazione, all�Assemblea.

Il Collegio convoca inoltre l�Assemblea nazionale ogni qualvolta gli organi competenti, al-l�uopo tenuti, non vi abbiano provveduto. Di ogni riunione � redatto apposito verbale.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

PARTE QUARTA

Proventi � Patrimonio - Bilancio

Art. 28,  PROVENTI

I proventi dell�Associazione nazionale sono costituiti da:

a)  contributi ordinari annuali delle Associazioni Regionali, dei Soci e degli Aderenti Esperti;

b)  contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nazionale;

 

c)  corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, percepiti per prestazioni individuali o specifiche di servizi;

d)  contributi e donazioni erogati da terzi.

Art. 29, PATRIMONIO

Il patrimonio attivo dell�Associazione nazionale � formato dagli avanzi numerati di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati.

Art. 30,  ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I conti consuntivi annuali dovranno essere sottoposti all�approvazione dell�Assemblea nazionale entro il 30 aprile dell�anno successivo, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro il 30 aprile di ogni anno dovr� essere presentato il bilancio preventivo per l�esercizio successivo, tenendo conto delle necessarie verifiche ed assestamenti.

 

PARTE QUINTA

Regolamenti � Marchio � Scioglimento � Disposizioni finali

Art. 31,  REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo nazionale ha la facolt� di emanare regolamenti di attuazione dello Statuto.

I regolamenti diventano operativi dopo la loro comunicazione alle Associazioni Regionali. Detti regolamenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione successiva alla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 32, IL MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le modalit� di utilizzo, o norme d'uso, del marchio dell'Associazione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Utilizzatori del marchio sono:

1.      l'Associazione nazionale stessa;

2.      le Associazioni Regionali ed Affiliate;

3.      gli Aderenti Esperti dell�Associazione nazionale e delle Associazioni Regionali;

4.      i Soci Sostenitori dell�Associazione nazionale e delle Associazioni Regionali.

L'uso improprio del marchio verr� valutato dal Consiglio Direttivo che deliberer� le azioni del caso fino alla espulsione.

Art. 33, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L�Associazione si scioglie per volont� dell�Assemblea nazionale che contestualmente provvede alla nomina di uno o pi� liquidatori.

Gli eventuali residui attivi di gestione non impegnati, risultanti dalla liquidazione dell�Associazione, sono distribuiti ad Enti aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa o di beneficenza.

Art. 34, DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.