poich� dev'essere applicato direttamente e immediatamente su tutto il territorio dell'Unione senza il concorso di ciascuno Stato membro della pubblica amministrazione e da ciascun giudice, in vece della normativa nazionale.

Ma ancora di maggior rilievo � il sistema dei controlli che la direttiva introduce. La sua attuazione non � lasciata alla volont� dei singoli Stati membri, ma sottoposta a una robusta serie di verifiche che sono com'� usuale in diritto comunitario fondate sul canone di effettivit�. Vi �, anzitutto, un controllo preventivo, passo passo, che si realizza mediante le comunicazioni e notificazioni che ogni Stato membro deve fare alla Commissione e che implica, da parte di quest'ultima, un rilevante potere di stimolo e controllo (articoli 7, 1 e 10). A sua volta la Commissione � sottoposta al controllo del Parlamento Europeo e del Consiglio, che si attua per il tramite delle relazioni e proposte normative che deve presentare a quegli organi istituzionali (articoli 14, 1, 10 e 11).

 

Ma accanto a questi due livelli istituzionali se ne hanno altri due non meno efficaci. Uno viene esercitato da ciascuno Stato membro sull'attivit� degli altri, e si traduce in sollecitazioni e richieste del Consiglio alla Commissione affinch� verifichi e intervenga su casi specifici. L'altro � il controllo diffuso, demandato dal Trattato Ce ai cittadini europei e alle loro organizzazioni esponenziali: consiste in un controllo a priori e uno a posteriori. Il primo � esercitabile in sede di formazione delle mappe strategiche e dei piani di azione, direttamente in fase di elaborazione degli stessi (articolo 9) e si concretizza in critiche e proposte alternative. Il secondo consiste nel diritto di petizione al Parlamento Europeo (ar�ticoli 21, comma 1 e 194 Trattato Ce); nel diritto di petizione alle istituzioni europee, inclusa la Commissione (articolo 21, comma 3 Trattato Ce); nel diritto di accesso a tutti i documenti delle istituzioni europee (articolo 255 Trattato Ce); nel diritto di reclamare contro le istituzioni europee che abbiano trascurato gli interventi dei cittadini, mediante il reclamo al Mediatore europeo (articolo 195 Tratta-to Ce). Si materializza in istanze, denunce, richieste che possono essere inviate, nei modi pi� informali (ad esempio tramite e-mail) alla Commissione stessa, e nel caso di specie al Commissario per l'ambiente, segnalando fatti specifici, mancate attuazioni di norme comunitarie o nazionali di recepimento di quelle comunitarie, distorsioni nell'applicazione e tutto quanto attenga all'applicazione leale e corretta della disciplina che qui interessa.

Ogni comunicazione ha un riscontro diretto al postulante, che � informato della considerazione data al suo intervento e delle eventuali misure adottate. Se la segnalazione comporta l'apertura di un procedimento di infrazione contro lo Stato membro, il cittadino o l'organizzazione sono informati e coinvolti, in modo da poter utilmente esercitare

il loro diritto in modo non formale. Gli inadempimenti degli Stati membri, infine, sono rimessi alla valutazione della Corte di Giustizia europea del Lussemburgo, sull'iniziativa di un procedimento di infrazione della Commissione di Bruxelles. Sanzioni che sono sempre state tali da costringere lo Stato membro all'adempimento effettivo.

Ecco perch� s'� detto in apertura che il neonato dpr 2004, n. 142 � solamente dotato di vita vegetativa: prima che possa dispiegare qualche effetto reale � destinato a essere sostituito dalla normativa comunitaria. E allora � tempo di mettersi all'opera per studiare questa direttiva mentre � in corso di realizzazione, tenuto conto del fatto che i