Regione Valle D'Aosta
Legge Regionale n. 9 del 29-03-2006
Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento
acustico.
(B.U.R. Valle D'Aosta n. 17 del 26 aprile
2006)
ARTICOLO 1 (Oggetto e
finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), detta
norme per la tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo
volte a:
a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore
ambientale originato da sorgenti artificiali;
b) tutelare l’ambiente sonoro
naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
c)
assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione
della popolazione;
d) assicurare l’informazione ai cittadini in merito al
rumore ambientale e ai suoi effetti.
ARTICOLO 2 (Classificazione
acustica)
1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del
territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano
applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione
all’uso del territorio.
2. Ai fini dell’applicazione dei valori di
riferimento stabiliti dalla normativa statale vigente, i Comuni provvedono alla
classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di
destinazione d’uso indicate nella tabella A, allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore), e secondo i criteri tecnici di dettaglio definiti dalla
Giunta regionale ai sensi del comma 3, tenuto conto che:
a) la
classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali
è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d’uso e le modalità di
sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e
abitativo dall’inquinamento acustico;
b) è fatta salva, per i Comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico, ambientale e turistico, l’individuazione, sulla base
dei criteri tecnici di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 3, di aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali
stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa statale
vigente;
c) l’adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla
normativa statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione
tecnica descrittiva della classificazione acustica.
3. La Giunta regionale,
sentito il Consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze
delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici di
dettaglio sulla base dei quali i Comuni provvedono alla classificazione acustica
del proprio territorio.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 3 (Procedura per
l’approvazione dei piani di classificazione acustica)
1. I Comuni,
singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, entro
quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui
all’articolo 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio
territorio, che comprende:
a) la cartografia, realizzata secondo i criteri
definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3;
b) la
relazione tecnica descrittiva.
2. La proposta di classificazione acustica
deve essere trasmessa ai Comuni limitrofi per addivenire, ove possibile, alla
determinazione, di intesa, della classificazione delle aree confinanti. Tale
determinazione è assunta entro due mesi dal ricevimento della proposta di
classificazione acustica.
3. La proposta di classificazione acustica deve
altresì essere trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di
urbanistica e di ambiente e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i
relativi pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
4. Acquisiti i pareri di cui al comma
3, la proposta di classificazione acustica è depositata presso la segreteria
comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali
chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune.
5. Il Comune, entro
sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, adotta la classificazione
acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui al
comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni
presentate ai sensi del comma 4.
6. I Comuni già dotati di classificazione
acustica alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la
classificazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, entro il termine di cui al comma 1.
7.
L’adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva
variazione sono disposti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
8. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di
classificazione acustica entro i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente
della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il
tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di
ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede in via
sostitutiva.
ARTICOLO 4 (Piani comunali di risanamento e
miglioramento acustico)
1. Entro due anni dall’approvazione della
classificazione acustica e in esito alla valutazione dei valori di esposizione
al rumore, nel caso di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla
normativa statale vigente, nonché nei casi di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), ultimo periodo, della l. 447/1995, i Comuni, singolarmente o in
forma associata attraverso le Comunità montane, provvedono all’adozione del
piano di risanamento acustico.
2. Entro quattro anni dall’approvazione della
classificazione acustica, i Comuni, singolarmente o in forma associata
attraverso le Comunità montane, provvedono all’adozione del piano di
miglioramento acustico per il conseguimento dei valori di qualità stabiliti
dalla normativa statale vigente, integrando, se del caso, il piano di
risanamento acustico di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentito il
Consiglio permanente degli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri per
la valutazione dei livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio
comunale e per la redazione, da parte dei Comuni, dei piani di risanamento e di
miglioramento acustico.
4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento
acustico, predisposti sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 3, devono indicare:
a) l’entità e l’origine delle immissioni
sonore in ambiente, sia da sorgenti fisse che da traffico;
b) le aree
interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento acustico e la
popolazione interessata;
c) il tipo di interventi previsti e la stima della
riduzione di rumorosità ottenibile;
d) i tempi previsti per la realizzazione
degli interventi;
e) i costi presunti a carico dell’amministrazione
comunale;
f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di
miglioramento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore.
5. I
piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al
parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di
effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla
compatibilità con la classificazione acustica dei Comuni limitrofi. Tali piani
sono soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale, limitatamente
agli aspetti paesaggistici e ambientali.
6. I Comuni, entro sei mesi
dall’approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, adeguano
i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli strumenti urbanistici vigenti
alle disposizioni dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
7.
Nel caso in cui non si renda necessaria l’adozione del piano di risanamento
acustico, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di
ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri
e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di
esposizione al rumore da cui risulti che i valori di rumorosità ambientale non
superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.
8. I piani
comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza
territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore di cui all’articolo 5, predisposti dalle società e dagli
enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, secondo
quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 29
novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore).
ARTICOLO 5 (Piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi di
trasporto e delle relative infrastrutture)
1. I piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di
gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono
soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti
metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli
impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli
aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni
interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti
urbanistici vigenti e l’uso del territorio in atto.
2. Le società e gli enti
di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture
devono verificare ed assicurare l’effettivo rispetto dei valori di riferimento
previsti dalla normativa statale vigente.
ARTICOLO 6 (Piani di
risanamento acustico delle imprese)
1. Entro sei mesi dall’approvazione o
dall’adeguamento da parte dei Comuni della classificazione acustica, le imprese
la cui attività comporta emissioni sonore in ambienti esterni rispetto a quelli
sede dell’attività medesima devono verificare la rispondenza delle proprie
sorgenti sonore ai valori limite di emissione relativi all’ambiente
circostante.
2. A seguito della verifica del superamento dei valori limite di
emissione o della segnalazione del Comune conseguente a rilievi eseguiti dallo
stesso o dall’ARPA, le imprese la cui attività determina emissioni sonore
nell’ambiente circostante devono predisporre, nei sei mesi successivi
all’accertamento, piani di risanamento acustico.
3. I piani di risanamento
acustico delle imprese devono indicare:
a) le sorgenti sonore dell’azienda
che emettono rumore nell’ambiente esterno e le eventuali variazioni o ciclicità
di emissione legate al ciclo operativo dell’azienda;
b) la mappatura
acustica dell’area territoriale interessata dalle emissioni rumorose
dell’azienda, realizzata con rilievi fonometrici o con l’uso di strumenti
modellistici;
c) le aree con superamento dei valori limite di emissione,
interessate dagli interventi di risanamento o miglioramento acustico e la
popolazione interessata;
d) il tipo di interventi previsti e la stima della
conseguente riduzione di rumorosità, effettuata con l’uso di modelli
previsionali;
e) i tempi di prevista effettuazione dei vari interventi. Il
termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può
essere superiore a trenta mesi, decorrenti dalla data di presentazione del
piano;
f) i costi preventivati.
4. I piani di risanamento acustico
predisposti dalle imprese entro il termine di cui al comma 1 sono
soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti
metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli
impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli
aspetti paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni
interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti
urbanistici vigenti e l’uso del territorio in atto.
5. I pareri e gli assensi
di cui al comma 4 sono rilasciati entro due mesi dal ricevimento del piano.
Qualora nel corso dell’esame dei piani di risanamento acustico delle imprese
emerga la necessità di integrare la documentazione o di apportare modificazioni
al progetto, ne è data comunicazione all’impresa proponente. In tal caso, il
predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione
della documentazione integrativa o del nuovo progetto.
6. I piani comunali di
risanamento acustico di cui all’articolo 4 recepiscono, per le parti inerenti al
territorio di ogni Comune, i piani di risanamento acustico predisposti dalle
imprese ai sensi del presente articolo.
7. Le imprese, in esito agli
interventi effettuati, devono assicurare l’effettivo rispetto dei valori limite
di emissione previsti dalla normativa statale vigente.
ARTICOLO 7
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e
sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva con propria
deliberazione il piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico.
2. La proposta di piano è predisposta dalle
strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica, in
collaborazione con l’ARPA.
3. Sulla base dei piani comunali di risanamento
acustico di cui all’articolo 4, il piano regionale triennale di intervento per
la bonifica dall’inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli
interventi di bonifica da attivare, con l’indicazione di quelli di competenza
regionale.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le
modalità per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di
bonifica acustica da attuare nel territorio regionale e i criteri di priorità
per l’eventuale finanziamento degli stessi, tenuto conto in particolare:
a)
dell’entità del superamento dei valori limite;
b) dell’entità della
popolazione esposta al rumore;
c) della presenza di recettori
sensibili;
d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello
Stato e di quelle eventualmente stanziate dalla Regione stessa.
5.
Nell’ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, la Regione può promuovere
e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità
emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio
regionale.
ARTICOLO 8 (Previsione in materia di impatto
acustico)
1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori
prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall’insediamento
di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano
sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all’interno
di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza
variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.
2. La
relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai Comuni, deve essere
predisposta:
a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o
degli insediamenti di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, della l.
447/1995;
b) in tutti i casi in cui il Comune lo ritenga necessario per il
raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con
propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità semplificate per la
predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico di cui al
comma 2.
4. Nel caso in cui l’opera o l’insediamento di prevista
realizzazione siano soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale,
la relazione di previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte
integrante della documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale,
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui le
opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano soggetti a titolo
abilitativo edilizio, la relazione di previsione di impatto acustico deve essere
prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di abilitazione all’utilizzo
delle strutture, licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, la
relazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla relativa
domanda.
6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere
anche la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e
degli impianti, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie
utilizzati per contenere l’emissione di rumore verso l’esterno e verso le
abitazioni e gli edifici circostanti.
7. La documentazione di impatto
acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di rumore previsto superino i
valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, deve espressamente
contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.
8. Il rilascio delle
autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque denominati di cui al
comma 5 è subordinato al parere favorevole dell’ARPA, richiesto dall’ente
competente al rilascio, in merito alla conformità della relazione di previsione
di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori limite stabiliti dalla
normativa statale vigente.
9. I soggetti gestori o detentori delle opere e
degli insediamenti devono adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa
statale vigente, qualora la valutazione dei valori di rumorosità ambientale,
rilevati ad opera od insediamento realizzati, ne evidenzi il
superamento.
ARTICOLO 9 (Valutazione di clima acustico)
1.
Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti
sonore, naturali e artificiali.
2. I soggetti che intendono realizzare le
opere o gli insediamenti di cui all’articolo 8, comma 3, della l. 447/1995
devono allegare al progetto una relazione di valutazione previsionale del clima
acustico relativa all’area di previsto insediamento o realizzazione dell’opera.
La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è obbligatoria anche
per i soggetti che intendono realizzare nuovi insediamenti residenziali da
realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività
produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
3. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la predisposizione
della relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. La
relazione di valutazione previsionale del clima acustico è presentata al Comune
contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio.
5. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al
parere favorevole dell’ARPA, richiesto da parte del Comune, in merito alla
conformità della relazione previsionale di valutazione di clima acustico ai
criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla
compatibilità della stessa con i valori previsti dalla normativa statale
vigente.
6. Il Comune può prescrivere, avvalendosi del supporto tecnico
dell’ARPA, modificazioni al progetto presentato, finalizzate ad assicurare il
rispetto della normativa di tutela dall’inquinamento
acustico.
ARTICOLO 10 (Requisiti acustici passivi degli
edifici)
1. Nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio
esistente, nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, previsti
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici),
nonché nel caso di modifica dell’edificio o variazione della destinazione d’uso,
al fine di ridurre l’esposizione al rumore in ambiente abitativo, deve essere
assicurato il rispetto dei requisiti acustici passivi ivi stabiliti.
2. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio, nei casi di cui al comma 1, è
subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte
dell’edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono
disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici
passivi.
ARTICOLO 11 (Autorizzazioni per lo svolgimento di
attività temporanee)
1. Lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l’impiego di macchinari o
impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo
sull’ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune
territorialmente competente.
2. Per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui
al comma 1, il soggetto interessato deve presentare, almeno quindici giorni
prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda al
Comune, corredata di una relazione di previsione di impatto acustico, redatta
secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all’articolo 8, comma
3.
3. I Comuni, sentita l’ARPA, possono concedere l’autorizzazione anche in
deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente.
Nell’autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione
dell’impatto acustico sull’ambiente circostante.
4. In caso di mancato
riscontro da parte del Comune entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della domanda, l’autorizzazione si intende assentita, fermo restando l’obbligo
da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di
emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle medesime indicate
nella domanda.
5. I Comuni possono esentare dall’obbligo di autorizzazione lo
svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale
o della durata limitata delle stesse.
ARTICOLO 12 (Tecnico
competente in acustica ambientale)
1. I documenti tecnici a carico dei
soggetti interessati, da predisporre ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e
11, devono essere redatti o asseverati da un tecnico competente in acustica
ambientale.
ARTICOLO 13 (Osservatorio acustico
regionale)
1. La Regione istituisce presso l’ARPA, nell’ambito dei
compiti alla stessa attribuiti dalla l.r. 41/1995, l’Osservatorio acustico
regionale con il compito di:
a) monitorare l’attuazione della presente legge,
attraverso l’aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali,
la raccolta e l’ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle
mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici
comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e
delle relative infrastrutture;
b) raccogliere sistematicamente informazioni
sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e
sull’esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazioni sul
territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei
dati;
c) trasmettere ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;
d)
raccogliere e aggiornare i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni
sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;
e) validare
gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedenti, tenuto
conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;
f)
predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori nell’ambito del
sistema informativo ambientale regionale;
g) predisporre le informazioni
richieste in forma di indicatori su scala regionale nell’ambito del sistema
informativo nazionale ambientale.
ARTICOLO 14
(Consulenza)
1. Le strutture regionali competenti in materia di
ambiente e di urbanistica possono svolgere attività di consulenza a favore dei
Comuni finalizzata alla predisposizione della classificazione acustica e dei
piani di risanamento e di miglioramento acustico.
ARTICOLO 15
(Diritti di istruttoria)
1. La Giunta regionale, fatta eccezione per
l’attività svolta ai sensi dell’articolo 14, stabilisce con propria
deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a
carico dei soggetti interessati in relazione all’attività di consulenza tecnica
svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti di predisposizione e di
approvazione:
a) dei piani di classificazione acustica di cui all’articolo
3;
b) dei piani di risanamento e di miglioramento acustico di cui
all’articolo 4;
c) della relazione di previsione di impatto acustico di cui
all’articolo 8;
d) della relazione di valutazione previsionale del clima
acustico di cui all’articolo 9;
e) dell’autorizzazione per lo svolgimento di
attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico di cui all’articolo
11.
ARTICOLO 16 (Controllo e vigilanza)
1. Fatte salve le
competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, i Comuni ed il Corpo forestale della Valle d’Aosta svolgono,
avvalendosi della collaborazione tecnica dell’ARPA, le attività di vigilanza e
controllo sull’osservanza della presente legge.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di
classificazione acustica di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di
denaro da euro 1.500 a euro 10.000.
2. Il mancato rispetto del termine per
la presentazione del piano di risanamento acustico di cui all’articolo 6
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo
pubblico in assenza dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 11, comma
1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
4.
L’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base
degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui
all’articolo 16.
5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o
dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il
responsabile della violazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 10, comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere
azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più
violazioni della medesima specie commesse nell’arco di centoventi giorni dalla
precedente contestazione, al responsabile è sospesa l’efficacia del
provvedimento abilitante all’esercizio dell’attività, laddove
previsto.
ARTICOLO 18 (Disposizioni finanziarie)
1. L’onere
derivante dall’applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è determinato in
annui euro 50.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1
trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008,
nell’obiettivo programmatico 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).
3.
Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo
per pari importo dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.1.
(Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti), a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto D.2.1.
dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Al finanziamento del piano regionale
triennale previsto dall’articolo 7, comma 1, si provvede con la legge
finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989,
n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta).
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore
regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ARTICOLO 19 (Disposizione transitoria)
1. Fino
all’adozione o all’adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica di
cui all’articolo 3, trovano applicazione i valori limite stabiliti dal d.p.c.m.
14 novembre 1997.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle
d'Aosta.
Aosta, 29 marzo 2006.
Il Presidente
CAVERI