CAMPANE

 

 

 
           

Il suono ravvicinato delle campane puo� essere elemento di disturbo? I moderni sistemi di elettrificazione del suono delle campane che sostituiscono oggi la figura del campanaro con la sua arte, e gli svariati motivetti musicali e carillon preconfezionati,  possono acuire la sensazione di ascoltare non un suono melodioso, ma un rumore?  

Il suono delle campane e� portatore di un messaggio, che ha valore, tuttavia, solo per i credenti, ma che viene imposto a tutti.  Quale azione puo� intraprendere un cittadino che si senta disturbato dal suono delle campane?

 

La nostra associazione ha ricevuto diverse lettere di persone che, trovando la convivenza con le campane molto difficile, cercano una soluzione. Esemplificativo e� il caso di un albergatore siciliano che ci scrive : �Il mio bed and breakfast e� situato nel centro storico a circa 50 m. dal duomo. Tutti i miei clienti e visitatori lamentano il disturbo causato dalle campane dell�orologio che ogni 15 minuti scandiscono l�ora a livelli acustici tali da disturbarne il sonno. Nel 2004, a seguito della mia corrispondenza, la Curia arcivescovile di � chiedeva al parroco di sospendere  il suono delle campane dalle 22 alle 7.30 del mattino. Nel novembre 2004 senza nessun preavviso la chiesa ha ripristinato il suono delle campane dell�orologio anche durante la notte. Faccio notare che componenti della mia famiglia, per i motivi sopraelencati, soffrono di insonnia e stress. Mi chiedo perche� le istituzioni preposte non devono proteggere i diritti del cittadino�. E� probabile che questo albergatore, per risolvere il problema, intenti una delle lunghe e difficili cause legali contro il parroco. 

 

GIURISPRUDENZA E DISPOSIZIONI CEI

 

La prima cosa da tener presente e� che a seguito del Concordato tra l�Italia e lo Stato Vaticano, il suono delle campane e� regolato dall�Autorita� ecclesiastica. La Chiesa , chiamata in causa nei contenziosi giuridici, ha incaricato in occasione della Conferenza Episcopale del maggio 2002, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici sez.1  di stilare una circolare tesa a regolamentare l�uso delle campane (13 maggio 2002) . Vediamo la motivazione dietro a questa iniziativa, cosi� come e� espressa nella circolare stessa:

�Negli ultimi tempi il suono delle campane e� diventato un tema di attualita�, fonte di preoccupazione per una serie di ragioni. La prima e la piu� immediata e� l�aumento dei casi di contenzioso giudiziario connessi all�utilizzo delle campane e degli altri sistemi di diffusione sonora per finalita� di culto. Il secondo motivo e� dato dal succedersi di interventi normativi a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico, segno anche di un�accresciuta sensibilita� sociale a questo tema. Una terza ragione e� da ricercarsi nel contesto sociale italiano, sempre piu� multiconfessionale: cio� suscita un�inedita attenzione nei confronti di simboli e segni religiosi cristiani�sia per contestarne la legittimita��.sia, al contrario, per rivendicarne il valore (anche in forme poco prudenti e avvedute)�

Piu� avanti la circolare afferma che le campane sono  �mezzo finalizzato anzitutto al culto, richiamo delle celebrazioni liturgiche, e servono a cadenzare i momenti piu� significativi della vita della comunita� cristiana� e che nel corso dei secoli altri significati si sono aggiunti e  le campane sono diventate, tra l�altro, �mezzo per indicare lo scorrere delle ore�.

Il Comitato ha fatto distribuire a tutti i vescovi la circolare, unitamente a un fac-simile di modulo riportante orari e durata dei suoni, con la richiesta di completamento di questi dati da parte dei vescovi, secondo la loro discrezione. I punti principali relativi all�utilizzo delle campane sono illustrati in questo fac-simile, e qui riportati:

 

Il suono delle campane e� consentito solo per i seguenti scopi:

� indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pieta� popolare

-         scandire i momenti piu� importanti della vita della comunita� cristiana ( feste, lutti, ecc.)

-         richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

 

Altri utilizzi possono essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell�Ordinario del luogo.

Nel fac-simile di modulo, tuttavia, si afferma che�gli orari di inizio e fine dei suoni nei giorni feriali e festivi �devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell�orologio campanario�

 

Si nota una una contraddizione. Se la finalita� dichiarata delle campane e� quella legata alla liturgia, marcare le ore, le mezzore e talvolta i quarti d�ora esula da questo contesto, e dovrebbe rientrare in quegli �altri utilizzi che possono essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell�Ordinario del luogo.� Nella mia citta� il marcare delle ore e delle mezzore e� pratica diffusa: da casa mia odo i rintocchi di quattro chiese . Si tratta di un totale di 204 rintocchi al giorno � per chiesa!   In un documento della Diocesi di Avezzano, scritto in risposta alle nuove norme emanate dalla Conferenza Episcopale, si afferma che �gli eventuali rintocchi dell�orologio campanario dovranno essere limitati alle ore, e possibilmente non ripetuti.�, e sono percio� anche qui dati per scontati. Ma, come esemplificher� piu� oltre, citando   alcune sentenze legali,  piu� di un giudice si e� accorto di questa contraddizione.

 

NORMALE TOLLERABILITA�

 

Analizzando altri documenti relativi a diverse diocesi italiane che testimoniano l�adeguamento alle norme della Cei , documenti che si riferiscono a Como, ad Avezzano, a Patti, a Brescia e a Bologna, ho notato che: 1) orario e durata dei suoni sono sempre specificati, e vanno  generalmente dalle 7 o 7 e mezzo alle 21, e 22 con l�ora legale, con una durata massima di  3-4 minuti salvo nelle grandi festivita�,. 2) riguardo all�intensita� del suono o al volume delle apparecchiature di amplificazione, invece, i termini piu� usati sono �normale tollerabilit�� (Bologna) �attenzione al contesto urbano in cui l�edificio e� inserito�( Avezzano)  �intensita� del suono che non deve essere fonte di grave disagio�( Como) �accettabile per l�intensita�� e �non fonte di disturbo� (Diocesi di Patti) o �non fonte di disturbo� (Brescia) . Ma che cosa si intende per normale tollerabilita�, o per disagio? L�interpretazione e� soggettiva, perche� i limiti non sono definiti in termini di decibel,  ma con espressioni vaghe e indefinite.  

A causa di questa indefinitezza le cause legali scaturenti dal disturbo per il suono delle campane hanno subito esiti contrastanti. Nel caso dell�albergatore siciliano, qualora si arrivi ad una causa, il parroco potra� affermare che il suono delle campane �non supera la soglia della normale tollerabilita��.

Oltre all�indefinitezza dei termini, la natura della giustizia italiana fa si� che, a fronte di leggi passibili di svariate interpretazioni, le sentenze emesse dai vari giudici finiscono per costituire esse stesse la base sulla quale gli avvocati impegnati in future cause si  baseranno  per cercare di vincere il contenzioso. Se poi  si aggiunge che si sta facendo causa su una materia che e� di giurisprudenza della Santa Sede, ma nel territorio italiano le leggi contro l�inquinamento acustico dovrebbero proteggere tutti cittadini, si capisce perche� risulta particolarmente complicato agire in senso legale in questo campo.

 

SENTENZE

 

Analizziamo adesso alcune sentenze in merito al suono delle campane.  Dagli Atti del Vicario Generale di Bologna del settembre 1999 si apprende di una sentenza  della Corte di Cassazione Ia Sezione Penale relativa alla legge sull�inquinamento acustico, che afferma �il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo� dar luogo al reato previsto dall. Art 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro�. In seguito a questa sentenza, il Vicario Generale di Bologna Claudio Stagni ha emanato una serie di disposizioni restrittive, tra cui la piu� notevole e� la proibizione della diffusione  dai campanili con amplificazione elettronica di musiche sostitutive dei tradizionali segnali liturgici e melodie suonate con le campane a carillon, e l�ordine di disattivazione delle relative attrezzature.

Seguono due casi di sentenze che confermano il ritrovamento della  contraddizione  riguardo ai  rintocchi avulsi dal significato liturgico ma dati per scontati.

 

(Pretura Cagliari, 27 luglio 1993, confermata dalla Cassazione Penale . 3261/1994)

 �L�uso di un orologio campanario di una chiesa, che scandisca regolarmente l�ora, non costituisce esercizio del culto ed e� percio� estraneo alla tutela assicurata al libero esercizio del culto�

 

Tribunale di Crema, 26 gennaio 2001:

Il giudice ha rivelato la presenza di eccessivi rintocchi delle campane per l�orologio elettrico nonche� un intenso uso per motivi liturgici, in assenza di una regolamentazione dell�autorita� ecclesiastica, e pertanto�ha condannato il parroco

 

Per mostrare come il concetto di normale tollerabilita� si presti  ad interpretazioni soggettive, seguono delle sentenze incentrate su questo parametro. I casi riportati sono elencati in appendice al documento della diocesi di Avezzano  di cui sopra.

La piu� interessante e� la prossima che riporto, perche� mostra  il tentativo di mediazione tra l�interesse dei cittadini, italiani, e la liberta� di utilizzo dei segnali sonori da parte della chiesa.

 

�La regolamentazione del suono delle campane se collegato a funzioni liturgiche, in quanto esplicazione della liberta� di esercizio di culto cattolico tutelata dall�art.2 dell�Accordo di revisione del Concordato, e� di competenza dell�Autorita� ecclesiastica. Tale riconoscimento, pero� �non significa che l�uso delle campane possa essere indiscriminato�in particolare, lo Stato non puo� rinunciare alla tutela, anche penale, dei beni fondamentali, quali la salute dei cittadini, con riferimento al ricordato concetto di normale tollerabilita�.       Tale concetto deve essere identificato con riferimento alle specifiche disposizioni emanate dall�autorita� ecclesiastica �intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita� del suono e al suo collegamento con particolari �momenti forti� della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita��   Cioe�, la definizione di tollerabilita� e� determinata dall�uso tradizionale.

 

Che cosa ha decretato questa sentenza? Nulla di specifico, perche� i termini stessi sono fumosi Che cosa si intende per normale tollerabilita�?

Dallo stesso documento, ecco i risultati di alcune cause intentate.

 

Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136
 "appare arduo identificare come rumore il suono delle campane"; inoltre, "lo scopo dei rintocchi � proprio quello di farsi sentire anche da lontano per cui sar� inevitabile una maggiore intensit� sonora nelle zone pi� vicine"

 

Corte di Appello di Milano, 9 giugno 1994

La Corte d'Appello ha confermato la precedente sentenza per gli stessi motivi (il carattere "musicale" e non di "rumore" del suono delle campane), aggiungendo che il concetto di normale tollerabilit� � relativo: in particolare occorre osservare che "il campanile della chiesa si trova pressoch� sempre, per antica tradizione, in pieno centro abitato, quale punto di riferimento della popolazione, e che la funzione storica, ma anche pratica e sociale, del suono delle campane � proprio quella di farsi sentire da lontano". Inoltre, la situazione, con riferimento alla normale tollerabilit�, deve essere valutata "in modo obiettivo con riferimento alla reattivit� dell'uomo medio, e quindi prescindendo dalla sensibilit� soggettiva di singole persone". Da tali premesse il giudice ha assolto il parroco.

 

Pretura Avellino, 19 gennaio 1990 (in Dir. Eccl. 1990, II, 276-277)
Il Pretore ha assolto il parroco perch�, nonostante si utilizzassero giradischi e amplificatori per riprodurre il suono di campane e anche per diffondere "canzoni di musica leggera", il tutto non eccedeva i limiti della normale tollerabilit�.

Mssione Rumore si prefigge tra i suoi obiettivi futuri di far pervenire alle autorita� ecclesiastiche l�invito ad un confronto che porti alla definizione di caratteristiche tecniche relative all�emissione dei suoni delle campane. Sostituire cioe� i termini di �normale tollerabilita�� e simili con: quale tipo di campana si deve usare per ogni funzione; quanti gradi di elevazione e  in quale direzione orientare il suono pre-registrato; orari consentiti e durata del suono massima uniformi  per tutte le diocesi.  Queste precisazioni porterebbero ad una semplificazione e a un accorciamento dei tempi nel caso di eventuali contenziosi, con vantaggio di tutti.    

 

Missione Rumore invita nel frattempo coloro che soffrono per una situazione di  disagio a cercare innanzitutto vie pacifiche di risoluzione del conflitto. Vi e� sicuramente molta reticenza a protestare in questo ambito, perche� il suono delle campane e� stato per secoli percepito come la voce della chiesa stessa. Tuttavia, credenti e non dovrebbero superare questo scoglio e, in nome del benessere psicologico e in ultima analisi della propria salute,  cercare vie pacifiche che includano petizioni di quartiere e un confronto aperto con i parroci.

 

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