DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE Indicazione della marca di pneumatici sulle carte di circolazione dei veicoli a motore e loro rimorchi , motocicli e ciclomotori.
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI U.di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT. 1 Roma 13/4/2000 Prot.327/MOT1.74 CIRCOLARE N.B Al C.S.R.P.A.D. R O M A Ai C.P.A. LORO SEDI Alle MOT.2 e 3 Agli Uffici Prov.li M.C.T.C. LORO SEDI
Ai Signori Coordinatori LORO SEDI All'Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni 90100 PALERMO
Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale per la Sicilia 90141 PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Civile 38100 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti 39100 BOLZANO -
Al MINISTERO DELL'INTERNO Servizio di Polizia Stradale
All'ANFIA T O R I N O
All' ANCMA M I L A N O
All' ASSOGOMMA MILANO
Alla CUNA T O R I N O
All'UNRAE R O M A
Alla FEDERAICPA R O M A
Alla CONFETRA ROMA
OGGETTO: Indicazione della marca di pneumatici sulle carte di circolazione dei veicoli a motore e loro rimorchi , motocicli e ciclomotori.
1.INTRODUZIONE Con circolare n. A.6 dell'8 febbraio 2000, si è definito un contenzioso aperto dalla Commissione Esecutiva CE nei confronti del nostro paese accusato di violazione dei Trattati per aver trascritto nella carta di circolazione di un veicolo nazionalizzato i dati relativi alla "marca" dei pneumatici. Poichè nel primo periodo di applicazione della circolare di cui sopra, sono pervenuti a questa Unità molti quesiti interpretativi, si ritiene opportuno ritornare sull'argomento per illustrare i principi del diritto comunitario sui quali la Commissione CE ha basato le sue contestazioni e, una volta chiariti tali principi, per applicarli in forma generalizzata a tutti gli aspetti operativi dell'Amministrazione collegati in qualche modo alla indicazione dei dati dei pneumatici sulle carte di circolazione dei veicoli.
2. ASPETTI DEL DIRITTO COMUNITARIO RIGUARDANTI LA CREAZIONE DEL MERCATO INTERNO. La libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione è uno degli obiettivi stabiliti dal Trattato di Roma. Per attuare tale obiettivo, la UE, preso atto che le norme tecniche in vigore presso gli Stati Membri prima della istituzione della Comunità Economica costituivano un ostacolo alla libera circolazione delle merci, avviò un programma mirato all'armonizzazione delle normative tecniche. Per i veicoli a motore, per i loro rimorchi e per i loro dispositivi di equipaggiamento, il programma, basato sul principio della "omologazione", è oggi praticamente realizzato e la quasi totalità delle norme tecniche comunitarie che regolamentano il settore è in armonizzazione obbligatoria, vale a dire ad un livello di armonizzazione tale che gli Stati membri devono strettamente attenersi ad esse, senza possibilità di deroghe, in tutti gli aspetti che, a livello nazionale, regolamentano la loro immissione nel mercato e il loro impiego.
3. CASO DEI PNEUMATICI 3.1 . I pneumatici destinati all'allestimento dei veicoli a motore e loro rimorchi compresi nel campo di applicazione della direttiva 70/156/CEE sono regolamentati dalla direttiva 92/23/CEE, mentre quelli destinati all'allestimento dei veicoli a due o a tre ruote e assimilati compresi nel campo di applicazione della direttiva 92/61/CEE, sono regolamentati dalla direttiva 97/24/CE. Le due direttive 92/23/CEE e 97/24/CE sono direttive in armonizzazione obbligatoria e dal punto di vista dei contenuti sono strutturate in due parti: una riguardante l'omologazione dei pneumatici e l'altra l'omologazione del veicolo per quanto attiene alla installazione dei pneumatici.
3.1.1. Nella parte relativa all'omologazione dei pneumatici, si stabiliscono le procedure amministrative da applicare, le prescrizioni tecniche alle quali i pneumatici devono risultare conformi e le procedure di prova con le quali va verificata la conformità del tipo di pneumatico alle prescrizioni tecniche. La omologazione del pneumatico è attestata dal marchio di omologazione che va posto sulla fiancata dei pneumatici offerti in vendita che comprende una serie di codici che corrispondono ai seguenti dati: - lo Stato che ha rilasciato la omologazione, - il numero di omologazione, - la designazione dimensionale del pneumatico, - la categoria di velocità, vale a dire la velocità massima alla quale il pneumatico può essere impiegato, - l'indice di carico che indica il valore del carico che il pneumatico può portare in relazione alla velocità di impiego. Per completezza di informazione si sottolinea la circostanza che, poiché le due direttive stabiliscono il principio di equivalenza della omologazione CE a quella ECE/ONU, secondo le norme tecniche stabilite nei regolamenti ECE/ONU n.30, n.54, e n.75, il marchio di omologazione ECE può essere utilizzato in alternativa a quello CE, ciò anche perché i due marchi forniscono esattamente le stesse informazioni tecniche con codici identici.
3.1.2. Nella parte relativa alla omologazione del veicolo per quanto riguarda la installazione dei pneumatici si stabiliscono le norme che definiscono la compatibilità tra i pneumatici identificati e descritti tecnicamente dal loro marchio di omologazione e le caratteristiche geometriche, ponderali e di velocità massima del veicolo verificate in sede di omologazione nonché le procedure delle prove da effettuare sul veicolo per verificarne la conformità alle prescrizioni. Oltre a ciò questa parte della direttiva fissa le procedure amministrative di omologazione che comprendono tra l'altro i dati tecnici essenziali del pneumatico da inserire nella scheda di omologazione e nel certificato di conformità del veicolo e cioè: - la designazione dimensionale del pneumatico, - il simbolo della categoria di velocità minima compatibile con la velocità massima di progetto, - l'indice di capacità di carico minima compatibile con carico sull'asse.
4. SINTESI DEL PUNTO DI VISTA COMUNITARIO Quanto sopra esposto può sintetizzarsi nella affermazione che la normativa comunitaria in materia di omologazione e di impiego dei pneumatici realizza gli obiettivi stabiliti dagli articoli 94 e 95 (ex 100 e 100a) del Trattato e cioè la istituzione del mercato interno dei pneumatici. Infatti le norme armonizzate che hanno sostituito le vecchie norme nazionali assicurano un "elevato livello di sicurezza" e, eliminando prescrizioni inutili, tutelano il consumatore fornendogli gli elementi essenziali sui quali basare una scelta avveduta in un libero mercato non affetto da distorsione di concorrenza e quindi capace di esprimere tutti i suoi potenziali. In tale ottica, la indicazione della marca dei pneumatici sulla carta di circolazione che, come precedentemente illustrato, è completamente inutile ai fini della individuazione delle caratteristiche tecniche, limiterebbe ingiustificatamente le possibilità di scelta del consumatore e creerebbe posizioni dominanti nell'ambito commerciale ed industriale. Ed è appunto da tale considerazione che è nata la contestazione della Commissione esecutiva CE che ha determinato la emanazione della circolare A.6 dell'8 febbraio 2000 cui si fa seguito.
5. CONCLUSIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE Proiettando quanto precedentemente esposto nel contesto operativo dell'Amministrazione, al fine di allineare le realtà nazionali alle disposizioni comunitarie, si passano in rassegna tutti gli aspetti operativi nei quali potrebbero crearsi situazioni di contrasto tra procedure nazionali e norme comunitarie; quanto sopra tenendo presente che nel passato, per una serie di ragioni allora plausibili, sono state rilasciate carte di circolazione con l'indicazione della marca dei pneumatici e che nel futuro, per la impossibilità di adeguare prontamente i facsimilia elettronici memorizzati presso il CED che costituiscono il supporto alla stampa delle carte di circolazione, il fenomeno potrà ripetersi.
5.1. Omologazioni di veicoli rilasciate dalle autorità Italiane A conferma della prassi sino ad oggi seguita, in tutti gli atti relativi a omologazioni dei veicoli rilasciate dalla Autorità omologante Italiana (scheda tecnica, verbali di prova, scheda di omologazione, certificati di conformità ecc.) dovrà essere omessa la indicazione della marca dei pneumatici dei veicoli.
5.2.Memorizzazione dei dati di omologazione nel CED Nel caso di omologazioni rilasciate da autorità omologanti di altri Stati Membri con la indicazione della marca dei pneumatici, caso verificatosi a più riprese nel passato, il facsimile della carta di circolazione sarà memorizzato, omettendo tale dato e in occasione della memorizzazione dei facsimilia di estensioni di omologazione, si procederà alla verifica dei facsimilia relativi allo stesso tipo di veicolo al fine di eliminare eventuali annotazioni della marca dei pneumatici.
5.3 Immatricolazioni di veicoli provenienti dall'estero o a seguito di collaudo in unico esemplare Nelle carte di circolazione rilasciate in base alle procedure di collaudo in unico esemplare o a seguito di nazionalizzazione si ometterà la indicazione della marca dei pneumatici.
5.4. Revisione dei veicoli In sede di revisione, nella eventualità che la carta di circolazione riporti la marca dei pneumatici, eventuali difformità riscontrate tra la marca dei pneumatici installati nel veicolo e quella indicata nella carta di circolazione non saranno tenute in conto ai fini dell'esito della revisione.
5.5. Controlli su strada effettuati dalla autorità di polizia Anche in questo caso, si adotteranno i principi informatori indicati al punto 5.4. e eventuali difformità tra la marca dei pneumatici indicata nella carta di circolazione dei veicolo e la marca dei pneumatici installati nel veicolo non potranno essere considerate motivi di contravvenzione. 5.6. Deroghe Si ritiene opportuno rammentare che a norma dell'appendice 2 dell'allegato XI della Direttiva 98/14/CE recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 agosto 1998 pubblicato nel SOGU n. 202 del 31 agosto 1998, i veicoli blindati possono non rispettare la direttiva 92/23/CE.
6 Varie Gli Uffici Provinciali daranno ampia diffusione dei contenuti della presente circolare ai Centri di Revisione aventi sede nelle zone di competenza territoriale. Eventuali casi non previsti verranno risolti in base allo schema interpretativo illustrato. La presente circolare verrà inserita nel sito internet www.trasportinavigazione.it
IL DIRETTORE dell'Unità di Gestione (Dr. Ing. Ciro Esposito) CL/dc