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INQUINAMENTO ACUSTICO - URBANISTICA ED EDILIZIA - Insediamenti produttivi - Rumori ed esalazioni - Disciplina civilistica - Disciplina urbanistica - Violazione dei limiti - Prova. La nocività di rumori ed esalazioni provenienti da insediamenti produttivi va intesa in una doppia accezione: sul piano dei rapporti tra fondi vicini, essa è il limite alla normale tollerabilità delle esalazioni dal fondo del vicino (ex art. 844 cod.civ.); sul piano urbanistico, costituisce il limite qualitativo e tipologico delle attività insediabili. Rileva dunque nei rapporti civili tra fondi, nella prima accezione; e come elemento urbanistico nel secondo dei casi. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la sua violazione va comprovata: se tale violazione viene invocata ai fini della disciplina urbanistica, ossia si lamenta che il tipo di impianto essendo ordinariamente preordinato all’esalazione di immissioni nocive, è incompatibile con la destinazione di zona, allora va offerta la prova della sussistenza strutturale di esalazioni nell’attività produttiva. Laddove la prova in esame viene offerta, invece, come sussistenza di occasionali immissioni, magari derivanti da una natura delle lavorazioni dell’impianto differente da quelle per il quale l’impianto è stato autorizzato, allora si rientra nella ordinaria ipotesi di tutela di cui all’art. 844 cod.civ. e, in tal caso, non è la concessione edilizia ad essere illegittima, ma l’attività in sé, così come condotta, con ogni conseguenza, sul piano civile e penale della tutela. Pres.Messina, Est. Gatto Costantino - F.S.R. e altri (avv.ti Leone ed Amato) c. Comune di Torrenova (avv. Cassata), Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez.I - 10 novembre 2008, n. 2069

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NQUINAMENTO ACUSTICO - Aeroporti - D.p.r. n. 496/1997 - Piani di contenimento ed abbattimento dei rumori - Fasi di decollo e atterraggio - Attività a terra - Distinzione tra fonti di immissione - Impossibilità - Segmenti di attività unitaria. Il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei gestori dell’aeroporto di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori (artt. artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496), ha imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione, nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’ attività unitaria. In particolare, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

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INQUINAMENTO ACUSTICO - D.p.r. n. 496/1997 - Rumore aeroportuale - Rilevamento dei dati e misurazione del rumore - Attribuzione in capo ai gestori dell’aeroporto - Sottrazione di competenze proprie delle province e dei comuni - Inconfigurabilità. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che l’art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori degli aeroporti. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma (avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n.

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma (avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi di campane troppo rumorosi - Risarcimento del danno biologico - Configurabilità - Fattispecie. Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonanano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute. Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di Lavagna al risarcimento di 60 mila euro a favore di un'insegnante in pensione. TRIBUNALE DI CHIAVARI, 9 agosto 2008, sentenza n. 373

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali - Applicabilità in assenza di classificazione acustica - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio comunale, sono operativi i limiti c.d. “assoluti” di rumorosità, ma non anche quelli c.d. “differenziali” (v. T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 29/6/2005 n. 578; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). In tal senso depone l’univoca formulazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: “In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”. Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto, primo comma relativo ai c.d. limiti “assoluti” e secondo comma relativo ai c.d. limiti “differenziali”, sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie. D’altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti “differenziali” perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente “industriali” ) che si ricaverebbe “ex se” dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività “medio tempore”. In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti “differenziali” erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio “differenziale” all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna - PR- 21/5/2008 n. 259 cit.). Pres. Papiano, Est. Giovannini - Societa' Sportiva Tiro A Segno Nazionale - Sezione di Reggio Emilia (avv. Trosa) c. Comune di Reggio Emilia (avv. Gnoni) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 18 settembre 2008, n. 385

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela dell’affidamento - Attività economiche già insediate sul territorio - Modifiche restrittive alla zonizzazione - Esclusione - Rilevanza al fine delle graduazioni delle misure di bonifica. In materia di rumore la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 - ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno - non sono recessivi rispetto alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907). Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di zonizzazione acustica - Strumento di pianificazione - Potestà discrezionale dell’amministrazione. La giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 7/4/2005 n. 751). Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali di immissione sonora ex art.4 D.P.C.M. 14.11.97 - Enti senza scopo di lucro - Osservanza dei limiti - Fondamento. Il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 riguarda tutte le attività che, per le proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti. Ne deriva che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta da enti senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario rispetto do tali limiti (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del 6.9.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 2.1.2008, n. 5). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715

Disturbo al riposo ed alle occupazioni

Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie. Per la sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246

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INQUINAMENTO ACUSTICO - Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie - Obbligo di procedere a nuova zonizzazione acustica - Classe non inferiore alla IV - Esclusione. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta l'inderogabile necessità di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti - con inclusione in classe non inferiore alla IV - in quanto, in base al DPR 18 novembre 1998, n. 459, recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Pres. Conti, Est. Mosconi - B.P.U. (avv.ti Leali, Vescia e Campana) c. Comune di Carobbio degli Angeli (avv.ti Bendinelli e Benedetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25/03/2008, Sentenza n. 3

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Inquinamento acustico - Disturbo al riposo ed alle occupazioni - Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie. Per la sussistenza del reato di cui allÕart. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a pi persone, ma l'idoneitˆ del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246

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Inquinamento acustico - Limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997 - Applicabilitˆ immediata. In tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore, mentre per i valori limite assoluti lÕart. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dellÕart. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata applicazione lÕart. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent. n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti DÕAntona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

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Inquinamento acustico - Valori limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97 - Circoli ricreativi privati - Applicabilitˆ - Equiparazione alle attivitˆ commerciali. I valori limiti differenziali di cui allÕart. 4, c. 1 DPCM 14.11.1997 si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalitˆ di lucro, alle attivitˆ commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr. punto 3 della Circolare Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U. del 15.9.2004). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti DÕAntona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) -T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5

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Inquinamento acustico - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 - Presupposti. A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dellÕinerzia del responsabile, legittima lÕordinanza contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato dallÕinquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cio con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dallÕordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda lÕestinzione della sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti DÕAntona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5