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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
(GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato su GU n. 239 del 13-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del
rumore ambientale;
Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306,
recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria
2003);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la
liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il
decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva
96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il
presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le
competenze e le procedure per:
a) l'elaborazione della mappatura acustica e
delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e
l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a
ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i
livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche'
ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c) assicurare
l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale
ed ai relativi effetti.
2. Il presente decreto non si applica al rumore
generato dalla persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del
vicinato, ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita'
lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari
svolte nelle zone militari.
3. Laddove non esplicitamente modificate dal
presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n.
447, e successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del
1995.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
13 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente
decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217.
Avvertenza:
Si
procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce
che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva
2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L 189 del 18 luglio 2002.
- La legge
comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adeguamento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 2003).
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge
quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».
- Il decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «La liberta' d'accesso alle
informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni».
- Il
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della
strada».
- Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
«Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento».
- La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE
n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della
sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno.
Note all'art. 1:
- Per la legge 26
ottobre 1995, n. 447, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana,
individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o
piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un
aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu' di
50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o
di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili
definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse
ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno
piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura
stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
e)
«descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in
relazione ad uno specifico effetto nocivo; f) «determinazione»: qualsiasi metodo
per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico
od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per
la salute umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul
campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita' di
persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico
relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
l) «Lday (livello
giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle
20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al
periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore
acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»:
la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o
prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un
descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite
vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di
abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa
zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di
varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale
zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di
inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua
riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento
acustico futuro mediante attivita' di programmazione, quali la classificazione
acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il
traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante
tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle
sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche e le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) «rumore
ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle
attivita' umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al
traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da
siti di attivita' industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra
il valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
v)
«siti di attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme
vigenti in cui sono presenti attivita' industriali quali quelle definite
nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori
limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui
superamento induce le autorita' competenti ad esaminare o applicare
provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a
seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso
del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o
nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso
dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona
delimitata dall'autorita' comunale nella quale Lden, o altro descrittore
acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato
valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona
delimitata dalla competente autorita' che non risente del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita'
ricreative.
Note all'art. 2:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di
traffico). - 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della
intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di
persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere
assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito
dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo
di intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;
7)
carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e'
composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e'
delimitata da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici,
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della
proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede
della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata
se la strada e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada
nello stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una
determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;
13)
corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da
non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra;
15)
corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi;
16)
corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata
da segnaletica orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata
alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;
18)
corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocita' o
altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti
di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni
di limitata visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
simili;
23) fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e
comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata,
destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede
o ad altro spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli
sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a piu'
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della
strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di
canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola
spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o
tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi
internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
34)
parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla
sosta regolamentata o non dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore:
parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita';
35)
passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata
ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di
esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della
strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata
alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo;
41) raccordo
convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada
afferente una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno
immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;
47) sede tranviaria: parte
longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera
o tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti veicolari;
50) strada
extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
51) strada urbana: strada
interna ad un centro abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
53) svincolo:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano
tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai
pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade;
54) zona a traffico
limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
55) zona di
attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i
veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate;
57) zona di scambio:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;
58) zona
residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre
definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo
tecnico.».
Art. 3.
Mappatura acustica e mappe acustiche
strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata
dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di
cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con
piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche'
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi
stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno,
degli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i
dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la
mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui
all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita'
individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a)
l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e
trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al
precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono
alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche'
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi
stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i
dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la
mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui
all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformita' ai
requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque
anni dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma
competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni,
il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe
acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati
membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini
della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
9.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4.
Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio
2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo
3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con piu'
di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui
transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel
caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti
trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle
regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al
comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche'
le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008
all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio
2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo
3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le
societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le
sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i
piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi di cui
all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e
3 sono predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
6. L'autorita' individuata
dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque
anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali
che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la
provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3
recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore
prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali
di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n.
447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri ed
ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n.
447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della
stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati
membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Note all'art. 4:
- Gli articoli 3, comma 1, lettera i),
10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, cosi'
recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello
Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo
comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;».
«Art. 10 (Sanzioni
amministrative) -. 1-4. (Omissis).
5. In deroga a quanto previsto ai
precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso
di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo
le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare
tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via
ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle
infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti
piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo
del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero
dell'ambiente.».
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso di
superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),
nonche' nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i
comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla
vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono
approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il
contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma
5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a
cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del
comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si' provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al
fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei
comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del
comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione
ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il
piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al piano
stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
«Art. 4 (Competenze
delle regioni). - 1. (Omissis). 2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e
alle disponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorita'
e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani
di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni
formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico di cui all'art. 7 al piano regionale.».
Art.
5.
Descrittori acustici e loro applicazione
1. Ai fini
dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori
acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la
conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge,
secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui
al comma 1, l'autorita' individuata dalla regione o provincia autonoma e le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici
previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight,
sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purche'
detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
4. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi
valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del
1995.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
Gli articoli 3 e 2, della legge n. 447
del 1995, cosi' recitano:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori
di cui all'art. 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione della
normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e
la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita'
nonche', per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai
prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene
secondo le modalita' di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento
dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attivita' di
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il
Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di
sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche'
degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo
restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati
dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile
1991, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la
procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la
determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche' la
disciplina della installazione della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su
sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75,
79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera
e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo
comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure
di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di
misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per
la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le
attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle
zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di
manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la
progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei
livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
n) la
predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni
di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, nonche' le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione
scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono
emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti
previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono
essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato
italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi
conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello
Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 dell'8 marzo 1991.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni
ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina
di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono
le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i
parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi
dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive
e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo
di rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita'
della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;
g)
valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di
qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori
di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della
tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso
della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti
in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati
con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui
all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I
provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale
ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi
di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le
procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la
conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in
interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di
propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani
dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti
provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e
marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico
competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero
del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico
competente puo' essere svolta previa presentazione di apposita domanda
all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da
documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da
almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8.
Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da coloro che, in
possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita' nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge
nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno
cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non
occasionale
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il
controllo.».
Art. 6.
Metodi di determinazione
1. I
valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo 5, comma 1, e
gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di
determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato
2 ed all'allegato 3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
Art. 7.
Comunicazioni alla Commissione europea e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a)
entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30
giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di
veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di
60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni
cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari
principali;
c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3
e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite
all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui
all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste
nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori
limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico
veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori
limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali.
2. Per le
finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e,
successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1,
lettera a);
b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
i dati di cui al comma 1, lettera b);
c) entro tre mesi dalle date stabilite
all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche
ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro tre mesi dalle
date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione
di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure
previste nei piani stessi.
Art. 8.
Informazione e consultazione del
pubblico
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui
all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle
disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione
informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che,
ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani
d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il
pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla
predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie
in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini
della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal
comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori
modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani
d'azione.
Note all'art. 8:
Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39, vedi note alle premesse.
Art. 9.
Modifica degli
allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al
presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello
comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art.
10.
Armonizzazione della normativa
1. Ai fini dell'adozione dei
decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2.
All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede
con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente. La partecipazione alle attivita' del comitato non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
3. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le
amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la
normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge n. 447 del 1995.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per
coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447
del 1995.
Note all'art. 10:
Per l'art. 3, comma 1 della legge n.
447 del 1995 vedi note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«Art. 17.
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari
b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;».
L'art. 11, della legge n. 447, del 1995
cosi' recita:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza,
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono
emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente
alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo
tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati
con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La
prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da
installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate sono definiti
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art.
11.
Sanzioni
1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni
mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui
agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia
autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture
principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3
per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Note all'art. 11:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca:
«Modifiche al sistema penale».
Dato a Roma, addi' 19 agosto
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri;
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie;
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Fini, Ministro degli
affari esteri;
Castelli, Ministro della giustizia;
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze;
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Storace, Ministro della salute;
La Loggia, Ministro per gli
affari regionali;
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato 1
(art. 5, comma 1)
Descrittori
acustici
1. Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night
level) Lden.
1.1. Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), e'
definito dalla seguente formula:
Lday/10 (Levening+5)/10
(Lnight+10)/10
Lden=10lg[(14x10 + 2x10 + 8x10 )/24]
dove:
a) Lden
e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato
sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
b) Lday e' il livello
continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO
1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno
solare;
c) Levening e' il livello continuo equivalente a lungo termine
ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme
dei periodi serali di un anno solare;
d) Lnight e' il livello continuo
equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987,
determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare; dove, per tener
conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul
territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
a) periodo
giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta cosi'
suddiviso:
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
2) periodo serale:
dalle 20.00 alle 22.00;
3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
b)
l'anno e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto
il profilo meteorologico;
dove si considera il suono incidente e si tralascia
il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.
La
determinazione di Lday, Levening, Lnight sull'insieme dei periodi diurni, serali
e notturni potra' avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali
e/o di campionamento statistico.
1.2. Il punto di misura per la
determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, dipende
dall'applicazione:
a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica
strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimita'
degli edifici, i punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad
un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata piu'
esposta; a tale scopo la facciata piu' esposta e' il muro esterno rivolto verso
la sorgente specifica e piu' vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti
possono essere operate scelte diverse;
b) nel caso del rilevamento ai fini
della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore
all'interno e in prossimita' degli edifici, i punti di misura devono essere
posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere
inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4
m;
c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura
acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal
suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
1) zone
rurali con case a un solo piano;
2) elaborazione di misure locali atte a
ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche;
3) mappatura acustica
dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica
di singole abitazioni.
2. Definizione del descrittore del rumore
notturno.
2.1. lI descrittore del rumore notturno Lnight e' il livello
continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO
1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:
a)
la notte e' di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
b)
l'anno e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto
il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente
allegato;
c) e' considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del
presente allegato;
d) il punto di misura e' lo stesso usato per
Lden.
3. Descrittori acustici supplementari.
3.1. In alcuni
casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening, puo' essere utile
usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle
circostanze seguenti:
a) la sorgente di rumore in questione e' attiva solo
per un tempo parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi
diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei
periodi notturni di un anno;
b) in media, in uno o piu' periodi considerati,
si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora;
ove si puo' intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque
minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile;
c) il rumore
ha forti componenti di bassa frequenza;
d) Lamax, o SEL (livello di
esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in
caso di picchi di rumore;
e) protezione supplementare nel fine settimana o in
particolari stagioni dell'anno;
f) protezione supplementare nel periodo
diurno;
g) protezione supplementare nel periodo serale;
h) una
combinazione di rumori da diverse sorgenti;
i) zone silenziose esterne agli
agglomerati;
l) il rumore contiene forti componenti tonali;
m) il rumore
contiene forti componenti impulsive.
Allegato 2
(art. 6)
Metodi di determinazione dei descrittori
acustici
1. Introduzione.
1.1. I valori di Lden e Lnight possono
essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le
previsioni e' applicabile solo il calcolo.
2. Metodi di calcolo di
Lden e Lnight.
2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa
dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:
a) per il
rumore dell'attivita' industriale: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of sound
propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono essere
ottenuti dati di rumorosita' (dati di ingresso) idonei a questa metodologia
mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:
1) ISO 8297: 1994
«Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial
plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering
method»;
2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power
levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free
field over a reflecting plane»;
3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics -
Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping
measurement surface over a reflecting plane»;
b) per il rumore degli
aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing
Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la
modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui
alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;
c) per il rumore del traffico
veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96
(SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arreªte' du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e
nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti
l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR
1980»;
d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi
Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di
Lden ed Lnight secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione
del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.
3. Metodi di misurazione di Lden e
Lnight.
3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui
all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1:
1982.
3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a
un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo
del riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale cio' comporta una
correzione di - 3 dB per le misurazioni.
Allegato 3
(art. 6)
Metodi di determinazione degli effetti
nocivi
1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare
gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:
a) la
relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare, ferroviario
e degli aeromobili nonche' dell'attivita' produttiva;
b) la relazione tra
disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e
degli aeromobili nonche' dell'attivita' produttiva.
1.2. Se necessario sono
formulate specifiche relazioni dose-effetto per:
a) le abitazioni con
speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;
b) le abitazioni
con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;
c) climi/culture
diversi;
d) gruppi vulnerabili della popolazione;
e) rumore tonale
dell'attivita' industriale;
f) rumore impulsivo dell'attivita' industriale e
altri casi speciali.
Allegato 4
(art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la
mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche
1. La
mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una
rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a) la
situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore
acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una
determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore
acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona
esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i
descrittori acustici di cui all'art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe
acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:
a)
grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato
elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati
riguardano in particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico
veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico
aeroportuale;
d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
4. Le
mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
a) i
dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b) l'informazione
da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c) i piani d'azione ai sensi
dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per
la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione,
figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per
l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani
d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e piu'
particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che
visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui
la situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni
future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a
un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la descrizione delle
strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione,
nonche' la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa
accuratezza.
7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso
locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione
di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito
nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature
acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e
dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre
sorgenti di rumore.
Allegato 5
(art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani
d'azione
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti
elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e
ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di
rumore da prendere in considerazione;
b) l'autorita' competente;
c) il
contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art.
5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una
valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione
dei problemi e delle situazioni da migliorare;
g) un resoconto delle
consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
h) le misure
antirumore gia' in atto e i progetti in preparazione;
i) gli interventi
pianificati dalle autorita' competenti per i successivi cinque anni, comprese le
misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di
lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
n)
disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano
d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del
traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a
livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
e)
riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o
misure economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime
in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del
sonno o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non
tecnica di facile consultazione per il pubblico.
Allegato
6
(art. 7, comma 1)
Dati da trasmettere alla Commissione
I
dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
1) Per gli
agglomerati:
1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione,
dimensioni, numero di abitanti;
1.2) l'autorita' competente;
1.3) i
programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore
in atto;
1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5) il
numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle
abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a
4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,
&62;75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e
aereo o dell'attivita' industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per
eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e
149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile. e
opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni
dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o piu' tipi di rumore
ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento
di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione
dal rumore ambientale;
b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle
abitazioni in cui il valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di
distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia
inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente il valore
piu' alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi
stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti
all'art. 2, contribuiscono ai
fenomeni summenzionati;
1.6) il numero
totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni
esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di
altezza sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70, con
distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o
dell'attivita' industriale. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la
fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove
possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano
abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in
questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una
facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera b). Si
dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari
principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni
summenzionati;
1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono
presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
1.8) una sintesi
del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui
all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;
2) Per gli assi stradali e
ferroviari principali e gli aeroporti principali:
2.1) una descrizione
generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e
flussi di traffico;
2.2) una caratterizzazione dell'area
circostante:
agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto
territoriale, altre principali sorgenti di rumore;
2.3) i programmi di
contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in
atto;
2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
2.5) il numero
totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni
situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli
di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata piu' esposta: 55-59,
60-64, 65-69, 70-74, &62;75. Si' dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e
opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni
dotate di:
a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b) una facciata
silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera b);
2.6) il
numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano
abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei
seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata
piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70. Questi dati potranno
altresi' essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si
dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli
intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a) insonorizzazione
speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al
punto 1.5, lettera a);
c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di
cui al punto 1.5, lettera b);
2.7) la superficie totale, in km2, esposta a
livelli di Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre
fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il
numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna
zona. Le cifre includono gli agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve
di livello 55 e 65 dB su una o piu' mappe, che devono comprendere informazioni
sull'ubicazione di paesi, citta' e agglomerati all'interno delle curve di
livello;
2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti
pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci
cartelle.