PARTE PRIMA
Denominazione - Sede � Finalit� -
Compiti
Art.
1,
DENOMINAZIONE
E� costituita nell�ambito nazionale
un�associazione, senza fine di lucro,
apolitica, apartitica, aconfessionale,
denominata:
|
�MISSIONE
RUMORE" |
|
Associazione
italiana per la difesa dal
rumore |
e nel presente statuto denominata
�l�Associazione� o �l�Associazione
nazionale�.
La denominazione, la sigla ed il marchio
adottati sono di esclusiva spettanza
dell�Associazione nazionale che ne concede
l�uso alle Associazioni �Missione Rumore�
Regionali in quanto aderenti ai sensi del
presente statuto e con le modalit� ed alle
condizioni fissate all�Art. 34 dello
stesso
statuto
.
Art. 2, SEDE
L�Associazione nazionale ha sede in
Milano.
La sede potr� essere trasferita con semplice
deliberazione del Consiglio
Direttivo.
L�Associazione nazionale potr� istituire sedi
operative in qualsiasi localit� del territorio
italiano.
Art. 3,
FINALITA'
L'Associazione nazionale ha lo scopo di
tutelare, nei limiti di legge, i diritti delle
persone danneggiate dal rumore e dalle
vibrazioni nonch� i diritti dei produttori di
rumori e/o vibrazioni al fine di contenere in
limiti legittimi le suddette emissioni. In
particolare si prefigge la tutela dal disturbo
da rumore nelle abitazioni per gli aspetti sia
amministrativo-sanitari, sia tecnico-legali,
sia giudiziari.
Art. 4,
COMPITI
Compito dell�Associazione nazionale � quello
di intraprendere ogni azione tendente a
realizzare le finalit� indicate nell�Art. 3,
in particolare:
a)
fornire ai Soci danneggiati dal rumore ed ai
Soci produttori e/o responsabili del rumore le
informazioni necessarie alla soluzione del
problema;
b)
coordinare le azioni di protesta collettiva
dei Soci per i danni causati dal rumore
affinch� ottengano il giusto accoglimento
dalle autorit� competenti;
c)
promuovere la prevenzione dei danni da rumore,
privilegiando i soggetti in et� evolutiva e
scolastica;
d)
offrire ai datori di lavoro, alle aziende ed
ai professionisti una informazione di base
relativa ai problemi dell'esposizione dei
lavoratori al rumore sul luogo di
lavoro;
e)
sensibilizzare la collettivit� e le
istituzioni circa la problematica del
disturbo da rumore e da vibrazioni mediante
azioni tese alla ricerca delle relative
soluzioni;
f)
curare la preparazione e la divulgazione di
materiale informativo e
didattico;
g)
promuovere ed organizzare manifestazioni,
congressi e riunioni a carattere scientifico e
culturale;
h)
promuovere e stimolare la ricerca e
l�elaborazione di piani di costruzione che
prevedano i mezzi di protezione pi� efficaci
per il controllo del rumore e delle
vibrazioni;
i)
dare pareri ai Pubblici Amministratori
relativamente al problema del
rumore;
j)
presentare in sede politica i progetti di
leggi, regolamenti e normative
tecnico-amministrative che abbiano la finalit�
del controllo del rumore e delle
vibrazioni;
k)
promuovere attivit� di qualificazione di
specialisti, apparecchiature e prodotti del
settore;
l)
nominare propri rappresentanti presso
commissioni o organizzazioni
locali;
m)
svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari
e finanziarie ritenute utili e necessarie per
raggiungere le finalit�, anche con la
costituzione di unit� organizzative e di
attivit� di servizi e di ricerca il cui scopo
sociale sia affine o integri quello
proprio;
n)
concludere contratti e compiere atti
giuridici, finalizzati al raggiungimento degli
scopi dell'Associazione
nazionale;
o)
ricevere donazioni e legati finalizzati al
raggiungimento degli scopi della Associazione
nazionale;
p)
assumere lavoratori subordinati;
q)
stare in giudizio.
PARTE SECONDA
Struttura Associativa
Art. 5,
ASSOCIATI, ADERENTI
ESPERTI E SOCI
L�Associazione nazionale � aperta a tutti
senza distinzione di nazionalit�, religione e
sesso nel rispetto delle opinioni
individuali.
L�Associazione nazionale accoglie,
innanzitutto, nel proprio seno le Associazioni
Regionali aderenti e le rappresenta in sede
nazionale.
In secondo luogo l�Associazione nazionale
accoglie quali Soci i soggetti fisici,
giuridici o collettivi che intendano ad essa
iscriversi in via diretta.
In terzo luogo l�Associazione nazionale
accoglie gli Aderenti Esperti che intendano ad
essa iscriversi in via diretta.
Tutti gli Associati, gli Aderenti Esperti ed i
Soci sono tenuti all�osservanza del presente
Statuto.
Art. 6,
DIRITTI ED OBBLIGHI
GENERALI DEGLI ASSOCIATI, ADERENTI ESPERTI E
SOCI
Gli Associati, gli Aderenti Esperti ed i Soci
devono contribuire al raggiungimento delle
finalit� dell�Associazione ed hanno il diritto
di partecipare a tutte le attivit� promosse
dall�Associazione stessa.
Art. 7,
ASSOCIAZIONI �MISSIONE
RUMORE� REGIONALI
Sono associate all�Associazione nazionale le
Associazioni �Missione Rumore� Regionali,
costituite in sede regionale conformemente al
presente Statuto, che ne facciano
richiesta.
Le Associazioni Regionali Associate sono
denominate �Missione Rumore, Associazione per la
difesa dal rumore, Regione���..� e sono anche
brevemente denominate �Missione Rumore �(nome
della regione)��.
Le Associazioni Regionali devono essere munite
di uno statuto che regoli il loro
funzionamento democratico e l�attivit� degli
organi e dei servizi in base ad una normativa
che sia coerente con le disposizioni del
presente statuto.
Potranno appartenere all�Associazione
Regionale, accettandone lo statuto ed i
relativi regolamenti di attuazione, i
residenti nella regione che si interessano
alla materia del rumore e delle
vibrazioni.
Le Associazioni Regionali hanno piena
autonomia di attivit� e di iniziativa
gestionale nonch� esclusiva responsabilit�
patrimoniale e finanziaria.
Art. 8,
ADESIONE ED ESCLUSIONE
DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
L�adesione delle Associazioni Regionali
all�Associazione nazionale deve essere
approvata dal Consiglio Direttivo
nazionale.
Il Consiglio Direttivo nazionale � competente
a deliberare con decisione insindacabile la
esclusione di una Associazione Regionale
aderente nel caso essa abbia adottato uno
statuto od osservi un comportamento
contrastante con lo statuto e/o l�attivit�
dell�Associazione nazionale.
Sono casi tassativi di
esclusione:
1)
mancata nomina degli organi
statutari;
2)
mancata indizione della votazione per gli
organi statutari entro sei mesi dalla scadenza
degli stessi;
3)
mancata tempestiva trasmissione dei dati dei
Soci al Segretario nazionale.
Art. 9,
ADERENTI ESPERTI,
CONDIZIONI PER L�AMMISSIONE
Possono iscriversi all�Associazione nazionale
in qualit� di Aderenti Esperti i
professionisti che abbiano i seguenti
requisiti:
1)
gli acustici, specialisti in acustica e
vibrazioni con provata competenza in materia
di disturbo da rumore nelle abitazioni in
particolare negli aspetti
tecnicolegali;
2)
gli iscritti all�Ordine degli
Avvocati;
3)
gli iscritti all�Ordine dei Medici e all�Albo
degli Psicologi;
4)
i professionisti nelle altre discipline che
verranno individuate dal Consiglio Direttivo
nazionale.
I professionisti di cui sopra
devono essere in grado di dimostrare una
specifica competenza ed impegno professionale
in materia di lotta al rumore e difesa dei
cittadini, per quanto di pertinenza della
propria categoria professionale.
La richiesta d�iscrizione,
sottoscritta dal Professionista che ne ha i
requisiti, � presentata al Consiglio Direttivo che
decide in via insindacabile in merito
all�accettazione.
La quota di adesione annuale (stabilita con
criterio solare) � decisa dal Consiglio
Direttivo.
La qualifica di Aderente Esperto
compete dalla data del versamento della quota ed
� valida sino alla fine dello stesso anno solare.
L�adesione s�intende rinnovata per ogni anno
successivo in mancanza di comunicazione di recesso
notificata a mezzo di raccomandata entro il 30
novembre.
Art. 10,
ADERENTI ESPERTI, DIRITTI ED
OBBLIGHI
10.1 �
DIRITTI
L�Aderente Esperto ha i seguenti
diritti, oltre a quello generale di cui all�Art.
6:
1.
comparire con il proprio nominativo sul
notiziario, redatto dall�Associazione a livello
nazionale, nell�elenco degli Aderenti
Esperti;
2.
utilizzare il marchio dell'Associazione
limitatamente ai casi ed alle modalit� che
verranno indicati dal Consiglio
Direttivo;
3.
essere eleggibile alle cariche
sociali.
10.2 -
OBBLIGHI
L�Aderente Esperto ha i seguenti obblighi, oltre a
quello indicato all�Art. 6:
1.
corrispondere la quota annua
associativa;
2.
fornire gratuitamente ai Soci Ordinari il servizio
di informazione, individualmente o collettivamente
e nei modi indicati dal Consiglio Direttivo, circa
lo stato generale delle disposizioni
regolamentari, della giurisprudenza, della tecnica
e delle procedure adeguate per affrontare lo
specifico problema di rumore lamentato dal Socio
Ordinario;
3.
fornire ai Soci Ordinari, in esecuzione di
apposita convenzione con l�Associazione,
consulenza nel campo specifico della propria
attivit� professionale. Il compenso per la
prestazione svolta dall�Aderente Esperto nei
confronti del Socio Ordinario verr� fissato dal
Consiglio Direttivo con specifiche delibere. In
caso di compenso richiesto a discrezione dal
professionista, l'importo non potr� essere
superiore al 80 % di quello usualmente
chiesto per la medesima prestazione svolta nei
confronti dei terzi non associati (con
salvaguardia, comunque, dei minimi di
tariffa);
4.
accettare dall'Associazione l'incarico di
sollecitare presso la Pubblica Amministrazione e
presso gli organismi preposti
all�Ordine Pubblico la prevenzione o la
repressione del rumore per i casi vagliati
positivamente dal Consiglio Direttivo,
il quale liquider� all�Aderente Esperto il
relativo rimborso spese a carico
dell'Associazione;
5.
partecipare agli incontri ed ai seminari di studio
indetti dal Consiglio Direttivo al fine del
costante aggiornamento in materia di
lotta e difesa dal rumore;
6.
seguire, compatibilmente con le regole della
professione di appartenenza, le direttive emanate
dal Consiglio Direttivo
nell'assistenza al Socio Ordinario.
Art. 11,
SOCI ORDINARI INDIVIDUALI E
COLLETTIVI: CONDIZIONI PER
L�AMMISSIONE
Chiunque pu� iscriversi all�Associazione in
qualit� di Socio Ordinario accettando tutte le
norme contenute nel presente statuto e nei
relativi regolamenti.
La quota associativa annuale di Socio Ordinario �
stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Il responsabile di associazioni, enti, comitati
locali, condom�nii, ecc. pu� iscriversi come Socio
Ordinario Collettivo, con quota associativa
annuale fissata dal Consiglio Direttivo in
relazione con il numero degli utenti effettivi
dichiarati dal Socio Collettivo medesimo, con
numero massimo fissato dal Consiglio Direttivo
caso per caso.
La richiesta di iscrizione � presentata per
iscritto al Consiglio Direttivo. L�iscrizione
de-corre dalla data di accettazione da parte del
Consiglio Direttivo ed � valida per la durata di
un anno da tale data.
Art. 12,
SOCI ORDINARI, DIRITTI ED
OBBLIGHI
12.1 - DIRITTI
Il Socio Ordinario quando � in regola con il
versamento della quota sociale annuale ha i
seguenti diritti, oltre a quello generale indicato
all�Art. 6:
1.
avvalersi della consultazione, della informazione
e degli altri servizi � previo rimborso dei costi
di segreteria presso gli uffici
dell�Associazione o per telefono e con le modalit�
e gli orari stabiliti: l�Associazione
consiglier� l�Associato circa la
richiesta alle autorit� competenti per ottenere la
soluzione al suo problema;
2.
rivolgersi ad uno o pi� Soci Esperti per ottenere
consulenza ad oneri contenuti nell�ambito
dell'apposita convenzione con
l�Associazione, come indicato all�Art.
10.2.3;
3.
esercitare diritto di voto alle assemblee
dell�Associazione;
4.
dopo tre anni consecutivi di iscrizione candidarsi
alle cariche sociali, come stabilito
all�Art. 19.4;
5.
partecipare agli incontri con gli Associati e con
altri professionisti, al fine di un costante
aggiornamento in materia di
difesa dal rumore;
6.
ricevere il notiziario di Missione Rumore, se
pubblicato, per una costante informazione circa le
tematiche del rumore, con l�elenco degli Aderenti
Esperti, suddivisi in base alla specifica attivit�
professionale.
12.2 � OBBLIGHI
Il Socio Ordinario ha i seguenti obblighi, oltre a
quello generale all�Art. 6:
1.
corrispondere all�Associazione la quota annua
associativa;
2.
corrispondere agli Aderenti Esperti, che abbiano
svolto consulenza nei suoi confronti, il compenso
stabilito dall'Art.
10.2.3;
3.
seguire le direttive emanate dal
Consiglio Direttivo in materia di tutela prestata
dall�Aderente Esperto.
Art. 13, SOCI
SOSTENITORI
Socio Sostenitore pu� essere
chiunque versi una quota annuale superiore a
quella del Socio Ordinario per aiutare
l'Associazione
Il Socio Sostenitore pu� utilizzare il marchio
dell'Associazione nelle forme e nei modi che
verranno autorizzati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 14,
PERDITA DELLA QUALIFICA DI
SOCIO O DI ADERENTE ESPERTO
La qualifica di Socio o di Aderente Esperto si
perde automaticamente per:
1.
dimissioni volontarie;
2.
mancato pagamento della quota annuale associativa
entro il termine annuale;
3.
decesso:
La perdita della qualifica di Socio o di Aderente
Esperto viene deliberata dal Consiglio Direttivo
nazionale in forma di:
1.
provvedimento disciplinare per fatti di gravit�
tale da risultare incompatibile con le finalit�
dell'Associazione;
2.
radiazione dell�Aderente Esperto dal proprio
Ordine, Albo o Collegio di
appartenenza.
Il Socio o l�Aderente Esperto che � stato escluso
ad opera del Consiglio Direttivo potr� proporre
reclamo scritto e motivato al Collegio dei
Probiviri entro sessanta giorni dall'avvenuta
esclusione. Il Collegio dovr� rispondere entro
novanta giorni, secondo l�Art. 27.
Art. 15,
CONVENZIONI,
ADESIONI
L�Associazione pu� stipulare convenzioni, nonch�
aderire ad aggregazioni con altre Associazioni,
Enti, Ordini, Albi o Collegi Professionali,
Universit� e Centri di Ricerca italiani ed esteri,
aventi fini uguali o connessi al
proprio.
Art. 16,
ASSOCIAZIONI
AFFILIATE
Possono richiedere l�affiliazione all�Associazione
quelle Associazioni autonome che siano
l�espressione di particolari realt� del settore o
di attivit� connesse con la difesa dal
rumore.
Art. 17,
FONDO DI
SOLIDARIETA'
E' costituito, come apposita voce separata del
bilancio, un Fondo di Solidariet� allo scopo di
agevolare i Soci riguardo all'assistenza
tecnico-amministrativo-legale e sanitaria per la
difesa dal rumore.
Il Fondo sar� formato con le contribuzioni
volontarie e con i proventi derivanti da lasciti,
donazioni ed erogazioni in genere, che chiunque
pu� destinare al Fondo stesso.
Il Consiglio Direttivo, con parere favorevole del
Collegio dei Probiviri, indica il Socio meritevole
di atto di solidariet�.
PARTE TERZA
Organi Sociali
Art. 18, ORGANI
SOCIALI
Sono organi dell�Associazione i
seguenti:
a)
l�Assemblea nazionale
b)
il Consiglio Direttivo nazionale
c)
il Comitato Esecutivo
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti
e)
il Collegio dei Probiviri.
Art. 19,
ASSEMBLEA
NAZIONALE
19.1 - FUNZIONI
L�Assemblea nazionale � il massimo organo
deliberante dell�Associazione
nazionale.
L�Assemblea nazionale � composta da tutti gli
Associati, gli Aderenti Esperti ed i Soci, in
regola con il pagamento della quota
associativa.
Le decisioni dell�Assemblea sono prese a
maggioranza di voti dei presenti e sono
obbligatorie per tutte le Associazioni aderenti e
per tutti gli organi
dell�Associazione.
19.2 � COMPITI
DELL�ASSEMBLEA
Compiti dell�Assemblea nazionale
sono:
1.
eleggere il Presidente
dell�Associazione;
2.
eleggere i membri, detti Consiglieri, del
Consiglio Direttivo nazionale, in
numero
da due a dieci fissato prima delle
votazioni;
3.
nominare i Probiviri ed il loro Coordinatore,
scelto tra i Probiviri stessi;
4.
nominare i Revisori dei Conti;
5.
fissare le direttive e gli orientamenti generali
dell�Associazione nazionale nei limiti degli scopi
previsti dallo
Statuto;
6.
approvare il rendiconto economico e
finanziario;
7.
approvare Regolamenti di attuazione od
integrazione dello Statuto;
8.
approvare le modifiche allo Statuto;
9.
nominare il liquidatore fissandone i poteri e
deliberare la destinazione del patrimonio netto
residuo.
19.3 � CONVOCAZIONE
DELL�ASSEMBLEA
L�Assemblea viene convocata dal Presidente o dal
Segretario o, nei casi previsti, dal Presidente
del Collegio dei Probiviri a mezzo FAX spedito ai
Rappresentanti delle Associazioni regionali almeno
un mese prima della convocazione dell'Assemblea
stessa, con l�indicazione dell�ordine del giorno,
del luogo e dell�ora di riunione.
L�Assemblea si riunisce almeno una volta all�anno
entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo e per le
altre delibere che si rendessero
necessarie.
L�Assemblea pu� essere convocata in via
straordinaria dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo o quando ne venga fatta richiesta a
mezzo lettera raccomandata da almeno cento Soci
iscritti presso l�Associazione nazionale o presso
quelle Regionali, dal Collegio dei Revisori o dal
Collegio dei Probiviri. I richiedenti preciseranno
l�ordine del giorno e l�Assemblea dovr� essere
convocata entro sessan-ta giorni dalla ricezione
della richiesta, a cura del Consiglio Direttivo o
dal Presidente.
19.4 - ELEZIONI
Ogni quattro anni l�Assemblea Ordinaria procede
alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
dell�Associazione.
Sono eleggibili alla carica di membro Consigliere
del Consiglio Direttivo gli Aderenti Esperti e,
dopo tre anni di iscrizione, i Soci Ordinari. I
candidati alle cariche sociali devono essere in
regola con il pagamento della quota
annuale.
I nominativi alle cariche sociali, designati dai
Soci Fondatori all�atto della costituzione
dell�Associazione nazionale, rimangono in carica
per i primi otto anni dalla costituzione stessa.
Successivamente ai suddetti otto anni le cariche
sociali sono elette ogni quattro anni
dall�Assemblea. Le cariche sociali sono
ricofermabili.
Le cariche sociali sono per principio soltanto
onorifiche e le relative prestazioni gratuite,
salvo il diritto al rimborso delle spese per i
compiti svolti in relazione agli incarichi
affidati.
In caso di dimissioni della maggioranza del
Consiglio Direttivo si proceder� a nuove elezioni
da svolgersi entro trenta giorni.
19.5 - REGOLE E VALIDITA'
DELL'ASSEMBLEA
L�Assemblea delibera con la maggioranza dei voti
presenti. E� ammesso il voto per delega con un
massimo di tre deleghe per partecipante, esclusi i
Rappresentanti delle Associazioni Regionali che
hanno diritto ad un numero illimitato di deleghe
di Soci e di Aderenti Esperti della propria
regione. I Soci Collettivi sono portatori di un
numero di voti che dipende dal numero dei loro
utenti dichiarati secondo la tabella che segue
(con arrotondamento per difetto):
|
n�
utenti |
3 |
10 |
30 |
100 |
300 |
1000 |
3000 |
ecc. |
|
n� voti |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ecc. |
L�Assemblea � presieduta dal Presidente
dell�Associazione o, in sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente pi� anziano o, in
caso di assenza o impedimento di quest�ultimo, da
un membro del Consiglio Direttivo nazionale
designato a maggioranza dall�Assemblea. Il
Presidente nomina il Segretario
dell�Assemblea.
L�Assemblea � validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la met�
degli aventi diritto al voto in regola con il
pagamento della quota associativa annuale ed in
seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso
giorno, qualunque sia il numero dei votanti e
delibera a maggioranza semplice dei
medesimi.
Per le modifiche al presente statuto l�Assemblea
di prima e seconda convocazione sar� considerata
valida con la presenza di almeno un decimo degli
aventi diritto di voto e deliberer� con il voto
favorevole dei tre quarti dei presenti aventi
diritto di voto.
19.6 - VERBALE
DELL�ASSEMBLEA
Delle deliberazioni dell�Assemblea si fa constare
nell�apposito libro da un verbale redatto a cura
del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
Art. 20,
CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE
20.1 - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo nazionale � composto dal
Presidente, dai membri Consiglieri eletti
dall�Assemblea secondo l�Art. 19.2, e dai
Rappresentanti delle Associazioni
Regionali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro
anni, salvo quanto disposto all�Art. 19.4 per
i primi otto anni dalla costituzione
dell�Associazione.
Il Consiglio Direttivo � presieduto dal Presidente
dell�Associazione o, in sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente pi� anziano o, in caso di
assenza o impedimento di quest�ultimo, da un
membro del Consiglio Direttivo designato a
maggioranza dal Consiglio.
20.2 - FUNZIONI
Le funzioni del Consiglio Direttivo nazionale
sono:
a)
eleggere fra i membri del Consiglio, su proposta
del Presidente, uno o due Vicepresidente, il
Segretario e il
Tesoriere;
b)
stabilire gli indirizzi generali che devono essere
seguiti per il raggiungimento e l'assolvimento dei
compiti previsti dallo
statuto;
c)
predisporre il rendiconto economico e finanziario
annuale ed il preventivo annuale;
d)
presentare all�Assemblea il resoconto
dell�attivit� svolta e la relazione
programmatica;
e)
accettare o respingere le ammissioni di
Associazioni Regionali, Aderenti Esperti e Soci,
previo accertamento dei
requisiti richiesti, nonch� pronunciarne la
sospensione o l�esclusione per morosit�, per
indegnit� e per perdita
dei requisiti;
f)
vigilare sulla correttezza dell�uso del marchio
dell�Associazione;
g)
deliberare l�esclusione di una Associazione
regionale aderente nel caso che venga accertato
che il suo statuto o il suo
comportamento siano contrastanti con il carattere
e gli scopi della Associazione
nazionale;
h)
fissare la quota dei contributi annuali dei Soci,
degli Aderenti Esperti e delle Associazioni
Regionali ed
Affiliate;
i)
stabilire eventuali altre categorie di Associati
fissandone la quota associativa
annuale;
j)
decidere sia le operazioni, mobiliari, immobiliari
e finanziarie previste all�Art. 4 comma m) del
presente statuto, sia i
contratti previsti dal comma n), sia
l'accettazione delle donazioni previste dal comma
o);
k)
organizzare l�attivit� dell�Associazione nazionale
affidando a Consiglieri o ad estranei al Consiglio
Direttivo specifici
compiti fissati dal Consiglio Direttivo
stesso;
l)
redarre e conservare i verbali delle delibere
assembleari ed i verbali delle delibere del
Consiglio Direttivo
nazionale.
20.3 � CONVOCAZIONE E
DELIBERAZIONI
Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce,
anche fuori sede, su convocazione del Presidente o
del Segretario e, in caso d�impedimento, da un
Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei suoi componenti o dai Revisori
o dai Probiviri.
La convocazione del Consiglio Direttivo sar� fatta
a mezzo di lettera o fax spediti almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione
con indicazione del luogo, del giorno e ora e
dell�ordine del giorno della
riunione.
In caso di eccezionale urgenza il termine di
convocazione � ridotto a 48 ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano
i Revisori dei conti ed i Probiviri, convocati con
le stesse modalit� e senza potere di
voto.
Il Consiglio Direttivo � validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei suoi membri
e le deliberazioni sono prese con il voto della
maggioranza dei membri presenti. In caso di parit�
prevale il voto del Presidente.
Nei casi di particolare urgenza o gravit� �
considerato presente e votante il membro effettivo
del Consiglio Direttivo che comunichi la propria
deliberazione anche per fax o per telefono al
Presidente.
Le comunicazioni dei Rappresentanti delle
Associazioni Regionali possono essere effettuate
in ogni caso anche a mezzo di FAX.
Per le delibere che comportano la proposta di
modifiche statutarie � richiesto il voto
favorevole dei tre quarti dei
presenti.
20.4 - DIMISSIONI - COOPTAZIONE �
DECADENZA
Se uno o pi� consiglieri venissero a mancare per
qualsiasi motivo, permanendo comunque la
maggioranza del Consiglio Direttivo, si proceder�
alla loro cooptazione.
I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza
dell�intero Consiglio Direttivo.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non
intervengano a due riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo decadono dalla carica
ricoperta e verranno immediatamente sostituiti con
cooptazione.
20.5 - VERBALE DEL
CONSIGLIO
Le delibere del Consiglio sono verbalizzate
nell�apposito libro a cura del Segretario e
vistate dal Segretario stesso e dal
Presidente.
Art. 21,
IL PRESIDENTE
Il Presidente � il legale rappresentante
dell�Associazione sia di fronte a terzi sia in
giudizio.
E' responsabile dell'attuazione delle finalit�
dell'Associazione. Risponde dei fatti
amministrativi compiuti in nome e per conto
dell'Associazione. Stipula i contratti sentito il
Tesoriere. Firma la corrispondenza che impegna
l'Associazione. Gestisce l'ordinaria
amministrazione. Garantisce del rispetto delle
norme statutarie.
In caso d�assenza o di suo impedimento le sue
funzioni sono svolte da uno dei
Vicepresidente.
Il Presidente dura in carica quattro anni e pu�
essere riconfermato una o pi� volte.
Art. 22,
I
VICEPRESIDENTE
I Vicepresidente collaborano con il Presidente
nella guida e nella gestione dell'Associazione e
lo sostituiscono (nell'ordine in cui sono stati
designati dal Consiglio Direttivo) in tutti quei
casi in cui al Presidente non sia possibile la
propria partecipazione.
Qualora il Presidente sia temporaneamente
impedito, il primo Vicepresidente, dopo aver
dichiarato tale impedimento, sostituisce il
Presidente a tutti gli effetti di legge e
dell'Art. 21.
I Vicepresidente durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una o pi�
volte.
Art. 23,
IL COMITATO
ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo potr� essere nominato solo
quando il numero dei membri del Consiglio
Direttivo � pari o superiore a 7.
Ne fanno parte il Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere.
Il Comitato ha compiti sia esecutivi delle
delibere del Consiglio Direttivo, sia referenti
sia propositivi.
Art. 24,
IL SEGRETARIO
Il Segretario collabora con il Presidente nella
gestione operativa dell'Associazione nel rispetto
degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea
ed in base alle delibere del Consiglio
Direttivo.
Il Segretario partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo e relaziona allo stesso
sull�atti-vit� svolta.
Il Segretario pu� scegliere dei collaboratori tra
gli aderenti all�Associazione.
Art. 25,
TESORIERE
Il Tesoriere collabora con il Presidente
all'amministrazione dell'Associazione, provvede
alla tenuta ed alla conservazione dei libri
contabili e della relativa documentazione, alla
compilazione dei rendiconti patrimoniali,
economici, finanziari ed alle formalit� ed
adempimenti fiscali.
Art. 26,
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti � costituito da
tre membri, anche non Associati, nominati
dall�Assemblea, con eventuale esclusione del
periodo iniziale dell'Associazione, fissato dal
Consiglio Direttivo, durante il quale esister� un
solo Revisore dei Conti.
Qualora un Revisore venisse a mancare, egli verr�
sostituito mediante cooptazione dal Consiglio
Direttivo e la nomina verr� ratificata o posta
alla votazione durante la successiva
Assemblea.
Il Collegio dei Revisori esplica la funzione di
controllo vigilando sulla regolarit� contabile e
finanziaria della gestione. In particolare vigila
sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze
contabili, sorveglia sul rispetto sostanziale del
bilancio preventivo e partecipa di diritto, ma
senza potere di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Il Collegio dei Revisori riferisce all�Assemblea
nel proprio rapporto di rendiconto. Redige e
conserva il libro contenente le proprie
deliberazioni.
Art. 27,
IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri � costituito da tre
membri nominati dall�Assemblea.
Essi nominano il loro presidente. Se durante il
periodo di carica venisse a mancare un Proboviro
il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione
mediante cooptazione e l'Assemblea successiva
ratificher� la nomina.
Al Collegio dei Probiviri � demandato il compito
di dirimere eventuali controversie
sull�interpretazione e l�applicazione dello
statuto e dei regolamenti, nonch� le eventuali
controversie di qualsiasi natura che dovessero
insorgere fra Associazioni Regionali, Aderenti
Esperti e Soci o fra questi medesimi e la
Associazione nazionale.
Il Collegio dei Probiviri decide in base ad equit�
e la decisione sar� insindacabile ed
inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri esamina i reclami
presentati per iscritto dai soggetti al
provvedimento di esclusione e risponde entro
novanta giorni dal ricevimento del reclamo,
secondo l�Art. 14.
Il Collegio dei Probiviri esercita un controllo
morale sulla gestione dell�Associazione e ne
riferisce, con propria relazione,
all�Assemblea.
Il Collegio convoca inoltre l�Assemblea nazionale
ogni qualvolta gli organi competenti, al-l�uopo
tenuti, non vi abbiano provveduto. Di ogni
riunione � redatto apposito verbale.
I Probiviri partecipano senza diritto di voto
alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
PARTE QUARTA
Proventi � Patrimonio -
Bilancio
Art. 28,
PROVENTI
I proventi dell�Associazione nazionale sono
costituiti da:
a)
contributi ordinari annuali delle Associazioni
Regionali, dei Soci e degli Aderenti
Esperti;
b)
contributi straordinari corrisposti
volontariamente oppure secondo deliberazioni
adottate dal Consiglio Direttivo
nazionale;
c)
corrispettivi, escluso ogni fine di lucro,
percepiti per prestazioni individuali o specifiche
di servizi;
d)
contributi e donazioni erogati da
terzi.
Il patrimonio attivo dell�Associazione nazionale �
formato dagli avanzi numerati di gestione e dai
beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo
acquistati.
Art. 30,
ESERCIZI SOCIALI E
BILANCI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno. I conti consuntivi annuali dovranno
essere sottoposti all�approvazione dell�Assemblea
nazionale entro il 30 aprile dell�anno successivo,
unitamente alla relazione predisposta dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
Entro il 30 aprile di ogni anno dovr� essere
presentato il bilancio preventivo per l�esercizio
successivo, tenendo conto delle necessarie
verifiche ed assestamenti.
Regolamenti � Marchio � Scioglimento �
Disposizioni finali
Art. 31,
REGOLAMENTI
Il Consiglio Direttivo nazionale ha la facolt� di
emanare regolamenti di attuazione dello
Statuto.
I regolamenti diventano operativi dopo la loro
comunicazione alle Associazioni Regionali. Detti
regolamenti saranno sottoposti a ratifica da parte
dell'Assemblea nella prima riunione successiva
alla loro approvazione da parte del Consiglio
Direttivo.
Art. 32,
IL MARCHIO
DELL'ASSOCIAZIONE
Le modalit� di utilizzo, o norme d'uso, del
marchio dell'Associazione verranno stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Utilizzatori del marchio sono:
1.
l'Associazione nazionale stessa;
2.
le Associazioni Regionali ed
Affiliate;
3.
gli Aderenti Esperti dell�Associazione nazionale e
delle Associazioni Regionali;
4.
i Soci Sostenitori dell�Associazione nazionale e
delle Associazioni Regionali.
L'uso improprio del marchio verr� valutato dal
Consiglio Direttivo che deliberer� le azioni del
caso fino alla espulsione.
Art. 33,
SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
L�Associazione si scioglie per volont�
dell�Assemblea nazionale che contestualmente
provvede alla nomina di uno o pi�
liquidatori.
Gli eventuali residui attivi di gestione non
impegnati, risultanti dalla liquidazione
dell�Associazione, sono distribuiti ad Enti
aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione
stessa o di beneficenza.
Art. 34,
DISPOSIZIONI
FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si fa riferimento alle disposizioni del
Codice Civile in quanto applicabili.
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