Ricerca per
Sentenze
Sentenza
Inquinamento acustico - Infrastrutture ferroviarie - Aree adiacenti - Nuova zonizzazione - Necessit inderogabile - Esclusione - DPR 459/98. La previsione di limiti di immissione entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, non comporta lĠinderogabile necessit di procedere ad una nuova zonizzazione di tutte le aree ad esse adiacenti, in quanto, in base al DPCM 1 marzo 1991, al DPR 18 novembre 1998, n. 459, nonch in base alla legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13, all'interno delle fasce di pertinenza si verifica una deroga ai limiti di livello sonoro propri della zona (cfr. per un'analoga fattispecie, anche se relativa alle fasce di pertinenza della viabilit stradale, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2004, n. 419). Le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, di cui al DPR 18 novembre 1998, n. 459 e i relativi parametri dei limiti di immissione, non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo gli ordinari criteri, venendo a realizzare delle Òfasce di esenzioneÓ relative alla rumorosit prodotta dal traffico dell'infrastruttura. Pres. Mariuzzo, Est. Mielli - P.U.B. (Avv.ti Leali e Vescia) c. Comune di Carobbio degli Angeli (Avv. Bendinelli) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 7 novembre 2005, n. 1127
Sentenza
Inquinamento acustico e atmosferico - Tipografia - Insediamento di attivit artigianali nelle zone residenziali - Limiti - Fattispecie. Per ammetterne l'insediamento di attivit artigianali nelle zone residenziali non sufficiente che dal loro svolgimento non derivino di rumori e/o odori molesti. é infatti comunque necessaria -sempre in base alla lettera e) dell'art. 6 co. 1.1. -la "compatibilit con leggi e regolamenti vigenti". Fattispecie: cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033
Sentenza
Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potr realizzarsi - siccome presidiato da specifiche norme - non gi astrattamente in sede di contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorch, in corso di attivit, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Mol) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250
Sentenza
Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Mancata comunicazione dellĠavvio del procedimento - Irrilevanza - Pu essere data in momento successivo ai rilevamenti. In materia di inquinamento acustico, la ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sar edotto di queste attivit con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e, sar, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura, e di verifica e contestare la veridicit o esattezza degli accertamenti compiuti e lĠidoneit degli strumenti tecnici allĠuopo utilizzati (cfr. Cons. Stato, Sez. V - 5 marzo 2003, n. 1224). In siffatte evenienze, il procedimento pu dunque avere inizio a seguito degli accertamenti svolti, laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura dellĠinteresse pubblico. Tuttavia, una volta verificata lĠentit delle emissioni sonore attraverso rilevamento fonometrico, lĠamministrazione incorrer nella violazione di cui allĠart. 7 della l. 241/90, ove ometta la comunicazione in ordine allĠesistenza del procedimento. Pres. Arosio, Est. Grauso - O. s.a.s (Avv.ti Pecora e Conio) c. Provincia di Imperia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, 1 agosto 2005, n. 1141
Sentenza
Inquinamento acustico - Autostrada - Rumori derivante da traffico veicolare - SocietaĠ autostrade s.p.a. - Esercizio di professione o mestiere rumoroso - Configurabilit - Superamento dei limiti di rumorosit - Responsabilit del direttore di tronco - Sussiste - Reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - Contravvenzioni - Art. 659 cod. pen.. La gestione dei tronchi delle autostrade da parte della societ autostrade s.p.a. costituisce esercizio di professione o mestiere rumoroso e, qualora siano superati i limiti di rumorosit oltre i quali sussiste inquinamento acustico, lĠeventuale responsabilit del direttore di tronco per il reato di cui allĠart. 659 cod. pen. - reato commissivo mediante omissione a carattere permanente - trova il suo fondamento nellĠobbligo di attivarsi in base alla speciale disciplina normativa in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (D.P.C.M. 1/3/91, L. 26/10/1995 n. 447, D.P.R. 30/3/2004 n. 142). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
Sentenza
Inquinamento acustico - Esercizio di attivit fisiologicamente rumorose - Soglia di rumorosit - Disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone - Normativa speciale - Art. 659 c.p. concorso tra le fattispecie previste dal 1Ħ e dal 2Ħ c. - Condizioni - Fattispecie: Autostrada, rumori derivante da traffico veicolare. NellĠipotesi di esercizio di attivit fisiologicamente rumorose, solo in caso di superamento dei limiti di intensit delle sorgenti sonore oltre i quali sussiste inquinamento acustico, secondo la soglia di rumorosit imposta dalla normativa speciale, pu procedersi allĠaccertamento se, nel caso concreto, sia stato arrecato anche un effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, con la conseguenza che le due fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dellĠart. 659 cod. pen. possono concorrere. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile; Sez. I, sent. n. 382 del 19.11.1999, Piccioni, ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
Sentenza
Inquinamento acustico - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumorosit in funzione della tutela della tranquillit pubblica - Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi - Limiti di intensit delle sorgenti sonore - Finalit delle diverse discipline - Art. 659 C.P. - L. n. 447/1995. In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del medesimo art. 659 C.P. pur sempre necessario che siano superati, o non rispettati, i limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del 1995, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di responsabilit penalmente rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita, esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalit previste dalla normativa vigente. Pertanto, le due norme, inserite rispettivamente nel primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosit in funzione della tutela della tranquillit pubblica, mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di intensit delle sorgenti sonore provenienti dall'esercizio di attivit fisiologicamente rumorose, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosit, rimanendo impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento se, nel caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per l'esercizio dell'attivit rumorosa in orari diversi da quelli consentiti, sia stato arrecato o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone. (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 32468 del 1 Ħ.4.2004, P.M. c/ Gavio ed altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent. n. 3123 del 26.4.2000, Civiero ecc.). Presidente T. Gemelli, Relatore A. Cancheri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17 giugno 2005 (ud. 25 maggio 2005), Sentenza n. 23072
Sentenza
Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/95 - Potere ordinatorio esercitato dal Sindaco - Natura - Indicazione specifica di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni - Inibitoria dellĠattivit fonte di inquinamento acustico - Differenza. Il potere ordinatorio esercitato dal Sindaco ex art. 9 della l. 447/95 pu qualificarsi come ordinanza di necessit (id est contingibile e urgente) ove vengano impartite speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore (misure non previamente indicate dal legislatore e rimesse alla valutazione tecnica e amministrativa dellĠamministrazione procedente). Quando invece imponga la specifica e tipica inibitoria dellĠattivit causa di inquinamento acustico, esso assume la natura di atto di urgenza, concretandosi in un provvedimento previsto dalla norma e con contenuto dalla stessa definito. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e DĠArienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413
Sentenza
Inquinamento acustico - Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Limitazione dellĠorario di apertura di un esercizio pubblico - Accertamenti fonometrici - Necessit - Esclusione - Art. 54, c. 3 d. lgs. 267/2000. In virt del combinato disposto dellĠart. 29 della legge regionale n. 54/98 e dellĠart. 54, comma 3, del d. lgs. 267/2000 attribuito al Sindaco il potere adottare provvedimenti, anche relativi a singoli Pubblici Esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazione di servizio delle Autorit preposte alla vigilanza e al controllo: in tal caso non sono richieste le preventive rilevazioni fonometriche effettuate da tecnici specializzati, che sono invece necessarie qualora il provvedimento sia espressione dei poteri di cui alla legge quadro sullĠinquinamento acustico. Pres. Guida, Est. Filippi - P. s.n.c. (Avv. Torrione) c. Comune di Aosta (Avv. Azioni) - T.A.R. VALLE DĠAOSTA - 20 maggio 2005, n. 64
Sentenza
Inquinamento acustico - Ordinanza ex art. 9 L. 447/95 - Requisito della temporaneit - Cessazione - Conseguenze - Istanza di riesame - Comune - Obbligo di avviare il procedimento. Requisito dellĠordinanza ex art. 9 L. 447/95 la temporaneit: lĠatto, cio, destinato a produrre effetti limitati alla durata della situazione dĠemergenza che sĠintende fronteggiare; laddove il requisito della temporaneit venga meno, per il venir meno degli stessi presupposti che avevano legittimato lĠordinanza, lĠautorit amministrativa ha il dovere di riconsiderare la permanenza nellĠordinamento giuridico del provvedimento al fine di verificare se la persistente produzione dei suoi effetti risponda ancora al principio si legalit sostanziale. Ne consegue che, ove il destinatario dellĠordinanza prospetti allĠamministrazione un mutamento delle scenario che aveva dato causa allĠesercizio del potere amministrativo (nella specie, per lĠavvenuta presentazione del piano di risanamento) il Comune ha lĠobbligo giuridico di avviare il procedimento di riesame circa la permanenza attuale dei presupposti fondanti lĠordinanza. Pres. Bianchi, Est. Rotondo - R. (Avv.ti Russillo e DĠArienzo) c. Comune di Fondi (Avv. Carloni) - T.A.R. LAZIO, Latina - 16 maggio 2005, n. 413 (vedi:
Sentenza
Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui allĠart. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. LĠamministrazione potr pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove lĠesperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e sualit sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716
Sentenza
Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dellĠAmbiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilit dei limiti differenziali - Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dellĠart. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli Òlimiti assolutiÓ e non anche quelli ÒdifferenzialiÓ. Non persuade in merito lĠinterpretazione di cui alla circolare del Ministero dellĠAmbiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilit dei limiti differenziali perch ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, s da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi lĠoperativit medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere lĠefficacia di tutte le soglie di tollerabilit disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualit), facendo salva lĠapplicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1Ħ comma dellĠart. 6 del d.P.C.M. 1Ħ marzo 1991. Pres. Cicci, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sullĠArda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244
Sentenza
Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni illecite - Azione contro il conduttore - Art. 844 cod. civ. - Ammissibilit - Condizioni. L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilit ex art. 844 cod. civ. pu essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere" o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999
Sentenza
Inquinamento acustico e atmosferico - Immissioni eccedenti la normale tollerabilit ex art. 844 cod. civ. - Proposizione dellĠazione risarcitoria o inibitoria - Criterio del "petitum". In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit ex art. 844 cod. civ., l'azione pu essere proposta anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, e quindi del conduttore quando allo stesso debba essere imposto un "facere" o un "non facere" suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego (Cass. 1.12.2000, n. 15392; Cass. 9.5.1997, n. 4086) o l'attore chieda puramente e semplicemente la cessazione delle immissioni, mentre va proposta nei confronti del proprietario o di tutti i comproprietari se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando volta a fare accertare in via definitiva l'illegittimit delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (Cass. 23.3.1996, n. 2598; Cass. 22.12.1995, n. 13069). Sicch in base al criterio del "petitum" che va stabilito se la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999
Sentenza
Inquinamento - Immissioni - Azione risarcitoria o inibitoria - Legittimazione - Proprietario - Autore materiale delle immissioni non proprietario - Litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale - Effetti. In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilit ex art. 844 cod. civ., la legittimazione spetta al proprietario dell'immobile o all'autore materiale delle immissioni in base al criterio del "petitum". Inoltre, ammesso il cumulo dell'azione risarcitoria e di quella inibitoria; nonostante il cumulo le due azioni rimangono nettamente distinte (Cass. 15.10.1998, n. 10186), con la conseguenza che l'eventuale situazione di litisconsorzio necessario di natura sostanziale o processuale che riguarda l'azione inibitoria non si comunica a quella risarcitoria ed il giudice di appello che la rilevi deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice limitatamente all'azione inibitoria. Presidente A. Giuliano, Relatore B. Durante. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, 29 aprile 2005 (ud. 30/03/2005), Sentenza n. 8999
Sentenza
Inquinamento acustico - Sanzioni amministrative - Opposizione - Competenza tribunale - Sussiste - Giudice di pace - Esclusione - L. n. 447/1995 - Art. 22 bis, lett. d), L. n. 689/1981 - Art. 98 d.lgs. n. 507/1999. La competenza a conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447 del 1995 spetta per materia al tribunale, come espressamente previsto dall'art. 22 bis, lett. d), L. n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, e non gi al giudice di pace. Presidente R. De Musis, Relatore U. R. Panebianco, Ric. Comune di Genova, Res. Visaggio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26 aprile 2005 (ud. 16.03.2005), Sentenza n. 8620
Sentenza
Inquinamento acustico - Luoghi di intrattenimento danzante - DPCM 215/99 e decreto 14.11.97 - Rapporti - Limiti di immissione nelle case di civile abitazione - Rispetto - Necessit. In materia di inquinamento acustico, il DPCM 215/99 regola le emissioni sonore degli impianti collocati nelle discoteche, mentre il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione. Il DPCM citato fa tuttavia salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comporti unĠautomatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Di conseguenza, possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti. Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito. Pres. Lazzeri, Est.Cerioni - M.R. e altro (Avv. Pettini) c. Comune di Firenze (Avv. Selvaggi), A.R.P.A.T. (Avv. Baccetti) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. III - 18 febbraio 2005, n. 581
Sentenza
Inquinamento acustico - Esercizio di somministrazione allĠaperto - Limitazione dellĠorario di apertura - Presupposto - Mere segnalazioni di schiamazzi notturni - Insufficienza - Autonomo accertamento dellĠamministrazione - Necessit. Il provvedimento di limitazione dellĠorario di apertura di un esercizio di somministrazione allĠaperto non pu fondarsi su mere segnalazioni di Òeccessivi schiamazzi notturniÓ, dovendo invece lĠamministrazione procedere ad un autonomo accertamento e riscontro. Pres. De Leo, Est. Forlenza - M.N. (Avv. Iodice) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons dĠOranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 16 febbraio 2005, n. 1127
Sentenza
Attivit aeroportuale - D.p.r. 496/97 - Emissioni prodotte dalle operazioni aeroportuali - Emissioni riferibili direttamente al funzionamento dei velivoli - Possibilit di valutazione differenziata - Esclusione. EĠ legittima la previsione contenuta nellĠart. 1, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496, nella parte in cui ha qualificato lĠattivit aeroportuale mediante rinvio allĠart. 3, co. 1, lett. m), punto 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, considerando pertanto unitariamente le emissioni rumorose prodotte dalle operazioni aeroportuali e quelle direttamente riferibili al funzionamento dei velivoli. Ed infatti, le fasi del decollo e dellĠatterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con lĠattivit dellĠaeroporto, sicch il rumore percepito nellĠambiente quello complessivo senza che possa artificiosamente distinguersi tra rumore prodotto dallĠattivit a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellĠAmbiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281 (vedi: sentenza per esteso)
Sentenza
Attivit aeroportuale - Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio - Attribuzione agli enti gestori dellĠaeroporto - Contrasto con la L. 447/95, ove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza sullĠinquinamento acustico - Esclusione - Compito tecnico-accertativo di mero rilevamento dei dati. La previsione regolamentare di cui allĠart. 2, c. 2 del D.p.r. 496/97, che affida agli enti gestori dellĠaeroporto, anzich allĠente locale, la gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, non pu ritenersi in contrasto con la fonte primaria (L. 447/95) laddove ascrive agli enti locali le funzioni di vigilanza e controllo sullĠosservanza della disciplina relativa allĠinquinamento acustico. Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali, infatti, va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che il citato art. 2, co. 2, del regolamento impugnato in primo grado riconosce in capo agli enti gestori. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle Province e dei Comuni, ma attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilit di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellĠAmbiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
Sentenza
Attivit aeroportuale - Art. 3, c. 1 D.p.r. 496/97 - Predisposizione del piano di abbattimento e contenimento del rumore - Interpretazione. LĠart. 3, co. 1, D.P.R. n. 496/1997, a tenore del quale Òai sensi dellĠarticolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le societ e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attivit aeroportuali ..Ó deve inequivocabilmente ritenersi nel senso che lĠobbligo di presentazione del piano grava sugli enti gestori non gi certo in modo incondizionato ed indiscriminato, ma solo in caso di acclarato superamento dei limiti di emissione e di immissione. Pres. Giovannini, Est. Garofoli - A.V.C.V.V. s.p.a. (Avv.ti Riguzzi e Romanelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dellĠAmbiente e Ministero dei Trasporti e della Navigazione - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 febbraio 2005 (c.c. 18 giugno 2004), sentenza n. 281
Sentenza
Operazioni di verifica sulla rumorosit - Accertamenti a sorpresa - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Legittimit. Le operazioni di verifica sulla rumorosit sono legittimamente condotte allĠinsaputa dellĠinteressato, posto che lĠobbligo di comunicare lĠavvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta comunicazione possa vanificare lĠeffetto di operazioni istruttorie, come accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso, allĠinteressato dovr essere data la possibilit di partecipare alle fasi procedimentali successive. Pres. Nicolosi, Est. Cacciari - B. s.a.s. (Avv. Adavastro) c. Comune di Godiasco (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 25 gennaio 2005, n. 151
Sentenza
Animali da cortile - Mera presenza - Non integra di per s i presupposti per unĠordinanza contingibile e urgente - Valutazione in ordine ai livelli di sonorit - Necessit. La mera presenza di animali da cortile su di un terreno situato in piena campagna non sufficiente ad identificare i presupposti di unĠordinanza contingibile e urgente volta allĠallontanamento di tali animali, dovendosi piuttosto compiere una valutazione in ordine alla turbativa dei livelli di sonorit. Pres. Zuballi, Est. Springolo - T.A. (Avv. Carburazzi) c. Comune di Casaleone (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 232
