Legge 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2003.
(GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario
n.173)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1. (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art.
1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14
cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3.
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta
giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo
che deve essere espresso entro trenta giorni".
- L'art. 117 della
Costituzione, quinto comma, cosi' recita:
"La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza".
ART. 2. (Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le
amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare
disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero
i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella
dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel
cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un
ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti
legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive
da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si
verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque
siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento,
rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti
responsabili.
Note all'art. 2:
- La
legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". L'art. 5 cosi'
recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al
comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono
versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre
1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle
istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi
le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d)
le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti
finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle
amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n.
748".
ART. 3. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di
assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi.
Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n.
146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- Per l'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'art. 1.
ART. 4. (Oneri
relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle
normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
ART. 5. (Delega al Governo per il
riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti
nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie
a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le
disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto
al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla
materia della sicurezza e igiene del lavoro.
CAPO
II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
ART. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).
1.
All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del
regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro
dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita'
del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.
148".
Note all'art. 6:
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca:
"Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Il testo dell'art. 5, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 5. - Per ottenere
la nomina a notaro e' necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro
Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2)
essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3) non
aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel
minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4) essere
fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita'
italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra
i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni
continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del
Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario
almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in
esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La
pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro
distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio
notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare
la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6)
avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica
notarile.".
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, reca: "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile
1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
ART.
7. (Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia
di tutela della salute dei non fumatori anche in conformita' alla direttiva
2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo,
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e
al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola:
"regolamento" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento".
Note
all'art. 7:
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca: "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".
L'art. 51, come
modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 51 (Tutela della
salute dei non fumatori). - 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione
di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi
di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di
garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento
sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3.
Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere
adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve
prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a
soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai
fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si
applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584,
come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da
attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al
comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di
concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le
procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il
rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto
sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre
1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto
di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
- La direttiva 2001/37/CE
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2001,
n. L 194.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art.
17, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione
periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
ART. 8. (Modifica all'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1. Il terzo
capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche' non e' ipotizzabile beneficio
diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto
dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato
anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa
comportare".
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, reca:
"Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche". Il testo dell'allegato III, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Allegato III (previsto dall'art.
4, comma 4). Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca
scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti.
1.
Definizioni.
Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
Ogni indagine
sistematica nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire la
conoscenza e la pratica medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti
di volontari.
Beneficio diretto:
Ogni beneficio, concernente la
conservazione della salute o il suo ripristino, che il volontario esposto per
motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua partecipazione: puo'
riguardare vari aspetti tra i quali:
la prevenzione (prevenzione di reazioni
avverse;
individuazione di fattori di rischio, ecc.), la diagnosi, la
prognosi, l'impostazione e la condotta della terapia, la palliazione della
sofferenza, il miglioramento della qualita' di vita, l'aumento della
sopravvivenza.
Pratica medica sperimentale:
Ogni procedura diagnostica o
terapeutica innovativa e/o sperimentale effettuata da un medico specialista
sotto la sua diretta e personale responsabilita' e alla quale il malato
liberamente consente nell'attesa di un beneficio non altrimenti
conseguibile.
Sperimentatore:
Persona responsabile, per quel che sono le
sue competenze, della conduzione della ricerca presso un centro di
sperimentazione.
Sperimentatore coordinatore:
Medico specialista che,
avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella
radioprotezione delle persone esposte, assume la responsabilita' della
programmazione della ricerca, della sua condotta e delle sue conseguenze, del
coordinamento degli sperimentatori e della divulgazione dei risultati.
Nel
caso la ricerca sia condotta da una sola persona, questa assume la
responsabilita' dello sperimentatore coordinatore.
Centro di
sperimentazione:
Struttura sanitaria come definita dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modifiche presso la quale si
svolge la ricerca.
Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella quale
opera lo sperimentatore coordinatore.
Ogni altra struttura oltre quelle
citate che venga esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero della sanita'
alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su persone.
2. Principi
generali e consenso.
La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti
deve essere eseguita nel rispetto dei principi generali espressi nelle norme
vigenti in materia di ricerca biomedica; essa deve altresi' essere conforme ai
principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on
Radiological Protection). [Resta, in ogni caso fermo quanto disposto nell'art.
108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230].
L'esposizione a
radiazioni ionizzanti di volontari che partecipano a programmi di ricerca medica
e biomedica e' possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
3.
Autorizzazione.
Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica
deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terra' conto,
nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International
Commission on Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della
Commissione europea "Radiation Protection 1999 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con allegato il parere
favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero
della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca.
4.
Giustificazione.
La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir
giustificata sulla base del beneficio diretto che puo' derivarne per le persone
esposte o, allorche' questo non sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita'
sociale dei risultati conseguibili.
Non e' ipotizzabile beneficio diretto nel
caso di ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono equiparati i pazienti
con patologia non coerente con l'oggetto della ricerca.
Allorche' non e'
ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente
accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio da
radiazione va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la
ricerca possa comportare.
Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche
sono giustificate in base a dati, reperibili nella letteratura scientifica
internazionale, che permettano di ipotizzarne l'utilita'.
In questi casi il
medico sperimentatore puo', sotto la sua diretta responsabilita' impiegare
procedure, apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una via di
somministrazione diversa da quella autorizzata per l'immissione in
commercio.
5. Ottimizzazione.
Le procedure e le caratteristiche delle
apparecchiature utilizzate vanno dichiarate nel programma di ricerca. La
permanenza dei requisiti di qualita' nel corso della ricerca deve essere
verificata con la periodicita' dichiarata nel programma stesso. La dose efficace
ai volontari partecipanti deve essere contenuta nel livello minimo compatibile
con l'ottenimento del fine della ricerca ed essere dichiarata nel programma di
ricerca.
Lo sperimentatore coordinatore assume la responsabilita' che le
esposizioni vengano effettuate secondo norme di buona tecnica.
6. Divieti e
limiti
Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono escluse dalla
partecipazione a ricerche con radiazioni ionizzanti.
Le donne che allattano
al seno sono escluse da ricerche che comportino somministrazione di radionuclidi
o radiofarmaci.
Soggetti in eta' infantile possono venire utilizzati solo per
ricerche su patologia propria dell'eta' infantile di cui siano affetti e
nell'ipotesi di un beneficio diretto. E' d'obbligo il consenso scritto del
responsabile legale dell'infante.
I soggetti sani di eta' minore e comunque
gli incapaci di consapevole e libero consenso non possono partecipare a ricerche
con radiazioni, salvo quando strettamente indispensabili allo studio di
specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso scritto del tutore.
E'
vietata l'esposizione per ricerca di persone che abbiano gia' ricevuto
esposizioni a radiazioni ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e per le
quali non siano prospettabili benefici diretti.
7. Vincoli di dose e
particolari prescrizioni.
I vincoli di dose per i volontari sani per i quali
non sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati sulle indicazioni della
Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". [Resta, in ogni caso fermo quanto
disposto
nell'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230].
Quando siano prospettabili benefici diretti il medico specialista
responsabile delle esposizioni programma individualmente, sottoponendoli alla
decisione del Comitato etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto
riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni
devono esser riportate nel programma di ricerca.
Non sono sottoposti alla
disciplina del decreto del Ministro della sanita' 28 luglio 1977 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci utilizzati per
ricerca per i quali siano disponibili sufficienti dati sulla qualita' e sulla
sicurezza di impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per la
ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore dichiara, e il Comitato
etico accerta, che siano rispettate le condizioni di affidabilita', con le
inerenti specifiche, di cui all'Allegato 1 del citato decreto.".
- La
direttiva 97/43/Euratom e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 9 luglio 1997, n. L 180.
ART. 9. (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e
dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
432, e' sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province
autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di
ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme
effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del
servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali
relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative
connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della
salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,
entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli
interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta
rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e
le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e
le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le
rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione
tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle
finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente
legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli
adempimenti gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di
verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono
effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da
recepire con disposizioni regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4,
e' rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli
interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio".
4.
All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e
2".
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
432, reca: "Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e
dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale". L'art. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il Ministero per le politiche agricole, sono rideterminati, a seguito delle
verifiche previste all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 4, gli importi
dei contributi di cui ai punti di seguito elencati, sulla base degli elementi di
cui ai punti a fianco di ciascuno indicati:
a) allegato A, capitolo II, punto
1, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2;
b)
allegato A, capitolo III, sezione I, punto 1, in relazione agli elementi di cui
all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto 3;
c) allegato A, capitolo
III, sezione I, punto 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A,
capitolo III, sezione I, punto 4;
d) allegato A, capitolo III, sezione I,
punti 1 e 2, in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III,
sezione I, punto 5;
e) allegato A, capitolo III, sezione II, punto 2, in
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo III, sezione I, punto
3;
f) allegato C, capitolo II, punto 1, in relazione agli elementi di cui
all'allegato C, capitolo II, punto 2.
2. Con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Ministero per le politiche agricole, sono
determinati i contributi di cui all'allegato B, lettere d) ed e), sulla base del
costo effettivo del servizio.
3. Il Ministro della sanita', con proprio
decreto, puo' stabilire, informandone previamente la Commissione europea, che,
quando i prodotti della pesca sono destinati ad una successiva preparazione o
trasformazione sul territorio nazionale, venga riscosso un unico contributo
cumulativo, in un'unica soluzione".
ART. 10. (Modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti
fitosanitari).
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a)
prevedere che la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti
del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero
delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un
prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della
Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione
della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto
alla lettera a) possa avvenire sempreche' non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di
autorizzazione.
2. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro
della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo
39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si
avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II
e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni,
nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con
decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita'
produttive, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e
consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del
1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attivita' svolte
dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 194 del 1995.
Note all'art. 10:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, reca: "Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)". L'art. 11, cosi'
recita:
"Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione). - 1. Il Dipartimento, sentito
l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, rinnova l'autorizzazione su
richiesta documentata del titolare, da presentarsi almeno un anno prima della
scadenza dell'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano
ad essere soddisfatte. L'autorizzazione puo' essere temporaneamente prorogata
per il periodo necessario per procedere alla verifica.
2. Il Dipartimento
concede il rinnovo dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza
sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora si tratti di un
prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I del Regolamento
(CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del
Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, sino
alla iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da
alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
3.
Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione deve
presentare domanda corredata dal previsto versamento al Dipartimento, non oltre
il sessantesimo giorno precedente alla data di scadenza dell'autorizzazione,
specificando se sono sopravvenute modificazioni degli elementi posti a base del
provvedimento di autorizzazione.
4. Decorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rinnovata qualora il
Dipartimento, verificati gli elementi posti a base della prima autorizzazione,
non emani motivato decreto di rigetto dell'istanza nel quale e' stabilito il
termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.".
- L'art. 3 del
medesimo decreto cosi' recita: "Art. 3 (Convenzioni). - 1. Il Ministero, di
concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali,
per l'assolvimento di tutti i compiti di natura tecnico-scientifica di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed al presente regolamento, stipula
convenzioni con l'Istituto superiore di sanita' ed anche con altri istituti di
diritto pubblico di specifica competenza, utilizzando allo scopo le risorse di
cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2.
Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la convenzione prevede, in
particolare, che l'istituto convenzionato:
a) proponga, in base alla
documentazione presentata dal richiedente, la classificazione tossicologica dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
b) proponga
la concessione o il diniego della autorizzazione;
c) effettui il controllo
analitico, tossicologico, agronomico e dei rischi ambientali, dei prodotti
fitosanitari e dei principi attivi in essi contenuti dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari, anche attraverso l'esame dei dati forniti da richiedenti le
autorizzazioni;
d) proponga l'eventuale modifica di classificazione dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
e) proponga
per ciascun principio attivo e per ciascun prodotto fitosanitario, o coadiuvante
di prodotti fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazioni particolari,
quali: tipo di formulazione, compatibilita' di miscela, natura e caratteristiche
delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima
concentrazione consentita dei principi attivi, l'eventuale colorazione o altro
trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da inserire
in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie;
f)
proponga per ciascun principio attivo, o per associazione di principi attivi, i
limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e
l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la
raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la
immissione al consumo;
g) esprima, in base all'esame della relativa
documentazione tecnica, un giudizio sulla effettiva consistenza dei metodi
d'analisi proposti dalla ditta richiedente, per effettuare le determinazioni sia
dei principi attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui dei principi
attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto in forza
di legge e del presente regolamento;
h) scelga e proponga i metodi d'analisi,
sia per il controllo dei principi attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la
determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti
nocivi nei prodotti alimentari, nel suolo e nelle acque, nonche' i rispettivi
aggiornamenti;
i) provveda ad effettuare il programma di valutazione delle
sostanze attive oggetto di revisione comunitaria, nonche' proceda alla
valutazione tecnico-scientifica delle domande prodotte ai fini dell'iscrizione
di una sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
l) provveda ad effettuare la valutazione dei rischi sanitari, ambientali
e fitoiatrici dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti da immettere in
commercio, anche ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la sicurezza
alimentare.
3. La convenzione prevede, altresi', che:
a) l'istituto
convenzionato adempia ai compiti affidatigli ai sensi del comma 2 mediante
articolazione in gruppi di lavoro nei quali sia garantita la presenza di tecnici
designati dalle amministrazioni, rappresentative degli interessi pubblici
individuati dalle norme comunitarie in materia, dell'ambiente, delle politiche
agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b)
nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, l'eventuale contrario avviso
espresso dai suddetti tecnici;
c) l'istituto convenzionato possa avvalersi
anche di esperti esterni all'istituto stesso, qualora lo richiedano particolari
esigenze tecnico-valutative e consultive derivanti dalla applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.".
- La
direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 19 agosto 1991, legge n. 230.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, reca:
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari".
- L'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, cosi' recita:
"Art. 39
(Norme transitorie). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione, alla produzione
di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, possono produrre anche prodotti per
piante ornamentali limitatamente alle tipologie formulative indicate nel decreto
autorizzativo dei prodotti fitosanitari.
2. Fino al 31 dicembre 2001, le
imprese titolari di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che
abbiano presentato domanda di adeguamento di autorizzazione per la produzione di
prodotti fitosanitari, possono continuare a produrre i prodotti destinati al
trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e
da giardino domestico.
3. La Commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e agli articoli 4 e 5 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255,
cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente
regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'art. 3.".
-
L'art. 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995, cosi' recita:
"Art. 20
(Commissione consultiva). - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal
presente decreto, la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e' riorganizzata come
segue:
a) presidente: il Ministro della sanita' o un componente da lui
delegato;
b) quattro componenti ministeriali di cui: uno in rappresentanza
del Ministero della sanita', uno del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato; di essi sono nominati i rispettivi
sostituti;
c) venti esperti di cui: cinque designati dal Ministro della
sanita', per gli aspetti sanitari e tossicologici; cinque designati dal Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, per gli aspetti relativi alla
difesa fitosanitaria ed alla attivita' dei prodotti nei confronti degli
organismi nocivi; cinque designati dal Ministro dell'ambiente, per gli aspetti
ambientali ed ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto
superiore di sanita', per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici e due
designati dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, per gli aspetti di igiene e medicina del lavoro; di essi
sono nominati i rispettivi sostituti.
2. Le funzioni di segreteria e di
supporto tecnico della Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero
della sanita'.
3. Il Ministro della sanita' puo' disporre che la Commissione
consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui
agli allegati II e III, nel numero massimo di venti, inclusi in un apposito
elenco da adottare con decreto del Ministro della sanita', sentiti i Ministri
per le risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria,
commercio e artigianato, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di
valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto.
4.
Con decreto del Ministro della sanita' e' disciplinato il funzionamento della
Commissione consultiva, con particolare riguardo al numero massimo delle sedute
plenarie, ai gruppi di lavoro e alle modalita' di revoca della nomina dei
componenti che non possono assicurare la partecipazione; tutti i componenti e
gli esperti devono dichiarare i rapporti eventualmente ricorrenti con le imprese
del settore e devono astenersi dalle attivita' di valutazione e dalle decisioni
relative a prodotti delle imprese con le quali abbiano intrattenuto rapporti
professionali di qualsiasi genere.
5. Le spese di funzionamento della
Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di valutazione delle sostanze
attive di cui all'art. 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento
della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al
finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di
missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche
rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone
di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata,
nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle
riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della
sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o
dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
c)
compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici
o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione
tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri
eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di
strumenti e programmi informatici.".
ART. 11. (Modifica
all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma
2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,n. 14, dopo le parole:
"dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo".
Note all'art. 11:
- Il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
"Nuovo codice della strada". L'art.
207, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 207
(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un
veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa
e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il
trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del
pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo
di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando od
ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia
immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui
al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui
ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente
parte dell'Unione europea.".
ART. 12. (Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante
modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in
conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere lo
specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati
inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
qualora tale trattamento esuli dalla finalita' della mera ricerca dell'abbonato.
Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma
1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti
e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4,
e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e
proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della
sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei
reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;
c)
prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1
a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo
limitato, per le finalita' di cui alla lettera b) del presente
comma.
Note all'art. 12:
- La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 31 luglio 2002, n. L 201.
-
La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". L'art. 22 cosi'
recita:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche'
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non
si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i
rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a
finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le
quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano
e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita'
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione
periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il
trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunita'
religiose, per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o
l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di
volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'art. 43, comma 2".
ART. 13. (Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita).
1. All'articolo 6, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
della loro conformita', dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" e'
sostituita dalla seguente: "e".
Note all'art. 13:
- Il decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
"Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita". Il
testo dell'art. 6, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 6 (Immissione sul mercato). - 1. Il fabbricante o il suo
mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli apparecchi soltanto se
rispettano gli appropriati requisiti essenziali di cui all'art. 3 nonche' le
altre disposizioni pertinenti del presente decreto.
2. Gli apparecchi immessi
sul mercato prima della data di cui all'art. 3, comma 4, possono continuare ad
essere distribuiti per il periodo di tempo fissato dal Ministero delle
comunicazioni, conformemente alle decisioni della Commissione europea.
3. Il
fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio e' tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso a cui
l'apparecchio e' destinato, unitamente alla dichiarazione di conformita' ai
requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali informazioni
devono essere apposte sull'imballaggio e essere riportate nelle istruzioni per
l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona
geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione
e' destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente, attraverso le
marcature sull'apparato, di eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni
necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri.
Nel
caso delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni
devono essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di
telecomunicazioni cui l'apparecchiatura e' destinata a collegarsi. Per tutti gli
apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera visibile.
4.
Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui
applicazione non e' armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro
settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul
mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal
Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche
radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze,
alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e
riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui
all'art. 12.
Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al
suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni
motivati e ne informa la Commissione europea".
ART. 14. (Delega
al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).
1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia
di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare
piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;
c)
salvaguardare le azioni gia' poste in essere dalle autorita' locali e dalle
imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere
adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e
ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la
partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a
ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
Note
all'art. 14:
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 18 luglio 2002, n. L 189.
- La legge 26 ottobre 1995,
n. 447, reca: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
ART.
15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati).
1. In caso di calamita' per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione
d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento
della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa
in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non
altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti
dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono
comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna
un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del
pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico
interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui e'
stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i
beni e le attivita' culturali competenti per territorio copia
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per
le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2
non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di
cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva
dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.
Note all'art. 15:
- La
direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea 5 luglio 1985, n. L 175.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca:
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". L'art. 5 cosi'
recita:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata
ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura
degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello
stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per
l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui
al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13,
14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente,
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.
1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga
alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai
sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano
pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142".
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio
1991".
ART. 16. (Modifica all'allegato I del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono
soppresse.
Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, reca:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Il punto 5.3.
dell'allegato I, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con
capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno".
ART.
17. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che
modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la
direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle
disposizioni vigenti in materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti
compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del
principio di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro,
assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione
diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo
stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree:
condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente
dal ramo di attivita' e a tutti i livelli della gerarchia professionale;
svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la
retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i
tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attivita' prestata presso le
organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni
erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione
come "diretta" quando una persona e' trattata meno favorevolmente, in base al
sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione
analoga; definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una
disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono
mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato
sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attivita' di
lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali
al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e
persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona o
di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle
circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando
il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale;
considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c)
prevedere l'applicazione del principio di parita' di trattamento senza
distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge
9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di
settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela
giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un
equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e
dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE,
come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa
nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla
disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere
misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di
promuovere il principio della parita' di trattamento anche attraverso accordi
nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di
esperienze e pratiche nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di
lavoro.
Note all'art. 17:
- La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 5 ottobre 2002, n. L 269.
-
La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: "Parita' di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro". Gli articoli 15 e 16 cosi' recitano:
"Art. 15. -
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per
sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove e' avvenuto
il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento
denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva
del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore
definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il
decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti
opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punita ai sensi dell'art.
650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione
dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.".
"Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, e'
punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 5 e' punita con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Per l'inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste
dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204."
- La legge 10 aprile
1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro".
ART. 18. (Modifiche al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva
1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di
indagine sui sinistri marittimi).
1. La lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita
dalla seguente:
"b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come
definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa
oppure viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2.
L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita
di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di
identificazione IMO dell'unita'".
Note all'art. 18:
- Il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
"Attuazione della direttiva
1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di
indagine e sui sinistri marittimi". Il testo degli articoli 1, 5 e 12, come
modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:
"Art. 1
(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende
per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente
dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli
(stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita'
veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del
capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici
passeggeri;
c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il
comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o
occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
2) un
bambino di eta' inferiore a un anno;
d) "Convenzione Solas del 1974": la
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata
a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la
legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17
febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile
1999;
e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale
di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed
Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione
MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile
1999;
f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un
traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il
traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso
lo stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato;
oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente;
g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti
ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i
certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974,
unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di
esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai
traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi
nazionali i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso,
ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
h)
"certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I
regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
i)
"amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
l) "autorita' marittima": gli
uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni
delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto;
m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti
dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata
a battere;
n) "Stato ospite". Lo Stato membro dell'Unione europea dal cui
porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri
effettua un servizio di linea;
o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato
in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti
nazionali;
p) "organismo riconosciuto": "organismo riconosciuto a norma
dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;
q)
"societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro per i quali e'
stato rilasciato un documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come
modificato dal Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della
sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una
societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri alla quale e' stato rilasciato
un documento di conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas
del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da
passeggeri in navigazione nazionale;
r) "visita specifica": una visita
effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;
s) "ispettore qualificato":
ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui
all'allegato V;
t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
u)
"I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.".
"Art. 5 (Verifiche
iniziali richieste per le unita). - 1. Prima che un'unita' sia adibita a un
servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data
del 1° dicembre 2000 l'unita' sia gia' adibita a un servizio di linea,
l'autorita' marittima verifica che detta unita':
a) sia munita dei prescritti
certificati di sicurezza in regolare corso di validita', rilasciati
dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto,
autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in
conformita' alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati
alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the
harmonised system of survey and certification" (Linee guida per le visite
eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione),
nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non
battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli
stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti
dall'amministrazione dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita';
b)
sia in possesso di certificazione di classe in corso di validita' rilasciata da
un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione
o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera,
c)
sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado
di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di
sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella
risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere
sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica
internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unita'
costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente
esentati dall'obbligo di conformita' ai predetti requisiti, secondo i criteri e
le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva
93/75/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.
268.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del
trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data
sia successiva alla prima alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20
miglia dalla costa oppure viaggi internazionali.".
"Art. 12 (Disposizioni
complementari). - 1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un
certificato di esenzione per una unita', collabora con lo Stato ospite o con
l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine
unanimita' di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica iniziale.
Allo stesso fine l'amministrazione, in qualita' di Stato ospite o di
amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che
rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione.
2. L'amministrazione
trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'art.
11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO
dell'unita'.
3. L'autorita' marittima si assicura che le societa' siano in
grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi
di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A852(20)
dell'assemblea dell'IMO, recante "Guidelines for a structure of an integrated
system of contingency planning" (Linee guida per la strutturazione di un sistema
integrato di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti
di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo
servizio di linea.
4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con
l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci da passeggeri ai sensi del
paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci.
5. L'amministrazione
provvede affinche' siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni
all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare
la fauna, le risorse naturali e le attivita' costiere e vigila sull'effettiva
applicazione di tali restrizioni.".
- La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.
ART. 19. (Modifica
all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).
1.
All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della
legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".
Note all'art.
19:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". Il testo dell'art. 28,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 28
(Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative). - 1. Le
organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneita' ai
fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il
parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art.
8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di
idoneita', sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalita' di
selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e
degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2.
L'idoneita' puo' essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e
medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di formazione in loco di
cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle
suddette attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di
informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita'
formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle
organizzazioni non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino
costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione
europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attivita' di
cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c)
non perseguano finalita' di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni
provento, anche derivante da attivita' commerciali accessorie o da altre forme
di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano
rapporti di dipendenza da enti con finalita' di lucro, ne' siano collegate in
alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche delle strutture e del
personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e
capacita' organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di
sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di
idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del
mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi
all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si
obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei programmi in corso.".
ART. 20.
(Modifiche
all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla
detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma
1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti
all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici
accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi
congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti
autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente
per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia
di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei
servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di
applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre
1993, n. 388".
Note all'art. 20:
- La legge 21 febbraio 1990, n.
36, reca: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati". Il testo dell'art. 9, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 9. - 1. Il Ministro
dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine puo'
autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di
sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalita' dello Stato
medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui e' dotato per fini di
difesa.
2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in Italia
delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni
di reciprocita'.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione
europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di
collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con
agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai
sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima
difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi
diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di
cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n.
388.".
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: "Ratifica ed
esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) dell'accordo di adesione
della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni
unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo
atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2
e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli
articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
tutti atti firmati a
Parigi il 27 novembre 1990".
ART. 21. (Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1. All'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti".
2.
L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e'
abrogato.
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, reca: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196". Il testo dell'art. 10,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 10
(Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei lavori socialmente utili). - 1.
Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente
fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi
non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di
apposite societa' miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a condizione che la
forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non
inferiore al 40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi,
ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi da altri enti e
nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi
impegnati;
tale condizione andra' rispettata per un periodo non inferiore a
60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo
svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei
progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi
occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai
lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti
analoghi, ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti
interessati possono prevedere che le societa' miste di cui al comma 1, lettera
a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza
privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di
cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di
legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei
confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino
aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei
progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle
societa' miste, nonche' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello
svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei
progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati
possono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti,
stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con societa' di
capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non
inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi,
ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e
nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi
impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci
lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi
2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza
acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data
conservano piena validita' per tutta la durata in essi prevista.".
- Il
decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, reca:
"Disposizioni urgenti in materia
di occupazione e previdenza". Il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge
qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 1 (Interventi relativi a situazioni di
crisi aziendale). - 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in
aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata,
appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore
petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori,
licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a
far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti
nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di
seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento
pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono
confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento
rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per
i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7,
comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con
riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello
stesso settore di attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende
operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del
regolamento del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito
del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1°
giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata
dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di
quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non
oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i
requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di
proroga e' ridotta del venti per cento rispetto alla misura gia' decurtata al
termine del primo anno di fruizione.
3. Le aziende interessate dagli
interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste
dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari
all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di sei mesi,
compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. Ai lavoratori
interessati alla proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2
deve essere offerta la possibilita' di partecipare a percorsi formativi o alle
iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione
occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati
alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui ai commi 1 e
2. L'INPS Verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette
attivita'.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della
sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita'
lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con
cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi
degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite
massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento
dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle
vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni
per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del
trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di
durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti
dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere
per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti
interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui
al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita' formative i
lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita',
maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di
cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche,
procedure per l'affidamento all'esterno di attivita' attraverso la stipula, nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, di convenzioni con
societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non
inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.
8. I lavoratori
beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere
un'attivita' autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i
criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento,
nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le
somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con
eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro
autonomo.
8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con proprio
decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo
di ventidue unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ad
aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in
data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di reimpiego dei
lavoratori provenienti da unita' produttive interamente dismesse appartenenti al
settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attivita' in
quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31
ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato
preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma
8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n.
448.".
- La legge 31 luglio 2002, n. 172, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni
urgenti in materia di occupazione e previdenza".
ART.
22. (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali
esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni
gia' in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c)
adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata
ambientale.
Note all'art. 22:
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
- Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, reca:
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
- La legge 27 dicembre
2002, 289, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).". Il comma 3 dell'art. 77,
cosi' recita:
"3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
statale tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attivita' industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle
categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996".
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". Gli articoli 216 e 217,
recitano:
"Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o
altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla
salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima
classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute
lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le
corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti
disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono
seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia
riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che
l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il
suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende
attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve
quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne
l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito
con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.".
"Art. 217. -
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi
provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno
per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per
prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione
ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e
provinciale.".
ART. 23. (Modifiche all'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443).
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1)
dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti:
"solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le
seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto
a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita'
amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le
parole: "e' verificato", sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere verificato
in accordo alle previsioni progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le
parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purche' sia
progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale
anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non
sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a
differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative
competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi
cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione
all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a
documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione".
Note all'art. 23:
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca:
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive". Il
testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
"Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e
gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e'
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a
fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia
nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi
pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita'
turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di
infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti
costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno
di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di
prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle
priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da
reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita'
pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine
del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.
1-bis. Il programma
da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere
le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli
interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d)
stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli
ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
2.
Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel
rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3
marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2,
da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di
progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle
procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della
durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti
preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera
d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine,
provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della
VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con
servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in
caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato
dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito
di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e
definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale
ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze
nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province
autonome interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della
disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della
facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi
autorizzazioni comunque denominati, di propone, in detta conferenza, nel termine
perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le
prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal
CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento,
mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione
europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionarlo;
f) disciplina dell'affidamento
a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il
contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici
connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario
alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati,
per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura
prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta
figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di
adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per
il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema
di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994
per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h)
introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il
rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei
tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in
caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione
delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la
legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di
progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994,
anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della
procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero
di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo
regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed
utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione
delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i)
individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore
realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal
contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione
di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita'
potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di
fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva
93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m)
previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere
per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n)
previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione
o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al
pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di
collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da
specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal
comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonche' quello delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel
rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle
previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma
2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti
definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE
integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita'
dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002
e 2003 il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti l'approvazione
definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al
comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a
concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art.
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996. n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi
edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della
volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione,
se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da
quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di
dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La
realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attivita' decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'art. 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui
al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della
presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e
differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un
decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente
necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I
soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione
e' stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del
16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di
autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo
decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo' essere
proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette alle
procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in essere.
16.
Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'art. 19 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il
fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il
comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'art. 8 del
decreto-legislativo n. 22 del 1997 si interpretano nel senso che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio',
escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, solo nel
caso in cui anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione
siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita'
previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA,
secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita'
amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempreche' la composizione
media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore
ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di
cui al comma 17 puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I
limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna
B, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e
successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non
richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si
intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purche' sia
progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale
anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro
sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa competente
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione
sia effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.
Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a
differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative
competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sui medesimi
cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione
all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a
documentarne provenienza, quantita' e specifica
destinazione.".
ART. 24. (Modifica al decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti
comunitari).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13
gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati"
sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di
sette anni".
Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 18, reca:
"Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita". Il testo dell'art. 11, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 11 (Procedure di selezione). - 1. Per l'individuazione
dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso
e' sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'art. 12,
comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, aperta a tutti i prestatori interessati selezionati per
un periodo di durata massima di sette anni e che preveda, oltre al possesso dei
requisiti di cui all'art. 13, anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche,
stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti.
2. Al riguardo il
Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione
dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli
aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la
Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa
approvazione della Commissione europea, ove necessario, puo' estendere, anche su
segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto
ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a
100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di
gara.
ART. 25. (Opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili
internazionali).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei
competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la
facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o piu' decreti legislativi per
l'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e
criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle
societa' quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di
adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di
esercizio e consolidato delle societa' aventi strumenti finanziari diffusi
presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i
principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e
consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle societa' che
esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle
societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e
non redigono il bilancio consolidato;
f) facolta' di adottare i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato
delle societa' che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti,
diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del
codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di
reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di
applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni
vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi
contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non
devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I
poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e
finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili
internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 25:
- Il regolamento
CE 1606/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243. L'art. 5
cosi' recita:
"Art. 5 (Opzioni relative ai conti annuali e alle societa' i
cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico). - Gli Stati membri
possono consentire o prescrivere:
a) alle societa' di cui all'art. 4, di
redigere i loro conti annuali;
b) alle societa' diverse da quelle di cui
all'art. 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali
conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura
di cui all'art. 6, paragrafo 2.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
L'art. 116 cosi' recita:
"Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico). - 1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti
strumenti finanziari che, ancorche' non quotati in mercati regolamentati
italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB
stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e
puo' dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti
dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi
extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti
in forza della quotazione.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono
il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una
societa' di revisione, ai sensi dell'art. 156.".
- Il decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
- L'art.
2435-bis del codice civile recita: "Art. 2435-bis (Bilancio in forma
abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50
unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli
ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre
l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13),
14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 le indicazioni richieste dal numero 6)
dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le societa'
che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata
devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma."
- Il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca: "Attuazione della direttiva n.
86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori ditale Stato membro". L'art. 5 del citato decreto legislativo,
cosi' recita:
"Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e
finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata,
dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle
modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I
poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le
integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente
decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della
disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei
soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le
societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca
d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la
CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge
stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
ALLEGATO A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio
con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione,
del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non
conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del
3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA
ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di
qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che
modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce
norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al
consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio
2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante
la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi
medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati
con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa'
consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno
2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate,
e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.
Nota all'allegato A:
- La direttiva 2001/40/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149.
- La direttiva 2002/6/CE
e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 marzo 2002, n. L 67.
- La direttiva 2002/33/CE
e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 novembre 2002, n. L 315.
- La direttiva
2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.
- La
direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L
345.
- La direttiva 2002/86/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 novembre 2002,
n. L 305.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio
2003, n. L 1.
- La direttiva 2002/93/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
dicembre 2002, n. L 331.
- La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 8 febbraio 2003, n. L 33.
- La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18.
- La direttiva 2003/8/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 31 gennaio 2003, n. L 26.
- La direttiva 2003/9/CE
e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31.
- La direttiva
2003/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 febbraio 2003, n. L 28.
- La
direttiva 2003/15/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.
-
La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L
123.
- La direttiva 2003/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 aprile 2003,
n. L 105.
- La direttiva 2003/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno
2003, n. L 157.
- La direttiva 2003/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
giugno 2003, n. L 157.
- La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
3 luglio 2003, n. L 165.
ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e
3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo
1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei
rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European
Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8
ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda
il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e
98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione
del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che
modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione
assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio,
del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi
da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da
passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio,
del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce
le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle
importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la
direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da
diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la
direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui
movimenti di ovini e caprini.
Note all'allegato B:
- La direttiva
1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257.
- La
direttiva 1999/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L 94.
-
La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L
167.
- La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000,
n. L 327.
- La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre
2000, n. L 332.
- La direttiva 2000/79CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1°
dicembre 2000, n. L 302.
- La direttiva 2001/16/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 110.
- La direttiva 2001/86/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294.
- La direttiva 2002/30/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. L 85.
- La direttiva 2002/44/CE
e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 2002, n. L 177.
- La direttiva
2002/49/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189.
- La
direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201.
-
La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L
271.
- La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 ottobre 2002,
n. L 269.
- La direttiva 2002/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 ottobre
2002, n. L 270.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29
novembre 2002, n. L 324.
- La direttiva 2002/87/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 35.
- La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.
- La direttiva 2002/90/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328.
- La direttiva
2002/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9.
- La
direttiva 2002/95/CE e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 gennaio 2002, n. L 17.
-
La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L
37.
- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003,
n. L 41.
- La direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile
2003, n. L 96.
- La direttiva 2003/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
marzo 2003, n. L 76.
- La direttiva 2003/24/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
17 maggio 2003, n. L 123.
- La direttiva 2003/25/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123.
- La direttiva 2003/33/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 20 giugno 2003, n. L 152.
- La direttiva 2003/43/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2003, n. L 143.
- La direttiva 2003/44/CE
e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 agosto 2003, n. L 214.
- La direttiva
2003/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2003, n. L
169.