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Ma accanto
a questi due livelli istituzionali se ne hanno altri due non meno efficaci.
Uno viene esercitato da ciascuno Stato membro sull'attivit� degli altri, e
si traduce in sollecitazioni e richieste del Consiglio alla Commissione
affinch� verifichi e intervenga su casi specifici. L'altro � il controllo
diffuso, demandato dal Trattato Ce ai cittadini europei e alle loro
organizzazioni esponenziali: consiste in un controllo a priori e uno a
posteriori. Il primo � esercitabile in sede di formazione delle mappe
strategiche e dei piani di azione, direttamente in fase di elaborazione
degli stessi (articolo 9) e si concretizza in critiche e proposte
alternative. Il secondo consiste nel diritto di petizione al Parlamento
Europeo (ar�ticoli 21, comma 1 e 194 Trattato Ce); nel diritto di petizione
alle istituzioni europee, inclusa la Commissione (articolo 21, comma 3
Trattato Ce); nel diritto di accesso a tutti i documenti delle istituzioni
europee (articolo 255 Trattato Ce); nel diritto di reclamare contro le
istituzioni europee che abbiano trascurato gli interventi dei cittadini,
mediante il reclamo al Mediatore europeo (articolo 195 Tratta-to Ce). Si
materializza in istanze, denunce, richieste che possono essere inviate, nei
modi pi� informali (ad esempio tramite e-mail) alla Commissione stessa, e
nel caso di specie al Commissario per l'ambiente, segnalando fatti
specifici, mancate attuazioni di norme comunitarie o nazionali di recepimento
di quelle comunitarie, distorsioni nell'applicazione e tutto quanto attenga
all'applicazione leale e corretta della disciplina che qui interessa.
Ogni
comunicazione ha un riscontro diretto al postulante, che � informato della
considerazione data al suo intervento e delle eventuali misure adottate. Se
la segnalazione comporta l'apertura di un procedimento di infrazione contro
lo Stato membro, il cittadino o l'organizzazione sono informati e coinvolti,
in modo da poter utilmente esercitare
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