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Inquinamento acustico - Valutazione e gestione del rumore ambientale - Non trasposizione della direttiva nel periodo prescritto- Direttiva 2002/49/CE. Non avendo adottato, durante il periodo prescritto, le leggi, regolamenti e le norme amministrative necessarie ad attuare la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dei del 25 giugno 2002 per quanto riguarda la valutazione e gestione del rumore ambientale, la Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord non ha rispettato gli obblighi di cui alla direttiva citata. (Sentenza originale: Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under that directive;Orders the United Kingdom of Great Britain). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 14 dicembre 2006, Causa C-138/06

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Inquinamento acustico - Valutazione e gestione del rumore nell'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescrive - Inadempimento di Stato (Granducato di Lussemburgo) - Direttiva 2002/49/CE. Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore nell'ambiente, il Granducato di Lussemburgo venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (sentenza originale: En ne prenant pas, dans le dlai prescrit, les dispositions lgislatives, rglementaires et administratives ncessaires pour se conformer la directive 2002/49/CE du Parlement europen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative lՎvaluation et la gestion du bruit dans lenvironnement, le Grand-Duch de Luxembourg a manqu aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.Le Grand-Duch de Luxembourg est condamn aux dpens).CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-78/06

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Inquinamento acustico - Ordinanza di contenimento e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa linibitoria totale o parziale delle attivit), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneit delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominativit e tipicit degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dellart. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo (sullosservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dellinquinamento acustico) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447, nonch dalle Leggi Regionali Pugliesi nn 17/2000 e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Art. 9, c. 1 L. 447/1995 - Potere di ordinanza - Tutela della salute dei cittadini - Art. 32 Cost. - Definizione di inquinamento acustico ex L. 447/1995 - Accertamento tecnico dellARPA - Eccezionale e urgente necessit di intervento. Lart. 9 primo comma della legge quadro sullinquinamento acustico n 447 del 1995 non pu essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nellambito della normativa di settore in tema di tutela dallinquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanit ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume allinterno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dallart. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dellinquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n 447/1995 (nellart. 2 primo comma lettera a) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come lintroduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit umane, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana. Conseguentemente, lutilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dallart. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 deve ritenersi (normalmente) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che questultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dellart. 2 della stessa Legge n 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sullinquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dellimmediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I - 24 Gennaio 2006 n. 488). In siffatto contesto normativo, laccertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente lintera collettivit) appare sufficiente a concretare leccezionale ed urgente necessit di intervenire a tutela della salute pubblica con lefficace strumento previsto (soltanto) dallart. 9 primo comma della pi volte citata Legge n 447/1995. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. effetto sorpresa indispensabile per lefficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente lintero procedimento amministrativo de quo diretto allabbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialit che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n 241. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/1995 - Facolt di adire lautorit giudiziaria ex art. 844 c.c. - Strumento ordinario di intervento escludente il ricorso allordinanza - Inconfigurabilit. In tema di ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi dellart. 9 della L. 477/1995, deve escludersi che la facolt riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire lA.G.O. per far cessare le immissioni dannose che eccedono la normale tollerabilit costituisca, sul piano amministrativo, ordinario strumento di intervento e che pertanto non consenta il ricorso allo strumento extra ordinem dellordinanza. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 563

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Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga lintera collettivit ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Tutela della salute pubblica - Situazione di pericolo involgente singoli individui - Sufficienza. La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga lintera collettivit ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione pienamente operativo anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dallessere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi prima dellentrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) lart. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 prevedeva lapplicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dallart. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere lapplicazione - sino allavvenuta zonizzazione di cui allart. 6 lettera a della Legge n 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilit di immissione sonora previsti dal primo comma dellart. 6 del predetto D.P.C.M. 1 Marzo 1991) non pu essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto loperativit del criterio dei valori limite differenziali dimmissione (contemplato dallart. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, gi fissato dal secondo comma dellart. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto allapprovazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Rumore ambientale - Misurazione a finestre chiuse e a finestre aperte - Art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997. La prescrizione dettata dal secondo comma dellart. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore da ritenersi trascurabile: a se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore .. a 40 dB durante il periodo notturno; b se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore . a 25 dB durante il periodo notturno) implica lesclusione delloperativit dei valori limite differenziali di immissione contemplati dal primo comma della stessa norma (pari a 3 dB per il periodo notturno allinterno degli ambienti abitativi) esclusivamente nellipotesi in cui il livello del rumore ambientale non raggiunga in alcun caso la soglia di rilevanza prevista in relazione agli interni dellambiente abitativo, vuoi se misurato a finestre aperte, vuoi se misurato a finestre chiuse (nel mentre non si ritiene condizione sufficiente a determinare la non applicabilit del criterio differenziale la circostanza che in una sola delle predette due modalit di misurazione - a finestre aperte o chiuse - il rumore ambientale non raggiunga la relativa soglia di rilevanza). Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Livello di rumore corretto - D.M. 16 marzo 1998 - Fattore correttivo - Rumore ambientale trascurabile. Il livello di rumore corretto altro non - ai sensi del punto 17 dellAllegato A del D.M. 16 Marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento acustico) - se non il livello di rumore ambientale calcolato con lapplicazione del fattore correttivo previsto dal punto 15 del medesimo Allegato A per tenere doverosamente conto della presenza di rumori con componenti tonali (Kt) e di bassa frequenza (Kb); al fine di qualificare ogni effetto del rumore ambientale come trascurabile (ai sensi e per gli effetti dellart. 4 secondo comma del D.P.C.M. 14 Novembre 1997) occorre logicamente valutare anche leventuale presenza nellambiente di rumori con componenti tonali e/o di bassa frequenza e, quindi, rilevare il livello del rumore ambientale calcolato con lapplicazione del c.d. fattore correttivo (+ 3db + 3db). In altri termini, ai sensi del menzionato D.M. 16 Marzo 1998, lapplicazione del fattore correttivo adempimento prescritto ex lege proprio ai fini dellesatta individuazione del livello di accettabilit del rumore ambientale. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Rintocchi dellorologio della torre civica - Conflitto tra la tutela della salute e la salvaguardia delle tradizioni storiche - Preminenza della tutela della salute. In materia di inquinamento acustico, il conflitto tra la tutela della salute (il cui pregiudizio, nella specie, era apprezzabile sotto il profilo della cd. annoyance, ossia della presenza di fattori disturbanti per la qualit della vita, specie per quel che concerne il riposto notturno) e la salvaguardia delle tradizioni storiche (rintocchi dellorologio della torre civica), va risolto attribuendo preminenza alla salute, particolarmente quando le tradizioni storiche possono continuare ad essere preservate per effetto di una migliore e pi opportuna regolazione dei meccanismi di funzionamento dellorologio fonte delle emissioni acustiche. (Nella specie, Il Tar ha conseguentemente ordinato la sospensione dei rintocchi nelle ore notturne, dalle 22.00 alle 07.00). Pres. Ravalli, Est. Dibello - V.I. (avv. dAmbrosio) c. Comune di Alliste (avv. Rosato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 settembre 2006, ordinanza n. 1013

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Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni generati da avventori di un locale aperto al pubblico - Ordinanza contingibile e urgente - Responsabilit soggettiva del gestore dellesercizio - Necessit - Esclusione - Ascrivibilit della situazione di pregiudizio allespletamento dellattivit - Sufficienza. Gli schiamazzi notturni possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un locale aperto al pubblico, qualora il disagio della popolazione, e quindi linteresse pubblico, al riposo delle persone vengano violati da rumori generati dagli avventori. Ci che rileva a tal fine non la responsabilit soggettiva del gestore dellesercizio, ma loggettiva e causale ascrivibilit della situazione di pregiudizio allespletamento dellattivit (cfr. Cds, sez.V, n.4457/02). Pres. De Zotti, Est. Savoia - T. s.a.s. (avv.ti Dalla Mura e Maggiolo) c. Comune di Verona (avv.ti Caineri e Squadroni) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 10 ottobre 2006, n. 3369

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Inquinamento acustico - Accertamento delle emissioni sonore - A.R.P.A - Campionamento riferito ad un tempo di misura di durata inferiore al tempo di osservazione - Emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi - Legittimit. Non travalica i limiti della discrezionalit tecnica spettante allA.R.P.A. laccertamento dellinquinamento acustico attraverso una misurazione effettuata in uno spazio temporale di durata inferiore rispetto al tempo di osservazione, di cui allallegato A, punto 5 del D.M. 16marzo 1998. Non pu, infatti, essere trascurato che - da un parte - il punto 5 del menzionato Allegato A consente allorgano tecnico di individuare anche un solo Tempo di misura (T/m), di durata inferiore rispetto al Tempo di osservazione (T/o) - cio il periodo di tempo nel quale si verificano le condizioni di rumorosit che si intendono valutare -, purch la misurazione sia sufficientemente rappresentativa del fenomeno acustico, e - dallaltro - che, nel particolare caso in questione (emissioni sonore provenienti da impianti frigoriferi), non sembra che le caratteristiche di variabilit del rumore siano oggettivamente tali da imporre lutilizzazione del metodo della misura per integrazione continua (di cui al punto 2 lettera a dellAllegato B del D.M. 16 Marzo 1998), anzich la misurazione del livello continuo equivalente di pressione sonora con la tecnica di campionamento (prevista dalla lettera b del punto 2 del menzionato Allegato B), riferendola ad un unico Tempo di misura. Pres. Ravalli, Est. DArpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639

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Inquinamento acustico - Rumore - Superamento limiti - Impianti di climatizzazione - Art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 659 co. 1 c.p.. Lipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dellarticolo 659 C.p. non pu essere esclusa per il solo fatto che nellesercizio di una attivit rumorosa lagente non abbia superato i limiti di rumorosit previsti dallarticolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti, lagente, il quale svolge attivit di per s rumorosa, comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dallAutorit, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Fattispecie: rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

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Inquinamento acustico - Turbativa alla quiete pubblica - Pubblici esercizi - Fattispecie: Diniego al rinnovo dell'autorizzazione ad un Pub - Pubblica Amministrazione - Attivit di verifica - Necessit. E illegittimo, il provvedimento di diniego al rinnovo dell'autorizzazione, che si limita in motivazione a riferire talune lagnanze dei vicini che avrebbero subito, dallattivit di un pub - bar, di una turbativa alla quiete pubblica. Anche in tali casi, necessaria una puntuale attivit di verifica e di accertamento da parte dell'Amministrazione. TAR Abruzzo - L'Aquila, 21/02/2006, Sentenza n. 86

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Inquinamento acustico - Contravvenzione ex 1 c. art. 659 c.p. - Configurabilit - Criteri oggettivi. Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p. sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilit delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi alcuna necessit di disporre una perizia fonometrica per accertare l' intensit dei rumori, allorch il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalit di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensit tale da superare i limiti di normale tollerabilit, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

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Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Configurabilit del reato - Normale tollerabilit - Art. 659 c.p.. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), giurisprudenza costante che, per la configurabilit del reato, necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilit, in modo da recare pregiudizio alla tranquillit pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensit, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorch non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicch la relativa valutazione circa l'entit del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilit del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per s insufficienti le lamentele di una o pi singole persone (Cass. Sez. 3^, 23 maggio 2001, Feletto, m. 219.987; Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Bedogni, m. 215.327; Sez. 1^, 19 novembre 1999, Piccioni, m. 215.139; Sez. 1^, 24 novembre 1999, Ressa, m. 216.107; Sez. 1^, 21 ottobre 1996, Calabria, m. 206.925; Sez. 1^, 24 aprile 1996, Scola, m. 205.274; Sez. 1^, 23 maggio 1996, Rinolfi, m. 205.158; Sez. 1^, 28 novembre 1995, Asquini, m. 203.460). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678

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Inquinamento acustico - Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar - Sequestro dei locali - Art. 659 c. 1 c.p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attivit idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che pu consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalit della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attivit illecita e purch risulti che venga reiterata - in caso di disponibilit della cosa - la condotta vietata. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

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Inquinamento acustico - Esercizio di mestiere o di attivit rumorosa - Art. 659 co. 1 c.p. - Art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) - Finalit delle diverse discipline. Non pu ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attivit rumorosa la contravvenzione prevista dall'art. 659 co. 1 c.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosit, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosit. In secondo luogo diverso lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillit pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosit delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi spazio per l'applicazione del principio di specialit, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'art. 659 co. 1 c. p.. Pres. Gemelli - Est. Chieffi - Ric. Ferrantelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 5 luglio 2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 23130

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Inquinamento acustico - - Immissioni sonore - Beni di proprieta' degli enti ecclesiastici - Limitazioni legali della propriet - Soggezione alla disciplina di diritto comune - Art. 844 c.c. - Art. 659 c.p. Anche i beni di propriet degli enti ecclesiastici sono tenuti al rispetto delle norme che limitano il diritto di propriet, regolando esse i rapporti tra cittadini senza comprimere in alcun modo la libert religiosa (nel caso di specie stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dallart. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attivit sportive praticate nel campo giochi di una parrocchia). Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166

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Inquinamento acustico - Procedure e varie - Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta violazione di ordinanze. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" a tali fini in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, per, astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicch, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul delitto di propriet e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificit, della stabilit ed indissolubilit strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalit di impedire che la disponibilit della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte, Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalit della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attivit illecita e purch risulti che venga reiterata - in caso di disponibilit della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poich stato correttamente rilevato che l'esercizio della attivit, in base alla organizzazione data dal gestore, non possibile in modo diverso, n il gestore ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a modificare la organizzazione. Ci giustifica la misura adottata, anche alla stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia dell'autorit comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure indicato quale potrebbe essere. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346

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Inquinamento acustico - Immissioni - Rumori provocati da attivit sportive praticate allaperto - Limitazioni legali della propriet . Principi di valutazione. In tema di immissioni (nella specie, rumori provocati da attivit sportive praticate allaperto) il contemperamento delle esigenze della propriet con quelle ricreative e sportive deve essere effettuato in concreto, tenendo conto anche delle abitudini di vita, dei costumi sociali e della maggiore possibilit di praticare lo sport allaperto per un numero consistente di ore durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e da un clima pi mite. Presidente M. Spadone, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Civile, del 31 gennaio 2006 Sentenza n. 2166

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Inquinamento acustico - - Abbattimento delle emissioni rumorose - Procedimento - Principi partecipativi di cui alla L. 241/90 - Deroga. Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. effetto sorpresa indispensabile per lefficacia dei controlli), che caratterizzano lintero procedimento amministrativo diretto allabbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialit che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n 241. Pres. Ravalli, Est. DArpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

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Inquinamento acustico - - Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost. - Potere normalmente consentito. Lart. 9 primo comma della legge quadro sullinquinamento acustico n 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dallordinamento al Sindaco in materia di sanit ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume allinterno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dallart. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dellinquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n 447/1995 (nellart. 2 primo comma lettera a) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come lintroduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivit umane, sancendo espressamente che esso concreta un pericolo per la salute umana. Conseguentemente, lutilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dallart. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 deve ritenersi (normalmente) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che questultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sullinquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dellimmediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. DArpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488

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Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione pienamente operativo anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dallessere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (gi prima dellentrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) lart. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 prevedeva lapplicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dallart. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere lapplicazione - sino allavvenuta zonizzazione di cui allart. 6 lettera a della Legge n 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilit di immissione sonora previsti dal primo comma dellart. 6 del predetto D.P.C.M. 1 Marzo 1991) non pu essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto loperativit del criterio dei valori limite differenziali dimmissione (contemplato dallart. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, gi fissato dal secondo comma dellart. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto allapprovazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. DArpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488