|
CAMPANE |
|
|
|
Il suono ravvicinato delle
campane puo� essere elemento di disturbo? I moderni sistemi di elettrificazione
del suono delle campane che sostituiscono oggi la figura del campanaro con la
sua arte, e gli svariati motivetti musicali e carillon preconfezionati, possono acuire la sensazione di ascoltare non
un suono melodioso, ma un rumore? Il suono delle campane e�
portatore di un messaggio, che ha valore, tuttavia, solo per i credenti, ma che
viene imposto a tutti. Quale azione
puo� intraprendere un cittadino che si senta disturbato dal suono delle campane?
La nostra associazione ha
ricevuto diverse lettere di persone che, trovando la convivenza con le campane
molto difficile, cercano una soluzione. Esemplificativo e� il caso di un
albergatore siciliano che ci scrive : �Il mio bed and breakfast e� situato nel
centro storico a circa 50 m. dal duomo. Tutti i miei clienti e visitatori
lamentano il disturbo causato dalle campane dell�orologio che ogni 15 minuti
scandiscono l�ora a livelli acustici tali da disturbarne il sonno. Nel 2004, a
seguito della mia corrispondenza, la Curia arcivescovile di � chiedeva al
parroco di sospendere il suono delle
campane dalle 22 alle 7.30 del mattino. Nel novembre 2004 senza nessun
preavviso la chiesa ha ripristinato il suono delle campane dell�orologio anche
durante la notte. Faccio notare che componenti della mia famiglia, per i motivi
sopraelencati, soffrono di insonnia e stress. Mi chiedo perche� le istituzioni
preposte non devono proteggere i diritti del cittadino�. E� probabile che
questo albergatore, per risolvere il problema, intenti una delle lunghe e
difficili cause legali contro il parroco.
GIURISPRUDENZA E DISPOSIZIONI CEI La prima cosa da tener
presente e� che a seguito del Concordato tra l�Italia e lo Stato Vaticano, il
suono delle campane e� regolato dall�Autorita� ecclesiastica. La Chiesa , chiamata
in causa nei contenziosi giuridici, ha incaricato in occasione della Conferenza
Episcopale del maggio 2002, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici
sez.1 di stilare una circolare tesa a
regolamentare l�uso delle campane (13 maggio 2002) . Vediamo la motivazione
dietro a questa iniziativa, cosi� come e� espressa nella circolare stessa: �Negli ultimi tempi il
suono delle campane e� diventato un tema di attualita�, fonte di preoccupazione
per una serie di ragioni. La prima e la piu� immediata e� l�aumento dei casi di
contenzioso giudiziario connessi all�utilizzo delle campane e degli altri
sistemi di diffusione sonora per finalita� di culto. Il secondo motivo e� dato
dal succedersi di interventi normativi a livello statale e regionale in materia
di inquinamento acustico, segno anche di un�accresciuta sensibilita� sociale a
questo tema. Una terza ragione e� da ricercarsi nel contesto sociale italiano,
sempre piu� multiconfessionale: cio� suscita un�inedita attenzione nei
confronti di simboli e segni religiosi cristiani�sia per contestarne la
legittimita��.sia, al contrario, per rivendicarne il valore (anche in forme
poco prudenti e avvedute)� Piu� avanti la circolare afferma
che le campane sono �mezzo finalizzato
anzitutto al culto, richiamo delle celebrazioni liturgiche, e servono a
cadenzare i momenti piu� significativi della vita della comunita� cristiana� e
che nel corso dei secoli altri significati si sono aggiunti e le campane sono diventate, tra l�altro,
�mezzo per indicare lo scorrere delle ore�. Il Comitato ha fatto
distribuire a tutti i vescovi la circolare, unitamente a un fac-simile di
modulo riportante orari e durata dei suoni, con la richiesta di completamento di
questi dati da parte dei vescovi, secondo la loro discrezione. I punti
principali relativi all�utilizzo delle campane sono illustrati in questo
fac-simile, e qui riportati: Il suono delle campane e�
consentito solo per i seguenti scopi: � indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di
preghiera e di pieta� popolare -
scandire i momenti
piu� importanti della vita della comunita� cristiana ( feste, lutti, ecc.) -
richiamare al
mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria. Altri utilizzi possono
essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell�Ordinario del
luogo. Nel fac-simile di modulo,
tuttavia, si afferma che�gli orari di inizio e fine dei suoni nei giorni
feriali e festivi �devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell�orologio campanario� Si nota una una
contraddizione. Se la finalita� dichiarata delle campane e� quella legata alla
liturgia, marcare le ore, le mezzore e talvolta i quarti d�ora esula da questo
contesto, e dovrebbe rientrare in quegli �altri utilizzi che possono essere
richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell�Ordinario del luogo.�
Nella mia citta� il marcare delle ore e delle mezzore e� pratica diffusa: da
casa mia odo i rintocchi di quattro chiese . Si tratta di un totale di 204
rintocchi al giorno � per chiesa! In
un documento della Diocesi di Avezzano, scritto in risposta alle nuove norme
emanate dalla Conferenza Episcopale, si afferma che �gli eventuali rintocchi
dell�orologio campanario dovranno essere limitati alle ore, e possibilmente non
ripetuti.�, e sono percio� anche qui dati per scontati. Ma, come esemplificher�
piu� oltre, citando alcune sentenze legali, piu� di un giudice si e� accorto di questa
contraddizione. NORMALE TOLLERABILITA� Analizzando altri
documenti relativi a diverse diocesi italiane che testimoniano l�adeguamento
alle norme della Cei , documenti che si riferiscono a Como, ad Avezzano, a
Patti, a Brescia e a Bologna, ho notato che: 1) orario e durata dei suoni sono sempre
specificati, e vanno generalmente dalle
7 o 7 e mezzo alle 21, e 22 con l�ora legale, con una durata massima di 3-4 minuti salvo nelle grandi festivita�,.
2) riguardo all�intensita� del suono o al volume delle apparecchiature di
amplificazione, invece, i termini piu� usati sono �normale tollerabilit��
(Bologna) �attenzione al contesto urbano in cui l�edificio e� inserito�(
Avezzano) �intensita� del suono che non
deve essere fonte di grave disagio�( Como) �accettabile per l�intensita�� e
�non fonte di disturbo� (Diocesi di Patti) o �non fonte di disturbo� (Brescia)
. Ma che cosa si intende per normale tollerabilita�, o per disagio?
L�interpretazione e� soggettiva, perche� i limiti non sono definiti in termini
di decibel, ma con espressioni vaghe e indefinite. A causa di questa
indefinitezza le cause legali scaturenti dal disturbo per il suono delle
campane hanno subito esiti contrastanti. Nel caso dell�albergatore siciliano,
qualora si arrivi ad una causa, il parroco potra� affermare che il suono delle
campane �non supera la soglia della normale tollerabilita��. Oltre all�indefinitezza
dei termini, la natura della giustizia italiana fa si� che, a fronte di leggi
passibili di svariate interpretazioni, le sentenze emesse dai vari giudici
finiscono per costituire esse stesse la base sulla quale gli avvocati impegnati
in future cause si baseranno per cercare di vincere il contenzioso. Se
poi si aggiunge che si sta facendo
causa su una materia che e� di giurisprudenza della Santa Sede, ma nel territorio
italiano le leggi contro l�inquinamento acustico dovrebbero proteggere tutti
cittadini, si capisce perche� risulta particolarmente complicato agire in senso
legale in questo campo. SENTENZE Analizziamo adesso alcune
sentenze in merito al suono delle campane. Dagli Atti del Vicario Generale di Bologna del settembre 1999 si
apprende di una sentenza della Corte di
Cassazione Ia Sezione Penale relativa alla legge sull�inquinamento acustico,
che afferma �il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa al di
fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo� dar luogo al reato previsto
dall. Art 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro
strumento sonoro�. In seguito a questa sentenza, il Vicario Generale di Bologna
Claudio Stagni ha emanato una serie di disposizioni restrittive, tra cui la
piu� notevole e� la proibizione della diffusione dai campanili con amplificazione elettronica di musiche
sostitutive dei tradizionali segnali liturgici e melodie suonate con le campane
a carillon, e l�ordine di disattivazione delle relative attrezzature. Seguono due casi di
sentenze che confermano il ritrovamento della contraddizione riguardo ai
rintocchi avulsi dal significato
liturgico ma dati per scontati. (Pretura Cagliari, 27
luglio 1993, confermata dalla Cassazione Penale . 3261/1994) �L�uso di un orologio campanario di una
chiesa, che scandisca regolarmente l�ora, non costituisce esercizio del culto
ed e� percio� estraneo alla tutela assicurata al libero esercizio del culto� Tribunale di Crema, 26
gennaio 2001: Il giudice ha rivelato la
presenza di eccessivi rintocchi delle campane per l�orologio elettrico nonche�
un intenso uso per motivi liturgici, in assenza di una regolamentazione
dell�autorita� ecclesiastica, e pertanto�ha condannato il parroco Per mostrare come il
concetto di normale tollerabilita� si presti
ad interpretazioni soggettive, seguono delle sentenze incentrate su
questo parametro. I casi riportati sono elencati in appendice al documento
della diocesi di Avezzano di cui sopra. La piu� interessante e�
la prossima che riporto, perche� mostra
il tentativo di mediazione tra l�interesse dei cittadini, italiani, e la
liberta� di utilizzo dei segnali sonori da parte della chiesa. �La regolamentazione del
suono delle campane se collegato a funzioni liturgiche, in quanto esplicazione
della liberta� di esercizio di culto cattolico tutelata dall�art.2 dell�Accordo
di revisione del Concordato, e� di competenza dell�Autorita� ecclesiastica.
Tale riconoscimento, pero� �non significa che l�uso delle campane possa essere
indiscriminato�in particolare, lo Stato non puo� rinunciare alla tutela, anche
penale, dei beni fondamentali, quali la salute dei cittadini, con riferimento
al ricordato concetto di normale tollerabilita�. Tale concetto deve essere identificato con riferimento alle
specifiche disposizioni emanate dall�autorita� ecclesiastica �intese a recepire
tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non
continuita� del suono e al suo collegamento con particolari �momenti forti�
della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita�� Cioe�, la definizione di tollerabilita� e� determinata dall�uso
tradizionale. Che cosa ha decretato
questa sentenza? Nulla di specifico, perche� i termini stessi sono fumosi Che
cosa si intende per normale tollerabilita�? Dallo stesso documento, ecco
i risultati di alcune cause intentate. Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136 Corte di Appello di Milano, 9 giugno 1994 La Corte d'Appello ha confermato la precedente sentenza
per gli stessi motivi (il carattere "musicale" e non di
"rumore" del suono delle campane), aggiungendo che il concetto di
normale tollerabilit� � relativo: in particolare occorre osservare che "il
campanile della chiesa si trova pressoch� sempre, per antica tradizione, in
pieno centro abitato, quale punto di riferimento della popolazione, e che la
funzione storica, ma anche pratica e sociale, del suono delle campane � proprio
quella di farsi sentire da lontano". Inoltre, la situazione, con riferimento
alla normale tollerabilit�, deve essere valutata "in modo obiettivo con
riferimento alla reattivit� dell'uomo medio, e quindi prescindendo dalla
sensibilit� soggettiva di singole persone". Da tali premesse il giudice ha
assolto il parroco. Pretura Avellino, 19 gennaio 1990 (in Dir. Eccl. 1990,
II, 276-277) Mssione Rumore si
prefigge tra i suoi obiettivi futuri di far pervenire alle autorita�
ecclesiastiche l�invito ad un confronto che porti alla definizione di
caratteristiche tecniche relative all�emissione dei suoni delle campane.
Sostituire cioe� i termini di �normale tollerabilita�� e simili con: quale tipo
di campana si deve usare per ogni funzione; quanti gradi di elevazione e in quale direzione orientare il suono pre-registrato;
orari consentiti e durata del suono massima uniformi per tutte le diocesi. Queste precisazioni porterebbero ad una semplificazione e a un
accorciamento dei tempi nel caso di eventuali contenziosi, con vantaggio di
tutti. Missione Rumore invita
nel frattempo coloro che soffrono per una situazione di disagio a cercare innanzitutto vie pacifiche
di risoluzione del conflitto. Vi e� sicuramente molta reticenza a protestare in
questo ambito, perche� il suono delle campane e� stato per secoli percepito come
la voce della chiesa stessa. Tuttavia, credenti e non dovrebbero superare
questo scoglio e, in nome del benessere psicologico e in ultima analisi della
propria salute, cercare vie pacifiche
che includano petizioni di quartiere e un confronto aperto con i parroci.
Scriveteci per comunicarci le vostre opinioni e la vostra eventuale disponibilit� a collaborare: |
|
|
|
|
|
|