|
|
|
||
|
|
|
derata, � stabilita da norme
statali che non hanne natura di legge (dpcm, dpr, dm). Di conseguenza,
tali limiti non possono vincolare le Regioni, che si ritrovano all'anno zero. Da qui il paradosso: le norme diverse dalla
legge quadro esistono; forse sono costituzionalmente illegittime; debbono essere applicate, sino a che qualche giudice le disapplicher�. |
|
|
|
|
SPERANZA EUROPEA Il quadro parrebbe di cupa
disperazione: mancano le certezze necessarie in materia di inquinamento
acustico; il quadro normativo � periclitante ed �
destinato ad aggravarsi con il federalismo prossimo venturo, privo della
minima consapevolezza dei molteplici problemi reali. Ma non � cos�, perch�
occorre considerare la realizzazione in corso della direttiva 25 giugno 2002,
n. 49 del Parlamento eu�ropeo e del Consiglio "relativa alla
determinazio�ne e alla gestione del rumore",
cui l'Italia per ne�cessit� deve adeguarsi, com'� previsto dall'artico�lo 14
della legge 31 ottobre 2003, n. 306, il cui ter�mine � scaduto il 30 giugno
scorso. Gli obiettivi fis�sati dall'Unione Europea sono "evitare,
prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorit�, gli effetti nocivi,
compreso il fastidio, dell'esposizione al ru�more
ambientale" (art. 1, comma 1). Secondo i principi generali di
diritto comunitario ci� signifi�ca che lo scopo � raggiunto se
effettivamente, e non solo sul piano formale con il rispetto di metodi
astratti, gli effetti nocivi sono evitati, prevenuti o ridotti. |
|
|
|
Il rumore del traffico deve essere riconsiderato sul�la
base di parametri nuovi e autonomi rispetto a quelli nazionali, uniformi per
tutta l'Unione. La direttiva ha gi� stabilito nuovi descrittori dell'in�quinamento da rumore (articolo 5), gi� vigenti, e
individua le autorit� deputate in ciascuno Stato membro a dare attuazione
alla direttiva stessa (articolo 4). Ma, soprattutto, fissa un calendario di adempimenti assai preciso che, iniziato il 18 luglio
2002, data di entrata in vigore della direttiva stes�sa (articolo 15), si
dipana con una cadenza seme�strale di adempimenti rimessi a ciascuno Stato
membro e culmina, il 18 luglio 2006, nella presen�tazione di un regolamento
comunitario (articolo 1, comma 2), che � atto normativo di estremo rilievo, |
||
|
|
SETTEMBRE 2004 � N. 255 |
||