derata, � stabilita da norme statali che non hanne natura di legge (dpcm, dpr, dm). Di conseguenza, tali limiti non possono vincolare le Regioni, che si ritrovano all'anno zero. Da qui il paradosso: le norme diverse dalla legge quadro esistono; forse sono costituzionalmente illegittime; debbono essere applicate, sino a che qualche giudice le disapplicher�.

 

 

SPERANZA EUROPEA

Il quadro parrebbe di cupa disperazione: mancano le certezze necessarie in materia di inquinamento acustico; il quadro normativo � periclitante ed � destinato ad aggravarsi con il federalismo prossimo venturo, privo della minima consapevolezza dei molteplici problemi reali. Ma non � cos�, perch� occorre considerare la realizzazione in corso della direttiva 25 giugno 2002, n. 49 del Parlamento eu�ropeo e del Consiglio "relativa alla determinazio�ne e alla gestione del rumore", cui l'Italia per ne�cessit� deve adeguarsi, com'� previsto dall'artico�lo 14 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, il cui ter�mine � scaduto il 30 giugno scorso. Gli obiettivi fis�sati dall'Unione Europea sono "evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorit�, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell'esposizione al ru�more ambientale" (art. 1, comma 1). Secondo i principi generali di diritto comunitario ci� signifi�ca che lo scopo � raggiunto se effettivamente, e non solo sul piano formale con il rispetto di metodi astratti, gli effetti nocivi sono evitati, prevenuti o ridotti.


Gli strumenti mirati al fine anzidetto sono tre, graduati nell'ordine: anzitutto la realizzazione di una mappatura acustica (articolo 3, lettera Q), per determinare quale sia l'attuale esposizione al ru�more ambientale; quindi l'informazione al pubbli�co sul rumore ambientale e sui relativi effetti; in�fine l'adozione da parte di ciascuno Stato membro di piani di azione (articolo 3, lettera T), fondati sul�la mappatura acustica, per evitare e ridurre il ru�more ambientale in via generale, intervenendo in particolare laddove i livelli di rumore ambientale possano avere effetti nocivi sulla salute umana, e per conservare lo stato attuale se la qualit� acusti�ca dell'ambiente sia gi� buona (articolo 1, comma 2).

Il rumore del traffico deve essere riconsiderato sul�la base di parametri nuovi e autonomi rispetto a quelli nazionali, uniformi per tutta l'Unione. La direttiva ha gi� stabilito nuovi descrittori dell'in�quinamento da rumore (articolo 5), gi� vigenti, e individua le autorit� deputate in ciascuno Stato membro a dare attuazione alla direttiva stessa (articolo 4). Ma, soprattutto, fissa un calendario di adempimenti assai preciso che, iniziato il 18 luglio 2002, data di entrata in vigore della direttiva stes�sa (articolo 15), si dipana con una cadenza seme�strale di adempimenti rimessi a ciascuno Stato membro e culmina, il 18 luglio 2006, nella presen�tazione di un regolamento comunitario (articolo 1, comma 2), che � atto normativo di estremo rilievo,

 

 SETTEMBRE 2004 � N. 255