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Inquinamento acustico - Tutela della quiete pubblica - Interesse prevalente sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi - Limitazione degli orari di apertura - Legittimit. Linteresse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: una volta accertata la lesione di quel bene, detta prevalenza impone alle autorit preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo, inclusa senza dubbio la limitazione degli orari di apertura. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) -T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 380

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Inquinamento acustico - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, c. 3, T.U.E.L.- Efficacia temporalmente limitata - Mancata previsione di una scadenza finale - Illegittimit. In materia di tutela della quiete pubblica, deve ritenersi illegittima lordinanza contingibile e urgente emanata ex art. 54, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, priva di una scadenza finale adeguatamente prestabilita. Tali ordinanze, infatti, oltre al carattere della contingibilit, intesa come urgente necessit di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, presentano il carattere della provvisoriet, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicch oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580; TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 15 settembre 2006, n. 8614). poi vero che la misura urgente pu, in relazione al suo contenuto concreto, avere lattitudine a produrre conseguenze non provvisorie, e non per questo diviene illegittima. Tuttavia, una cosa che un ordine non abbia scadenza; altra che, nel periodo prestabilito in cui lordine vigente, esso produca effetti destinati a persistere oltre la scadenza dellordine stesso, ci che ben possibile. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.B. (avv. Tezza) c. Comune di San Bonifacio (avv.ti Lequaglie e Acerboni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 30 novembre 2007, n. 3807

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Inquinamento acustico - L.R. Veneto n. 40/94 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Adozione di criteri riduttivi dellorario di chiusura, al fine di assicurare il rispetto, allinterno e allesterno dei locali, della normativa in materia di inquinamento acustico - Legittimit - Prevalenza del diritto alla salute rispetto agli interessi di natura economica. In presenza di situazioni comuni ad una stessa tipologia di esercizi pubblici, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, lamministrazione pu legittimamente adottare, ai sensi dellart. 4 della l.r. 40/94, criteri riduttivi dellorario di chiusura, per assicurare, allesterno come all interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo unattivit di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone sulla collettivit circostante i pregiudizi (cfr. TAR Veneto sez. 3^ 22 maggio 2007 n. 1582). Pres. ed Est. De Zotti - A. s.r.l. e altro (avv. ti Fortunati e De Martin) c. Comune di Legnaro (avv. Di Lorenzo) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 20 novembre 2007, n. 3708

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Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Non impedire al proprio cane di abbaiare - Disturbo di una persona - Art. 659 c.p. configurabilit - Esclusione - Rapporti di vicinato - Risarcimento del danno - Sussistenza - Art. 844 c.c.. Per la configurazione della fattispecie contenuta nellart. 659 c.p. occorre che lattivit rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non gi di una soltanto. Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile (v. Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

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Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Art. 659 c.p. - Natura - Configurazione. Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non necessaria la prova dell'effettivo disturbo di pi persone, ma sufficiente l'idoneit del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5/11/2007, Sentenza n. 40502

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Inquinamento acustico - Art. 672 c.p. ipotesi indicate al capo B - Natura - Configurazione - Fattispecie: cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato. Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate al capo B, lart. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo lincolumit delle persone (comma 2 n. 2). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 5 Novembre 2007, Sentenza n. 40502

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Inquinamento acustico - Tutela della salute - Art. 117 Cost. - Potest regolamentare regionale - L.r. Puglia n. 3/2002 - Zonizzazione acustica - Difetto - Applicabilit del criterio differenziale. La disciplina normativa del fenomeno dellinquinamento acustico, attenendo alla tutela della salute, , alla luce del testo novellato dellart. 117 Cost., materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, nonch ambito di disciplina in cui la potest regolamentare spetta alle Regioni (art. 117, c. 6 Cost.), sicch le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale, permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dalla Regione, autorit dotata di competenza nel nuovo sistema (sent. Corte Cost. n. 376/2002). Da ci consegue che, giusta il disposto dellart. 3 della L.r. Puglia 12 febbraio 2002, n. 3, nella valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale, anche in difetto di zonizzazione acustica, trova certamente applicazione il cd. criterio differenziale. Pres. Ravalli, Est. Dibello - G. s.a.s. (avv. Taurino) c. Comune di Taranto (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 ottobre 2007, n. 3656

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Inquinamento acustico - - Immissioni sonore - Procedimento avviato dallente locale per la verifica del rispetto dei limiti - Utilizzabilit dellaccertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento penale alla presenza dei rappresentanti della societ interessata - Fondamento - Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p.. Lart. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo lesistenza del segreto solo fino al momento in cui lindagato non abbia conoscenza dellatto, disposizione inapplicabile allipotesi di accertamenti del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di zonizzazione acustica condotti dallente competente (nella specie, ARPAC) alla presenza dei rappresentanti della societ interessata. Ne consegue che, anche ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono legittimamente inserirsi nellambito di un procedimento amministrativo promosso dallente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia, gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto effettuati dallARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune). Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) -T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3 ottobre 2007, n. 8851

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Inquinamento acustico - inquinamento atmosferico - Industria insalubre di prima classe (carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attivit - Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 - Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217 T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la quale il sindaco, dopo aver rilevato la persistente inottemperanza alle prescrizioni imposte dal Comune al fine di prevenire il danno e il pericolo alla salute pubblica, imponga al titolare la cessazione di un'attivit di carrozzeria causa di inquinamento acustico e atmosferico, classificata come industria insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981) e situata nell'abitato, va correttamente qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art. 38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse dell'atto. Sicch, ai fini della sua emanazione, non richiesta la sussistenza di un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, tale da concretare un grave pericolo di danno imminente al quale rimediare con provvedimenti extra ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli - Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric. -T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n. 2290

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Inquinamento acustico - Piano di zonizzazione acustica - Atto di pianificazione - Controversie - Controinteressati - Individuabilit - Esclusione. Il piano di zonizzazione acustica , adottato dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) l. 26 ottobre 1995 n. 447, atto di pianificazione, nei confronti del quale non sono individuabili diretti controinteressati ( cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 26 giugno 2003 , n. 745 per cui dalla natura del piano di zonizzazione acustica di suddivisione per classi del territorio comunale deriva la non individuabilit di controinteressati nella controversia con cui si impugna il piano stesso). Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. -T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

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Inquinamento acustico - Trasporto aereo - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunit - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/30/CE. Avendo adottato il regio decreto del 14 aprile 2002 che disciplina le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, il Regno del Belgio venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per lintroduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunit e dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE, e 249, terzo comma, CE. Il Regno del Belgio condannato alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. III, 14 Giugno 2007, causa C-422/05

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Inquinamento acustico - Poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale - Natura - Opere esclusivamente interessate da installazioni e attivit militari - Non rientrano - Contenimento dellinquinamento acustico - Preventivo raccordo con lamministrazione militare - Necessit - Esclusione. Ai fini del contenimento acustico nelle zone in cui insistono di poligoni di tiro gestiti dal Tiro a segno nazionale, non richiesta la preventiva attivit di raccordo con l'Amministrazione militare, prevista dall'art. 11 della L. n. 447/1995 per le aree esclusivamente interessate da installazioni militari e attivit delle Forze armate, posto che i poligono di tiro non rivestono tale natura: pur appartenendo al Ministero della Difesa, che se ne riserva l'uso per le proprie esercitazioni, essi sono tuttavia destinati ad attivit sportiva. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

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Inquinamento acustico - - Assembramenti rumorosi di avventori - Riduzione dellorario notturno di un pubblico esercizio - Strumento preventivo adeguato. La riduzione dellorario notturno di un pubblico esercizio operante nellarea in cui si verificano rumorosi assembramenti di avventori costituisce uno strumento preventivo adeguato a rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stabilito un nesso causale tra gli assembramenti e il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilit soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilit degli stessi assembramenti al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

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Inquinamento acustico - Quiete pubblica - Bene collettivo - Espressione del diritto alla salute - Art. 32 Cost. - Prevalenza rispetto agli interessi economici - Prevalenza rispetto al diritto della giovent ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici. La quiete pubblica - intesa come limite di compatibilit delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilit - costituisce bene collettivo. Essa condizione necessaria affinch sia garantita la salute, che deve essere tutelata come fondamentale diritto dellindividuo ed interesse della collettivit (art. 32 cost.) dagli Enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni: e se questi hanno il dovere, certamente i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo unattivit economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettivit circostante i pregiudizi (nel caso di specie, il collegio ha ritenuto il diritto alla quiete pubblica prevalente anche sul diritto della giovent ad aggregarsi durante la notte in luoghi pubblici, sia perch la socializzazione pu svolgersi anche in altro orario, sia, pi realisticamente, perch quella ben pu riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo). Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) - TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

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Inquinamento acustico - Piano di risanamento - Art. 7 L. n. 447/1995 - Specifica approvazione consiliare - Necessit. Ai sensi dellart 7 della legge n 447 del 1995, il piano di risanamento, diverso e separato dal piano di zonizzazione acustica, deve essere oggetto di discussione e approvazione del Consiglio Comunale. Pres. Piacentini, Est. Altavista - Tiro a Segno nazionale- sezione di Codogno (avv.ti Amadio e Fumarola) c. Comune di Fombio (avv. Pagano), riunito ad altro ric. -T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 giugno 2007, n. 4957

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Inquinamento acustico - Limitazione agli orari di apertura dei locali - Livelli di rumore previsti per una determinata zona - Superamento - Verifica strumentale - Necessit - Esclusione - Condizioni - L.R. Veneto n. 40/94, artt. 4 e 5. La verifica strumentale del superamento dei livelli di rumore, previsti per una determinata zona, realizza presuntivamente una violazione della quiete pubblica, consentendo allautorit comunale di disporre per ci soltanto una limitazione agli orari di apertura dei locali. Ci non significa, peraltro, che tale verifica sia la condizione necessaria per disporre restrizioni dorario nellinteresse della salute collettiva, vuoi perch lart. 4 della l.r. Veneto n. 40/94 non pone espressamente tale condizione, vuoi perch, comunque, il relativo potere agevolmente derivabile dal disposto del successivo art. 5, non potendosi negare che nella materia siano presenti specifici profili dinteresse pubblico. La mancanza di tali verifiche dovr naturalmente essere colmata da unappropriata attivit istruttoria, che accerti la lesione degli interessi tutelati. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - B. s.a.s. (avv. Zambelli) c. Comune di Verona (avv. Volpe) -TAR VENETO, Sez. III - 22 maggio 2007, n. 1582

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Inquinamento acustico - Verifica del superamento dei livelli di normale tollerabilit - Criterio comparativo - Nozione - Criteri di cui ai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 - Campo di applicazione. I criteri previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997 sono applicabili esclusivamente al rapporti di natura pubblicistica, intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione preposta alla tutela della salute ed al correlativo interesse pubblico protetto ed i privati che esercitino le attivit ivi contemplate. Diversamente, ove occorre verificare se siano stati superati i livelli di normale tollerabilit, pu farsi riferimento al criterio comparativo - che consiste nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni ritenendosi, dalla prevalente giurisprudenza, superato il livello di normale tollerabilit ove lintensit del rumore prodotto sia superiore a tre decibel al livello sonora di fondo. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

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Inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Beni oggetto di tutela - Riposo delle persone - Normali occupazioni delle persone - Immissioni che superano la normale tollerabilit - Idoneit ad integrare il reato anche in orari non destinati al riposo. Un suono intollerabile, pur se prodotto in una fascia oraria in cui il regolamento condominiale non prescrive si debba rispettare il riposo altrui, pu essere idoneo a disturbare la quiete pubblica. Invero, il reato previsto e punito dal prima comma dell'art. 659 c.p., contempla la condotta di colui che abusando di strumenti sonori... disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Non rileva dunque solo il disturbo arrecato al riposo delle persone, dal momento che la norma rivolta a tutelare non solo il riposo (che, normalmente, avviene solo in determinate ore della giornata) bens anche lo svolgimento delle normali occupazioni, ove siano disturbate da unimmissione che ecceda la normale tollerabilit, soprattutto all'interno delle mura domestiche. (cfr. Cass. pen, sez. Vi, sent. n. 4049/1980, secondo cui Il disturbo punito con la norma di cui all'art. 659 c.p. concerne non soltanto il riposo, ma altres la quiete, che bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna"). G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

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Inquinamento acustico - Art. 659 c.p. - Condotta "potenzialmente idonea" a disturbare un numero indeterminato di persone. La giurisprudenza della Suprema Corte concorde nel ritenere che, per la configurabilit della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., sufficiente che la condotta posta in essere sia potenzialmente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se solo una di queste si sia in effetti lamentata atteso che, anche ove il disturbo non investisse in concreto una pluralit di persone, in ogni caso la condotta tale da poter determinare un effetto negativo sulla tranquillit pubblica e idonea ad integrare il reato contestato. Peraltro anche il disturbo alla ristretta tranquillit di un numero limitato di persone ritenuto idoneo a configurare la contravvenzione ascritta. G.U. Brancaccio - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. stacc. GAETA - 19 maggio 2007, Sentenza n. 723

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Inquinamento acustico - Pianificazione acustica - Scelte discrezionali dellamministrazione - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. Le scelte discrezionali effettuate dallamministrazione in materia di pianificazione territoriale (nella specie: pianificazione acustica comunale) possono essere sindacate, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimit, solo nei limiti della manifesta irrazionalit e contraddittoriet. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

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Inquinamento acustico - Disturbi alla quiete pubblica - Parcheggio di una stazione di servizio - Assimilabilit ad unarea pubblica - Fondamento - Potere del sindaco di regolamentare la sosta - Sussistenza. Il parcheggio di una stazione di servizio, quale opera accessoria e complementare di una strada, assimilabile, per le sue caratteristiche intrinseche, ad una area pubblica (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13 maggio 1988, che ha ritenuto applicabile la disciplina del codice della strada ad unarea appartenente a privati, se l'uso di essa consentito a tutti, essendo l'uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale - o meno - e non gi l'appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati). In quanto pertinenza stradale, sussiste quindi il potere del sindaco di regolamentare la sosta su di esso, al non illogico fine di impedire lindebito utilizzo da automobilisti e eventuali disturbi alla quiete pubblica. Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi - P.M. & C. s.n.c. (avv. Graziani) c. Comune di Tuscania (avv. Leonardi) -T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 2 aprile 2007, n. 2822

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Inquinamento acustico - L. 447/95 - Documentazione di impatto acustico - Aviocampo destinato al decollo e allatterraggio di ultraleggeri - Esclusione dalla disciplina di cui allart. 8 L. n. 447/95 - Inconfigurabilit. La disciplina di cui alla L. n. 447/95, in materia di inquinamento acustico, trova applicazione anche nei riguardi di un aviocampo destinato al decollo e allatterraggio di veicoli ultraleggeri. E infatti ragionevole che a tali strutture, possibili fonti anche significative di rumore, si applichino le disposizioni di cui allart. 8 della L. 447 cit., ove siano riconducibili ad altra tipologia di opere, per le quali la stessa norma impone la presentazione di una documentazione di impatto acustico (nella specie, il collegio ha ritenuto di poter equiparare laviocampo agli impianti sportivi e ricreativi di cui allart. 8 cit. lett. e, in razione delle caratteristiche concrete della struttura, pertinente ad un agriturismo). Non rileva a tal fine il D.M. 31 ottobre 1997, che, nellescludere da suo campo di applicazione gli spazi destinati al decollo e allatterraggio di ultraleggeri, non impedisce che essi siano altrimenti soggetti alla disciplina in materia di inquinamento acustico, n il d.P.R. n. 404/88, che non si configura come disciplina in deroga per le aree destinate a tale funzione. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - A.B. s.s. (avv. Ti Domenichelli, Ferrasin e Zambelli) c. Comune di Campo San Martino (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 maggio 2007, n. 1323

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Inquinamento acustico - Impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 - Criterio differenziale ex art. 2, c. 2 D.P.C.M. 1 marzo 1996 - Applicabilit - Esclusione. Ai sensi dellart. 3 del D.M. 11/12/2006, gli impianti a ciclo continuo esistenti prima del 1996 non sono assoggettati al criterio differenziale di cui allart. 2, c. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1996 , qualora siano rispettati i valori assoluti di immissione previsti per la zona acustica attribuita allarea interessata dallimpianto. Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 714

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Inquinamento acustico - Pianificazione acustica - Zone territoriali - Divieto di contatto diretto ex art. 4, c. 1 lett. A) della L. n. 447/1995 - Limiti. In materia di pianificazione acustica, il divieto di contatto diretto di cui allart. 4, c. 1, lett. A) della L. n. 447/1995 (ripreso dallart. 6, c. 3 della L.R. Piemonte n. 52/2000) posto esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori differenziali superiori a quello previsto dalla legge (5 decibel). Pres. Calvo, Est. Manca - D.G. e altro (avv. Cavalli) c. Comune di Mondov (avv.ti Matroviti e Mazza) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 19 febbraio 2007, n. 71

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Inquinamento acustico - Pubblica Amministrazione - Attivit valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attivit valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, precluso il suo accoglimento, poich rivela un fine di generale controllo sull'attivit amministrativa che non risponde alla finalit per la quale lo specifico strumento in parola pu venire azionato, che solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dallARPA Lazio per il risanamento acustico dellarea. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dellImpresa in relazione allinquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava linteressato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, lauspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata allaccertamento dei presupposti legali per ladozione del provvedimento, quindi, lAmministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto lesito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408

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Inquinamento acustico - Emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Art. 659 2 c. c.p. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilit di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di mestieri rumorosi (nella specie, attivit industriale - falegnameria) integra gli estremi di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 447 del 1995, mentre la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. circoscritta alla violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore. Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 287

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Inquinamento acustico - Emissioni rumorose - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Criterio della stretta tollerabilit - Criterio della normale tollerabilit - Differenza - Art. 844 cod. civ. - Responsabilit civile dell'agente. Nell'ipotesi in cui il reato di cui all'art. 674 c.p. venga realizzato provocando, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a offendere o imbrattare o molestare persone, l'emissione avvenga in violazione delle norme statali o regionali o dell'autorit che fissano i limiti di tollerabilit delle emissioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che, in mancanza di tali norme, debba farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilit e non a quello della normale tollerabilit previsto dall'art. 844 cod. civ., il cui superamento d luogo unicamente ad una responsabilit civile dell'agente (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^, sent. nn. 11556/06, 8299/06, 19898/05, 9503/05, 38297/04, 25660/04 e 9757/04). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875

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Inquinamento acustico - Zonizzazione - Classificazione delle aree industriali o prevalentemente industriali - Classe III - Esclusione. Le aree ove sono insediate attivit industriali (il cui precedente uso reso urbanisticamente significativo dalla zonizzazione D) vanno normalmente inserite, dal punto di vista acustico, in classe V e VI (con la precisazione che la classe VI non necessaria, la sua previsione dipendendo da un mero accertamento in fatto, e cio che si tratti di zone esclusivamente industriali). Le aree prevalentemente industriali possono, peraltro, essere inserite anche in classe IV (in ogni caso, con esclusione della III, in cui vanno normalmente inserite aree urbane con limitata presenza di attivit artigianali ed assenza di attivit industriali), ma solo quando - da un preciso accertamento di fatto - risulti che larea caratterizzata da limitata presenza di piccole industrie e da unelevata integrazione tra attivit residenziali, produttive e commerciali. Sicch in contrasto con le disposizioni di cui al DPCM 1.3.91 linserimento in classe III di unarea in cui siano ricompresse aree urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla presenza di un rilevante numero di aziende produttive. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

Sentenza

Inquinamento acustico - L. 447/95 - Piani di classificazione acustica - Coordinamento con la pianificazione urbanistica - Preesistenti destinazioni duso. La legge statale - art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 - prevede che, in sede di redazione dei Piani di Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle preesistenti destinazioni duso, con ci creando unevidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con lintento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Pres. De Zotti, Est . De Piero - P.Z. s.r.l. e altri (avv. Zen) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) -T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 188

Sentenza

Inquinamento acustico - Esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso - Art. 659 c.p. - Rilevanza della condotta - Limiti delle emissioni o immissioni sonore. Dalla comparazione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 659 c.p. si desume chiaramente che ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso costituisce l'oggetto della disposizione di cui al secondo comma, attenuata rispetto a quella di cui al primo comma per il ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione. Tuttavia, la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell'art. 659 c.p. non stata del tutto eliminata (Cass. sez. 1 ^, 8 settembre 1997 n. 4199), ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti il problema della rumorosit ma diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (nel medesimo senso, cfr., Cass. 14 gennaio 2005 n. 530). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2875

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Inquinamento acustico - Zonizzazione - Divieto di contatto diretto di aree con grado acustico non immediatamente consecutivo - Art. 4 L. n. 447/95 - Procedimento - Zone cuscinetto - Piani di risanamento acustico. La creazione di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto eterogenee non pu essere giustificata dallesigenza di rispettare il divieto, sancito normativamente dallart. 4 della L. 447/95, di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come pu avvenire quando zone urbanisticamente qualificate produttive sono collocate a ridosso di aree residenziali). In tal caso, infatti, il piano di zonizzazione acustica dovr prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero, se neppure questo praticabile, imporre piani di risanamento acustico. Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) -T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

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Inquinamento acustico - Zonizzazione - Inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa - Abitazioni e insediamenti industriali - Irragionevolezza. Non risulta ragionevole, perch non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento acustico che preveda linserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e destinazione diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali aree agli stessi limiti di emissione, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove lo stesso legislatore ha consentito pi elevati livelli di rumorosit in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dellattivit svolta. (cfr. Tar Milano n. 1231/04). (Nella specie, lamministrazione comunale aveva creato una macrozona contenente parti del territorio significativamente diverse per destinazione - zone C e D, interessate da insediamenti industriali e da abitazioni - determinandosi ad attribuire, nella medesima macrozona, una duplice, diversa classificazione acustica - II e III -) Pres. De Zotti, Est . De Piero - F. s.r.l. (avv.ti Pettine e Falciani) c. Comune di Cittadella (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2007, n. 187

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Inquinamento acustico - Condotta rumorosa - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Tutela generica della salubrit ambientale - Fattispecie di cui al c. 2 dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialit con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, c. 2, L. n. 447/1995 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: orchestrina all'interno di un bar. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, pu integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen, non essendo applicabile il principio di specialit di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrit ambientale, (Cass. sentenza 16/4/04, Amato, rv. 228.244). Tale elemento rappresentato proprio da quella concreta idoneit della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillit tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralit indeterminata di persone. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar). Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro. (Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, 7 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 19/1/2007 (ud. 5/12/2006), Sentenza n. 1561

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Inquinamento acustico - Inquinamento atmosferico - Traffico veicolare - Divieto di transito agli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone - Ordinanza contingibile e urgente - Inadeguatezza. E illegittima lordinanza contingibile e urgente del Sindaco di limitazione della circolazione di autoveicoli non adibiti al trasporto di persone, emanata a fronte di una situazione di inquinamento atmosferico ed acustico sussistente da diversi anni, che postula piuttosto interventi strutturali e concertati tra le varie P.A. competenti. Simili interventi straordinari producono infatti ricadute sul territorio di altri comuni, trasferendo i problemi di inquinamento sulle altre aree interessate dai percorsi alternativi. E pertanto appropriato ed opportuno che, al fine di risolvere il problema, la P.A. con pi ampie competenze non solo in materia di viabilit, ma anche di pianificazione, assetto e governo del territorio (la Regione) convochi una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti pubblici interessati. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villaverla e altri (avv. Meneguzzo) c. Comune di Vicenza (avv.ti Tirapelle e Checchinato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - ud. 17 gennaio 2007, n. 148

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Inquinamento acustico - - Rumore - Fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Illecito amministrativo e sanzione penale - Concorso formale - Ammissibilit - Ragioni - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico - Art. 659 c.p.. L'esercizio di un mestiere rumoroso in violazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale pu integrare, oltre che l'illecito amministrativo previsto dalla cd. legge quadro sull'inquinamento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in concreto che dall'esercizio del mestiere rumoroso sia derivato, non solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche la lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla media sensibilit delle persone nell'ambito del quale dette emissioni si verificano. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

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Inquinamento acustico - Attivit rumorose - Art. 659 c.p. - Finalit - Fattispecie - Superamento della soglia di rumorosit - Superamento dei limiti - Concorso formale - Ammissibilit - Fondamento - C.d. legge quadro sull'inquinamento acustico. Le due norme inserite nellart. 659 c.p., comma 1 e comma 2 perseguono finalit diverse, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit in funzione della tutela della tranquillit pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensit delle sorgenti sonore provenienti fisiologicamente da attivit rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione soltanto il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosit, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (v. per tutte, Cass. sez. 1^, n. 32468 del 2004; Cass. sez. 1^, n. 43202 del 2002; Cass. sez. 1^, n. 3123 del 26.4.2000). Di conseguenza, da un lato si inteso regolare in maniera rigida e rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorch suscettibili di disturbare in certa misura la tranquillit pubblica, in vista di interessi superiori come quelli stabiliti dall'economia nazionale, entro limiti strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro, mantenere intatta la punibilit in sede penale di condotte che non rispettino tali limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del diritto al riposo e alla tranquillit della comunit sociale. Per cui, una volta accertato il superamento di tali limiti, sar possibile procedere alla verifica in ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, della condotta integrante la ipotesi di cui all'art. 659 c.p., comma 1 essendo configurabile un concorso fra le condotte descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v. Cass. sez. 1^, n. 319 del 2000; Cass. sez. 1^, n. 382 del 1999; Cass. n. 23072 del 2005). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

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Inquinamento acustico - Emissione sonore - Superamento dei limiti della normale tollerabilit - Risarcimento - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili - Art. 622 c.p.p. - Giurisdizione. Spetta al giudice di merito in sede penale, la verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilit e della idoneit delle emissione sonore ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, tenendo conto in particolare, oltre che della intensit dei rumori, degli orari in cui essi si sono verificati e pi in generale dell'offesa o meno del bene tutelato della quiete pubblica. Mentre, in caso di annullamento parziale (nella specie ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile) spetta al giudice di merito in sede civile, competente per valore e grado a norma dell'art. 622 c.p.p., il giudizio sull'accertamento della responsabilit per l'illecito penale. Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075

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Inquinamento acustico - Comune non dotato del piano di zonizzazione acustica - Parametri previsti dal DPCM dell1/3/1991 - Accorgimenti tecnici - Art. 4 c. 1 lett. a ) L. n. 447/1995 - Adozione di ordinanze contingibili ed urgenti - Presupposti e limiti - Principio di legalit - Rumore prodotto da un opificio. L'articolo 8 della L. 3 marzo 1987 n. 59 consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la precisazione che l'efficacia di tali ordinanze non pu essere superiore a sei mesi (Cfr, in argomento Cons. Stato IV sez. 3 settembre 2001 n. 4627). Sicch, il principio di legalit compresso nei limiti massimi concessi dall'ordinamento e la deroga effettiva al principio di tipicit del provvedimento si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della situazione presupposto: deve trattarsi, per l'appunto, di una situazione di necessit ed urgenza (Cfr. Cons. Stato V Sez. 9 febbraio 2001 n. 580). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273

Sentenza

Inquinamento acustico - Protezione - Interessi di natura pubblicistica - Tutela della salute - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti. Le ordinanze contingibili e urgenti, anche se dirette alla protezione dall'inquinamento acustico, devono essere specificamente motivate con riferimento non solo all'esistenza di una situazione di pericolo di danno imminente in settori di pubblico interesse ma anche all'inidoneit degli ordinari strumenti a disposizione della pubblica autorit a fronteggiare l'emergenza. (Cfr., fra le tante, Cons. Stato V Sez., 14 aprile 1997 n. 351). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273

Sentenza

Inquinamento acustico - Rapporto tra L. n. 447/1995 e art. 659 c.p. - Ratio. In materia d'inquinamento acustico, la normativa di cui alla L. n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659 c.p., comma 1, in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosit, al fine di tutelare la salute della collettivit, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ci automaticamente venga integrata l'ipotesi prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze della specifica e concreta situazione (v. Cass. sez. 1^, 23 aprile 1998, Carrozzo; Cass. sez. 1^, n. 38295 del 2004). Pres. Chieffi - Est. Corradini - Ric. Raggio ed altri. (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1/3/2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, del 17/1/2007 (Ud. 06/12/2006), Sentenza n. 1075